DECRETO Prevenzione incendi per le attivita’ di intrattenimento e di spettacolo

Decreto Prevenzione Incendi Intrattenimento Spettacolo

Prevenzione incendi intrattenimento spettacolo

 

MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO 22 novembre 2022 

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita’ di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.

(22A06808) (GU n.282 del 2-12-2022 )

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 02 dicembre 2022 il Decreto del Ministero dell’Intern 22 novembre 2022.

In particolare il Decreto riguarda le Norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita’ di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.

Ai fini della regola tecnica verticale le attività sono classificate in relazione al numero di occupanti:

OA: n ” 200;

OB: 200 < n ” 1000;

OC: 1000 < n ” 5000;

OD: n > 5000.

ed in relazione alla quota dei piani h accessibili al pubblico.

 

Nota Il numero degli occupanti (es. spettatori, avventori, addetti, artisti, tecnici, …) è in genere superiore alla capienza, parametro utilizzato ai fini amministrativi o autorizzativi per definire il numero di spettatori.

 

Le citate regole tecniche verticali sono citate all’interno dell’allegato I al Decreto e risultano così suddivise:

 

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V.15     Attività  di  intrattenimento   e di  spettacolo  a carattere pubblico

Campo di applicazione

Definizioni

Classificazioni

Valutazione del rischio di incendio

    • Strategia antincendio
    • Reazione al fuoco
    • Resistenza al fuoco
    • Compartimentazione
    • Esodo
    • Gestione della sicurezza antincendio
    • Controllo dell’incendio
    • Rivelazione ed allarme
    • Controllo di fumi e calore
    • Sicurezza impianti tecnologici
    • Altre indicazioni

 

Approvazione  di  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per   le
attivita' di intrattenimento e di spettacolo  a  carattere  pubblico.
(22A06808) 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista la legge 18 marzo 1968, n.  337,  recante  «Disposizioni  sui
circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
  Visto  il  regio  decreto  18  giugno   1931,   n.   773,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,   concernente   «Regolamento   recante   semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma  4-quater  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996,  recante
«Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento
e di pubblico  spettacolo»  e  successive  modificazioni,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  214  del  12
settembre 1996; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.  151»,  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica  italiana  n.  201  del  29
agosto 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015  recante
l'approvazione di norme tecniche di  prevenzione  incendi,  ai  sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  192  del  20
agosto 2015, e successive modificazioni; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  emanare,  nell'ambito  delle   norme
tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015,
specifiche  disposizioni  tecniche  di  prevenzione  incendi  per  le
attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico; 
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
(UE) 2015/1535 9 settembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' 
       di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico 
 
  1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi  per  le
attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico  di
cui all'allegato 1, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
                               Art. 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle
attivita' di intrattenimento e di spettacolo  a  carattere  pubblico,
svolte al chiuso o all'aperto, di cui all'allegato I del decreto  del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,  ivi  individuate
con il numero 65, esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione. 
  2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle
attivita' di cui al comma 1  in  alternativa  alle  specifiche  norme
tecniche di prevenzione  incendi  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'interno 19 agosto 1996. 
  3. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono  applicare  anche
alle attivita' di cui al comma 1 a carattere temporaneo. 
                               Art. 3 
 
           Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 
                            3 agosto 2015 
 
  1. All'art. 2, comma 1, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3
agosto 2015, dopo il numero  «64;»  e'  aggiunto  il  seguente:  «65,
limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;». 
  2. All'art. 2-bis, comma 1 del decreto del Ministro dell'interno  3
agosto 2015, prima della lettera a) e' aggiunta la seguente «0a)  65,
limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;». 
  3. All'art. 5, comma 1-bis del decreto del Ministro dell'interno  3
agosto 2015, dopo la lettera  aa),  e'  aggiunta  la  seguente:  «bb)
decreto  del  Ministro   dell'interno   19   agosto   1996,   recante
"Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento
e di pubblico spettacolo"». 
  4. All'allegato 1 del decreto del Ministro  dell'interno  3  agosto
2015, nella sezione V «Regole tecniche  verticali»,  e'  aggiunto  il
seguente  capitolo  «V.15  -  Attivita'  di  intrattenimento   e   di
spettacolo a carattere pubblico», contenente  le  norme  tecniche  di
prevenzione incendi per le attivita' di cui all'art. 1. 
                               Art. 4 
 
                            Norme finali 
 
  1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 novembre 2022 
 
                                              Il Ministro: Piantedosi 
Allegato 1 
 
(Articolo 1) 
 
 
REGOLE TECNICHE VERTICALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

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