GARANTE PRIVACY: DELIBERA 27 settembre 2018

In Gazzetta Ufficiale del 04 ottobre 2018

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 27 settembre 2018

Indicazioni relative alle istanze che devono ritenersi comprese nell’ambito degli affari pregressi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (Delibera n. 455). (18A06386)

 

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della
prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito
«regolamento»);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» (di seguito
«Codice»);
Considerato che il regolamento trova applicazione negli ordinamenti
degli Stati membri a decorrere dal 25 maggio 2018 (art. 99, par. 2);
Considerato che, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del decreto
legislativo n. 101/2018, entro il termine di sessanta giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso del Garante, i soggetti che
dichiarano il loro attuale interesse possono presentare al Garante
medesimo motivata richiesta di trattazione dei reclami, delle
segnalazioni e delle richieste di verifica preliminare (c.d. affari
pregressi) «pervenuti entro la predetta data»;
Considerato, altresi’, che la predetta richiesta non riguarda i
reclami e le segnalazioni di cui si e’ gia’ esaurito l’esame «o di
cui il Garante ha gia’ esaminato nel corso del 2018 un motivato
sollecito o una richiesta di trattazione», o per i quali il Garante
medesimo e’ a conoscenza, anche a seguito di propria denuncia, che
sui fatti oggetto di istanza e’ in corso un procedimento penale (art.
19, comma 2, del decreto legislativo n. 101/2018);
Considerato che la formulazione delle predette disposizioni
potrebbe ingenerare dubbi interpretativi, sotto il profilo temporale
e sostanziale, in ordine alla sua applicabilita’ alle istanze
presentate a questa autorita’ a partire dal 25 maggio 2018;
Ritenuto, quindi, di dover fornire un opportuno chiarimento, anche
in coerenza con il regolamento, riguardante le istanze che devono
ritenersi ricomprese nell’ambito degli affari pregressi e, quindi,
oggetto di eventuale richiesta di trattazione da parte di coloro che
dichiarino il loro perdurante interesse alla relativa definizione
ovvero di trattazione da parte di questa autorita’;
Ritenuto che la disposizione di cui al citato art. 19, comma 1, del
decreto legislativo n. 101/2018, concernente le istanze riguardanti
la trattazione di affari pregressi aventi ad oggetto reclami,
segnalazioni e richieste di verifica preliminare, debba intendersi
riferita unicamente agli istituti disciplinati, dal Codice,
antecedentemente alle modifiche ad esso apportate in conseguenza
dell’applicazione della normativa europea. Tale interpretazione deve
ritenersi fondata sia nella circostanza che il diritto di proporre
reclami o segnalazioni fondati sulla nuova disciplina, prevalendo
sulle fonti interne eventualmente contrastanti, non e’ derogabile
(art. 77 del regolamento; articoli da 141 a 144 del Codice, come
novellati dal decreto legislativo n. 101/2018), sia nel fatto che,
successivamente alla menzionata data di applicazione del regolamento,
l’istituto della verifica preliminare risulta incompatibile con il
regolamento medesimo;
Ritenuto, pertanto, che all’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 19
del decreto legislativo n. 101/2018, la locuzione «entro la predetta
data …», debba intendersi riferita al 24 maggio 2018;
Considerato, altresi’, che le norme sul procedimento amministrativo
e il regolamento n. 1/2007 riguardante le procedure interne presso
l’autorita’ aventi rilevanza esterna (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 14 dicembre 2007 e in www.gpdp.it – doc. web n.
1477480) portano a ritenere che l’esame dei reclami o delle
segnalazioni di cui al regime previgente normativo trovi inizio
nell’invio di un avviso di avvio del relativo procedimento, di una
richiesta di elementi o esibizione di documenti ovvero di altro atto
recettizio diretto al titolare o all’istante (articoli 6, 9, 10 e 14
del regolamento n. 1/2007);
Ritenuto, quindi, che la disposizione di cui al citato art. 19,
comma 2, del decreto legislativo n. 101/2018, concernente i reclami e
le segnalazioni sottratte all’esigenza di una loro sollecitazione da
parte dei soggetti che dichiarano il loro attuale interesse, in
quanto sono gia’ stati esaminati a seguito di un sollecito o una
richiesta di trattazione, debba intendersi riferita ai reclami e le
segnalazioni per i quali l’istante abbia ricevuto da parte degli
uffici di questa autorita’ la comunicazione di avvio del
procedimento, anche mediante una richiesta di informazioni o di
esibizione di documenti a terze parti ovvero all’istante stesso;
Ritenuto, pertanto, che al comma 2 dell’art. 19 del decreto
legislativo n. 101/2018, la locuzione «il Garante ha gia’ esaminato»,
debba intendersi riferita ai casi in cui gli uffici di questa
autorita’ abbiano gia’ inviato all’istante la comunicazione di avvio
del procedimento o di altro atto recettizio, anche mediante una
richiesta di informazioni o di esibizione di documenti a terze parti;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’ufficio, formulate dal segretario
generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante, n.
1/2000;
Relatore il dott. Antonello Soro;

Tutto cio’ premesso
il Garante:

a) ai sensi degli articoli 57, par. 1, del regolamento e 154, comma
1, lettera f), del Codice, come novellato dal decreto legislativo n.
101/2018, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni,
fornisce le indicazioni di cui in premessa in relazione alle istanze
che devono ritenersi ricomprese nell’ambito degli affari pregressi di
cui all’art. 19 del decreto legislativo n. 101/2018;
b) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Ministero della giustizia – Ufficio pubblicazione leggi e decreti,
per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 27 settembre 2018

Il Presidente e relatore: Soro

Il segretario generale: Busia