Editoriale 2019 ottobre – “Cambiamenti per migliorare la prevenzione nei cantieri”

Il Giornale dei Coordinatori AIFOS

IL GIORNALE DEI COORDINATORI AiFOS

A cura di Stefano Farina


Anno II, numero 10 – ottobre 2019

EDITORIALE

Cambiamenti per migliorare la prevenzione nei cantieri

di STEFANO FARINA 

Il 16 ottobre, nella splendida cornice di Sala Cappella Farnese presso Palazzo d’Accursio in Piazza Maggiore a Bologna ho avuto il piacere di essere invi?ato a effettuare un intervento per i “Vent’anni di PuntoSicuro – Il quotidiano italiano della sicurezza sul lavoro”.

Nello spazio che è stato chiamato “Facciamo il «Punto della Sicurezza»: proposte su come migliorare la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in Italia” ho portato il mio contributo affrontando il quesito che mi è stato posto relativamente a quali cambiamenti, anche normativi, sarebbero necessari per
migliorare la prevenzione nei cantieri.

Al di la dell’intervento in se, la proposta mi ha portato ad alcune riflessioni che vorrei condividere in quanto da coordinatore per la sicurezza, consulente e formatore, ho più volte riscontrato vari problemi attuativi del Titolo IV – Capo I del D. Lgs. n. 81/2008 (riproposizione e rivisitazione della “vecchia” 494/96) che in parte si è evoluto nel tempo, ma che ancora oggi presenta numerosi punti di “carenza di definizioni”, permettendo nel contempo un’applicazione abbastanza differenziata a seconda dei pareri (molte volte anche molto autorevoli) che vengono espressi ed a linee di pensiero più o meno definite.

Negli ultimi anni sono state molteplici le proposte di modifica elaborate da ordini professionali, associazioni, enti ed altri soggetti e leggendole quasi sempre si trova un filo conduttore unico o comunque degli aspetti similari che penso sia importante che prima o poi vengano analizzate, riprese ed amalgamate in un unico documento propositivo. Tali proposte sono certamente importanti e risultano essere anche il segnale di un disagio da parte dei soggetti coinvolti negli aspetti della sicurezza cantieri, che si trovano in notevole difficoltà in moltissime situazioni non sapendo effettivamente come procedere, rischiando nel contempo
di rallentare i lavori non per problemi reali di sicurezza, ma per dubbi legati agli adempimenti.

Riprendendo le mie riflessioni parto dal presupposto che ancora oggi molti degli articoli o commi del Titolo IV – Capo I risultano di difficile comprensione od attuazione ed il primo riferimento va immediatamente all’articolo 90, certamente il più lungo di tutto il Titolo e che riguarda gli obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori. Se la sua lettura mette a dura prova molti di noi, la sua comprensione risulta veramente difficile per un “committente medio” che non comprende appieno quali siano i suoi obblighi e responsabilità. Molte volte – soprattutto nei cantieri privati di piccole dimensioni – il tutto si esaurisce con una serie di documenti scambiati o forniti (pensiamo all’allegato XVII ed alla verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese, delle imprese esecutrici, delle imprese affidatarie e dei lavoratori autonomi), senza una reale verifica dell’idoneità dell’impresa che accederà al cantiere.

Ma cosa si può fare per migliorare? Certamente rendere più snello e funzionale questo articolo affinché la sua applicazione abbia una reale efficacia e la sua portata possa essere correttamente compresa dai Committenti.

Come AiFOS abbiamo provato all’interno del Gruppo di Progetto Costruzioni a “trasformare” in un linguaggio più comprensibile alcuni degli aspetti dell’art. 90 e per questo vi rimando al numero monotematico di questo giornale dei coordinatori pubblicato a giugno di quest’anno e ripreso anche nell’ultima pagina di questo numero.

Un secondo aspetto riguarda l’accesso in cantiere di varie “entità” che per alcuni non sono ben definite e sulle quali vi sono numerosi pareri non univoci. In questo caso il riferimento va a tutte quelle attività che non rientrano (in particolare nei lavori pubblici) nella grande famiglia del “subappalto”, ma sono identificate o identificabili con altre tipologie di contratto: nolo a caldo (con/senza obbligo di risultato), fornitura con posa, allestimento di opere provvisionali, contratti sotto soglia, imprese facenti parti di consorzi non affidatari dei lavori, RTI, ATI, imprese affidatarie non esecutrici, imprese che non eseguono all’interno dei cantieri lavori di cui all’allegato X, ecc. Nel confronto con decine di professionisti, tecnici, ispettori, rup e responsabili dei lavori, mi sono trovato a sentire numerose e varie interpretazioni o indicazioni relativamente alla documentazione che deve essere/non essere prodotta, ai suoi contenuti, alle modalità di autorizzazione all’accesso o di verifica documentale. La realtà ormai è che in base alle zone geografiche dove si lavora, magari anche confinanti tra loro, “l’interpretazione” normativa cambia in maniera più o meno restrittiva o concessiva.

Questo comporta la necessità di rivedere “ogni volta” documenti e procedure rendendo di fatto molto burocratico l’accesso in cantiere e riducendo l’attenzione alla sicurezza reale ed effettiva del cantiere.

Altro punto riguarda i cantieri di piccolissima dimensione e privi di rischi particolari che comunque rientrano a pieno titolo nell’applicazione full del Capo I. Volete un esempio: Dovete riparare la perdita di uno scarico di un lavandino domestico con demolizione/rifacimento di un pavimento e del relativo massetto, poche decine/centinaia di euro di lavori. Siamo nell’ambito di applicazione dell’allegato X (ovvero Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali). Abbiamo due “imprese esecutrici” e pertanto un coordinatore in fase esecutiva che redige il PSC (se siamo in ambito pubblico serve anche il CSP) e via dicendo.

L’amara conclusione che mi sento di esporre è che in molti casi si impiega ormai più tempo a produrre e controllare documenti che a fare sicurezza sul campo e così invece non dovrebbe essere.

Chiudo questa riflessione con l’auspicio che si riesca in breve tempo ad arrivare ad una modifica di alcuni aspetti normativi che permettano di rendere effettivamente efficace l’attività volta alla diminuzione degli infortuni sul lavoro nel settore dei cantieri temporanei e mobili e non solo nella direzione di intensificare sanzioni e controlli, ma in quella della prevenzione.