Il pagamento dei Costi Sicurezza Cantieri

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COSTI SICUREZZA CANTIERI


PER SAPERNE DI PIU’ IN MATERIA DI STIMA E PAGAMENTO COSTI SICUREZZA CANTIERI

Tutte le risposte alle domande sulla stima ed il pagamento costi sicurezza cantieri.


Cosa sono i costi della sicurezza nell’ambito dei cantieri?

L’identificazione dei costi della sicurezza cantieri è prevista da specifiche norme di legge ed in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal D.Lgs. 50/2016.

I costi della sicurezza che derivano, in caso di lavori ex Titolo IV, dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) – o dall’analisi della Stazione appaltante anche per tramite del RUP quando il PSC non sia previsto – rif. punto 4.1.2. – secondo le indicazioni dell’allegato XV punto 4.

A tali costi l’impresa è vincolata contrattualmente (costi contrattuali) in quanto rappresentano “l’ingerenza” del committente nelle scelte esecutive della stessa; in essi si possono considerare, in relazione al punto 4.1.1. dell’allegato XV, esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del CSP / Stazione appaltante, valutate attraverso un computo metrico estimativo preciso  [fonte: ITACA  – ITACA è organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. – scarica il documento completo]

 

Chi stima i costi della sicurezza cantieri?

I costi della sicurezza vengono determinati dal Coordinatore per la sicurezza (se nominato) o dal Committente (ambito lavori pubblici).

In ambito privato e per lavori in assenza di Coordinatore per la sicurezza cantiere il “Committente datore di lavoro” dovrà stimare i costi relativi alla gestione interferenze.

 

Come vengono stimati i costi della sicurezza?

Le modalità di stima sono indicate nel D.Lgs. 81/2008, allegato XV, punto4.

 
4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

4.1. – Stima dei costi della sicurezza

4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche (ora D.Lgs. 50/2016) e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.

4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d’opera previste dall’articolo 132 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche (ora D.Lgs. 50/2016), o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del Codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso.

4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto.

 

Imprese affidatarie ed imprese esecutrici

Per meglio comprendere a chi vanno pagati i costi della sicurezza è necessario comprendere la differenza tra impresa affidataria ed impresa esecutrice. Su questo aspetto ci vengono in aiuto le definizioni riportate all’interno del D.Lgs. 81/2008, art. 89:

    • L’impresa affidataria è l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
    • L’impresa esecutrice è impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;

 

 

A chi vanno pagati i costi della sicurezza?

L’articolo 97 (Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al comma 3-bis, prevede che in relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

In ambito lavori pubblici, tale obbligo è previsto anche all’articolo 105 (subappalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dove al comma 14 troviamo indicato “l’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente”.

  • l’art. 100 comma 6-bis del D.Lgs. 81/2008 prevede che
    • il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-ter.
    • Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo (ora D.Lgs. 50/2016 art. 105)
Da quanto sopra riportato, ne discende l’obbligo di controllo da parte del Committente del rispetto degli obblighi in capo all’impresa affidataria di corrispondere all’impresa esecutrice ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
In linea generale il Committente effettuerà tale verifica in base allo stato di avanzamento lavori, redatto dal Direttore dei Lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione.
 
Riassumendo i costi della sicurezza vanno pagati – senza alcun tipo di ribasso – all’impresa che effettivamente li ha sostenuti andando a realizzare apprestamenti, impianti od eseguendo le altre attività previste e computate.
 

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COSTI SICUREZZA CANTIERI – Indicazioni generali

Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che  comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.

Per la determinazione delle singole voci occorre far riferimento a:

  • Elenchi prezzi standard o specializzati
  • Prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata
  • Elenco prezzi delle misure di sicurezza del Committente
  • Nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e
    desunte da indagini di mercato.

Non è possibile stimare i costi tramite applicazioni di percentuali sull’importo complessivo lavori, ma è necessario elaborare un accurato computo metrico estimativo.

L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

 

Vanno computati come costi della sicurezza, le procedure derivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti.
Vanno computati come costi della sicurezza, gli apprestamenti (ad esempio, passerelle, andatoie, coperture, parapetti, impalcati, ecc.), che sono necessari per l’applicazione di specifiche procedure. 

 

 


SICUREZZA CANTIERI: Vedi anche il nostro sito specificatamente dedicato alla sicurezza cantieri.


 

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