D.M. 22 GENNAIO 2019

TESTO DEL D.M. 22 GENNAIO 2019

 

Art. 1.
Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 161,
comma 2 -bis , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale
destinata alle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare. L’applicazione dei criteri
di cui al presente decreto non preclude l’utilizzo di altre
metodologie di consolidata validità.
2. Le attività lavorative di cui al comma 1 fanno riferimento
alle situazioni descritte nei principi per il segnalamento
temporaneo di cui all’art. 2 del disciplinare tecnico
approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti del 10 luglio 2002, le cui previsioni sono fatte
salve.

Art. 2.
Procedure di apposizione della segnaletica stradale

1. Nelle attività di apposizione della segnaletica per
la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico
veicolare, i gestori delle infrastrutture, come definiti
dall’art. 14 del Codice della strada di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e le imprese appaltatrici,
esecutrici o affidatarie, applicano almeno i criteri di sicurezza
di cui all’allegato I, ovvero criteri equivalenti per le
situazioni non disciplinate nel medesimo allegato.
2. Dell’adozione e applicazione dei criteri minimi di
cui al comma 1 i gestori delle infrastrutture, come definiti
dall’art. 14 del Codice della strada, le imprese appaltatrici,
esecutrici e affidatarie e i coordinatori, ove nominati, danno
evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli
17, 26, 96 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

 

Art. 3.
Informazione e formazione

1. I datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e
delle imprese esecutrici e affidatarie, ferme restando le
previsioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, assicurano
che gli addetti all’attività di apposizione, integrazione
e rimozione della segnaletica oggetto del presente decreto
ricevano una informazione, formazione e addestramento
specifici relativamente alle procedure di cui all’art. 2. La
durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione
e dell’addestramento sono individuati nell’allegato II.

Art. 4.
Dispositivi di protezione individuale

1. Fermi restando gli obblighi di formazione e addestramento,
i datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori
dispositivi di protezione individuale conformi alle
previsioni di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 81
del 2008. Gli indumenti ad alta visibilità devono rispondere
a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre
1992 n. 475, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici
del 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997,
n. 10, e dalla norma UNI EN ISO 20471. Tali indumenti
devono essere di classe 3 per tutte le attività lavorative eseguite
su strade di categoria A, B, C, e D e almeno di classe
2 per le attività lavorative eseguite su strade di categoria E
ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di
cui all’art. 2, comma 3, del Codice della strada. Non sono
più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1.
2. I veicoli operativi di cui all’art. 38 del Regolamento
del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, devono essere
segnalati con dispositivi supplementari a luce lampeggiante,
o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile,
ovvero mediante la combinazione di questi segnali,
in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di
intervento.
3. La segnaletica della zona di intervento deve avere
le caratteristiche di cui all’art. 3 del disciplinare tecnico
approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti del 10 luglio 2002.

Art. 5.
Raccolta e analisi dei dati

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, con il coinvolgimento
dell’INAIL e dei soggetti preposti al controllo della circolazione
stradale, definisce i criteri e le modalità, tenuto conto
della competenza delle diverse amministrazioni interessate,
per la raccolta e l’analisi dei dati relativi agli infortuni correlati
alle attività lavorative di cui all’art. 1, comma 1.

Art. 6.
Revisione e integrazione

1. Le previsioni e le procedure previste dal presente decreto,
ove necessario, sono oggetto di revisione periodica,
con cadenza almeno triennale, anche sulla base dei dati
raccolti in ordine alle statistiche degli incidenti in presenza
di cantieri stradali di cui all’art. 5.
2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo
2013 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Dall’applicazione del presente decreto non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 gennaio 2019