Istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERA 22 marzo 2023 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

(23A01989) (GU Serie Generale n.74 del 28-03-2023)
Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2023 è stato pubblicato il testo relativo alla delibera che istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Tra i compiti della Commissione parlamentare troviamo quelli di:
  • accertare l’entità dello sfruttamento del lavoro, con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;
  • accertare la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità, nonché agli interventi di assistenza prestati alle famiglie delle vittime, verificando l’esistenza di eventuali differenze tra i sessi e individuando altresì le aree e i settori lavorativi in cui il fenomeno é maggiormente diffuso;
  • accertare l’entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall’estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;
  • accertare l’incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in, caso di appalti e subappalti con specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative; di comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con particolare evidenza ai settori sensibili, quali l’edilizia e la logistica;
  • accertare l’utilizzo delle nuove tecnologie al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo a quelli che si ripetono con frequenza e con analoghe modalità;
  • accertare l’incidenza della digitalizzazione e delle nuove tecnologie sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle esigenze di adattamento delle competenze derivanti dal cambiamento tecnologico e organizzativo;
  • accertare la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;
  • accertare l’idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull’applicazione delle norme antinfortunistiche;
  • accertare la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;
  • accertare le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell’ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;
  • accertare l’incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;
  • accertare eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
  • accertare l’incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell’età e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi;
  • accertare l’incidenza della formazione permanente, il rendimento dell’istruzione scolastica e universitaria sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, il differenziale di formazione italiano rispetto agli altri Paesi.
 

Di seguito il testo della Delibera
 

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERA 22 marzo 2023  

Istituzione  di  una  Commissione  parlamentare  di  inchiesta  sulle
condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla  sicurezza
nei luoghi di lavoro. (23A01989) 

(GU n.74 del 28-3-2023)

 

 

 
                               Art. 1 
 
                             Istituzione 
 
  1. E' istituita, per la durata  della  XIX  legislatura,  ai  sensi
dell'art. 82 della Costituzione e dell'art. 162 del  regolamento  del
Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di
lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi  di
lavoro, di seguito denominata «Commissione». 
  2. La Commissione, con cadenza, annuale  e  una  volta  conclusi  i
lavori, presenta al Senato una relazione sull'attivita' svolta e  sui
risultati dell'inchiesta. Sono ammesse  relazioni  di  minoranza.  La
Commissione riferisce al Senato ogni qual volta lo ritenga opportuno. 
                               Art. 2 
 
                            Composizione 
 
  1. La Commissione e'  composta  da  venti  senatori,  nominati  dal
Presidente del Senato in proporzione al  numero  dei  componenti  dei
Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza  di  almeno  un
rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare. 
  2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni  dalla  nomina  dei
suoi  componenti,  convoca  la  Commissione   per   la   costituzione
dell'Ufficio di presidenza. 
  3.  L'Ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da due segretari,  e'  eletto  a  scrutinio  segreto
dalla  Commissione  tra  i  suoi  componenti.  Per   l'elezione   del
presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della
Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta,  si  procede
al ballottaggio tra i due candidati che  hanno  ottenuto  il  maggior
numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior  numero
di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o  entra  in
ballottaggio il piu' anziano di eta'. 
  4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due  vicepresidenti  e  dei
due segretari, ciascun  componente  della  Commissione  scrive  sulla
propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parita' di  voti,  si  procede  ai
sensi del comma 3, quinto periodo. 
  5. Le disposizioni dei commi 3  e  4  si  applicano  anche  per  le
elezioni suppletive. 
                               Art. 3 
 
                               Compiti 
 
  1. La Commissione ha il compito di accertare: 
    a) l'entita'  dello  sfruttamento  del  lavoro,  con  particolare
riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione; 
    b) la dimensione del fenomeno degli  infortuni  sul  lavoro,  con
particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di
invalidita', nonche' agli  interventi  di  assistenza  prestati  alle
famiglie  delle  vittime,  verificando   l'esistenza   di   eventuali
differenze tra i sessi e individuando altresi' le aree  e  i  settori
lavorativi in cui il fenomeno e' maggiormente diffuso; 
    c) l'entita' della presenza dei minori, con particolare  riguardo
ai  minori  provenienti  dall'estero  e  alla  loro   protezione   ed
esposizione a rischio; 
    d) l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate
direttamente o indirettamente dalla criminalita' organizzata, nonche'
il rispetto della normativa in, caso  di  appalti  e  subappalti  con
specifico riguardo ai consorzi, al  fenomeno  delle  cooperative;  di
comodo, alle reti di impresa e  ai  siti  produttivi  complessi,  con
particolare evidenza ai settori  sensibili,  quali  l'edilizia  e  la
logistica; 
    e) l'utilizzo delle nuove tecnologie al  fine  della  prevenzione
degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo a quelli che  si
ripetono con frequenza e con analoghe modalita'; 
    f) l'incidenza della digitalizzazione e  delle  nuove  tecnologie
sulla  salute  e  sulla  sicurezza  sul   lavoro,   con   particolare
riferimento alle esigenze di adattamento delle  competenze  derivanti
dal cambiamento tecnologico e organizzativo; 
    g) la  congruita'  delle  provvidenze  previste  dalla  normativa
vigente a favore dei lavoratori o  dei  loro  familiari  in  caso  di
infortunio sul lavoro; 
    h) l'idoneita' dei controlli da parte degli organi  di  vigilanza
sull'applicazione delle norme antinfortunistiche; 
    i) la dimensione e la gravita' degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali, con particolare riguardo  alla  tutela  delle
vittime e delle loro famiglie; 
    l) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare  riguardo
alla loro entita' nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio
lavoro; 
    m) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni  sul  lavoro
sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttivita'  delle
imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico; 
    n) eventuali nuovi  strumenti  legislativi  e  amministrativi  da
proporre  al  fine  della  prevenzione  e  della  repressione   degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; 
    o) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli  infortuni  sul
lavoro e delle malattie professionali  in  ragione  dell'eta'  e  del
luogo di  residenza  delle  vittime,  attraverso  lo  svolgimento  di
appropriate analisi; 
    p)  l'incidenza  della  formazione  permanente,   il   rendimento
dell'istruzione scolastica  e  universitaria  sulle  tematiche  della
sicurezza  sul  lavoro,  il  differenziale  di  formazione   italiano
rispetto agli altri Paesi. 
                               Art. 4 
 
                           Poteri e limiti 
 
  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 
  2. La Commissione non puo' adottare  provvedimenti  attinenti  alla
liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di  comunicazione  nonche'  alla  liberta'  personale,  fatto   salvo
l'accompagnamento  coattivo  di  cui  all'art.  133  del  codice   di
procedura penale. 
  3. Ferme restando le competenze dell'autorita'  giudiziaria,  nelle
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione  non  puo'  essere
opposto il segreto d'ufficio ne' il segreto  professionale  o  quello
bancario. Per il segreto di Stato si applica  quanto  previsto  dalla
legge 3 agosto 2007, n. 124. 
  4. Si applica l'art. 203 del codice di procedura penale. 
                               Art. 5 
 
                  Acquisizione di atti e documenti 
 
  l. La Commissione  puo'  acquisire,  anche  in  deroga  al  divieto
stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, copie di atti
e di documenti relativi a procedimenti e inchieste  in  corso  presso
l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche'  copie  di
atti e di documenti relativi a  indagini  e  inchieste  parlamentari.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie di atti e documenti
anche di propria iniziativa. 
  2.  La  Commissione  garantisce  il  mantenimento  del  regime   di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai
sensi del comma 1 sono coperti da segreto. 
  3.  Qualora  gli  atti  o   i   documenti   attinenti   all'oggetto
dell'inchiesta siano stati assoggettati  al  vincolo  di  segreto  da
parte delle competenti Commissioni parlamentari  di  inchiesta,  tale
segreto non puo' essere opposto alla Commissione. 
  4. La Commissione puo' acquisire, da parte  degli  organi  e  degli
uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e  di  documenti
da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti
alle finalita' della presente inchiesta. 
  5.  L'autorita'  giudiziaria  provvede   tempestivamente   e   puo'
ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti  richiesti,
con decreto motivato solo  per  ragioni  di  natura  istruttoria.  Il
decreto ha efficacia per sei mesi e  puo'  essere  rinnovato.  Quando
tali ragioni vengono meno,  l'autorita'  giudiziaria  provvede  senza
ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto  non  puo'  essere
rinnovato  o  avere  efficacia  oltre  la  chiusura  delle   indagini
preliminari. 
  6. Fermo restando  quanto  previsto  al  comma  2,  la  Commissione
stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati,  anche
in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie  o  inchieste
in corso. 
                               Art. 6 
 
                         Obbligo del segreto 
 
  1. I componenti della Commissione,  i  funzionari  e  il  personale
addetti  alla  Commissione  stessa  e  tutte  le  altre  persone  che
collaborano con la Commissione o compiono  o  concorrono  a  compiere
atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza  di  tali  atti  per
ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo
la cessazione dall'incarico. 
                               Art. 7 
 
                       Organizzazione interna 
 
  1. La Commissione  approva,  prima  dell'inizio  dell'attivita'  di
inchiesta, un  regolamento  interno  per  il  proprio  funzionamento.
Ciascun componente puo' proporre modifiche alle norme regolamentari. 
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le  volte  che
lo ritiene opportuno la Commissione puo' deliberare  di  riunirsi  in
seduta segreta. 
  3. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce  di
personale, locali e strumenti  operativi  messi  a  disposizione  dal
Presidente del Senato. 
  4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti  e  ufficiali
di polizia giudiziaria, nonche' di tutte le  collaborazioni  ritenute
necessarie di soggetti interni ed esterni  all'amministrazione  dello
Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli  organi
a cio' deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno
di cui al comma 1 e' stabilito il numero massimo di collaboratori  di
cui puo' avvalersi la Commissione. 
                               Art. 8 
 
                       Spese di funzionamento 
 
  1. Le spese per il funzionamento della Commissione  sono  stabilite
nel limite massimo di 70.000 euro per l'anno 2023 e  di  80.000  euro
per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono  poste
a carico del bilancio interno del Senato. Il  Presidente  del  Senato
puo' autorizzare annualmente un incremento  delle  spese  di  cui  al
primo periodo, comunque in misura non superiore al 30  per  cento,  a
seguito di richiesta formulata dal presidente della  Commissione  per
motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata
di certificazione delle spese sostenute. 
    Roma, 22 marzo 2023 
 
                                              Il Presidente: La Russa