{"id":26573,"date":"2023-07-04T08:02:56","date_gmt":"2023-07-04T06:02:56","guid":{"rendered":"https:\/\/sicurellosi-safety.com\/COPERTINA\/?p=26573"},"modified":"2025-04-15T11:04:00","modified_gmt":"2025-04-15T09:04:00","slug":"le-modifiche-all81-contenute-nel-decreto-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sicurellosi-safety.com\/COPERTINA\/le-modifiche-all81-contenute-nel-decreto-lavoro\/","title":{"rendered":"LE MODIFICHE ALL&#8217;81 CONTENUTE NEL DECRETO LAVORO: LEGGE 3 LUGLIO 2023 N. 85"},"content":{"rendered":"<h3>AGGIORNAMENTO DI DATA 04 luglio 2023<\/h3>\n<p>In Gazzetta Ufficiale la Legge di Conversione del Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2 class=\"consultazione\">LEGGE\u00a03 luglio 2023, n. 85<\/h2>\n<h3 class=\"consultazione\">Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l&#8217;inclusione sociale e l&#8217;accesso al mondo del lavoro. (23G00095)\u00a0<span class=\"riferimento\"><span class=\"link_gazzetta\"><a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/gu\/2023\/07\/03\/153\/sg\/pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">(GU Serie Generale n.153 del 03-07-2023)<\/a><\/span><\/span><\/h3>\n<h4 class=\"note\">note:\u00a0<span class=\"rosso\">Entrata in vigore del provvedimento: 04\/07\/2023<\/span><\/h4>\n<pre style=\"padding-left: 80px;\">Art. 14 \r\n \r\n        Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 \r\n \r\n  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  sono  apportate  le\r\nseguenti modificazioni: \r\n    a) all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  le  parole:  \u00abpresente\r\ndecreto  legislativo\u00bb  sono  sostituite  dalle  seguenti:   \u00abpresente\r\n<em><strong>((decreto legislativo))<\/strong><\/em> e qualora  richiesto  dalla  valutazione  dei\r\nrischi di cui all'<em><strong>((articolo 28))<\/strong><\/em>\u00bb; \r\n    <em><strong>((a-bis) all'articolo 18,  dopo  il  comma  3.2  e'  inserito  il\r\nseguente:  \"3.3.  Gli  obblighi   previsti   dal   presente   decreto\r\nlegislativo a carico delle amministrazioni tenute  alla  fornitura  e\r\nalla manutenzione  degli  edifici  scolastici  statali  si  intendono\r\nassolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di\r\ncui al comma 3.2, alla quale  sia  seguita  la  programmazione  degli\r\ninterventi necessari nel limite delle risorse disponibili\"))<\/strong><\/em>; \r\n    b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole:  \u00abtitolo\r\nIII\u00bb sono aggiunte le seguenti: \u00ab, nonche' idonee opere provvisionali\r\nin conformita' alle disposizioni di cui al titolo IV\u00bb; \r\n    c) all'articolo 25, comma 1: \r\n      1) dopo la lettera e) e' inserita  la  seguente:  \u00ab<em><strong>((e-bis)  in\r\noccasione della  visita  medica  preventiva  o  della  visita  medica\r\npreventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41,  richiede  al\r\nlavoratore di esibire copia della cartella  sanitaria  e  di  rischio\r\nrilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di  lavoro  e  ne\r\nvaluta il contenuto  ai  fini  della  formulazione  del  giudizio  di\r\nidoneita',  salvo  che   ne   sia   oggettivamente   impossibile   il\r\nreperimento))<\/strong><\/em>\u00bb; \r\n      2) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: \u00abn-bis) in  caso\r\ndi impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al\r\ndatore di lavoro il nominativo  di  un  sostituto,  in  possesso  dei\r\nrequisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di\r\nlegge durante il relativo intervallo temporale specificato.\u00bb; \r\n    d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b)  e'  aggiunta  la\r\nseguente: \u00abb-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi  in\r\nmateria di formazione, nonche' il controllo sulle attivita' formative\r\ne sul rispetto della normativa  di  riferimento,  sia  da  parte  dei\r\nsoggetti che  erogano  la  formazione,  sia  da  parte  dei  soggetti\r\ndestinatari della stessa.\u00bb; \r\n    e) all'articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente: \r\n      \u00ab12. I soggetti privati abilitati acquistano  la  qualifica  di\r\nincaricati  di  pubblico  servizio  e  rispondono  direttamente  alla\r\nstruttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di\r\nlavoro territorialmente competente.\u00bb; \r\n    f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal\r\nseguente: \u00abDeve altresi' acquisire e conservare agli atti, per  tutta\r\nla durata del noleggio o  della  concessione  dell'attrezzatura,  una\r\ndichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o\r\nin concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta\r\nformazione e addestramento specifico, effettuati  conformemente  alle\r\ndisposizioni  del  presente  Titolo,  dei  soggetti  individuati  per\r\nl'utilizzo.\u00bb; \r\n    g) all'articolo 73, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: \r\n      \u00ab4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle  attrezzature  che\r\nrichiedono conoscenze particolari di cui all'articolo  71,  comma  7,\r\nprovvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico\r\nal fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo  idoneo  e\r\nsicuro.\u00bb; \r\n    h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le\r\nseguenti parole: \u00ab<em><strong>((,))<\/strong><\/em> e dell'articolo 73, comma 4-bis\u00bb; \r\n    <em><strong>((h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b),  dopo  le  parole:\r\n\u00abGazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre  2000,\u00bb  sono  inserite  le\r\nseguenti: \u00abovvero laurea conseguita  in  Tecniche  della  prevenzione\r\nnell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L\/SNT\/4, ai  sensi\r\ndel regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  della  sanita'  17\r\ngennaio 1997, n. 58, e  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,\r\ndell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009,  pubblicato  nella\r\nGazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,\u00bb))<\/strong><\/em>. \r\n\r\n\r\n\r\n<\/pre>\n<pre style=\"padding-left: 40px;\">Art. 15 \r\n \r\nCondivisione dei  dati  per  il  rafforzamento  della  programmazione\r\n                      dell'attivita' ispettiva \r\n \r\n  1. Al fine di orientare  l'azione  ispettiva  nei  confronti  delle\r\nimprese che evidenziano fattori di rischio in  materia  di  salute  e\r\nsicurezza sui luoghi  di  lavoro,  di  lavoro  irregolare  ovvero  di\r\nevasione od omissione contributiva, nonche'  di  poter  disporre  con\r\nimmediatezza di tutti  gli  elementi  utili  alla  predisposizione  e\r\ndefinizione delle pratiche ispettive, gli  enti  pubblici  e  privati\r\ncondividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa,\r\nle informazioni di cui dispongono  con  l'Ispettorato  Nazionale  del\r\nLavoro. <em><strong>((Le informazioni di cui al primo periodo sono altresi'  rese\r\ndisponibili alla Guardia di finanza,  anche  attraverso  cooperazione\r\napplicativa, con apposita convenzione da stipulare  con  l'INL  entro\r\ntrenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di\r\nconversione del presente  decreto,  ai  fini  dello  svolgimento  dei\r\ncontrolli ispettivi di cui all'articolo 7, comma 1.))<\/strong><\/em> \r\n  2. Le informazioni, i dati  oggetto  di  condivisione  e  gli  enti\r\npubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati,  sentito  il\r\nGarante per la protezione dei dati  personali,  attraverso  gli  atti\r\namministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1,  <em><strong>((del\r\ncodice in materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al\r\ndecreto))<\/strong><\/em> legislativo 30 giugno 2003, n. 196. \r\n  3. Alle attivita' previste dai  commi  1  e  2  le  amministrazioni\r\ninteressate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e\r\nfinanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi\r\no maggiori oneri per la finanza pubblica. \r\n\r\n\r\n<\/pre>\n<pre style=\"padding-left: 80px;\">Art. 16 \r\n \r\n           Attivita' di vigilanza nella Regione siciliana \r\n \r\n  1. Al fine di potenziare le attivita'  di  polizia  giudiziaria  in\r\nmateria di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,  di  rapporti  di\r\nlavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro,\r\nnell'ambito del personale gia' in servizio, individua un  contingente\r\ndi personale ispettivo  adeguatamente  qualificato  che,  avvalendosi\r\ndelle strutture messe  a  disposizione  dall'INPS  e  dall'INAIL,  e'\r\nimpiegato sul territorio della Regione siciliana. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<\/pre>\n<pre style=\"padding-left: 80px;\">Art. 17 \r\n \r\nFondo  per  i  familiari  degli  studenti  vittime  di  infortuni  in\r\n  occasione delle attivita' formative e interventi di  revisione  dei\r\n  percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento \r\n \r\n  1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari  degli\r\nstudenti <em><strong>((delle scuole o degli  istituti))<\/strong><\/em>  di  istruzione  di  ogni\r\nordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per  i\r\npercorsi di istruzione e formazione professionale e  le  Universita',\r\ndeceduti a  seguito  di  infortuni  occorsi,  successivamente  al  1\u00b0\r\ngennaio 2018, durante le attivita' formative, e' istituito, presso il\r\n<em><strong>((Ministero del lavoro e delle politiche sociali))<\/strong><\/em>, un Fondo con  una\r\ndotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023  e  di  2\r\nmilioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024. \r\n  2. I requisiti e le modalita' per l'accesso  al  Fondo  di  cui  al\r\ncomma 1, nonche' la quantificazione del sostegno erogato,  cumulabile\r\ncon l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per  gli  assicurati,\r\nai sensi dell'articolo 85, terzo comma  ,  <em><strong>((del  testo  unico  delle\r\ndisposizioni per l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni\r\nsul lavoro e le malattie  professionali,  di  cui  al  decreto))<\/strong><\/em>  del\r\nPresidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  sono  stabiliti\r\ncon decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di\r\nconcerto con il Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  e  con  il\r\nMinistro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta\r\ngiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del\r\npresente decreto. \r\n  3.  Ai  maggiori  oneri  derivanti  dall'attuazione  del   presente\r\narticolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e  2  milioni  di\r\neuro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  si   provvede   mediante\r\ncorrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di\r\nparte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,\r\nnell'ambito  del  programma  \u00abFondi  di  riserva  e  speciali\u00bb  della\r\nmissione \u00abFondi da ripartire\u00bb dello stato di previsione del Ministero\r\ndell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo\r\nparzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del\r\nlavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia  e  delle\r\nfinanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le\r\noccorrenti variazioni di bilancio. \r\n  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il\r\ncomma 784 sono aggiunti i seguenti: \r\n    \u00ab784-bis.  La  progettazione  dei  percorsi  per  le   competenze\r\ntrasversali e per l'orientamento deve essere coerente  con  il  piano\r\ntriennale  dell'offerta  formativa  e  con  il   profilo   culturale,\r\neducativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi  di  studio\r\nofferti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalita',  le\r\nistituzioni  scolastiche  del   sistema   nazionale   di   istruzione\r\nindividuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e <em><strong>((avvalendosi\r\ndelle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente))<\/strong><\/em>,  il  docente\r\ncoordinatore di progettazione. \r\n    784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione  e  del  merito\r\nsono  individuate  le  modalita'  per  effettuare   il   monitoraggio\r\nqualitativo  dei  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e   per\r\nl'orientamento. \r\n    784-quater.  Le  imprese  iscritte  nel  registro  nazionale  per\r\nl'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi\r\ncon un'apposita sezione ove sono indicate  le  misure  specifiche  di\r\nprevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione  individuale  da\r\nadottare per gli studenti nei percorsi per le competenze  trasversali\r\ne per l'orientamento<em><strong>((, nonche' ogni altro segno distintivo  utile  a\r\nidentificare  gli  studenti))<\/strong><\/em>.   L'integrazione   al   documento   di\r\nvalutazione dei rischi e' fornita all'istituzione  scolastica  ed  e'\r\nallegata alla Convenzione.\u00bb. \r\n  5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate\r\nle seguenti modificazioni: \r\n    a) al  comma  41,  lettera  b),  dopo  le  parole:  \u00abpercorsi  di\r\nalternanza\u00bb sono aggiunte le seguenti: \u00ab, alle capacita' strutturali,\r\ntecnologiche e  organizzative  dell'impresa,  nonche'  all'esperienza\r\nmaturata  nei  percorsi  per  le   competenze   trasversali   e   per\r\nl'orientamento e <em><strong>((all'eventuale))<\/strong><\/em> partecipazione a forme di raccordo\r\norganizzativo con associazioni di categoria,  reti  di  scuole,  enti\r\nterritoriali gia' impegnati nei predetti percorsi per  le  competenze\r\ntrasversali e per <em><strong>((l'orientamento\u00bb))<\/strong><\/em>; \r\n    b) dopo il comma 41, e' aggiunto il seguente: \r\n      \u00ab41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e\r\nla piattaforma  dell'alternanza  scuola-lavoro  istituita  presso  il\r\nMinistero dell'istruzione e del merito, ridenominata \u00abPiattaforma per\r\ni percorsi per  le  competenze  trasversali  e  per  l'orientamento\u00bb,\r\nassicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di  dati  per\r\nla proficua progettazione dei percorsi per le competenze  trasversali\r\ne per l'orientamento.\u00bb \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\" style=\"padding-left: 80px;\"><\/div>\n<div style=\"padding-left: 80px;\">\n<pre style=\"padding-left: 80px;\">  Art. 18 \r\n \r\nEstensione della tutela assicurativa degli studenti e  del  personale\r\n  del sistema nazionale di istruzione e formazione, della  formazione\r\n  terziaria professionalizzante e della formazione superiore \r\n \r\n  1. Allo scopo di valutare l'impatto  dell'estensione  della  tutela\r\nassicurativa degli studenti e degli  insegnanti,  esclusivamente  per\r\nl'anno scolastico e per l'anno  accademico  2023-2024,  l'obbligo  di\r\nassicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, <em><strong>((del  testo  unico\r\ndi cui al decreto))<\/strong><\/em> del Presidente della Repubblica 30  giugno  1965,\r\nn.  1124  si  applica  anche  allo  svolgimento  delle  attivita'  di\r\ninsegnamento-apprendimento  nell'ambito  del  sistema  nazionale   di\r\nistruzione    e    formazione,     della     formazione     terziaria\r\nprofessionalizzante e della formazione superiore. \r\n  2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui  al  comma  1,\r\nsono compresi nell'assicurazione, se non gia' previsti  dall'articolo\r\n4, <em><strong>((primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto))<\/strong><\/em>  del\r\nPresidente della Repubblica n. 1124 del 1965, <em><strong>((gli appartenenti alle\r\nseguenti categorie))<\/strong><\/em>: \r\n    a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale  di\r\nistruzione e delle scuole non paritarie,  nonche'  il  personale  del\r\nsistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi\r\ndi istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi  di\r\nformazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e  dei  Centri\r\nprovinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA); \r\n    b) gli esperti esterni  comunque  impiegati  nelle  attivita'  di\r\ndocenza; \r\n    c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche\r\ne alle attivita' laboratoriali; \r\n    d)  il  personale  docente  e   tecnico-amministrativo,   nonche'\r\nausiliario,  delle  istituzioni   della   formazione   superiore,   i\r\nricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca; \r\n    e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o  riqualificazione\r\nprofessionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei\r\ncantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori; \r\n    f) gli alunni e gli studenti delle scuole del  sistema  nazionale\r\ndi istruzione e delle scuole non paritarie  nonche'  del  sistema  di\r\nistruzione  e  formazione  professionale  (IeFP),  dei  percorsi   di\r\nistruzione e formazione tecnica superiore <em><strong>(( (IFTS),  dei))<\/strong><\/em>  percorsi\r\ndi formazione  terziaria  professionalizzante  (ITS  Academy)  e  dei\r\nCentri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti\r\ndelle  universita'  e  delle  <em><strong>((istituzioni  dell'alta   formazione))<\/strong><\/em>\r\nartistica, musicale e coreutica  (AFAM),  limitatamente  agli  eventi\r\nverificatisi all'interno dei luoghi di  svolgimento  delle  attivita'\r\ndidattiche o laboratoriali, e loro pertinenze,  o  comunque  avvenuti\r\nnell'ambito delle attivita' inserite nel Piano triennale dell'offerta\r\nformativa e  nell'ambito  delle  attivita'  programmate  dalle  altre\r\nIstituzioni gia' indicate; \r\n    g) gli allievi dei corsi  di  qualificazione  o  riqualificazione\r\nprofessionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei\r\ncantieri scuola, comunque istituiti o gestiti. \r\n  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  1  e  2,\r\npari a 17,3 milioni di euro <em><strong>((per l'anno 2023, 30,4 milioni  di  euro\r\nper l'anno 2024 e 5 milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno\r\n2025,))<\/strong><\/em> si provvede ai sensi dell'articolo 44. \r\n  4.  Le  risorse  di  cui  al  comma  3  relative  ai  rimborsi   da\r\ncorrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio,\r\nsono  conservate  nel  conto  dei  residui  per   essere   utilizzate\r\nnell'esercizio successivo fino  alla  rendicontazione  dell'effettiva\r\nspesa. \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\" style=\"padding-left: 80px;\">\n<pre style=\"padding-left: 80px;\"> <em><strong>((Art. 18 - bis \r\n \r\n        Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie \r\n             delle vittime di gravi infortuni sul lavoro \r\n \r\n  1. Il Fondo di sostegno per le  famiglie  delle  vittime  di  gravi\r\ninfortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della  legge\r\n27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato,  per  l'anno  2023,  di  5\r\nmilioni di euro. \r\n  2. All'onere derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a  5\r\nmilioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente\r\nriduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma\r\n186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. \r\n  3. All'attuazione delle  previsioni  di  cui  al  comma  1  e  alla\r\nconseguente determinazione dell'importo della prestazione  del  Fondo\r\ndi cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del  lavoro,\r\ndella salute e delle politiche sociali 19 novembre  2008,  pubblicato\r\nnella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, si provvede,  per\r\nl'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche\r\nsociali, a parziale modifica delle previsioni di cui  all'articolo  1\r\ndel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  n.  75\r\ndel 18 maggio 2023.))<\/strong><\/em> \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<h3>&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Sulla Gazzetta Ufficiale del 04 maggio 2023 \u00e8 stato pubblicato il Decreto Legge n.\u00a0 48 conosciuto come &#8220;Decreto Lavoro&#8221;<\/h3>\n<h4><a href=\"#DECRETOLAVORO\"><span style=\"font-size: 12pt;\"><strong>DECRETO LEGGE 4 maggio 2023, n. 48<\/strong><\/span><\/a><\/h4>\n<p><strong>Pubblicato il Decreto Lavoro che apporta modifiche al D.Lgs. 81\/2008<\/strong><\/p>\n<p>All&#8217;interno del Decreto Legge vari provvedimenti in materia di <strong>lavoro<\/strong>, <strong>contratti<\/strong> e <strong>sicurezza<\/strong>.<\/p>\n<p>In particolare all&#8217;interno del Capo II &#8220;Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonch\u00e9 di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi&#8221;, sono presenti una serie di modifiche al Decreto Legislativo 81\/2008.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12pt;\"><em>Entrata in vigore: l<\/em><\/span><span style=\"font-size: 12pt;\">e modifiche al D.Lgs. 81\/2008 entrano in vigore il giorno 5 maggio 2023.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>SICUREZZA SUL LAVORO: PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE AL D.Lgs. 81\/2008<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2 class=\"consultazione\">DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48<\/h2>\n<h3 class=\"consultazione\">Misure urgenti per l&#8217;inclusione sociale e l&#8217;accesso al mondo del lavoro. (23G00057) <span class=\"riferimento\"> <span class=\"link_gazzetta\"> <a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/gu\/2023\/05\/04\/103\/sg\/pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">(GU Serie Generale n.103 del 04-05-2023)<\/a> <\/span> <\/span><\/h3>\n<h4 class=\"note\">note:<span class=\"rosso\"> Entrata in vigore del provvedimento: 05\/05\/2023 <\/span><\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Capo II<br \/>\nInterventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonch\u00e9 di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi.<\/p>\n<pre style=\"padding-left: 40px;\"><strong>\r\nArt. 14<\/strong> \r\n <strong>        Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 \r\n<\/strong> \r\n  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  sono  apportate  le\r\nseguenti modificazioni: \r\n    a) all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  le  parole:  \u00abpresente\r\ndecreto  legislativo.\u00bb  sono  sostituite  dalle  seguenti:  \u00abpresente\r\ndecreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei  rischi\r\ndi cui all'articolo 28;\u00bb; \r\n    b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole:  \u00abtitolo\r\nIII\u00bb sono aggiunte le seguenti: \u00ab, nonche' idonee opere provvisionali\r\nin conformita' alle disposizioni di cui al titolo IV\u00bb; \r\n    c) all'articolo 25, comma 1: \r\n      1) dopo la lettera e)  e'  inserita  la  seguente:  \u00abe-bis)  in\r\noccasione delle visite  di  assunzione,  richiede  al  lavoratore  la\r\ncartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene\r\nconto del suo contenuto ai fini della formulazione  del  giudizio  di\r\nidoneita';\u00bb; \r\n      2) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: \u00abn-bis) in  caso\r\ndi impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al\r\ndatore di lavoro il nominativo  di  un  sostituto,  in  possesso  dei\r\nrequisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di\r\nlegge durante il relativo intervallo temporale specificato.\u00bb; \r\n    d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b)  e'  aggiunta  la\r\nseguente: \u00abb-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi  in\r\nmateria di formazione, nonche' il controllo sulle attivita' formative\r\ne sul rispetto della normativa  di  riferimento,  sia  da  parte  dei\r\nsoggetti che  erogano  la  formazione,  sia  da  parte  dei  soggetti\r\ndestinatari della stessa.\u00bb; \r\n    e) all'articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente: \r\n      \u00ab12. I soggetti privati abilitati acquistano  la  qualifica  di\r\nincaricati  di  pubblico  servizio  e  rispondono  direttamente  alla\r\nstruttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di\r\nlavoro territorialmente competente.\u00bb; \r\n    f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal\r\nseguente: \u00abDeve altresi' acquisire e conservare agli atti, per  tutta\r\nla durata del noleggio o  della  concessione  dell'attrezzatura,  una\r\ndichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o\r\nin concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta\r\nformazione e addestramento specifico, effettuati  conformemente  alle\r\ndisposizioni  del  presente  Titolo,  dei  soggetti  individuati  per\r\nl'utilizzo.\u00bb; \r\n    g) all'articolo 73, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: \r\n      \u00ab4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle  attrezzature  che\r\nrichiedono conoscenze particolari di cui all'articolo  71,  comma  7,\r\nprovvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico\r\nal fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo  idoneo  e\r\nsicuro.\u00bb; \r\n    h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le\r\nseguenti parole: \u00abe dell'articolo 73, comma 4-bis\u00bb. \r\n\r\n\r\n<\/pre>\n<pre style=\"padding-left: 40px;\"><strong>Art. 15 \r\n \r\nCondivisione dei  dati  per  il  rafforzamento  della  programmazione\r\n                      dell'attivita' ispettiva<\/strong> \r\n \r\n  1. Al fine di orientare  l'azione  ispettiva  nei  confronti  delle\r\nimprese che evidenziano fattori di rischio in  materia  di  salute  e\r\nsicurezza sui luoghi  di  lavoro,  di  lavoro  irregolare  ovvero  di\r\nevasione od omissione contributiva, nonche'  di  poter  disporre  con\r\nimmediatezza di tutti  gli  elementi  utili  alla  predisposizione  e\r\ndefinizione delle pratiche ispettive, gli  enti  pubblici  e  privati\r\ncondividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa,\r\nle informazioni di cui dispongono  con  l'Ispettorato  Nazionale  del\r\nLavoro. Le informazioni di cui al primo periodo  sono  altresi'  rese\r\ndisponibili  alla  Guardia  di  finanza  per  lo  svolgimento   delle\r\nattivita' ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all'evasione\r\nod omissione contributiva. \r\n  2. Le informazioni, i dati  oggetto  di  condivisione  e  gli  enti\r\npubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati,  sentito  il\r\nGarante per la protezione dei dati  personali,  attraverso  gli  atti\r\namministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter,  comma  1,  del\r\ndecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. \r\n  3. Alle attivita' previste dai commi  1  e  2,  le  amministrazioni\r\ninteressate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e\r\nfinanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi\r\no maggiori oneri per la finanza pubblica. \r\n\r\n<\/pre>\n<pre style=\"padding-left: 40px;\"><strong>Art. 16 \r\n \r\nAttivita' di vigilanza  nella  Regione  siciliana  e  nelle  province\r\n                   autonome di Trento e di Bolzano \r\n<\/strong> \r\n  1. Al fine di potenziare le attivita'  di  polizia  giudiziaria  in\r\nmateria di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,  di  rapporti  di\r\nlavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro,\r\nnell'ambito del personale gia' in servizio, individua un  contingente\r\ndi personale ispettivo  adeguatamente  qualificato  che,  avvalendosi\r\ndelle strutture messe  a  disposizione  dall'INPS  e  dall'INAIL,  e'\r\nimpiegato  sul  territorio  della  Regione  siciliana  nonche'  delle\r\nProvince autonome di Trento e di Bolzano. \r\n\r\n\r\n<\/pre>\n<pre style=\"padding-left: 40px;\"><strong>Art. 17 \r\n \r\nFondo  per  i  familiari  degli  studenti  vittime  di  infortuni  in\r\n  occasione delle attivita' formative e interventi di  revisione  dei\r\n  percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento<\/strong> \r\n \r\n  1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari  degli\r\nstudenti delle scuole o istituti  di  istruzione  di  ogni  ordine  e\r\ngrado, anche privati, comprese le strutture formative per i  percorsi\r\ndi istruzione e formazione professionale e le Universita', deceduti a\r\nseguito di infortuni occorsi, successivamente  al  1\u00b0  gennaio  2018,\r\ndurante le attivita' formative, e' istituito, presso il Ministero del\r\nlavoro  delle  politiche  sociali,  un  Fondo   con   una   dotazione\r\nfinanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2  milioni  di\r\neuro annui, a decorrere dall'anno 2024. \r\n  2. I requisiti e le modalita' per l'accesso  al  Fondo  di  cui  al\r\ncomma 1, nonche' la quantificazione del sostegno erogato,  cumulabile\r\ncon l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per  gli  assicurati,\r\nai sensi dell'articolo 85, terzo comma , del decreto  del  Presidente\r\ndella Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con  decreto\r\ndel Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il\r\nMinistro  dell'istruzione  e   del   merito   e   con   il   Ministro\r\ndell'universita' e della ricerca, da adottare entro  sessanta  giorni\r\ndalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del\r\npresente decreto. \r\n  3.  Ai  maggiori  oneri  derivanti  dall'attuazione  del   presente\r\narticolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e  2  milioni  di\r\neuro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  si   provvede   mediante\r\ncorrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di\r\nparte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,\r\nnell'ambito  del  programma  \u00abFondi  di  riserva  e  speciali\u00bb  della\r\nmissione \u00abFondi da ripartire\u00bb dello stato di previsione del Ministero\r\ndell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo\r\nparzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del\r\nlavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia  e  delle\r\nfinanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le\r\noccorrenti variazioni di bilancio. \r\n  4. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  dopo  il\r\ncomma 784 sono aggiunti i seguenti: \r\n    \u00ab784-bis.  La  progettazione  dei  percorsi  per  le   competenze\r\ntrasversali e per l'orientamento deve essere coerente  con  il  piano\r\ntriennale  dell'offerta  formativa  e  con  il   profilo   culturale,\r\neducativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi  di  studio\r\nofferti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalita',  le\r\nistituzioni  scolastiche  del   sistema   nazionale   di   istruzione\r\nindividuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e senza nuovi o\r\nmaggiori oneri per la finanza pubblica, il  docente  coordinatore  di\r\nprogettazione. \r\n    784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione  e  del  merito\r\nsono  individuate  le  modalita'  per  effettuare   il   monitoraggio\r\nqualitativo  dei  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e   per\r\nl'orientamento. \r\n    784-quater.  Le  imprese  iscritte  nel  registro  nazionale  per\r\nl'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi\r\ncon un'apposita sezione ove sono indicate  le  misure  specifiche  di\r\nprevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione  individuale  da\r\nadottare per gli studenti nei percorsi per le competenze  trasversali\r\ne per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione  dei\r\nrischi e' fornita all'istituzione  scolastica  ed  e'  allegata  alla\r\nConvenzione.\u00bb. \r\n  5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate\r\nle seguenti modificazioni: \r\n    a) al  comma  41,  lettera  b),  dopo  le  parole:  \u00abpercorsi  di\r\nalternanza\u00bb sono aggiunte le seguenti: \u00ab, alle capacita' strutturali,\r\ntecnologiche e  organizzative  dell'impresa,  nonche'  all'esperienza\r\nmaturata  nei  percorsi  per  le   competenze   trasversali   e   per\r\nl'orientamento e  l'eventuale  partecipazione  a  forme  di  raccordo\r\norganizzativo con associazioni di categoria,  reti  di  scuole,  enti\r\nterritoriali gia' impegnati nei predetti percorsi per  le  competenze\r\ntrasversali e per l'orientamento\u00bb\u00bb; \r\n    b) dopo il comma 41, e' aggiunto il seguente: \r\n      \u00ab41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e\r\nla piattaforma  dell'alternanza  scuola-lavoro  istituita  presso  il\r\nMinistero dell'istruzione e del merito, ridenominata \u00abPiattaforma per\r\ni percorsi per  le  competenze  trasversali  e  per  l'orientamento\u00bb,\r\nassicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di  dati  per\r\nla proficua progettazione dei percorsi per le competenze  trasversali\r\ne per l'orientamento.\u00bb \r\n\r\n<\/pre>\n<pre style=\"padding-left: 40px;\"><strong>Art. 18 \r\n \r\nEstensione della tutela assicurativa degli studenti e  del  personale\r\n  del sistema nazionale di istruzione e formazione, della  formazione\r\n  terziaria professionalizzante e della formazione superiore<\/strong> \r\n \r\n  1. Allo scopo di valutare l'impatto  dell'estensione  della  tutela\r\nassicurativa degli studenti e degli  insegnanti,  esclusivamente  per\r\nl'anno scolastico e per l'anno  accademico  2023-2024,  l'obbligo  di\r\nassicurazione di cui all'articolo 1, terzo  comma,  del  decreto  del\r\nPresidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica  anche\r\nallo  svolgimento  delle  attivita'   di   insegnamento-apprendimento\r\nnell'ambito del sistema nazionale di istruzione e  formazione,  della\r\nformazione   terziaria   professionalizzante   e   della   formazione\r\nsuperiore. \r\n  2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui  al  comma  1,\r\nsono compresi nell'assicurazione, se non gia' previsti  dall'articolo\r\n4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124\r\ndel 1965, le seguenti categorie: \r\n    a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale  di\r\nistruzione e delle scuole non paritarie,  nonche'  il  personale  del\r\nsistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi\r\ndi istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi  di\r\nformazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e  dei  Centri\r\nprovinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA); \r\n    b) gli esperti esterni  comunque  impiegati  nelle  attivita'  di\r\ndocenza; \r\n    c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche\r\ne alle attivita' laboratoriali; \r\n    d)  il  personale  docente  e   tecnico-amministrativo,   nonche'\r\nausiliario,  delle  istituzioni   della   formazione   superiore,   i\r\nricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca; \r\n    e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o  riqualificazione\r\nprofessionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei\r\ncantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori; \r\n    f) gli alunni e gli studenti delle scuole del  sistema  nazionale\r\ndi istruzione e delle scuole non paritarie  nonche'  del  sistema  di\r\nistruzione  e  formazione  professionale  (IeFP),  dei  percorsi   di\r\nistruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e  dei  percorsi  di\r\nformazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e  dei  Centri\r\nprovinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti  delle\r\nuniversita'  e  delle  istituzioni  di  alta  formazione   artistica,\r\nmusicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli  eventi  verificatisi\r\nall'interno dei luoghi di svolgimento delle  attivita'  didattiche  o\r\nlaboratoriali, e loro pertinenze,  o  comunque  avvenuti  nell'ambito\r\ndelle attivita' inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e\r\nnell'ambito delle attivita' programmate dalle altre Istituzioni  gia'\r\nindicate; \r\n    g) gli allievi dei corsi  di  qualificazione  o  riqualificazione\r\nprofessionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei\r\ncantieri scuola, comunque istituiti o gestiti. \r\n  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  1  e  2,\r\npari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4  milioni  di  euro\r\nper l'anno 2024, e 5 milioni di euro anni a decorrere dall'anno  2025\r\nsi provvede ai sensi dell'articolo 44. \r\n  4.  Le  risorse  di  cui  al  comma  3  relative  ai  rimborsi   da\r\ncorrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio,\r\nsono  conservate  nel  conto  dei  residui  per   essere   utilizzate\r\nnell'esercizio successivo fino  alla  rendicontazione  dell'effettiva\r\nspesa. \r\n\r\n\r\n<\/pre>\n<hr \/>\n<pre style=\"padding-left: 40px;\">Segnaliamo inoltre l'articolo 28 che tratta il tema degli incentivi per il lavoro delle persone disabili.\r\n\r\n<strong>Art. 28 \r\n \r\n        Incentivi per il lavoro delle persone con disabilita'<\/strong> \r\n \r\n  1. Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali\r\ndei giovani con disabilita' e il loro  diretto  coinvolgimento  nelle\r\ndiverse  attivita'   statutarie   produttive   e   nelle   iniziative\r\nimprenditoriali, e' istituito nello stato di previsione del Ministero\r\ndell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al\r\nbilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  un\r\napposito fondo finalizzato al  riconoscimento  di  un  contributo  in\r\nfavore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto\r\nlegislativo  3  luglio  2017,  n.  117,   delle   organizzazioni   di\r\nvolontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel\r\nprocesso di  trasmigrazione  di  cui  all'articolo  54  del  predetto\r\ndecreto  legislativo  n.  117  del  2017,  delle  organizzazioni  non\r\nlucrative di  utilita'  sociale  di  cui  al  decreto  legislativo  4\r\ndicembre 1997, n. 460, iscritte nella  relativa  anagrafe,  per  ogni\r\npersona con disabilita',  di  eta'  inferiore  a  trentacinque  anni,\r\nassunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con  contratto  di\r\nlavoro a tempo indeterminato tra il 1\u00b0 agosto 2022 e il  31  dicembre\r\n2023, per lo svolgimento di attivita' conformi allo statuto. Il fondo\r\ndi cui al presente comma e' alimentato mediante la riassegnazione  in\r\nspesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle\r\nsomme non utilizzate di cui all'articolo 104, comma  3,  del  decreto\r\nlegge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla\r\nlegge 17 luglio 2020,  n.  77  e  versate  nel  predetto  anno  dalle\r\namministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato. \r\n  2. Le modalita' di ammissione, quantificazione  ed  erogazione  del\r\ncontributo, le modalita' e i termini di presentazione delle  domande,\r\nnonche' le procedure di  controllo  sono  definiti  con  decreto  del\r\nPresidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per  le\r\ndisabilita' e del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di\r\nconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare\r\nentro il 1\u00b0 marzo 2024. \r\n  3. Per le operazioni relative alla gestione del  fondo  di  cui  al\r\ncomma  1   e   all'erogazione   dei   contributi,   l'amministrazione\r\ninteressata procede  alla  stipula  di  apposite  convenzioni  e  con\r\neventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo. \r\n  4. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di\r\nfabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7  milioni  di  euro  per\r\nl'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del  fondo\r\nper  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a\r\nlegislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi\r\npluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7\r\nottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4\r\ndicembre 2008, n. 189. \r\n\r\n<\/pre>\n<hr \/>\n<pre style=\"padding-left: 40px;\"><\/pre>\n<div class=\"righetta\">\n<pre style=\"padding-left: 40px;\"><strong>Art. 45 \r\n \r\n                          Entrata in vigore<\/strong> \r\n \r\n  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a\r\nquello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della\r\nRepubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione\r\nin legge. \r\n  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito\r\nnella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica\r\nitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo\r\nosservare. \r\n    Dato a Roma, addi' 4 maggio 2023 \r\n\r\n<\/pre>\n<\/div>\n<hr \/>\n<h3><a id=\"DECRETOLAVORO\"><\/a>Decreto Lavoro Modifiche 81\/2008<\/h3>\n<p>Fai click sul link per scaricare il testo integrale del Decreto Lavoro pubblicato sulla <a href=\"http:\/\/www.sicurellosi-safety.com\/06-PDF_VARI\/2023\/DecretoLegge-04maggio2023_nr48-DecretoLavoro.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Gazzetta Ufficiale nr. 103 del 04 maggio 2023.<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.sicurellosi-safety.com\/06-PDF_VARI\/2023\/DecretoLegge-04maggio2023_nr48-DecretoLavoro.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-26582 size-full\" title=\"DECRETO LAVORO MODIFICHE 81\" src=\"https:\/\/sicurellosi-safety.com\/COPERTINA\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/decretolavoromodifiche81.jpg\" alt=\"DECRETO LAVORO MODIFICHE 81\" width=\"911\" height=\"284\" 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