{"id":456,"date":"2015-01-28T09:54:07","date_gmt":"2015-01-28T07:54:07","guid":{"rendered":"https:\/\/accordistatoregioni.sicurellosi-safety.com\/?p=456"},"modified":"2023-02-08T16:24:38","modified_gmt":"2023-02-08T14:24:38","slug":"accordo-21-dicembre-2011-formazione-dei-lavoratori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sicurellosi-safety.com\/COPERTINA\/accordo-21-dicembre-2011-formazione-dei-lavoratori\/","title":{"rendered":"Accordo 21 dicembre 2011- formazione dei lavoratori"},"content":{"rendered":"<p><strong>ACCORDI FORMAZIONE LAVORATORI anno 2011<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"#link\"><strong>Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell&#8217;articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.<\/strong><\/a><br \/>\n<strong>Repertorio atti n. 221\/CSR del 21 dicembre 2011<\/strong><br \/>\n<strong>(G.U. 11 gennaio 2012, n. 8)<\/strong><\/p>\n<p><strong>LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO<\/strong><\/p>\n<p>Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011<\/p>\n<ul style=\"list-style-type: circle;\">\n<li>VISTO l&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 25 agosto 1997, n 281;<\/li>\n<li>VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante &#8220;Attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007. n 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro&#8221;, e, in particolare, l&#8217;articolo 37, comma 2, il quale dispone che la durata, i contenuti minimi e le modalit\u00e0 della formazione dei lavoratori sono definiti mediante apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle Parti sociali;<\/li>\n<li>VISTA la proposta di accordo indicata in oggetto, elaborata congiuntamente dal Coordinamento tecnico salute e dal Coordinamento tecnico istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni, approvata dalle rispettive Commissioni nelle sedute del 25 giugno 2009 e del 12 maggio 2009, pervenuta dalla Regione Toscana in data 8 luglio 2009 e diramata in data 14 luglio 2009;<\/li>\n<li>CONSIDERATO che l&#8217;argomento, iscritto all&#8217;ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, \u00e8 stato rinviato;<\/li>\n<li>VISTA la nota del 16 dicembre 2009 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in parola, diramata in pari data, la quale tiene conio degli approfondimenti condotti nel corso della riunione tecnica tenutasi il 2 dicembre 2009;<\/li>\n<li>CONSIDERATO che, per il prosieguo dell&#8217;esame del provvedimento in argomento, \u00e8 stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 febbraio 2010. rinviata su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per ulteriori approfondimenti conseguenti al confronto con le Parti sociali;<\/li>\n<li>VISTE le note del 27 maggio, del 7 luglio, del 3 dicembre 2010 e del 14 aprile 2011. con le quali \u00e8 stata rappresentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l&#8217;esigenza di acquisire le valutazioni in ordine allo schema di accordo in oggetto indicato, al fine di poter convocare un nuovo incontro tecnico sull&#8217;argomento;<\/li>\n<li>VISTA la nota pervenuta il 28 giugno 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore versione dello schema di accordo in parola;<\/li>\n<li>CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 14 luglio 2011, il rappresentante delta Provincia autonoma di Bolzano ha preannunciato che sarebbero state inviate osservazioni tecniche sul testo dello schema di accordo di cui trattasi;<\/li>\n<li>VISTA la nota del 14 luglio 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore riformulazione dello schema che interessa, sulla quale l&#8217;Ufficio di Segreteria, con nota in peri data, hai chiesto l&#8217;assenso tecnico del Coordinamento delle Regioni;<\/li>\n<li>VISTA ha nota in data 14 luglio 2011, con la quale \u00e8 stata diramata la nota della Provincia autonoma di Bolzano concernente le proposte di modifiche allo schema di accordo in parola;<\/li>\n<li>VISTA la lettera del 20 luglio 2011 diramata in pari data, con la quale la Regione Valle d&#8217;Aosta, condividendo le osservazioni formulate dalla Provincia autonoma ds Bolzano, ha chiesto il rinvio dell&#8217;esame dello schema di accordo;<\/li>\n<li>CONSIDERATO che l&#8217;argomento, iscritto all&#8217;ordine de! giorno della seduta di questa Conferenza del 27 luglio 2011, \u00e8 stato rinviato, su richiesta delle Regioni, per ulteriori approfondimenti;<\/li>\n<li>CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 20 ottobre 2011, sono state concordate tra le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome alcune modifiche dello schema di accordo in parola;<\/li>\n<li>VISTA la nota del 21 ottobre 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la definitiva versione del documento, allegato A, parte integrante del presente accordo, relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell&#8217;articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che recepisce le modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica;<\/li>\n<li>VISTA la lettera in data 24 ottobre 2011, con la quale tale definitiva versione \u00e8 stato diramata alle Regioni e alle Province autonome;<\/li>\n<li>VISTE le lettere del 2 novembre 2011 e del 4 novembre 2011 con le quali, rispettivamente, la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Veneto, in qualit\u00e0 di Coordinatrice tecnica della Commissione salute, hanno comunicato il proprio assenso tecnico sulla predetta versione definitiva del documento in parola;<\/li>\n<li>VISTA la nota del 7 novembre 2011 pervenuta dalla Regione Toscana, Coordinatrice interregionale della Commissione istruzione. Lavoro, innovazione e Ricerca, con la quale viene comunicalo l&#8217;assenso tecnico sui testo definitivo trasmesso il 24 ottobre 2011;<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">ACQUISITO nel corso dell&#8217;odierna seduta l&#8217;assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;<\/p>\n<p><strong>SANCISCE ACCORDO<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute. le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento. Allegato A) parte integrante del presente atto, relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell&#8217;articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81.<\/p>\n<p><strong><a id=\"link\"><\/a>ALLEGATO A<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Formazione dei Lavoratori ai sensi dell&#8217;articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>PREMESSA<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">Il presente accordo disciplina, ai sensi dell&#8217;articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81\/08), la durata, i contenuti minimi e le modalit\u00e0 della formazione, nonch\u00e9 dell&#8217;aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all&#8217;articolo 2, comma 1. lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonch\u00e9 la formazione facoltativa dei soggetti di cui all&#8217;articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81\/08.<br \/>\nLa applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell&#8217;articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81\/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovr\u00e0 dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e\/o preposti una formazione &#8220;adeguata e specifica&#8221;.<br \/>\nLa formazione di cui al presente accordo \u00e8 distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81\/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.<br \/>\nQualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81\/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi come l&#8217;addestramento d\u00ec cui al comma 5 dell&#8217;articolo 37 del D.Lgs. n. 81\/08.<br \/>\nFino all&#8217;attuazione dalle disposizioni di cui all&#8217;art. 3, comma 13. dal D.Lgs. 81\/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l&#8217;articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">Ai fini di un migliore adeguamento delle modalit\u00e0 di apprendimento e formazione all&#8217;evoluzione dell&#8217;esperienza e della tecnica e nell&#8217;ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l&#8217;impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all&#8217;Allegato I.<br \/>\nLa formazione d\u00ec cui al presente accordo pu\u00f2 avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">Nota: in coerenza con le previsioni di cui all&#8217;articolo 37, comma 12, del D.Lgs n 81\/08 i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quelli definiti all&#8217;articolo 2, comma 1. lettera h), dal D.Lgs. 10 settembre 2003,n. 276, a successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, cosi come definiti all&#8217; articolo 2, comma 1, lettera h), del D Lgs 81\/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l&#8217;azienda. In mancanza, i1 datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attivit\u00e0 di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell&#8217;ente bilaterale dell&#8217;organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attivit\u00e0 di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precederne periodo non riceva riscontro dall&#8217;ente bilaterale\u00a0 dall&#8217;organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attivit\u00e0 di formazione.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>1.\u00a0 REQUISITI DEI DOCENTI<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\"><del>In attesa dell&#8217;elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro anche tenendo conto delle peculiarit\u00e0 dei settori di riferimento cosi come previsto all&#8217;articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del D.Lgs. n 81\/08, i corsi devono essere tenuti internamente o esternamente all&#8217;azienda, anche in modalit\u00e0 e-Learning quale definita in Allegato I, ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni esterni all&#8217;azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento professionale in materia di salute e Sicurezza sul lavoro. L&#8217;esperienza professionale pu\u00f2 consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro. <\/del><\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">[ NdR: in merito ai requisiti dei docenti vedasi il decreto interministeriale 6 marzo 2013 Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza su lavoro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>2. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 80px;\">Per ciascun corso si dovr\u00e0 prevedere:<br \/>\na) soggetto organizzatore del corso, il quale pu\u00f2 essere anche il datore di lavoro;<br \/>\nb) un responsabile del progetto formativo. il quale pu\u00f2 essere il docente stesso;<br \/>\nc) i nominativi dei docenti:<br \/>\nd) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unit\u00e0;<br \/>\ne) il registro di presenza dei partecipanti;<br \/>\nf) l&#8217;obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste,<br \/>\nq) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di et\u00e0, di provenienza e lingua, nonch\u00e9 quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalit\u00e0 che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza d\u00ec un mediatore interculturale o di un traduttore;<br \/>\nanche ai fini d\u00ec un pi\u00f9 rapido abbattimento delle barriere linguistiche, onde garantire l&#8217;efficacia e la funzionalit\u00e0 dell&#8217;espletamento del percorso formativo e considerata l&#8217;attitudine dei sistemi informatici a favorire l&#8217;apprendimene potranno essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalit\u00e0 e-Learning.<br \/>\n<strong><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\"><strong>3. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO\/APPRENDIMENTO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 80px;\">La metodologia di insegnamento\/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralit\u00e0 del lavoratore nel percorso di apprendimento.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">A tali fini \u00e8 opportuno:<br \/>\na) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonch\u00e9 lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;<br \/>\nb) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi d\u00ec valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;<br \/>\nc) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;<br \/>\nd) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalit\u00e0 e-Leaming e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l&#8217;impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze d\u00ec vita personale dei discenti e dei docenti.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">Utilizzo delle modalit\u00e0 di apprendimento e-Learning<br \/>\nSulla base dei criteri e delle condizioni di cui all&#8217;Allegato I l&#8217;utilizzo delle modalit\u00e0 di apprendimento e-Learning \u00e8 consentito per;<br \/>\n\u2022 la formazione generale per i lavoratori;<br \/>\n\u2022 la formazione dei dirigenti;<br \/>\n\u2022 I corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo;<br \/>\n\u2022 la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 che segue:<br \/>\n\u2022 progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l&#8217;utilizzo delle modalit\u00e0 di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\"><strong>4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI DI CUI ALL&#8217;ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS, N. 81\/08<br \/>\n<\/strong><br \/>\nIl percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell&#8217;articolo 37 del D.Lgs. n. 81\/08. Inoltre con riferimento ai soggetti di cui all&#8217;articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81\/08, si ritiene che i contenuti e l&#8217;articolazione della formazione di seguito individuati possano costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall&#8217;art. 21 comma 2, lettera b, del D.Lgs. n 81\/08.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\"><strong>Formazione Generale<\/strong><br \/>\nCon riferimento alla lettera a) del comma 1 dell&#8217;articolo 37 del D.Lgs. n. 81\/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\"><strong>Contenuti:<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">concetti di rischio,<br \/>\ndanno,<br \/>\nprevenzione,<br \/>\nprotezione.<br \/>\norganizzazione della prevenzione aziendale,<br \/>\ndiritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,<br \/>\norgani di vigilanza, controllo e assistenza.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">Durata Minima<br \/>\n\u2022 4 ore per tutti i settori<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\"><strong>Formazione Specifica<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell&#8217;articolo 37 del D.Lgs. n. 81\/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alla lettore a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell&#8217;azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81\/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.<br \/>\nInfine, tale formazione \u00e8 soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell&#8217;articolo 37 del D.Lgs. n. 81\/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell&#8217; articolo 28.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\"><strong>Contenuti:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>Rischi infortuni,<\/li>\n<li>Meccanici generali,<\/li>\n<li>Elettrici generali,<\/li>\n<li>Macchine,<\/li>\n<li>Attrezzature,<\/li>\n<li>Cadute dall&#8217;alto.<\/li>\n<li>Rischi da esplosione,<\/li>\n<li>Rischi chimici,<\/li>\n<li>Nebbie &#8211; Oli &#8211; Fumi &#8211; Vapori &#8211; Polveri,<\/li>\n<li>Etichettatura,<\/li>\n<li>Rischi cancerogeni,<\/li>\n<li>Rischi biologici,<\/li>\n<li>Rischi fisici,<\/li>\n<li>Rumore,<\/li>\n<li>Vibrazione,<\/li>\n<li>Radiazioni,<\/li>\n<li>Microclima e illuminazione,<\/li>\n<li>Videoterminali,<\/li>\n<li>DPI Organizzazione del lavoro,<\/li>\n<li>Ambienti di lavoro,<\/li>\n<li>Stress lavoro -correlato,<\/li>\n<li>Movimentazione manuale carichi,<\/li>\n<li>Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto).<\/li>\n<li>Segnaletica,<\/li>\n<li>Emergenze,<\/li>\n<li>Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,<\/li>\n<li>Procedure esodo e incendi,<\/li>\n<li>Procedure organizzative per il primo soccorso,<\/li>\n<li>Incidenti e infortuni mancati,<\/li>\n<li>Altri Rischi.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 80px;\">Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all&#8217;Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007);<br \/>\n\u2022 4 ore per i settori della classe di rischio basso;<br \/>\n\u2022 8 ore per i settori della classe di rischio medio;<br \/>\n\u2022 12 ore per i settori della classe di rischio alto.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell&#8217;azienda e della specificit\u00e0 del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attivit\u00e0 svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all&#8217;articolo 21 del D. Lgs. n. 81\/08. I contenuti e la durata sono subordinati all&#8217;esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e\/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all&#8217;entit\u00e0 dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.<br \/>\nIl numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la &#8220;Formazione Generale&#8221; e quella &#8220;Specifica&#8221;, ma non &#8220;l&#8217;Addestramento&#8221;, cos\u00ec come definito all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. n. 81\/08, ove previsto.<br \/>\nDeve essere garantita la maggiore omogeneit\u00e0 possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all&#8217;Allegato I:<br \/>\n\u2022 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore<br \/>\n\u2022 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore<br \/>\n\u2022 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\"><strong>Condizioni particolari<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.<br \/>\nPer il comparto delle costruzioni, nell&#8217;ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell&#8217;ambito del progetto strutturale &#8220;16ore-MICS&#8221;, delineato da FORMEDIL, Ente nazionale per la formazione e l&#8217;addestramento professionale dell&#8217;edilizia, \u00e8 riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo. Ai fini della Formazione Specifica i contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno essere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui al presente accordo ove corrispondenti. I soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale dell&#8217;edilizia stipulano accordi nazionali diretti alla individuazione delle condizioni necessarie a garantire tale corrispondenza.<br \/>\nCostituisce altres\u00ec credito formativo permanente, oltre che la formazione generale, anche la formazione specifica di settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi al presente Accordo. Rimane comunque salvo l&#8217;obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><span style=\"background-color: #3366ff; color: #ffffff;\"><strong>5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">La formazione del preposto, cosi come definito dall&#8217;articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81\/08, deve comprendere quella per i lavoratori, cos\u00ec come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.<br \/>\nLa durata minima del modulo per preposti \u00e8 di 8 ore<br \/>\nI contenuti della formazione, oltre a quelli gi\u00e0 previsti ed elencati all&#8217;articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81\/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all&#8217;articolo 19:<br \/>\n1 Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilit\u00e0;<br \/>\n2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;<br \/>\n3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;<br \/>\n4. Incidenti e infortuni mancati;<br \/>\n5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;<br \/>\n5. Valutazione dei rischi dell&#8217;azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;<br \/>\n7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;<br \/>\n8. Modalit\u00e0 di esercizio della funzione di controllo dell&#8217;osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sui lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuai messi a loro disposizione.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90{13a7b351155e3552fce95f78dc886c50d254528e46b1aa387f18fcff74ea814f} delle ore di formazione, vena effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova \u00e8 finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti dei percorso formativo.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\"><strong>5-bis. Modalit\u00e0 di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti<br \/>\n<\/strong><br \/>\nFerme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che precedono relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalit\u00e0 delle attivit\u00e0 formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff; background-color: #008000;\">6. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">La formazione dei dirigenti, cosi come definiti dall&#8217;articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81\/08, in riferimento a quanto previsto all&#8217;articolo 37, comma 7. del D Lgs. n. 81\/08 e in relazione agli obblighi previsti all&#8217;articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed \u00e8 strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\"><strong>MODULO 1. GIURIDICO &#8211; NORMATIVO<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;<br \/>\ngli organi di vigilanza e le procedure ispettive;<br \/>\nsoggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81\/08: compiti, obblighi, responsabilit\u00e0 e tutela assicurativa;<br \/>\ndelega di funzioni;<br \/>\nla responsabilit\u00e0 civile e penale e la tutela assicurativa;<br \/>\nla &#8220;responsabilit\u00e0 amministrativa delle persone giuridiche, delle societ\u00e0 e delle associazioni, anche prive di responsabilit\u00e0 giuridica&#8221; ex D.Lgs. n. 231\/2001, e s.m.i.;<br \/>\ni sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\"><strong>MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81\/08);<br \/>\ngestione della documentazione tecnico amministrativa;<br \/>\nobblighi connessi ai contratti di appalto o d&#8217;opera o di somministrazione;<br \/>\norganizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;<br \/>\nmodalit\u00e0 di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attivit\u00e0 lavorative e in ordine all&#8217;adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell&#8217;art. 18 del D. Lgs. n 81\/08;<br \/>\nruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\"><strong>MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">criteri e strumenti per l&#8217;individuazione e la valutazione dei rischi;<br \/>\nil rischio da stress lavoro-correlato;<br \/>\nil rischio ricollegabile alle differenze di genere, et\u00e0, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;<br \/>\nil rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;<br \/>\nle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;<br \/>\nla considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attivit\u00e0 di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;<br \/>\ni dispositivi di protezione individuale;<br \/>\nla sorveglianza sanitaria;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\"><strong>MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">\u2022 competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;<br \/>\n\u2022 importanza strategica dell&#8217;informazione, della formazione e dell&#8217;addestramento quali strumenti di conoscenza della realt\u00e0 aziendale;<br \/>\n\u2022 tecniche di comunicazione;<br \/>\n\u2022 lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;<br \/>\n\u2022 consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;<br \/>\n\u2022 natura, funzioni e modalit\u00e0 di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">La durata minima della formazione per i dirigenti \u00e8 di 16 ore. Tenuto conto della peculiarit\u00e0 delle funzioni e della regolamentazione legale vigente, la formazione dei dirigenti pu\u00f2 essere programmata e deva essere completata nell&#8217;arco temporale di 12 mesi anche secondo modalit\u00e0 definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.<br \/>\nAl termine del corso previa frequenza di almeno il 90{13a7b351155e3552fce95f78dc886c50d254528e46b1aa387f18fcff74ea814f} delle ore di formazione verr\u00e0 effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova \u00e9 finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\"><strong>7. ATTESTATI<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a:<br \/>\n&#8211; la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al punto 4 (lavoratori);<br \/>\n&#8211; la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di verifica per i soggetti di cui ai punti 5 (preposti) e 6 (dirigenti).<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">Indicazione del soggetto organizzatore del corso;<br \/>\nNormativa di riferimento;<br \/>\nDati anagrafici e profilo professionale del corsista;<br \/>\nSpecifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l&#8217;indicazione del settore di appartenenza \u00e8 indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);<br \/>\nPeriodo di svolgimento del corso;<br \/>\nFirma del soggetto organizzatore del corso<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\"><strong>8. CREDITI FORMATIVI<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti) costituisce credito formativo permanente.<br \/>\nCon riferimento alle fattispecie di cui all&#8217;articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione e segnatamente:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\">\u2022 qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un&#8217;azienda dallo stesso settore produttivo cui apparteneva quella d&#8217;origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore;<br \/>\n\u2022 qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un&#8217;azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l&#8217;azienda d&#8217;origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale: la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta<br \/>\n\u2022 Qualora il lavoratore, all&#8217;interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato II, costituisce credito formativo sia la frequenza alta Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore gi\u00e0 effettuata; tale Formazione Specifica dovr\u00e0 essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\">Nota: la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro (articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche e integrazioni), pu\u00f2 essere effettuata nel rispetto delle disposizioni, ove esistenti, del contratto collettivo applicabile nel caso di specie o secondo le modalit\u00e0 concordate tra il somministratore e l&#8217;utilizzatore In particolare, essi possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell&#8217;utilizzatore. In difetto di accordi di cui al precedente periodo la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, sempre che &#8211; ai sensi e alle condizioni di cui al comma 5 dell&#8217;articolo 23 del citato D.Lgs. n. 276\/2003 &#8211; il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico dell&#8217;utilizzatore. Ogni altro obbligo formativo \u00e8 a carico dell&#8217;utilizzatore.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">b. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\">\u2022 \u00e8 riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della formazione generale, mentre deve essere ripetuta la parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">c. formazione precedente all&#8217;assunzione, qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore, con riferimento alla formazione generale di cui all&#8217;articolo 37, comma 1, lettera a.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell&#8217;ambite della stessa o di altra azienda.<br \/>\nIl datore di lavoro \u00e8 comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verr\u00e0 ricoperta dal lavoratore assunto.<br \/>\nIn ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validit\u00e0 fintanto che non intervengono cambiamenti cos\u00ec come stabilito dai commi 4 e 6 dell&#8217;articolo 37 del D.Lgs n. 81\/08.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">La formazione per i dirigenti costuisce credilo formativo permanente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\"><strong>9 AGGIORNAMENTO<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">Con riferimento ai lavoratori, \u00e8 previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.<br \/>\nNei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti gi\u00e0 proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e\/o approfondimenti che potranno riguardare:<br \/>\n&#8211; approfondimenti giuridico &#8211; normativi ;<br \/>\n&#8211; aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;<br \/>\n&#8211; aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda.<br \/>\n&#8211; fonti di rischio e relative misure di prevenzione.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell&#8217;articolo 37 del D.Lgs. n. 81\/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.<br \/>\nCon riferimento ai dirigenti come indicato al comma 7 dell&#8217;articolo 37 del D.Lgs n. 81\/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti m materia di salute e sicurezza del lavoro.<br \/>\nAl fine di rendere maggiormente dinamico l&#8217;apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivit\u00e0 sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altres\u00ec previste, anche mediante l&#8217;utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell&#8217;attesa dell&#8217;espletamento dell&#8217;aggiornamento quinquennale.<br \/>\nNell&#8217;aggiornamento non \u00e8 compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all&#8217;introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.<br \/>\nNon \u00e8 ricompresa, inoltre la formazione in relazione all&#8217;evoluzione dei rischi o all&#8217;insorgenza d\u00ec nuovi rischi.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ci\u00f2 non risulta possibile, contestualmente all&#8217;assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attivit\u00e0, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.<br \/>\nIn fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi d\u00ec formazione di cui ai punti 4. 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato &#8211; entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore de presente accordo &#8211; corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalit\u00e0 d\u00ec svolgimento dei corsi.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito specificato:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">a) Formazione del lavoratori e dei preposti.<br \/>\nNel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l&#8217;obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalit\u00e0 d\u00ec svolgimento dei corsi<br \/>\nL&#8217;obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da pi\u00f9 di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovr\u00e0 essere ottemperato entro 12 mesi.<br \/>\nIn ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovr\u00e0 concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">b) Formazione dei dirigenti.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">Fermo restando l&#8217;obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all&#8217;articolo 3 del DM 16\/01\/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell&#8217;accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>12. AGGIORNAMENTO DELL&#8217;ACCORDO <\/strong><em>(ACCORDI FORMAZIONE LAVORATORI)<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">A)lo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia, con particolare riferimento all&#8217; individuazione delle aree lavorative a rischio alto, medio e basso, all&#8217;utilizzo delle modalit\u00e0 di apprendimento e-Learning e al coordinamento tra le disposizioni del presente accordo e quelle in materia di libretto formativo del cittadino, \u00e8 istituito presso il Ministero del lavoro e della politiche sociali un gruppo tecnico composto da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Ministero della salute e delle Parti Sociali, per proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall&#8217;entrata in vigore del presente accordo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Allegato 1<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">La Formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Premessa<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">La formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il pi\u00f9 elevato livello di interattivit\u00e0.<br \/>\nL&#8217;evoluzione delle nuove tecnologie, del cambiamenti del ritmi di vita (sempre pi\u00f9 frenetici e, quindi, con poco tempo a disposizione) e della stessa concezione della formazione, al sensi delle linee guida per il 2010 concordate tra Governo, Regioni e parti sociali, in uno con l&#8217;esigenza sempre pi\u00f9 pressante di soddisfare gli interessi dell&#8217;utente, hanno reso possibile l&#8217;affermazione di una modalit\u00e0 peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine e-Learning.<br \/>\nPer e-Learning si intende un modello formativo interattivo e realizzata previa collaborazione interpersonale all&#8217;interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente al discenti di interagire con i tutor e anche tra loro. Tale modello formativo non si limita, tuttavia, alla semplice fruizione di materiali didattici via Internet, all&#8217;uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento me utilizza la piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attivit\u00e0 didattico-formative in una comunit\u00e0 virtuale, in tal modo si annulla di fatto la distanza fisica esistente tra i componenti della comunit\u00e0 di studio, in una prospettive di piena condivisane di materiali e conoscenze, di conseguenza contribuendo alla nascita di una comunit\u00e0 di pratica online. A questo scopo, ruolo fondamentale \u00e8 riservato agli e-tutor, ossia al formatori, i quali devono essere in grado di garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico. Nell&#8217;attivit\u00e0 e-learning va garantito che i discenti abbiano possibilit\u00e0 di accesso alle tecnologie impiegate, familiarit\u00e0 con l&#8217;uso del personal computer e buone conoscenza della lingua utilizzata.<\/p>\n<p style=\"text-align: center; padding-left: 40px;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">La formazione via e-Learning<\/span><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\">Si potr\u00e0 ricorrere alla modalit\u00e0 e-Learning qualora ricorrano le seguenti condizioni:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">a) Sede e strumentazione<br \/>\nLa formazione pu\u00f2 svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l&#8217;azienda o presso il domicilio del partecipante, purch\u00e9 le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l&#8217;utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione,<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">b) Programma e materiale didattico formalizzato<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Il progetto realizzato dovr\u00e0 prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>Titolo del corso;<\/li>\n<li>ente o soggetto che lo ha prodotto;<\/li>\n<li>obiettivi formativi;<\/li>\n<li>struttura, durata e argomenti trattati nelle unit\u00e0 didattiche. Tali informazioni non sono necessarie in relazione alla formazione del lavoratori, trattandosi di formazione generale, Se del caso, ove previsto dal presente accordo, devono essere indicati i rischi specifici del comparto produttivo di appartenenza e sui quali si svolger\u00e0 attivit\u00e0 di formazione;<\/li>\n<li>regole di utilizzo del prodotto;<\/li>\n<li>modalit\u00e0 di valutazione dall&#8217;apprendimento;<\/li>\n<li>strumenti di feedback.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\">c) Tutor<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento e professionale in materia di tutela della salute c sicurezza sul lavoro maturata nel settori pubblici o privati.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">d) Valutazione<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Devono essere previste prove di autovalutazione, districate lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione &#8220;In Itinere&#8221; possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell&#8217;azione formativa.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">e) Durata<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unit\u00e0 didattiche omogenee.<br \/>\nDeve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l&#8217;intero percorso sia stato realizzato.<br \/>\nLa durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata da sistemi di tracciamento della piattaforma per l&#8217;e-Learning.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">f) Materiali<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.<br \/>\nDeve essere garantita la possibilit\u00e0 di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purch\u00e9 rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe dei materiale utilizzato per le attivit\u00e0 formative. L&#8217;accesso al contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).<\/p>\n<hr \/>\n<p><em>ACCORDI FORMAZIONE LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO: <\/em><strong>Allegato 2:\u00a0<\/strong><strong>Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007<\/strong><\/p>\n<p>Riportiamo di seguito le classificazioni ATECO 2002 \u2013 2007<\/p>\n<p><strong>Rischio BASSO<\/strong><\/p>\n<table width=\"983\" border=\"1\" width=\"983\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"2\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"371\"><strong>ATECO 2002<\/strong><\/td>\n<td width=\"611\"><strong>ATECO 2007<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Commercio ingrosso e dettaglio<\/p>\n<p>Attivit\u00e0 Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.)<\/td>\n<td width=\"42\"><strong>G<\/strong><\/td>\n<td width=\"611\"><strong>G \u2013 COMMERCIO ALL\u2019INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI<\/strong><\/p>\n<p>45 \u2013 COMMERCIO ALL\u2019INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI<\/p>\n<p>46 \u2013 COMMERCIO ALL\u2019INGROSSO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI<\/p>\n<p>47 \u2013 COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Alberghi, Ristoranti<\/td>\n<td width=\"42\"><strong>H<\/strong><\/td>\n<td width=\"611\"><strong>I \u2013 ATTIVIT\u00c0 DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE<\/strong><\/p>\n<p>55 \u2013 ALLOGGIO<\/p>\n<p>56 \u2013 ATTIVIT\u00c0 DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Assicurazioni<\/td>\n<td width=\"42\"><strong>J<\/strong><\/td>\n<td width=\"611\"><strong>K \u2013 ATTIVIT\u00c0 FINANZIARIE E ASSICURATIVE<\/strong><\/p>\n<p>64 \u2013 ATTIVIT\u00c0 DI SERVIZI FINANZIARI, (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)<\/p>\n<p>65 \u2013\u00a0 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE<\/p>\n<p>66 \u2013\u00a0 ATTIVIT\u00c0 AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVIT\u00c0 ASSICURATIVE<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Immobiliari, Informatica<\/td>\n<td width=\"42\"><strong>K<\/strong><\/td>\n<td width=\"611\"><strong>L \u2013 ATTIVITA\u2019 IMMOBILIARI<\/strong><\/p>\n<p>68 \u2013 ATTIVITA\u2019 IMMOBILIARI<\/p>\n<p><strong>M \u2013 ATTIVIT\u00c0 PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE<\/strong><\/p>\n<p>69 \u2013 ATTIVIT\u00c0 LEGALI E CONTABILIT\u00c0<\/p>\n<p>70 \u2013 ATTIVIT\u00c0 DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE<\/p>\n<p>71 \u2013 ATTIVIT\u00c0 DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D\u2019INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE<\/p>\n<p>72 \u2013 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO<\/p>\n<p>73 \u2013 PUBBLICIT\u00c0 E RICERCHE DI MERCATO<\/p>\n<p>74 \u2013 ALTRE ATTIVIT\u00c0 PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE<\/p>\n<p>75 \u2013 SERVIZI VETERINARI<\/p>\n<p>77 \u2013 ATTIVIT\u00c0 DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO<\/p>\n<p>78 \u2013 ATTIVIT\u00c0 DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE<\/p>\n<p>79 \u2013 ATTIVIT\u00c0 DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVIT\u00c0 CONNESSE<\/p>\n<p>80 \u2013 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE<\/p>\n<p>81\u00a0 \u2013 ATTIVIT\u00c0 DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO<\/p>\n<p>82 \u2013 ATTIVIT\u00c0 DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D\u2019UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Ass.ni ricreative, culturali, sportive<\/td>\n<td width=\"42\"><strong>O<\/strong><\/td>\n<td width=\"611\"><strong>J \u2013 SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE<\/strong><\/p>\n<p>58 \u2013 ATTIVIT\u00c0 EDITORIALI<\/p>\n<p>59 \u2013 ATTIVIT\u00c0 DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE<\/p>\n<p>60 \u2013 ATTIVIT\u00c0 DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE<\/p>\n<p>61 \u2013 TELECOMUNICAZIONI<\/p>\n<p>62 \u2013 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVIT\u00c0 CONNESSE<\/p>\n<p>63 \u2013 ATTIVIT\u00c0 DEI SERVIZI D\u2019INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI<\/p>\n<p><strong>R \u2013 ATTIVIT\u00c0 ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO<\/strong><\/p>\n<p>90 \u2013 ATTIVIT\u00c0 CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO<\/p>\n<p>91 \u2013 ATTIVIT\u00c0 DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVIT\u00c0 CULTURALI<\/p>\n<p>92 \u2013 ATTIVIT\u00c0 RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO<\/p>\n<p>93 \u2013 ATTIVIT\u00c0 SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO<\/p>\n<p><strong>S \u2013 ALTRE ATTIVIT\u00c0 DI SERVIZI<\/strong><\/p>\n<p>94 \u2013 ATTIVIT\u00c0 DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE<\/p>\n<p>95 \u2013 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA<\/p>\n<p>96 \u2013 ALTRE ATTIVIT\u00c0 DI SERVIZI PER LA PERSONA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Servizi domestici<\/td>\n<td width=\"42\"><strong>P<\/strong><\/td>\n<td width=\"611\"><strong>T \u2013 ATTIVIT\u00c0 DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE<\/strong><\/p>\n<p>97 \u2013 ATTIVIT\u00c0 DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO<\/p>\n<p>98 \u2013 PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Organizz. Extraterrit.<\/td>\n<td width=\"42\"><strong>Q<\/strong><\/td>\n<td width=\"611\"><strong>U \u2013 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI<\/strong><\/p>\n<p>99 \u2013 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Rischio MEDIO<\/strong><\/p>\n<table width=\"983\" border=\"1\" width=\"983\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"2\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"371\"><strong>ATECO 2002<\/strong><\/td>\n<td width=\"611\"><strong>ATECO 2007<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Agricoltura<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<td width=\"42\">A<\/td>\n<td rowspan=\"2\" width=\"611\"><strong>A \u2013 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA<\/strong><\/p>\n<p>01 \u2013 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI<\/p>\n<p>02 \u2013 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI<\/p>\n<p>03 \u2013 PESCA E ACQUACOLTURA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Pesca<\/td>\n<td width=\"42\">B<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Trasporti, Magazzinaggi,Comunicazioni<\/td>\n<td width=\"42\">I<\/td>\n<td width=\"611\"><strong>H \u2013 TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO<\/strong><\/p>\n<p>49 \u2013 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE<\/p>\n<p>50 \u2013 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D\u2019ACQUA<\/p>\n<p>51 \u2013 TRASPORTO AEREO<\/p>\n<p>52 \u2013 MAGAZZINAGGIO E ATTIVIT\u00c0 DI SUPPORTO AI TRASPORTI<\/p>\n<p>53 \u2013 SERVIZI POSTALI E ATTIVIT\u00c0 DI CORRIERE<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Assistenza sociale NON residenziale\u00a0 (85.32)<\/td>\n<td width=\"42\">N<\/td>\n<td width=\"611\"><strong>Q \u2013 SANITA\u2019 E ASSISTENZA SOCIALE<\/strong><\/p>\n<p>88 \u2013 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Pubblica Amministrazione<\/td>\n<td width=\"42\">L<\/td>\n<td width=\"611\"><strong>O \u2013 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA<\/strong><\/p>\n<p>84 \u2013 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Istruzione<\/td>\n<td width=\"42\">M<\/td>\n<td width=\"611\"><strong>P \u2013 ISTUZIONE<\/strong><\/p>\n<p>85 \u2013 ISTRUZIONE<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Rischio ALTO<\/strong><\/p>\n<table width=\"983\" border=\"1\" width=\"983\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"2\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"371\"><strong>ATECO 2002<\/strong><\/td>\n<td width=\"611\"><strong>ATECO 2007<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Estrazione minerali<\/td>\n<td width=\"42\">CA<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<td rowspan=\"2\" width=\"611\"><strong>B \u2013 ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE<\/strong><\/p>\n<p>05 \u2013 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)<\/p>\n<p>06 \u2013 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE<\/p>\n<p>07 \u2013 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI<\/p>\n<p>08 \u2013 ALTRE ATTIVIT\u00c0 DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE<\/p>\n<p>09 \u2013 ATTIVIT\u00c0 DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL\u2019ESTRAZIONE<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Altre industrie estrattive<\/td>\n<td width=\"42\">CB<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Costruzioni<\/td>\n<td width=\"42\">F<\/td>\n<td width=\"611\"><strong>F \u2013 COSTRUZIONI<\/strong><\/p>\n<p>41 \u2013 COSTRUZIONE DI EDIFICI<\/p>\n<p>42 \u2013 INGEGNERIA CIVILE<\/p>\n<p>43 \u2013 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Industrie Alimentari ecc.<\/td>\n<td width=\"42\">DA<\/td>\n<td rowspan=\"11\" width=\"611\"><strong>C \u2013 ATTIVIT\u00c1 MANIFATTURIERE<\/strong><\/p>\n<p>10 \u2013 INDUSTRIE ALIMENTARI<\/p>\n<p>11 \u2013 INDUSTRIA DELLE BEVANDE<\/p>\n<p>12 \u2013 INDUSTRIA DEL TABACCO<\/p>\n<p>13 \u2013 INDUSTRIE TESSILI<\/p>\n<p>14 \u2013 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA<\/p>\n<p>15 \u2013 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI<\/p>\n<p>16 \u2013 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO<\/p>\n<p>17 \u2013 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA<\/p>\n<p>18 \u2013\u00a0 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI<\/p>\n<p>23 \u2013 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI<\/p>\n<p>24 \u2013 METALLURGIA<\/p>\n<p>25 \u2013 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE<\/p>\n<p>28 \u2013 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA<\/p>\n<p>26 \u2013\u00a0 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI<\/p>\n<p>27 \u2013 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE<\/p>\n<p>29 \u2013\u00a0 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI<\/p>\n<p>30 \u2013\u00a0 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO<\/p>\n<p>31 \u2013 FABBRICAZIONE DI MOBILI<\/p>\n<p>32- ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Tessili, Abbigliamento<\/td>\n<td width=\"42\">DB<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Conciarie, Cuoio<\/td>\n<td width=\"42\">DC<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Legno<\/td>\n<td width=\"42\">DD<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Carta, editoria, stampa<\/td>\n<td width=\"42\">DE<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Minerali non metalliferi<\/td>\n<td width=\"42\">DI<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Produzione e Lavorazione metalli<\/td>\n<td width=\"42\">DJ<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici<\/td>\n<td width=\"42\">DK<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Fabbricaz. macchine app. elettrici, elettronici<\/td>\n<td width=\"42\">DL<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Autoveicoli<\/td>\n<td width=\"42\">DM<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Mobili<\/td>\n<td width=\"42\">DN<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua<\/td>\n<td width=\"42\">E<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<td rowspan=\"2\" width=\"611\"><strong>D \u2013 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA<\/strong><\/p>\n<p>35 \u2013 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA<\/p>\n<p><strong>E \u2013 FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVIT\u00c0 DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO<\/strong><\/p>\n<p>36 \u2013 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA<\/p>\n<p>37 \u2013 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE<\/p>\n<p>38 \u2013 ATTIVIT\u00c0 DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI<\/p>\n<p>39 \u2013 ATTIVIT\u00c0 DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Smaltimento rifiuti<\/td>\n<td width=\"42\">O<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Raffinerie \u2013 Trattamento combustibili nucleari<\/td>\n<td width=\"42\">DF<\/td>\n<td rowspan=\"3\" width=\"611\"><strong>C \u2013 ATTIVIT\u00c1 MANIFATTURIERE<\/strong><\/p>\n<p>19 \u2013 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO<\/p>\n<p>20 \u2013 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI<\/p>\n<p>21 \u2013 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI<\/p>\n<p>22 \u2013 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Industria chimica, Fibre<\/td>\n<td width=\"42\">DG<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Gomma, Plastica<\/td>\n<td width=\"42\">DH<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Sanit\u00e0<\/td>\n<td rowspan=\"2\" width=\"42\">N<\/td>\n<td rowspan=\"2\" width=\"611\"><strong>Q \u2013 SANITA\u2019 E ASSISTENZA SOCIALE<\/strong><\/p>\n<p>86 \u2013 ASSISTENZA SANITARIA<\/p>\n<p>87 \u2013 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"330\">Assistenza sociale residenziale (85.31)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<hr \/>\n<p>ACCORDI FORMAZIONE LAVORATORI: ultimo aggiornamento pagina 08 febbraio 2012<\/p>\n<p>Vai alla pagina principale relativa agli accordi formazione lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro facendo <a href=\"http:\/\/www.accordistatoregioni.it\">click qui<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ACCORDI FORMAZIONE LAVORATORI anno 2011 &nbsp; Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano&hellip; 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