Formazione E-Learning Coordinatori Sicurezza

Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro

Formazione E-Learning Coordinatori: Modulo giuridico ed aggiornamento dei coordinatori possono svolgersi in modalità e-learning

 

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita’, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164) (GU Serie Generale n.221 del 23-9-2015 – Suppl. Ordinario n. 53)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015

art. 20 comma 1 lettera o)

All’articolo 98, comma 3, sono inseriti,  in  fine,  i  seguenti periodi: «L’allegato  XIV  e’  aggiornato  con  accordo  in  sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all’allegato XIV,  solo  per  il  modulo  giuridico  (28  ore),  e  i   corsi   di aggiornamento possono svolgersi in modalita’ e-learning nel  rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato  per  la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2.»  “

 

 

Formazione E-Learning Coordinatori: E’ ormai ufficiale quanto più volte ribadito in merito all’aggiornamento dei coordinatori in modalità e-learning.
Il D.Lgs. 151/2015 conferma la possibilità di effettuare la  formazione e-learning coordinatori (modulo giuridico) ed il loro aggiornamento in modalità e-learning.

Ecco il testo completo dell’articolo 98, così come modificato dal D.Lgs. 151/2015 e che si riferisce alla Formazione E-Learning Coordinatori:

Art. 98. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
(comma così modificato dall’art. 66 del d.lgs. n. 106 del 2009)

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
(comma così modificato dall’art. 66 del d.lgs. n. 106 del 2009)

3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’allegato XIV. L’allegato  XIV  e’  aggiornato  con  accordo  in  sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all’allegato XIV,  solo  per  il  modulo  giuridico  (28  ore),  e  i   corsi   di aggiornamento possono svolgersi in modalita’ e-learning nel  rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato  per  la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2.
(comma così modificato dall’art. 20 del d.lgs. n. 151 del 2015)

4. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’allegato XIV, o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.
(comma così modificato dall’art. 66 del d.lgs. n. 106 del 2009)

5. Le spese connesse all’espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

 

 

ALLEGATO XIV – Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
(così sostituito dall’allegato XIV al d.lgs. n. 106 del 2009)

PARTE TEORICA

Modulo giuridico per complessive 28 ore

• La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
• Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto;
• Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi;
• La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;
• La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi;
• La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.

Modulo tecnico per complessive 52 ore

• Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali
• L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori
• Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza
• Le malattie professionali ed il primo soccorso
• Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche
• Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria
• I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto
• I rischi chimici in cantiere
• I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione
• I rischi connessi alle bonifiche da amianto
• I rischi biologici
• I rischi da movimentazione manuale dei carichi
• I rischi di incendio e di esplosione
• I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati
• I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza

Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore

• I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza.
• I criteri metodologici per:

a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo;
b) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza;
c) l’elaborazione del fascicolo;
d) l’elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi;
e) la stima dei costi della sicurezza

• Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership
• I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

PARTE PRATICA per complessive 24 ore

• Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze
• Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo
• Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza
• Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento
• Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO

La verifica finale di apprendimento deve essere effettuata da una commissione costituita da almeno tre docenti del corso, tramite:

• Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali
• Test finalizzati a verificare le competenze cognitive

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%.
Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA.
E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio.

L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.

Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

 

nb: evidenziati in azzurro gli elementi che possono essere seguiti tramite Formazione E-Learning Coordinatori

 

 


Formazione E-Learning Coordinatori

La normativa sul pubblico spettacolo

Presentazione del nuovo Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 in materia di “Sicurezza Pubblico Spettacolo”.

Durata del corso: 1 ora

 

Formazione E-Learning Coordinatori 

Dalla Direttiva Macchine all’Accordo Stato Regioni 22/02/2012

Formazione E-Learning Coordinatori
 

Aggiornamento per formatori, consulenti, ASPP/RSPP e coordinatori per la formazione degli operatori che utilizzano attrezzature di lavoro (Accordo Stato Regioni 22/02/2012) e attrezzature con specifica abilitazione

Durata del corso: 4 ore

 

Vedi altri momenti formativi relativi alla Formazione E-Learning Coordinatori

 


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