Editoriale 2020 febbraio – “E dietro al Coordinatore chi c’è?”

Il Giornale dei Coordinatori AIFOS

IL GIORNALE DEI COORDINATORI AiFOS

A cura di Stefano Farina


Anno III, numero 02 – febbraio 2020

EDITORIALE

E dietro al Coordinatore chi c’è?

di STEFANO FARINA 

Assistente del coordinatore, ispettore di cantiere per la sicurezza, direttore operativo per sicurezza in affiancamento al coordinatore o figure similari, sono terminologie che molte volte ritroviamo nell’organigramma della sicurezza di cantiere legate all’attività del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.
Normativamente non ne troviamo traccia, ma solo per il fatto che la norma non ne parli non vuol dire che l’utilizzo di queste figure, che nel prosieguo dell’articolo chiameremo semplicemente assistenti, sia vietato.

Dobbiamo però capire quali sono i limiti di intervento di detti soggetti e le cose che non possono essere demandate, o scaricate, dal coordinatore a queste figure presenti in cantiere.

Prima di tutto partiamo dal committente. Quando il Coordinatore decide di avvalersi di soggetti che lo aiutino, il Committente ne deve essere certamente informato e deve accettarne la presenza, oltre che comunicarlo alle imprese. Tale accettazione, anche ai fini delle responsabilità dei singoli soggetti, diventa importante in quanto gli assistenti accedono al cantiere, seguono parte degli aspetti della sicurezza dei lavori, salgono su ponteggi o entrano in strutture in corso di realizzazione e pertanto sono comunque soggette a rischi di infortunio e relative conseguenze.

Spesso è lo stesso Committente, sia in ambito privato che in quello dei lavori pubblici, che richiedono la presenza di figure di supporto al coordinatore in fase esecutiva. Più volte mi è capitato di partecipare a gare dove era richiesta la figura dell’assistente al coordinatore della sicurezza, ovvero di un soggetto che effettuava determinate verifiche e controlli e poi relazionava al CSE. In ogni caso veniva precisato che tale figura non poteva sostituirsi in toto al Coordinatore stesso che doveva comunque garantire una presenza minima prestabilita in cantiere.

Naturalmente si rende necessario, se non fondamentale, comprendere quali mansioni saranno attribuite agli assistenti, quali i limiti operativi, quali gli adempimenti che vengono messi in capo a loro. Certamente l’assistente non si può sostituire al coordinatore per la sicurezza, ma può essere esclusivamente un soggetto di supporto allo stesso.

Un ulteriore aspetto da considerare è la tipologia di rapporto di lavoro tra il Coordinatore ed il suo Assistente, con gli aspetti assicurativi e contributivi che devono essere certamente evidenziati tra quelli più rilevanti. Cosa potrebbe succedere se un assistente subisse un infortunio in cantiere e risultasse privo di qualsiasi tipo di copertura assicurativa?

Nella mia esperienza è capitato più volte che mi venisse chiesta, da parte del Committente – specialmente all’interno di lavori pubblici – la documentazione relativa all’inquadramento dei miei collaboratori che operavano in cantiere. Gli stessi aspetti legati alla presenza di Collaboratori iscritti a Ordini e Collegi, con la propria partita iva, diventa comunque un aspetto che i Committenti devono approfondire per evitare il rischio di ritrovarsi a rispondere di inadempienze contrattuali/fiscali/contributive del CSE.

Quale esperienza, preparazione e formazione deve avere l’assistente? Anche questo aspetto si collega alle effettive attività che l’assistente andrà ad eseguire in cantiere e pertanto l’esperienza, la preparazione e la formazione dovranno essere correlate ai compiti ed incombenze che l’assistente andrà ad eseguire.
L’assistente si può interfacciare direttamente con l’impresa? Anche questo aspetto dovrebbe essere chiarito tra Committente e Coordinatore.

Se io fossi un’impresa affidataria e mi rendessi conto che il CSE si fa sostituire in toto da un assistente (magari non formato e con scarsa esperienza per quella tipologia di opere) lo segnalerei immediatamente al Committente. Il rischio di indicazioni/prescrizioni errate potrebbe portare certamente ad una diminuzione della sicurezza del cantiere.

Concludo questa mia riflessione con due pensieri.

Il primo: l’assistente del coordinatore non è, e non può essere, il sostituto del coordinatore stesso, ma come ho più volte sottolineato, è un suo aiuto che, soprattutto nei cantieri più complessi, si occuperà di determinati aspetti della sicurezza di cantiere, rimandando al CSE per tutti gli obblighi di sua competenza.

Il secondo: sicuramente il Committente deve sapere che il coordinatore si avvale di una o più persone, deve sapere quali sono le mansioni che avranno queste figure all’interno del cantiere, quali i loro compiti e quali i loro limiti di intervento ed infine quali gli aspetti contrattuali tra Coordinatore ed i suoi assistenti. Ricordiamoci che in taluni casi il Committente potrebbe rispondere in solido con il CSE relativamente al mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi dei propri collaboratori.