{"id":29482,"date":"2025-08-22T18:06:32","date_gmt":"2025-08-22T16:06:32","guid":{"rendered":"https:\/\/sicurellosi-safety.com\/COPERTINA\/?p=29482"},"modified":"2025-10-08T18:44:48","modified_gmt":"2025-10-08T16:44:48","slug":"safety-car-e-sicurezza-cantieri-su-strade-a-piu-corsie-per-ogni-senso-di-marcia-finalmente-il-decreto-operativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sicurellosi-safety.com\/COPERTINA\/safety-car-e-sicurezza-cantieri-su-strade-a-piu-corsie-per-ogni-senso-di-marcia-finalmente-il-decreto-operativo\/","title":{"rendered":"SAFETY CAR E SICUREZZA CANTIERI SU STRADE A PIU&#8217; CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA: FINALMENTE IL DECRETO ATTUATIVO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-size: 18pt; color: #ff0000;\"><strong>SAFETY CAR E SICUREZZA CANTIERI<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12pt; color: #ff0000;\"><strong>Era il 9 agosto di due anni fa e sulle pagine social e sul mio sito web lanciavo un proposta.<\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 12pt; color: #ff0000;\"><strong>Ora con la pubblicazione del decreto attuativo, essa \u00e8 finalmente e pienamente operativa.<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\">Grazie a chi ci ha creduto a questa idea e mi ha aiutato a portare la proposta all&#8217;attenzione dei tavoli di lavoro.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><em>Stefano Farina<\/em><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"consultazione\"><strong>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI&nbsp;<\/strong><\/p>\n<p class=\"consultazione\"><strong>DECRETO 21 luglio 2025&nbsp;&nbsp;<\/strong><\/p>\n<pre><strong>Procedura di rallentamento graduale della marcia  dei  veicoli  e  di\r\neventuale regolazione del  flusso  veicolare.  Auto  di  sicurezza  -\r\nSafety car. (<\/strong><span class=\"riferimento\"><strong>GU n.191 del 19-8-2025)<\/strong> <\/span><\/pre>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il decreto stabilisce che le Safety Car potranno essere impiegate solo su strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, vale a dire:<\/p>\n<ul>\n<li>Autostrade,<\/li>\n<li>Strade extraurbane principali,<\/li>\n<li>Strade urbane di scorrimento.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I casi in cui sar\u00e0 possibile attivarle sono:<\/p>\n<ul>\n<li>Operazioni programmabili o prevedibili, come <strong>l\u2019installazione o la rimozione della segnaletica per cantieri<\/strong>;<\/li>\n<li>Eventi improvvisi o emergenze, come incidenti stradali, ostacoli in carreggiata, cantieri resi necessari all\u2019ultimo momento o <strong>altre situazioni di pericolo<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La decisione sull\u2019impiego spetter\u00e0<\/p>\n<ul>\n<li>agli organi di Polizia stradale,<br \/>\noppure<\/li>\n<li>all\u2019ente gestore della strada<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019obiettivo principale \u00e8 quello di rallentare gradualmente il traffico, evitando brusche frenate o manovre pericolose.<\/p>\n<p>Il decreto prevede le seguenti fasi operative che devono essere rispettate:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Scelta del punto di attivazione:<\/strong> deve essere stabilito con attenzione in base alle caratteristiche della strada, alla visibilit\u00e0 e all\u2019intensit\u00e0 del traffico,<\/li>\n<li><strong>Presegnalazione:<\/strong> il traffico in arrivo deve essere avvisato con pannelli a messaggio variabile (\u201cSafety Car in azione\u201d) o altri sistemi idonei. Nei casi pi\u00f9 urgenti, quando il tempo non consente di predisporre segnalazioni preventive, l\u2019operazione pu\u00f2 iniziare anche senza presegnalamento, purch\u00e9 in sicurezza,<\/li>\n<li><strong>Ingresso in carreggiata:<\/strong> la Safety Car si immette nel flusso veicolare, adeguandosi inizialmente alla velocit\u00e0 del traffico,<\/li>\n<li><strong>Attivazione dei segnali luminosi:<\/strong> vengono accesi i lampeggianti gialli\/arancioni e mostrato il pannello con la scritta \u201cAuto di sicurezza \u2013 Safety Car\u201d,<\/li>\n<li><strong>Rallentamento graduale:<\/strong> i veicoli vengono accompagnati a ridurre progressivamente la velocit\u00e0, fino al possibile arresto, consentendo di gestire al meglio la situazione di emergenza o di cantiere.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il decreto MIT stabilisce regole precise anche sul numero di veicoli da utilizzare:<\/p>\n<ul>\n<li>Almeno una Safety Car per carreggiate a due o tre corsie,<\/li>\n<li>Almeno due Safety Car per carreggiate a quattro o pi\u00f9 corsie,<\/li>\n<li>Safety Car aggiuntive nei tratti a doppio senso temporaneo, in modo da gestire anche il traffico proveniente dalla direzione opposta.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I veicoli utilizzati saranno dovranno essere opportunamente attrezzati con:<\/p>\n<ul>\n<li>Dispositivi luminosi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione,<\/li>\n<li>Un pannello segnaletico rettangolare di almeno 1,20 x 0,40 metri, con la scritta \u201cSafety Car\u201d, ben visibile posteriormente,<\/li>\n<li>Equipaggiamenti di sicurezza per il personale a bordo.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Per chi guida, la novit\u00e0 principale \u00e8 che in caso di Safety Car in azione sar\u00e0 dovere del conducente adeguarsi immediatamente al suo ritmo, senza tentare sorpassi o manovre azzardate. La funzione del veicolo, infatti, \u00e8 proprio quella di fare da guida al traffico, riducendo progressivamente la velocit\u00e0 ed evitando situazioni caotiche.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Gli automobilisti dovranno quindi prestare particolare attenzione ai segnali luminosi e ai pannelli variabili, mantenere la distanza di sicurezza ed evitare reazioni istintive. Il rispetto delle indicazioni sar\u00e0 essenziale per la sicurezza stradale di tutti: degli altri utenti, degli operatori impegnati sul luogo dell\u2019emergenza e degli stessi conducenti.&nbsp;<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr>\n<div id=\"testa_atto_preview\">\n<h1 class=\"consultazione\">MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<\/h1>\n<p>DECRETO 21 luglio 2025&nbsp;&nbsp;<\/p>\n<pre>Procedura di rallentamento graduale della marcia  dei  veicoli  e  di\r\neventuale regolazione del  flusso  veicolare.  Auto  di  sicurezza  -\r\nSafety car. (25A04599) \r\n<\/pre>\n<p><span class=\"riferimento\"> (GU n.191 del 19-8-2025) <\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"stampami\">\n<div class=\"righetta_preview\">&nbsp;<\/div>\n<div class=\"wrapper_pre\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<pre> \r\n                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO \r\n                  per i trasporti e la navigazione \r\n                 del ministero delle infrastrutture \r\n                           e dei trasporti \r\n \r\n                            d'intesa con \r\n \r\n                        IL CAPO DELLA POLIZIA \r\n             direttore generale della pubblica sicurezza \r\n                     del ministero dell'interno \r\n \r\n  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che\r\nindividua i soggetti cui e' affidato l'espletamento  dei  servizi  di\r\npolizia stradale; \r\n  Visto l'art. 43 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che\r\nattribuisce agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi\r\n1, 2 e 3, nonche' ai soggetti in possesso dell'abilitazione  prevista\r\ndal comma 3-bis del medesimo art. 12, la competenza ad effettuare  il\r\nrallentamento  graduale  della  marcia  dei  veicoli  e   l'eventuale\r\nregolazione del flusso veicolare ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter; \r\n  Visto l'art. 177 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,\r\nche impone determinati obblighi per gli utenti della  strada  durante\r\nl'esecuzione della procedura di rallentamento graduale  della  marcia\r\ndei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare; \r\n  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,\r\nn. 495, recante il \u00abRegolamento di esecuzione  e  di  attuazione  del\r\nnuovo Codice della strada\u00bb; \r\n  Visto il decreto  10  luglio  2002  recante  \u00abDisciplinare  tecnico\r\nrelativo agli schemi  segnaletici,  differenziati  per  categoria  di\r\nstrada, da adottare per il segnalamento temporaneo\u00bb; \r\n  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2019   recante\r\n\u00abIndividuazione  della  procedure  di   revisione,   integrazione   e\r\napposizione  della  segnaletica  stradale  destinata  alle  attivita'\r\nlavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare\u00bb; \r\n  Considerata l'esigenza di individuare le  modalita'  di  esecuzione\r\ndella procedura di rallentamento graduale della marcia  dei  veicoli,\r\nfino al possibile arresto, e dell'eventuale  regolazione  del  flusso\r\nveicolare,   ad   opera   dei   soggetti   abilitati,   nonche'    le\r\ncaratteristiche dei veicoli impiegati nell'esecuzione della  predetta\r\nprocedura, delle attrezzature  e  dei  dispositivi  supplementari  di\r\nequipaggiamento degli stessi; \r\n \r\n                              Decreta: \r\n \r\n                               Art. 1 \r\n \r\n                  Oggetto e ambito di applicazione \r\n \r\n  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di esecuzione  della\r\nprocedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli, fino al\r\npossibile arresto, e dell'eventuale regolazione del flusso  veicolare\r\nsulle   strade   con   carreggiate   indipendenti   o   separate   da\r\nspartitraffico di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) e d),  del\r\ndecreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  i  soggetti  abilitati,\r\nnonche' le  caratteristiche  dei  veicoli  impiegati  nell'esecuzione\r\ndella  predetta  procedura,  delle  attrezzature  e  dei  dispositivi\r\nsupplementari di equipaggiamento degli stessi. \r\n  2. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  alle\r\nprocedure di rallentamento di cui al comma 1 operate con l'impiego di\r\nveicoli nella disponibilita' degli organi di polizia stradale di  cui\r\nall'art. 12, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile  1992,\r\nn. 285, nonche' dei soggetti abilitati ai sensi dell'art. 5, comma  1\r\ndel presente decreto, nei seguenti casi: \r\n    a) esecuzione di operazioni programmabili e\/o derivanti da eventi\r\nprevedibili con o senza presenza di persone  sulla  carreggiata  come\r\nl'installazione o rimozione della segnaletica dei cantieri stradali; \r\n    b) esecuzione di operazioni non programmabili  e\/o  derivanti  da\r\neventi imprevedibili o situazioni di emergenza con o  senza  presenza\r\ndi persone sulla carreggiata come incidenti  stradali,  rimozione  di\r\nostacoli, installazione o rimozione della  segnaletica  dei  cantieri\r\nstradali in caso di improvvisa esigenza  o  di  altre  situazioni  di\r\npericolo per l'utenza stradale. \r\n<\/pre>\n<pre>                               Art. 2 \r\n \r\n                             Definizioni \r\n \r\n  1. Ai fini del presente decreto si intende per: \r\n    a) Codice: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante\r\n\u00abNuovo codice della strada\u00bb; \r\n    b) regolamento: il decreto del  Presidente  della  Repubblica  16\r\ndicembre 1992, n.  495,  recante  \u00abRegolamento  di  esecuzione  e  di\r\nattuazione del nuovo codice della strada\u00bb; \r\n    c)  decreto  interministeriale  22  gennaio  2019:  decreto   del\r\nMinistro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il\r\nMinistro della salute  e  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei\r\ntrasporti del 22 gennaio 2019 recante \u00abIndividuazione della procedure\r\ndi revisione, integrazione e apposizione della  segnaletica  stradale\r\ndestinata alle attivita' lavorative che si svolgono  in  presenza  di\r\ntraffico veicolare\u00bb; \r\n    d)  centro  operativo:  sala  operativa  dell'organo  di  polizia\r\nstradale competente sulla tratta interessata; \r\n    e) sala radio: sala operativa dell'ente proprietario e\/o  gestore\r\ndella strada; \r\n    f) dispositivo safety car dispositivo di  rallentamento  graduale\r\ndella marcia dei veicoli, fino al possibile  arresto,  e  regolazione\r\ndel  flusso  veicolare  presente  su  una  carreggiata,  attuato  con\r\nl'impiego  di  uno  o  piu'  veicoli  allo  scopo  di  effettuare  un\r\nsegnalamento dinamico in presenza di una situazione di pericolo; \r\n    g) addetti alla safety car: organi di  polizia  stradale  di  cui\r\nall'art. 12, commi 1, 2, 3, del Codice  e  i  soggetti  abilitati  ai\r\nsensi dell'art. 5, comma 1 del presente decreto; \r\n    h) auto di sicurezza safety  car:  veicolo  con  il  quale  viene\r\nrealizzato il dispositivo safety car; \r\n    i) capopattuglia: responsabile dell'equipaggio presente  a  bordo\r\ndi un veicolo nella disponibilita' degli organi di  polizia  stradale\r\ndi cui all'art. 12, comma 1, del Codice, incaricato  della  direzione\r\ndel  dispositivo  safety  car  sotto  il  coordinamento  del   centro\r\noperativo. Il capopattuglia mantiene  la  direzione  del  dispositivo\r\nsafety car anche nel caso in cui all'esecuzione concorrano gli  altri\r\nsoggetti indicati nell'art. 1, comma 2 del presente decreto; \r\n    j)  caposquadra:  soggetto   incaricato   della   direzione   del\r\ndispositivo safety car attuato dagli organi di  polizia  stradale  di\r\ncui all'art. 12, commi 2 e 3 del Codice e dai soggetti  abilitati  ai\r\nsensi  dell'art.  5,  comma  1  del   presente   decreto   sotto   il\r\ncoordinamento della sala radio o, se del caso, del centro operativo. \r\n    k) pannello segnaletico: dispositivo posto sull'auto di sicurezza\r\nsafety car a messaggio fisso, recante la scritta \u00abauto  di  sicurezza\r\nsafety car\u00bb o variabile, recante, almeno, la scritta \u00absafety car\u00bb; \r\n    l) punto di ingaggio: punto della carreggiata dove  si  trova  la\r\npotenziale situazione di  pericolo  derivante  dall'esecuzione  delle\r\noperazioni di cui all'art. 1, comma 2 per  cui  si  renda  necessaria\r\nl'esecuzione del dispositivo safety car; \r\n    m) punto di attivazione: punto della  carreggiata,  a  monte  del\r\npunto di ingaggio, dove il singolo  veicolo  del  dispositivo  safety\r\ncar, dopo aver adeguato la propria velocita'  al  traffico  presente,\r\nrafforza  l'attivita'   di   segnalamento   con   l'attivazione   dei\r\ndispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce  lampeggiante\r\ne inizia il progressivo e graduale rallentamento della  velocita'  di\r\navanzamento; \r\n    n) punto di immissione:  punto  dell'infrastruttura  stradale,  a\r\nmonte del punto di attivazione, da cui le auto  di  sicurezza  safety\r\ncar impegnano la carreggiata e dal quale ha inizio  l'esecuzione  del\r\ndispositivo safety car reso visibile attraverso l'esposizione,  sulle\r\nsingole auto  di  sicurezza,  di  un  pannello  segnaletico  fisso  o\r\nl'attivazione  di  un  pannello  a  messaggio  variabile  di  seguito\r\ndenominato PMV. \r\n<\/pre>\n<pre>                               Art. 3 \r\n \r\n         Modalita' di esecuzione del dispositivo safety car \r\n \r\n  1. L'impiego del dispositivo safety car e' valutato dagli organi di\r\npolizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del Codice o  dall'ente\r\nproprietario e\/o gestore della strada  interessata  dalla  potenziale\r\nsituazione di pericolo, informando rispettivamente  e  immediatamente\r\nil centro operativo o la sala radio. Nel caso in  cui  all'esecuzione\r\ndel dispositivo effettuato dagli organi di polizia  stradale  di  cui\r\nall'art. 12,  comma  1  del  Codice  concorrano  gli  altri  soggetti\r\nindicati nell'art. 1, comma 2, del presente  decreto,  le  operazioni\r\ndel dispositivo safety  car  sono  coordinate  dal  centro  operativo\r\ndell'organo di polizia stradale impegnato, in stretto raccordo con la\r\nsala radio dell'ente proprietario\/gestore  della  strada  interessata\r\ndalla potenziale situazione di pericolo. \r\n  2.  L'attuazione  del  dispositivo  safety  car  deve   tenere   in\r\nconsiderazione almeno i seguenti elementi: \r\n    a) caratteristiche della strada; \r\n    b) tipologia della situazione di pericolo; \r\n    c) posizione del punto di ingaggio; \r\n    d) caratteristiche ed entita' del flusso veicolare. \r\n  3. Nel caso di esecuzione di operazioni programmabili e\/o derivanti\r\nda eventi prevedibili: \r\n    a) contestualmente all'esecuzione  del  dispositivo  safety  car,\r\ndovra' essere garantito il presidio di tutti gli eventuali  punti  di\r\ningresso presenti nel  tratto  stradale  compreso  tra  il  punto  di\r\nattivazione del dispositivo safety car e il punto  di  ingaggio,  che\r\npossano  influire  con  l'efficacia  dello  stesso,  garantendo,  nel\r\nmedesimo tratto, l'assenza di veicoli potenzialmente interferenti con\r\nil dispositivo safety car; \r\n    b)  l'esecuzione  del  dispositivo   safety   car   deve   essere\r\npresegnalata ad una adeguata distanza, mediante PMV  o  altra  idonea\r\nmodalita', in funzione  delle  caratteristiche  della  strada  e  del\r\nflusso veicolare ai sensi del decreto  interministeriale  22  gennaio\r\n2019. \r\n  4. Nel caso di  esecuzione  di  operazioni  non  programmabili  e\/o\r\nderivanti da eventi  imprevedibili  o  situazioni  di  emergenza,  il\r\npresidio e il presegnalamento di cui al comma 3 devono essere attuati\r\nsolo se compatibili con la  natura  della  potenziale  situazione  di\r\npericolo e la tempistica richiesta per attuarli. \r\n  5. Il dispositivo safety  car  e'  attuato  secondo  le  istruzioni\r\noperative indicate nell'allegato A e secondo la segnaletica riportata\r\nnell'allegato B. \r\n<\/pre>\n<pre>                               Art. 4 \r\n \r\nAttrezzature dei veicoli impiegati  nell'esecuzione  del  dispositivo\r\n                             safety car \r\n \r\n  1. Il dispositivo safety car e' attuato con veicoli di categoria M1\r\no   N1   con   caratteristiche   strutturali   tali   da   consentire\r\nl'installazione delle attrezzature previste dal presente decreto. \r\n  2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati delle  seguenti\r\nattrezzature: \r\n    a)  dispositivi  supplementari  di  segnalazione  visiva  a  luce\r\nlampeggiante gialla o arancione,  di  tipo  approvato  dal  Ministero\r\ndelle infrastrutture e dei trasporti o conformi a direttive CEE  o  a\r\nregolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei\r\ntrasporti, da apporre sul  veicolo.  Tali  dispositivi  supplementari\r\ndevono essere installati in posizione  tale  da  garantire,  in  ogni\r\ncondizione d'impiego, angoli di visibilita' uguali a quelli  previsti\r\ndall'art. 266 del regolamento; \r\n    b)  un  pannello  segnaletico  rettangolare  di  dimensioni   non\r\ninferiori a 1,20 x 0,40  m,  da  apporre  sul  veicolo  in  posizione\r\nverticale  o  subverticale  in  modo  da   risultare   ben   visibile\r\nposteriormente e tale da non limitare la visibilita' dei  dispositivi\r\nluminosi del veicolo e di quelli supplementari di cui alla lettera a)\r\ne da non  ostacolare  la  visibilita'  del  conducente.  Il  pannello\r\nsegnaletico puo' essere: \r\n      1)  di  tipo  fisso  ad  angoli  arrotondati,  realizzato   con\r\npellicola retroriflettente a elevata efficienza, recante  la  scritta\r\n\u00abauto di sicurezza safety car\u00bb di colore nero su fondo  giallo,  come\r\nriportato nella Fig. 1 dell'allegato B; \r\n      2) di tipo a messaggio variabile recante,  almeno,  la  scritta\r\n\u00absafety car\u00bb, che deve risultare sempre visibile; \r\n    c) un apparecchio radio-ricetrasmittente o altro  dispositivo  di\r\ncomunicazione, per ogni  veicolo,  che  possano  garantire,  in  ogni\r\nistante, uno stretto coordinamento tra gli operatori interessati. \r\n  3. I dispositivi di cui al comma  2,  lettera  a),  e  il  pannello\r\nsegnaletico di cui al comma  2  lettera  b)  devono  essere  rimossi,\r\nspenti o comunque  resi  non  visibili  quando  il  veicolo  non  sia\r\nimpegnato in servizi o attivita' che ne richiedano l'utilizzo. \r\n  4. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e comma 2, lettera\r\na), i veicoli degli organi di polizia stradale di  cui  all'art.  12,\r\ncommi 1, 2 e 3,  del  Codice  durante  l'esecuzione  del  dispositivo\r\nsafety car  devono  avere  carrozzeria  con  i  colori  d'istituto  e\r\ndispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce  lampeggiante\r\nblu in funzione. Tali veicoli, durante l'esecuzione  del  dispositivo\r\nsafety car, devono, altresi', attivare  il  pannello  segnaletico  di\r\ntipo a messaggio variabile di cui all'art. 4, comma  2,  lettera  b),\r\npunto 2. \r\n<\/pre>\n<pre>                               Art. 5 \r\n \r\nAbilitazione, attrezzature ed equipaggiamenti in uso agli addetti  al\r\n                       dispositivo safety car \r\n \r\n  1. Ferma restando la formazione di cui al decreto interministeriale\r\n22 gennaio 2019 ove prevista, gli addetti al dispositivo  safety  car\r\ndiversi dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1,\r\n2 e 3 del Codice devono essere in possesso dell'abilitazione  di  cui\r\nall'art. 12, comma 3-bis, del Codice. \r\n  2. Nel caso di esecuzione di operazioni programmabili e\/o derivanti\r\nda eventi prevedibili, gli addetti al dispositivo safety car, durante\r\nl'attuazione dello stesso dispositivo devono essere  almeno  due  per\r\nogni equipaggio. \r\n  3. Nel caso di  esecuzione  di  operazioni  non  programmabili  e\/o\r\nderivanti da eventi imprevedibili o situazioni di emergenza,  durante\r\nl'attuazione del dispositivo safety  car,  l'equipaggio  del  singolo\r\nveicolo, in caso di improvvisa esigenza, puo' essere composto  da  un\r\nunico addetto. \r\n  4. Fatti salvi gli equipaggiamenti e le attrezzature  in  dotazione\r\nagli organi di polizia stradale di cui  all'art.  12,  comma  1,  del\r\nCodice, gli altri soggetti indicati al comma 1, durante  l'attuazione\r\ndel dispositivo safety car devono  avere  singolarmente  le  seguenti\r\ndotazioni: \r\n    a) dispositivi di protezione individuale, tra cui  gli  indumenti\r\nad  alta  visibilita',  rispondenti  alle  disposizioni  del  decreto\r\ninterministeriale 22 gennaio 2019. \r\n    b) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione\r\navente le caratteristiche e  le  dimensioni  previste  dall'art.  42,\r\ncomma 3, lettera b), del Regolamento; \r\n    c) una torcia luminosa per le  attivita'  di  segnalamento  della\r\nprocedura del dispositivo safety car in caso di visibilita' ridotta; \r\n    d) un  apparecchio  radio  rice-trasmittente  portatile  o  altro\r\ndispositivo di comunicazione portatile per l'uso  fuori  dal  veicolo\r\nche possano garantire, in ogni istante, uno stretto coordinamento tra\r\ngli operatori interessati. \r\n  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della\r\nRepubblica italiana. \r\n    Roma, 21 luglio 2025 \r\n \r\n                                           Il Capo Dipartimento       \r\n                                     per i trasporti e la navigazione \r\n                                                 Riazzola             \r\n \r\n  Il Capo della Polizia  \r\n   Direttore generale    \r\ndella pubblica sicurezza \r\n          Pisani         \r\n<\/pre>\n<pre>                                                           Allegato A \r\n \r\n                ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ESECUZIONE \r\n                     DEL DISPOSITIVO SAFETY CAR \r\n \r\n    Il presente allegato  stabilisce  le  istruzioni  operative  alle\r\nquali devono attenersi gli organi di polizia stradale di cui all'art.\r\n12, commi 1, 2 e 3, del Codice, nonche' i soggetti abilitati ai sensi\r\ndell'art. 5, comma 1 del decreto, nell'esecuzione della procedura  di\r\nrallentamento graduale della marcia dei veicoli,  fino  al  possibile\r\narresto, e dell'eventuale regolazione del flusso  veicolare,  di  cui\r\nall'art. 1 del decreto, in caso di: \r\n      a) operazioni programmabili e\/o derivanti da eventi prevedibili\r\ncon  o   senza   presenza   di   persone   sulla   carreggiata   come\r\nl'installazione o rimozione della segnaletica dei cantieri stradali; \r\n      b)  operazioni  non  programmabili  e\/o  derivanti  da   eventi\r\nimprevedibili o situazioni di  emergenza  con  o  senza  presenza  di\r\npersone sulla  carreggiata  come  incidenti  stradali,  rimozione  di\r\nostacoli, installazione o rimozione della  segnaletica  dei  cantieri\r\nstradali in caso di improvvisa esigenza  o  di  altre  situazioni  di\r\npericolo per l'utenza stradale. \r\n1. Numero di veicoli e di persone da impiegare nel dispositivo safety\r\ncar \r\n    La  funzione  principale  del  dispositivo  safety  car   e'   il\r\nrallentamento graduale della marcia dei veicoli,  fino  al  possibile\r\narresto, e l'eventuale regolazione del traffico presente sulla strada\r\na supporto delle  attivita'  volte  alla  gestione  in  sicurezza  di\r\nsituazioni di pericolo per la circolazione stradale. \r\n    L'efficacia  dell'operazione  di  rallentamento   del   traffico,\r\nproporzionata alle situazioni contingenti e alle caratteristiche  del\r\ntratto stradale in cui e' chiamato ad operare il  dispositivo  safety\r\ncar, dipende da molti fattori quali, ad esempio,  l'intensita'  e  la\r\ncomposizione del traffico, le condizioni di visibilita',  l'andamento\r\nplano-altimetrico, ecc., ed e' condizionata  dal  numero  di  veicoli\r\nattrezzati impiegati nel segnalamento. \r\n    In tal senso, il numero minimo dei veicoli da impiegare  dipende,\r\ndal numero di corsie per senso di marcia  della  strada  sulla  quale\r\nviene attuato il dispositivo safety car. \r\n    In relazione a tale  parametro,  fermo  restando  ogni  ulteriore\r\npotenziamento,    anche    in    relazione    alle    caratteristiche\r\nplano-altimetriche della  strada,  il  dispositivo  safety  car  deve\r\nessere costituto almeno da: \r\n      un veicolo attrezzato su carreggiata a due e a tre corsie; \r\n      due veicoli attrezzati su carreggiata a quattro o piu' corsie. \r\n    Sui tratti di strada  su  cui  e'  istituito  temporaneamente  un\r\ndoppio senso di circolazione, il dispositivo safety car  deve  essere\r\nopportunamente integrato con l'aggiunta di altre  auto  di  sicurezza\r\nsafety car che, se necessario, devono operare in modo coordinato  per\r\nil rallentamento  del  traffico  proveniente  dall'opposto  senso  di\r\nmarcia. \r\n    Nel caso  di  esecuzione  di  operazioni  non  programmabili  e\/o\r\nderivanti da eventi imprevedibili o situazioni di emergenza, anche su\r\ncarreggiata a quattro  o  piu'  corsie,  il  dispositivo  safety  car\r\nattuato dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma  1\r\ndel Codice, puo' essere eseguito con  l'impego  di  un  solo  veicolo\r\nattrezzato, salvo i  casi  in  cui  la  natura  e  la  tempistica  di\r\nintervento consentano l'utilizzo di almeno un ulteriore veicolo. \r\n2. Modalita' di esecuzione del dispositivo safety car \r\n    Le operazioni del dispositivo safety car  devono  essere  attuate\r\nsotto il coordinamento del centro operativo o della sala radio ed  e'\r\neseguito sotto la direzione del  capopattuglia  e\/o  del  caposquadra\r\nindividuato dal soggetto incaricato dell'esecuzione. \r\n    Nel caso in cui all'esecuzione del dispositivo  effettuato  dagli\r\norgani di polizia stradale di cui all'art. 12,  comma  1  del  Codice\r\nconcorrano gli altri soggetti indicati  nell'art.  1,  comma  2,  del\r\ndecreto, le operazioni  del  dispositivo  safety  car  devono  essere\r\ncoordinate dal  centro  operativo  dell'organo  di  polizia  stradale\r\nimpegnato,  in  stretto  raccordo  con  la   sala   radio   dell'ente\r\nproprietario e\/o gestore della strada  interessata  dalla  potenziale\r\nsituazione  di  pericolo.  In  tale  situazione,  la  direzione   del\r\ndispositivo  safety  car  compete  al  capopattuglia  dell'organo  di\r\npolizia stradale impegnato. \r\n    Quando il dispositivo safety  car  e'  attuato  dagli  organi  di\r\npolizia stradale di cui all'art. 12 commi 2 e  3  del  Codice  e  dai\r\nsoggetti abilitati ai sensi dell'art. 5, comma  1,  del  decreto,  la\r\nnomina temporanea del caposquadra deve essere annotata in un apposito\r\nregistro custodito dall'ente da cui dipende il caposquadra medesimo e\r\ndeve essere immediatamente resa nota al centro operativo o alla  sala\r\nradio. In caso di esecuzione congiunta del dispositivo safety car con\r\ngli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 commi 1 del Codice,\r\nla  nomina  deve  essere  comunicata,  altresi',   al   capopattuglia\r\nimpegnato nell'esecuzione del dispositivo. \r\n    Il capopattuglia o il caposquadra deve  essere  costantemente  in\r\ngrado di comunicare con: \r\n      il centro operativo o la sala radio; \r\n      gli altri veicoli coinvolti nel servizio; \r\n      il personale presente al punto d'ingaggio. \r\n    Il capopattuglia o il caposquadra e' responsabile della  corretta\r\nesecuzione del dispositivo safety car  e  dirige  gli  interventi  di\r\nrallentamento del traffico in modo che siano costantemente  garantite\r\nla sicurezza della circolazione e la fluidita' del traffico. \r\n    Per l'esecuzione di operazioni non programmabili e\/o derivanti da\r\neventi imprevedibili o situazioni di emergenza, quando il dispositivo\r\nsafety car e'  attuato  dagli  organi  di  polizia  stradale  di  cui\r\nall'art. 12, comma 1, del Codice lo stesso e' eseguito su  iniziativa\r\ndel capopattuglia  che  ne  da'  immediata  comunicazione  al  centro\r\noperativo per gli adempimenti di competenza. \r\n    Ai fini dell'esecuzione del  dispositivo  safety  car  si  devono\r\ndistinguere   adempimenti   preliminari,   essenzialmente    connessi\r\nall'informazione    preventiva    dell'inizio    delle    operazioni,\r\nnecessariamente da adottare nel  caso  di  esecuzione  di  operazioni\r\nprogrammabili e\/o  derivanti  da  eventi  prevedibili  e  adempimenti\r\nesecutivi, da rispettare durante l'attuazione del dispositivo sia nel\r\ncaso di esecuzione  di  operazioni  programmabili  e\/o  derivanti  da\r\neventi prevedibili sia nel  caso  di  esecuzione  di  operazioni  non\r\nprogrammabili e\/o derivanti da eventi imprevedibili o  situazioni  di\r\nemergenza. \r\n2.1 Adempimenti preliminari \r\n    Prima dell'inizio di qualsiasi operazione, il capopattuglia o  il\r\ncaposquadra deve provvedere ai seguenti adempimenti: \r\n      1. accertarsi della verifica positiva, da parte degli operatori\r\nimpiegati nell'esecuzione del dispositivo safety car, di idoneita' ed\r\nefficienza delle auto di sicurezza safety car, delle attrezzature  ed\r\nequipaggiamenti di cui all'art. 5, comma 4 del presente decreto; \r\n      2. a seguito della verifica indicata al punto 1, comunicare  al\r\ncentro operativo o alla sala radio che e' possibile dare inizio  alle\r\noperazioni connesse al dispositivo safety car; \r\n      3. attendere sempre il nulla osta espresso da parte del  centro\r\noperativo o della sala radio  prima  di  dare  avvio  al  dispositivo\r\nsafety car. Nel caso di presenza  simultanea  di  organi  di  polizia\r\nstradale di cui all'art. 12,  comma  1,  del  Codice  e  di  soggetti\r\nabilitati ai sensi dell'art. 5, comma 1  del  presente  decreto,  che\r\ndipendono dall'ente proprietario e\/o gestore della strada interessata\r\ndalla potenziale situazione di pericolo, il nulla  osta  deve  essere\r\nespresso dal centro operativo in coordinamento con la sala radio; \r\n      4. individuare il punto di attivazione del  dispositivo  safety\r\ncar e la sua distanza dal punto di ingaggio che deve essere  valutata\r\nsulla base di alcuni fattori, quali, ad esempio: \r\n        caratteristiche plano-altimetriche  e  di  visibilita'  della\r\nstrada; \r\n        intensita'  del  traffico   prevista   e   sua   composizione\r\nprevalente; \r\n        caratteristiche del punto di ingaggio. \r\n    Nel caso di esecuzione di operazioni programmabili e\/o  derivanti\r\nda eventi prevedibili, prima dell'inizio di qualsiasi operazione,  il\r\ncapopattuglia o il caposquadra deve provvedere, altresi', ai seguenti\r\nadempimenti: \r\n      1. garantire, contestualmente  all'esecuzione  del  dispositivo\r\nsafety car, il presidio di tutti gli  eventuali  punti  di  ingresso,\r\npresenti nel tratto stradale compreso tra il punto di attivazione del\r\ndispositivo safety car e il  punto  di  ingaggio,  con  l'ausilio  di\r\nveicoli attrezzati ai sensi dell'art. 4 del decreto,  in  aggiunta  a\r\nquelli di cui al paragrafo 1 e\/o con  l'ausilio  di  addetti  di  cui\r\nall'art. 5 del decreto. Tale presidio, sovrainteso dal  capopattuglia\r\no dal caposquadra,  dovra'  essere  mantenuto  almeno  per  il  tempo\r\nnecessario ad assicurare, nel medesimo tratto, l'assenza  di  veicoli\r\npotenzialmente interferenti con il dispositivo safety car. \r\n      2. individuare e realizzare per  l'esecuzione  del  dispositivo\r\nsafety car, in relazione al tipo di intervento e  alla  categoria  di\r\nstrada, la tipologia di presegnalamento  piu'  adeguata,  rispondente\r\nalle disposizioni del  decreto  interministeriale  22  gennaio  2019,\r\nsufficiente a garantire il rallentamento in sicurezza dei veicoli che\r\nsopraggiungono, mediante  pannelli  a  messaggio  variabile  o  altra\r\nidonea modalita'. \r\n    Per garantire l'efficacia del presegnalamento,  in  relazione  al\r\ntipo  di  intervento  ed  alla  categoria  di  strada,  deve   essere\r\nindividuata la soluzione piu' adeguata  (ad  esempio,  sbandieramento\r\ncon uno o piu' operatori, moviere  meccanico,  pannelli  a  messaggio\r\nvariabile, pittogrammi, strumenti diretti di segnalazione  all'utenza\r\ntramite tecnologia innovativa oppure una combinazione di questi). \r\n    Nel caso in cui il presegnalamento sia effettuato con pannelli  a\r\nmessaggio variabile, in relazione alla tecnologia degli stessi,  essi\r\ndevono riportare: \r\n      la dicitura \u00abSAFETY CAR IN AZIONE\u00bb o \u00abATTENZIONE: SAFETY CAR IN\r\nAZIONE\u00bb a seconda della tecnologia a disposizione e  come  riportato,\r\nrispettivamente, nelle Fig. 2 e Fig. 3 dell'allegato B; \r\n      l'indicazione  della  potenziale  situazione  di  pericolo   da\r\npresegnalare con l'utilizzo di  modelli  o  segnali  del  Regolamento\r\nquali, ad esempio, Modello II 6\/b, Modello II 6\/f o Fig. II  383,  in\r\nabbinamento alla dicitura  \u00abSAFETY  CAR  IN  AZIONE\u00bb  o  \u00abATTENZIONE:\r\nSAFETY CAR IN AZIONE\u00bb, a seconda della tecnologia  a  disposizione  e\r\ncome riportato, rispettivamente, nelle Fig. 4 e Fig. 5  dell'allegato\r\nB. \r\n    Se il presegnalamento e'  realizzato  con  l'ausilio  di  veicoli\r\nattrezzati con  segnaletica  luminosa,  tali  veicoli  devono  essere\r\naggiunti a quelli utilizzati per il dispositivo safety car di cui  al\r\nparagrafo  1  ed  utilizzati  esclusivamente  per  le  operazioni  di\r\npresegnalamento. \r\n    Nel caso  di  esecuzione  di  operazioni  non  programmabili  e\/o\r\nderivanti da eventi  imprevedibili  o  situazioni  di  emergenza,  il\r\npresidio di tutti gli  eventuali  punti  di  ingresso,  presenti  nel\r\ntratto stradale compreso tra il punto di attivazione del  dispositivo\r\nsafety car e il punto di ingaggio  nonche'  il  presegnalamento  sono\r\nattuati solo se compatibili con la natura della potenziale situazione\r\ndi pericolo e la tempistica richiesta per attuarli. \r\n2.2 Adempimenti esecutivi \r\n    Nel caso di esecuzione di operazioni programmabili e\/o  derivanti\r\nda  eventi  prevedibili,  fermo  restando  ogni  ulteriore  specifica\r\nprescrizione imposta dall'ente proprietario e\/o gestore della  strada\r\ncon riferimento  alle  caratteristiche  del  tratto  interessato,  in\r\nrelazione alle diverse tipologie di  strada,  le  auto  di  sicurezza\r\nsafety car devono  essere  collocate  sulla  carreggiata  nel  numero\r\nindicato al paragrafo 1 del presente allegato. \r\n    In ogni caso, per l'attuazione del dispositivo safety car: \r\n      a) il capopattuglia o il caposquadra, al fine di garantire  una\r\nmigliore azione di coordinamento, deve prendere posto  su  una  delle\r\nauto  del  dispositivo  e  deve  essere  costantemente  in  grado  di\r\ncomunicare, in tempo reale, con il centro operativo  o  con  la  sala\r\nradio ed eventualmente con gli addetti al dispositivo safety car  e\/o\r\ncon gli addetti presenti  al  punto  di  ingaggio.  Dispone  l'inizio\r\ndell'esecuzione del dispositivo safety car dopo aver  individuato  il\r\npunto di attivazione. \r\n    b) le auto di sicurezza safety car devono: \r\n      a  partire  dal  punto  di  immissione,  esporre  il   pannello\r\nsegnaletico di cui all'art. 4,  comma  2,  lettera  b)  del  presente\r\ndecreto; \r\n      adeguarsi  alla  velocita'  del  traffico  in  movimento  sulla\r\ncarreggiata; \r\n      raggiunto il punto di attivazione, rafforzare  il  segnalamento\r\ndelle auto di sicurezza safety car con l'attivazione dei  dispositivi\r\nsupplementari di segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante  di  cui\r\nall'art. 4, comma 2, lettera a) del presente decreto; \r\n      rafforzato il segnalamento delle auto di sicurezza safety  car,\r\niniziare il rallentamento graduale della marcia dei veicoli, fino  al\r\npossibile arresto, e l'eventuale regolazione del flusso veicolare. \r\n    c) i dispositivi di cui all'art. 4, comma 2, lettere a),  b)  del\r\ndecreto  devono  essere  tenuti  in  funzione  per  tutta  la  durata\r\ndell'esecuzione del dispositivo safety car; \r\n    d) le velocita' imposte dal  dispositivo  safety  car  all'utenza\r\nveicolare devono essere determinate in funzione degli elementi di cui\r\nall'art. 3, comma 2 del decreto; \r\n    e) al termine dell'esecuzione  del  dispositivo  safety  car,  il\r\ncapopattuglia o il caposquadra in raccordo con  il  centro  operativo\r\ndeve coordinare la  graduale  ripresa  delle  normali  condizioni  di\r\ncircolazione, garantendo la disattivazione  dei  dispositivi  di  cui\r\nall'art. 4, comma 2, lettera a)  e  lasciando  visibili  o  attivi  i\r\ndispositivi  di  cui  all'art.  4,   comma   2,   lettera   b)   fino\r\nall'effettuazione della sosta della singola auto di sicurezza  safety\r\ncar; \r\n    f) il capopattuglia o il caposquadra deve  comunicare  al  centro\r\noperativo o  alla  sala  radio  la  conclusione  dell'esecuzione  del\r\ndispositivo safety car e la ripresa del normale flusso veicolare. \r\n    Nel caso di esecuzione di operazioni programmabili e\/o  derivanti\r\nda eventi prevedibili, qualora durante l'esecuzione  del  dispositivo\r\nsafety car si verifichino situazioni impreviste o vengano  a  mancare\r\nle  condizioni  di  sicurezza  per  la  prosecuzione   del   medesimo\r\ndispositivo, il capopattuglia o il caposquadra deve  darne  immediata\r\ncomunicazione a tutti i soggetti coinvolti, concertando con il centro\r\noperativo o con la sala radio i provvedimenti da adottare. \r\n    3.   Impiego   del   dispositivo   safety   car   in   caso    di\r\ninstallazione\/rimozione della segnaletica dei cantieri \r\n    In caso di installazione\/rimozione programmata della  segnaletica\r\ndi  cantiere,  il  dispositivo  safety  car   deve   essere   attuato\r\nprincipalmente dagli organi di polizia stradale di cui  all'art.  12,\r\ncomma 3, del Codice e dai soggetti abilitati ai  sensi  dell'art.  5,\r\ncomma 1, del decreto. \r\n    Fermo restando il  rispetto  di  quanto  previsto  nei  paragrafi\r\nprecedenti,  quando  il  dispositivo   safety   car   e'   funzionale\r\nall'installazione\/rimozione di un  cantiere  stradale  devono  essere\r\nosservate le ulteriori seguenti disposizioni. \r\n    Il caposquadra deve essere costantemente in grado di  comunicare,\r\naltresi', con gli addetti all'apposizione\/rimozione della segnaletica\r\nstradale, in modo da coordinare le operazioni anche con le  attivita'\r\ndi tale personale, in considerazione  delle  prescrizioni  specifiche\r\nimposte nell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori di cui  agli\r\narticoli 21, 26 e 27 del Codice. \r\n    Inoltre, in aggiunta a quanto  previsto  dal  paragrafo  2.2,  la\r\nscelta del punto di  attivazione  del  dispositivo  safety  car  deve\r\nessere  effettuata  anche  in  considerazione  della  tipologia   del\r\ncantiere: la distanza tra il punto di attivazione e il cantiere  deve\r\nessere valutata in funzione  dello  scopo  dell'operazione  stessa  e\r\ndeve,   percio',   consentire   l'arrivo   dei   veicoli    impiegati\r\nnell'esecuzione  del  dispositivo  safety  car  in  prossimita'   del\r\ncantiere quando la segnaletica di preavviso e di  testata  sono  gia'\r\nstate montate o rimosse. \r\n    Nel caso di esecuzione di operazioni programmabili e\/o  derivanti\r\nda  eventi  prevedibili,  in  cui  il  dispositivo  safety  car   sia\r\nfunzionale all'installazione\/rimozione di un  cantiere  stradale,  il\r\ncaposquadra deve altresi': \r\n      1.   almeno   sei    ore    prima    dell'ora    fissata    per\r\nl'installazione\/rimozione della segnaletica di cantiere, fornire alla\r\nsala radio tutte le informazioni utili e, in particolare,  almeno  le\r\nseguenti: \r\n        generalita' e numero di cellulare del caposquadra; \r\n        la targa dei veicoli impiegati; \r\n        il punto di immissione, il punto di attivazione e il punto di\r\ningaggio; \r\n        l'ora di inizio e la durata presumibile delle operazioni. \r\n      2.      accertarsi      che      il      personale      addetto\r\nall'installazione\/rimozione della segnaletica sia pronto ad operare e\r\nsia stato istruito sulle modalita' e sui  tempi  per  lo  svolgimento\r\ndell'operazione. \r\n<\/pre>\n<pre>                                                           Allegato B \r\n \r\n           SEGNALETICA INERENTE AL DISPOSITIVO SAFETY CAR \r\n \r\n \r\n    Fig. 1: Pannello segnaletico rettangolare di tipo fisso ad angoli\r\narrotondati, realizzato  con  pellicola  retroriflettente  a  elevata\r\nefficienza,  di  dimensioni  non  inferiori  a  1,20  x  0,40  m,  da\r\nutilizzare sui  veicoli  impiegati  nell'esecuzione  del  dispositivo\r\nsafety car. \r\n  \r\n  \r\n     Fig. 2: Indicazione del presegnalamento del  dispositivo  safety\r\ncar su pannello a messaggio variabile a  due  righe  di  testo  senza\r\nl'utilizzo di pittogrammi. \r\n  \r\n \r\n      Fig. 3: Indicazione del presegnalamento del  dispositivo  safety\r\ncar su pannello a messaggio variabile a  tre  righe  di  testo  senza\r\nl'utilizzo di pittogrammi. \r\n \r\n \r\n    Fig. 4: Indicazione del presegnalamento  del  dispositivo  safety\r\ncar  su  pannello  a  messaggio  variabile  a  due  righe  di  testo,\r\nriportante esempi  di  indicazione  della  potenziale  situazione  di\r\npericolo presente sul tratto stradale. \r\n \r\n \r\n    Fig. 5: Indicazione del presegnalamento  del  dispositivo  safety\r\ncar  su  pannello  a  messaggio  variabile  a  tre  righe  di  testo,\r\nriportante esempi  di  indicazione  della  potenziale  situazione  di\r\npericolo presente sul tratto stradale. \r\n\r\n<a href=\"https:\/\/sicurellosi-safety.com\/COPERTINA\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/safetycar-autostrade-SCHEMI-GRAFICI_Pagina_1.jpg\" rel=\"lightbox-0\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-29489 size-large\" src=\"https:\/\/sicurellosi-safety.com\/COPERTINA\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/safetycar-autostrade-SCHEMI-GRAFICI_Pagina_1-724x1024.jpg\" alt=\"\" width=\"724\" height=\"1024\" srcset=\"https:\/\/sicurellosi-safety.com\/COPERTINA\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/safetycar-autostrade-SCHEMI-GRAFICI_Pagina_1-724x1024.jpg 724w, https:\/\/sicurellosi-safety.com\/COPERTINA\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/safetycar-autostrade-SCHEMI-GRAFICI_Pagina_1-212x300.jpg 212w, https:\/\/sicurellosi-safety.com\/COPERTINA\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/safetycar-autostrade-SCHEMI-GRAFICI_Pagina_1-768x1087.jpg 768w, https:\/\/sicurellosi-safety.com\/COPERTINA\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/safetycar-autostrade-SCHEMI-GRAFICI_Pagina_1-1086x1536.jpg 1086w, https:\/\/sicurellosi-safety.com\/COPERTINA\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/safetycar-autostrade-SCHEMI-GRAFICI_Pagina_1.jpg 1357w\" sizes=\"(max-width: 724px) 100vw, 724px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/sicurellosi-safety.com\/COPERTINA\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/safetycar-autostrade-SCHEMI-GRAFICI_Pagina_2.jpg\" rel=\"lightbox-1\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-29490 size-large\" src=\"https:\/\/sicurellosi-safety.com\/COPERTINA\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/safetycar-autostrade-SCHEMI-GRAFICI_Pagina_2-724x1024.jpg\" alt=\"\" width=\"724\" height=\"1024\" srcset=\"https:\/\/sicurellosi-safety.com\/COPERTINA\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/safetycar-autostrade-SCHEMI-GRAFICI_Pagina_2-724x1024.jpg 724w, https:\/\/sicurellosi-safety.com\/COPERTINA\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/safetycar-autostrade-SCHEMI-GRAFICI_Pagina_2-212x300.jpg 212w, https:\/\/sicurellosi-safety.com\/COPERTINA\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/safetycar-autostrade-SCHEMI-GRAFICI_Pagina_2-768x1087.jpg 768w, https:\/\/sicurellosi-safety.com\/COPERTINA\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/safetycar-autostrade-SCHEMI-GRAFICI_Pagina_2-1086x1536.jpg 1086w, https:\/\/sicurellosi-safety.com\/COPERTINA\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/safetycar-autostrade-SCHEMI-GRAFICI_Pagina_2.jpg 1357w\" sizes=\"(max-width: 724px) 100vw, 724px\" \/><\/a>\r\n<\/pre>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SAFETY CAR E SICUREZZA CANTIERI Era il 9 agosto di due anni fa e sulle pagine social e sul mio sito web lanciavo un proposta. 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