CANTIERI: Incarico di Responsabile dei Lavori

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Incarico Responsabile Lavori

Il quesito riguarda i limiti dell’incarico di Responsabile dei lavori.

 

Risposta al quesito.

 

L’incarico di Responsabile dei Lavori è soggetto alla definizione precisa dei compiti ai quali lo stesso dovrà ottemperare.

In particolare l’articolo 93, al comma 1 precisa che “Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.”

 

Il passaggio chiave è dunque la stesura di un documento di incarico nel quale vengano precisati i limiti dell’incarico stesso.

 

Anche la Corte di Cassazione (Cassazione Penale, Sez.III, 28 marzo 2018 n.14359) ha affrontato questo aspetto specificando che

il Committente “può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle responsabilità, sia pure entro i limiti dell’incarico medesimo […]”

 

Riguardo alla forma di tale incarico, in una precedente sentenza (Cassazione Penale, Sez.IV, 2 aprile 2015 n.14012)

la Corte si era pronunciata su una situazione nella quale era “stata ritenuta nel caso di specie la necessità di un atto scritto per la formale delega dell’incarico di responsabile dei lavori […]”.

 

 

Riassumendo, il Committente può incaricare un responsabile dei lavori che ottemperi a tutti gli obblighi in capo al Committente stesso o solo una parte di essi.

Tale incarico deve avere forma scritta ed indicare esattamente quali sono gli obblighi in capo al Responsabile dei Lavori.

Il Committente può dare potere di spesa al Responsabile dei Lavori o, se tale potere non viene attribuito, provvedere direttamente al pagamento degli aventi diritto in base ad una semplice nota del Responsabile stesso (esempio: – se previsto in incarico – il Responsabile dei Lavori autorizza un aumento di spesa legato ai costi della sicurezza del cantiere, il pagamento sarà in capo al Committente che non potrà contestare la scelta del Responsabile dei Lavori).

 

Per comodità le allego un facsmile che avevo predisposto alcuni anni fa (ambito privato), ma con alcune piccole modifiche può essere utilizzato anche in ambito lavori pubblici.

 


In questa pagina trovate la risposta ad uno dei tanti quesiti che riceviamo.

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