Articolo: NORME TECNICHE PREVENZIONE INCENDI ATTIVITÀ COMMERCIALI > 400 mq

Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la norma tecnica di prevenzione incendi per attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.

13 dicembre 2018

Pubblicato oggi su PUNTOSICURO.it un articolo che presenta le norme tecniche di prevenzione incendi peer l attività commerciali con superficie  lorda superiore a 400 mq.

Di seguito l’articolo a firma del Geom. Stefano Farina.

 Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018) è stato pubblicato il  DECRETO 23 novembre 2018 del MINISTERO DELL’INTERNO di approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – modifiche al decreto 3 agosto 2015, ovvero quelle attività individuate con il numero 69 nell’allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero per quelle di nuova realizzazione.

 

Si tratta di una regola tecnica verticale che reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le attività commerciali, costituite da una o più aree di vendita comunicanti anche afferenti a responsabili diversi, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti (ad esempio atrii, gallerie, sistemi di collegamento quali corridoi, scale, ecc.).  

 

Come indicato in premessa, le norme tecniche approvate si possono applicare alle attività commerciali con riferimento all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 69, già esistenti, nonchè per quelle di nuova realizzazione.

 

Dette norme tecniche si possono applicare alle suddette attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010 («Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 12 agosto 2010. 

 

Vediamo di seguito alcuni degli aspetti che caratterizzano la Regola Tecnica Verticale che viene inserita, con la denominazione «V.8 – Attività commerciali», all’interno della Sezione V «Regole tecniche verticali», dell’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

 

Classificazioni

Ai fini della regola tecnica, le attività commerciali sono state classificate sulla base della superficie lorda utile e dell’altezza, ed in dettaglio:

 

  1. in relazione alla superficie lorda utile “A”:

AA:  A ≤ 1.500 m2;

AB:  1.500 m2 < A ≤ 3.000 m2;

AC:  3.000 m2 < A ≤ 5.000 m2;

AD:  5.000 m2 < A ≤ 10.000 m2;

AE: A > 10.000 m2.

Nel computo della superficie lorda utile A, oltre alle aree destinate alla vendita, devono essere considerate solo le aree destinate a servizi, depositi e spazi comuni coperti direttamente funzionali all’attività commerciale, ad esempio, non si considerano aree direttamente funzionali quelle delle attività produttive o artigianali eventualmente presenti nell’opera da costruzione, anche se comunicanti con l’attività commerciale.

La superficie lorda utile A è impiegata per l’individuazione delle misure di sicurezza e non ai fini del campo di applicazione della regola tecnica stessa.

 

  1.  in relazione alla quota dei piani l’altezza h:

HA: -1 m ≤ h ≤ 6 m;

HB: -5 m ≤ h ≤ 12 m;

HC: -10 m ≤ h ≤ 24 m;

HD: tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente.

 

E’ stata poi introdotta una classificazione delle aree dell’attività direttamente funzionali, secondo lo schema seguente:

  • TA:     aree  di  vendita  ed  esposizione  comprensive  di  spazi  comuni,  accessibili  al  pubblico;
  • TB1:   aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico in numero limitato ed accompagnato da addetti, ad esempio: showroom aziendale inserito in un’attività produttiva, artigianale o di servizio.
  • TB2:  aree  per  vendita  da  retrobanco  comprensive  di  spazi  comuni,  accessibili  al  pubblico, di superficie  100 m2;
  • TC:     aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie > 200 m2;
  • TK1*: aree collegate ad aree TA ove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, aventi superficie > 150 m2, ad esempio: aree di taglio legno, officine di montaggio o riparazione di parti, aree per la miscelazione di vernici, ecc.;
  • TK2*:  aree esterne all’opera da costruzione, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente, allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico/scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi;
  • TM1:   depositi con carico di incendio specifico qf   > 600 MJ/m2, aventi superficie > 200 m2;
  • TM2*: depositi con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
  • TM3*: depositi di articoli pirotecnici NSL, con quantitativi netti di manufatti 150 kg;
  • TT1:   locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, ad esempio: CED, sala server, cabine elettriche, ecc.;
  • TT2*: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione, ad esempio muletti, transpallet, macchine per la pulizia con uomo a bordo,…
  • TZ:     altre aree non ricomprese nelle precedenti.

(*) Sono considerate aree a rischio specifico, così come disciplinato al Capitolo V.1 della norma tecnica, almeno le seguenti aree: aree TK1, TK2, TM2, TM3, TT2.

 

Definizioni    

Per meglio chiarire alcuni aspetti riportati nella regola tecnica verticale sono state inserite le seguenti definizioni:              

  1. Attività commerciale: attività costituita da una o più aree di vendita comunicanti anche afferenti a responsabili diversi, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.
  2. Spazio comune: area a servizio di più aree di vendita (ad esempio: atrii, gallerie, sistemi di collegamento quali corridoi, scale, …).
  3. Mall: galleria interna all’attività commerciale anche su più piani su cui si affacciano le aree di vendita, i relativi servizi e depositi.
  4. Vendita da retrobanco: attività commerciale con limitati spazi aperti al pubblico per la vendita e l’esposizione dei beni – In queste attività la vendita viene effettuata al banco, ordinando i beni che vengono prelevati dagli addetti dell’attività   commerciale (ad   esempio: autoricambi, ferramenta, distributori di materiale   elettrico, idraulico, …)
  5. Articoli pirotecnici NSL: articoli pirotecnici non soggetti a licenza per la minuta vendita di esplosivi   ai sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 

 

Reazione al fuoco

Per quanto attiene le vie d’esodo verticali ed i passaggi di comunicazione delle vie d’esodo orizzontali (ad esempio: corridoi, atri, spazi calmi, filtri, …)  viene prescritto che vengano impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco.

Ulteriori prescrizioni riguardano la reazione al fuoco degli spazi di esposizione e vendita delle aree TA (aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico).

 

Resistenza al fuoco

La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti non può essere inferiore a quanto previsto dalla tabella seguente:

 

 

Compartimentazione

Sulla base delle quote dei piani sono state introdotti vincoli specifici relativamente alle compartimentazioni che dovranno essere previste. Vi sono poi varie indicazioni e prescrizioni sulla base della classificazione delle aree secondo le attività presenti.

 

Esodo               

La progettazione dell’esodo deve prevedere densità di affollamento almeno pari a 0,2 pp/m2 per gli spazi comuni aperti al pubblico considerando, inoltre, gli eventuali ulteriori affollamenti provenienti da altre attività.

Ad esempio si considerano affollamenti provenienti da altre attività quelli provenienti dalle banchine delle stazioni, aerostazioni, dagli alberghi, autorimesse, impianti sportivi, che eventualmente adducano negli spazi comuni aperti al pubblico.

Le vie d’esodo delle aree TA (aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico) non devono attraversare le altre tipologie di aree.

Ai fini del computo della lunghezza di esodo, la mall può essere assimilata a luogo sicuro temporaneo solo se sono verificate le seguenti specifiche condizioni:

 

Carico di incendio specifico nella mall qf < 50 MJ/m2, anche in presenza di allestimenti a carattere temporaneo.

 

Distanza minima L fra facciate contrapposte che si affacciano sulla mall pari a  √ (7 H)  con H altezza della facciata più alta ed L comunque non inferiore a 7 m.

 

Controllo dell’incendio di livello di prestazione IV, esteso a tutti gli ambiti non compartimentati che si affacciano nella mall.

 

Rivelazione e allarme di livello di prestazione IV, esteso alla mall e a tutti gli ambiti non compartimentati che vi si affacciano.

 

Controllo fumo e calore di livello di prestazione III, esteso alla mall e a tutti gli ambiti non compartimentati che vi si affacciano.

 

Tabella V.8-4: Condizioni per assimilare la mall a luogo sicuro temporaneo

 

A tal proposito ritengo sia necessario evidenziare la prescrizione relativa al carico di incendio, ove il valore indicato deve essere rispettato anche in presenza di allestimenti a carattere temporaneo, ovvero anche nella progettazione di eventi o di allestimenti durante determinati periodi dell’anno (pensiamo agli allestimenti nel periodo di Halloween o di Natale) si dovrà obbligatoriamente tenere conto di tali prescrizioni progettuali che pertanto dovranno essere conosciute e messe a disposizione di chi realizza gli allestimenti stessi.

 

Ulteriori indicazioni vengono poi impartite relativamente alla Gestione della sicurezza antincendio, alle modalità di controllo dell’incendio (ad esempio nella scelta del mezzo estinguente che deve tenere conto    degli effetti causati sugli occupanti dall’erogazione dell’agente estinguente), dei sistemi di rivelazione ed allarme, delle misure per il controllo di fumi e calore, dell’operatività antincendio.

 

Rimandando alla lettura integrale del Decreto per ulteriori informazioni ed approfondimenti, ricordiamo che questo decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero a partire dal 2 gennaio 2019.

 

Geom. Stefano Farina

Vicepresidente AiFOS Protezione Civile, Consigliere Nazionale AiFOS

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[Fonte: PUNTOSICURO.it ]