L’attribuzione dell’incarico di Responsabile dei lavori

FACSIMILE INCARICO RESPONSABILE LAVORI

Informazioni e facsimile di incarico sul ruolo di responsabile dei lavori. 

L’attribuzione dell’incarico di Responsabile dei lavori

Il Giornale dei Coordinatori AiFOS numero 02 – giugno 2020

Molte volte durante i corsi di formazione di aggiornamento coordinatori o comunque corsi legati alla sicurezza cantieri mi viene fatta una domanda riguardo alla nomina del responsabile dei lavori, alle modalità di nomina, agli aspetti generali e specifici di detta nomina.
Ho allora pensato di scrivere questo brevissimo approfondimento, che con l’allegato schema di incarico, possono essere di supporto per i Committenti che necessitano di formalizzare l’incarico di Responsabile dei Lavori.

Ferme restando le definizioni di cui all’articolo 89 del D.Lgs. 81/2008:

• committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;

• responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione della normativa relativa ai lavori pubblici il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.

Dobbiamo considerare che l’articolo 90 del D.Lgs. 81/2008 mette in capo al committente od al responsabile dei lavori numerose incombenze e responsabilità legate all’attivazione di un cantiere ed
all’esecuzione dei lavori.

Infatti in capo a questi soggetti vi sono una serie di controlli e di obblighi che devono essere puntualmente eseguiti (nomina coordinatori per la sicurezza in fase progettuale/esecutiva, verifica idoneità imprese, invio notifica preliminare, provvedimenti in caso di segnalazioni fatte dal CSE, ecc.).

La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonerano il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi in capo allo stesso, così come la necessità di verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese è fondamentale per un buon andamento delle attività di cantiere e pertanto si rende necessario che vi sia chiarezza su quali compiti vengono effettivamente trasferiti dal Committente al Responsabile dei Lavori.

La stessa Cassazione ha affrontato questa tematica e stabilito che in mancanza di qualsiasi atto formale di nomina del Responsabile dei Lavori, tutta la responsabilità rimane in capo al Committente, in quanto non è possibile determinare quali compiti erano stati effettivamente affidati.

Ecco allora che la nomina scritta è un atto necessario e più questa nomina è strutturata, più è facile comprendere quali compiti sono stati affidati e quali rimangono in capo al Committente stesso.

Abbiamo pertanto pensato di elaborare una SICURELLO.si INFO con uno schema di incarico che vada ad meglio esplicitare quanto sopra.

 

Scarica il facsimile di incarico responsabile dei lavori: SICURELLOsi_INFO_22_FAC SIMILE INCARICO RESPONSABILE LAVORI


L’articolo è stato pubblicato sul numero di giugno 2020 del Giornale dei Coordinatori di AiFOS


ULTERIORI APPROFONDIMENTI

Vedi anche la risposta al quesito riguardante i limiti dell’incarico di Responsabile dei Lavori: CANTIERI: Limiti incarico di Responsabile dei Lavori (sicurellosi-safety.com)