{"id":22942,"date":"2021-12-22T11:15:58","date_gmt":"2021-12-22T09:15:58","guid":{"rendered":"https:\/\/sicurellosi-safety.com\/STEFANOFARINA\/?p=22942"},"modified":"2022-02-21T13:48:35","modified_gmt":"2022-02-21T13:48:35","slug":"modifiche-al-d-lgs-81-2008","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sicurellosi-safety.com\/COPERTINA\/modifiche-al-d-lgs-81-2008\/","title":{"rendered":"In vigore le modifiche al D.Lgs. 81\/2008"},"content":{"rendered":"<div class=\"\" data-block=\"true\" data-editor=\"ce3g9\" data-offset-key=\"aim1g-0-0\">\n<div data-offset-key=\"aim1g-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<\/div>\n<div data-offset-key=\"aim1g-0-0\"><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-22945 aligncenter\" src=\"https:\/\/sicurellosi-safety.com\/STEFANOFARINA\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/modifiche81.jpg\" alt=\"\" width=\"270\" height=\"270\"><\/div>\n<div class=\"\" data-block=\"true\" data-editor=\"ce3g9\" data-offset-key=\"aim1g-0-0\">\n<p>Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dal giorno 21 dicembre 2022 sono entrate in vigore le modifiche apportate al D.Lgs. 81\/2008.<\/p>\n<div data-offset-key=\"aim1g-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<\/div>\n<div data-block=\"true\" data-editor=\"ce3g9\" data-offset-key=\"aim1g-0-0\">Come gi\u00e0 indicato nella <a href=\"https:\/\/sicurellosi-safety.com\/STEFANOFARINA\/modificato-il-d-lgs-81-2008\/\">nostra nota del 16 dicembre<\/a>, sono numerosi gli articoli integrati o modificati.<\/div>\n<div data-block=\"true\" data-editor=\"ce3g9\" data-offset-key=\"aim1g-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<div data-block=\"true\" data-editor=\"ce3g9\" data-offset-key=\"aim1g-0-0\">Rimandando alla lettura del testo del provvedimento, riportiamo in dettaglio le principali modifiche.<\/div>\n<div data-block=\"true\" data-editor=\"ce3g9\" data-offset-key=\"aim1g-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<div data-offset-key=\"7dimd-0-0\">\n<p class=\"grassetto\">&nbsp;<\/p>\n<pre>Testo del decreto-legge 21 ottobre 2021,  n.  146  (pubblicato  nella\nGazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la  legge\ndi conversione 17 dicembre 2021, n. 215 (in  questa  stessa  Gazzetta\nUfficiale alla pag. 1), recante \u00abMisure urgenti in materia  economica\ne fiscale, a  tutela  del  lavoro  e  per  esigenze  indifferibili.\u00bb.\n(21A07536)<\/pre>\n<pre>ESTRATTO DEL TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146<\/pre>\n<\/div>\n<div data-offset-key=\"d2vqq-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<div data-offset-key=\"d2vqq-0-0\">\n<h5>all&#8217;articolo 7, dopo il comma 1, e&#8217; aggiunto il seguente:<\/h5>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">\u00ab1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l&#8217;anno e puo&#8217; essere convocato anche su richiesta dell&#8217;ufficio territoriale dell&#8217;Ispettorato nazionale del lavoro.\u00bb; b)<\/p>\n<h5>all&#8217;articolo 8:<\/h5>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">1) al comma 1:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">1.1. le parole \u00abe per indirizzare\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abe per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell&#8217;amministrazione statale, regionale e locale,\u00bb;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">1.2. le parole: \u00abnegli attuali\u00bb sono sostituite dalla seguente: \u00abnei\u00bb;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">1.3 e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u00abGli organi di vigilanza alimentano un&#8217;apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell&#8217;ambito della vigilanza sull&#8217;applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.\u00bb;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">2) al comma 2:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">2.1. le parole \u00abMinistero del lavoro, della salute e delle politiche sociali\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abMinistero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute\u00bb;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">2.2. dopo le parole \u00abdal Ministero dell&#8217;interno,\u00bb sono inserite le seguenti: \u00abdal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale,\u00bb;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">2.3. le parole: \u00abdall&#8217;IPSEMA e dall&#8217;ISPESL\u00bb, sono sostituite dalle seguenti: \u00abdall&#8217;INPS e dall&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro\u00bb;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">2.4. dopo il primo periodo, e&#8217; inserito il seguente: \u00abUlteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 4.\u00bb;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">3) il comma 3 e&#8217; sostituito dal seguente:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">\u00ab3. L&#8217;INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016\/679 <em><strong>((del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016))<\/strong><\/em>, e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, e&#8217; titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto <em><strong>dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.<\/strong><\/em> L&#8217;INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l&#8217;ambito territoriale di competenza, e all&#8217;Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilita&#8217;, e alle malattie professionali denunciate.\u00bb;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">4) al comma 4, primo periodo,<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">le parole da \u00abMinistro del lavoro\u00bb fino a \u00abpubblica amministrazione\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abMinistro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per l&#8217;innovazione tecnologica e la transizione digitale\u00bb e le parole \u00abda adottarsi entro 180 giorni dalla <em><strong>data dell&#8217;entrata in vigore<\/strong><\/em> del presente decreto legislativo, vengono definite\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00absono definiti i criteri e\u00bb;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">5) dopo il comma 4 e&#8217; inserito il seguente:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">\u00ab4-bis. Per l&#8217;attivita&#8217; di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e&#8217; ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell&#8217;<em><strong>articolo 5 del regolamento di cui al decreto <\/strong><\/em>del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183.\u00bb;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">6) il comma 5 e&#8217; sostituito dal seguente:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">\u00ab5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al comma 6.\u00bb;<\/p>\n<h5>all&#8217;articolo 13:<\/h5>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">1) al comma 1, dopo le parole \u00abe&#8217; svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio\u00bb sono aggiunte le seguenti:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">\u00ab, dall&#8217;Ispettorato nazionale del lavoro\u00bb;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">2) il comma 2 e&#8217; abrogato;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">3) il comma 4 e&#8217; sostituito dal seguente:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">\u00ab4. La vigilanza di cui al presente articolo e&#8217; esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell&#8217;ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell&#8217;articolo 7, le aziende sanitarie locali e l&#8217;Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l&#8217;attivita&#8217; di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al <em><strong>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008\u00bb;<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">4) al comma 6:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">4.1. dopo le parole \u00abL&#8217;importo delle somme che l&#8217;ASL\u00bb sono inserite le seguenti: \u00abe l&#8217;Ispettorato nazionale del lavoro\u00bb <em><strong>e la parola: \u00abammette\u00bb e&#8217; sostituita dalla seguente: \u00abammettono\u00bb;<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">4.2. le parole \u00abl&#8217;apposito capitolo regionale\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abrispettivamente, l&#8217;apposito capitolo regionale e il bilancio dell&#8217;Ispettorato nazionale del lavoro\u00bb;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">4.3. dopo le parole \u00absvolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.\u00bb, sono inserite le seguenti: \u00abe dall&#8217;Ispettorato\u00bb;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">5) dopo il comma 7 e&#8217; aggiunto il seguente:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">\u00ab7-bis. L&#8217;Ispettorato nazionale del lavoro e&#8217; tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull&#8217;attivita&#8217; svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell&#8217;attivita&#8217; di vigilanza nei luoghi di lavoro.\u00bb;<\/p>\n<h5 style=\"padding-left: 40px;\">&nbsp;<\/h5>\n<h5>l&#8217;articolo 14 e&#8217; sostituito dal seguente:<\/h5>\n<p>&nbsp; \u00abArt. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il&nbsp; contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute&nbsp; e&nbsp; sicurezza&nbsp; dei lavoratori).<\/p>\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol>\n<li>Ferme&nbsp; restando&nbsp; le&nbsp; attribuzioni&nbsp; previste&nbsp; dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza&nbsp; dei lavoratori,&nbsp;&nbsp; nonche&#8217;&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; contrastare&nbsp;&nbsp; il&nbsp;&nbsp; lavoro&nbsp;&nbsp;&nbsp; irregolare, l&#8217;Ispettorato&nbsp; nazionale&nbsp; del&nbsp; lavoro&nbsp; adotta&nbsp; un&nbsp; provvedimento&nbsp;&nbsp; di sospensione,&nbsp; quando&nbsp; riscontra&nbsp; che&nbsp; almeno&nbsp; il&nbsp; 10&nbsp; per&nbsp; cento&nbsp; dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al&nbsp; momento dell&#8217;accesso&nbsp;&nbsp; ispettivo,&nbsp;&nbsp; senza&nbsp;&nbsp; preventiva&nbsp;&nbsp;&nbsp; comunicazione&nbsp;&nbsp;&nbsp; di instaurazione&nbsp; del&nbsp; rapporto&nbsp; di&nbsp; lavoro&nbsp; ovvero&nbsp; inquadrato&nbsp;&nbsp; come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonche&#8217;, a prescindere dal settore di&nbsp; intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza&nbsp; del&nbsp; lavoro&nbsp; di&nbsp; cui&nbsp; all&#8217;Allegato&nbsp; I.<br \/>\n<strong>Con&nbsp; riferimento all&#8217;attivita&#8217;&nbsp; dei&nbsp; lavoratori&nbsp; autonomi&nbsp; occasionali,&nbsp; al&nbsp; fine&nbsp;&nbsp; di svolgere attivita&#8217; di monitoraggio e&nbsp; di&nbsp; contrastare&nbsp; forme&nbsp; elusive nell&#8217;utilizzo di tale tipologia contrattuale, l&#8217;avvio&nbsp; dell&#8217;attivita&#8217; dei&nbsp; suddetti&nbsp; lavoratori&nbsp; e&#8217;&nbsp; oggetto&nbsp; di&nbsp; preventiva&nbsp; comunicazione all&#8217;Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica<\/strong>. Si applicano le modalita&#8217; operative di cui all&#8217;articolo 15, comma 3,&nbsp; del&nbsp; decreto legislativo 15 giugno 2015,&nbsp; n.&nbsp; 81.&nbsp; In&nbsp; caso&nbsp; di&nbsp; violazione&nbsp; degli obblighi&nbsp; di&nbsp; cui&nbsp; al&nbsp; secondo&nbsp; periodo&nbsp; si&nbsp;&nbsp; applica&nbsp;&nbsp; la&nbsp;&nbsp; sanzione amministrativa da euro 500&nbsp; a&nbsp; euro&nbsp; 2.500&nbsp; in&nbsp; relazione&nbsp; a&nbsp; ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui e&#8217; stata omessa&nbsp; o&nbsp; ritardata la comunicazione. Non si applica&nbsp; la&nbsp; procedura&nbsp; di&nbsp; diffida&nbsp; di&nbsp; cui all&#8217;articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.<br \/>\nIl provvedimento di sospensione e&#8217;&nbsp; adottato&nbsp; in&nbsp; relazione&nbsp; alla&nbsp; parte dell&#8217;attivita&#8217;&nbsp; imprenditoriale&nbsp; interessata&nbsp; dalle&nbsp;&nbsp; violazioni&nbsp;&nbsp; o, alternativamente, dell&#8217;attivita&#8217; lavorativa prestata&nbsp; dai&nbsp; lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell&#8217;Allegato &nbsp;I. Unitamente al provvedimento di&nbsp; sospensione&nbsp;&nbsp; l&#8217;Ispettorato&nbsp; nazionale del lavoro puo&#8217; imporre specifiche&nbsp; misure&nbsp; atte&nbsp; a&nbsp; far&nbsp; cessare&nbsp; il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori&nbsp; durante&nbsp; il lavoro.<\/li>\n<li>Per&nbsp; tutto&nbsp; il&nbsp; periodo&nbsp; di&nbsp; sospensione&nbsp; e&#8217;&nbsp; fatto&nbsp;&nbsp; divieto all&#8217;impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e&nbsp; con&nbsp; le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.<br \/>\nA tal fine&nbsp; il provvedimento di sospensione e&#8217; comunicato all&#8217;Autorita&#8217;&nbsp; nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero)) delle infrastrutture&nbsp; e&nbsp; della mobilita&#8217; sostenibili, per gli aspetti di&nbsp; rispettiva&nbsp; competenza&nbsp; al fine dell&#8217;adozione da parte&nbsp; del&nbsp; Ministero&nbsp; delle&nbsp; infrastrutture&nbsp; edella mobilita&#8217;&nbsp; sostenibili&nbsp; del&nbsp; provvedimento&nbsp; interdittivo.&nbsp;<br \/>\nIl datore di lavoro e&#8217;&nbsp; tenuto&nbsp; a&nbsp; corrispondere&nbsp; la&nbsp; retribuzione&nbsp; e&nbsp; a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati&nbsp; dall&#8217;effetto del provvedimento di sospensione.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol start=\"3\">\n<li>L&#8217;Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al&nbsp; comma&nbsp; 1&nbsp; per&nbsp; il&nbsp; tramite&nbsp; del&nbsp;&nbsp; proprio&nbsp;&nbsp; personale&nbsp;&nbsp; ispettivo nell&#8217;immediatezza degli&nbsp; accertamenti&nbsp; nonche&#8217;,&nbsp; su&nbsp; segnalazione&nbsp; di altre&nbsp; amministrazioni,&nbsp; entro&nbsp; sette&nbsp; giorni&nbsp; dal&nbsp; ricevimento&nbsp;&nbsp; del relativo verbale. I provvedimenti di cui al comma 1, per&nbsp; le&nbsp; ipotesi&nbsp; di&nbsp; lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in&nbsp; cui&nbsp; il &nbsp;lavoratore risulti l&#8217;unico occupato dall&#8217;impresa. In ogni caso&nbsp; di&nbsp; sospensione, gli effetti della stessa possono essere&nbsp; fatti&nbsp; decorrere&nbsp; dalle&nbsp; ore dodici del&nbsp; giorno&nbsp; lavorativo&nbsp; successivo&nbsp; ovvero&nbsp; dalla&nbsp; cessazione dell&#8217;attivita&#8217; lavorativa in corso che non&nbsp; puo&#8217;&nbsp; essere&nbsp; interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo&nbsp; imminente&nbsp; o&nbsp; di grave rischio per la salute dei lavoratori&nbsp; o&nbsp; dei&nbsp; terzi&nbsp; o&nbsp; per&nbsp; la pubblica incolumita&#8217;.<\/li>\n<li>&nbsp;I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l&#8217;unico occupato dall&#8217;impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell&#8217;attivita&#8217; lavorativa in corso che non puo&#8217; essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumita&#8217;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol start=\"5\">\n<li>Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente&nbsp;&nbsp; ai&nbsp;&nbsp; provvedimenti&nbsp;&nbsp; adottati&nbsp;&nbsp; in&nbsp;&nbsp; occasione dell&#8217;accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o&nbsp; le&nbsp; altre&nbsp; amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni&nbsp; in&nbsp; materia&nbsp; di&nbsp; prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale&nbsp; dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi&nbsp; delle&nbsp; disposizioni&nbsp; del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol start=\"7\">\n<li>In materia di prevenzione incendi, in ragione della&nbsp; competenza esclusiva&nbsp; del&nbsp; Corpo&nbsp; nazionale&nbsp; dei&nbsp; vigili&nbsp; del&nbsp; fuoco&nbsp; prevista dall&#8217;articolo 46 del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20&nbsp; del&nbsp; decreto&nbsp; legislativo&nbsp; 8&nbsp; marzo 2006, n. 139.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol start=\"8\">\n<li>I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi&nbsp; ispettivi delle aziende sanitarie locali nell&#8217;ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.<\/li>\n<li>E&#8217;&nbsp; condizione&nbsp; per&nbsp; la&nbsp; revoca&nbsp; del&nbsp; provvedimento da parte dell&#8217;amministrazione che lo ha adottato:<br \/>\na) la&nbsp; regolarizzazione&nbsp; dei&nbsp; lavoratori&nbsp; non&nbsp; risultanti&nbsp; dalle scritture o da&nbsp; altra&nbsp; documentazione&nbsp; obbligatoria&nbsp; anche&nbsp; sotto&nbsp; il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;<br \/>\nb) l&#8217;accertamento del ripristino delle&nbsp; regolari&nbsp; condizioni&nbsp; di lavoro nelle ipotesi di violazioni della&nbsp; disciplina&nbsp; in&nbsp; materia&nbsp; di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;<br \/>\nc) la rimozione delle conseguenze&nbsp; pericolose&nbsp; delle&nbsp; violazioni nelle ipotesi di cui all&#8217;Allegato I;<br \/>\nd) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a&nbsp; cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora&nbsp; siano&nbsp; impiegati piu&#8217; di cinque lavoratori irregolari;<br \/>\ne) nelle ipotesi di cui all&#8217;Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol start=\"10\">\n<li>Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) del&nbsp; comma&nbsp; 9 sono raddoppiate nelle ipotesi in cui,&nbsp; nei&nbsp; cinque&nbsp; anni&nbsp; precedenti alla adozione&nbsp; del&nbsp; provvedimento,&nbsp; la&nbsp; medesima&nbsp; impresa&nbsp; sia&nbsp; stata destinataria di un provvedimento di sospensione.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol start=\"11\">\n<li>Su&nbsp; istanza&nbsp; di&nbsp; parte,&nbsp; fermo&nbsp; restando&nbsp; il&nbsp; rispetto&nbsp;&nbsp; delle condizioni di&nbsp; cui&nbsp; al&nbsp; comma&nbsp; 9,&nbsp; la&nbsp; revoca&nbsp; e&#8217;&nbsp; altresi&#8217;&nbsp; concessa subordinatamente&nbsp; al&nbsp; pagamento&nbsp; del&nbsp; venti&nbsp; per&nbsp; cento&nbsp; della&nbsp; somma aggiuntiva dovuta.&nbsp; L&#8217;importo&nbsp; residuo,&nbsp; maggiorato&nbsp; del&nbsp; cinque&nbsp; per cento,&nbsp; e&#8217;&nbsp; versato&nbsp; entro&nbsp; sei&nbsp; mesi&nbsp; dalla&nbsp; data&nbsp; di&nbsp; presentazione dell&#8217;istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell&#8217;importo residuo entro detto termine,&nbsp; il&nbsp; provvedimento di accoglimento dell&#8217;istanza di cui&nbsp; al&nbsp; presente&nbsp; comma&nbsp; costituisce titolo esecutivo per l&#8217;importo non versato.<\/li>\n<li>E&#8217; comunque fatta salva l&#8217;applicazione delle sanzioni&nbsp; penali, civili e amministrative vigenti.<\/li>\n<li>Ferma restando&nbsp; la&nbsp; destinazione&nbsp; della&nbsp; percentuale&nbsp; prevista dall&#8217;articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23&nbsp; dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21&nbsp; febbraio 2014, n. 9, l&#8217;importo delle somme&nbsp; aggiuntive&nbsp; di&nbsp; cui&nbsp; al&nbsp; comma&nbsp; 9, lettere d) ed e), integra, in funzione&nbsp; dell&#8217;amministrazione&nbsp; che&nbsp; ha adottato&nbsp; i&nbsp; provvedimenti&nbsp; di&nbsp; cui&nbsp;&nbsp; al&nbsp;&nbsp; comma&nbsp;&nbsp; 1,&nbsp;&nbsp; il&nbsp;&nbsp; bilancio dell&#8217;Ispettorato nazionale del lavoro o l&#8217;apposito capitolo regionale ed e&#8217; utilizzato per finanziare l&#8217;attivita&#8217; di prevenzione nei luoghi di&nbsp; lavoro&nbsp; svolta&nbsp; dall&#8217;Ispettorato&nbsp; nazionale&nbsp; del&nbsp; lavoro&nbsp; o&nbsp;&nbsp; dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.<\/li>\n<li>Avverso i&nbsp; provvedimenti&nbsp; di&nbsp; cui&nbsp; al&nbsp; comma&nbsp; 1&nbsp; adottati&nbsp; per l&#8217;impiego&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; lavoratori&nbsp;&nbsp; senza&nbsp;&nbsp; preventiva&nbsp;&nbsp; comunicazione&nbsp;&nbsp; di instaurazione del rapporto di lavoro e&#8217;&nbsp; ammesso&nbsp; ricorso,&nbsp; entro&nbsp; 30 giorni, all&#8217;Ispettorato interregionale&nbsp; del&nbsp; lavoro&nbsp; territorialmente competente, il quale si pronuncia nel&nbsp; termine&nbsp; di&nbsp; 30&nbsp; giorni&nbsp; dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale&nbsp; ultimo&nbsp; termine&nbsp; il provvedimento di sospensione perde efficacia.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol start=\"15\">\n<li>Il datore di lavoro che&nbsp; non&nbsp; ottempera&nbsp; al&nbsp; provvedimento&nbsp; di sospensione di cui al presente articolo e&#8217; punito con l&#8217;arresto&nbsp; fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in&nbsp; materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e&nbsp; con&nbsp; l&#8217;arresto da tre a sei mesi o con l&#8217;ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.<\/li>\n<li>L&#8217;emissione del decreto di archiviazione per l&#8217;estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del&nbsp; comma&nbsp; 1,&nbsp; a&nbsp; seguito&nbsp; della conclusione della procedura di prescrizione prevista&nbsp; dagli&nbsp; articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.&nbsp; 758,&nbsp; comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo&nbsp; restando,&nbsp; ai fini della verifica dell&#8217;ottemperanza&nbsp; alla&nbsp; prescrizione,&nbsp; anche&nbsp; il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).\u00bb;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<h5 data-offset-key=\"8kseo-0-0\"><strong>all\u2019articolo 18, comma 1<\/strong>,<\/h5>\n<div class=\"\" data-block=\"true\" data-editor=\"ce3g9\" data-offset-key=\"6sb9u-0-0\">\n<div class=\"_1mf _1mj\" style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"6sb9u-0-0\"><span data-offset-key=\"6sb9u-0-0\">dopo <\/span>la lettera b) \u00e8 inserita la seguente:<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"\" data-block=\"true\" data-editor=\"ce3g9\" data-offset-key=\"72lg0-0-0\">\n<div class=\"_1mf _1mj\" style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"a3525-0-0\"><span data-offset-key=\"a3525-0-0\">\u00ab b-bis) individuare il preposto o i preposti per l\u2019effettuazione delle attivit\u00e0 di vigilanza di cui all\u2019articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l\u2019emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attivit\u00e0 di cui al precedente periodo. Il preposto non pu\u00f2 subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivit\u00e0 \u00bb;<\/span><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"\" data-block=\"true\" data-editor=\"ce3g9\" data-offset-key=\"3agji-0-0\">\n<div class=\"_1mf _1mj\" data-offset-key=\"3agji-0-0\"><span data-offset-key=\"3agji-0-0\">&nbsp;<\/span><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"\" data-block=\"true\" data-editor=\"ce3g9\" data-offset-key=\"a3mer-0-0\">\n<div style=\"text-align: center;\" data-offset-key=\"a3mer-0-0\">\n<div data-offset-key=\"d2vqq-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<\/div>\n<h5 class=\"_1mf _1mj\" data-offset-key=\"a3mer-0-0\"><span data-offset-key=\"a3mer-0-0\"><strong>all\u2019articolo 19, comma 1<\/strong>: <\/span><\/h5>\n<div class=\"_1mf _1mj\" style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"a3mer-0-0\">1) la lettera a) \u00e8 sostituita dalla seguente:<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"\" style=\"padding-left: 40px;\" data-block=\"true\" data-editor=\"ce3g9\" data-offset-key=\"1ka16-0-0\">\n<div class=\"_1mf _1mj\" style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"1ka16-0-0\"><span data-offset-key=\"1ka16-0-0\">\u00ab a) sovrintendere e vigilare sull\u2019osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonch\u00e9 delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e <\/span>istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell\u2019inosservanza, interrompere l\u2019attivit\u00e0 del lavoratore e informare i superiori diretti \u00bb;<\/div>\n<div style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"1ka16-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"\" style=\"padding-left: 40px;\" data-block=\"true\" data-editor=\"ce3g9\" data-offset-key=\"9gee4-0-0\">\n<div class=\"_1mf _1mj\" style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"9gee4-0-0\"><span data-offset-key=\"9gee4-0-0\">2) dopo la lettera f) \u00e8 inserita la <\/span>seguente:<\/div>\n<div class=\"_1mf _1mj\" style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"9gee4-0-0\">\u00ab f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l\u2019attivit\u00e0 e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformit\u00e0 rilevate \u00bb;<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"\" data-block=\"true\" data-editor=\"ce3g9\" data-offset-key=\"7dal6-0-0\">\n<div data-offset-key=\"7dal6-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<div data-offset-key=\"7dal6-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<div class=\"_1mf _1mj\" data-offset-key=\"7dal6-0-0\"><span data-offset-key=\"7dal6-0-0\"><strong>all\u2019articolo 26<\/strong>, <\/span><\/div>\n<div data-offset-key=\"7dal6-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<div class=\"_1mf _1mj\" style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"7dal6-0-0\"><span data-offset-key=\"7dal6-0-0\">dopo il comma <\/span>8 \u00e8 aggiunto il seguente:<\/div>\n<div class=\"_1mf _1mj\" style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"7dal6-0-0\">\u00ab 8-bis. Nell\u2019ambito dello svolgimento di attivit\u00e0 in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto \u00bb;<\/div>\n<div data-offset-key=\"7dal6-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<div data-offset-key=\"7dal6-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<h5 class=\"_1mf _1mj\" data-offset-key=\"7dal6-0-0\"><strong>all\u2019articolo 37:<\/strong><\/h5>\n<\/div>\n<div class=\"\" data-block=\"true\" data-editor=\"ce3g9\" data-offset-key=\"a2qo-0-0\">\n<div class=\"_1mf _1mj\" style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"a2qo-0-0\"><span data-offset-key=\"a2qo-0-0\">1) al comma 2 \u00e8 aggiunto, in fine, il <\/span>seguente periodo:<\/div>\n<div class=\"_1mf _1mj\" style=\"padding-left: 80px;\" data-offset-key=\"a2qo-0-0\">\n<p>\u00ab Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all\u2019accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"\" style=\"padding-left: 40px;\" data-block=\"true\" data-editor=\"ce3g9\" data-offset-key=\"dk2tm-0-0\">\n<div class=\"_1mf _1mj\" style=\"padding-left: 80px;\" data-offset-key=\"dk2tm-0-0\">\n<p><span data-offset-key=\"dk2tm-0-0\">a) l\u2019individuazione della durata, dei <\/span>contenuti minimi e delle modalit\u00e0 della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"\" style=\"padding-left: 40px;\" data-block=\"true\" data-editor=\"ce3g9\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">\n<div class=\"_1mf _1mj\" style=\"padding-left: 80px;\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\"><span data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">b) l\u2019individuazione delle modalit\u00e0 della <\/span>verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalit\u00e0 delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa \u00bb;<\/div>\n<div style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<div class=\"_1mf _1mj\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:<\/div>\n<div class=\"_1mf _1mj\" style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">\u00ab L\u2019addestramento consiste nella prova pratica, per l\u2019uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l\u2019addestramento consiste, inoltre, nell\u2019esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato \u00bb;<\/div>\n<div data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<div class=\"_1mf _1mj\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">3) il comma 7 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/div>\n<div class=\"_1mf _1mj\" style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">\u00ab 7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un\u2019adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall\u2019accordo di cui al comma 2, secondo periodo \u00bb;<\/div>\n<div data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<div class=\"_1mf _1mj\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">4) dopo il comma 7-bis \u00e8 inserito il seguente:<\/div>\n<div class=\"_1mf _1mj\" style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">\u00ab 7-ter. Per assicurare l\u2019adeguatezza e la specificit\u00e0 della formazione nonch\u00e9 l\u2019aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attivit\u00e0 formative devono essere svolte interamente con modalit\u00e0 in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso&nbsp; necessario in ragione dell\u2019evoluzione dei rischi o all\u2019insorgenza di nuovi rischi \u00bb<\/div>\n<\/div>\n<div data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<div data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<h5 data-offset-key=\"ek4gu-0-0\"><strong>all\u2019articolo 51:<\/strong><\/h5>\n<div data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<div style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">1) dopo il comma 1 \u00e8 inserito il seguente:<\/div>\n<div style=\"padding-left: 80px;\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">\u00ab 1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottantgiorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. \u00bb;<\/div>\n<div data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<div style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">2) il comma 8-bis \u00e8 sostituito dai seguenti:<\/div>\n<div style=\"padding-left: 80px;\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">\u00ab 8-bis. Gli organismi paritetici comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016\/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR), all\u2019Ispettorato nazionale del lavoro e all\u2019INAIL i dati relativi:<\/div>\n<div style=\"padding-left: 120px;\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l\u2019attivit\u00e0 di formazione organizzata dagli stessi organismi;<\/div>\n<div style=\"padding-left: 120px;\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;<br \/>\nc) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.<\/div>\n<div style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<div style=\"padding-left: 80px;\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorit\u00e0 nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialit\u00e0 nell\u2019ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell\u2019INAIL. Per la definizione dei suddetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro \u00bb;<\/div>\n<div style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<div style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<h5 data-offset-key=\"ek4gu-0-0\"><strong>all\u2019articolo 52, comma 3<\/strong>, le parole:<\/h5>\n<div style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">\u00ab entro il 31 dicembre 2009 \u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab entro il 30 giugno 2022 \u00bb;<\/div>\n<div data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<div data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<h5 data-offset-key=\"ek4gu-0-0\"><strong>all\u2019articolo 55, comma 5:<\/strong><\/h5>\n<div style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">1) alla lettera c), dopo le parole:<\/div>\n<div style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">\u00ab commi 1, 7, \u00bb \u00e8 inserita la seguente: \u00ab 7-ter, \u00bb;<\/div>\n<div style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<div style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">2) la lettera d) \u00e8 sostituita dalla seguente:<\/div>\n<div style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">\u00ab d) con l\u2019arresto da due a quattro mesi o con l\u2019ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis \u00bb;<\/div>\n<div data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<div data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<h5 data-offset-key=\"ek4gu-0-0\"><strong>all\u2019articolo 56<\/strong>, comma 1, lettera a), le parole:<\/h5>\n<div style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">\u00ab ed f) \u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab , f) e f-bis) \u00bb;<\/div>\n<div data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<div data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<h5 data-offset-key=\"ek4gu-0-0\"><strong>all\u2019articolo 79<\/strong>, comma 2-bis, dopo le parole:<\/h5>\n<div style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">\u00ab 1\u00b0 giugno 2001 \u00bb sono aggiunte le seguenti: \u00ab , aggiornato con le edizioni delle norme UNI pi\u00f9 recenti \u00bb;<\/div>\n<div data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<div data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<h5 data-offset-key=\"ek4gu-0-0\"><strong>all\u2019articolo 99<\/strong>, al comma 1-bis, introdotto dalla lettera f) del presente comma, \u00e8 premesso il seguente:<\/h5>\n<div style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">\u00ab 1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente\u00bb;<\/div>\n<div data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<div data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<h5 data-offset-key=\"ek4gu-0-0\"><strong>all\u2019articolo 99<\/strong>,<\/h5>\n<div style=\"padding-left: 40px;\" data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">dopo il comma 1, \u00e8 inserito il seguente:<br \/>\nf) identica; \u00ab 1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l\u2019Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l\u2019interoperabilit\u00e0 con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell\u2019Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalit\u00e0 tecniche, la data di effettivo avvio dell\u2019alimentazione della banca dati e le modalit\u00e0 di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate. \u00bb;<\/div>\n<div data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<div data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<h5 data-offset-key=\"ek4gu-0-0\"><strong>l\u2019Allegato I<\/strong><\/h5>\n<div data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">\u00e8 sostituito dall\u2019Allegato I al presente decreto.<\/div>\n<div data-offset-key=\"ek4gu-0-0\"><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-22832 size-medium\" src=\"https:\/\/sicurellosi-safety.com\/STEFANOFARINA\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/tabella-allegato-I-233x300.jpg\" alt=\"Modifiche al D.Lgs. 81\/2008\" width=\"233\" height=\"300\"><\/div>\n<div data-offset-key=\"ek4gu-0-0\">&nbsp;<\/div>\n<p>Riportiamo di seguito il testo completo del Capo III (<span class=\"dentro\">Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)<\/span><\/p>\n<pre>                               Art. 13 \n \n                  Disposizioni in materia di salute \n                  e sicurezza nei luoghi di lavoro \n \n  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le\nseguenti modificazioni: \n    a) all'articolo 7, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: \n  \u00ab1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e\npuo' essere convocato anche su  richiesta  dell'ufficio  territoriale\ndell'Ispettorato nazionale del lavoro.\u00bb; \n    b) all'articolo 8: \n      1) al comma 1: \n        1.1. le parole \u00abe  per  indirizzare\u00bb  sono  sostituite  dalle\nseguenti:  \u00abe  per  programmare  e  valutare,  anche  ai   fini   del\ncoordinamento  informativo  statistico   e   informatico   dei   dati\ndell'amministrazione statale, regionale e locale,\u00bb; \n        1.2.  le  parole:  \u00abnegli  attuali\u00bb  sono  sostituite   dalla\nseguente: \u00abnei\u00bb; \n        1.3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u00abGli organi di\nvigilanza alimentano  un'apposita  sezione  del  Sistema  informativo\ndedicata  alle  sanzioni   irrogate   nell'ambito   della   vigilanza\nsull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza\nnei luoghi di lavoro.\u00bb; \n      2) al comma 2: \n        2.1. le parole \u00abMinistero del lavoro, della  salute  e  delle\npolitiche sociali\u00bb sono sostituite  dalle  seguenti:  \u00abMinistero  del\nlavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute\u00bb; \n        2.2.  dopo  le  parole  \u00abdal  Ministero  dell'interno,\u00bb  sono\ninserite  le  seguenti:  \u00abdal  Dipartimento  della   Presidenza   del\nConsiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale,\u00bb; \n        2.3. le parole: \u00abdall'IPSEMA e dall'ISPESL\u00bb, sono  sostituite\ndalle seguenti: \u00abdall'INPS e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro\u00bb; \n        2.4.  dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito  il   seguente:\n\u00abUlteriori amministrazioni potranno essere  individuate  con  decreti\nadottati ai sensi del comma 4.\u00bb; \n      3)  il  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  \u00ab3.   L'INAIL\ngarantisce  le  funzioni  occorrenti   alla   gestione   tecnica   ed\ninformatica del SINP e  al  suo  sviluppo,  nel  rispetto  di  quanto\ndisciplinato dal regolamento (UE) 2016\/679 <em><strong>((del Parlamento europeo e\ndel Consiglio, del 27 aprile 2016))<\/strong><\/em>, e  dal  decreto  legislativo  10\nagosto 2018, n. 101, e, a tale fine, e' titolare del trattamento  dei\ndati secondo quanto previsto <em><strong>((dal codice in  materia  di  protezione\ndei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.\n196.))<\/strong><\/em> L'INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle\nAziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale di competenza,  e\nall'Ispettorato nazionale del lavoro i  dati  relativi  alle  aziende\nassicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli  sotto  la\nsoglia  di   indennizzabilita',   e   alle   malattie   professionali\ndenunciate.\u00bb; \n      4) al comma 4,  primo  periodo,  le  parole  da  \u00abMinistro  del\nlavoro\u00bb fino  a  \u00abpubblica  amministrazione\u00bb  sono  sostituite  dalle\nseguenti: \u00abMinistro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del\nMinistro della salute, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica\namministrazione e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e  la\ntransizione digitale\u00bb e le parole  \u00abda  adottarsi  entro  180  giorni\ndalla  <em><strong>((data  dell'entrata  in   vigore))<\/strong><\/em>   del   presente   decreto\nlegislativo, vengono definite\u00bb sono sostituite dalle seguenti:  \u00absono\ndefiniti i criteri e\u00bb; \n      5) dopo il  comma  4  e'  inserito  il  seguente:  \u00ab4-bis.  Per\nl'attivita' di coordinamento e sviluppo del  SINP,  con  decreto  del\nMinistro del lavoro e delle politiche sociali da adottare,  acquisito\nil parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le\nregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta\ngiorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,\ne' ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il\ncoordinamento del sistema informativo nazionale  per  la  prevenzione\n(SINP), istituito ai sensi dell'<em><strong>((articolo 5 del regolamento  di  cui\nal decreto))<\/strong><\/em> del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  del\nMinistro della salute 25 maggio 2016, n. 183.\u00bb; \n      6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: \u00ab5. La partecipazione\ndelle parti sociali al  Sistema  informativo  avviene  attraverso  la\nperiodica consultazione in ordine ai flussi  informativi  di  cui  al\ncomma 6.\u00bb; \n    c) all'articolo 13: \n      1) al  comma  1,  dopo  le  parole  \u00abe'  svolta  dalla  azienda\nsanitaria  locale  competente  per  territorio\u00bb  sono   aggiunte   le\nseguenti: \u00ab, dall'Ispettorato nazionale del lavoro\u00bb; \n      2) il comma 2 e' abrogato; \n      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: \u00ab4. La  vigilanza  di\ncui al presente articolo e' esercitata nel rispetto del coordinamento\ndi cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito  della\nprogrammazione regionale realizzata  ai  sensi  dell'articolo  7,  le\naziende  sanitarie  locali  e  l'Ispettorato  nazionale  del   lavoro\npromuovono e coordinano sul piano operativo l'attivita' di  vigilanza\nesercitata da tutti gli organi di  cui  al  presente  articolo.  Sono\nadottate le conseguenti modifiche al  <em><strong>((decreto  del  Presidente  del\nConsiglio dei ministri 21 dicembre 2007,  pubblicato  nella  Gazzetta\nUfficiale n. 31 del 6 febbraio 2008\u00bb;))<\/strong><\/em> \n      4) al comma 6: \n        4.1. dopo le parole \u00abL'importo delle somme  che  l'ASL\u00bb  sono\ninserite le seguenti: \u00abe l'Ispettorato nazionale del lavoro\u00bb  <em><strong>((e  la\nparola: \u00abammette\u00bb e' sostituita dalla seguente: \u00abammettono\u00bb;))<\/strong><\/em> \n        4.2.  le  parole   \u00abl'apposito   capitolo   regionale\u00bb   sono\nsostituite  dalle  seguenti:  \u00abrispettivamente,  l'apposito  capitolo\nregionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro\u00bb; \n        4.3. dopo le parole \u00absvolta dai dipartimenti  di  prevenzione\ndelle AA.SS.LL.\u00bb, sono inserite le seguenti: \u00abe dall'Ispettorato\u00bb; \n      5)  dopo  il  comma  7  e'  aggiunto   il   seguente:   \u00ab7-bis.\nL'Ispettorato nazionale del lavoro e' tenuto a presentare,  entro  il\n30 giugno di ogni anno al  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche\nsociali per la trasmissione al Parlamento,  una  relazione  analitica\nsull'attivita' svolta in  materia  di  prevenzione  e  contrasto  del\nlavoro irregolare e  che  dia  conto  dei  risultati  conseguiti  nei\ndiversi  settori  produttivi  e  delle   prospettive   di   sviluppo,\nprogrammazione ed efficacia dell'attivita' di vigilanza nei luoghi di\nlavoro.\u00bb; \n    d) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: \n  \u00abArt. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il  contrasto\ndel lavoro irregolare e per la tutela della salute  e  sicurezza  dei\nlavoratori). - 1.  Ferme  restando  le  attribuzioni  previste  dagli\narticoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al\nfine di far cessare il <em><strong>((pericolo per la salute))<\/strong><\/em> e la sicurezza  dei\nlavoratori,   nonche'   di   contrastare   il   lavoro    irregolare,\nl'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  adotta  un  provvedimento   di\nsospensione,  quando  riscontra  che  almeno  il  10  per  cento  dei\nlavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al  momento\ndell'accesso   ispettivo,   senza   preventiva    comunicazione    di\ninstaurazione  del  rapporto  di  lavoro  <em><strong>((ovvero  inquadrato   come\nlavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste\ndalla normativa,))<\/strong><\/em> nonche', a prescindere dal settore di  intervento,\nin caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della\nsicurezza  del  lavoro  di  cui  all'Allegato  I.  <em><strong>((Con  riferimento\nall'attivita'  dei  lavoratori  autonomi  occasionali,  al  fine   di\nsvolgere attivita' di monitoraggio e  di  contrastare  forme  elusive\nnell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio  dell'attivita'\ndei  suddetti  lavoratori  e'  oggetto  di  preventiva  comunicazione\nall'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da\nparte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano\nle modalita' operative di cui all'articolo 15, comma 3,  del  decreto\nlegislativo 15 giugno 2015,  n.  81.  In  caso  di  violazione  degli\nobblighi  di  cui  al  secondo  periodo  si   applica   la   sanzione\namministrativa da euro 500  a  euro  2.500  in  relazione  a  ciascun\nlavoratore autonomo occasionale per cui e' stata omessa  o  ritardata\nla comunicazione. Non si applica  la  procedura  di  diffida  di  cui\nall'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.))<\/strong><\/em>  Il\nprovvedimento di sospensione e'  adottato  in  relazione  alla  parte\ndell'attivita'  imprenditoriale  interessata  dalle   violazioni   o,\nalternativamente, dell'attivita' lavorativa prestata  dai  lavoratori\ninteressati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato  I.\nUnitamente al provvedimento di  sospensione  l'Ispettorato  nazionale\ndel lavoro puo' imporre specifiche  misure  atte  a  far  cessare  il\npericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori  durante  il\nlavoro. \n  2.  <em><strong>((Per  tutto  il  periodo  di  sospensione  e'  fatto   divieto\nall'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e  con  le\nstazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici,\ndi cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.))<\/strong><\/em> A tal fine  il\nprovvedimento di sospensione e' comunicato all'<em><strong>((Autorita'  nazionale\nanticorruzione (ANAC) e al Ministero))<\/strong><\/em> delle infrastrutture  e  della\nmobilita' sostenibili, per gli aspetti di  rispettiva  competenza  al\nfine dell'adozione da parte  del  Ministero  delle  infrastrutture  e\ndella mobilita'  sostenibili  del  provvedimento  interdittivo.  <em><strong>((Il\ndatore di lavoro e'  tenuto  a  corrispondere  la  retribuzione  e  a\nversare i relativi contributi ai lavoratori interessati  dall'effetto\ndel provvedimento di sospensione.))<\/strong><\/em> \n  3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui\nal  comma  1  per  il  tramite  del   proprio   personale   ispettivo\nnell'immediatezza degli  accertamenti  nonche',  su  segnalazione  di\naltre  amministrazioni,  entro  sette  giorni  dal  ricevimento   del\nrelativo verbale. \n  4. I provvedimenti di cui al comma 1,  per  le  ipotesi  di  lavoro\nirregolare, non trovano applicazione nel caso in  cui  il  lavoratore\nrisulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso  di  sospensione,\ngli effetti della stessa possono essere  fatti  decorrere  dalle  ore\ndodici del  giorno  lavorativo  successivo  ovvero  dalla  cessazione\ndell'attivita' lavorativa in corso che non  puo'  essere  interrotta,\nsalvo che non si riscontrino situazioni di pericolo  imminente  o  di\ngrave rischio per la salute dei lavoratori  o  dei  terzi  o  per  la\npubblica incolumita'. \n  5. <em><strong>((Ai provvedimenti di cui al presente articolo))<\/strong><\/em> si applicano le\ndisposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. \n  6.   Limitatamente   ai   provvedimenti   adottati   in   occasione\ndell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi,\nprovvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente\ncompetente. Ove gli organi di vigilanza o  le  altre  amministrazioni\npubbliche rilevino possibili violazioni  in  materia  di  prevenzione\nincendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale  dei\nvigili del fuoco, il quale procede ai sensi  delle  disposizioni  del\ndecreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. \n  7. In materia di prevenzione incendi, in ragione  della  competenza\nesclusiva  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  <em><strong>((prevista\ndall'articolo 46 del presente decreto, si applicano))<\/strong><\/em> le disposizioni\ndi cui agli articoli 16, 19 e 20  del  decreto  legislativo  8  marzo\n2006, n. 139. \n  8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai  servizi  ispettivi\ndelle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia\ndi tutela della salute e della sicurezza del lavoro. \n  9.  E'  condizione  per  la  revoca  del  provvedimento  da   parte\ndell'amministrazione che lo ha adottato: \n    a)  la  regolarizzazione  dei  lavoratori  non  risultanti  dalle\nscritture o da  altra  documentazione  obbligatoria  anche  sotto  il\nprofilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza; \n    b) l'accertamento del ripristino  delle  regolari  condizioni  di\nlavoro nelle ipotesi di violazioni della  disciplina  in  materia  di\ntutela della salute e della sicurezza sul lavoro; \n    c) la rimozione delle  conseguenze  pericolose  delle  violazioni\nnelle ipotesi di cui all'Allegato I; \n    d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una  somma\naggiuntiva pari a 2.500 euro <em><strong>((qualora siano impiegati fino a  cinque\nlavoratori))<\/strong><\/em> irregolari e pari a 5.000 euro qualora  siano  impiegati\npiu' di cinque lavoratori irregolari; \n    e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma\naggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato  I\ncon riferimento a ciascuna fattispecie. \n  10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e)  del  comma  9\nsono raddoppiate nelle ipotesi in cui,  nei  cinque  anni  precedenti\nalla adozione  del  provvedimento,  la  medesima  impresa  sia  stata\ndestinataria di un provvedimento di sospensione. \n  11.  Su  istanza  di  parte,  fermo  restando  il  rispetto   delle\ncondizioni di  cui  al  comma  9,  la  revoca  e'  altresi'  concessa\nsubordinatamente  al  pagamento  del  venti  per  cento  della  somma\naggiuntiva dovuta.  L'importo  residuo,  maggiorato  del  cinque  per\ncento,  e'  versato  entro  sei  mesi  dalla  data  di  presentazione\ndell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento\nparziale dell'importo residuo entro detto termine,  il  provvedimento\ndi accoglimento dell'istanza di cui  al  presente  comma  costituisce\ntitolo esecutivo per l'importo non versato. \n  12. E' comunque fatta salva l'applicazione delle  sanzioni  penali,\ncivili e amministrative vigenti. \n  13. Ferma  restando  la  destinazione  della  percentuale  prevista\ndall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23  dicembre\n2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio\n2014, n. 9, l'importo delle somme  aggiuntive  di  cui  al  comma  9,\nlettere d) ed e), integra, in funzione  dell'amministrazione  che  ha\nadottato  i  provvedimenti  di  cui   al   comma   1,   il   bilancio\ndell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale\ned e' utilizzato per finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi\ndi  lavoro  svolta  dall'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  o   dai\ndipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. \n  14. Avverso  i  provvedimenti  di  cui  al  comma  1  adottati  per\nl'impiego   di   lavoratori   senza   preventiva   comunicazione   di\ninstaurazione del rapporto di lavoro e'  ammesso  ricorso,  entro  30\ngiorni, all'Ispettorato interregionale  del  lavoro  territorialmente\ncompetente, il quale si pronuncia nel  termine  di  30  giorni  dalla\nnotifica del ricorso. Decorso inutilmente tale  ultimo  termine  <em><strong>((il\nprovvedimento di sospensione perde efficacia.))<\/strong><\/em> \n  15. Il datore di lavoro  che  non  ottempera  al  provvedimento  di\nsospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto  fino\na sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in  materia\ndi tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e  con  l'arresto\nda tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi\ndi sospensione per lavoro irregolare. \n  16. L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle\ncontravvenzioni, accertate ai sensi del  comma  1,  a  seguito  della\nconclusione della procedura di prescrizione prevista  dagli  articoli\n20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.  758,  comporta\nla decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo  restando,  ai\nfini della verifica dell'ottemperanza  alla  prescrizione,  anche  il\npagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).\u00bb; \n  <em><strong>((d-bis) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b)  e'  inserita\nla seguente: \n  \u00abb-bis) individuare il preposto o i  preposti  per  l'effettuazione\ndelle attivita' di vigilanza di cui all'articolo 19.  I  contratti  e\ngli accordi  collettivi  di  lavoro  possono  stabilire  l'emolumento\nspettante al preposto per lo svolgimento delle attivita'  di  cui  al\nprecedente periodo. Il preposto non puo' subire pregiudizio alcuno  a\ncausa dello svolgimento della propria attivita'\u00bb; \n  d-ter) all'articolo 19, comma 1: \n  1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: \n  \u00aba) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte  dei  singoli\nlavoratori dei loro obblighi di  legge,  nonche'  delle  disposizioni\naziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e  di  uso  dei\nmezzi di  protezione  collettivi  e  dei  dispositivi  di  protezione\nindividuale messi a loro disposizione e, in caso  di  rilevazione  di\ncomportamenti non conformi alle disposizioni e  istruzioni  impartite\ndal datore di  lavoro  e  dai  dirigenti  ai  fini  della  protezione\ncollettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento\nnon conforme for- nendo le necessarie indicazioni  di  sicurezza.  In\ncaso  di  mancata  attuazione  delle  disposizioni  impartite  o   di\npersistenza   dell'inosservanza,   interrompere    l'attivita'    del\nlavoratore e informare i superiori diretti\u00bb; \n  2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: \n  \u00abf-bis) in caso di rilevazione di  deficienze  dei  mezzi  e  delle\nattrezzature di lavoro e di  ogni  condizione  di  pericolo  rilevata\ndurante la vigilanza,  se  necessario,  interrompere  temporaneamente\nl'attivita' e,  comunque,  segnalare  tempestivamente  al  datore  di\nlavoro e al dirigente le non conformita' rilevate\u00bb; \n  d-quater) all'articolo 26, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: \n  \u00ab8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di  attivita'  in  regime  di\nappalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori\ndevono indicare espressamente al  datore  di  lavoro  committente  il\npersonale che svolge la funzione di preposto\u00bb; \n  d-quinquies) all'articolo 37: \n  1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u00abEntro  il\n30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,\nle regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  adotta  un\naccordo nel quale provvede  all'accorpamento,  alla  rivisitazione  e\nalla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia\ndi formazione, in modo da garantire: \n  a) l'individuazione della durata,  dei  contenuti  minimi  e  delle\nmodalita' della  formazione  obbligatoria  a  carico  del  datore  di\nlavoro; \n  b)  l'individuazione  delle  modalita'  della  verifica  finale  di\napprendimento  obbligatoria  per  i  discenti  di  tutti  i  percorsi\nformativi e di aggiornamento  obbligatori  in  materia  di  salute  e\nsicurezza sul lavoro e delle modalita' delle verifiche  di  efficacia\ndella   formazione   durante   lo   svolgimento   della   prestazione\nlavorativa\u00bb; \n  2)  al  comma  5  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:\n\u00abL'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso  corretto  e\nin  sicurezza  di   attrezzature,   macchine,   impianti,   sostanze,\ndispositivi,  anche  di   protezione   individuale;   l'addestramento\nconsiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure  di\nlavoro in  sicurezza.  Gli  interventi  di  addestramento  effettuati\ndevono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato\u00bb; \n  3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: \n  \u00ab7. Il  datore  di  lavoro,  i  dirigenti  e  i  preposti  ricevono\nun'adeguata e specifica formazione e un  aggiornamento  periodico  in\nrelazione ai propri compiti in materia  di  salute  e  sicurezza  sul\nlavoro, secondo quanto previsto  dall'accordo  di  cui  al  comma  2,\nsecondo periodo\u00bb; \n  4) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: \n  \u00ab7-ter.  Per  assicurare  l'adeguatezza  e  la  specificita'  della\nformazione nonche' l'aggiornamento periodico dei  preposti  ai  sensi\ndel comma 7, le relative attivita'  formative  devono  essere  svolte\ninteramente con modalita' in presenza e devono  essere  ripetute  con\ncadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario\nin ragione dell'evoluzione  dei  rischi  o  all'insorgenza  di  nuovi\nrischi\u00bb))<\/strong><\/em>; \n    e) all'articolo 51: \n      1) dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  \u00ab1-bis.  Il\nMinistero del lavoro <em><strong>((e  delle  politiche  sociali))<\/strong><\/em>  istituisce  il\nrepertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri\nidentificativi, <em><strong>((sentite le associazioni  sindacali  dei  datori  di\nlavoro e dei lavoratori  comparativamente  piu'  rappresentative  sul\npiano nazionale per il settore  di  appartenenza,  entro  centottanta\ngiorni   dalla   data   di   entrata   in   vigore   della   presente\ndisposizione.\u00bb))<\/strong><\/em>; \n      2) il comma 8-bis e' sostituito dai seguenti: \n  \u00ab8-bis. Gli  organismi  paritetici  comunicano  annualmente,  <em><strong>((nel\nrispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE)  2016\/679  del\nParlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016  (regolamento\ngenerale sulla protezione dei dati-GDPR),))<\/strong><\/em> all'Ispettorato nazionale\ndel lavoro e all'INAIL i dati relativi: \n    a) alle imprese che hanno  aderito  al  sistema  degli  organismi\nparitetici e a quelle che  hanno  svolto  l'attivita'  di  formazione\norganizzata dagli stessi organismi; \n    b)  ai   rappresentanti   dei   lavoratori   per   la   sicurezza\nterritoriali; \n    c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis. \n  8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai  fini  della\nindividuazione di criteri di  priorita'  nella  programmazione  della\nvigilanza   e   di   criteri   di   premialita'   nell'ambito   della\ndeterminazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL. <em><strong>((Per la\ndefinizione dei suddetti criteri si tiene  conto  del  fatto  che  le\nimprese facenti parte degli organismi  paritetici  aderiscono  ad  un\nsistema paritetico volontario  che  ha  come  obiettivo  primario  la\nprevenzione sul luogo di lavoro\u00bb; \n  e-bis) all'articolo 52, comma 3, le parole: \u00abentro il  31  dicembre\n2009\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abentro il 30 giugno 2022\u00bb; \n  e-ter) all'articolo 55, comma 5: \n  1) alla lettera c), dopo le parole: \u00abcommi 1, 7,\u00bb  e'  inserita  la\nseguente: \u00ab7- ter,\u00bb; \n  2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: \n  \u00abd) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500  a\n6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere  a),\nb-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi  2,  3,  primo  periodo,  e\n8-bis\u00bb; \n  e-quater) all'articolo 56, comma 1, lettera a), le parole: \u00abed  f)\u00bb\nsono sostituite dalle seguenti: \u00ab, f) e f-bis)\u00bb; \n  e-quinquies) all'articolo 79, comma  2-bis,  dopo  le  parole:  \u00ab1\u00b0\ngiugno 2001\u00bb sono aggiunte le seguenti: \u00ab, aggiornato con le edizioni\ndelle norme UNI piu' recenti\u00bb; \n  e-sexies) all'articolo 99, al comma 1-bis, introdotto dalla lettera\nf) del presente comma, e' premesso il seguente: \n  \u00ab1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di  cui  al\ncomma  1   la   trasmettono   alla   cassa   edile   territorialmente\ncompetente\u00bb))<\/strong><\/em>; \n    f) all'articolo 99, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: \n  \u00ab1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una  apposita\nbanca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma\nl'interoperabilita' con le banche dati  esistenti.  Con  decreto  del\ndirettore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono  individuate  le\nmodalita' tecniche, la data  di  effettivo  avvio  dell'alimentazione\ndella banca dati e le modalita' di  condivisione  delle  informazioni\ncon le Pubbliche Amministrazioni interessate.\u00bb; \n    g)  l'Allegato  I  e'  sostituito  dall'Allegato  I  al  presente\ndecreto. \n  <em><strong>((1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23\ndicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge  21\nfebbraio 2014, n. 9, le parole: \u00absomme aggiuntive di cui all'articolo\n14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b)\u00bb sono sostituite dalle\nseguenti: \u00absomme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9,  lettere\nd) ed e)\u00bb))<\/strong><\/em>. \n  2. In funzione dell'ampliamento delle competenze di cui al comma 1,\nlettera  c),  numero  1),  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro   e'\nautorizzato,  per  il  biennio  2021-  2022,  a   bandire   procedure\nconcorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con  contratto\ndi  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  in  aggiunta  alle\nfacolta'  assunzionali  previste  a  legislazione   vigente   e   con\ncorrispondente  incremento  della  vigente  dotazione  organica,   un\ncontingente di personale ispettivo pari a 1.024 unita' da  inquadrare\nnell'Area terza, posizione economica F1, <em><strong>((del  contratto  collettivo\nnazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali))<\/strong><\/em>. A tal  fine  e'\nautorizzata la spesa di  euro  22.164.286  per  il  2022  e  di  euro\n44.328.571 a decorrere dal 2023 in relazione alle assunzioni  di  cui\nal presente comma, nonche' di euro 9.106.800 per il 2022  e  di  euro\n6.456.800 a decorrere dal 2023 per le spese di funzionamento connesse\nalle medesime assunzioni, nonche' di euro 1.500.000 per  il  2022  in\nrelazione alle spese relative allo svolgimento e  alla  gestione  dei\nconcorsi pubblici. \n  3. Al fine di rafforzare l'attivita' di vigilanza sull'applicazione\ndelle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale  e\nsicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dell'Arma\ndei  carabinieri  di  cui  all'articolo  826,  comma  1,  del  codice\ndell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo\n2010, n. 66, e' incrementato di 90 unita'  in  soprannumero  rispetto\nall'organico attuale a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2022. \n  4. All'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento  militare\ndi cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le\nseguenti modificazioni: \n    a) all'alinea, le parole:  \u00ab570  unita'\u00bb  sono  sostituite  dalle\nseguenti: \u00ab660 unita'\u00bb; \n    b) alla lettera b), il numero \u00ab6\u00bb  e'  sostituito  dal  seguente:\n\u00ab8\u00bb; \n    c) la lettera c) e' abrogata; \n    d) la lettera d) e' sostituita  dalla  seguente:  \u00abd)  ispettori:\n246\u00bb; \n    e) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:  \u00abf)  appuntati  e\ncarabinieri: 229\u00bb. \n  5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica,  l'Arma\ndei carabinieri e' autorizzata ad assumere, in deroga alle  ordinarie\nfacolta'  assunzionali,  un  corrispondente  numero  di   unita'   di\npersonale, ripartite in 45 unita' del ruolo ispettori e in 45  unita'\ndel ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1\u00b0 settembre 2022.\nA tal fine e' autorizzata la spesa di euro 658.288 per  l'anno  2022,\neuro 3.756.018 per l'anno 2023, euro 4.328.623 per l'anno 2024,  euro\n4.544.998 per l'anno 2025,  euro  4.595.330  per  l'anno  2026,  euro\n4.668.246 per l'anno 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal\n2028 al 2031, euro 4.766.424 per l'anno 2032 e euro 4.846.170 annui a\ndecorrere dall'anno 2033. \n  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a  45.329.374\neuro per l'anno 2022, 64.941.389 euro  per  l'anno  2023,  65.513.994\neuro per l'anno 2024, 65.730.369 euro  per  l'anno  2025,  65.780.701\neuro per l'anno 2026, 65.853.617 euro  per  l'anno  2027,  65.898.783\neuro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031,  65.951.795  euro  per\nl'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere  dall'anno  2033,  si\nprovvede <em><strong>((ai sensi dell'articolo 17.))<\/strong><\/em><\/pre>\n<hr>\n<p>Modifiche al D.Lgs. 81\/2008<\/p>\n<p>Il testo relativo alle modifiche al D.Lgs. 81\/2008 sopra riportato \u00e8 indicativo ed \u00e8 ricavato dal documento ufficiale pubblicato in <a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Gazzetta Ufficiale<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A titolo di informazione riportiamo anche il testo relativo alle <em><strong> Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalit\u00e0<\/strong><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<pre><em><strong> \n            Disposizioni urgenti in materia di trasporti \n                   in condizioni di eccezionalita' \n \n  1. All'articolo 10 del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto\nlegislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti\nmodificazioni: \n  a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: \n  \u00abb) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati  dagli\narticoli 61  e  62,  di  blocchi  di  pietra  naturale,  di  elementi\nprefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse  per\nl'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito\ncon veicoli eccezionali, che puo'  essere  effettuato  integrando  il\ncarico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque  in\nnumero non superiore a sei unita', fino al completamento della  massa\neccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di\nveicoli; qualora siano superati i limiti di cui all'articolo  62,  ma\nnel rispetto dell'articolo 61, il carico puo' essere completato,  con\ngeneri  della  stessa  natura  merceologica,  per  occupare  l'intera\nsuperficie utile del piano di carico del veicolo o del  complesso  di\nveicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa  eccezionale\na  disposizione,  fatta  eccezione  per  gli  elementi  prefabbricati\ncompositi e le apparecchiature industriali complesse  per  l'edilizia\nper i quali si applica sempre il limite delle sei unita'. In entrambi\ni casi la predetta massa complessiva non puo' essere superiore  a  38\ntonnellate se si tratta di autoveicoli  isolati  a  tre  assi,  a  48\ntonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi,  a  86\ntonnellate se si tratta di complessi di veicoli a  sei  assi,  a  108\ntonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi. Nel caso\ndi trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108  tonnellate\neffettuato mediante complessi di veicoli a otto assi, con il  decreto\ndi cui al comma 10-bis sono stabilite le  specifiche  tecniche  e  le\nmodalita'   indispensabili   per   il   rilascio    della    relativa\nautorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i  richiamati\nlimiti di massa possono essere superati nel  solo  caso  in  cui  sia\ntrasportato un unico pezzo indivisibile\u00bb; \n  b) al comma 10, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:\n\u00abAll'autorizzazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 20\ndella legge 7 agosto 1990, n. 241\u00bb; \n  c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: \n  \u00ab10-bis. Fermo quanto previsto dal comma  9-bis,  con  decreto  del\nMinistro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  da\nadottare entro  il  30  aprile  2022,  previo  parere  del  Consiglio\nsuperiore dei lavori pubblici, sentita  l'Agenzia  nazionale  per  la\nsicurezza  delle  ferrovie  e   delle   infrastrutture   stradali   e\nautostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui\nall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono\nadottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneita'\ndella  classificazione  e  gestione  del   rischio,   nonche'   della\nvalutazione della  compatibilita'  dei  trasporti  in  condizioni  di\neccezionalita' con la conservazione  delle  sovrastrutture  stradali,\ncon  la  stabilita'  dei  manufatti  e   con   la   sicurezza   della\ncircolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo  periodo\ndefiniscono: \n  a) le modalita' di verifica della compatibilita' del  trasporto  in\ncondizioni   di   eccezionalita'   con   la    conservazione    delle\nsovrastrutture stradali, con la stabilita' dei  manufatti  e  con  la\nsicurezza della circolazione, in coerenza con quanto  previsto  dalle\nlinee guida di cui all'articolo 14  del  decreto-legge  28  settembre\n2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre\n2018, n. 130; \n  b) le modalita' di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in\ncondizioni  di  eccezionalita'  per  massa  complessiva  fino  a  108\ntonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a  otto  assi  di\ncui al comma 2, lettera b), nonche' per i trasporti in condizioni  di\neccezionalita' di un unico pezzo indivisibile eccedente i  limiti  di\nmassa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese: \n  1) le specifiche attivita' di verifica preventiva delle  condizioni\ndelle sovrastrutture  stradali  e  della  stabilita'  dei  manufatti,\ninteressati dal trasporto in condizioni di eccezionalita', che l'ente\ne le regioni di cui al comma 6 sono tenuti ad  effettuare,  anche  in\nconsiderazione  del  numero  e  della  frequenza  dei  trasporti   in\ncondizioni di eccezionalita', prima del rilascio dell'autorizzazione; \n  2) le specifiche modalita' di  verifica  della  compatibilita'  del\ntrasporto in condizioni di eccezionalita' con la conservazione  delle\nsovrastrutture stradali e con la stabilita' dei manufatti; \n  3) le  specifiche  modalita'  di  monitoraggio  e  controllo  delle\nsovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in\ncondizioni di eccezionalita',  differenziate  in  considerazione  del\nnumero  e  della   frequenza   dei   trasporti   in   condizioni   di\neccezionalita'; \n  4) le specifiche modalita' di transito del trasporto eccezionale\u00bb. \n  2. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui\nall'articolo 10,  comma  10-  bis,  del  codice  di  cui  al  decreto\nlegislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma  1  del\npresente articolo, e comunque non oltre il 30 aprile  2022,  continua\nad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa\ncomplessiva fino a 108 tonnellate effettuati  mediante  complessi  di\nveicoli a otto assi, la disciplina  di  cui  al  citato  articolo  10\nvigente al 9 novembre 2021. Conservano altresi' efficacia  fino  alla\nloro scadenza le autorizzazioni  alla  circolazione  gia'  rilasciate\nalla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato  articolo\n10, comma 10-bis, e comunque non oltre il 30 aprile 2022. \n  3. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  2,  fino  alla  data  di\nentrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-  bis,\ndel codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come\nintrodotto dal comma 1 del  presente  articolo,  l'autorizzazione  al\ntrasporto in condizioni  di  eccezionalita',  fermo  restando  quanto\nprevisto dal citato articolo 10, comma 2, lettera b), quarto periodo,\ncome modificato dal  comma  1  del  presente  articolo,  puo'  essere\nrilasciata esclusivamente entro i limiti di massa complessiva  di  38\ntonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre assi,  di\n48 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo  isolato  a  quattro\nassi e di 86 tonnellate se effettuato mediante complessi di veicoli a\nsei assi.))<\/strong><\/em><\/pre>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dal giorno 21 dicembre 2022 sono entrate in vigore le modifiche apportate al D.Lgs. 81\/2008. &nbsp; Come gi\u00e0 indicato nella nostra nota del&hellip; <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":22945,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"pagelayer_contact_templates":[],"_pagelayer_content":"","ngg_post_thumbnail":0,"powered_cache_disable_cache":false,"powered_cache_disable_css_optimization":false,"powered_cache_disable_js_optimization":false,"footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-22942","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-geomstefanofarina"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.6 - 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