{"id":513,"date":"2015-01-28T10:00:14","date_gmt":"2015-01-28T08:00:14","guid":{"rendered":"https:\/\/accordistatoregioni.sicurellosi-safety.com\/?p=513"},"modified":"2023-02-08T16:14:10","modified_gmt":"2023-02-08T14:14:10","slug":"accordo-21-dicembre-2011-formazione-dei-datori-di-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sicurellosi-safety.com\/COPERTINA\/accordo-21-dicembre-2011-formazione-dei-datori-di-lavoro\/","title":{"rendered":"Accordo 21 dicembre 2011- formazione dei datori di lavoro"},"content":{"rendered":"<p><strong>Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per il datore di lavoro ex art. 34, co. 2 e 3, D.Lgs. 81\/2008<\/strong><\/p>\n<p>CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO<\/p>\n<div class=\"article-content\">\n<p style=\"line-height: 150{13a7b351155e3552fce95f78dc886c50d254528e46b1aa387f18fcff74ea814f};\" align=\"center\">ACCORDO 21 dicembre 2011<\/p>\n<p><strong>Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell&#8217;articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 223\/CSR). <\/strong><br \/>\n<em><span style=\"font-size: x-small;\">(G.U. 11 gennaio 2012, n. 8)<\/span><\/em><\/p>\n<p>La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano<\/p>\n<p style=\"line-height: 150{13a7b351155e3552fce95f78dc886c50d254528e46b1aa387f18fcff74ea814f};\" align=\"justify\">Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011<br \/>\nVisto l&#8217;art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;<br \/>\nVisto l&#8217;art. 34, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale prevede che il datore di lavoro debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivit\u00e0 lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni;<br \/>\nVisto il comma 3 del predetto art. 34, il quale prevede che il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 \u00e8 altres\u00ec tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell&#8217;accordo di cui al precedente comma;<br \/>\nVista la proposta di accordo indicata in oggetto, elaborata congiuntamente dal Coordinamento tecnico salute e dal Coordinamento tecnico istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni, approvata dalle rispettive Commissioni nelle sedute del 25 giugno 2009 e del 12 maggio 2009, pervenuta dalla Regione Toscana in data 8 luglio 2009 e diramata in data 14 luglio 2009;<br \/>\nConsiderato che l&#8217;argomento, iscritto all&#8217;ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, \u00e8 stato rinviato;<br \/>\nVista la nota del 16 dicembre 2009 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in parola, diramata in pari data, la quale tiene conto degli approfondimenti condotti nel corso della riunione tecnica tenutasi il 2 dicembre 2009;<br \/>\nConsiderato che, per il prosieguo dell&#8217;esame del provvedimento in argomento, \u00e8 stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 febbraio 2010, rinviata su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per ulteriori approfondimenti conseguenti al confronto con le Parti sociali;<br \/>\nViste le note del 27 maggio, del 7 luglio, del 3 dicembre 2010 e del 14 aprile 2011, con le quali \u00e8 stata rappresentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l&#8217;esigenza di acquisire le valutazioni in ordine allo schema di accordo in oggetto indicato, al fine di poter convocare un nuovo incontro tecnico sull&#8217;argomento;<br \/>\nVista la nota pervenuta il 28 giugno 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore versione dello schema di accordo in parola;<br \/>\nConsiderato che, nel corso della riunione tecnica del 14 luglio 2011, il rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano ha preannunciato che sarebbero state inviate osservazioni tecniche sul testo dello schema di accordo di cui trattasi;<br \/>\nVista la nota del 14 luglio 2011 con la quale Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore riformulazione dello schema che interessa, sulla quale l&#8217;Ufficio di Segreteria, con nota in pari data, ha chiesto l&#8217;assenso tecnico del Coordinamento delle Regioni;<br \/>\nVista la nota in data 14 luglio 2011, con la quale \u00e8 stata diramata la nota della Provincia autonoma di Bolzano concernente le proposte di modifiche allo schema di accordo in parola;<br \/>\nVista la lettera del 26 luglio 2011, diramata in pari data, con la quale la Regione Valle d&#8217;Aosta, condividendo le osservazioni formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, ha chiesto il rinvio dell&#8217;esame dello schema di accordo;<br \/>\nConsiderato che l&#8217;argomento, iscritto all&#8217;ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 27 luglio 2011, \u00e8 stato rinviato, su richiesta delle Regioni, per ulteriori approfondimenti;<br \/>\nConsiderato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 20 ottobre 2011, sono state concordate tra le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome alcune modifiche dello schema di accordo in parola;<br \/>\nVista la nota del 21 ottobre 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la definitiva versione del documento, allegato A, parte integrante del presente accordo, relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell&#8217;art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che recepisce le modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica;<br \/>\nVista la lettera in data 24 ottobre 2011, con la quale tale definitiva versione \u00e8 stato diramata alle Regioni e alle Province autonome;<br \/>\nViste le lettere del 2 novembre 2011 e del 4 novembre 2011 con le quali, rispettivamente, la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Veneto, in qualit\u00e0 di Coordinatrice tecnica della Commissione salute, hanno comunicato il proprio assenso tecnico sulla predetta versione definitiva del documento in parola;<br \/>\nVista la nota del 7 novembre 2011 pervenuta dalla Regione Toscana, Coordinatrice interregionale della Commissione istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, con la quale viene comunicato l&#8217;assenso tecnico sul testo definitivo trasmesso il 24 ottobre 2011;<br \/>\nAcquisito nel corso dell&#8217;odierna seduta l&#8217;assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;<\/p>\n<p style=\"line-height: 150{13a7b351155e3552fce95f78dc886c50d254528e46b1aa387f18fcff74ea814f};\" align=\"center\">Sancisce accordo<\/p>\n<p style=\"line-height: 150{13a7b351155e3552fce95f78dc886c50d254528e46b1aa387f18fcff74ea814f};\" align=\"justify\">tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A) parte integrante del presente atto, relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell&#8217;art. 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.<br \/>\nRoma, 21 dicembre 2011<\/p>\n<p>Il Presidente: Gnudi<\/p>\n<p>Il Segretario: Siniscalchi<\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"line-height: 150{13a7b351155e3552fce95f78dc886c50d254528e46b1aa387f18fcff74ea814f};\" align=\"center\"><strong>Allegato A <\/strong><\/p>\n<p>Corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell&#8217;art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni.<\/p>\n<p><strong>PREMESSA <\/strong><\/p>\n<p style=\"line-height: 150{13a7b351155e3552fce95f78dc886c50d254528e46b1aa387f18fcff74ea814f};\" align=\"justify\">Il presente accordo disciplina, ai sensi dell&#8217;art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81\/08), i contenuti e le articolazioni e le modalit\u00e0 di espletamento del percorso formativo e dell&#8217;aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito DLSPP).<br \/>\nIl suddetto percorso formativo contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalit\u00e0 di organizzazione del lavoro e delle attivit\u00e0 lavorative svolte.<br \/>\nDurata e contenuti dei corsi di seguito specificati sono da considerarsi minimi. I soggetti formatori, d&#8217;intesa con il datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti \u00abspecifici\u00bb ritenuti migliorativi dell&#8217;intero percorso.<br \/>\nAi fini di un migliore adeguamento delle modalit\u00e0 di apprendimento e formazione all&#8217;evoluzione dell&#8217;esperienza e della tecnica e nell&#8217;ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l&#8217;impiego di piattaforme <em>e-Learning<\/em> per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all&#8217;Allegato I. Precisazione:<br \/>\nIl corso oggetto del presente accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all&#8217;attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell&#8217;emergenza.<br \/>\nPer tale formazione si rimanda alle disposizioni indicate all&#8217;art. 37, comma 9, e agli articoli 45, comma 2, e 46, comma 3, lettera b), e comma 4, del D.Lgs. n. 81\/08.<\/p>\n<p><strong>1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO. <\/strong><br \/>\nSono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:<br \/>\na) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altres\u00ec, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformit\u00e0 al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell&#8217; intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;<br \/>\nb) l&#8217;Universit\u00e0 e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;<br \/>\nc) l&#8217;INAIL;<br \/>\nd) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;<br \/>\ne) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;<br \/>\nf) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;<br \/>\ng) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;<br \/>\nh) gli enti bilaterali, quali definiti all&#8217;art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all&#8217;art. 2 comma 1 lettera ee), del D.Lgs. n. 81\/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all&#8217;art. 51 del D.Lgs. n. 81\/08;<br \/>\ni) i fondi interprofessionali di settore;<br \/>\nj) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.<br \/>\nQualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell&#8217; intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2009.<br \/>\n<em>NOTA: <\/em><br \/>\nLe associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attivit\u00e0 formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.<\/p>\n<p><strong>2. REQUISITI DEI DOCENTI <\/strong><br \/>\nIn attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarit\u00e0 dei settori di riferimento cos\u00ec come previsto all&#8217;art. 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81\/08, i corsi devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere, una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.<\/p>\n<p><strong>3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI <\/strong><br \/>\nIn ordine all&#8217;organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:<br \/>\na) individuazione di un responsabile del progetto formativo, che pu\u00f2 essere anche il docente;<br \/>\nb) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;<br \/>\nc) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso, che pu\u00f2 essere anche il docente;<br \/>\nd) assenze ammesse: massimo 10{13a7b351155e3552fce95f78dc886c50d254528e46b1aa387f18fcff74ea814f} del monte orario complessivo.<\/p>\n<p><strong>4. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO <\/strong><br \/>\nPer quanto concerne la metodologia di insegnamento e di apprendimento, occorre privilegiare le metodologie interattive, che comportano la centralit\u00e0 del discente nel percorso di apprendimento.<br \/>\nA tali fini \u00e8 necessario:<br \/>\na) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonch\u00e9 lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;<br \/>\nb) favorire metodologie di apprendimento basate sul <em>problem solving<\/em>, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;<br \/>\nc) favorire metodologie di apprendimento innovative, anche in modalit\u00e0 <em> e-Learning<\/em> e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l&#8217;impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.<br \/>\nSulla base dei criteri e delle condizioni di cui all&#8217;Allegato I l&#8217;utilizzo delle modalit\u00e0 di apprendimento <em>e-Learning<\/em> \u00e8 consentito per il MODULO 1 (NORMATIVO) ed il MODULO 2 (GESTIONALE) di cui al punto 5 che segue e per l&#8217;aggiornamento.<\/p>\n<p><strong>5. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO <\/strong><br \/>\nI percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio:<br \/>\nBASSO 16 ore<br \/>\nMEDIO 32 ore<br \/>\nALTO 48 ore<br \/>\nIl monte ore di formazione da frequentare \u00e8 individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, cos\u00ec come riportato nella tabella di cui all&#8217;Allegato II (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007).<br \/>\nI percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli:<\/p>\n<p><strong><em>MODULO 1. NORMATIVO &#8211; giuridico <\/em><\/strong><br \/>\nil sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;<br \/>\nla responsabilit\u00e0 civile e penale e la tutela assicurativa;<br \/>\nla \u00abresponsabilit\u00e0 amministrativa delle persone giuridiche, delle societ\u00e0 e delle associazioni, anche prive di responsabilit\u00e0 giuridica\u00bb ex D.Lgs. n. 231\/2001, e s.m.i.;<br \/>\nil sistema istituzionale della prevenzione;<br \/>\ni soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81\/08: compiti, obblighi, responsabilit\u00e0;<br \/>\nil sistema di qualificazione delle imprese.<\/p>\n<p><em><strong>MODULO 2. GESTIONALE &#8211; gestione ed organizzazione della sicurezza <\/strong><\/em><br \/>\ni criteri e gli strumenti per l&#8217;individuazione e la valutazione dei rischi;<br \/>\nla considerazione degli infortuni mancati e delle modalit\u00e0 di accadimento degli stessi;<br \/>\nla considerazione delle risultanze delle attivit\u00e0 di partecipazione dei lavoratori;<br \/>\nil documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificit\u00e0 e metodologie);<br \/>\ni modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;<br \/>\ngli obblighi connessi ai contratti di appalto o d&#8217;opera o di somministrazione;<br \/>\nil documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;<br \/>\nla gestione della documentazione tecnico amministrativa;<br \/>\nl&#8217;organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;<\/p>\n<p><em><strong>MODULO 3. TECNICO &#8211; individuazione e valutazione dei rischi <\/strong><\/em><br \/>\ni principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;<br \/>\nil rischio da stress lavoro-correlato;<br \/>\ni rischi ricollegabili al genere, all&#8217;et\u00e0 e alla provenienza da altri paesi;<br \/>\ni dispositivi di protezione individuale;<br \/>\nla sorveglianza sanitaria;<\/p>\n<p><strong><em>MODULO 4. RELAZIONALE &#8211; formazione e consultazione dei lavoratori <\/em><\/strong><br \/>\nl&#8217;informazione, la formazione e l&#8217;addestramento;<br \/>\nle tecniche di comunicazione;<br \/>\nil sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;<br \/>\nla consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;<br \/>\nnatura, funzioni e modalit\u00e0 di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.<\/p>\n<p><strong>6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE <\/strong><br \/>\nAl termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90{13a7b351155e3552fce95f78dc886c50d254528e46b1aa387f18fcff74ea814f} delle ore di formazione previste da ciascun corso, \u00e8 somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.<br \/>\nL&#8217;elaborazione delle prove \u00e8 competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo.<br \/>\nL&#8217;accertamento dell&#8217;apprendimento, tramite verifica finale, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.<br \/>\nIl mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell&#8217;attestato. In tal caso sar\u00e0 compito del Responsabile del progetto formativo definire le modalit\u00e0 di recupero per i soggetti che non hanno superato la verifica finale.<br \/>\nGli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base dei verbali direttamente dai soggetti previsti al punto 1 del presente accordo e dovranno prevedere i seguenti elementi minimi comuni:<br \/>\nDenominazione del soggetto formatore<br \/>\nNormativa di riferimento<br \/>\nDati anagrafici del corsista<br \/>\nSpecifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato<br \/>\nPeriodo di svolgimento del corso<br \/>\nFirma del soggetto che rilascia l&#8217;attestato, il quale pu\u00f2 essere anche il docente.<br \/>\nIn attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, gli attestati rilasciati in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull&#8217;intero territorio nazionale.<br \/>\nAl fine di rendere maggiormente dinamico l&#8217;apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivit\u00e0 sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altres\u00ec previste, anche mediante l&#8217;utilizzo di piattaforme e-learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell&#8217;attesa dell&#8217;espletamento dell&#8217;aggiornamento quinquennale.<\/p>\n<p><strong>7. AGGIORNAMENTO <\/strong><br \/>\nL&#8217;aggiornamento che ha periodicit\u00e0 quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, individuata come segue:<br \/>\nBASSO 6 ore<br \/>\nMEDIO 10 ore<br \/>\nALTO 14 ore<br \/>\nL&#8217;obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell&#8217;arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all&#8217;articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell&#8217;art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell&#8217;aggiornamento \u00e8 individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5.<br \/>\nNei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti gi\u00e0 proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e\/o approfondimenti nei seguenti ambiti:<br \/>\napprofondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;<br \/>\nsistemi di gestione e processi organizzativi;<br \/>\nfonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;<br \/>\ntecniche di comunicazione, volte all&#8217;informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.<br \/>\nAl fine di rendere dinamica e adeguata all&#8217;evoluzione dell&#8217;esperienza e della tecnica l&#8217;offerta formativa dell&#8217;aggiornamento sono riportate di seguito alcune proposte per garantire qualit\u00e0 ed effettivit\u00e0 delle attivit\u00e0 svolte:<br \/>\nutilizzo della modalit\u00e0 di apprendimento <em>e-Learning<\/em> secondo i criteri previsti in Allegato I;<br \/>\npossibilit\u00e0 da parte delle Regioni e Province autonome di riconoscere singoli percorsi formativi d&#8217;aggiornamento, connotati da un alto grado di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall&#8217;Accordo.<\/p>\n<p><strong>8. DIFFUSIONE DELLE PRASSI <\/strong><br \/>\nFermo restando quanto previsto al successivo punto 11, al fine di valutare l&#8217;andamento e la qualit\u00e0 delle attivit\u00e0 formative attuate sul territorio nazionale, si conviene, in sede di prima applicazione, che le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, condividano in sede di coordinamento tecnico interregionale, le informazioni e le prassi relative al nuovo impianto formativo, per proporre gli eventuali adeguamenti del presente Accordo in Conferenza Stato-Regioni.<\/p>\n<p><strong>9. CREDITI FORMATIVI <\/strong><br \/>\nNon sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all&#8217;articolo 3 del D.M. 16\/01\/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell&#8217;articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.<br \/>\nPer tali soggetti, cos\u00ec come indicato al comma 3 dell&#8217;articolo 34, \u00e8 previsto l&#8217;obbligo di aggiornamento secondo le modalit\u00e0 indicate al punto 7 del presente accordo.<br \/>\nNon sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell&#8217;articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81\/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall&#8217;accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni. Tale esonero \u00e8 ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si \u00e8 svolta la formazione e quello in cui si esplica l&#8217;attivit\u00e0 di datore di lavoro.<br \/>\nLo svolgimento di attivit\u00e0 formative per classi di rischio pi\u00f9 elevate \u00e8 comprensivo dell&#8217;attivit\u00e0 formativa per classi di rischio pi\u00f9 basse.<\/p>\n<p><strong>10. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVIT\u00c0 <\/strong><br \/>\nAl fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all&#8217;art. 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81\/08, in caso di inizio di nuova attivit\u00e0 il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attivit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE <\/strong><br \/>\nIn fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato &#8211; entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo &#8211; corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all&#8217;art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti.<\/p>\n<p><strong>12. AGGIORNAMENTO DELL&#8217;ACCORDO <\/strong><br \/>\nAllo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia, con particolare riferimento all&#8217;individuazione delle aree lavorative a rischio alto, medio e basso e alle modalit\u00e0 di coordinamento tra le disposizioni del presente accordo e quelle in materia di libretto formativo del cittadino e alla introduzione delle modalit\u00e0 di apprendimento e-Learning nel percorso formativo di cui al punto 5, coerentemente con la procedura di revisione di cui al punto 2.7 dell&#8217;accordo per la formazione di Responsabile e addetti del servizio di prevenzione e protezione approvato in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, \u00e8 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo tecnico composto da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e delle Parti Sociali, per proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall&#8217;entrata in vigore del presente accordo.<\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"line-height: 150{13a7b351155e3552fce95f78dc886c50d254528e46b1aa387f18fcff74ea814f};\" align=\"center\"><strong>Allegato 1 <\/strong><\/p>\n<p style=\"line-height: 150{13a7b351155e3552fce95f78dc886c50d254528e46b1aa387f18fcff74ea814f};\" align=\"center\"><strong>La Formazione via <em>e-Learning<\/em> sulla sicurezza e salute sul lavoro<\/strong><\/p>\n<p>Premessa<\/p>\n<p style=\"line-height: 150{13a7b351155e3552fce95f78dc886c50d254528e46b1aa387f18fcff74ea814f};\" align=\"justify\">La formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il pi\u00f9 elevato livello di interattivit\u00e0.<br \/>\nL&#8217;evoluzione delle nuove tecnologie, del cambiamenti del ritmi di vita (sempre pi\u00f9 frenetici e, quindi, con poco tempo a disposizione) e della stessa concezione della formazione, al sensi delle linee guida per il 2010 concordate tra Governo, Regioni e parti sociali, in uno con l&#8217;esigenza sempre pi\u00f9 pressante di soddisfare gli interessi dell&#8217;utente, hanno reso possibile l&#8217;affermazione di una modalit\u00e0 peculiare e attuale di formazione a distanza, Indicata con il termine <em>e-Learning<\/em>.<br \/>\nPer <em>e-Learning<\/em> si intende un modello formativo Interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all&#8217;interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (<em>forum<\/em> o <em>chat<\/em> telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente al discenti di interagire con i tutor e anche tra loro. Tale modello formativo non si limita, tuttavia, alla semplice fruizione di materiali didattici via Internet, all&#8217;uso della mail tra docente e studente o di un <em> forum online<\/em> dedicato ad un determinato argomento ma utilizza la piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attivit\u00e0 didattico- formative In una comunit\u00e0 virtuale. In tal modo si annulla di fatto la distanza fisica esistente tra i componenti della comunit\u00e0 di studio, in una prospettiva di piena condivisane di materiali e conoscenze, di conseguenza contribuendo alla nascita di una comunit\u00e0 di pratica online.<br \/>\nA questo scopo, ruolo fondamentale \u00e8 riservato agli <em>e-tutor<\/em>, ossia ai formatori, i quali devono essere In grado di garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenza e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico.<br \/>\nNell&#8217;attivit\u00e0 <em> e-learning<\/em> va garantito che i discenti abbiano possibilit\u00e0 di accesso alle tecnologie Impiegate, familiarit\u00e0 con l&#8217;uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150{13a7b351155e3552fce95f78dc886c50d254528e46b1aa387f18fcff74ea814f};\" align=\"center\"><strong>La formazione via <em>e-Learning<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"line-height: 150{13a7b351155e3552fce95f78dc886c50d254528e46b1aa387f18fcff74ea814f};\" align=\"justify\">Si potr\u00e0 ricorrere alla modalit\u00e0 e-Learning qualora ricorrano le seguenti condizioni:<\/p>\n<p><strong>a) Sede e strumentazione<\/strong><br \/>\nLa formazione pu\u00f2 svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l&#8217;azienda o presso il domicilio dal partecipante, purch\u00e9 le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione <em>idonea a permettere<\/em> l&#8217;utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione.<\/p>\n<p><strong>b) Programma e materiale didattico formalizzato<\/strong><br \/>\nIl progetto realizzato dovr\u00e0 prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni:<br \/>\n\u2022 Titolo del corso;<br \/>\n\u2022 ente o soggetto che lo ha prodotto;<br \/>\n\u2022 obiettivi formativi;<br \/>\n\u2022 struttura, durata e argomenti trattati nelle unit\u00e0 didattiche. Tali Informazioni non sono necessarie In relazione alla formazione del lavoratori, trattandosi di formazione generale. Se del caso, ove previsto dal presente accordo, devono essere Indicati I rischi specifici del comparto produttivo di appartenenza e sul quali si svolger\u00e0 attivit\u00e0 di formazione;<br \/>\n\u2022 regole di utilizzo del prodotto;<br \/>\n\u2022 modalit\u00e0 di valutazione dell&#8217;apprendimento;<br \/>\n\u2022 strumenti di <em>feedback<\/em>.<\/p>\n<p><strong>c) <em>Tutor<\/em><\/strong><br \/>\nDeve essere garantito un esperto (<em>tutor<\/em> o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere In possesso di esperienza almeno triennale di docenza o Insegnamento o professionale In materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nel settori pubblici o privati.<\/p>\n<p><strong>d) Valutazione<\/strong><br \/>\nDevono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso.<br \/>\nLe prove di valutazione &#8220;<em>in itinere<\/em>&#8221; possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell&#8217;azione formativa.<\/p>\n<p><strong>e) Durata<\/strong><br \/>\nDeve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unit\u00e0 didattiche omogenee.<br \/>\nDeve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l&#8217;intero percorso sia stato realizzato.<br \/>\nLa durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l&#8217;<em>e-Learning<\/em>.<\/p>\n<p><strong>f) Materiali<\/strong><br \/>\nIl linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.<br \/>\nDeve essere garantita la possibilit\u00e0 di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purch\u00e9 rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attivit\u00e0 formative.<br \/>\nL&#8217;accesso al contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).<\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"line-height: 150{13a7b351155e3552fce95f78dc886c50d254528e46b1aa387f18fcff74ea814f}; text-align: left;\" align=\"center\"><a title=\"CODICI ATECO 2002 \u2013 2007\" href=\"https:\/\/accordistatoregioni.sicurellosi-safety.com\/codici-ateco-2002-2007\/\"><strong>Allegato 2:\u00a0<\/strong><strong>Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007<\/strong><\/a><\/p>\n<p style=\"line-height: 200{13a7b351155e3552fce95f78dc886c50d254528e46b1aa387f18fcff74ea814f};\" align=\"center\">\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi&hellip; 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