Formazione Diisocianati: dal 24 agosto 2023 obbligo di formazione per l’utilizzo di prodotti a base di diisocianati.

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PRODOTTI A BASE DI DIISOCIANATI 

Dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale di prodotti contenenti diisocianati (con concentrazione maggiore allo 0,1 in peso) sarà consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata.

Di seguito cerchiamo di riassumere gli aspetti relativi a questo obbligo partendo dalla data del 24 febbraio 2022 i cui è entrata in vigore la prima parte della restrizione n. 74 del REACh, introdotta nell’allegato XVII dal Regolamento (UE) 2020/1149, che riguarda i prodotti a base di diisocianati.

I prodotti che possono contenere diisocianati sono vari, in particolare

    • resine bicomponenti,
    • vernici e pitture,
    • sigillanti,
    • adesivi,
    • rivestimenti,
    • schiume,
    • altri prodotti similari.
  •  

Ampio anche l’ambito applicativo può spaziare da tantissime lavorazione nell’ambito

    • cantieri ed impiantistica,
    • carrozzerie,
    • settore dei mobili,
    • automotive (componentistica),
    • altri settori manifatturieri.

Ovvero a partire dal 24 febbraio 2022 non è possibile immettere sul mercato questi composti in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che

a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso,
o in alternativa
b) il fornitore garantisca che il destinatario dei prodotti a base di diisocianati disponga di informazioni sui requisiti obbligatori di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta:
«A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

 

In particolare la formazione, obbligatoria a partire dal 24 agosto 2023, comprende istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale.

Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.

Tale formazione riguarda almeno:  

a) gli elementi di formazione, per tutti gli usi industriali e professionali;

 

b) gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), per i seguenti usi:

          • manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);
          • applicazione a spruzzo in cabina ventilata;
          • applicazione con rullo;
          • applicazione con pennello;
          • applicazione per immersione o colata;
          • trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;
          • pulitura e rifiuti;
          • qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;

 

c) gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c), per i seguenti usi:

          • manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi);
          • applicazioni per fonderie;
          • manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;
          • manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
          • applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);
          • qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.

 

Elementi di formazione:

formazione generale, anche on line, riguardante:

        • chimica dei diisocianati;
        • pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta);
        • esposizione ai diisocianati;
        • valori limite di esposizione professionale;
        • modalità di sviluppo della sensibilizzazione;
        • odore come segnale di pericolo;
        • importanza della volatilità per il rischio;
        • viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati;
        • igiene personale;
        • attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni;
        • rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione;
        • rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
        • sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;
        • ventilazione;
        • pulizia, fuoriuscite, manutenzione;
        • smaltimento di imballaggi vuoti;
        • protezione degli astanti;
        • individuazione delle fasi critiche di manipolazione;
        • sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);
        • sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based);

certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;

formazione di livello intermedio, anche on line, riguardante:

        • ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based);
        • manutenzione;
        • gestione dei cambiamenti;
        • valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti;
        • rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;

certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;

formazione avanzata, anche on line, riguardante:

        • eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti;
        • applicazione a spruzzo al di fuori dell’apposita cabina;
        • manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
        • certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo.

 

Soggetti ai nuovi obblighi di qualificazione professionale risultano

  • tutti gli “utilizzatori industriali e professionali” dei prodotti inclusi, ovvero 
    • i lavoratori dipendenti,
    • i lavoratori autonomi (es. artigiani),
    • coloro che pur non direttamente addetti alle lavorazioni con diisocianati sono incaricati della supervisione di tali attività (vedi nota informativa 01).
  • Il fornitore dei prodotti che ricadono nell’ambito della restrizione deve assicurarsi che i propri clienti a valle possano accedere ai suddetti corsi di formazione.

La formazione deve essere conforme alle disposizioni stabilite dallo Stato membro in cui opera l’utilizzatore industriale o professionale.

Gli Stati membri possono attuare o continuare ad applicare i loro requisiti nazionali per l’uso di tali sostanze e miscele, purché siano soddisfatti i requisiti minimi previsti dalla restrizione REACh.

 

Il fornitore deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele.

Nell’ambito della formazione deve essere tenuto conto della specificità dei prodotti forniti, della loro composizione, dell’imballaggio e della progettazione.

Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione.

La formazione deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.

 

Una particolare attenzione va posta comunque anche nell’utilizzazione di prodotti a basso tenore di diisocianati. In particolare l’utilizzatore di prodotti dichiarati a basso tenore di diisocianati dovrà verificare attentamente la formulazione dichiarata in quanto la sostituzione avviene attraverso l’inserimento di dimeri o trimeri di diisocianati, che quando prodotti e forniti sono composti stabili, ma durante l’uso rilasciano i medesimi composti diisocianici soggetti alla restrizione. In questo caso l’obbligo della restrizione non si applica, ma i rischi verso la salute sono i medesimi: ne consegue la necessità di un necessario percorso

  • di valutazione dei rischi effettuato dal Datore di Lavoro,
  • di formazione e addestramento dei lavoratori secondo quanto sopra riportato,
  • di sorveglianza sanitaria con individuazione dei soggetti vulnerabili (es. poliallergici, anche se la sensibilizzazione può colpire chiunque).

 

Un ulteriore approfondimento lo trovate qui: https://www.safeusediisocyanates.eu/diisocyanates-reach

 

Fai click qui per scaricare il testo della restrizione n. 74 del REACh, introdotta nell’allegato XVII dal Regolamento (UE) 2020/1149

 

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NOTA INFORMATIVA 01

Con la presente nota vogliamo sottolineare l’aspetto relativo all’obbligo formativo non solo per i lavoratori (dipendenti od autonomi) impegnati nell’utilizzo dei prodotti contenenti diisocianati, ma anche per chi (esempio tecnici) che pur non direttamente addetti alle lavorazioni con diisocianati sono incaricati della supervisione di tali attività.


 

Esempio di scheda di sicurezza di sostanza/miscela contenente diisocianati in cui è evidenziato l’obbligo di formazione del personale che utilizza la sostanza/miscela contenente diisocianati.

Formazione Diisocianati

FORMAZIONE UTILIZZO DIISOCIANATI

Altre info in materia:

Diisocianati: formazione obbligatoria entro l’estate (aifos.org)


 

Data di pubblicazione 08 marzo 2023