{"id":18106,"date":"2018-11-05T22:01:30","date_gmt":"2018-11-05T21:01:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sicurezzanetwork.it\/PORTALE\/?p=18106"},"modified":"2018-11-05T22:01:30","modified_gmt":"2018-11-05T21:01:30","slug":"regola-tecnica-di-prevenzione-incendi-impianti-di-distribuzione-di-idrogeno-per-autotrazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sicurellosi-safety.com\/COPERTINA\/regola-tecnica-di-prevenzione-incendi-impianti-di-distribuzione-di-idrogeno-per-autotrazione\/","title":{"rendered":"Regola tecnica di prevenzione incendi impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione."},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-size: 18pt;\"><span style=\"text-align: left; color: #333333; text-transform: none; line-height: 48px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Georgia,'Times New Roman','Bitstream Charter',Times,serif; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; word-spacing: 0px; display: inline !important; white-space: normal; word-wrap: break-word; orphans: 2; float: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: transparent;\"><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br \/>\n<\/b><span style=\"text-align: left; color: #333333; text-transform: none; line-height: 36px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Georgia,'Times New Roman','Bitstream Charter',Times,serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; text-decoration: none; word-spacing: 0px; display: inline !important; white-space: normal; word-wrap: break-word; orphans: 2; float: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: transparent;\">DECRETO 23 ottobre 2018\u00a0<\/span><\/span><b><\/b><i><\/i><u><\/u><\/span><\/p>\n<h3 class=\"consultazione\">Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione. (18A07049) <span class=\"riferimento\"> <span class=\"link_gazzetta\"> <a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/gu\/2018\/11\/05\/257\/sg\/pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">(GU Serie Generale n.257 del 05-11-2018)<\/a> <\/span><\/span><\/h3>\n<p>In GAZZETTA UFFICIALE del 5 novembre 2018 \u00e8 stato pubblicato il Decreto 23 ottobre 2018 del Ministero dell&#8217;Interno relativo alla Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"testa_atto_preview\">\n<p class=\"consultazione\"><span style=\"font-size: 14pt;\"><strong>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt;\">DECRETO 23 ottobre 2018\u00a0<\/span><\/p>\n<pre><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">Regola  tecnica  di  prevenzione  incendi   per   la   progettazione,\ncostruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno\nper autotrazione. (18A07049)<\/span> \n<\/strong><\/pre>\n<p><span class=\"riferimento\"> (GU n.257 del 5-11-2018) <\/span><\/div>\n<div class=\"stampami\">\n<div class=\"righetta_preview\">\u00a0<\/div>\n<div class=\"wrapper_pre\">\n<pre> \n                      IL MINISTRO DELL'INTERNO \n \n                           di concerto con \n \n                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE \n                           E DEI TRASPORTI \n \n  Visto il decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  recante  il\n\u00abRiassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti\ndel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della\nlegge 29 luglio 2003, n. 229\u00bb e successive modificazioni; \n  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante\nl'\u00abAttuazione dell'art. 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in\nmateria di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di\nlavoro\u00bb e successive modificazioni; \n  Visto il regolamento CE n. 79\/2009 del  Parlamento  europeo  e  del\nConsiglio del 14 gennaio 2009 relativo all'omologazione di veicoli  a\nmotore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007\/46\/CE; \n  Visto il regolamento europeo  406\/2010  della  Commissione  del  26\naprile 2010 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE)\nn.  79\/2009  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio   relativo\nall'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno; \n  Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  del  9\nmarzo  2011,  n.  305,  che  fissa  condizioni  armonizzate  per   la\ncommercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la\ndirettiva 89\/106\/CEE del Consiglio; \n  Visto il decreto legislativo  15  febbraio  2016,  n.  26,  recante\nl'\u00abAttuazione della direttiva 2014\/68\/UE del Parlamento europeo e del\nConsiglio, del 15 maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle\nlegislazioni degli Stati membri relativa alla  messa  a  disposizione\nsul mercato di attrezzature a pressione\u00bb; \n  Visto il  decreto  legislativo  19  maggio  2016,  n.  85,  recante\nl'\u00abAttuazione     della     direttiva     2014\/34\/UE,     concernente\nl'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative  agli\napparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati  in\natmosfere potenzialmente esplosive\u00bb; \n  Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,  recante  la\n\u00abDisciplina di attuazione della direttiva 2014\/94\/UE  del  Parlamento\neuropeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di\nuna infrastruttura per i combustibili alternativi\u00bb e, in particolare,\nl'art. 5, comma  3,  che  prevede  che:  \u00abCon  decreto  del  Ministro\ndell'interno, da adottarsi entro il 31 marzo 2017, di concerto con il\nMinistero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  dettate  le\ndisposizioni per l'aggiornamento della regola tecnica di  prevenzione\nper la progettazione, costruzione  ed  esercizio  degli  impianti  di\ndistribuzione di idrogeno per autotrazione  di  cui  al  decreto  del\nMinistro dell'interno  31  agosto  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta\nUfficiale della Repubblica italiana del 13 settembre 2006, n. 213\u00bb; \n  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1\u00b0 agosto 2011, n.\n151,  \u00abRegolamento  recante  semplificazione  della  disciplina   dei\nprocedimenti  relativi  alla  prevenzione  degli  incendi,  a   norma\ndell'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122\u00bb  e\nsuccessive modificazioni; \n  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  30  novembre  1983,\nrecante:  \u00abTermini,  definizioni  generali  e  simboli   grafici   di\nprevenzione  incendi\u00bb  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della\nRepubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983; \n  Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2006,  recante\nla \u00abApprovazione della regola tecnica di prevenzione incendi  per  la\nprogettazione,   costruzione   ed   esercizio   degli   impianti   di\ndistribuzione di idrogeno per autotrazione\u00bb pubblicato nella Gazzetta\nUfficiale della Repubblica italiana n. 213 del 13 settembre 2006; \n  Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007,  recante:\n\u00abDirettive  per  l'attuazione  dell'approccio   ingegneristico   alla\nsicurezza antincendio\u00bb  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della\nRepubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007; \n  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012,  recante:\n\u00abDisposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze\nconcernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla\ndocumentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del\ndecreto del Presidente della  Repubblica  1\u00b0  agosto  2011,  n.  151\u00bb\npubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  151\ndel 29 agosto 2012; \n  Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'art. 5, comma  3,  del\nrichiamato decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257; \n  Considerato che, nelle more della definizione della  norma  tecnica\nin sede comunitaria per gli impianti di distribuzione di idrogeno per\nautotrazione,  si  ritiene  di  aggiornare  la  regola   tecnica   di\nprevenzione incendi per la progettazione,  costruzione  ed  esercizio\ndegli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione  di  cui\nal decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2006, sulla base degli\nstandard gia' adottati a livello internazionale; \n  Acquisito il concerto del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei\ntrasporti; \n  Sentito il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione\nincendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.\n139; \n  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva\n(UE) 2015\/1535; \n \n                              Decreta: \n \n                               Art. 1 \n \n                    Scopo e campo di applicazione \n \n  1. Il  presente  decreto  disciplina,  ai  fini  della  prevenzione\nincendi,  la  progettazione,  la  costruzione  e  l'esercizio   degli\nimpianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione. \n<\/pre>\n<pre>                               Art. 2 \n \n                              Obiettivi \n \n  1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di  raggiungere  i\nprimari obiettivi  di  sicurezza  relativi  alla  salvaguardia  delle\npersone e alla tutela dei  beni  contro  i  rischi  di  incendio,  le\nattivita' di cui all'art. 1 sono realizzate e gestite in modo da: \n  a) minimizzare le cause di incendio e di esplosione; \n  b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; \n  c) limitare, in caso di evento  incidentale,  danni  ad  edifici  o\nlocali contigui; \n  d)  permettere  ai  soccorritori  di  operare  in   condizioni   di\nsicurezza. \n<\/pre>\n<pre>                               Art. 3 \n \n                        Disposizioni tecniche \n \n  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'\napprovata la regola tecnica di cui  all'allegato  1  che  costituisce\nparte integrante del presente decreto. \n<\/pre>\n<pre>                               Art. 4 \n \n              Applicazione delle disposizioni tecniche \n \n  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli  impianti\ndi distribuzione stradale di idrogeno gassoso di nuova  realizzazione\ne agli impianti esistenti in caso di  modifiche  previste  a  partire\ndalla data di entrata in vigore del presente decreto. \n  2. Nel caso in cui ricorrono le condizioni  previste  dall'art.  7,\ncomma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1\u00b0 agosto  2011,\nn. 151, e' possibile progettare  gli  impianti  di  distribuzione  di\nidrogeno  per  autotrazione  secondo  norme  tecniche  internazionali\nriconosciute, quale la norma ISO 19880-1, fatte  salve  le  ulteriori\ndisposizioni normative comunque applicabili. \n  3. Le procedure previste dall'art. 7  del  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica 1\u00b0 agosto 2011,  n.  151,  si  applicano,  altresi',\nanche nei casi riportati al punto 3.2 e al  punto  6.2  della  regola\ntecnica allegata al presente decreto. \n<\/pre>\n<pre>                               Art. 5 \n \n                             Ubicazione \n \n  1. Gli impianti di distribuzione di idrogeno per  autotrazione  non\npossono sorgere: \n  a)  nella  zona   territoriale   omogenea   totalmente   edificata,\nindividuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma\ndi fabbricazione, ai sensi dell'art. 2  del  decreto  ministeriale  2\naprile 1968, n. 1444 e, nei comuni sprovvisti dei predetti  strumenti\nurbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato\na norma dell'art. 17 della legge  6  agosto  1967,  n.  765,  quando,\nnell'uno e  nell'altro  caso,  la  densita'  media  dell'edificazione\nesistente nel raggio di 200 m dal perimetro degli elementi pericolosi\ndell'impianto, come definiti al punto 1.2.3 dell'allegato al presente\ndecreto, risulti superiore a 3 m\u00b3 per m\u00b2; \n  b) nelle zone  di  completamento  e  di  espansione  dell'aggregato\nurbano indicato nel piano regolatore  generale  o  nel  programma  di\nfabbricazione, nelle quali sia previsto un indice  di  edificabilita'\nsuperiore a 3 m\u00b3 per m\u00b2; \n  c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico. \n  2. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non  si  applica  agli\nimpianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati  di\ncapacita' di smorzamento\/accumulo non superiore a 500 Nm\u00b3 di gas;  in\ntali impianti non e' consentita la produzione in sito superiore  alla\ncapacita' di 50 Nm\u00b3\/h ne'  l'uso  dei  carri  bombolai,  neanche  per\nl'alimentazione di emergenza. \n  3. Il divieto di cui al comma 1, lettera c), non  si  applica  agli\nimpianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati  di\ncapacita' di smorzamento\/accumulo non superiore a 500 Nm\u00b3 di gas  nel\ncaso in cui gli strumenti urbanistici comunali ammettano la  presenza\ndi distributori di carburanti nelle aree destinate a verde  pubblico;\nin tali impianti non e' consentita la produzione  in  sito  superiore\nalla capacita' di 50 Nm\u00b3\/h ne' l'uso dei carri bombolai, neanche  per\nl'alimentazione di emergenza. \n  4.  L'attestazione  che  l'area   prescelta   per   l'installazione\ndell'impianto non ricada in alcuna delle zone o aree  precedentemente\nindicate e' rilasciata dal  competente  ufficio  dell'amministrazione\ncomunale. \n  5. Qualora dovessero mutare  i  requisiti  urbanistici  di  cui  al\npresente  articolo  che  consentivano   l'esercizio   dell'attivita',\nvengono  meno  i  requisiti   e   i   presupposti   per   l'esercizio\ndell'attivita' ai fini antincendio. \n<\/pre>\n<pre>                               Art. 6 \n \n                        Prodotti antincendio \n \n  1.  I  prodotti  per  uso  antincendio,  impiegati  nel  campo   di\napplicazione del presente decreto, devono essere: \n  a)  identificati  univocamente   sotto   la   responsabilita'   del\nproduttore, secondo le procedure applicabili; \n  b) qualificati in relazione alle prestazioni  richieste  e  all'uso\nprevisto; \n  c)  accettati   dal   responsabile   dell'attivita',   ovvero   dal\nresponsabile  dell'esecuzione  dei  lavori  mediante  acquisizione  e\nverifica della documentazione di identificazione e qualificazione. \n  2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se: gli\nstessi  sono  utilizzati  conformemente  all'uso  previsto,  se  sono\nrispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se: \n  a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili; \n  b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo  di  applicazione\ndi disposizioni comunitarie,  alle  apposite  disposizioni  nazionali\napplicabili, gia' sottoposte con esito  positivo  alla  procedura  di\ninformazione di cui alla direttiva 98\/34\/CE e  successive  modifiche,\nche prevedono apposita omologazione per  la  commercializzazione  sul\nterritorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento; \n  c)  qualora  non  contemplati  nelle  lettere   a)   e   b),   sono\nlegittimamente commercializzati  in  uno  degli  Stati  della  Unione\neuropea o in Turchia in virtu' di  specifici  accordi  internazionali\nstipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati  in  uno\ndegli Stati firmatari dell'Associazione  europea  di  libero  scambio\n(EFTA), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico  europeo\n(SEE), per  l'impiego  nelle  stesse  condizioni  che  permettono  di\ngarantire  un  livello  di  protezione,  ai  fini   della   sicurezza\ndall'incendio, equivalente a quello  previsto  nelle  norme  tecniche\nallegate al presente decreto. \n  3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai  prodotti\nper uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata,  ove  necessario,\ndal Ministero  dell'interno  applicando  le  procedure  previste  dal\nregolamento (CE) n. 764\/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio\ndel 9 luglio 2008. \n<\/pre>\n<pre>                               Art. 7 \n \n                         Disposizioni finali \n \n  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato\nil  decreto  del  Ministro  dell'interno  31  agosto  2006,  recante:\n\u00abApprovazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la\nprogettazione,   costruzione   ed   esercizio   degli   impianti   di\ndistribuzione di idrogeno per autotrazione.\u00bb. \n  2. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno\nsuccessivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale\ndella Repubblica italiana. \n    Roma, 23 ottobre 2018 \n \n                                             Il Ministro dell'interno \n                                                      Salvini         \nIl Ministro delle infrastrutture \n         e dei trasporti \n            Toninelli \n<\/pre>\n<pre>                                                           Allegato 1 \n \n                                                             (Art. 3) \nREGOLA  TECNICA  DI  PREVENZIONE  INCENDI   PER   LA   PROGETTAZIONE,\n  COSTRUZIONE  ED  ESERCIZIO  DEGLI  IMPIANTI  DI  DISTRIBUZIONE   DI\n  IDROGENO PER AUTOTRAZIONE \n \n                              Titolo I \n \n                        DISPOSIZIONI GENERALI \n \n1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali. \n    Per i termini, le definizioni e  le  tolleranze  dimensionali  si\nrimanda a quanto stabilito con il decreto del  Ministro  dell'interno\n30 novembre 1983; inoltre, ai fini della presente regola tecnica,  si\ndefinisce: \n      idrogeno gassoso: idrogeno  che  e'  stato  prodotto  in  forma\ngassosa con grado di purezza caratterizzato da  una  frazione  molare\nminima del 98%. La relativa  produzione  puo'  avvenire  con  diverse\nmodalita'  (processi  petrolchimici,   termochimici,   elettrolitici,\nbiologici, etc.); \n      linea di alta pressione: parte dell'impianto gas  compresa  tra\nla mandata del compressore, o l'attacco di prelievo dallo  stoccaggio\ne il dispositivo di erogazione dell'idrogeno al veicolo; \n      linea di bassa pressione: parte dell'impianto gas compresa  tra\nil  dispositivo  di   intercettazione   generale   di   alimentazione\ndell'impianto di distribuzione e l'aspirazione del primo  stadio  del\ncompressore dell'idrogeno (tratto a monte  del  compressore  fino  al\ndispositivo   di   intercettazione   sulla   tubazione   di    uscita\ndall'impianto di produzione e\/o sulla condotta di fornitura del gas); \n      elettrolizzatore:  impianto  per  la  produzione  di   idrogeno\nmediante elettrolisi; \n      steam  reformer  (SR):  impianto  per  la  produzione  idrogeno\nmediante reforming a vapore di idrocarburi; \n      impianto   di   produzione   in   sito:    impianto    dedicato\nesclusivamente alla produzione di  idrogeno  per  l'alimentazione  di\nun'unita'   di   erogazione   collocata   nell'area   di   pertinenza\ndell'impianto di distribuzione; \n      stoccaggio di idrogeno compresso: modalita'  di  detenzione  in\nsito  del  quantitativo  di   idrogeno   compresso   necessario   per\nl'alimentazione  dell'impianto,  attuabile  anche   mediante   pacchi\nbombole; \n      carro bombolaio: insieme di bombole,  in  numero  variabile  in\nrelazione  alla  consistenza  del  carro,  montate  in  maniera   non\nseparabile su semirimorchio, tra loro  collegate  in  parallelo,  con\nunico collettore di scarico che raccoglie  le  singole  uscite  dalle\nbombole; \n      pacco  bombole:  insieme  di  bombole  collegate  fra  loro  in\nparallelo e poste in  orizzontale  o  verticale,  supportate  da  una\nstruttura in carpenteria metallica e dotate di  unico  collettore  di\nscarico che raccoglie le singole uscite dalle bombole; \n      piazzali: aree dove accedono e sostano gli autoveicoli  per  il\nrifornimento; \n      area di pertinenza  dell'impianto  di  distribuzione:  area  di\npertinenza   sulla   quale   insistono   gli   elementi   costitutivi\ndell'impianto; \n      dispositivo  di  erogazione  del   gas:   dispositivo   montato\nall'estremita'  di  una  tubazione  semirigida  che  si  innesta   al\ndispositivo di carico posto  sul  veicolo  e  atto  a  realizzare  la\nconnessione in modo sicuro ed ermetico; \n      valvola  di  intercettazione  comandata  a  distanza:   valvola\nnormalmente chiusa il cui azionamento puo' avvenire anche da un punto\npredeterminato distante dal punto di installazione della valvola; \n      responsabile   dell'attivita':   titolare   dell'autorizzazione\namministrativa prevista per l'esercizio dell'impianto; \n      gestore della  stazione  di  rifornimento:  responsabile  della\ngestione ordinaria dell'impianto, a cui possono essere assegnate  dal\nresponsabile dell'attivita', se opportunamente istruito e formalmente\ndelegato,  anche  le  operazioni  di  manutenzione  e  dei  controlli\nperiodici sulla funzionalita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di\nemergenza; \n      personale addetto: personale adeguatamente istruito a  svolgere\nle mansioni e le operazioni che gli vengono assegnate; \n      box:  area  delimitata  da  muri   perimetrali   costruiti   in\ncalcestruzzo armato, o in altro materiale incombustibile di  adeguata\nresistenza meccanica, con caratteristiche costruttive  dei  manufatti\ntali da garantire solo perimetralmente la mitigazione  degli  effetti\ndovuti a scenari da rilascio  e  di  incendio  ed  ai  materiali  che\nvenissero proiettati a seguito di un eventuale scoppio. Il  box  puo'\navere uno o due dei quattro lati completamente  aperti  a  condizione\nche tali aperture non siano rivolte verso  zone  ove  e'  prevista  o\nconsentita la presenza di persone estranee all'impianto e\/o di  parti\nvulnerabili dell'impianto  e  delle  relative  pertinenze.  L'altezza\ndella delimitazione deve essere maggiore di almeno 1  m  rispetto  al\npunto piu' alto degli  elementi  pericolosi  in  esso  contenuti.  La\npavimentazione e la copertura, che qualora presente  deve  essere  di\ntipo leggero, sono realizzate in  materiali  incombustibili.  Al  suo\ninterno devono essere adottati idonei accorgimenti per  prevenire  la\nformazione e la permanenza di atmosfere esplosive. \n1.2. Elementi costitutivi. \n    I vari elementi che  costituiscono  l'impianto  di  distribuzione\ndevono avere le caratteristiche, i  dispositivi  di  sicurezza  e  le\napparecchiature di cui al successivo titolo II. \n    1.2.1. Impianti alimentati da condotta esterna o da  impianto  di\nproduzione in sito. \n    L'impianto alimentato da una condotta esterna o da una unita'  di\nproduzione di idrogeno presente in sito e' costituito, in genere, da: \n      a) unita' di produzione di idrogeno; \n      b) cabina di riduzione della pressione  e  di  misura  del  gas\nidrocarburo (solo nel caso di  unita'  di  produzione  costituita  da\nreformer con idrocarburi); \n      c) dispositivo di misurazione del gas idrogeno (nel  solo  caso\ndi alimentazione da condotta ); \n      d) compressori; \n      e) unita' di stoccaggio; \n      f) unita' di erogazione per il rifornimento degli autoveicoli; \n      g) carri bombolai (sistema di alimentazione di riserva); \n      h) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica; \n      i) locali destinati a servizi accessori (ufficio  del  gestore,\nlocale vendita, magazzino, servizi igienici,  impianto  di  lavaggio,\nofficina  senza  utilizzo  di  fiamme  libere,  posto   di   ristoro,\nabitazione del gestore, etc.). \n    1.2.2. Impianti alimentati da carro bombolaio. \n    L'impianto alimentato da carro bombolaio e' costituito da: \n      a) unita' di stoccaggio; \n      b) compressori; \n      c) unita' di erogazione per il rifornimento degli autoveicoli; \n      d) uno o piu' carri bombolai; \n      e) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica; \n      f) locali destinati a servizi accessori (ufficio  del  gestore,\nlocale vendita, magazzino, servizi igienici,  impianto  di  lavaggio,\nofficina  senza  utilizzo  di  fiamme  libere,  posto   di   ristoro,\nabitazione del gestore, etc.). \n    1.2.3. Elementi pericolosi dell'impianto. \n    Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto: \n      l'unita' di produzione di idrogeno, qualora presente; \n      la cabina di riduzione della pressione  e  di  misura  del  gas\nidrocarburo (solo nel caso di  unita'  di  produzione  costituita  da\nreformer con idrocarburi); \n      i compressori; \n      le unita' di stoccaggio; \n      carri bombolai, qualora presenti; \n      le unita' di erogazione; \n      gli elementi di connessione  tra  elementi  pericolosi  per  il\ntrasferimento dell'idrogeno (tubazioni e connessioni). \n    1.2.4. Materiali. \n    I materiali impiegati per  la  realizzazione  degli  elementi  di\nimpianto devono essere compatibili con l'idrogeno alle temperature  e\npressioni di utilizzo. In particolare, i  materiali  dovranno  essere\nscelti anche tenendo conto delle problematiche  specifiche  derivanti\nda fenomeni di infragilimento da idrogeno. Per tale analisi si potra'\nconsiderare anche quanto previsto dalla norma ISO 11114-4. \n    Nella scelta dei materiali dovranno essere considerate  anche  le\nproblematiche di permeabilita' e porosita' all'idrogeno. \n    Per la scelta dei materiali impiegati dovranno essere,  altresi',\nconsiderate le problematiche legate alla fatica e all'invecchiamento,\nin relazione alle condizioni di  impiego  e  ai  tempi  di  esercizio\nprevisti. \n    Le attivita' di progettazione, controllo, verifica e manutenzione\ndovranno essere definite e programmate anche in  funzione  dei  punti\nsopra evidenziati. \n \n                              Titolo II \n                        MODALITA' COSTRUTTIVE \n \n2.1. Accesso all'area. \n    Le aree su cui sorgono gli elementi pericolosi dell'impianto,  di\ncui al punto 1.2.3, fatta eccezione  per  le  unita'  di  erogazione,\ndevono essere recintate, per un'altezza non inferiore a 1,8 m, con lo\nscopo  di   rendere   inaccessibili   tali   elementi   e   prevenire\nmanomissioni. Tale recinzione deve essere posta ad una distanza dagli\nelementi dell'impianto che consenta l'esercizio in sicurezza. \n2.2. Impianto di produzione in sito. \n    L'impianto per  la  produzione  in  sito  dell'idrogeno,  laddove\nprevisto, deve essere oggetto di specifica valutazione di rischio, da\ncondursi secondo le modalita' di cui all'allegato I del  decreto  del\nMinistro dell'interno 7 agosto 2012. \n    Gli impianti di produzione in sito di  idrogeno,  possono  essere\ndel tipo: \n      a) impianto di reforming di gas naturale o altro idrocarburo; \n      b) impianti di decomposizione di acqua per elettrolisi. \n    Gli impianti devono essere progettati e realizzati in conformita'\nalla regola dell'arte. \n    Sono ritenuti a regola d'arte: \n      gli impianti del tipo a) conformi alla norma ISO 16110-1; \n      gli impianti del tipo b) conformi alla norma ISO 22734-1. \n    Tali impianti devono essere collocati in  box  come  definiti  al\nprecedente punto 1.1. \n2.3. Cabina  di  riduzione  della  pressione  e  di  misura  del  gas\n  idrocarburo. \n    La cabina di riduzione  della  pressione  e  di  misura  del  gas\nidrocarburo, laddove presente, deve essere realizzata in  conformita'\nalle  norme  di  prevenzione  incendi  applicabili  per  il  prodotto\ntrattato. \n2.4. Compressori. \n    I  compressori  devono  essere   progettati   e   realizzati   in\nconformita' alla regola dell'arte. \n    Sono ritenuti a regola d'arte i compressori conformi  alla  norma\nEN 1012-3. \n    Il compressore deve disporre di un dispositivo di intercettazione\nd'emergenza che ne arresti il funzionamento quando la pressione,  sul\nlato di aspirazione, scenda al di sotto  della  pressione  minima  di\nalimentazione. \n    Ciascun compressore deve essere equipaggiato con  un  sistema  di\nsicurezza per impedire le sovrappressioni nonche' con un  sistema  di\nvalvole di scarico per la depressurizzazione  di  emergenza.  Inoltre\nciascun compressore deve essere connesso con il  resto  dell'impianto\nattraverso l'impiego di opportuni sistemi per  lo  smorzamento  delle\nvibrazioni. \n    I compressori devono essere  dotati  di  idonei  sistemi  per  lo\nsvuotamento  e  l'inertizzazione  per  consentire  le  operazioni  di\nmanutenzione. \n    Gli accessori di sicurezza (valvole di  sicurezza)  installati  a\nvalle dei compressori, a garanzia che non siano superate le pressioni\nmassime di esercizio,  devono  essere  montati  indipendentemente  da\nquelli esistenti nei compressori stessi. \n    I  compressori,  comprensivi  degli  eventuali   dispositivi   di\npertinenza (ad esempio serbatoi adibiti a smorzare le  pulsazioni  di\npressione) devono essere collocati in box come definiti al precedente\npunto 1.1. \n    I recipienti adibiti a smorzare pulsazioni  di  pressione  devono\navere volume geometrico non superiore a 0,4 m\u00b3. \n2.5. Unita' di stoccaggio. \n    L'accumulo di idrogeno gassoso, sia intermedio  di  processo  che\nper stoccaggio all'interno dell'impianto, puo' avvenire in unita'  di\nstoccaggio, costituita anche da piu'  recipienti,  con  pressione  di\nesercizio variabile,  non  superiore  a  1000  bar,  ed  quantitativo\nmassimo di idrogeno in deposito non superiore a 6000 Nm\u00b3. \n    Gli  stoccaggi  devono  essere   progettati   e   realizzati   in\nconformita' alla regola dell'arte. \n    Sono ritenuti a regola d'arte gli stoccaggi conformi  alla  norma\nISO 19884. \n    Ogni unita' di  stoccaggio  di  idrogeno  gassoso  deve  avere  i\nseguenti requisiti di sicurezza: \n      la  struttura   di   supporto,   se   presente,   deve   essere\nincombustibile ed avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno\nR60 o essere protetta in modo da garantire prestazioni equivalenti ad\nR60; \n      disporre di  dispositivi  di  sicurezza  che  impediscano  alla\npressione di superare il valore di progetto, indipendentemente  dalla\ntemperatura di stoccaggio; \n      disporre di un dispositivo di sicurezza, attivato termicamente,\nche intervenga in caso di superamento della temperatura  di  progetto\ndel mantello; \n      ciascuna unita' di stoccaggio deve essere isolabile  dal  resto\ndell'impianto tramite valvole di intercettazione di emergenza. \n    Inoltre, ogni unita' di stoccaggio deve essere dotata di  sistema\ndi misura della pressione e della temperatura interna del gas. \n    Le unita' di stoccaggio devono essere collocate in  apposito  box\ncome definito al precedente punto 1.1. Se il volume  complessivo  del\ndeposito e' superiore a 6000 Nm\u00b3, il box  deve  essere  suddiviso  in\nporzioni delimitate da muri costruiti in calcestruzzo  armato,  o  in\naltro materiale incombustibile di adeguata resistenza meccanica,  con\ncaratteristiche costruttive dei  manufatti  tali  da  garantire  solo\nperimetralmente la mitigazione degli effetti dovuti ad incidenti. \n    Le unita' di stoccaggio devono  essere  disposte  all'interno  di\nciascun box in maniera tale da limitare i rischi di  impatto  diretto\ndi un eventuale rilascio da un'unita' a quella adiacente. \n    Le unita'  di  stoccaggio  dovranno  essere  posizionate  ad  una\ndistanza  tra  loro  e  dalle  pareti  del  box  tale  da   garantire\nl'effettuazione delle operazioni di sorveglianza e di manutenzione. \n2.6. Box per i carri bombolai. \n    Sono aree come definite al  precedente  punto  1.1.  che  vengono\nimpiegate  per  alloggiare  i  carri  bombolai,  attrezzate  per   il\ncollegamento all'impianto. \n    Sono presenti all'interno  degli  impianti  alimentati  da  carri\nbombolai, degli  impianti  alimentati  da  condotta,  degli  impianti\nalimentati da unita' di produzione in sito. In questi due ultimi tipi\ndi impianti i carri bombolai, qualora presenti, svolgono la  funzione\ndi alimentazione d'emergenza per far fronte ad  eventuali  temporanee\ninterruzioni del flusso di  idrogeno.  I  carri  bombolai  utilizzati\nall'interno dei distributori devono rispettare la normativa ADR. \n    Durante lo  scarico  dell'idrogeno  gassoso,  i  tubi  del  carro\nbombolaio sono considerati parte dell'installazione. \n    Il  percorso  previsto  per  il  carro  bombolaio,  dall'ingresso\ndell'impianto di distribuzione fino al punto di scarico, deve  essere\nprivo di ostacoli. \n    Il carro bombolaio  deve  essere  parcheggiato  in  modo  che  la\nmotrice possa agganciare il  carro  e  trainarlo  anche  in  caso  di\nemergenza  senza   compiere   manovre   (in   direzione   di   uscita\ndall'impianto). \n    L'impianto  di  travaso  dal  carro  bombolaio  alle  unita'   di\nstoccaggio deve disporre di un dispositivo di arresto che  interrompe\nil flusso dell'idrogeno sia lato impianto che  lato  carro  bombolaio\nnon  appena  viene  premuto  il  pulsante  di  emergenza,   collocato\nall'esterno del box. \n    Il locale puo' contenere anche unita' di  stoccaggio,  garantendo\nin ogni caso  l'effettuazione,  in  sicurezza,  delle  operazioni  di\nsorveglianza e manutenzione. \n2.7. Impianto gas. \n    E' l'impianto costituito dall'insieme di  tubazioni,  valvole  di\nintercettazione,   di   scarico   e   di   sicurezza,   nonche'    di\napparecchiature   che   compongono   la   rete   di    alimentazione,\ncompressione, smorzamento, accumulo, distribuzione del gas e  sistema\ndi emergenza. I materiali impiegati devono rispondere ai requisiti di\ncui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26. \n    Le pressioni di progetto dell'impianto devono essere  almeno  del\n10% superiori alle massime pressioni nominali di esercizio e, in ogni\ncaso, non inferiori alle pressioni di  intervento  delle  valvole  di\nsicurezza. \n    La sovrappressione nella linea di alimentazione  del  dispositivo\ndi erogazione gas non deve essere superiore all'1% della pressione di\nerogazione, con pulsazioni della pressione non superiori  al  4%.  Le\nmacchine installate debbono essere conformi alle vigenti norme. \n    2.7.1. Dispositivo di misura. \n    Quando non esiste  riduzione  di  pressione,  il  dispositivo  di\nmisura puo' essere installato  all'aperto,  con  adeguata  protezione\ndagli  agenti  atmosferici.  La  distanza  di   protezione   tra   il\ndispositivo di misura e la recinzione dell'impianto, di cui al  punto\n2.1, deve essere non inferiore a 3 m. \n    2.7.2. Tubazioni rigide. \n    Le tubazioni rigide in pressione devono essere: \n      a)  progettate,  costruite   e   collaudate   secondo   decreto\nlegislativo 15 febbraio 2016, n. 26; \n      b) collocate a vista, facilmente ispezionabili, soprassuolo, in\nposizione protetta da possibili urti. Se cio'  non  fosse  possibile,\npossono essere  posate  in  appositi  cunicoli  carrabili  dotati  di\ngriglie di aerazione con superficie  almeno  pari  alla  sezione  del\ncunicolo, oppure possono essere collocate interrate, a profondita' di\ninterramento non inferiore a 0,50 m; \n      c)  protette  da  fenomeni  di  corrosione  esterna  e   devono\nrisultare non significative le eventuali  sollecitazioni  all'interno\ndel materiale a causa  del  montaggio,  degli  assestamenti  o  delle\ndifferenze di temperatura; \n      d) realizzate preferibilmente con giunti saldati.  Laddove  non\nsia possibile,  le  giunzioni  non  saldate  devono  essere  comunque\nispezionabili; \n      e) chiaramente segnalate e individuate, anche a terra. \n    La scelta delle modalita' di posa delle tubazioni  dovra'  essere\ncondotta tenendo conto delle  attivita'  di  ispezione,  controllo  e\nmanutenzione. \n    2.7.3. Tubazioni flessibili. \n    Le  tubazioni   flessibili,   utilizzabili   unicamente   per   i\ncollegamenti dei compressori  e  dei  carri  bombolai,  devono  avere\npressione di esercizio non inferiore a quella del sistema di condotte\nin cui vengono inserite. \n    Le tubazioni flessibili in pressione  devono  essere  progettate,\ncostruite e collaudate secondo il  decreto  legislativo  15  febbraio\n2016, n. 26. \n    2.7.4. Dispositivi di limitazione della pressione ed accessori di\nsicurezza. \n    I dispositivi di limitazione della pressione e gli  accessori  di\nsicurezza  devono  essere  progettati   e   realizzati   secondo   le\ndisposizioni di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26. \n    La pressione di erogazione dell'idrogeno  non  deve  superare  la\npressione equivalente di 700 bar, alla temperatura di erogazione. \n    Negli impianti  nei  quali  la  compressione  e'  realizzata  con\npressione non superiore a 700 bar, la linea che adduce  il  gas  alle\nunita' di erogazione deve essere dotata di idonei dispositivi per  la\nlimitazione della pressione a 700  bar.  Sulle  medesime  linee  deve\ninoltre essere installato un  dispositivo  di  scarico  in  atmosfera\ntarato a non piu' del  110%  della  pressione  massima  di  esercizio\nstabilita e con condotta di valle di sezione non inferiore a 20 volte\nla sezione di calcolo del dispositivo di sicurezza stesso. \n    Negli impianti  nei  quali  la  compressione  e'  realizzata  con\npressione superiore a 700 bar,  la  linea  che  adduce  il  gas  agli\nerogatori deve  essere  dotata  di  un  riduttore  con  pressione  di\ntaratura pari a 700 bar. Deve anche  essere  assicurato,  con  adatte\napparecchiature, che le pressioni massime di esercizio stabilite  non\nvengano superate. \n    I dispositivi di  limitazione  della  pressione  delle  linee  di\nadduzione alle unita' di erogazione devono intervenire prima  che  la\npressione effettiva abbia superato la pressione massima di  esercizio\nstabilita per non piu' dell'1%. \n    2.7.5. Unita' di erogazione. \n    Le unita' di erogazione devono essere provviste  della  marcatura\nCE e devono soddisfare  ai  requisiti  essenziali  di  sicurezza  del\ndecreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85. \n    Il collegamento dell'apparecchio di distribuzione alla  linea  di\nadduzione del gas deve  essere  effettuato  tramite  una  valvola  di\neccesso di flusso. \n    L'unita' di erogazione deve essere dotata di  idoneo  sistema  di\nprotezione dalle sovrappressioni. \n    L'erogatore deve essere dotato di un dispositivo  che  garantisca\nche l'erogazione possa avvenire unicamente solo dopo averlo collegato\nal serbatoio del veicolo  e  che  impedisca  l'erogazione  quando  lo\nstesso e' scollegato. \n    L'erogatore deve essere dotato  di  un  dispositivo  che  esegua,\nprima del consenso all'erogazione, il test di tenuta del  sistema  di\ncollegamento al veicolo. \n    A monte dell'erogatore dovra'  essere  prevista  una  valvola  di\nintercettazione di emergenza. \n    La tubazione flessibile dell'erogatore: \n      non deve superare i 5 m di lunghezza; \n      deve essere adatta al trasporto di idrogeno; \n      deve avere una pressione di rottura pari ad almeno tre volte la\npressione di esercizio; \n      deve recare un'etichetta stampata contenente almeno le seguenti\ninformazioni: \n        la pressione massima ammessa; \n        la data di fabbricazione; \n        il nome del produttore o il logo aziendale; \n        l'ultima data di prova. \n    La  tubazione  flessibile  dell'erogatore  deve  disporre  di  un\ndispositivo che, in una situazione in cui un veicolo si muova con  il\ntubo di mandata ancora connesso, interrompa automaticamente il flusso\ndi  idrogeno  sia  lato  unita'  di  erogazione  che   lato   veicolo\n(intercettazione automatica alla rottura). \n    Se il dispositivo  di  intercettazione  automatica  alla  rottura\ninterviene, la tubazione potra' essere ricollegata solo da  personale\nappositamente formato. \n    Le unita' di erogazione devono essere collegate elettricamente  a\nterra. \n    Deve  essere  assicurata  l'equipotenzialita'  tra   il   veicolo\nstradale e l'impianto di erogazione. In assenza di equipotenzialita',\nl'erogazione non deve avvenire. \n    L'unita di  erogazione  deve  essere  dotata  di  un  sistema  di\ncontrollo atto ad impedire il superamento della  temperatura  massima\nconsentita del serbatoio del veicolo. \n    Ogni singolo distributore deve disporre di un proprio pulsante di\narresto  di  emergenza  con  segnalazione  visiva  della  entrata  in\nfunzione. \n    I pulsanti di arresto d'emergenza devono  essere  collegati  alle\nvalvole di intercettazione dell'unita' di erogazione. \n    L'installazione deve essere dotata di un sistema che ne  consenta\nil riavvio solo a seguito di intervento  di  personale  appositamente\nformato. \n    2.7.6. Dispositivi di intercettazione e scarico dell'impianto. \n    Sono dispositivi di intercettazione e scarico i seguenti: \n      a) valvole di intercettazione d'emergenza: dispositivi  con  la\nfunzione di arresto del  trasferimento  dell'idrogeno  tra  le  varie\nparti dell'impianto. Tali valvole devono essere del tipo  normalmente\nchiuso,  a  funzionamento  automatico  asservito  ad  un  sistema  di\ncontrollo di sicurezza; \n      b) valvole di scarico impianti di emergenza: dispositivi con la\nfunzione di consentire la depressurizzazione rapida di una  parte  di\nimpianto o il convogliamento dell'idrogeno in  particolari  parti  di\nimpianto con finalita' di sicurezza. Tali valvole devono  essere  del\ntipo normalmente aperto. Sono a funzionamento manuale  e  automatico,\neventualmente asservite a  un  sistema  di  controllo  e  attivazione\nmanuale da remoto; \n      c) valvole di intercettazione e  scarico  manuali:  dispositivi\ncon la funzione di intercettazione, isolamento e\/o scarico  di  parti\ndi impianto per scopi di manutenzione. \n    I dispositivi di intercettazione e scarico dell'impianto, sia con\nfunzioni di emergenza che  di  esercizio,  devono  essere  facilmente\naccessibili per la manutenzione e l'ispezione. \n    I dispositivi  di  intercettazione  e  scarico  con  funzione  di\nemergenza devono essere sono progettati per poter funzionare in  tali\ncondizioni. \n    Gli stessi devono  essere  chiaramente  individuati  da  apposita\nsegnaletica di identificazione. \n    I dispositivi di intercettazione e scarico di emergenza  dovranno\nessere installati al fine di  poter  intercettare  e  depressurizzare\napparecchiature  e  tratti  di  tubazioni  in   seguito   di   eventi\nanomali\/incidentali. \n    Tutti i dispositivi  di  scarico  devono  essere  convogliati  in\nappositi  collettori  aventi  resistenza  meccanica   adeguata   alle\nsollecitazioni indotte dallo scarico. \n    Lo scarico in atmosfera dell'idrogeno deve avvenire ad un'altezza\nsufficiente da non costituire pericolo per persone e impianti in caso\ndi innesco. \n2.8. Sistema di emergenza. \n    Sistema comandato da pulsanti di sicurezza, con  riarmo  manuale,\ncollocati  in  prossimita'  del  box  compressori,  delle  unita'  di\nstoccaggio, dell'impianto di produzione, dei  carri  bombolai,  della\nzona rifornimento veicoli e del locale gestore, in grado di: \n      a) isolare completamente le tubazioni di mandata alle unita' di\nerogazione mediante valvole di intercettazione di emergenza; \n      b)  isolare  completamente  la   linea   di   bassa   pressione\ndall'aspirazione e la linea di mandata dei compressori; \n      c) isolare completamente gli stoccaggi; \n      d) isolare completamente i carri bombolai e l'impianto su box; \n      e)   interrompere   integralmente   il    circuito    elettrico\ndell'impianto e delle installazioni accessorie, ad  esclusione  delle\nlinee che alimentano impianti di sicurezza. \n2.9. Costruzioni elettriche. \n    2.9.1. Le costruzioni elettriche devono essere realizzate secondo\nquanto indicato dalla legge n. 186 del 1\u00b0 marzo  1968  tenendo  conto\ndella classificazione del rischio elettrico dei  luoghi  da  condursi\nsecondo le norme tecniche di riferimento, garantendo il conseguimento\ndei seguenti obiettivi di sicurezza antincendio: \n      a) limitare la probabilita' di costituire causa di  incendio  o\ndi esplosione; \n      b) limitare la propagazione di un incendio  attraverso  i  suoi\ncomponenti; \n      c) consentire  agli  occupanti  di  lasciare  gli  ambienti  in\ncondizione di sicurezza; \n      d) consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni\ndi sicurezza. \n    2.9.2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al  punto\n2.9.1: \n      a) le installazioni previste nei  precedenti  punti  2.2,  2.3,\n2.4,  2.5  e  2.6  devono  essere  protette  contro  il  rischio   di\nfulminazione  e  contro  il  rischio   di   formazione   di   cariche\nelettrostatiche secondo le norme tecniche di riferimento; \n      b) gli  impianti  elettrici  devono  rispondere  alle  seguenti\nmisure di sicurezza: \n        essere dotati di almeno un  dispositivo  di  sezionamento  di\nemergenza ubicato in posizione protetta tale da togliere  tensione  a\ntutto l'impianto o, in alternativa, essere gestiti secondo  procedure\nriportate nel piano di emergenza  in  modo  tale  da  non  costituire\npericolo durante le operazioni di spegnimento; \n        essere suddivisi  in  piu'  circuiti  terminali  in  modo  da\ngarantire l'indipendenza elettrica dei circuiti di alimentazione  dei\nservizi di sicurezza e dei  circuiti  di  alimentazione  dei  servizi\nerogati al pubblico; \n        essere  dotati  di  circuiti,   protetti   dal   fuoco,   per\nl'alimentazione dei servizi di sicurezza destinati  a  funzionare  in\ncaso di incendio secondo le specifiche previste dalle norme  tecniche\ndi riferimento applicabili e, comunque, non  inferiore  a  quanto  di\nseguito riportato: \n \n=====================================================================\n|                                    |            |    Tempi di     |\n|                                    |            |commutazione tra |\n|                                    |            |  alimentazione  |\n|                                    | Autonomia  | ordinaria e di  |\n|          Tipo di impianto          |   (min)    | emergenza (sec) |\n+====================================+============+=================+\n|Illuminazione di emergenza          |     60     |       0,5       |\n+------------------------------------+------------+-----------------+\n|Sistemi di controllo                |     60     |       15        |\n+------------------------------------+------------+-----------------+\n|Impianti di                         |            |                 |\n|spegnimento\/raffreddamento          |    120     |       15        |\n+------------------------------------+------------+-----------------+\n \n      c) gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto  1.2.3\ndevono essere sorvegliati mediante  l'installazione  dei  sistemi  di\ncontrollo di seguito specificati; \n        c.1) sistema di rilevamento e controllo di  temperatura:  gli\nelementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 1.2.3  ove  possano\nessere raggiunti elevati valori di temperatura devono essere soggetti\na monitoraggio e controllo della temperatura; \n        c.2) sistema di rilevamento e controllo fughe  di  gas;  deve\nessere previsto un sistema di rilevazione e controllo delle fughe  di\ngas in tutte le aree dell'impianto suscettibili di essere interessate\ndalla  possibile  formazione  di  un'atmosfera  esplosiva  pericolosa\nsecondo gli esiti  della  valutazione  del  rischio  da  condursi  in\nconformita' al titolo XI del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.\n81. \n    L'impianto, ove necessario, deve  essere  realizzato  secondo  le\nnorme tecniche di riferimento; \n        c.3) sistema di rilevazione di fiamma: deve  essere  previsto\nun sistema di rilevazione  di  fiamma  collocato  in  tutte  le  aree\ndell'impianto suscettibili di essere interessate  dall'accensione  di\neventuali perdite di idrogeno. \n    L'impianto, ove necessario, deve  essere  realizzato  secondo  le\nnorme tecniche di riferimento. \n    Le segnalazioni dei sistemi  di  controllo  devono  pervenire  ad\napposite centrali collocate all'interno dell'ufficio  del  gestore  e\ndevono essere collegate ai sistemi di emergenza di cui al  precedente\npunto 2.8.  Dovra'  inoltre  essere  installato  un  segnale  esterno\nluminoso e sonoro collegato all'attivazione dei sistemi di controllo. \n2.10. Protezione antincendio. \n    Gli estintori portatili devono essere installati a protezione  di\nogni elemento pericoloso dell'impianto, inoltre deve essere  presente\nalmeno un estintore ogni 100 m\u00b2 di superficie in pianta per i  locali\ndi cui al punto 1.2.1, lettera i) e al punto 1.2.2, lettera f). \n    Gli estintori devono essere  ubicati  in  posizione  segnalata  e\nfacilmente raggiungibile, e devono  avere  una  carica  nominale  non\ninferiore a 6 kg con capacita' estinguente non inferiore a 21  A  113\nB. \n    I box dei carri bombolai e ogni unita' di  stoccaggio  realizzati\ncon due o piu' recipienti non schermati reciprocamente e di capacita'\nsuperiore ai 1500 Nm\u00b3, fermo restando i limiti di cui  al  precedente\npunto 2.5, devono essere protetti con un impianto  di  raffreddamento\nad acqua ad azionamento automatico e manuale. \n    Gli  elementi  pericolosi  di  cui  ai  punti  2.2  (impianto  di\nproduzione) e 2.4 (compressore) devono essere protetti con  una  rete\nidranti progettata e realizzata in conformita' alle disposizioni  del\ndecreto del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2012. \n \n                             Titolo III \n                        DISTANZE DI SICUREZZA \n \n3.1. Distanze di sicurezza. \n    Devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza, fatto\nsalvo quanto disposto per gli impianti misti al successivo titolo VI. \nA) Elementi pericolosi dell'impianto. \n      \n \n=====================================================================\n|                   |                 | Distanza di  | Distanza di  |\n|                   |   Distanza di   |  sicurezza   |  sicurezza   |\n|     Elemento      | protezione (m)  | interna (m)  | esterna (m)  |\n+===================+=================+==============+==============+\n|Compressori        |       15        |      -       |     30*      |\n+-------------------+-----------------+--------------+--------------+\n|Stoccaggi          |       15        |      15      |      30      |\n+-------------------+-----------------+--------------+--------------+\n|Box carro bombolaio|       15        |      15      |      30      |\n+-------------------+-----------------+--------------+--------------+\n \n    (<sup>*<\/sup> ) Per il locale compressori la distanza di sicurezza  esterna,\nad eccezione di quella computata rispetto ad edifici  destinati  alla\ncollettivita', puo' essere ridotta del 50% qualora risulti che tra le\naperture del locale compressori e le costruzioni esterne all'impianto\nsiano realizzate idonee schermature di  tipo  continuo  con  muri  in\ncalcestruzzo  o  in  altro  materiale  incombustibile   di   adeguata\nresistenza meccanica tali da assicurare il contenimento di  eventuali\nschegge proiettate verso le costruzioni esterne. \nB) Unita' di erogazione. \n      \n \n=====================================================================\n|                 |                 |  Distanza di  |  Distanza di  |\n|                 |   Distanza di   |   sicurezza   |   sicurezza   |\n|    Elemento     | protezione (m)  |  interna (m)  |  esterna (m)  |\n+=================+=================+===============+===============+\n|Unita' di        |                 |               |               |\n|erogazione       |       15        |      12       |      30*      |\n+-----------------+-----------------+---------------+---------------+\n \n    (<sup>*<\/sup> ) Le distanze di  sicurezza  esterna  e  di  protezione  delle\nunita' di erogazione possono essere ridotte del 50% qualora  tra  gli\nstessi e le costruzioni esterne all'impianto, tranne  quelle  adibite\nalla collettivita', siano realizzate idonee schermature in  materiale\nincombustibile di adeguata resistenza meccanica. \nC) Altre distanze di sicurezza. \n    Tra gli elementi pericolosi di cui al  punto  1.2.3  ed  i  sotto\nelencati  locali  destinati  a  servizi  accessori,   devono   essere\nrispettate le seguenti distanze di sicurezza: \n      a) ufficio del gestore, magazzino, servizi  igienici,  officina\nsenza utilizzo di fiamme libere  e  impianto  lavaggio:  distanze  di\nsicurezza di cui alle precedenti lettere A) e B); \n      b) cabina energia elettrica: 22 m; \n      c) abitazione gestore: distanza di sicurezza esterna; \n      d) posti di ristoro e\/o vendita: \n        fino a 50 m\u00b2 di superficie coperta complessiva: si  applicano\nle distanze di sicurezza interna di cui alle precedenti lettere A)  e\nB); \n        fino a 200 m\u00b2 di superficie lorda accessibile al pubblico (e'\nconsentita inoltre una superficie aggiuntiva destinata  a  servizi  e\ndeposito non eccedente 50 m\u00b2): 15 m rispetto alla cabina di riduzione\ne misura del gas idrocarburo e 22  m  rispetto  agli  altri  elementi\npericolosi dell'impianto; \n        nel caso di superfici superiori a quelle sopra  indicate:  30\nm. \n    Ove i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino  contigui\nsu una o piu' pareti, o sottostanti o sovrastanti  tra  loro  ma  non\ndirettamente comunicanti, ovvero risultino non  contigui  e  separati\ntra loro da semplici passaggi coperti, le  rispettive  superfici  non\nvanno cumulate.  Le  aperture  dei  locali  contenenti  gli  elementi\npericolosi dell'impianto di cui al punto 1.2.3, con esclusione  delle\nunita' di erogazione, devono essere schermate  con  muri  paraschegge\nqualora siano rivolte verso locali destinati a servizi  accessori  di\ncui al punto 1.2.1, lettera i) ed al punto 1.2.2, lettera f). \n    Rispetto ad edifici destinati  alla  collettivita'  come  scuole,\nospedali,  uffici,  edifici  per  il  culto,   locali   di   pubblico\nspettacolo,     impianti      sportivi,      complessi      ricettivi\nturistico-alberghieri, supermercati e centri commerciali,  caserme  e\nrispetto a luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone quali\nstazioni di linee di trasporto pubblico, aree per  fiere,  mercati  e\nsimili, la distanza di sicurezza esterna deve essere raddoppiata. Nel\ncomputo delle distanze  di  sicurezza  esterna  possono  comprendersi\nanche le larghezze di strade,  fiumi,  torrenti  e  canali.  Inoltre,\nquando  la  distanza  di  sicurezza  esterna  e'  riferita  ad   aree\nedificabili, e' consentito comprendere in essa  anche  la  prescritta\ndistanza di rispetto, nei casi in cui i  regolamenti  edilizi  locali\nvietino la costruzione sul confine. \n    Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le  linee  elettriche\naeree, con valori  di  tensione  maggiori  di  1000  V  efficaci  per\ncorrente alternata e di 1500 V per  corrente  continua,  deve  essere\nosservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 45 m. \n    I piazzali dell'impianto non devono comunque essere  attraversati\nda linee elettriche aeree con valori di tensione superiori  a  quelli\nsopra indicati. \n3.2 Metodologie alternative per la determinazione delle  distanze  di\n  sicurezza. \n    Distanze di sicurezza differenti rispetto a quelle  del  presente\ntitolo  possono  essere  eventualmente  individuate   applicando   le\nmetodologie dell'approccio ingegneristico alla sicurezza  antincendio\npreviste dal decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007. \n \n                              Titolo IV \n                         NORME DI ESERCIZIO \n \n4.1. Generalita'. \n    Nell'esercizio degli impianti fissi di distribuzione stradale  di\nidrogeno  per  autotrazione  devono  essere  osservate,  oltre   agli\nobblighi  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del  Presidente   della\nRepubblica 1\u00b0 agosto 2011, n. 151 e alle disposizioni  riportate  nel\ndecreto del  Ministro  dell'interno,  adottato  di  concerto  con  il\nMinistro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998,  le\nprescrizioni specificate nei punti seguenti. \n    Il responsabile dell'attivita', di concerto con il gestore  della\nstazione di rifornimento, assicura la manutenzione dell'impianto. \n    4.1.1. Esercizio dell'impianto. \n    L'esercizio e' ammesso solo sotto  la  sorveglianza  del  gestore\ndella stazione di rifornimento e\/o di una o piu' persone  formalmente\ndesignate dal gestore stesso. Il gestore  e  il  personale  designato\ndevono ricevere una specifica formazione in  merito  alla  conduzione\ndell'impianto, ai pericoli e agli inconvenienti che possono  derivare\ndai prodotti utilizzati  o  stoccati.  Tale  formazione  deve  essere\nestesa anche al personale addetto alla manutenzione. \n    Nelle aree di impianto e, in particolare, nei  box  sono  vietati\ngli stoccaggi di materiali infiammabili o combustibili. \n    4.1.2. Rifornimento. \n    Il  rifornimento  degli  autoveicoli  deve  essere  eseguito   da\npersonale addetto. \n4.2. Operazione di erogazione ed alimentazione dell'impianto. \n    4.2.1. Erogazione. \n    Durante le  operazioni  di  erogazione  e  di  normale  esercizio\ndell'impianto il personale addetto deve osservare e far osservare  le\nseguenti prescrizioni: \n      a)  posizionare  almeno  un  estintore,  pronto   all'uso,   in\ndotazione all'impianto, nelle vicinanze dell'unita' di erogazione e a\nportata di mano; \n      b) accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano\nspenti; \n      c) durante  le  operazioni  di  erogazione,  rispettare  e  far\nrispettare il divieto di fumare, anche a bordo del veicolo e comunque\nimpedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro  il\nraggio di almeno 6 m dal perimetro delle unita di erogazione; \n      d) e' vietato il rifornimento di recipienti mobili. \n    4.2.2. Alimentazione dell'impianto con carro bombolaio. \n    La sostituzione del carro  bombolaio  non  deve  essere  eseguita\ncontemporaneamente  ad  operazioni  di  scarico  di  altri   serbatoi\neventualmente   trasportanti   combustibili   o   sostanze    diverse\ndall'idrogeno. \n    Il conducente deve essere presente durante  le  fasi  di  travaso\nverso le unita' di stoccaggio. \n4.3. Prescrizioni generali di emergenza. \n    Il personale addetto all'impianto deve: \n      a) essere edotto sulle norme contenute nel  presente  allegato,\nsul regolamento  interno  di  sicurezza  e  sul  piano  di  emergenza\npredisposto; \n      b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo\nagendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione\nall'impianto, nonche' impedire, attraverso segnalazioni,  sbarramenti\ned ogni altro mezzo idoneo, che  altri  veicoli  o  persone  accedano\nall'impianto, ed avvisare i servizi di soccorso. \n4.4. Documenti tecnici. \n    4.4.1. Presso l'impianto devono  essere  disponibili  i  seguenti\ndocumenti: \n      a)  un  manuale  operativo   contenente   le   istruzioni   per\nl'esercizio dell'impianto; \n      b) pianificazione di emergenza contenente le procedure  per  la\nmessa in sicurezza dell'impianto: \n      c)  uno  schema  di  flusso  semplificato  degli  impianti   di\nstoccaggio e\/o di produzione, di misura, compressione e distribuzione\ndell'idrogeno per autotrazione; \n      d) una planimetria riportante  l'ubicazione  degli  impianti  e\ndelle attrezzature  antincendio,  nonche'  l'indicazione  delle  aree\nprotette dai singoli impianti antincendio; \n      e) gli schemi  degli  impianti  elettrici,  di  segnalazione  e\nallarme; \n      f) il registro di manutenzione  dell'impianto  con  indicazione\ndelle   periodicita'    manutentive    previste    e    dell'evidenza\ndell'attivita' svolta. \n4.5. Segnaletica di sicurezza. \n    Devono essere osservate  le  disposizioni  sulla  segnaletica  di\nsicurezza di cui al titolo V del decreto legislativo 9  aprile  2008,\nn. 81. Inoltre, in posizione ben visibile, deve essere esposta idonea\ncartellonistica riproducente uno schema di flusso  dell'impianto  con\nindicazioni  delle  valvole,   in   modo   da   renderle   facilmente\nindividuabili, delle apparecchiature e delle unita' di stoccaggio. \n    Deve essere esposta  una  planimetria  dell'impianto  ed  affisse\nistruzioni per gli addetti inerenti: \n      a) il comportamento da tenere in caso di emergenza; \n      b) la posizione dei dispositivi di sicurezza; \n      c) le manovre da eseguire per mettere in  sicurezza  l'impianto\n(ad esempio: azionamento dei pulsanti di emergenza, funzionamento dei\npresidi antincendio). \n    In prossimita' delle unita' di erogazione idonea  cartellonistica\ndovra' indicare le prescrizioni ed i divieti per  gli  automobilisti,\nfra cui anche i cartelli indicanti che il veicolo puo'  essere  messo\nin moto soltanto dopo che  il  dispositivo  di  erogazione  e'  stata\ndisinserito da parte dell'addetto al rifornimento. \n4.6. Chiamata di soccorso. \n    I servizi di soccorso devono poter essere avvertiti  in  caso  di\nemergenza tramite rete telefonica fissa.  La  procedura  di  chiamata\ndeve essere chiaramente indicata  a  fianco  di  ciascun  apparecchio\ntelefonico dal quale questa sia possibile. \n \n                              Titolo V \n                      DISPOSIZIONI PER IMPIANTI \n               PER IL RIFORNIMENTO DI FLOTTE AZIENDALI \n \n5.1. Premessa. \n    Gli impianti regolamentati dal  presente  titolo  sono  destinati\nunicamente al rifornimento di  flotte  aziendali  con  produzione  di\nidrogeno inferiore a 50 Nm\u00b3\/h. \n    Per quanto non menzionato al presente  titolo,  si  applicano  le\ndisposizioni indicate ai titoli I, II, III e IV della presente regola\ntecnica. \n5.2. Recinzione. \n    Se l'impianto e' ubicato all'interno di una  struttura  aziendale\nla cui recinzione e' realizzata con le  caratteristiche  indicate  al\npunto  2.1  del  presente  allegato,  non  si  rende  necessaria  una\nulteriore recinzione dei locali contenenti gli elementi pericolosi di\ncui al punto 1.2.3, qualora  l'area  sia  accessibile  unicamente  al\npersonale incaricato del rifornimento. \n5.3. Distanze di sicurezza. \n    5.3.1. Distanze di protezione. \n    Devono essere rispettate le distanze di  protezione  indicate  al\npunto 3.1. \n    5.3.2. Distanze di sicurezza interne. \n    Tra gli elementi costituenti l'impianto di  distribuzione  e  tra\nquesti e gli altri elementi  costituenti  la  struttura  dell'azienda\nentro la quale e' ubicato l'impianto,  devono  essere  rispettate  le\ndistanze di sicurezza interne indicate al  punto  3.1,  ad  eccezione\ndella distanza tra le unita' di erogazione che  puo'  essere  ridotta\nfino a 6 m. \n    5.3.3. Distanze di sicurezza esterne. \n    Devono  essere  rispettate  le  distanze  di  sicurezza   esterne\nindicate al punto 3.1. Le distanze di sicurezza esterne devono essere\nrispettate anche nei  confronti  di  elementi  che  costituiscono  la\nstruttura   aziendale   ove   si   svolgano   attivita'    ricomprese\nnell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1\u00b0  agosto\n2011, n. 151. \n5.4. Rifornimento. \n    Il  rifornimento  degli  autoveicoli  deve  essere  eseguito   da\npersonale addetto  adeguatamente  formato  in  conformita'  al  punto\n4.1.1. \n    Alle  persone  che  svolgono  attivita'  lavorativa   nell'ambito\ndell'azienda e' altresi' ammesso l'impiego in modalita'  self-service\npurche' il sistema di erogazione sia dotato di hardware e software di\ncomunicazione, fra veicolo e stazione, che garantiscano  l'erogazione\nin sicurezza. In  tale  caso  il  suddetto  personale  dovra'  essere\nopportunamente  istruito  all'uso  e  in  grado  di  intervenire  con\ncognizione di causa e tempestivamente in caso di  emergenza;  a  tale\nfine deve seguire un corso antincendio per  attivita'  a  rischio  di\nincendio elevato ai sensi del decreto del Ministro dell'interno,  del\n10 marzo 1998  e  acquisire  la  perfetta  conoscenza  del  piano  di\nemergenza e delle relative modalita' di  intervento  per  mettere  in\nsicurezza l'impianto. \n \n                              Titolo VI \n      IMPIANTI MISTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE PER AUTOTRAZIONE \n \n6.1. Distanze di sicurezza. \n    E' consentita la costruzione  di  impianti  di  distribuzione  di\nidrogeno per  autotrazione  installati  nell'ambito  di  stazioni  di\ndistribuzione stradale di altri carburanti, a  condizione  che  siano\nrispettate le seguenti distanze di sicurezza: \n      a) tra gli elementi pericolosi dell'impianto  di  distribuzione\ndi idrogeno per autotrazione di cui al punto 1.2.3 ed i  serbatoi  di\nbenzina e gasolio: 15 m; \n      b) tra gli elementi pericolosi dell'impianto  di  distribuzione\ndi idrogeno per autotrazione di cui al punto 1.2.3 ed i  serbatoi  di\ngas di petrolio liquefatti: 30 m; per  le  unita'  di  erogazione  di\nidrogeno tale distanza e' ridotta a 15 m; \n      c) tra gli elementi pericolosi dell'impianto  di  distribuzione\ndi idrogeno per autotrazione di cui al punto  1.2.3  e  gli  elementi\npericolosi dell'impianto di distribuzione di gas naturale: 22 m;  per\nle unita' di erogazione di idrogeno tale distanza e' ridotta a 12 m; \n      d) tra le  unita'  di  erogazione  deve  essere  rispettata  la\ndistanza di sicurezza interna di 12 m. \n6.2. Metodi alternativi  per  la  determinazione  delle  distanze  di\n  sicurezza. \n    Fatto salvo quanto diversamente  disposto  dalle  vigenti  regole\ntecniche applicabili relative ad altre tipologie  di  carburanti,  le\ndistanze  di  sicurezza  differenti  rispetto  a  quelle  di  cui  al\nprecedente  punto  6.1  possono  essere   eventualmente   individuate\napplicando  le   metodologie   dell'approccio   ingegneristico   alla\nsicurezza antincendio previste dal decreto del Ministero dell'interno\n9 maggio 2007. \n6.3. Schermature di protezione. \n    Tra gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3,  ad  eccezione\ndelle unita' di  erogazione  e  gli  altri  elementi  pericolosi  dei\ndiversi impianti  che  costituiscono  il  complesso,  debbono  essere\nrealizzate idonee schermature in materiale incombustibile di adeguata\nresistenza meccanica. \n    Costituiscono schermatura le strutture perimetrali  dei  suddetti\nelementi pericolosi. <\/pre>\n<\/div>\n<\/div>\n<h2>\u00a0<\/h2>\n<h2>Leggi il testo del Decreto Ministeriale:<\/h2>\n<h2><a href=\"http:\/\/www.sicurezzanetwork.it\/PORTALE\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Regola_Tecnica_Prevenzione_Incendi_Distributori_Idrogeno_Autotrasporto.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Regola_Tecnica_Prevenzione_Incendi_Distributori_Idrogeno_Autotrasporto<\/a><\/h2>\n<div id=\"titolo_atto\">\n<div id=\"testa_atto\">\n<h1 class=\"consultazione\">\u00a0<\/h1>\n<h5>\u00a0<\/h5>\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"colonna\" class=\"nopadding\">\n<div id=\"wrap_albero\">\u00a0<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"testo_atto\">\u00a0<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO DECRETO 23 ottobre 2018\u00a0 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione. 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