D.M. 22 gen 2019 vs D.Lgs. 81

CODICE DELLA STRADA

ART. 21 – OPERE, DEPOSITI E CANTIERI STRADALI

Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.


D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Allegato XV / 2. – PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

2.2. – Contenuti minimi del PSC in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni.

2.2.1. In riferimento all’area di cantiere, il PSC contiene l’analisi degli elementi essenziali di cui all’allegato XV.2, in relazione:

a)…

b)all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:

b.1)   a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante

2.2.2. In riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l’analisi dei seguenti elementi:

  1. a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni…