Modificato il D.Lgs. 81/2008 – Approvata la nuova Legge

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Camera dei Deputati: Approvate nella giornata di ieri 15 dicembre 2021 le modifiche al D.Lgs. 81/2008

[in aggiornamento]
 
Con il voto di fiducia di ieri alla Camera, è stato modificato il D.Lgs. 81/2008 (modifiche contenute all’interno del Decreto Fiscale) e tali modifiche sono diventate norma dello Stato.
 
Rimandando alla lettura della norma, così come verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tra i molteplici aspetti della nuova Legge, sono certamente di rilievo quelli legati alla Sicurezza sul Lavoro, tra i quali cito:
 
[Modifiche al D.Lgs. 81/2008]
 
all’articolo 18, comma 1,
 
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può
subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività »;
 
 
all’articolo 19, comma 1:
 
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti »;
 
2) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
« f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate »;
 
 
all’articolo 26,
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
« 8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto »;
 
 
all’articolo 37:
 
1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
« Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa »;
 
2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
« L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato »;
3) il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo »;
 
4) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
« 7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso  necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi »
 
 
all’articolo 51:
 
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottantgiorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. »;
 
2) il comma 8-bis è sostituito dai seguenti:
« 8-bis. Gli organismi paritetici comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR), all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INAIL i dati relativi:
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.
 
8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL. Per la definizione dei suddetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro »;
 
 
all’articolo 52, comma 3, le parole:
« entro il 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2022 »;
 
 
all’articolo 55, comma 5:
 
1) alla lettera c), dopo le parole:
« commi 1, 7, » è inserita la seguente: « 7-ter, »;
 
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
« d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis »;
 
 
all’articolo 56, comma 1, lettera a), le parole:
« ed f) » sono sostituite dalle seguenti: « , f) e f-bis) »;
 
 
all’articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole:
« 1° giugno 2001 » sono aggiunte le seguenti: « , aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti »;
 
 
all’articolo 99, al comma 1-bis, introdotto dalla lettera f) del presente comma, è premesso il seguente:
« 1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente »;
 
 
all’articolo 99,
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
f) identica; « 1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l’interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell’alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate. »;
 
 
l’Allegato I
è sostituito dall’Allegato I al presente decreto.
Modifiche al D.Lgs. 81/2008
 

 


Modificato il D.Lgs. 81/2008

Il testo relativo alle modifiche al D.Lgs. 81/2008 sopra riportato è indicativo ed è ricavato dal documento ufficiale (consultabile qui) pubblicato sul sito della Camera dei Deputati.

Per quanto riguarda il testo definitivo e la sua l’entrata in vigore si rimanda a quanto verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

4 risposte

  1. Cantieri: Formazione Sicurezza Lavoratori

    […] 2022 sono entrate in vigore le modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008. Come indicato nella nostra nota del 16 dicembre, sono numerosi gli articoli integrati o modificati. Rimandando alla lettura del testo del […]