INVIO NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI
Preliminarmente all’avvio dei lavori l’invio della Notifica Preliminare Cantieri è un obbligo di legge.
Attualmente ogni Regione, ASL, Direzione Territoriale del Lavoro, Prefettura, hanno modalità e regole di invio differenti.
Da tempo abbiamo attivato un minisito (www.notificapreliminare.it) per cercare di rendere la vita più facile riportando, regione per regione, le regole di invio notifica preliminare, facsimili di deleghe, indicazioni a chi richiedere informazioni e negli ultimi giorni abbiamo provveduto ad un aggiornamento integrale delle pagine e dei loro contenuti con ulteriori indicazioni.
INVIO NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI
MODIFICHE NORMATIVE
- Dal 21 dicembre 2021 le notifiche preliminari alimentano una apposita banca dati istituita presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l’interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell’alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate.
- Dal 04 dicembre 2018 sono cambiate le regole di invio della notifica preliminare La modifica introdotta dalla Legge di conversione del Decreto Legge 04 ottobre 2018 nr. 113 prevede che la notifica preliminare venga inviata dal Committente o dal responsabile dei lavori anche al Prefetto esclusivamente per i lavori pubblici.
- Dal 05 ottobre 2018 sono cambiate le regole di invio della notifica preliminare La modifica introdotta dall’articolo 26 del Decreto Legge 04 ottobre 2018 nr. 113 prevede che la notifica preliminare venga inviata dal Committente o dal responsabile dei lavori anche al Prefetto.
PER SAPERNE DI PIU’ IN MATERIA DI NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI [dal sito www.notificapreliminare.it]
Che cos’è la notifica preliminare cantieri?È un obbligo previsto per i cantieri temporanei e mobili a carico del Committente o del Responsabile dei Lavori. Bisogna trasmetterla alla Azienda Sanitaria Locale, alla Direzione Provinciale del Lavoro, al Comune e – per i lavori pubblici – al Prefetto.
Quando bisogna inviarla? La notifica va inviata prima dell’inizio dei lavori ed aggiornata in base alle indicazioni regionali (alcune regioni prevedono l’aggiornamento prima dell’accesso di ogni impresa esecutrice, altre esclusivamente se cambiano committente, impresa affidataria, ovvero l’impresa principale che esegue i lavori, coordinatore per la sicurezza) Quali sono gli obblighi di invio? Il decreto legislativo 81/08 all’art. 99 comma 1 prevede che l’invio sia obbligatorio:
Come va inviata? Ogni regione ha previsto modalità proprie di invio. Generalmente tramite portali dedicati. In altri casi l’invio deve avvenire tramite PEC. Cosa c’entra il Prefetto? La legge 132/2018 ha previsto, quale ulteriore livello di controllo, che nel caso di lavori pubblici la notifica preliminare vada inviata anche al Prefetto. Ove il Prefetto non è presente la notifica va inviata:
Se non invio la notifica preliminare? La legge prevede che, una copia della notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere. Oltreché custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente. Se l’organo di vigilanza dovesse riscontrare una inadempienza in tal senso comunicherà tale inadempienza all’amministrazione che ha concesso il titolo abilitativo che provvederà ad annullare l’efficacia del titolo abilitativo concesso. Quali sono i contenuti della notifica preliminare cantieri? I contenuti della notifica preliminare sono elencati nell’allegato XII del D.Lgs 81/08 e sono i seguenti:
|