Articolo: Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole e asili nido

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2018 sono state pubblicate le attese indicazioni relative all’applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

Il Decreto del Ministero dell’Interno parte da tre presupposti:

  • il primo riguarda la presa d’atto che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado;
  • il secondo dalla presa d’atto che alla stessa data del 31 dicembre 2017 è, altresì, scaduto il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido, relativamente alle prescrizioni indicate all’art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014;
  • il terzo e forse più urgente riguarda la necessità di definire le indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell’adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio.

Ovvero, considerato che i termini di adeguamento sono scaduti e molti (moltissimi) edifici e locali non sono stati a tutt’oggi adeguati, si rende necessario capire quali priorità devono essere date per gli adeguamenti da porre in atto.

Riteniamo utile approfondire l’argomento andando ad abbinare ad ogni riferimento normativo citato nel Decreto la relativa attività che dovrà essere eseguita: vediamo allora nel dettaglio quali sono queste indicazioni programmatiche prioritarie.

 

EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SCUOLE DI QUALSIASI TIPO, ORDINE E GRADO

Le indicazioni, che partono dal rispetto degli obblighi riguardanti

  • l’applicazione degli articoli 3 (Valutazione dei progetti da parte dei Comandi) e 4 (Controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi) del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,
  • l’osservanza del decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992, riguardante le norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica;

prevedono che le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo predefiniti livelli di priorità.


Livello di priorità A

[Disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 – Punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12]

  1. IMPIANTI ELETTRICI

7.1 Impianto elettrico di sicurezza.
a) illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux;
b) impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.

  1. SISTEMI DI ALLARME

8.0. Generalità.
Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo. Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico ed il suo comando deve essere posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola.

  1. MEZZI ED IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI

9.2. Estintori
Devono essere installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di tipo approvato dal Ministero dell’interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m2 di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano

  1. SEGNALETICA DI SICUREZZA

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi (rif. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – UNI EN ISO 7010:2017).

  1. NORME DI ESERCIZIO 

A cura del titolare dell’attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell’osservanza della limitazione dei carichi d’incendio nei vari ambienti dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell’autorità competente.

12.0 Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell’anno scolastico.

12.1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.

12.2. È fatto obbligo di permettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l’efficienza prima dell’inizio delle lezioni.

12.3. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurare la costante efficienza.

12.4. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.

12.5 I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.

12.6 Nei locali della scuola, non appositamente all’uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l’attività didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2 (Spazi per depositi) della norma stessa.

12.7. Al termine dell’attività didattica o di ricerca, l’alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili.

12.8 Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, azionando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.

12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall’intradosso del solaio di copertura.

12.10. Il titolare dell’attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per tale compito di un responsabile della sicurezza, in relazione alla complessità e capienza della struttura scolastica. 


Livello di priorità B

[Disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 – Punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3 ]

  1. SPAZI A RISCHIO SPECIFICO 

6.1. Spazi per esercitazioni

Vengono definiti spazi per esercitazioni tutti quei locali ove si svolgano prove, esercitazioni, sperimentazioni, lavori, ecc. connessi con l’attività scolastica.

Gli spazi per le esercitazioni ed i locali per depositi annessi devono essere ubicati ai piani fuori terra o al 1° interrato, fatta eccezione per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili con densità superiore a 0,8 che devono essere ubicati ai piani fuori terra senza comunicazioni con i piani interrati.

Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione, le strutture di separazione devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla normativa vigente.

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali nonché la classificazione dei locali in funzione del carico d’incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate dalla normativa vigente.

Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60.

Le comunicazioni tra il locale per esercitazioni ed il locale deposito annesso, devono essere munite di porte dotate di chiusura automatica aventi resistenza al fuoco almeno REI 60.

Nei locali dove vengono utilizzate e depositate sostanze radioattive e/o macchine radiogene è fatto divieto di usare o depositare materiali infiammabili.

Detti locali debbono essere realizzati in modo da consentire la più agevole decontaminazione ed essere predisposti per la raccolta ed il successivo allontanamento delle acque di lavaggio o di estinzione di principi di incendio.

Gli spazi per le esercitazioni dove vengono manipolate sostanze esplosive e/o infiammabili devono essere provvisti di aperture di aerazione, permanente, ricavate su pareti attestate all’esterno di superficie pari ad 1/20 della superficie in pianta del locale.

La realizzazione di aperture permanenti di aerazione pari ad 1/20 della superficie in pianta dei locali è necessaria nei locali ove si manipolano sostanze esplosive e/o infiammabili. A tale proposito si chiarisce che l’utilizzazione di becchi bunsen o di altri bruciatori alimentati a gas naturale non ricade in tale fattispecie. Si ricorda peraltro che le apparecchiature e le relative aperture di aerazione devono essere conformi alle norme di buona tecnica in materia di sicurezza degli apparecchi a gas e si fa presente che i locali destinati a laboratori chimici didattici e di ricerca dove si utilizzano sostanze esplosive o infiammabili devono essere dotati di impianti di ventilazione idonei ad evitare il ristagno e/o l’accumulo di gas e vapori (tossici e/o infiammabili) e di apposite cappe di aspirazione. Qualora vengano manipolati gas aventi densità superiore a 0,8 delle predette aperture di aerazione, almeno 1/3 della superficie complessiva deve essere costituito da aperture, protette con grigliatura metallica, situate nella parte inferiore della parete attestata all’esterno e poste a filo pavimento. Le apparecchiature di laboratorio alimentate a combustibile gassoso devono avere ciascun bruciatore dotato di dispositivo automatico di sicurezza totale che intercetti il flusso del gas in mancanza di fiamma. 

6.2. Spazi per depositi

Vengono definiti «spazi per deposito o magazzino» tutti quegli ambienti destinati alla conservazione di materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi.

Si chiarisce che per “deposito” devono essere intesi gli ambienti destinati alla conservazione dei materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi, con l’esclusione degli archivi e delle biblioteche in cui sia prevista la presenza continuativa di personale durante l’orario di attività scolastica. Pertanto, solo nei locali con carico di incendio superiore a 30 kg/m in cui non sia prevista la presenza continuativa di personale dovranno essere realizzati gli impianti automatici di rivelazione di incendio (locali fuori terra) o di estinzione (locali interrati) come disposto dal punto.

Nei depositi, inoltre, è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.

I depositi di materiali solidi combustibili possono essere ubicati ai piani fuori terra o ai piani 1° e 2° interrati.

Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione le strutture di separazione devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalle norme vigenti.

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali nonché la classificazione dei depositi in funzione del carico di incendio, vanno determinati secondo le tabelle e con le modalità specificate dalle norme vigenti.

Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60.

L’accesso al deposito deve avvenire tramite porte almeno REI 60 dotate di congedo di autochiusura.

La superficie massima lorda di ogni singolo locale non può essere superiore a: 1000 m2 per i piani fuori terra; 500 m2 per i piani 1° e 2° interrato.

I suddetti locali devono avere apertura di aerazione di superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta, protette da robuste griglie a maglia fitta.

Il carico di incendio di ogni singolo locale non deve superare i 30 kg/m2, qualora venga superato il suddetto valore, nel locale dovrà essere installato un impianto di spegnimento a funzionamento automatico.

Ad uso di ogni locale dovrà essere previsto almeno un estintore, di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, ogni 200 m2 di superficie.

I depositi di materiali infiammabili liquidi e gassosi devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato: lo stoccaggio, la distribuzione e l’utilizzazione di tali materiali devono essere eseguiti in conformità delle norme e dei criteri tecnici di prevenzione incendi. Ogni deposito dovrà essere dotato di almeno un estintore di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, 89 B, C ogni 150 m2 di superficie.

Per esigenze didattiche ed igienico-sanitarie è consentito detenere complessivamente, all’interno del volume dell’edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, 20 l di liquidi infiammabili.

6.4. Spazi per l’informazione e le attività parascolastiche

Vengono definiti «spazi destinati all’informazione ed alle attività parascolastiche», i seguenti locali: auditori; aule mappe; sale per rappresentazioni. Detti spazi devono essere ubicati in locali fuori terra o al 1° interrato fino alla quota massima di 7,50 m; se la capienza supera le cento persone e vengono adibiti a manifestazioni non scolastiche, si applicano le norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo. Qualora, per esigenze di carattere funzionale, non fosse possibile rispettare le disposizioni sull’isolamento delle suddette norme, le manifestazioni in argomento potranno essere svolte a condizione che non si verifichi contemporaneità con l’attività scolastica; potranno essere ammesse comunicazioni unicamente nel rispetto di specifiche disposizioni. 

6.6. Spazi per servizi logistici – 6.6.1. Mense

Locali destinati alla distribuzione e/o consumazione dei pasti. Nel caso in cui a tali locali sia annessa la cucina e/o il lavaggio delle stoviglie con apparecchiature alimentate a combustibile liquido o gassoso, agli stessi si applicano le specifiche normative di sicurezza vigenti.

9.3. Impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi.

Limitatamente agli ambienti o locali il cui carico d’incendio superi i 30 kg/m2, deve essere installato un impianto di rivelazione automatica d’incendio, se fuori terra, o un impianto di estinzione ad attivazione automatica, se interrato. 


Livello di priorità C

[Disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 – restanti disposizioni del citato decreto ministeriale]

Tra i punti inseriti nel livello di priorità C ne segnaliamo alcuni (legati al capitolo 5) che sono comunque molto importanti e che forse andavano previsti nel livello A o perlomeno in quello B. Nel dettaglio ci riferiamo alle misure per l’evacuazione in caso di emergenza:

  1. MISURE PER L’EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

5.0. Affollamento massimo

5.1. Capacità di deflusso

5.2. Sistema di via di uscita

5.3. Larghezza delle vie di uscita

5.4. Lunghezza delle vie di uscita

5.5. Larghezza totale delle uscite di ogni piano

5.6. Numero delle uscite

In alternativa le attività di adeguamento secondo le suddette priorità potranno essere effettuate con l’osservanza delle norme tecniche di prevenzione incendi previste dal decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017 ed essere articolate secondo modalità attuative specifiche.

 

EDIFICI E LOCALI ADIBITI AD ASILO NIDO

L’articolo 3 del Decreto in oggetto precisa quali sono le indicazioni programmatiche prioritarie per gli adeguamenti antincendio degli edifici ed i locali adibiti ad asili nido

Fermo restando quello che a mio avviso sono vari refusi nel testo dell’articolo 3, ovvero il richiamo all’

“art. 6, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014”,

è in realtà da intendersi

“art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014”,

in analogia agli aspetti legati agli edifici scolastici, anche le indicazioni per gli asili nido partono dal rispetto degli obblighi riguardanti

  • l’applicazione degli articoli 3 (Valutazione dei progetti da parte dei Comandi) e 4 (Controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi) del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
  • l’osservanza del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, riguardante la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.


Livello di priorità A

[Disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014 – Punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, lettere a) e b), 6.4, 7.2, 9, limitatamente all’allarme acustico, 10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014]

13.5. Altre disposizioni

  1. Gli asili nido esistenti con più di trenta persone presenti dovranno inoltre rispettare le disposizioni di cui ai punti:

6.3. Servizi di sicurezza

  1. I seguenti impianti devono essere dotati di alimentazione di sicurezza:
  2. a) illuminazione di sicurezza;
  3. b) allarme;

6.4. Illuminazione di sicurezza

  1. Tutti gli ambienti accessibili a lavoratori e bambini devono essere serviti da un impianto di illuminazione di sicurezza, realizzato secondo la regola dell’arte e tale da assicurare livelli di illuminamento in conformità alle norme di buona tecnica.

7.2. Estintori

  1. Le attività devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti secondo i criteri indicati nell’allegato V del decreto del Ministero dell’interno, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, per le attività a rischio di incendio medio.
  2. Sistemi Di Allarme
  3. Le attività devono essere provviste di un sistema di allarme in grado di diffondere avvisi e segnali attraverso canali diversi di percezione sensoriale:

– segnali acustici eventualmente integrati da messaggi vocali contenenti le specifiche informazioni relative al tipo di comportamento da adottare;

  1. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.
  2. Segnaletica di Sicurezza
  3. Al fine di favorire l’esodo in caso di emergenza deve essere installata la seguente segnaletica:
  4. a) segnaletica di tipo luminoso, finalizzata a indicare le uscite di sicurezza e i percorsi di esodo, che dovrà essere mantenuta sempre accesa durante l’esercizio dell’attività e alimentata anche in emergenza (Il percorso di esodo dovrà essere evidenziato da segnaletica a pavimento visibile in ogni condizione di illuminamento);
  5. b) apposita cartellonistica, nelle aree con presenza di bambini, che indichi:

presenza di gradini e/o ostacoli sui percorsi orizzontali;
non linearità dei percorsi;
presenza di elementi sporgenti;
presenza di rampe delle scale, nel caso di ambienti posti al piano diverso da quello dell’uscita.

  1. Le indicazioni di cui alla lettera b) potranno essere realizzate con misure alternative alla cartellonistica utilizzando più canali sensoriali tra i seguenti:

realizzazione di sistemi di comunicazione sonora;
realizzazione di superfici in cui sono presenti riferimenti tattili;
contrasti cromatici sul piano di calpestio percepibili nelle diverse condizioni di illuminamento.

  1. Per quanto non indicato, la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, deve comunque essere conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
  2. Organizzazione e Gestione della Sicurezza Antincendio

11.1. Generalità

  1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, l’organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel del decreto del Ministero dell’interno, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.
  2. Nell’attività devono essere collocate in vista le planimetrie semplificate dei locali, recanti la disposizione delle indicazioni delle vie di esodo e dei mezzi antincendio.

11.2. Piano di emergenza

  1. Oltre alle misure definite secondo i criteri di cui al precedente punto, il responsabile dell’attività è tenuto a predisporre il piano di emergenza che deve riportare i seguenti contenuti:
  • descrizione generale della struttura;
  • identificazione dei possibili e ragionevoli eventi che possono verificarsi all’interno della struttura (o che possono coinvolgerla dall’esterno) e dai quali possano derivare pericoli per l’incolumità dei presenti e/o danni alla struttura stessa;
  • sistemi di rivelazione e comunicazione dell’emergenza adottati;
  • identificazione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell’applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all’interno dell’attività;
  • identificazione del personale che effettua il primo intervento;
  • disposizioni adottate per formare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere;
  • le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
  • modalità di effettuazione dell’evacuazione dei bambini dall’edificio;
  • attrezzature di ausilio all’evacuazione (carrelli ecc.);
  • procedure da adottare per il ritorno alle ordinarie condizioni di esercizio.
  1. Ai fini dell’attuazione di procedure di emergenza efficaci, le prove di simulazione devono essere ripetute almeno tre volte l’anno.

La prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall’apertura dell’anno educativo.

Il piano di emergenza deve essere aggiornato dal responsabile dell’attività, in caso di cambiamenti sia del personale sia delle attrezzature e/o impianti.

  1. Informazione E Formazione Antincendio
  2. La formazione e l’informazione antincendio del personale devono essere attuate secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto del Ministero dell’interno, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.
  3. Tutto il personale che opera nella struttura dovrà essere formato con il programma relativo alle attività di rischio medio ed un’aliquota, corrispondente a 4 persone presenti ogni 50 bambini, dovrà anche avere acquisito il relativo attestato di idoneità tecnica.


Livello di priorità B

[Disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014 – Punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014 ]

13.5. Altre disposizioni

  1. Gli asili nido esistenti con più di trenta persone presenti dovranno inoltre rispettare le disposizioni di cui ai punti:

6.1. Generalità

  1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d’arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi in vigore.
  2. Ai fini della prevenzione degli incendi, devono avere le seguenti caratteristiche:
  • non costituire causa di innesco di incendio o di esplosione;
  • non costituire causa di propagazione degli incendi;
  • non costituire pericolo per gli occupanti a causa della produzione di fumi e gas tossici in caso di incendio;
  • garantire l’indipendenza elettrica e la continuità di esercizio dei servizi di sicurezza;
  • garantire la sicurezza dei soccorritori.

6.2. Sezionamento di emergenza

  1. Al fine di garantire la salvaguardia degli operatori di soccorso, gli impianti elettrici ed elettronici installati all’interno del fabbricato e/o dei compartimenti, esclusi quelli di sicurezza antincendio, devono poter essere sezionati in caso di emergenza.
  2. I dispositivi di sezionamento devono essere installati in una posizione facilmente raggiungibile anche dalle squadre di soccorso esterne, segnalata, protetta dal fuoco e dall’azionamento accidentale.
  3. Gli eventuali circuiti di comando utilizzati per i sezionamenti di emergenza, devono essere protetti dal fuoco.

6.3. Servizi di sicurezza

  1. I seguenti impianti devono essere dotati di alimentazione di sicurezza:
  2. c) rivelazione.


Livello di priorità C

[Disposizioni di cui a decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014 – restanti disposizioni di cui all’art. 6, lettera a) del citato decreto ministeriale].

Infine per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro il decreto precisa che restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

 

DOCUMENTI COLLEGATI

MINISTERO DELL’INTERNO – DECRETO 21 marzo 2018 Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido. (18A02229) (GU Serie Generale n.74 del 29-03-2018)

MINISTERO DELL’INTERNO – DECRETO 16 luglio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido. (14A05976) (GU Serie Generale n.174 del 29-07-2014)

D.M. 26 agosto 1992 – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica testo coordinato e commentato dall’Ing. Mauro Malizia – Prevenzione Incendi Scuole (FAI CLIC QUI) e tratto dal sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (www.vigilfuoco.it).

 

Pubblicato il: 30/03/2018

Fonte : www.aifos.it