Articolo: NTC18 – Norme tecniche per le costruzioni

  Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» nella direzione della sicurezza a 360 gradi Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018. L'analisi del Consigliere Nazionale AiFOS Stefano Farina. Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018 sono state pubblicate le nuove Norme Tecniche delle Costruzioni: si tratta del testo aggiornato delle norme che sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Le NTC definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità. Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.  Una importante sottolineatura riguarda le indicazioni applicative per l’ottenimento delle prestazioni previste, per le quali si precisa che per quanto non espressamente specificato nella norma ci si può riferire a normative di comprovata validità e ad altri documenti tecnici (elencati nel Cap. 12 della norma stessa) ed in particolare a quelle fornite dagli Eurocodici, che  con le relative Appendici Nazionali costituiscono indicazioni di comprovata validità e forniscono il sistematico supporto applicativo. Quest’ultimo è un passaggio importantissimo che dovrebbe essere applicato anche in altri ambiti dove spesso si riscontra la presenza di sovrapposizioni non sempre coerenti tra norme tecniche ed altre norme (un banale esempio per tutti: l’allegato XXV del D.Lgs. 81/2008 e le UNI EN ISO 7010 con la necessità di chiarirne l’equivalenza tramite la circolare n. 30 del 16/07/2013). Analizzando il nuovo testo, si ritengono molto importanti i capitoli dedicati agli aspetti della progettazione antisismica degli edifici, un settore che purtroppo in Italia è stato da molti sottovalutato e sottostimato. In questo ambito, l’ideale sarebbe stato quello di eliminare definitivamente la distinzione tra costruzioni in zona sismica e aree a bassa od assente sismicità (Capitolo 4 COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI e Capitolo 7 PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE), anche perché ormai è assodato che comunque la progettazione di una struttura deve tenere conto di questo non secondario fattore. Nel riportare di seguito i titoli dei singoli capitoli vogliamo sottolineare come, ancora una volta, la sicurezza degli edifici diventa una parte integrante sia della sicurezza e salute sul lavoro, sia degli ambienti di vita.

Capitolo 1 - Oggetto Capitolo 2 - Sicurezza e Prestazioni Attese Capitolo 3 - Azioni sulle Costruzioni Capitolo 4 - Costruzioni Civili e Industriali Capitolo 5 - Ponti Capitolo 6 - Progettazione Geotecnica Capitolo 7 - Progettazione per Azioni Sismiche Capitolo 8 - Costruzioni Esistenti Capitolo 9 - Collaudo Statico Capitolo 10 - Redazione dei Progetti Strutturali Esecutivi e delle Relazioni di Calcolo Capitolo 11 - Materiali e Prodotti ad Uso Strutturale Capitolo 12 - Riferimenti Tecnici

Pur nella complessità della norma, se andiamo a leggerla nell’ottica della “salute e sicurezza sul lavoro”, vi sono alcune novità introdotte che risultano molto importanti. Riservandoci ulteriori approfondimenti, vogliamo però evidenziare quanto inserito nel capitolo 8 Costruzioni Esistenti, dove al punto 8.3 (Valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti), vengono ripresi alcuni degli aspetti già previsti dalla normativa precedente, ovvero dalle NTC2008, e ne vengono aggiunti altri molto importanti e dove troviamo indicato: La valutazione della sicurezza [dell’edificio] deve effettuarsi quando ricorra anche una sola delle seguenti situazioni: 
  • riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a:
    • significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali,
    • deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione;
    • danneggiamenti prodotti
      • da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura),
      • da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o
      • da situazioni di funzionamento ed uso anomali;
  • provati gravi errori di progetto o di costruzione; 
  • cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore;
  • esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigidezza;
  • ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali [come meglio indicati in un successivo punto];
  • opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione.
L’attenta lettura dell’ultimo paragrafo, ed in particolare “opere realizzate…in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione” ritengo che non abbia bisogno di ulteriori sottolineature e ci da il senso di una norma che va sicuramente nella direzione della sicurezza a 360 gradi, ma anche dell’attivazione dei necessari approfondimenti riguardo alla parte statica di molti edifici esistenti o di alcuni elementi di essi (pensiamo solo a ringhiere, balconi, rampe scale). Certamente uno sprone anche nell’ottica della Valutazione dei Rischi. In particolare, se ricorrono i casi sopra indicati, la valutazione della sicurezza, argomentata con apposita relazione, deve permettere di stabilire se:
  1. l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;
  2. l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso); 
  3. sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi.
Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni limitate della costruzione, la valutazione della sicurezza potrà essere effettuata anche solo sugli elementi interessati e su quelli con essi interagenti, tenendo presente la loro funzione nel complesso strutturale, posto che le mutate condizioni locali non incidano sostanzialmente sul comportamento globale della struttura. Le Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.   Fai click qui per leggere l'articolo sul sito di AiFOS.