IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA E LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI CANTIERE ANCHE ALLA LUCE DEL DM 256/2022
Approfondimento a cura di Stefano Farina, Consigliere nazionale AiFOS, e Daniela Panariti, formatrice e consulente iscritta ai Registri Professionali AiFOS
Gestione dei rifiuti di cantiere
In questo articolo vogliamo affrontare un argomento che pur non rientrando direttamente nei compiti del Coordinatore della Sicurezza Cantiere, può comunque coinvolgerlo per alcuni aspetti legati ad esempio:
- ai prodotti potenzialmente pericolosi per la salute e sicurezza dei lavoratori (e alcuni rifiuti lo possono essere o diventare),
- agli aspetti connessi all’organizzazione del cantiere ed alle aree di deposito dei rifiuti così come previsti all’interno del punto 2.2.2 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 – contenuti minimi del Piano di sicurezza e coordinamento – dove alla lettera m) troviamo indicate le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti ed a quella successiva le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.
- Alle scelte del progettista (per i progetti rientranti nei disposti del Decreto ministeriale n. 256 del 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”) ed alla necessità di conservare lo strato superficiale del terreno con un accantonamento provvisorio nell’attesa di fare le lavorazioni necessarie al riutilizzo.
La tematica dei rifiuti è certamente molto complessa e la normativa ha sempre rimandato prevalentemente alle scelte del produttore del rifiuto stesso sia per quanto attiene le attività di nuova edificazione che per quelle legate alle demolizioni. Con il tempo sono state modificate le condizioni e piano piano tali aspetti sono stati estesi anche alla fase progettuale, pensiamo all’introduzione degli aspetti connessi alle “rocce e terre da scavo”, ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) ed ora con l’emanazione del D.M. 256 del 23 giugno 2022 all’introduzione del piano di gestione dei rifiuti (con riferimento ai lavori pubblici).
L’articolo non vuole essere esaustivo di tutti gli aspetti, ma cerchiamo di capirne di più con un sunto che non approfondisce le modalità di gestione dei rifiuti di cantiere, ma riporta una serie di informazioni per meglio comprendere l’argomento.
Partiamo dalla fine, ed in particolare dal D.M. 256 del 23 giugno 2022 che prevede i seguenti criteri
- 2.6.1 Prestazioni ambientali del cantiere
- 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo e il principio di “non arrecare danno significativo all’ambiente DNSH”
che introducono, già al momento della progettazione, la predisposizione di un Piano di Gestione dei Rifiuti associato alle attività di costruzione e demolizione.
Tale piano predisposto in fase progettuale andrà poi integrato dall’impresa o imprese affidatarie inserendo:
- Anagrafica e dati dell’Appaltatore, degli eventuali subappaltatori interessati dai lavori e dai centri di recupero e smaltimento interessati dal trasporto dei rifiuti;
- Planimetrie contenenti la localizzazione e la dimensione dei luoghi di deposito dei rifiuti;
- Relazione contenente: la tipologia dei rifiuti prodotti e la loro gestione (deposito e/o stoccaggio, recupero e/o smaltimento).
Ovvero il piano e la sua integrazione comportano scelte soggettive ed operative legate alle planimetrie ed ai depositi, scelte che possono incidere pesantemente sull’organizzazione del cantiere andando ad alterare, se non correttamente previsti in fase progettuale, gli aspetti connessi all’organizzazione del cantiere stesso ed alle indicazioni del P.S.C.
Per quanto attiene i rifiuti, in cantiere si potranno trovare una serie di categorie attinenti ai materiali di rifiuto provenienti dalle attività di costruzione e demolizione, tra i quali possiamo citare:
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- CER 170101 – Cemento;
- CER 170102 – Mattoni;
- CER 170103 – Mattonelle e ceramiche;
- CER 170107 – Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche;
- CER 170201 – Legno;
- CER 170202 – Vetro;
- CER 170203 – Plastica;
- CER 170302 – Miscele bituminose;
- CER 170401 – Rame, bronzo, ottone;
- CER 170402 – Alluminio;
- CER 170403 – Piombo;
- CER 170404 – Zinco;
- CER 170405 – Ferro e acciaio;
- CER 170406 – Stagno;
- CER 170604 – Materiali isolanti;
- CER 170802 – Materiali da costruzione a base di gesso;
- CER 170410 – Cavi;
- CER 170904 – Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione;
- CER 150101 – Imballaggi in carta e cartone;
- CER 150102 – Imballaggi in plastica;
- CER 150106 – Imballaggi in materiali misti;
- CER 170605* – Materiali da costruzione contenenti amianto
- …
Naturalmente risulta necessario identificare specifiche aree di deposito/stoccaggio che tengano conto di tutte le tipologie presenti, della loro separazione, della conservazione/protezione da eventuali danneggiamenti.
Sottolineiamo che il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e che per alcune categorie di rifiuto vi sono modalità di gestione del deposito temporaneo particolarmente vincolanti (per quantità e/o tempistiche).
Riguardo ai codici CER ricordiamo che l’acronimo sta per Codice Europeo Rifiuti, e con decisione 2000/532/CE e successive modificazioni è stato introdotto l’Elenco Europeo Rifiuti (EER), un catalogo dove sono identificati tramite un codice tutti i rifiuti siano essi urbani, speciali o pericolosi.
Ogni singolo rifiuto è identificato attraverso un codice numerico univoco, il CER.
Ma quanti codici CER sono inclusi nell’elenco EER? Possiamo dire che i codici CER si dividono in:
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- 20 classi;
- 111 sottoclassi;
- 839 rifiuti (di questi, 405 sono pericolosi e 434 non pericolosi).
Il CER indica ogni singolo rifiuto individuato specificatamente mediante un codice a sei cifre. I codici CER sono delle sequenze numeriche, composte da 3 coppie di cifre, alle quali è attribuita una descrizione (es. 15.01.06 Imballaggi in materiali misti).
L’attribuzione delle sei cifre sottende ad una logica ben precisa:
-
- La prima coppia di cifre, denominata “codice a due cifre o classe”, identifica la fonte che ha generato il rifiuto, ossia il settore produttivo di provenienza del rifiuto;
- La seconda coppia di cifre del codice, denominata “codice a quattro cifre o sottoclasse”, identifica il processo e/o la lavorazione che ha originato il rifiuto all’interno del settore produttivo di provenienza;
- La terza coppia di cifre del codice individua la singola tipologia di rifiuto.
I codici CER che terminano con le cifre 99 indicano rifiuti la cui identificazione non può andare oltre un certo grado di specificazione. Il loro utilizzo deve comunque avere carattere residuale e corrispondere all’ultima ratio in fase di identificazione del codice.
I Codici CER contrassegnati dall’asterisco “*” indicano i rifiuti pericolosi. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione. La procedura deve essere sempre applicata con molta attenzione.
Accortezza importante da usare è quella di assicurarsi che l’elenco dal quale si consultano i Codici CER sia quello più aggiornato per non riportare descrizioni errate (e non incorrere in sanzioni).
Per quanto attiene i materiali da costruzione e demolizione che costituiscono o contengono sostanze pericolose, ne riportiamo di seguito un elenco non esaustivo:
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- fibre minerali artificiali sfuse (che in base alla classificazione possono risultare pericolose);
- componenti o parti contenenti olio minerale (ad esempio serbatoi per olio);
- rivelatori di fumo con componenti radioattivi;
- materiale isolante costituito da componenti contenenti clorofluorocarburi [(H)CFC] (come elementi a sandwich);
- suoli contaminati da petrolio o diversamente contaminati;
- residui di combustione o residui diversamente contaminati;
- isolanti contenenti policlorobifenili (PCB);
- attrezzature elettriche o apparecchi con sostanze inquinanti (ad es. lampade ai vapori di mercurio, tubi fluorescenti, lampade a risparmio energetico, condensatori contenenti PCB, altre apparecchiature elettriche contenenti PCB, cavi contenenti liquidi isolanti);
- liquidi refrigeranti e materiali isolanti di dispositivi di raffreddamento o unità di condizionamento d’aria contenenti clorofluorocarburi [(H)CFC];
- materiali contenenti idrocarburi policiclici aromatici (PAH) (come bitume, cartone bitumato, blocchi di sughero, scorie);
- componenti contenenti sale, olio, catrame, fenolo o impregnati di queste sostanze (ad es. legno impregnato, cartone, traverse ferroviarie);
- materiali contenenti amianto (ad es. cemento amianto, amianto spruzzato, riscaldamento ad accumulo, pavimentazione di amianto);
- altri materiali pericolosi.
Per una miglior comprensione di sigle e termini che possono ritrovarsi parlando di “rifiuti” abbiamo pensato di proporre un elenco di termini e definizioni:
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- C&D o CeD: Costruzione e Demolizione.
- EER (Elenco Europeo dei Rifiuti): Codice identificativo composto da 6 cifre, assegnato ad ogni tipologia di rifiuto sulla base della sua composizione e provenienza, di cui alla Direttiva 75442/CEE aggiornata dal 2008/98/CE e s.m.i.
- costruito: Opere civili edili (fabbricati, ecc.) e non edili (opere infrastrutturali, geotecniche, ecc.).
- decostruzione selettiva: Demolizione attraverso un approccio sistematico il cui obiettivo è di facilitare le operazioni di separazione dei componenti e dei materiali, al fine di pianificare gli interventi di smontaggio ed i costi associati all’intervento e recuperare componenti e materiali il più possibile integri, non danneggiati né contaminati dai materiali adiacenti, per massimizzare il potenziale di riutilizzabilità e/o riciclabilità degli stessi.
- end of waste (materie prime seconde): Materiale o oggetto ottenuto al termine delle operazioni di recupero di rifiuti che, anche attraverso eventuali ulteriori trattamenti, può essere usato in un processo industriale o direttamente commercializzato.
- materiali da scavo: Materiali legati alla attività di scavo (terra e roccia).
- riciclo: Processo di trattamento di un materiale o di un componente, scomposto negli elementi che lo costituiscono (es. riciclo di un pavimento in gomma per produrne uno nuovo, riciclo di CLS per produrre inerti), rendendolo nuovamente disponibile per l’utilizzo con la funzione originaria o per altri fini. I materiali così trattati vengono immessi nuovamente nei rispettivi cicli produttivi, in sostituzione o ad integrazione delle materie prime
- rifiuti da costruzione e demolizione: Materiali di scarto (oppure residuali) che derivano da attività di costruzione e demolizione.
- rifiuti da demolizione stradale: materiali misti, composti da terra, calcestruzzo e asfalto, o selezionati, fresato d’asfalto, miscele bituminose.
- rifiuti inerti misti da demolizione edilizia: Frazione dei rifiuti da C&D dominante, in termini quantitativi.
- riuso: Azione con cui si dà un nuovo uso ad un componente edilizio precedentemente impiegato in una costruzione o proveniente da altra fonte. Il componente può essere costituito da un singolo elemento (es. un mattone, una lastra in pietra, un perno ligneo) o da più elementi di diversi materiali (es. una porta con ferramenta metallica, pannelli compositi per pareti, fondazioni prefabbricate in cemento armato). Il riuso può avvenire senza necessità di
- lavorazione del componente o con significative lavorazioni, come la rimozione di vernici o finiture superficiali. Il riuso può avvenire solo dopo appropriate verifiche di qualità ed integrità, con la stessa finalità o con una
- smaltimento: Conferimento/confinamento dei rifiuti in discariche controllate (landfill) o avvio a recupero energetico.
- sostanza pericolosa: Sostanza che da sola o in combinazione con altre sostanze, o a causa dei suoi prodotti di decomposizione o per emissioni, può danneggiare l’uomo e l’ambiente o può produrre una diminuzione del valore dell’immobile ovvero limitarne l’utilizzo.
RIFIUTI DI CANTIERE
Per una miglior comprensione dell’articolo, riportiamo di seguito il capitolo 2.6 del Decreto ministeriale n. 256 del 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”
2.6 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI RELATIVE AL CANTIERE
Indicazioni alla stazione appaltante
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall’art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Sono costituiti da criteri progettuali per l’organizzazione e gestione sostenibile del cantiere. Il progettista li integra nel progetto di cantiere e nel capitolato speciale d’appalto del progetto esecutivo.
La verifica dei criteri contenuti in questo capitolo avviene tramite la Relazione CAM, nella quale sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam.
2.6.1 Prestazioni ambientali del cantiere
Criterio
Le attività di preparazione e conduzione del cantiere prevedono le seguenti azioni:
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- individuazione delle possibili criticità legate all’impatto nell’area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull’ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione.
- definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell’area del cantiere quali la recinzione e protezione degli ambiti interessati da fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone. Qualora l’area di cantiere ricada in siti tutelati ai sensi delle norme del piano paesistico si applicano le misure previste;
- rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus altissima e Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per l’individuazione delle specie alloctone si dovrà fare riferimento alla “Watch-list della flora alloctona d’Italia” (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);
- protezione delle specie arboree e arbustive autoctone. Gli alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non è ammesso usare gli alberi per l’infissione di chiodi, appoggi e per l’installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici etc.;
- disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in prossimità delle preesistenze arboree e arbustive autoctone (è garantita almeno una fascia di rispetto di dieci metri);
- definizione delle misure adottate per aumentare l’efficienza nell’uso dell’energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di inquinanti e gas climalteranti, con particolare riferimento all’uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l’acqua calda ecc.);
- fermo restando l’elaborazione di una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, definizione di misure per l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico e scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo ecc, e l’eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;
- definizione delle misure per l’abbattimento delle emissioni gassose inquinanti con riferimento alle attività di lavoro delle macchine operatrici e da cantiere che saranno impiegate, tenendo conto delle “fasi minime impiegabili”: fase III A minimo a decorrere da gennaio 2022. Fase IV minimo a decorrere dal gennaio 2024 e la V dal gennaio 2026 (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040);
- definizione delle misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l’uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;
- definizione delle misure per l’abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l’acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;
- definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, impedendo la diminuzione di materia organica, il calo della biodiversità nei diversi strati, la contaminazione locale o diffusa, la salinizzazione, l’erosione etc., anche attraverso la verifica continua degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;
- definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali l’impermeabilizzazione di eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inerti e depurazione delle acque di dilavamento prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali;
- definizione delle misure idonee per ridurre l’impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;
- misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei materiali da avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo;
- misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali etc.) individuando le aree da adibire a deposito temporaneo, gli spazi opportunamente attrezzati (con idonei cassonetti/contenitori carrellabili opportunamente etichettati per la raccolta differenziata etc.).
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Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.
2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo
Criterio
Fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti, la demolizione degli edifici viene eseguita in modo da massimizzare il recupero delle diverse frazioni di materiale. Nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, il progetto prevede, a tal fine, che, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere, ed escludendo gli scavi, venga avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero, secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Il progetto stima la quota parte di rifiuti che potrà essere avviato a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero.
A tal fine può essere fatto riferimento ai seguenti documenti: “Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici” della Commissione Europea, 2018; raccomandazioni del Sistema nazionale della Protezione dell’Ambiente (SNPA) “Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti” del 2016; UNI/PdR 75 “Decostruzione selettiva – Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un’ottica di economia circolare”.
Tale stima include le seguenti:
a. valutazione delle caratteristiche dell’edificio;
b. individuazione e valutazione dei rischi connessi a eventuali rifiuti pericolosi e alle emissioni che possono sorgere durante la demolizione;
c. stima delle quantità di rifiuti che saranno prodotti con ripartizione tra le diverse frazioni di materiale;
d. stima della percentuale di rifiuti da avviare a preparazione per il riutilizzo e a riciclo, rispetto al totale dei rifiuti prodotti, sulla base dei sistemi di selezione proposti per il processo di demolizione;
Alla luce di tale stima, il progetto comprende le valutazioni e le previsioni riguardo a:
a. rimozione dei rifiuti, materiali o componenti pericolosi;
b. rimozione dei rifiuti, materiali o componenti riutilizzabili, riciclabili e recuperabili.
In caso di edifici storici per fare la valutazione del materiale da demolire o recuperare è fondamentale effettuare preliminarmente una campagna di analisi conoscitiva dell’edificio e dei materiali costitutivi per determinarne, tipologia, epoca e stato di conservazione.
Il progetto individua le seguenti categorie di rifiuti:
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- rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER 170101, 170102, 170103, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170504, 170604, 170802) da avviare a operazioni di preparazione per il riutilizzo, impiegati nello stesso cantiere oppure, ove non fosse possibile, impiegati in altri cantieri;
- rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER 170101, 170102, 170103, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170504, 170604, 170802) da avviare a operazioni di riciclo o ad altre forme di recupero;
- le frazioni miste di inerti e rifiuti (codice EER 170107 e 170904) derivanti dalle demolizioni di opere per le quali non è possibile lo smontaggio e la demolizione selettiva, che sono avviati ad impianti per la produzione di aggregati riciclati.
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In considerazione del fatto che, in fase di demolizione selettiva, potrebbero rinvenirsi categorie di rifiuti differenti da quelle indicate (dovute ai diversi sistemi costruttivi e materiali ovvero componenti impiegati nell’edificio), è sempre suggerita l’adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad avviare il maggior quantitativo di materiali non pericolosi a riciclo e ad altre operazioni di recupero
Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.
2.6.3 Conservazione dello strato superficiale del terreno
Criterio
Fermo restando la gestione delle terre e rocce da scavo in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120, nel caso in cui il progetto includa movimenti di terra (scavi, splateamenti o altri interventi sul suolo esistente), il progetto prevede la rimozione e l’accantonamento1 del primo strato del terreno per il successivo riutilizzo in opere a verde.
1Qui si intende un accantonamento provvisorio nell’attesa di fare le lavorazioni necessarie al riutilizzo. Già nel progetto (nel capitolato in particolare) si prevede che lo scotico debba essere riutilizzato (p.es per la realizzazione di scarpate e aree verdi). L’accantonamento provvisorio dipende dal fatto che nell’organizzazione del cantiere le due operazioni non sempre sono immediatamente conseguenti.
Per primo strato del terreno si intende sia l’orizzonte “O” (organico) del profilo pedologico sia l’orizzonte “A” (attivo), entrambi ricchi di materiale organico e di minerali che è necessario salvaguardare e utilizzare per le opere a verde.
Nel caso in cui il profilo pedologico del suolo non sia noto, il progetto include un’analisi pedologica che determini l’altezza dello strato da accantonare (O e A) per il successivo riutilizzo. Il suolo rimosso dovrà essere accantonato in cantiere separatamente dalla matrice inorganica che invece è utilizzabile per rinterri o altri movimenti di terra, in modo tale da non comprometterne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche ed essere riutilizzato nelle aree a verde nuove o da riqualificare.
Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Per quanto riguarda la prescrizione sull’accantonamento del primo strato di terreno, è allegato il profilo pedologico e relativa relazione specialistica che dimostri la conformità al criterio.
2.6.4 Rinterri e riempimenti
Criterio
Per i rinterri, il progetto prescrive il riutilizzo del materiale di scavo, escluso il primo strato di terreno di cui al precedente criterio “2.6.3-Conservazione dello strato superficiale del terreno”, proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, ovvero materiale riciclato, che siano conformi ai parametri della norma UNI 11531-1.
Per i riempimenti con miscele betonabili (ossia miscele fluide, a bassa resistenza controllata, facilmente removibili, auto costipanti e trasportate con betoniera), è utilizzato almeno il 70% di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242 e con caratteristiche prestazionali rispondenti all’aggregato riciclato di Tipo B come riportato al prospetto 4 della UNI 11104.
Per i riempimenti con miscele legate con leganti idraulici, di cui alla norma UNI EN 14227-1, è utilizzato almeno il 30% in peso di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242.
Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.
I singoli materiali utilizzati sono conformi alle pertinenti specifiche tecniche di cui al capitolo “2.5- Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e le percentuali di riciclato indicate, sono verificate secondo quanto previsto al paragrafo “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”-indicazioni alla stazione appaltante.
Per le miscele (betonabili o legate con leganti idraulici), oltre alla documentazione di verifica prevista nei pertinenti criteri, è presentata anche la documentazione tecnica del fabbricante per la qualifica della miscela.
Le 20 classi dei CER
Nella tabella seguente andiamo a riportare le Classi CER e relativa descrizione.
CLASSE CER | DESCRIZIONE |
01 | rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera e cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali |
02 | rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca trattamento e preparazione di alimenti |
03 | rifiuti dalla lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone |
04 | rifiuti dalla lavorazione delle pelli e dell’industria tessile |
05 | rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone |
06 | rifiuti dei processi chimici industriali |
07 | rifiuti dei processi chimici organici |
08 | rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici, e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa |
09 | rifiuti dell’industria fotografica |
10 | rifiuti da processi termici |
11 | rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa |
12 | rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica |
13 | oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli combustibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) |
14 | solventi, refrigeranti, propellenti di scarto (tranne 07 e 08) |
15 | rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) |
16 | rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco |
17 | rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente dai siti contaminati) |
18 | rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico) |
19 | rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale |
20 | rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilati prodotti da attività commerciali e industriali, nonché dalle istituzioni) inclusi rifiuti della raccolta differenziata |
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI
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- Decreto Ministero della transizione ecologica del 23 giugno 2022 Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (GU Serie Generale n. 101 del 30-04-2008 – Suppl. Ordinario n. 108)
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (GU Serie Generale n. 88 del 14-04-2006 – Suppl. Ordinario n. 96)
- Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune Direttive (Testo rilevante ai fini del SEE)
- Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti
- Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l’allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune Direttive (Testo rilevante ai fini del SEE)
- Decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
- Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la Decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della Direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la Decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della Direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi [notificata con il numero C(2000) 1147] (Testo rilevante ai fini del SEE)
- UNI/PdR 75 “Decostruzione selettiva – Metodologia per la decostruzione selettiva e di recupero dei rifiuti in un’ottica di economia circolare
- UNI 8290-1 Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»,
- Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
- Direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la suddetta direttiva 2009/33/CE;
- Legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell’art. 1, che disciplinano il «Piano d’azione per la sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione
- Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l’art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in Ministero della transizione ecologica;
- Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – n. 107 dell’8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha approvato il «Piano d’azione nazionale per la sostenibilita’ ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»;
- Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della pubblica amministrazione per l’acquisto di servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice – servizio di riscaldamento/raffrescamento»;
- Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale e’ stata approvata la revisione del Piano d’azione per la sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – n. 107 dell’8 maggio 2008;
- Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – n. 259 del 6 novembre 2017, con il quale sono stati adottati i criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici;
- Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 marzo 2018, n. 56, recante «Regolamento per l’attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», di cui all’art. 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, recante «Determinazione dei requisiti acustici degli edifici»;
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia»;
- Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
- Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante «Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164»;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 «Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006»;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, recante «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – n. 162 del 15 luglio 2015;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – n. 162 del 15 luglio 2015;
- Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;
Pubblicato il: 23/02/2023
L’articolo che tratta di rifiuti di cantiere è stato pubblicato sul “Giornale dei Coordinatori” di AiFOS
Sunto dell’articolo.
Il tema dei rifiuti di cantiere viene affrontato alla luce degli adempimenti normativi.
Il Coordinatore Sicurezza Cantiere non entra nel merito dei rifiuti di cantiere, ma si ritiene necessario che esso valuti la coerenza del piano di gestione dei rifiuti di cantiere rispetto all’organizzazione del cantiere stesso (cfr. punto 2.2.2 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 – contenuti minimi del Piano di sicurezza e coordinamento – dove troviamo indicate le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti e le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione).
Rifiuti Cantiere / Codici CER /Demolizione selettiva, recupero e riciclo