Editoriale 2022 ottobre – “Formazione nel settore cantieri: le cose si complicano?”

Il Giornale dei Coordinatori AIFOS

IL GIORNALE DEI COORDINATORI AiFOS

A cura di Stefano Farina


Anno V, numero 10 – ottobre 2022

EDITORIALE

Formazione nel settore cantieri: le cose si complicano?

Le riflessioni del Consigliere Nazionale AiFOS Stefano Farina riguardo la formazione lavoratori del settore edile, sulla base delle recenti novità (e mancate novità) normative

di STEFANO FARINA 

La mia riflessione riguarda la formazione lavoratori del settore edile e prende spunto da quanto sta avvenendo in questo periodo.

I presupposti sono d’obbligo: il D.Lgs. 81/2008 ed i collegati Accordi Stato Regioni per la formazione dei lavoratori, approvati a fine 2011, prevedono una serie di obblighi e modalità attuative per la formazione dei lavoratori ed i relativi aggiornamenti periodici (quinquennali).

Successivamente (dicembre 2021) è stato introdotto l’obbligo del tracciamento in apposito registro anche informatizzato dell’aggiornamento dei lavoratori.

E veniamo ai primi mesi del 2022 dove, con il rinnovo del contratto di lavoro di alcune realtà del settore edile, sono state introdotte (tramite l’allegato 2 – Formazione e Sicurezza) l’obbligatorietà della formazione per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere (gratuita tramite Scuole edili/Enti unificati territoriali), ma soprattutto l’aggiornamento della formazione dei lavoratori in tema di sicurezza (della durata di sei ore) da effettuarsi ogni tre anni (e non più cinque);

Intento certamente importante, diretto ad implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, ma a mio avviso emergono alcune problematiche.

La prima è attinente all’obbligatorietà della formazione per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere pari a 16 ore. Leggendo quanto scritto nel contratto, ritengo che si tratti della formazione generale e specifica 12 ore rischio alto già prevista negli accordi 2011? Ma allora c’era già e non si capisce il senso di introdurre un obbligo già esistente ed allora risulta essere una semplice evidenziazione di un obbligo che da tempo esisteva ma in parte era disatteso (necessità di garantire) senza un effettivo impegno aggiuntivo nella direzione del miglioramento delle conoscenze di questa categoria di lavoratori. Oppure si tratta di formazione aggiuntiva, ma allora perché non scriverlo?

La seconda riguarda la cadenza. Se all’interno del citato accordo 21 dicembre 2011 quando si parla di durata oraria dei corsi troviamo l’indicazione che essa è da intendersi come “durata minima” e comunque è fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale, nel paragrafo relativo all’aggiornamento non vi è alcun rimando alla contrattazione collettiva del settore. Ed allora quale valore “normativo” ha quanto previsto dall’Allegato 2 al contratto? Ovvero se io datore di lavoro aggiorno i miei lavoratori ogni cinque anni sono sanzionabile???

La terza riguarda la differenza tra lavoratori che sono assunti con contratti differenti (ricordiamo che il contratto oggetto della presente riflessione è firmato dalle maggiori associazioni datoriali, ma all’interno del mondo dell’edilizia le sigle sono varie), ovvero vi saranno quelli con un aggiornamento triennale ed altro quinquennale (figli di un dio minore?).

E sì, pur nella buona volontà, che non può che essere apprezzata, ci troviamo ancora una volta davanti a scelte in ordine sparso, un po’ come da anni succede per la formazione degli operatori addetti alla conduzione di macchine complesse – perforatrici di piccolo e grande diametro, obbligatorio per gli appartenenti ad un CCNL, ma non per gli appartenenti ad altri contratti.

Sono ormai – inutilmente – trascorsi 4 mesi (circa 120 giorni) dal fatidico 20 giugno 2022, data entro la quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano doveva adottare un accordo nel quale accorpare, rivisitare, modificare gli accordi attuativi in materia di formazione, in modo da garantire

  1. l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  2. l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

Ed ancora una volta ci troviamo a riflettere e confrontarci con datori di lavoro che non sanno a quali regole attenersi, regole che cambiano in base al contratto di lavoro (e non ai rischi presenti), a modalità di erogazione che a volte non premiano la qualità, ma la quantità (non sempre, ma spesso), a modalità erogative che non aiutano i lavoratori a comprendere i pericoli e prevenire i rischi a cui sono soggetti, ma attestano semplicemente che “l’aggiornamento è stato fatto” e ricordiamoci che anche per l’aggiornamento più le regole diventano complesse e difficili da capire, più la tendenza sarà quella di considerarlo un “mero adempimento burocratico” e non un’opportunità di crescita e questo non per cattiva volontà, ma per una difficoltà oggettiva a comprendere quanto è previsto da norme e contratti che non parlano la stessa lingua.