Testo Completo del Codice dei Contratti Pubblici

Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n.  36 “nuovo Codice dei Contratti Pubblici” conosciuta anche come Codice degli Appalti.

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 

Codice dei contratti pubblici in  attuazione  dell'articolo  1  della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia  di
contratti pubblici. (23G00044) 

(GU n.77 del 31-3-2023 – Suppl. Ordinario n. 12)

 Vigente al: 1-4-2023
 

LIBRO I
DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE
PARTE I
DEI PRINCIPI
Titolo I
I principi generali

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2014/23/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione; 
  Vista  la  direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che  abroga
la direttiva 2004/18/CE; 
  Vista  la  direttiva  2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e  dei
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in
materia di contratti pubblici»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 4, della citata legge 21
giugno 2022, n. 78, il quale prevede che il  Governo  puo'  avvalersi
della facolta' di cui all'articolo 14, numero  2°,  del  testo  unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054; 
  Vista la nota in data 28 giugno 2022 con la quale il Presidente del
Consiglio dei ministri ha affidato la formulazione  del  progetto  di
decreto legislativo recante la disciplina dei contratti  pubblici  al
Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 21
giugno 2022, n. 78; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato  in  data  4
luglio 2022, con il quale la formulazione di detto progetto e'  stata
deferita ad una commissione speciale  e  ne  e'  stata  stabilita  la
composizione; 
  Visto lo schema di "Codice dei  contratti  pubblici  in  attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al
Governo  in  materia  di  contratti  pubblici»",  redatto  da   detta
commissione speciale e trasmesso al Governo dal Consiglio di Stato in
data 27 ottobre 2022 -7 dicembre 2022; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 dicembre 2022; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  reso  in  data  26
gennaio 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 marzo 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa,
per  le  disabilita',  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale,  dell'interno,   della   giustizia,   della   difesa,
dell'economia e delle finanze, delle imprese e  del  made  in  Italy,
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, e della cultura; 
 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                             Articolo 1. 
 
                      Principio del risultato. 
 
  1. Le stazioni appaltanti  e  gli  enti  concedenti  perseguono  il
risultato dell'affidamento del contratto e della sua  esecuzione  con
la  massima  tempestivita'  e  il  migliore  rapporto  possibile  tra
qualita'  e  prezzo,  nel  rispetto  dei   principi   di   legalita',
trasparenza e concorrenza. 
  2. La concorrenza tra  gli  operatori  economici  e'  funzionale  a
conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i
contratti. La trasparenza e' funzionale alla  massima  semplicita'  e
celerita' nella  corretta  applicazione  delle  regole  del  presente
decreto, di seguito  denominato  «codice»  e  ne  assicura  la  piena
verificabilita'. 
  3. Il principio del risultato costituisce attuazione,  nel  settore
dei contratti pubblici,  del  principio  del  buon  andamento  e  dei
correlati principi di efficienza, efficacia ed economicita'. Esso  e'
perseguito nell'interesse della comunita'  e  per  il  raggiungimento
degli obiettivi dell'Unione europea. 
  4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario  per
l'esercizio del potere discrezionale  e  per  l'individuazione  della
regola del caso concreto, nonche' per: 
  a) valutare la responsabilita' del personale  che  svolge  funzioni
amministrative   o   tecniche   nelle   fasi    di    programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; 
  b) attribuire gli incentivi secondo  le  modalita'  previste  dalla
contrattazione collettiva. 
                             Articolo 2. 
 
                      Principio della fiducia. 
 
  1.  L'attribuzione  e  l'esercizio  del  potere  nel  settore   dei
contratti pubblici si fonda sul  principio  della  reciproca  fiducia
nell'azione legittima, trasparente e  corretta  dell'amministrazione,
dei suoi funzionari e degli operatori economici. 
  2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa  e
l'autonomia decisionale  dei  funzionari  pubblici,  con  particolare
riferimento alle valutazioni  e  alle  scelte  per  l'acquisizione  e
l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato. 
  3. Nell'ambito delle attivita' svolte nelle fasi di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della
responsabilita' amministrativa costituisce colpa grave la  violazione
di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi,  nonche'  la
palese violazione di  regole  di  prudenza,  perizia  e  diligenza  e
l'omissione  delle  cautele,  verifiche  ed  informazioni  preventive
normalmente  richieste  nell'attivita'  amministrativa,   in   quanto
esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle  specifiche
competenze e in relazione al caso  concreto.  Non  costituisce  colpa
grave la violazione  o  l'omissione  determinata  dal  riferimento  a
indirizzi giurisprudenziali prevalenti o  a  pareri  delle  autorita'
competenti. 
  4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima,  trasparente  e
corretta dell'amministrazione, le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti
concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa  dei  rischi
per il personale, nonche' per riqualificare le stazioni appaltanti  e
per  rafforzare  e  dare  valore  alle  capacita'  professionali  dei
dipendenti, compresi i piani di formazione di  cui  all'articolo  15,
comma 7. 
                             Articolo 3. 
 
                 Principio dell'accesso al mercato. 
 
  1. Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti  favoriscono,
secondo le modalita' indicate dal codice, l'accesso al mercato  degli
operatori economici nel rispetto  dei  principi  di  concorrenza,  di
imparzialita', di non discriminazione, di pubblicita' e  trasparenza,
di proporzionalita'. 
                             Articolo 4. 
 
               Criterio interpretativo e applicativo. 
 
  1. Le disposizioni del codice si interpretano  e  si  applicano  in
base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. 
                             Articolo 5. 
 
        Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento. 
 
  1. Nella  procedura  di  gara  le  stazioni  appaltanti,  gli  enti
concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel
rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento. 
  2.   Nell'ambito   del   procedimento   di   gara,   anche    prima
dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico
sul  legittimo  esercizio  del  potere  e   sulla   conformita'   del
comportamento amministrativo al principio di buona fede. 
  3. In caso di aggiudicazione annullata su ricorso  di  terzi  o  in
autotutela,   l'affidamento   non   si   considera   incolpevole   se
l'illegittimita' e' agevolmente rilevabile  in  base  alla  diligenza
professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in  cui  non  spetta
l'aggiudicazione, il danno da lesione dell'affidamento e' limitato ai
pregiudizi  economici  effettivamente  subiti  e  provati,  derivanti
dall'interferenza   del   comportamento   scorretto   sulle    scelte
contrattuali dell'operatore economico. 
  4. Ai fini dell'azione  di  rivalsa  della  stazione  appaltante  o
dell'ente concedente condannati al risarcimento del  danno  a  favore
del terzo pretermesso, resta  ferma  la  concorrente  responsabilita'
dell'operatore   economico   che   ha   conseguito   l'aggiudicazione
illegittima con un comportamento illecito. 
                             Articolo 6. 
 
Principi di solidarieta' e di  sussidiarieta'  orizzontale.  Rapporti
                   con gli enti del Terzo settore. 
 
  1.  In  attuazione  dei  principi  di  solidarieta'  sociale  e  di
sussidiarieta'  orizzontale,   la   pubblica   amministrazione   puo'
apprestare, in relazione ad attivita'  a  spiccata  valenza  sociale,
modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti
sinallagmatici,   fondati   sulla   condivisione    della    funzione
amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui  al  codice  del
Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,
sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalita'
sociali in condizioni  di  pari  trattamento,  in  modo  effettivo  e
trasparente e in base al principio del risultato. Non  rientrano  nel
campo di applicazione del presente codice gli  istituti  disciplinati
dal Titolo VII del codice  del  Terzo  settore,  di  cui  al  decreto
legislativo n. 117 del 2017. 
                             Articolo 7. 
 
          Principio di auto-organizzazione amministrativa. 
 
  1.   Le   pubbliche   amministrazioni   organizzano   autonomamente
l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi  attraverso
l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto
della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. 
  2. Le stazioni appaltanti e gli enti  concedenti  possono  affidare
direttamente a societa' in house lavori,  servizi  o  forniture,  nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 1,  2  e  3.  Le  stazioni
appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento  un
provvedimento motivato  in  cui  danno  conto  dei  vantaggi  per  la
collettivita',  delle  connesse  esternalita'  e   della   congruita'
economica della prestazione, anche in relazione al  perseguimento  di
obiettivi di  universalita',  socialita',  efficienza,  economicita',
qualita' della prestazione, celerita' del  procedimento  e  razionale
impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali,  il
provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia  conto
dei  vantaggi  in  termini  di  economicita',  di  celerita'   o   di
perseguimento di interessi strategici.  I  vantaggi  di  economicita'
possono emergere anche mediante la comparazione con gli  standard  di
riferimento della societa' Consip S.p.a. e delle  altre  centrali  di
committenza, con  i  parametri  ufficiali  elaborati  da  altri  enti
regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di
mercato. 
  3.  L'affidamento  in  house  di  servizi  di  interesse  economico
generale di livello locale e' disciplinato dal decreto legislativo 23
dicembre 2022, n. 201. 
  4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti  volta
al  perseguimento  di  obiettivi  di  interesse  comune  non  rientra
nell'ambito di applicazione del codice  quando  concorrono  tutte  le
seguenti condizioni: 
  a) interviene esclusivamente tra due o piu' stazioni  appaltanti  o
enti concedenti, anche con competenze diverse; 
  b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte  le  parti  allo
svolgimento di compiti funzionali all'attivita' di interesse  comune,
in un'ottica esclusivamente  collaborativa  e  senza  alcun  rapporto
sinallagmatico tra prestazioni; 
  c) determina una convergenza sinergica su  attivita'  di  interesse
comune,  pur  nella  eventuale  diversita'  del  fine  perseguito  da
ciascuna amministrazione, purche' l'accordo non tenda a realizzare la
missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; 
  d) le  stazioni  appaltanti  o  gli  enti  concedenti  partecipanti
svolgono sul mercato aperto meno del 20  per  cento  delle  attivita'
interessate dalla cooperazione. 
                             Articolo 8. 
 
Principio di autonomia contrattuale. Divieto di  prestazioni  d'opera
                  intellettuale a titolo gratuito. 
 
  1. Nel perseguire le proprie finalita' istituzionali  le  pubbliche
amministrazioni sono  dotate  di  autonomia  contrattuale  e  possono
concludere qualsiasi  contratto,  anche  gratuito,  salvi  i  divieti
espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge. 
  2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai
professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e  previa
adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la  pubblica
amministrazione  garantisce  comunque  l'applicazione  del  principio
dell'equo compenso. 
  3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni
o prestazioni rispondenti all'interesse  pubblico  senza  obbligo  di
gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in  materia  di
forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni. 
                             Articolo 9. 
 
      Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale. 
 
  1. Se  sopravvengono  circostanze  straordinarie  e  imprevedibili,
estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al
rischio  di  mercato  e  tali  da  alterare  in   maniera   rilevante
l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non
abbia volontariamente assunto il relativo rischio,  ha  diritto  alla
rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.  Gli
oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a  valere
sulle  somme   a   disposizione   indicate   nel   quadro   economico
dell'intervento,  alle  voci  imprevisti  e  accantonamenti   e,   se
necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. 
  2.  Nell'ambito  delle  risorse  individuate   al   comma   1,   la
rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del
contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e  dal
provvedimento  di  aggiudicazione,  senza   alterarne   la   sostanza
economica. 
  3. Se le circostanze sopravvenute di cui  al  comma  1  rendono  la
prestazione, in parte o temporaneamente, inutile 
  o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha  diritto  a  una
riduzione  proporzionale  del  corrispettivo,   secondo   le   regole
dell'impossibilita' parziale. 
  4.  Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti  favoriscono
l'inserimento nel contratto di clausole  di  rinegoziazione,  dandone
pubblicita' nel bando o nell'avviso di indizione della  gara,  specie
quando il  contratto  risulta  particolarmente  esposto  per  la  sua
durata,  per  il  contesto  economico  di  riferimento  o  per  altre
circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze. 
  5. In applicazione del principio di  conservazione  dell'equilibrio
contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli  60  e
120. 
                            Articolo 10. 
 
Principi di tassativita' delle  cause  di  esclusione  e  di  massima
                           partecipazione. 
 
  1. I contratti pubblici non sono affidati agli operatori  economici
nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza  di  cause
di esclusione espressamente definite dal codice. 
  2. Le cause di esclusione  di  cui  agli  articoli  94  e  95  sono
tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di  invito;  le
clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e  si
considerano non apposte. 
  3.  Fermi  i  necessari  requisiti  di  abilitazione  all'esercizio
dell'attivita' professionale,  le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti
concedenti  possono  introdurre  requisiti  speciali,  di   carattere
economico-finanziario   e    tecnico-professionale,    attinenti    e
proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse
pubblico al piu' ampio numero di potenziali concorrenti e  favorendo,
purche' sia  compatibile  con  le  prestazioni  da  acquisire  e  con
l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla  riduzione
della spesa pubblica, l'accesso  al  mercato  e  la  possibilita'  di
crescita delle micro, piccole e medie imprese. 
                            Articolo 11. 
 
Principio di  applicazione  dei  contratti  collettivi  nazionali  di
     settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti. 
 
  1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e  forniture  oggetto
di  appalti  pubblici  e  concessioni  e'  applicato   il   contratto
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono  le  prestazioni  di  lavoro,  stipulato
dalle  associazioni  dei  datori   e   dei   prestatori   di   lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e quello il
cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con  l'attivita'
oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in
maniera prevalente. 
  2. Nei bandi e negli inviti  le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti
concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al  personale
dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformita'
al comma 1. 
  3. Gli operatori economici possono indicare nella  propria  offerta
il  differente  contratto  collettivo  da  essi  applicato,   purche'
garantisca ai dipendenti le stesse tutele di  quello  indicato  dalla
stazione appaltante o dall'ente concedente. 
  4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o
all'aggiudicazione le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti
acquisiscono la dichiarazione  con  la  quale  l'operatore  economico
individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale
e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto per  tutta  la  sua  durata,  ovvero  la  dichiarazione  di
equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la  dichiarazione  e'
anche verificata con le modalita' di cui all'articolo 110. 
  5. Le stazioni appaltanti e  gli  enti  concedenti  assicurano,  in
tutti i casi, che le medesime tutele normative  ed  economiche  siano
garantite ai lavoratori in subappalto. 
  6. In caso di inadempienza contributiva  risultante  dal  documento
unico di regolarita' contributiva  relativo  a  personale  dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore  o  dei  soggetti  titolari  di
subappalti e cottimi, impiegato  nell'esecuzione  del  contratto,  la
stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento  l'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento  diretto
agli enti previdenziali e  assicurativi,  compresa,  nei  lavori,  la
cassa edile.  In  ogni  caso  sull'importo  netto  progressivo  delle
prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede  di  liquidazione  finale,
dopo  l'approvazione  da  parte   della   stazione   appaltante   del
certificato di collaudo o di verifica di conformita', previo rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva. In caso  di  ritardo
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al  primo
periodo, il responsabile unico del progetto invita  per  iscritto  il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario,  a  provvedervi
entro i successivi quindici giorni.  Ove  non  sia  stata  contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della  richiesta  entro  il
termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in
corso d'opera direttamente ai lavoratori le  retribuzioni  arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario  del
contratto ovvero dalle somme dovute  al  subappaltatore  inadempiente
nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. 
                            Articolo 12. 
 
                           Rinvio esterno. 
 
  1. Per quanto non espressamente previsto nel codice: 
  a)  alle  procedure  di  affidamento   e   alle   altre   attivita'
amministrative in materia di contratti si applicano  le  disposizioni
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  b) alla  stipula  del  contratto  e  alla  fase  di  esecuzione  si
applicano le disposizioni del codice civile. 

Titolo II
L’ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell’affidamento.

                            Articolo 13. 
 
                       Ambito di applicazione. 
 
  1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di  appalto
e di concessione. 
  2. Le  disposizioni  del  codice  non  si  applicano  ai  contratti
esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito,  anche
qualora  essi  offrano  opportunita'  di  guadagno  economico,  anche
indiretto. 
  3. Le disposizioni del codice non  si  applicano  ai  contratti  di
societa' e alle operazioni straordinarie  che  non  comportino  nuovi
affidamenti  di  lavori,  servizi  e  forniture.  Restano  ferme   le
disposizioni del testo unico in materia di societa' a  partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.  175,  in
materia di scelta del socio privato e  di  cessione  di  quote  o  di
azioni. 
  4. Con  regolamento  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale,  adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sentita  l'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC), sono disciplinate, le  procedure  di
scelta del contraente  e  l'esecuzione  del  contratto  da  svolgersi
all'estero, tenuto  conto  dei  principi  fondamentali  del  presente
codice e  delle  procedure  applicate  dall'Unione  europea  e  dalle
organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.  Resta  ferma
l'applicazione del presente  codice  alle  procedure  di  affidamento
svolte in Italia. 
  5. L'affidamento dei contratti  di  cui  al  comma  2  che  offrono
opportunita' di guadagno economico, anche indiretto, avviene  tenendo
conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. 
  6. Le definizioni del codice sono contenute nell'allegato I.1. 
  7.   Le   disposizioni   del   codice   si   applicano,   altresi',
all'aggiudicazione dei lavori pubblici da  realizzarsi  da  parte  di
soggetti privati, titolari di permesso di costruire  o  di  un  altro
titolo abilitativo, che assumono in via  diretta  l'esecuzione  delle
opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale  del  contributo
previsto per il rilascio del permesso,  ai  sensi  dell'articolo  16,
comma  2,  del  testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  e  dell'articolo
28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono  le
relative opere in regime di convenzione. L'allegato I.12 individua le
modalita' di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del
contributo di costruzione. 
                            Articolo 14. 
 
Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo  stimato
           degli appalti. Disciplina dei contratti misti. 
 
  1. Per l'applicazione del codice le  soglie  di  rilevanza  europea
sono: 
  a) euro 5.382.000 per gli appalti  pubblici  di  lavori  e  per  le
concessioni; 
  b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e
per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati  dalle  stazioni
appaltanti  che  sono   autorita'   governative   centrali   indicate
nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 26 febbraio  2014;  se  gli  appalti  pubblici  di
forniture  sono  aggiudicati  da  stazioni  appaltanti  operanti  nel
settore della difesa, questa soglia  si  applica  solo  agli  appalti
concernenti i prodotti menzionati nell'allegato  III  alla  direttiva
2014/24/UE; 
  c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e
per i concorsi pubblici  di  progettazione  aggiudicati  da  stazioni
appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli  appalti
pubblici  di  forniture  aggiudicati  dalle   autorita'   governative
centrali che operano nel settore della  difesa,  quando  gli  appalti
concernono prodotti non menzionati nell'allegato III  alla  direttiva
2014/24/UE; 
  d) euro 750.000 per gli appalti di  servizi  sociali  e  assimilati
elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE. 
  2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono: 
  a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori; 
  b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi  e  per  i
concorsi pubblici di progettazione; 
  c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali
e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE. 
  3. Le soglie  di  cui  al  presente  articolo  sono  periodicamente
rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
  4. Il calcolo  dell'importo  stimato  di  un  appalto  pubblico  di
lavori, servizi e forniture e' basato sull'importo  totale  pagabile,
al netto dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA),  valutato  dalla
stazione appaltante. Il  calcolo  tiene  conto  dell'importo  massimo
stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o  rinnovi
del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.  Quando
la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per  i  candidati  o
gli offerenti,  ne  tiene  conto  nel  calcolo  dell'importo  stimato
dell'appalto. 
  5. Se una stazione appaltante o un ente concedente sono composti da
unita' operative distinte, il  calcolo  dell'importo  stimato  di  un
appalto o di una concessione tiene conto dell'importo totale  stimato
per  tutte  le  singole  unita'  operative.  Se  un'unita'  operativa
distinta e' responsabile in modo indipendente del proprio  appalto  o
della propria concessione o di  determinate  categorie  di  essi,  il
relativo importo puo'  essere  stimato  con  riferimento  all'importo
attribuito dall'unita' operativa distinta. 
  6. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato  di  un
appalto  o  concessione   non   puo'   essere   fatta   per   evitare
l'applicazione delle disposizioni del  codice  relative  alle  soglie
europee.  Un  appalto  non  puo'  essere   frazionato   per   evitare
l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni
oggettive lo giustifichino. 
  7. L'importo stimato dell'appalto o concessione e' quantificato  al
momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o  del  bando  di
gara o, nei casi in cui non sia prevista  un'indizione  di  gara,  al
momento in cui la stazione appaltante o l'ente  concedente  avvia  la
procedura di affidamento del contratto. 
  8. Per gli appalti  pubblici  di  lavori  il  calcolo  dell'importo
stimato  tiene  conto  dell'importo   dei   lavori   stessi   nonche'
dell'importo complessivo stimato di  tutte  le  forniture  e  servizi
messi a disposizione dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a
condizione che siano necessari all'esecuzione dei  lavori.  L'importo
delle forniture o dei servizi non  necessari  all'esecuzione  di  uno
specifico appalto di lavori  non  puo'  essere  aggiunto  all'importo
dell'appalto di lavori  in  modo  da  sottrarre  l'acquisto  di  tali
forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del codice. 
  9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: 
  a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi puo'  dare
luogo  ad  appalti  aggiudicati  per  lotti  distinti,  e'  computato
l'importo complessivo stimato della totalita' di tali lotti; 
  b) quando l'importo cumulato dei lotti e'  pari  o  superiore  alle
soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
  10. Per gli appalti di forniture: 
  a) quando un progetto volto ad  ottenere  forniture  omogenee  puo'
dare   luogo   ad   appalti   aggiudicati   per    lotti    distinti,
nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1  e  2  e'  computato
l'importo complessivo stimato della totalita' di tali lotti; 
  b) quando l'importo cumulato dei lotti e'  pari  o  superiore  alle
soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
  11. In deroga a quanto previsto dai  commi  9  e  10,  le  stazioni
appaltanti possono aggiudicare  l'appalto  per  singoli  lotti  senza
applicare le disposizioni del  codice  quando  l'importo  stimato  al
netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture
o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purche'  l'importo
cumulato  dei  lotti  aggiudicati  non  superi  il   20   per   cento
dell'importo  complessivo  di  tutti  i  lotti  in  cui  sono   stati
frazionati  l'opera  prevista,  il  progetto  di  acquisizione  delle
forniture omogenee o il progetto di prestazione servizi. 
  12. Se gli appalti pubblici di forniture o  di  servizi  presentano
caratteri di regolarita' o sono destinati ad essere  rinnovati  entro
un  determinato  periodo,  e'  posto  come  base   per   il   calcolo
dell'importo stimato dell'appalto: 
  a) l'importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi  nel
corso  dei  dodici  mesi  precedenti  o  dell'esercizio   precedente,
rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto  dei  cambiamenti
in termini di quantita' o di importo che potrebbero sopravvenire  nei
dodici mesi successivi al contratto iniziale; 
  b) l'importo stimato  complessivo  dei  contratti  aggiudicati  nel
corso dei dodici mesi successivi alla  prima  consegna  o  nel  corso
dell'esercizio, se questo e' superiore ai dodici mesi. 
  13. Per gli appalti pubblici di forniture  aventi  per  oggetto  la
locazione finanziaria,  la  locazione  o  l'acquisto  a  riscatto  di
prodotti, l'importo da assumere come base per il calcolo dell'importo
stimato dell'appalto e' il seguente: 
  a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o  inferiore
a  dodici  mesi,  l'importo  stimato  complessivo   per   la   durata
dell'appalto  o,  se  la  durata  supera  i  dodici  mesi,  l'importo
complessivo, ivi compreso l'importo stimato di quello residuo; 
  b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non  puo'
essere definita, l'importo mensile moltiplicato per quarantotto. 
  14. Per gli appalti pubblici di servizi, l'importo  da  porre  come
base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto, a seconda  del
tipo di servizio, e' il seguente: 
  a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e altre forme  di
remunerazione; 
  b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari gli onorari, le
commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione; 
  c) per gli appalti riguardanti la  progettazione  gli  onorari,  le
commissioni da pagare e altre forme di remunerazione; 
  d) per gli appalti pubblici di servizi che non  fissano  un  prezzo
complessivo: 
  1) in caso di appalti di durata  determinata  pari  o  inferiore  a
quarantotto mesi, l'importo complessivo  stimato  per  l'intera  loro
durata; 
  2) in caso  di  appalti  di  durata  indeterminata  o  superiore  a
quarantotto mesi, l'importo mensile moltiplicato per 48. 
  15. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto misto di  servizi
e  forniture  si  fonda  sull'importo  totale  dei  servizi  e  delle
forniture,  prescindendo  dalle  rispettive   quote.   Tale   calcolo
comprende l'importo delle operazioni di posa e di installazione. 
  16.  Per  gli  accordi  quadro  e  per  i   sistemi   dinamici   di
acquisizione, l'importo da prendere in  considerazione  e'  l'importo
massimo  stimato  al  netto  dell'IVA  del  complesso  dei  contratti
previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o  del  sistema
dinamico di acquisizione. 
  17. Nel  caso  di  partenariati  per  l'innovazione,  l'importo  da
prendere in considerazione e' l'importo  massimo  stimato,  al  netto
dell'IVA, delle attivita' di ricerca e sviluppo  che  si  svolgeranno
per tutte le fasi del previsto partenariato, nonche' delle forniture,
dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla  fine  del
partenariato. 
  18.  I  contratti  che  hanno  per  oggetto  due  o  piu'  tipi  di
prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni  applicabili  al
tipo di appalto che ne costituisce  l'oggetto  principale.  L'oggetto
principale e' determinato in base all'importo  stimato  piu'  elevato
tra  quelli  delle  prestazioni  oggetto  dell'appalto.   L'operatore
economico che concorre alla procedura di affidamento di un  contratto
misto deve  possedere  i  requisiti  di  qualificazione  e  capacita'
prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori,  servizi  e
forniture prevista dal contratto. 
  19. Se  le  diverse  parti  di  un  contratto  sono  oggettivamente
separabili, si applicano i commi 20 e 21. Se le diverse parti  di  un
contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 23. 
  20. Nel caso di appalti che per il loro oggetto rientrano  solo  in
parte nel campo di applicazione del codice,  le  stazioni  appaltanti
possono scegliere di aggiudicare appalti distinti o di aggiudicare un
appalto unico. Se le  stazioni  appaltanti  scelgono  di  aggiudicare
appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di  tali
appalti e' determinato in base al suo oggetto. 
  21. I contratti misti che contengono elementi  sia  di  appalti  di
forniture, lavori e servizi nei settori ordinari sia  di  concessioni
sono aggiudicati in conformita'  alle  disposizioni  del  codice  che
disciplinano gli appalti  nei  settori  ordinari,  purche'  l'importo
stimato  della  parte  del  contratto  che  costituisce  un  appalto,
calcolato secondo il presente articolo, sia  pari  o  superiore  alla
soglia pertinente. 
  22. Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in parte nei settori
ordinari e in parte nei settori speciali, le disposizioni applicabili
sono determinate dai commi seguenti, fatta salva la facolta'  di  cui
al comma 20. 
  23.  Se  le  diverse  parti  di  un  determinato   contratto   sono
oggettivamente non separabili, il  regime  giuridico  applicabile  e'
determinato  in  base  all'oggetto  principale   del   contratto   in
questione. 
  24. Nei settori speciali, nel caso di contratti aventi  ad  oggetto
prestazioni strumentali a  piu'  attivita',  le  stazioni  appaltanti
possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni  attivita'
o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono
di aggiudicare appalti distinti, il regime  giuridico  applicabile  a
ciascuno  di  essi  e'  determinato  in  base  all'attivita'  cui  e'
strumentale. Se le stazioni appaltanti  decidono  di  aggiudicare  un
appalto unico, si  applicano  i  commi  25  e  26.  La  decisione  di
aggiudicare un unico appalto o piu' appalti distinti non puo'  essere
adottata allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti  dall'ambito
di applicazione del codice. 
  25.  A  un  appalto  avente  ad  oggetto  prestazioni   strumentali
all'esercizio di piu' attivita' si applicano le disposizioni relative
alla principale attivita' cui la prestazione e' destinata. 
  26. Nel caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni  per  cui  e'
oggettivamente impossibile stabilire a  quale  attivita'  esse  siano
principalmente  strumentali,   le   disposizioni   applicabili   sono
determinate come segue: 
  a) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del codice  che
disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle  attivita'
e' disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione  degli
appalti nei settori ordinari e l'altra  dalle  disposizioni  relative
all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali; 
  b) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del codice  che
disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle  attivita'
e' disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione  degli
appalti nei settori speciali e l'altra  dalle  disposizioni  relative
all'aggiudicazione delle concessioni; 
  c) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del codice  che
disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle  attivita'
e' disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione  degli
appalti nei settori  speciali  e  l'altra  non  e'  soggetta  a  tali
disposizioni, ne' a quelle relative all'aggiudicazione degli  appalti
nei settori ordinari o alle disposizioni relative  all'aggiudicazione
delle concessioni. 
  27. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di  appalti
di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni,
il contratto misto e' aggiudicato in  conformita'  alle  disposizioni
del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purche'
l'importo stimato  della  parte  del  contratto  che  costituisce  un
appalto disciplinato  da  tali  disposizioni,  calcolato  secondo  il
presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente. 
  28. Per i contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza
si applica l'articolo 137. 
  29. Per i contratti misti di concessione si applica l'articolo 180. 
                            Articolo 15. 
 
               Responsabile unico del progetto (RUP). 
 
  1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico  da  realizzare
mediante un contratto le stazioni appaltanti e  gli  enti  concedenti
nominano  nell'interesse  proprio  o  di  altre  amministrazioni   un
responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di  programmazione,
progettazione, affidamento e per l'esecuzione di  ciascuna  procedura
soggetta al codice. 
  2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra
i  dipendenti  assunti  anche  a  tempo  determinato  della  stazione
appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso
l'unita' organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso  dei
requisiti di cui  all'allegato  I.2  e  di  competenze  professionali
adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati,  nel  rispetto
dell'inquadramento  contrattuale  e  delle  relative   mansioni.   Le
stazioni appaltanti e gli enti  concedenti  che  non  sono  pubbliche
amministrazioni  o  enti  pubblici  individuano,  secondo  i   propri
ordinamenti, uno o piu' soggetti cui  affidare  i  compiti  del  RUP,
limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui  osservanza
sono tenute. L'ufficio di RUP  e'  obbligatorio  e  non  puo'  essere
rifiutato. In caso di mancata  nomina  del  RUP  nell'atto  di  avvio
dell'intervento  pubblico,  l'incarico  e'  svolto  dal  responsabile
dell'unita' organizzativa competente per l'intervento. 
  3. Il nominativo del RUP e' indicato nel  bando  o  nell'avviso  di
indizione della  gara,  o,  in  mancanza,  nell'invito  a  presentare
un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto. 
  4. Ferma restando l'unicita' del RUP, le stazioni appaltanti e  gli
enti concedenti possono individuare modelli  organizzativi,  i  quali
prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di
programmazione, progettazione ed  esecuzione  e  un  responsabile  di
procedimento per la fase di affidamento. Le relative  responsabilita'
sono ripartite in base ai compiti  svolti  in  ciascuna  fase,  ferme
restando le funzioni di supervisione, indirizzo e  coordinamento  del
RUP. 
  5. Il RUP assicura il completamento  dell'intervento  pubblico  nei
termini previsti e nel  rispetto  degli  obiettivi  connessi  al  suo
incarico, svolgendo tutte le attivita' indicate nell'allegato I.2,  o
che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.
In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.2 e'  abrogato
a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  di  un  corrispondente
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche  in  qualita'
di allegato al codice. 
  6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  possono  istituire
una struttura  di  supporto  al  RUP,  e  possono  destinare  risorse
finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto  a  base
di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP  di  incarichi  di
assistenza al medesimo. 
  7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il
programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori
pubblici di cui all'articolo 37, adottano un piano di formazione  per
il personale che svolge funzioni relative alle procedure  in  materia
di acquisiti di lavori, servizi e forniture. 
  8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula  del
contraente  generale  e   nelle   altre   formule   di   partenariato
pubblico-privato, e'  vietata  l'attribuzione  dei  compiti  di  RUP,
responsabile dei lavori, direttore dei  lavori  o  collaudatore  allo
stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei  contratti
di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati. 
  9. Le  centrali  di  committenza  e  le  aggregazioni  di  stazioni
appaltanti designano un RUP per le attivita'  di  propria  competenza
con  i  compiti  e  le  funzioni  determinate  dalla  specificita'  e
complessita' dei processi di acquisizione gestiti direttamente. 
                            Articolo 16. 
 
                       Conflitto di interessi. 
 
  1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi
titolo,  interviene  con  compiti  funzionali  nella   procedura   di
aggiudicazione o nella fase  di  esecuzione  degli  appalti  o  delle
concessioni e ne puo' influenzare, in qualsiasi modo,  il  risultato,
gli  esiti  e  la  gestione,  ha  direttamente  o  indirettamente  un
interesse finanziario, economico o altro interesse personale che puo'
essere percepito come una minaccia concreta  ed  effettiva  alla  sua
imparzialita'  e  indipendenza  nel  contesto  della   procedura   di
aggiudicazione o nella fase di esecuzione. 
  2. In coerenza con il principio della fiducia e per  preservare  la
funzionalita'  dell'azione  amministrativa,  la  percepita   minaccia
all'imparzialita' e indipendenza deve essere provata da chi invoca il
conflitto sulla base di presupposti specifici e  documentati  e  deve
riferirsi  a  interessi   effettivi,   la   cui   soddisfazione   sia
conseguibile solo subordinando un interesse all'altro. 
  3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma  1  ne  da'
comunicazione alla stazione appaltante o  all'ente  concedente  e  si
astiene  dal  partecipare  alla   procedura   di   aggiudicazione   e
all'esecuzione. 
  4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare,
prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di  conflitto  di
interesse nello svolgimento  delle  procedure  di  aggiudicazione  ed
esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinche' gli
adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati. 
                            Articolo 17. 
 
                Fasi delle procedure di affidamento. 
 
  1. Prima dell'avvio delle procedure di  affidamento  dei  contratti
pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti,  con  apposito
atto, adottano la decisione di contrarre  individuando  gli  elementi
essenziali del contratto e i criteri  di  selezione  degli  operatori
economici e delle offerte. 
  2. In caso di  affidamento  diretto,  l'atto  di  cui  al  comma  1
individua l'oggetto,  l'importo  e  il  contraente,  unitamente  alle
ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere  generale  e,  se
necessari, a quelli inerenti alla capacita'  economico-finanziaria  e
tecnico-professionale. 
  3. Le stazioni appaltanti  e  gli  enti  concedenti  concludono  le
procedure di selezione nei termini  indicati  nell'allegato  I.3.  Il
superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento  e  rileva
anche al fine della verifica del rispetto del dovere di  buona  fede,
anche in pendenza di contenzioso. In sede di prima  applicazione  del
codice, l'allegato I.3 e' abrogato a decorrere dalla data di  entrata
in  vigore  di  un  corrispondente  regolamento  emanato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentito
il Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  che  lo  sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
  4. Ogni concorrente  puo'  presentare  una  sola  offerta,  che  e'
vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso
di mancata indicazione, per centottanta  giorni  dalla  scadenza  del
termine per la sua presentazione. La  stazione  appaltante  e  l'ente
concedente, con atto motivato, possono  chiedere  agli  offerenti  il
differimento del termine. 
  5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte  predispone  la
proposta  di  aggiudicazione  alla  migliore  offerta  non   anomala.
L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la  proposta,
e, se la ritiene legittima e conforme  all'interesse  pubblico,  dopo
aver verificato il possesso  dei  requisiti  in  capo  all'offerente,
dispone l'aggiudicazione, che e' immediatamente efficace. 
  6. L'aggiudicazione  non  equivale  ad  accettazione  dell'offerta.
L'offerta  dell'aggiudicatario  e'  irrevocabile  fino   al   termine
stabilito per la stipulazione del contratto. 
  7. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto  e'  stipulato
secondo quanto previsto dall'articolo 18. 
  8. Fermo quanto previsto dall'articolo 50,  comma  6,  l'esecuzione
del contratto puo' essere iniziata, anche prima  della  stipula,  per
motivate ragioni. L'esecuzione e' sempre iniziata prima della stipula
se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9. 
  9. L'esecuzione d'urgenza e'  effettuata  quando  ricorrono  eventi
oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo  per
persone, animali, cose, per l'igiene e la  salute  pubblica,  per  il
patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in  cui  la
mancata esecuzione immediata della  prestazione  dedotta  nella  gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata
a soddisfare, ivi compresa la perdita  di  finanziamenti  dell'Unione
europea. 
  10. La pendenza di un contenzioso  non  puo'  mai  giustificare  la
sospensione della procedura o  dell'aggiudicazione,  salvi  i  poteri
cautelari del giudice amministrativo e  quelli  di  autotutela  della
stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi  da  parte
del dirigente competente. 
                            Articolo 18. 
 
                 Il contratto e la sua stipulazione. 
 
  1. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', in forma  scritta
ai sensi dell'allegato I.1, articolo  3,  comma  1,  lettera  b),  in
modalita' elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni  del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo  2005,  n.  82,  in  forma  pubblica  amministrativa   a   cura
dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con  atto  pubblico
notarile informatico oppure mediante scrittura privata.  In  caso  di
procedura negoziata oppure  per  gli  affidamenti  diretti,  mediante
corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un  apposito
scambio di lettere, anche tramite  posta  elettronica  certificata  o
sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi  del
regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 luglio  2014.  I  capitolati  e  il  computo  metrico  estimativo,
richiamati nel  bando  o  nell'invito,  fanno  parte  integrante  del
contratto. 
  2. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 5 e fatto  salvo  l'esercizio  dei  poteri  di  autotutela,  la
stipula del contratto ha luogo entro  i  successivi  sessanta  giorni
anche in pendenza di contenzioso.E' fatta eccezione: 
  a) per le ipotesi previste dal comma  4  del  presente  articolo  e
dall'articolo 55, comma 2; 
  b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o  nell'invito
a offrire; 
  c) nell'ipotesi di differimento concordato con  l'aggiudicatario  e
motivato in base all'interesse della stazione appaltante o  dell'ente
concedente,  compatibilmente  con  quello  generale  alla   sollecita
esecuzione del contratto. 
  3. Il contratto non puo' essere  stipulato  prima  di  trentacinque
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni  del  provvedimento
di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi: 
  a) di procedura in cui e'  stata  presentata  o  ammessa  una  sola
offerta e non sono state tempestivamente  proposte  impugnazioni  del
bando o della lettera di invito, o le impugnazioni  sono  gia'  state
respinte con decisione definitiva; 
  b) di appalti basati su un accordo quadro; 
  c)  di  appalti  specifici  basati  su  un  sistema   dinamico   di
acquisizione; 
  d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai  sensi
dell'articolo 55, comma 2. 
  4. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con  contestuale
domanda cautelare, il contratto non puo' essere stipulato dal momento
della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o
all'ente  concedente  fino  alla  pubblicazione   del   provvedimento
cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di  primo
grado,  in  caso  di  decisione  del  merito  all'udienza  cautelare.
L'effetto sospensivo cessa quando, in sede  di  esame  della  domanda
cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo
15,  comma  4,  del  codice  del  processo  amministrativo,  di   cui
all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o  fissa
con ordinanza la data di discussione del  merito  senza  pronunciarsi
sulle misure cautelari con il consenso delle  parti,  valevole  quale
implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare. 
  5. Se la stipula del contratto non avviene nel  termine  per  fatto
della stazione appaltante o  dell'ente  concedente,  l'aggiudicatario
puo' farne constatare il silenzio inadempimento  o,  in  alternativa,
puo'  sciogliersi  da  ogni   vincolo   mediante   atto   notificato.
All'aggiudicatario non spetta alcun  indennizzo,  salvo  il  rimborso
delle spese contrattuali. 
  6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato  per  fatto
dell'aggiudicatario    puo'    costituire    motivo     di     revoca
dell'aggiudicazione. 
  7. La mancata o tardiva stipula del contratto  al  di  fuori  delle
ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione  del  dovere  di
buona fede, anche in pendenza di contenzioso. 
  8. Il contratto e' sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito
negativo della sua approvazione,  laddove  prevista,  da  effettuarsi
entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto
si intende approvato. 
  9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno  facolta'  di
stipulare contratti di assicurazione per  la  responsabilita'  civile
derivante dalla conclusione del  contratto  e  dalla  prosecuzione  o
sospensione della sua esecuzione. 
  10. Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice e' individuato
il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una  tantum
al momento della stipula del contratto e  in  proporzione  al  valore
dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalita' di
calcolo e versamento dell'imposta di bollo  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  in  materia  di
contratti  pubblici  disciplinati  dal  codice.  In  sede  di   prima
applicazione del codice, l'allegato I.4 e' abrogato a decorrere dalla
data di entrata in vigore di un corrispondente decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche
in qualita' di allegato al codice. 

PARTE II
DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI

                            Articolo 19. 
 
                    Principi e diritti digitali. 
 
  1. Le stazioni appaltanti  e  gli  enti  concedenti  assicurano  la
digitalizzazione del ciclo di vita dei  contratti  nel  rispetto  dei
principi  e  delle  disposizioni  del   codice   dell'amministrazione
digitale, di  cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,
garantiscono l'esercizio  dei  diritti  di  cittadinanza  digitale  e
operano  secondo  i   principi   di   neutralita'   tecnologica,   di
trasparenza, nonche' di protezione dei dati personali e di  sicurezza
informatica. 
  2. In attuazione del principio  dell'unicita'  dell'invio,  ciascun
dato e' fornito una sola volta a un  solo  sistema  informativo,  non
puo' essere richiesto da altri sistemi o  banche  dati,  ma  e'  reso
disponibile dal sistema  informativo  ricevente.  Tale  principio  si
applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e
forniture,  nonche'  a  tutte  le  procedure  di  affidamento  e   di
realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice  e  a
quelle da esso escluse, in tutto o in  parte,  ogni  qualvolta  siano
imposti obblighi di comunicazione a una banca dati  o  a  un  sistema
informativo. 
  3. Le attivita' e i procedimenti amministrativi connessi  al  ciclo
di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente,  secondo  le
previsioni del presente  codice  e  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 82 del 2005,  mediante  le  piattaforme  e  i  servizi
digitali infrastrutturali delle  stazioni  appaltanti  e  degli  enti
concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono  gestiti  e
resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice  di
cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 
  4. I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure
organizzative e di revisione dei processi e dei  regolamenti  interni
per abilitare automaticamente l'accesso  digitale  alle  informazioni
disponibili presso le banche dati di cui sono titolari,  mediante  le
tecnologie di interoperabilita' dei sistemi  informativi  secondo  le
previsioni e le modalita' del codice di cui al decreto legislativo n.
82 del 2005. 
  5. Le stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti,  nonche'  gli
operatori economici che partecipano alle attivita' e ai  procedimenti
di cui al  comma  3,  adottano  misure  tecniche  e  organizzative  a
presidio della sicurezza informatica  e  della  protezione  dei  dati
personali. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la
formazione  del   personale   addetto,   garantendone   il   costante
aggiornamento. 
  6. Le stazioni appaltanti  e  gli  enti  concedenti  assicurano  la
tracciabilita'   e   la   trasparenza   delle    attivita'    svolte,
l'accessibilita' ai dati e alle informazioni, la  conoscibilita'  dei
processi  decisionali  automatizzati   e   rendono   le   piattaforme
utilizzate accessibili nei limiti di cui all'articolo 35.  I  gestori
delle piattaforme  assicurano  la  conformita'  delle  medesime  alle
regole tecniche di cui all'articolo 26. 
  7.  Ove  possibile  e  in  relazione  al  tipo  di   procedura   di
affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a
procedure automatizzate nella  valutazione  delle  offerte  ai  sensi
dell'articolo 30. 
  8. Le regioni e le province autonome assicurano il  rispetto  delle
disposizioni di cui alla presente Parte e il supporto  alle  stazioni
appaltanti e agli enti concedenti. 
  9. Le disposizioni della  presente  Parte  costituiscono  esercizio
della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale  e  locale,  di  cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione. 
                            Articolo 20. 
 
                 Principi in materia di trasparenza. 
 
  1. Fermi restando gli obblighi di pubblicita'  legale,  a  fini  di
trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai  contratti
pubblici sono indicati nell'articolo 28  e  sono  pubblicati  secondo
quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  2. Le comunicazioni e l'interscambio di dati per  le  finalita'  di
conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del  principio  di
unicita' del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni. 
  3. Le regioni e le province autonome assicurano la trasparenza  nel
settore dei contratti pubblici. 
                            Articolo 21. 
 
           Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici. 
 
  1. Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di  norma,  si
articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento
ed esecuzione. 
  2. Le attivita' inerenti al ciclo di vita di cui al  comma  1  sono
gestite,    nel    rispetto    delle    disposizioni    del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, attraverso  piattaforme  e  servizi  digitali  fra  loro
interoperabili, come indicati all'articolo 22. 
  3. I soggetti che intervengono  nel  ciclo  di  vita  digitale  dei
contratti pubblici operano secondo  le  disposizioni  della  presente
Parte e procedono all'atto  dell'avvio  della  procedura  secondo  le
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del  2005
e dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 
                            Articolo 22. 
 
Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement). 
 
  1.   L'ecosistema   nazionale   di   approvvigionamento    digitale
(e-procurement)  e'  costituito  dalle  piattaforme  e  dai   servizi
digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del  ciclo  di  vita
dei contratti pubblici, di cui all'articolo 23 e dalle piattaforme di
approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni  appaltanti  di
cui all'articolo 25. 
  2.  Le  piattaforme  e  i  servizi  digitali  di  cui  al  comma  1
consentono, in particolare: a) la redazione  o  l'acquisizione  degli
atti  in  formato  nativo  digitale;  b)  la   pubblicazione   e   la
trasmissione dei dati e  documenti  alla  Banca  dati  nazionale  dei
contratti pubblici; c) l'accesso elettronico alla  documentazione  di
gara; d) la presentazione del documento  di  gara  unico  europeo  in
formato digitale e  l'interoperabilita'  con  il  fascicolo  virtuale
dell'operatore  economico;  e)  la  presentazione  delle  offerte  f)
l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di  gara  in
modalita'  digitale;   g)   il   controllo   tecnico,   contabile   e
amministrativo dei  contratti  anche  in  fase  di  esecuzione  e  la
gestione delle garanzie. 
  3. Le basi di dati di interesse nazionale  alimentano  l'ecosistema
nazionale di approvvigionamento digitale, ai sensi  dell'articolo  60
del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                            Articolo 23. 
 
            Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 
 
  1. L'ANAC e' titolare in via esclusiva della Banca  dati  nazionale
dei  contratti  pubblici  di  cui  all'articolo  62-bis  del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement, e ne
sviluppa e gestisce i servizi. 
  2. L'ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in  cui  si
articola la banca dati di  cui  al  comma  1  e  i  servizi  ad  essa
collegati. 
  3. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici e' interoperabile
con le piattaforme di approvvigionamento  digitale  utilizzate  dalle
stazioni appaltanti e dagli enti concedenti  e  con  il  portale  dei
soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per
la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei  contratti
pubblici, nonche' con la piattaforma digitale nazionale dati  di  cui
all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto  legislativo  n.  82
del 2005,  con  le  basi  di  dati  di  interesse  nazionale  di  cui
all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo  n.  82  del
2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei  soggetti  di
cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo
n. 82 del 2005, coinvolti nell'attivita' relativa al  ciclo  di  vita
dei contratti pubblici. I soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,
del codice di cui al decreto legislativo n. 82  del  2005,  coinvolti
nell'attivita' relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non  gia'
accreditati alla piattaforma di cui all'articolo 50-ter del  predetto
codice  decreto  legislativo  n.  82  del  2005,   sono   tenuti   ad
accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all'articolo 50-ter del
decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' alla Banca dati nazionale
dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce  applicative  e  a
rendere disponibili le proprie basi  dati,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza  pubblica  e  nel  rispetto  delle  linee  guida
dell'Agenzia   per   l'Italia   digitale   (AGID)   in   materia   di
interoperabilita'. 
  4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili
mediante interoperabilita' i servizi e le informazioni necessari allo
svolgimento delle  fasi  dell'intero  ciclo  di  vita  dei  contratti
pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto  dal  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con
la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC. 
  5. Con proprio provvedimento l'ANAC individua le  informazioni  che
le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti  sono   tenuti   a
trasmettere  alla  Banca  dati  nazionale  dei   contratti   pubblici
attraverso le piattaforme telematiche di  cui  all'articolo  25.  Gli
obblighi informativi di cui al primo  periodo  riguardano  anche  gli
affidamenti diretti a societa' in house di cui all'articolo 7,  comma
2. Con proprio provvedimento l'ANAC individua i tempi entro i quali i
titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al  comma  3  e
all'articolo 22, garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti
l'ecosistema  di  approvvigionamento  digitale.   L'integrazione   e'
realizzata attraverso i servizi digitali  resi  disponibili  da  ANAC
sulla piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter
del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto
delle relative regole tecniche. 
  6.  L'ANAC  rende  disponibili  ai  sistemi  informativi  regionali
competenti per territorio, nonche' alle pubbliche amministrazioni, le
informazioni necessarie allo svolgimento dei  compiti  istituzionali,
ai sensi degli articoli 50 e 50-ter del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 82 del 2005. 
  7. Nei casi in cui si omettano informazioni o attivita'  necessarie
a  garantire  l'interoperabilita'  dei  dati,  l'ANAC  effettua   una
segnalazione all'AGID per l'esercizio dei poteri sanzionatori di  cui
all'articolo 18-bis del codice di cui al decreto  legislativo  n.  82
del 2005. 
  8. L'omissione di informazioni richieste, il rifiuto o  l'omissione
di attivita' necessarie a garantire l'interoperabilita' delle  banche
dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti  pubblici  costituisce
violazione di obblighi di  transizione  digitale  punibili  ai  sensi
dell'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo  n.  82
del 2005. 
  9. Al  fine  di  ridurre  gli  oneri  amministrativi  dei  soggetti
attuatori  i  dati  di  cui  al  presente  articolo  possono   essere
utilizzati nell'ambito delle procedure  concernenti  i  finanziamenti
degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell'effettivo
utilizzo  delle  risorse  e  di  avanzamento  procedurale  nei  tempi
previsti dalle leggi di spesa. 
                            Articolo 24. 
 
            Fascicolo virtuale dell'operatore economico. 
 
  1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici  opera  il
fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la  verifica
dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e
dei requisiti di cui all'articolo 103 per  i  soggetti  esecutori  di
lavori pubblici,  nonche'  dei  dati  e  dei  documenti  relativi  ai
requisiti  di  cui  all'articolo  100   che   l'operatore   economico
inserisce. 
  2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico e' utilizzato per
la partecipazione alle  procedure  di  affidamento  disciplinate  dal
codice. I  dati  e  i  documenti  contenuti  nel  fascicolo  virtuale
dell'operatore economico, nei termini di  efficacia  di  ciascuno  di
essi, sono aggiornati automaticamente  mediante  interoperabilita'  e
sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui  l'operatore
partecipa. 
  3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o
delle informazioni di cui agli articoli 94  e  95  garantiscono  alla
Banca  dati  nazionale  dei   contratti   pubblici,   attraverso   la
piattaforma    di    cui    all'articolo    50;ter     del     codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82 e l'accesso per  interoperabilita'  alle  proprie  banche
dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3,  del  presente  codice,  la
disponibilita'  in   tempo   reale   delle   informazioni   e   delle
certificazioni digitali necessarie ad assicurare  l'intero  ciclo  di
vita digitale di contratti pubblici. La  violazione  dell'obbligo  di
cui al primo periodo e' punita ai sensi dell'articolo  23,  comma  8.
L'ANAC   garantisce   l'accessibilita'    al    fascicolo    virtuale
dell'operatore  economico  alle  stazioni  appaltanti  e  agli   enti
concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione
di cui all'articolo 100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva
competenza. L'ANAC puo' predisporre elenchi aggiornati  di  operatori
economici gia' accertati secondo quanto previsto dal  comma  1  e  le
modalita'  per  l'utilizzo  degli  accertamenti  per   procedure   di
affidamento diverse. 
  4. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  l'ANAC  individua,  con
proprio provvedimento,  adottato  d'intesa  con  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e con  l'AGID  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie  di  dati  da
inserire nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, concernenti
la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro  esito,  in
relazione ai quali e' obbligatoria la verifica  attraverso  la  Banca
dati nazionale dei contratti pubblici. 
                            Articolo 25. 
 
             Piattaforme di approvvigionamento digitale. 
 
  1. Le piattaforme di approvvigionamento  digitale  sono  costituite
dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici,  interconnessi  e
interoperanti, utilizzati dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli  enti
concedenti per svolgere una o piu' attivita' di cui all'articolo  21,
comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo
di vita dei  contratti  pubblici.  A  tal  fine,  le  piattaforme  di
approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi  della  Banca
dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23  nonche'
con i servizi  della  piattaforma  digitale  nazionale  dati  di  cui
all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di  cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. Le stazioni appaltanti  e  gli  enti  concedenti  utilizzano  le
piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le  procedure
di affidamento e di esecuzione dei  contratti  pubblici,  secondo  le
regole  tecniche  di  cui  all'articolo   26.   Le   piattaforme   di
approvvigionamento  digitale  non  possono  alterare  la  parita'  di
accesso degli operatori, ne' impedire o  limitare  la  partecipazione
alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza,
ne' modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di
gara. Le stazioni appaltanti e  gli  enti  concedenti  assicurano  la
partecipazione   alla   gara   anche   in    caso    di    comprovato
malfunzionamento,  pur  se  temporaneo,  delle   piattaforme,   anche
eventualmente disponendo la sospensione del termine per la  ricezione
delle offerte per il periodo di tempo necessario  a  ripristinare  il
normale funzionamento e  la  proroga  dello  stesso  per  una  durata
proporzionale alla gravita' del malfunzionamento. 
  3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati  di  una
propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle
piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o  enti
concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori,  da
regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a  un
gestore del sistema che garantisce il funzionamento  e  la  sicurezza
della piattaforma. 
  4.  E'  fatto  divieto  di  porre  a  carico  dei   concorrenti   o
dell'aggiudicatario eventuali  costi  connessi  alla  gestione  delle
piattaforme. 
                            Articolo 26. 
 
                          Regole tecniche. 
 
  1. I requisiti  tecnici  delle  piattaforme  di  approvvigionamento
digitale, nonche'  la  conformita'  di  dette  piattaforme  a  quanto
disposto dall'articolo 22,  comma  2,  sono  stabilite  dall'AGID  di
intesa con  l'ANAC  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
Dipartimento per la trasformazione digitale,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del codice. 
  2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1  sono  stabilite
le   modalita'   per   la   certificazione   delle   piattaforme   di
approvvigionamento digitale. 
  3.  La  certificazione  delle  piattaforme  di   approvvigionamento
digitale, rilasciata dall'AGID, consente l'integrazione con i servizi
della Banca dati nazionale dei  contratti  pubblici.  L'ANAC  cura  e
gestisce il registro delle piattaforme certificate. 
                            Articolo 27. 
 
                   Pubblicita' legale degli atti. 
 
  1.  La  pubblicita'  degli  atti  e'  garantita  dalla  Banca  dati
nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione  dei  dati
all'Ufficio  delle  pubblicazioni  dell'Unione  europea  e  la   loro
pubblicazione ai  sensi  degli  articoli  84  e  85,  secondo  quanto
definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. 
  2. Gli effetti giuridici degli atti  oggetto  di  pubblicazione  ai
sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione  nella  Banca
dati nazionale dei contratti pubblici. 
  3. La documentazione di  gara  e'  resa  costantemente  disponibile
attraverso  le  piattaforme  digitali  di  cui  all'articolo   25   e
attraverso i siti istituzionali delle  stazioni  appaltanti  e  degli
enti concedenti. Essa  e'  costantemente  accessibile  attraverso  il
collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 
  4. L'ANAC, con proprio provvedimento  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del codice,  d'intesa  con  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  stabilisce   le
modalita' di attuazione del presente articolo. 
  5. L'ANAC svolge l'attivita' di cui  al  comma  1  con  le  risorse
finanziarie previste a legislazione vigente. 
                            Articolo 28. 
 
                 Trasparenza dei contratti pubblici. 
 
  1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori,
servizi e forniture, nonche' alle procedure del  ciclo  di  vita  dei
contratti  pubblici,  ove  non   considerati   riservati   ai   sensi
dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi  dell'articolo  139,  sono
trasmessi tempestivamente alla Banca  dati  nazionale  dei  contratti
pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25. 
  2. Le stazioni appaltanti  e  gli  enti  concedenti  assicurano  il
collegamento tra la sezione «Amministrazione  trasparente»  del  sito
istituzionale e la  Banca  dati  nazionale  dei  contratti  pubblici,
secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo  2013,
n. 33. Sono pubblicati nella sezione  di  cui  al  primo  periodo  la
composizione della commissione giudicatrice e i  curricula  dei  suoi
componenti,  nonche'  i  resoconti  della  gestione  finanziaria  dei
contratti al termine della loro esecuzione. 
  3. Per la trasparenza dei contratti  pubblici  fanno  fede  i  dati
trasmessi alla Banca dati nazionale  dei  contratti  pubblici  presso
l'ANAC, la quale assicura la  tempestiva  pubblicazione  sul  proprio
portale dei dati ricevuti,  anche  attraverso  la  piattaforma  unica
della trasparenza, e  la  periodica  pubblicazione  degli  stessi  in
formato  aperto.  In  particolare,  sono  pubblicati   la   struttura
proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati  a
presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione,  i
tempi di completamento dei lavori, servizi o  forniture  e  l'importo
delle somme liquidate. 
  4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del codice, individua con proprio provvedimento  le  informazioni,  i
dati e le relative modalita' di  trasmissione  per  l'attuazione  del
presente articolo. 
                            Articolo 29. 
 
               Regole applicabili alle comunicazioni. 
 
  1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni  di  cui  al
codice sono eseguiti, in conformita' con quanto disposto  dal  codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di  cui
all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto  dalle
predette piattaforme,  mediante  l'utilizzo  del  domicilio  digitale
ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai  sensi
dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui  al
decreto legislativo n. 82 del 2005. 
                            Articolo 30. 
 
Uso di procedure  automatizzate  nel  ciclo  di  vita  dei  contratti
                              pubblici. 
 
  1. Per migliorare l'efficienza le stazioni appaltanti  e  gli  enti
concedenti provvedono, ove possibile,  ad  automatizzare  le  proprie
attivita'  ricorrendo   a   soluzioni   tecnologiche,   ivi   incluse
l'intelligenza artificiale e le tecnologie di  registri  distribuiti,
nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia. 
  2. Nell'acquisto o sviluppo delle soluzioni di cui al  comma  1  le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti: 
  a) assicurano la disponibilita' del codice sorgente, della relativa
documentazione, nonche' di ogni altro elemento utile  a  comprenderne
le logiche di funzionamento; 
  b) introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad
assicurare le prestazioni di  assistenza  e  manutenzione  necessarie
alla correzione degli errori e degli effetti  indesiderati  derivanti
dall'automazione. 
  3. Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i  principi
di: 
  a)  conoscibilita'  e  comprensibilita',  per  cui  ogni  operatore
economico ha diritto a conoscere l'esistenza di processi  decisionali
automatizzati  che  lo  riguardino  e,  in  tal  caso,   a   ricevere
informazioni significative sulla logica utilizzata; 
  b) non esclusivita' della decisione algoritmica, per  cui  comunque
esiste  nel  processo  decisionale  un  contributo  umano  capace  di
controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata; 
  c) non discriminazione algoritmica, per cui il  titolare  mette  in
atto misure tecniche e organizzative adeguate  al  fine  di  impedire
effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici. 
  4. Le stazioni appaltanti  e  gli  enti  concedenti  adottano  ogni
misura tecnica e organizzativa atta a garantire che siano rettificati
i fattori che comportano inesattezze dei dati e  sia  minimizzato  il
rischio di errori, nonche'  a  impedire  effetti  discriminatori  nei
confronti  di  persone  fisiche  sulla   base   della   nazionalita',
dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione, delle
convinzioni personali,  dell'appartenenza  sindacale,  dei  caratteri
somatici, dello status genetico, dello stato di salute, del genere  o
dell'orientamento sessuale. 
  5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sul sito  istituzionale,
nella sezione «Amministrazione trasparente», l'elenco delle soluzioni
tecnologiche di cui al comma 1 utilizzate ai fini  dello  svolgimento
della propria attivita'. 
                            Articolo 31. 
 
    Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti. 
 
  1. E' istituita presso l'ANAC l'Anagrafe degli operatori  economici
a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici,  che  si  avvale
del registro delle imprese. 
  2. L'Anagrafe censisce gli operatori economici di cui al  comma  1,
nonche' i soggetti, le persone fisiche e i  titolari  di  cariche  ad
essi riferibili. 
  3. Per le persone fisiche di  cui  al  comma  2  l'Anagrafe  assume
valore  certificativo  per  i  ruoli  e  le  cariche  rivestiti   non
risultanti dal registro delle imprese. 
  4. I dati dell'Anagrafe sono resi disponibili a  tutti  i  soggetti
operanti nell'ambito dell'ecosistema nazionale di  approvvigionamento
digitale, attraverso le piattaforme di cui agli articoli 23, 24 e 25,
per i trattamenti e le finalita' legati alla gestione  del  ciclo  di
vita dei contratti pubblici. 
                            Articolo 32. 
 
                  Sistemi dinamici di acquisizione. 
 
  1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, cosi' come
generalmente disponibili sul mercato, soddisfano  le  esigenze  delle
stazioni appaltanti e degli enti concedenti, e'  possibile  avvalersi
di un sistema  dinamico  di  acquisizione.  Il  sistema  dinamico  di
acquisizione e' un procedimento interamente elettronico ed e'  aperto
per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che
soddisfi i criteri di selezione.  Puo'  essere  diviso  in  categorie
definite  di  prodotti,   lavori   o   servizi   sulla   base   delle
caratteristiche  dell'appalto  da  eseguire.   Tali   caratteristiche
possono  comprendere   un   riferimento   al   quantitativo   massimo
ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica
specifica in cui gli appalti saranno eseguiti. 
  2. Per l'aggiudicazione  nell'ambito  di  un  sistema  dinamico  di
acquisizione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  osservano
le norme previste per la procedura ristretta di cui all'articolo  72.
Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono  ammessi
al sistema  e  il  numero  dei  candidati  ammessi  non  puo'  essere
limitato. Le stazioni appaltanti e  gli  enti  concedenti  che  hanno
diviso  il  sistema  in  categorie  di  prodotti,  lavori  o  servizi
conformemente  al  comma  1,  precisano  i   criteri   di   selezione
applicabili per ciascuna categoria. 
  3.  Nei  settori   ordinari,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 72, si applicano i seguenti termini: 
  a)  il  termine  minimo  per  la   ricezione   delle   domande   di
partecipazione e' di trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  del
bando di gara o, se un avviso di pre-informazione e' utilizzato  come
mezzo di indizione di una gara,  dalla  data  d'invio  dell'invito  a
confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini  per  la
ricezione delle domande di partecipazione una volta  che  l'invito  a
presentare  offerte  per  il  primo  appalto  specifico  nel  sistema
dinamico di acquisizione e' stato inviato; 
  b) il termine minimo per la ricezione delle offerte  e'  di  almeno
dieci giorni dalla data  di  trasmissione  dell'invito  a  presentare
offerte. Si applica l'articolo 72, comma 5. 
  4. Nei settori speciali si applicano i seguenti termini: 
  a)  il  termine  minimo  per  la   ricezione   delle   domande   di
partecipazione e' fissato in non meno di trenta giorni dalla data  di
trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di  gara
e' usato un avviso periodico  indicativo,  dell'invito  a  confermare
interesse. Non sono applicabili ulteriori termini  per  la  ricezione
delle domande di partecipazione dopo l'invio dell'invito a presentare
offerte per il primo appalto specifico; 
  b) il termine minimo per la ricezione delle offerte  e'  di  almeno
dieci giorni dalla data  di  trasmissione  dell'invito  a  presentare
offerte. Si applica l'articolo 72, comma 5. 
  5. Tutte le comunicazioni nel quadro  di  un  sistema  dinamico  di
acquisizione sono effettuate  esclusivamente  con  mezzi  elettronici
conformemente all'articolo 29. 
  6. Per aggiudicare appalti nel quadro di  un  sistema  dinamico  di
acquisizione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: 
  a) pubblicano un avviso di indizione  di  gara  precisando  che  si
tratta di un sistema dinamico di acquisizione; 
  b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la  quantita'
stimata  degli  acquisti  previsti,  nonche'  tutte  le  informazioni
necessarie riguardanti il sistema dinamico di acquisizione,  comprese
le modalita' di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico
utilizzato  nonche'  le  modalita'  e  le  specifiche   tecniche   di
collegamento; 
  c) indicano un'eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori
o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie; 
  d) offrono accesso libero, diretto e completo ai documenti di  gara
a norma dell'articolo 88. 
  7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano a  tutti
gli operatori economici, per il  periodo  di  validita'  del  sistema
dinamico di acquisizione,  la  possibilita'  di  chiedere  di  essere
ammessi al sistema alle condizioni di cui ai  commi  da  2  a  4.  Le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti valutano  tali  domande  in
base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi  dal  loro
ricevimento. Il termine puo' essere prorogato fino a quindici  giorni
lavorativi in singoli casi motivati, in particolare per la necessita'
di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro  modo
se i criteri di selezione  siano  stati  soddisfatti.  In  deroga  al
primo,  secondo  e  terzo  periodo,  a  condizione  che  l'invito   a
presentare  offerte  per  il  primo  appalto  specifico  nel  sistema
dinamico  di  acquisizione  non  sia  stato  inviato,   le   stazioni
appaltanti e gli enti concedenti  possono  prorogare  il  periodo  di
valutazione, purche' durante il periodo di valutazione prorogato  non
sia emesso alcun invito a presentare offerte. 
  Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nei documenti
di gara  la  durata  massima  del  periodo  prorogato  che  intendono
applicare.  Le  stazioni  appaltanti  comunicano   al   piu'   presto
all'operatore economico interessato se e' stato  ammesso  o  meno  al
sistema dinamico di acquisizione. 
  8. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  invitano  tutti  i
partecipanti ammessi  a  presentare  un'offerta  per  ogni  specifico
appalto   nell'ambito   del   sistema   dinamico   di   acquisizione,
conformemente all'articolo 89  e  all'articolo  165.  Se  il  sistema
dinamico di acquisizione e' stato suddiviso in categorie di prodotti,
lavori o servizi,  le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti
invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che  corrisponde
allo specifico appalto  a  presentare  un'offerta.  Essi  aggiudicano
l'appalto: 
  a)  nei  settori  ordinari,  all'offerente  che  ha  presentato  la
migliore offerta sulla base dei criteri di  aggiudicazione  enunciati
nel  bando  di  gara  per  l'istituzione  del  sistema  dinamico   di
acquisizione o, se un avviso di pre-informazione e'  utilizzato  come
mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse; 
  b)  nei  settori  speciali,  all'offerente  che  ha  presentato  la
migliore offerta sulla base dei criteri di  aggiudicazione  enunciati
nel  bando  di  gara  per  l'istituzione  del  sistema  dinamico   di
acquisizione, nell'invito a  confermare  interesse,  o,  quando  come
mezzo di indizione di gara si usa  un  avviso  sull'esistenza  di  un
sistema di qualificazione, nell'invito a presentare un'offerta. 
  9. I criteri di cui al  comma  8  possono,  all'occorrenza,  essere
precisati nell'invito a presentare offerte. 
  10. Nei  settori  ordinari,  le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti
concedenti possono esigere,  in  qualsiasi  momento  nel  periodo  di
validita' del sistema dinamico di acquisizione,  che  i  partecipanti
ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico  europeo  di
cui all'articolo 91, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui
e' trasmessa tale richiesta. 
  11. Nei  settori  speciali,  le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti
concedenti  che  applicano  i  motivi  di  esclusione  e  criteri  di
selezione previsti dagli articoli 94, 95 e 99,  possono  esigere,  in
qualsiasi momento nel periodo di validita' del  sistema  dinamico  di
acquisizione, che i partecipanti ammessi  innovino  o  aggiornino  il
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 91, entro  cinque
giorni lavorativi dalla data in cui e' trasmessa tale richiesta. 
  12.  Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti   concedenti   indicano
nell'avviso di indizione di gara il periodo di validita' del  sistema
dinamico di acquisizione. Essi informano la  Commissione  europea  di
qualsiasi variazione di  tale  periodo  di  validita'  utilizzando  i
seguenti modelli di formulari: 
  a) se il periodo di validita' e' modificato  senza  porre  fine  al
sistema, il modello utilizzato inizialmente per l'avviso di indizione
di gara per il sistema dinamico di acquisizione; 
  b) se e' posto termine al sistema, l'avviso  di  aggiudicazione  di
cui agli articoli 111 e 163, comma 2. 
  13. Non possono essere posti a  carico  degli  operatori  economici
interessati o partecipanti al  sistema  dinamico  di  acquisizione  i
contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del  periodo
di validita' del sistema dinamico di acquisizione. 
  14. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  anche  avvalendosi
di Consip S.p.a., puo' provvedere alla realizzazione e gestione di un
sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti,
predisponendo   gli   strumenti   organizzativi   e   amministrativi,
elettronici e telematici e curando l'esecuzione di  tutti  i  servizi
informatici, telematici e di consulenza necessari. 
  15. Gli accordi quadro di cui all'articolo 59 e le  convenzioni  di
cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  possono
essere stipulati in  sede  di  aggiudicazione  di  appalti  specifici
basati su un sistema dinamico di acquisizione. A essi si  applica  il
termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, se di importo pari
o superiore alle soglie di rilevanza europea. 
                            Articolo 33. 
 
                         Aste elettroniche. 
 
  1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  possono  ricorrere
ad aste  elettroniche  nelle  quali  sono  presentati  nuovi  prezzi,
modificati al ribasso, o nuovi  valori  riguardanti  taluni  elementi
delle offerte.  A  tal  fine,  le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti
concedenti strutturano l'asta come un processo elettronico  per  fasi
successive, che interviene dopo una prima valutazione completa  delle
offerte e consente di classificarle  sulla  base  di  un  trattamento
automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per  oggetto
prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori,  che  non
possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non
sono oggetto di aste elettroniche. 
  2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione
o nelle procedure negoziate precedute da  un'indizione  di  gara,  le
stazioni appaltanti e  gli  enti  concedenti  possono  stabilire  che
l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da  un'asta  elettronica
quando  il  contenuto  dei  documenti  di  gara,  in  particolare  le
specifiche tecniche, puo' essere fissato  in  maniera  precisa.  Alle
stesse condizioni, essi possono  ricorrere  all'asta  elettronica  in
occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti  di
un accordo quadro di cui all'articolo 59, comma 4, lettere b) e c), e
dell'indizione di gare per appalti  da  aggiudicare  nell'ambito  del
sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 32. 
  3. L'asta elettronica e' aggiudicata sulla base di uno dei seguenti
elementi contenuti nell'offerta: 
  a) esclusivamente i prezzi, quando l'appalto e'  aggiudicato  sulla
sola base del prezzo; 
  b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell'offerta  indicati
nei documenti di gara, quando l'appalto e' aggiudicato sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo o costo/efficacia. 
  4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il ricorso
a un'asta elettronica nel bando di gara o  nell'invito  a  confermare
l'interesse,  nonche',  per  i  settori   speciali,   nell'invito   a
presentare offerte quando per l'indizione di gara si  usa  un  avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione. I documenti  di  gara
comprendono almeno i seguenti elementi: 
  a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica,
purche' tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi
in cifre o in percentuali; 
  b) i limiti eventuali dei valori che  potranno  essere  presentati,
quali  risultano  dal   capitolato   d'oneri   relativo   all'oggetto
dell'appalto; 
  c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti
nel corso dell'asta elettronica e, se del caso,  il  momento  in  cui
saranno messe a loro disposizione; 
  d)  le  informazioni   pertinenti   sullo   svolgimento   dell'asta
elettronica; 
  e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno  rilanciare,  in
particolare  gli  scarti  minimi  eventualmente  richiesti   per   il
rilancio; 
  f)  le  informazioni   pertinenti   sul   dispositivo   elettronico
utilizzato e sulle modalita' e specifiche tecniche di collegamento. 
  5. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni  appaltanti
e gli enti  concedenti  effettuano  una  valutazione  completa  delle
offerte conformemente al criterio  o  ai  criteri  di  aggiudicazione
stabiliti e alla relativa ponderazione. 
  6. Nei settori ordinari, un'offerta e' considerata  ammissibile  se
e' stata presentata da un offerente che non e' stato escluso ai sensi
degli articoli 94 e 95, che soddisfa i criteri di  selezione  di  cui
all'articolo 99 e la cui offerta e' conforme alle specifiche tecniche
senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata,  ai  sensi
dei commi 8, 9 e 10 del presente articolo. 
  7. Nei settori speciali, un'offerta e' considerata  ammissibile  se
e' stata presentata da un offerente che non e' stato escluso ai sensi
dell'articolo 167, comma 1, lettera c), che  soddisfa  i  criteri  di
selezione di cui al medesimo articolo 167, comma 1, lettera d), e  la
cui  offerta  e'  conforme  alle  specifiche  tecniche  senza  essere
irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9
e 10 del presente articolo. 
  8. Sono considerate irregolari le  offerte  che  non  rispettano  i
documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo,  in  relazione
alle quali vi sono  prove  di  corruzione,  concussione  o  abuso  di
ufficio o accordo  tra  operatori  economici  finalizzato  a  turbare
l'asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse. 
  9.  Sono  considerate  inaccettabili  le  offerte   presentate   da
offerenti che  non  possiedono  la  qualificazione  necessaria  e  le
offerte  il  cui  prezzo  supera  l'importo  posto   dalle   stazioni
appaltanti e dagli  enti  concedenti  a  base  di  gara  stabilito  e
documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. 
  10. Un'offerta  e'  ritenuta  inadeguata  se  non  presenta  alcuna
pertinenza con l'appalto ed e'  quindi  manifestamente  incongruente,
fatte  salve  le  modifiche  sostanziali  idonee  a  rispondere  alle
esigenze della  stazione  appaltante  o  dell'ente  concedente  e  ai
requisiti  specificati  nei  documenti  di  gara.  Una   domanda   di
partecipazione non e'  ritenuta  adeguata  se  l'operatore  economico
interessato deve o puo' essere escluso ai sensi degli articoli  94  e
95 o dell'articolo 167, comma 1, lettera c), o non soddisfa i criteri
di  selezione  stabiliti   dalla   stazione   appaltante   ai   sensi
dell'articolo 99. 
  11. Tutti gli offerenti che hanno  presentato  offerte  ammissibili
sono invitati simultaneamente, per  via  elettronica,  a  partecipare
all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data  e  dall'ora
previste,  le  modalita'  di  connessione  conformi  alle  istruzioni
contenute nell'invito. L'asta elettronica puo' svolgersi in piu' fasi
successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi  successivi
alla data di invio degli inviti. 
  12. L'invito e' corredato del risultato della valutazione  completa
dell'offerta,  effettuata  conformemente  alla  ponderazione  di  cui
all'articolo 108, commi 7 e 8. L'invito precisa, altresi', la formula
matematica   che   determina,   durante   l'asta   elettronica,    le
riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi  prezzi  e/o  dei
nuovi  valori  presentati.   Salvo   il   caso   in   cui   l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa sia individuata sulla base  del  solo
prezzo, tale formula integra  la  ponderazione  di  tutti  i  criteri
stabiliti per determinare l'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,
quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A  tal
fine, le eventuali forcelle devono  essere  precedentemente  espresse
con un valore determinato. Qualora siano  autorizzate  varianti,  per
ciascuna variante deve essere fornita una formula separata. 
  13. Nel corso di  ogni  fase  dell'asta  elettronica,  le  stazioni
appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno  le
informazioni che consentono loro di  conoscere  in  ogni  momento  la
rispettiva  classificazione.  Le  stazioni  appaltanti  e  gli   enti
concedenti  possono,  purche'  previsto  nei   documenti   di   gara,
comunicare altre  informazioni  riguardanti  altri  prezzi  o  valori
presentati. Possono, inoltre, rendere noto in  qualsiasi  momento  il
numero di partecipanti alla fase specifica dell'asta. In nessun caso,
possono  rendere  nota  l'identita'  degli   offerenti   durante   lo
svolgimento delle fasi dell'asta elettronica. 
  14.  Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti  dichiarano
conclusa  l'asta  elettronica  secondo  una  o  piu'  delle  seguenti
modalita': 
  a) alla data e all'ora preventivamente indicate; 
  b) quando non  ricevono  piu'  nuovi  prezzi  o  nuovi  valori  che
rispondono alle  esigenze  degli  scarti  minimi,  a  condizione  che
abbiano preventivamente  indicato  il  termine  che  rispetteranno  a
partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare
conclusa l'asta elettronica; 
  c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente  indicato  e'
stato raggiunto. 
  15. Se le stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti  intendono
dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera
c), eventualmente in  combinazione  con  le  modalita'  di  cui  alla
lettera b) del medesimo comma, l'invito a partecipare all'asta indica
il calendario di ogni fase dell'asta. 
  16. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica,  le  stazioni
appaltanti e gli enti concedenti aggiudicano  l'appalto  in  funzione
dei suoi risultati. 
                            Articolo 34. 
 
                       Cataloghi elettronici. 
 
  1. Le stazioni appaltanti e gli enti  concedenti  possono  chiedere
che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o
che includano un catalogo elettronico. Le  offerte  presentate  sotto
forma di catalogo  elettronico  possono  essere  corredate  di  altri
documenti, a completamento dell'offerta. 
  2. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati  o  dagli
offerenti per  la  partecipazione  a  una  determinata  procedura  di
appalto  in  conformita'  alle  specifiche  tecniche  e  al   formato
stabiliti dalle stazioni appaltanti. 
  3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma  di  cataloghi
elettronici e' accettata o richiesta, le stazioni  appaltanti  e  gli
enti concedenti: 
  a)  nei  settori  ordinari,  lo  indicano  nel  bando  di  gara   o
nell'invito a confermare interesse, quando il mezzo di  indizione  di
gara e' un avviso  di  pre-informazione;  nei  settori  speciali,  lo
indicano nel bando di gara, nell'invito a  confermare  interesse,  o,
quando il mezzo di indizione di gara e' un avviso  sull'esistenza  di
un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare  offerte  o  a
negoziare; 
  b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni relative al
formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonche' alle modalita'
e alle specifiche tecniche per il catalogo. 
  4.  Quando  un  accordo  quadro  e'  concluso  con  piu'  operatori
economici  dopo  la  presentazione  delle  offerte  sotto  forma   di
cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti e gli  enti  concedenti
possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo  per  i
contratti specifici avvenga sulla base di  cataloghi  aggiornati.  In
tal caso, le stazioni appaltanti e gli  enti  concedenti  utilizzano,
alternativamente, uno dei seguenti metodi: 
  a)  invitano  gli  offerenti  a  ripresentare  i   loro   cataloghi
elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione; 
  b)  comunicano  agli  offerenti  che  intendono   avvalersi   delle
informazioni raccolte dai cataloghi elettronici gia'  presentati  per
costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in  questione,
a condizione che il ricorso a questa possibilita' sia stato  previsto
nei documenti di gara relativi all'accordo quadro. 
  1. Le stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti,  in  caso  di
riapertura del confronto competitivo per  i  contratti  specifici  in
conformita' al comma 4, lettera b), indicano agli offerenti la data e
l'ora in cui intendono procedere  alla  raccolta  delle  informazioni
necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto
specifico e danno agli offerenti la possibilita'  di  rifiutare  tale
raccolta  di  informazioni.  Le  stazioni  appaltanti  e   gli   enti
concedenti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la  notifica  e
l'effettiva  raccolta  di  informazioni.  Prima   dell'aggiudicazione
dell'appalto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti presentano
le  informazioni  raccolte  all'offerente  interessato,  in  modo  da
offrire la possibilita' di  contestare  o  confermare  che  l'offerta
cosi' costituita non contiene errori materiali. 
  2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono aggiudicare
appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che
le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto  forma  di
catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti e  gli  enti  concedenti
possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un  sistema  dinamico
di acquisizione conformemente al comma 4, lettera b), e al comma 5, a
condizione che la domanda di partecipazione al  sistema  dinamico  di
acquisizione  sia  accompagnata  da  un   catalogo   elettronico   in
conformita' con le specifiche tecniche e il formato  stabilito  dalla
stazione  appaltante  o  dall'ente  concedente.  Tale   catalogo   e'
completato dai candidati, qualora sia stata  comunicata  l'intenzione
della  stazione  appaltante  o  dell'ente  concedente  di  costituire
offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b). 
                            Articolo 35. 
 
                  Accesso agli atti e riservatezza. 
 
  1. Le stazioni appaltanti  e  gli  enti  concedenti  assicurano  in
modalita' digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento
e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta
dei dati e delle informazioni inseriti nelle  piattaforme,  ai  sensi
degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7  agosto  1990,  n.
241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33. 
  2. Fatta salva la disciplina prevista dal codice  per  i  contratti
secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di  sicurezza,
l'esercizio del diritto di accesso e' differito: 
  a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che
hanno presentato offerte, fino  alla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle medesime; 
  b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in
relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito
o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione  all'elenco
dei  soggetti  che  sono  stati  invitati  a  presentare  offerte   e
all'elenco dei soggetti  che  hanno  presentato  offerte,  fino  alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;  ai
soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e' consentito
l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito
o che hanno manifestato il  loro  interesse,  dopo  la  comunicazione
ufficiale,  da  parte  delle  stazioni  appaltanti   o   degli   enti
concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare; 
  c) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati  e
informazioni relativi ai requisiti  di  partecipazione  di  cui  agli
articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla  fase  di  ammissione
dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione; 
  d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione
delle stesse e agli atti, dati e informazioni a  questa  presupposti,
fino all'aggiudicazione; 
  e) in relazione alla verifica  della  anomalia  dell'offerta  e  ai
verbali riferiti alla detta fase, fino all'aggiudicazione. 
  3. Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini  di
cui al comma 2 gli atti, i dati e le informazioni non possono  essere
resi accessibili o conoscibili. Per i pubblici ufficiali  o  per  gli
incaricati  di  pubblico  servizio  la  violazione   della   presente
disposizione rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale. 
  4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti  secretati  o
la cui esecuzione richiede speciali  misure  di  sicurezza,  e  salvo
quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e  ogni  forma  di
divulgazione: 
  a) possono essere esclusi in relazione  alle  informazioni  fornite
nell'ambito dell'offerta  o  a  giustificazione  della  medesima  che
costituiscano,   secondo   motivata   e   comprovata    dichiarazione
dell'offerente, segreti tecnici o commerciali; 
  b) sono esclusi in relazione: 
  1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti  all'applicazione
del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto,  relative
ai contratti pubblici; 
  2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore
dell'esecuzione e dell'organo  di  collaudo  sulle  domande  e  sulle
riserve del soggetto esecutore del contratto; 
  3) alle piattaforme digitali  e  alle  infrastrutture  informatiche
utilizzate dalla stazione  appaltante  o  dall'ente  concedente,  ove
coperte da diritti di privativa intellettuale. 
  5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4,  lettere  a)  e  b),
numero 3), e' consentito l'accesso al concorrente, se  indispensabile
ai fini della difesa  in  giudizio  dei  propri  interessi  giuridici
rappresentati in relazione alla procedura di gara. 
                            Articolo 36. 
 
       Norme procedimentali e processuali in tema di accesso. 
 
  1. L'offerta dell'operatore economico risultato  aggiudicatario,  i
verbali di gara e gli atti, i  dati  e  le  informazioni  presupposti
all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso  la  piattaforma
di approvvigionamento digitale  di  cui  all'articolo  25  utilizzata
dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati
e  offerenti  non  definitivamente   esclusi   contestualmente   alla
comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90. 
  2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque  posti  in
graduatoria  sono  resi  reciprocamente  disponibili,  attraverso  la
stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1,  nonche'  le  offerte
dagli stessi presentate. 
  3. Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al  comma  1,  la
stazione  appaltante  o  l'ente  concedente  da'  anche  atto   delle
decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento  di  parti
delle offerte di cui ai commi 1 e  2,  indicate  dagli  operatori  ai
sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a). 
  4. Le decisioni di  cui  al  comma  3  sono  impugnabili  ai  sensi
dell'articolo 116 del codice  del  processo  amministrativo,  di  cui
all'allegato I al decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  con
ricorso  notificato   e   depositato   entro   dieci   giorni   dalla
comunicazione  digitale  della  aggiudicazione.  Le  parti   intimate
possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri
confronti della notifica del ricorso. 
  5. Nel caso in cui  la  stazione  appaltante  o  l'ente  concedente
ritenga   insussistenti   le   ragioni   di    segretezza    indicate
dall'offerente ai  sensi  dell'articolo  35,  comma  4,  lettera  a),
l'ostensione delle parti  dell'offerta  di  cui  e'  stato  richiesto
l'oscuramento non e' consentita prima  del  decorso  del  termine  di
impugnazione delle decisioni di cui al comma 4. 
  6. Nel caso di cui al comma  4  la  stazione  appaltante  o  l'ente
concedente  puo'  inoltrare  segnalazione  all'ANAC  la  quale   puo'
irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo
222, comma 9, ridotta alla meta' nel caso di pagamento  entro  trenta
giorni dalla contestazione, qualora vi  siano  reiterati  rigetti  di
istanze di oscuramento. 
  7. Il ricorso di cui al comma 4 e' fissato d'ufficio in udienza  in
camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla meta' di quelli
di cui all'articolo 55 del codice di cui all'allegato  I  al  decreto
legislativo n. 104 del 2010 ed e' deciso alla  medesima  udienza  con
sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi  entro  cinque  giorni
dall'udienza di discussione, e la  cui  motivazione  puo'  consistere
anche in  un  mero  richiamo  delle  argomentazioni  contenute  negli
scritti delle parti che  il  giudice  ha  inteso  accogliere  e  fare
proprie. 
  8. Il rito e i termini di cui ai commi 4 e 7 si applicano anche nei
giudizi di impugnazione. 
  9. Il termine di impugnazione dell'aggiudicazione e dell'ammissione
e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria  decorre
comunque dalla comunicazione di cui all'articolo 90. 

PARTE III
DELLA PROGRAMMAZIONE

                            Articolo 37. 
 
    Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi. 
 
  1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: 
  a) adottano  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  il
programma triennale degli acquisti di beni  e  servizi.  I  programmi
sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza
con il bilancio e, per  gli  enti  locali,  secondo  le  norme  della
programmazione economico-finanziaria e i principi contabili; 
  b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare  nella
prima  annualita'  e  specifica  per   ogni   opera   la   fonte   di
finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel  bilancio  o
comunque disponibile. 
  2.  Il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  i  relativi
aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli  complessi
e da realizzare tramite concessione o partenariato  pubblico-privato,
il cui  importo  si  stima  pari  o  superiore  alla  soglia  di  cui
all'articolo 50, comma 1, lettera a). I  lavori  di  importo  pari  o
superiore alla soglia di rilevanza europea di  cui  all'articolo  14,
comma  1,  lettera  a),  sono  inseriti  nell'elenco  triennale  dopo
l'approvazione  del  documento  di  fattibilita'  delle   alternative
progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione  del  documento
di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione  ordinaria
superiori alla soglia indicata  nel  secondo  periodo  sono  inseriti
nell'elenco triennale anche in assenza del documento di  fattibilita'
delle alternative progettuali.  I  lavori,  servizi  e  forniture  da
realizzare  in  amministrazione  diretta  non  sono  inseriti   nella
programmazione. 
  3. Il programma triennale  di  acquisti  di  beni  e  servizi  e  i
relativi aggiornamenti  annuali  indicano  gli  acquisti  di  importo
stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1,
lettera b). 
  4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti  annuali  sono
pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca  dati  nazionale  dei
contratti pubblici. 
  5. Il presente articolo non si applica  alla  pianificazione  delle
attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza. 
  6. Con l'allegato I.5 sono definiti: 
  a) gli schemi tipo,  gli  ordini  di  priorita'  degli  interventi,
comprensivi   del   completamento   delle    opere    incompiute    e
dell'effettuazione  dei  lavori  programmati  e  non  avviati,  e  la
specificazione delle fonti di finanziamento; 
  b) le condizioni che consentono di modificare la  programmazione  e
di realizzare un intervento o procedere a un  acquisto  non  previsto
nell'elenco annuale; 
  c) le modalita' di raccordo con  la  pianificazione  dell'attivita'
dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali  le
stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti  possono  delegare  le
attivita'. 
  7. In sede di prima applicazione  del  codice,  l'allegato  I.5  e'
abrogato  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  di   un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle   finanze,   previo   parere   del   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza  unificata,  che  lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
                            Articolo 38. 
 
       Localizzazione e approvazione del progetto delle opere. 
 
  1. L'approvazione dei progetti da parte  delle  amministrazioni  e'
effettuata in conformita' alla legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  alle
disposizioni  statali  e  regionali  che  regolano  la  materia.   La
procedura di cui al presente articolo si applica anche alle opere  di
interesse pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione e la gestione di
opere pubbliche, oppure la concessione di servizi pubblici con  opere
da realizzare da parte del concessionario. 
  2. La procedura di cui al presente articolo non si  applica  se  e'
stata gia' accertata la  conformita'  del  progetto  di  fattibilita'
tecnica  ed  economica  alla  pianificazione   urbanistica   e   alla
regolamentazione edilizia: 
  a) per le opere pubbliche  di  interesse  statale,  escluse  quelle
destinate alla difesa militare, dal Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, sentiti gli enti territoriali interessati; 
  b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal  comune,  oppure
dalla regione o dalla provincia autonoma interessata in caso di opere
interessanti il territorio di almeno due comuni. 
  3. La stazione appaltante o  l'ente  concedente  convoca,  ai  fini
dell'approvazione del progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica
nonche' della localizzazione dell'opera, una  conferenza  di  servizi
semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241 a cui partecipano tutte le  amministrazioni  interessate,  ivi
comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera
e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del  patrimonio
culturale, del paesaggio e della salute. 
  4. Per le opere pubbliche  di  interesse  statale,  contestualmente
alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma  3,  la
stazione appaltante o l'ente  concedente  trasmette  il  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica al Consiglio superiore  dei  lavori
pubblici, o al competente Provveditorato interregionale per le  opere
pubbliche, ai fini dell'espressione  del  parere,  ove  previsto.  Il
progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  contiene   sempre
l'alternativa di progetto a consumo zero  del  suolo  ai  fini  della
rigenerazione urbana. 
  5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici o  il  Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche, se ravvisa carenze ostative al
rilascio del parere favorevole, ivi  comprese  quelle  relative  agli
aspetti  di  rigenerazione  urbana,  restituisce  il  progetto  entro
quindici  giorni  dalla  sua  ricezione   con   l'indicazione   delle
integrazioni o modifiche necessarie. La stazione appaltante o  l'ente
concedente procede alle modifiche e alle integrazioni richieste entro
il termine perentorio di quindici giorni dalla data  di  restituzione
del  progetto.   Il   Consiglio   superiore   o   il   Provveditorato
interregionale  esprime  il  parere  entro  il  termine  massimo   di
quarantacinque giorni dalla ricezione del  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica oppure entro il termine massimo di venti  giorni
dalla ricezione del progetto modificato  o  integrato.  Decorsi  tali
termini, il parere si intende reso in senso favorevole. 
  6. Decorsi quindici  giorni  dalla  trasmissione  del  progetto  al
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici   o   al   Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche o, nel caso in  cui  sia  stato
restituito a norma del comma 5, contestualmente alla trasmissione  al
Consiglio o al Provveditorato del progetto  modificato,  la  stazione
appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto  alle  autorita'
competenti per i provvedimenti di cui al comma 8. 
  7. Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o  di  interesse
statale per le  quali  non  e'  richiesto  il  parere  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici o del Provveditorato interregionale per
le opere  pubbliche,  la  stazione  appaltante  o  l'ente  concedente
trasmette il progetto alle autorita' competenti per  i  provvedimenti
di cui al comma 8. 
  8. Nel corso della conferenza di servizi sono acquisiti e  valutati
l'assoggettabilita'   alla   verifica    preventiva    dell'interesse
archeologico e della VIA valutazione di  impatto  ambientale,  tenuto
conto delle preminenti esigenze di  appaltabilita'  dell'opera  e  di
certezza dei tempi di realizzazione, l'esito dell'eventuale dibattito
pubblico, nonche', per le opere pubbliche di  interesse  statale,  il
parere di cui ai commi 4 e 5.  Le  risultanze  della  valutazione  di
assoggettabilita'    alla    verifica    preventiva    dell'interesse
archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di
cui al comma 3 e sono corredate, qualora non emerga la sussistenza di
un interesse archeologico, delle eventuali prescrizioni relative alle
attivita' di assistenza archeologica in corso d'opera. Qualora  dalla
valutazione   di   assoggettabilita'   alla    verifica    preventiva
dell'interesse  archeologico  emerga  l'esistenza  di  un   interesse
archeologico, il soprintendente procede ai sensi  dell'allegato  I.8,
tenuto  conto  del  cronoprogramma  dell'opera.   Gli   esiti   della
valutazione di  impatto  ambientale  sono  comunicati  dall'autorita'
competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza
di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico,  e'  escluso
il ricorso all'inchiesta pubblica o ad altra forma  di  consultazione
del pubblico. 
  9. La conferenza di servizi si conclude  nel  termine  di  sessanta
giorni dalla sua convocazione,  prorogabile,  su  richiesta  motivata
delle amministrazioni preposte alla tutela  degli  interessi  di  cui
all'articolo 14-quinquies, comma 1, della legge n. 241 del 1990,  una
sola volta per non piu'  di  dieci  giorni.  Si  considera  acquisito
l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel  termine
di conclusione della conferenza di servizi, di quelle assenti  o  che
abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni  che
non costituiscono oggetto della conferenza medesima. 
  10. La determinazione conclusiva della conferenza  di  servizi,  da
adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del  termine  di
cui al comma 9,  approva  il  progetto  e  perfeziona  ad  ogni  fine
urbanistico  ed  edilizio  l'intesa   tra   gli   enti   territoriali
interessati anche ai  fini  della  localizzazione  dell'opera,  della
conformita'  urbanistica  e  paesaggistica   dell'intervento,   della
risoluzione delle interferenze e delle relative opere  mitigatrici  e
compensatrici. L'intesa tra gli  enti  interessati,  in  ordine  alla
localizzazione dell'opera, ha  effetto  di  variante  agli  strumenti
urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento  di  valutazione
di impatto  ambientale,  la  valutazione  di  assoggettabilita'  alla
verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi
necessari, la dichiarazione di pubblica utilita'  e  indifferibilita'
delle opere nonche' il vincolo preordinato all'esproprio  e  consente
la realizzazione di tutte le opere e attivita' previste nel  progetto
approvato. A tal fine,  le  comunicazioni  agli  interessati  di  cui
all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo
della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per  pubblica  utilita'  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  327  del  2001.  Gli  enti  locali  provvedono   alle
necessarie misure di salvaguardia  delle  aree  interessate  e  delle
relative fasce di  rispetto  e  non  possono  autorizzare  interventi
edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. 
  11. Nella procedura di cui al presente articolo, le  determinazioni
delle amministrazioni diverse dalla stazione appaltante  o  dall'ente
concedente e comunque coinvolte ai sensi dell'articolo 14-bis,  comma
3, della legge n. 241 del 1990, in qualsiasi caso di dissenso  o  non
completo assenso, non possono limitarsi a esprimere contrarieta' alla
realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono,  tenuto  conto
delle circostanze del caso concreto, indicare le  prescrizioni  e  le
misure  mitigatrici  che  rendano  compatibile  l'opera  e  possibile
l'assenso,  valutandone   altresi'   i   profili   finanziari.   Tali
prescrizioni  sono   determinate   conformemente   ai   principi   di
proporzionalita',    efficacia    e    sostenibilita'     finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto  originariamente  presentato.
Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano, senza
deroghe,  a  tutte  le  amministrazioni  comunque  partecipanti  alla
conferenza di servizi, incluse quelle titolari  delle  competenze  in
materia urbanistica, paesaggistica,  archeologica  e  del  patrimonio
culturale. 
  12. Le disposizioni di cui  al  comma  11  si  applicano  anche  ai
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del codice,  per
i quali non sia ancora intervenuta la determinazione conclusiva della
conferenza di servizi. 
  13.  Per  gli  appalti  conseguenti  al  ritiro,  alla   revoca   o
all'annullamento di un precedente appalto sono validi  i  pareri,  le
autorizzazioni e le intese gia' acquisite,  purche'  il  RUP  attesti
l'assenza  di  variazioni  nel  progetto  e  nella   regolamentazione
ambientale, paesaggistica e urbanistica sulla cui base i  pareri,  le
autorizzazioni e le intese erano stati adottati. La  disposizione  di
cui al primo periodo non si applica  ai  casi  di  ritiro,  revoca  o
annullamento del precedente appalto per vizi o  circostanze  inerenti
ai pareri, alle autorizzazioni o alle intese. 
  14. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti per  determinate
tipologie di opere pubbliche di interesse nazionale, comprese  quelle
relative agli interventi del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
(PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021. 
                            Articolo 39. 
 
Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e  di
                   preminente interesse nazionale. 
 
  1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano le  procedure
di   pianificazione,    programmazione    e    progettazione    delle
infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere  di
urgenza  e  di  preminente  interesse   nazionale   ai   fini   della
modernizzazione e dello sviluppo della Nazione. 
  2. Il Governo qualifica una infrastruttura  come  strategica  e  di
preminente  interesse  nazionale  con  delibera  del  Consiglio   dei
ministri, in  considerazione  del  rendimento  infrastrutturale,  dei
costi, degli obiettivi e dei tempi di  realizzazione  dell'opera.  La
qualificazione  e'  operata  su  proposta  dei  Ministri  competenti,
sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle  regioni  al
Governo, sentiti i Ministri competenti. 
  3. L'elenco delle infrastrutture di cui  al  presente  articolo  e'
inserito nel documento di economia e finanza, con l'indicazione: 
  a)  dei  criteri  di  rendimento  attesi  in  termini  di  sviluppo
infrastrutturale,  riequilibrio  socio-economico  fra  le  aree   del
territorio  nazionale,  sostenibilita'  ambientale,  garanzia   della
sicurezza strategica, contenimento dei costi  dell'approvvigionamento
energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a  quella
della rete europea delle infrastrutture; 
  b) degli esiti della valutazione delle alternative progettuali; 
  c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti; 
  d) del cronoprogramma di realizzazione. 
  4. Gli interventi di cui al comma 3 sono  automaticamente  inseriti
nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di  programma
quadro ai  fini  della  individuazione  delle  priorita'  e  ai  fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia'  incluse  nelle  intese  e
negli accordi stessi. 
  5. Per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi di  cui
al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38. A tal
fine, i termini di cui al terzo periodo del comma 5 dell'articolo  38
sono ridotti a trenta giorni e  quelli  di  cui  al  comma  9,  primo
periodo, del medesimo articolo 38 a quarantacinque giorni e non  sono
prorogabili. 
  6. Il Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  istituisce  un
comitato speciale per l'esame dei progetti relativi  agli  interventi
di cui al presente articolo. 
  7. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di
cui all'articolo 38, comma 8, il progetto di fattibilita' tecnico  ed
economico relativo agli interventi di cui al  comma  1  del  presente
articolo, e' trasmesso  dalla  stazione  appaltante  alla  competente
soprintendenza  decorsi  quindici  giorni   dalla   trasmissione   al
Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di  fattibilita'
tecnico-economico  medesimo.  Le  risultanze  della  valutazione   di
assoggettabilita'   preventiva   dell'interesse   archeologico   sono
acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui  all'articolo
38, comma 3. 
  8. In presenza  di  dissensi  qualificati  ai  sensi  dell'articolo
14-quinquies, comma  1,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  la
procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo puo'  essere
sostituita dall'adozione di un decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e
trasporti, previa deliberazione del CIPESS, integrato dai  presidenti
delle regioni o  delle  province  autonome  interessate,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Il  predetto  decreto  approva  il  progetto  di
fattibilita'  tecnico-economica  delle  infrastrutture  di   cui   al
presente articolo e produce i medesimi effetti  di  cui  all'articolo
38, comma 10. 
  9.  Il  monitoraggio  delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per la  prevenzione  e  la  repressione  di  tentativi  di
infiltrazione mafiosa e' attuato  da  un  Comitato  di  coordinamento
istituito  presso  il  Ministero  dell'interno,   secondo   procedure
approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo  Comitato  di
coordinamento. Si applicano, altresi', le modalita' e le procedure di
monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114. 
                            Articolo 40. 
 
                         Dibattito pubblico. 
 
  1.  Salvi  i  casi  di  dibattito  pubblico  obbligatorio  indicati
nell'allegato I.6, la stazione appaltante o  l'ente  concedente  puo'
indire il  dibattito  pubblico,  ove  ne  ravvisi  l'opportunita'  in
ragione della particolare rilevanza sociale dell'intervento e del suo
impatto sull'ambiente e sul territorio, garantendone in ogni caso  la
celerita'. 
  2. In sede di prima applicazione  del  codice,  l'allegato  I.6  e'
abrogato  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  di   un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della  sicurezza
energetica  e  il  Ministro  della  cultura,   che   lo   sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
  3. Il dibattito pubblico si apre  con  la  pubblicazione  sul  sito
istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente di una
relazione  contenente  il  progetto   dell'opera   e   l'analisi   di
fattibilita' delle eventuali alternative progettuali. 
  4.  Le  amministrazioni  statali  interessate  alla   realizzazione
dell'intervento, le regioni e gli altri enti territoriali interessati
dall'opera, nonche' i portatori di interessi  diffusi  costituiti  in
associazioni o comitati, che, in ragione degli scopi statutari,  sono
interessati  dall'intervento,  possono  presentare   osservazioni   e
proposte entro il termine di sessanta giorni dalla  pubblicazione  di
cui al comma 3. 
  5. Il dibattito pubblico si conclude, entro un termine  compatibile
con le esigenze di celerita', comunque  non  superiore  a  centoventi
giorni dalla pubblicazione di cui al  comma  3,  con  una  relazione,
redatta dal responsabile del  dibattito  pubblico  e  contenente  una
sintetica descrizione delle proposte e delle osservazioni  pervenute,
con  l'eventuale  indicazione  di  quelle  ritenute   meritevoli   di
accoglimento.  La  relazione  conclusiva  e'  pubblicata   sul   sito
istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente. 
  6. Gli esiti del dibattito,  ivi  comprese  eventuali  proposte  di
variazione dell'intervento, sono valutati dalla stazione appaltante o
dall'ente concedente ai fini dell'elaborazione del successivo livello
di progettazione. 
  7. Resta ferma la disciplina prevista da specifiche disposizioni di
legge per il dibattito pubblico afferente agli interventi  finanziati
con le risorse del PNRR e del Piano nazionale  per  gli  investimenti
complementari al PNRR (PNC), di cui al decreto-legge 6  maggio  2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021. 
  8. L'allegato I.6 disciplina: 
  a) i casi in cui il dibattito pubblico e' obbligatorio; 
  b) le modalita' di partecipazione e di  svolgimento  del  dibattito
pubblico; 
  c) le modalita' di individuazione e i compiti del responsabile  del
dibattito pubblico; 
  d) gli eventuali contenuti ulteriori della relazione iniziale e  di
quella conclusiva del procedimento di dibattito pubblico. 

PARTE IV
DELLA PROGETTAZIONE

                            Articolo 41. 
 
              Livelli e contenuti della progettazione. 
 
  1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si  articola  in
due livelli di successivi approfondimenti  tecnici:  il  progetto  di
fattibilita' tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa e' volta
ad assicurare: 
  a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita'; 
  b) la conformita' alle norme ambientali, urbanistiche e  di  tutela
dei beni culturali e paesaggistici, nonche'  il  rispetto  di  quanto
previsto dalla normativa in materia di tutela della  salute  e  della
sicurezza delle costruzioni; 
  c)  la  rispondenza  ai  requisiti  di  qualita'  architettonica  e
tecnico-funzionale,  nonche'  il  rispetto  dei  tempi  e  dei  costi
previsti; 
  d) il rispetto  di  tutti  i  vincoli  esistenti,  con  particolare
riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali; 
  e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di
risorse materiali non rinnovabili nell'intero  ciclo  di  vita  delle
opere; 
  f)  il  rispetto  dei  principi  della  sostenibilita'   economica,
territoriale,  ambientale  e  sociale  dell'intervento,   anche   per
contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il  riuso
e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e  dei  tessuti
urbani; 
  g) la razionalizzazione delle attivita' di  progettazione  e  delle
connesse  verifiche  attraverso  il  progressivo  uso  di  metodi   e
strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni  di  cui
all'articolo 43; 
  h) l'accessibilita' e l'adattabilita' secondo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche; 
  i) la compatibilita' geologica e geomorfologica dell'opera. 
  2.  L'allegato  I.7  definisce  i  contenuti  dei  due  livelli  di
progettazione e stabilisce  il  contenuto  minimo  del  quadro  delle
necessita' e del documento di indirizzo della  progettazione  che  le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. In sede
di prima applicazione  del  codice,  l'allegato  I.7  e'  abrogato  a
decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  di  un  corrispondente
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori  pubblici,
che lo sostituisce integralmente anche in  qualita'  di  allegato  al
codice. 
  3. L'allegato  I.7  stabilisce  altresi'  le  prescrizioni  per  la
redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del
RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. L'allegato  I.7
indica  anche  i  requisiti  delle  prestazioni  che  devono   essere
contenuti nel progetto di fattibilita' tecnico-economica. In caso  di
adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni, il documento di indirizzo della  progettazione  contiene
anche il capitolato informativo. 
  4. La verifica preventiva dell'interesse archeologico nei  casi  di
cui all'articolo 28, comma 4, del codice dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e  ai
sensi della Convenzione europea  per  la  protezione  del  patrimonio
archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992  e  ratificata
ai sensi della legge  29  aprile  2015,  n.  57,  si  svolge  con  le
modalita' procedurali di cui  all'allegato  I.8.  In  sede  di  prima
applicazione del codice, l'allegato I.8 e' abrogato a decorrere dalla
data di entrata in vigore di un corrispondente  regolamento  adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro della cultura, sentito il 
  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  che  lo   sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice. Le  regioni  a
statuto speciale e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
disciplinano  la  procedura  di  verifica  preventiva  dell'interesse
archeologico per le opere di loro competenza  sulla  base  di  quanto
disposto dal predetto allegato. 
  5. La stazione appaltante o l'ente concedente,  in  funzione  della
specifica  tipologia  e   dimensione   dell'intervento,   indica   le
caratteristiche, i requisiti e gli  elaborati  progettuali  necessari
per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli
interventi di manutenzione  ordinaria  o  straordinaria  puo'  essere
omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto
esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. 
  6. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica: 
  a) individua, tra piu' soluzioni possibili, quella che  esprime  il
rapporto migliore tra  costi  e  benefici  per  la  collettivita'  in
relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e  alle  prestazioni
da fornire; 
  b) contiene i necessari richiami  all'eventuale  uso  di  metodi  e
strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni; 
  c) sviluppa, nel rispetto del quadro  delle  necessita',  tutte  le
indagini e gli studi necessari per la definizione  degli  aspetti  di
cui al comma; 
  d)  individua   le   caratteristiche   dimensionali,   tipologiche,
funzionali e tecnologiche  dei  lavori  da  realizzare,  compresa  la
scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali; 
  e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa; 
  f) contiene tutti gli elementi  necessari  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni e approvazioni prescritte; 
  g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle
sue parti. 
  7.  Per  le  opere  proposte  in  variante   urbanistica   di   cui
all'articolo 19 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
il progetto di fattibilita' tecnico-economica sostituisce il progetto
preliminare e quello definitivo. 
  8.  Il  progetto  esecutivo,  in  coerenza  con  il   progetto   di
fattibilita' tecnico-economica: 
  a) sviluppa un  livello  di  definizione  degli  elementi  tale  da
individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualita' e il
prezzo di elenco; 
  b) e' corredato del piano di manutenzione dell'opera  per  l'intero
ciclo di vita e determina in dettaglio i  lavori  da  realizzare,  il
loro costo e i loro tempi di realizzazione; 
  c) se sono utilizzati metodi e strumenti  di  gestione  informativa
digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione  degli
oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a
corredo del progetto; 
  d) di regola, e' redatto dallo stesso soggetto che  ha  predisposto
il progetto  di  fattibilita'  tecnico-economica.  Nel  caso  in  cui
motivate ragioni  giustifichino  l'affidamento  disgiunto,  il  nuovo
progettista accetta senza riserve l'attivita' progettuale  svolta  in
precedenza. 
  1. In  caso  di  affidamento  esterno  di  entrambi  i  livelli  di
progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva e'  condizionato
alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti
sul progetto di fattibilita' tecnico-economica. In sede  di  verifica
della coerenza tra le varie  fasi  della  progettazione,  si  applica
quanto previsto dall'articolo 42, comma 1. 
  2. Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche  e
degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico,
nonche' della direzione dei lavori, della  vigilanza,  dei  collaudi,
delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione
dei  piani  di  sicurezza  e  di  coordinamento,  delle   prestazioni
professionali  e  specialistiche,  necessari  per  la  redazione  del
progetto, gravano sulle  disponibilita'  finanziarie  della  stazione
appaltante o dell'ente concedente e sono inclusi nel quadro economico
dell'intervento. 
  11. Le spese strumentali, dovute anche a sopralluoghi,  riguardanti
le attivita' di predisposizione del piano generale  degli  interventi
del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  sono  a  carico  delle  risorse
iscritte sui  pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, trasferite  all'Agenzia  del
demanio. 
  12. La progettazione di servizi e forniture  e'  articolata  in  un
unico livello ed e' predisposta dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli
enti concedenti mediante propri dipendenti  in  servizio.  L'allegato
I.7 definisce i contenuti minimi del progetto. 
  13. Per i contratti relativi a  lavori,  servizi  e  forniture,  il
costo del lavoro e' determinato annualmente, in apposite tabelle, dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei  valori
economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale  tra  le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni  dei  datori  di  lavoro
comparativamente  piu'  rappresentative,  delle  norme   in   materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi  settori  merceologici  e
delle  differenti  aree  territoriali.  In  mancanza   di   contratto
collettivo  applicabile,  il  costo  del  lavoro  e'  determinato  in
relazione al  contratto  collettivo  del  settore  merceologico  piu'
affine a quello preso in considerazione. Per i contratti  relativi  a
lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni
e' determinato facendo  riferimento  ai  prezzi  correnti  alla  data
dell'approvazione del progetto  riportati  nei  prezzari  predisposti
dalle regioni e dalle province autonome  o  adottati  dalle  stazioni
appaltanti e dagli  enti  concedenti  che,  in  base  alla  natura  e
all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati  a  non  applicare  quelli
regionali. I criteri di  formazione  ed  aggiornamento  dei  prezzari
regionali  sono  definiti  nell'allegato  I.14.  In  sede  di   prima
applicazione del presente  codice,  l'allegato  I.14  e'  abrogato  a
decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  di  un  corrispondente
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, previo parere del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici e dell'Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT),  nonche'
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  che
lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
In mancanza di prezzari aggiornati, il costo e'  determinato  facendo
riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure,  in  difetto,
ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli
interventi. 
  14. Nei contratti di lavori e servizi,  per  determinare  l'importo
posto a base di gara, la  stazione  appaltante  o  l'ente  concedente
individua nei documenti di gara  i  costi  della  manodopera  secondo
quanto previsto dal comma 
  13. I costi della manodopera  e  della  sicurezza  sono  scorporati
dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilita' per
l'operatore  economico  di  dimostrare  che  il  ribasso  complessivo
dell'importo deriva da una piu' efficiente organizzazione aziendale. 
  15.   Nell'allegato   I.13   sono   stabilite   le   modalita'   di
determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da  porre  a
base degli affidamenti dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura,
commisurati  al  livello  qualitativo  delle  prestazioni   e   delle
attivita' relative alla  progettazione  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla  direzione  di
esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase  di  esecuzione,
al collaudo, agli incarichi di supporto  tecnico-amministrativo  alle
attivita'  del  responsabile  del  procedimento   e   del   dirigente
competente  alla  programmazione  dei  lavori  pubblici.  I  predetti
corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli  enti
concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre  a  base
di gara dell'affidamento. In sede di prima applicazione del  presente
codice, l'allegato I.13 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata
in  vigore  di  un  corrispondente  regolamento  adottato  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con
decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro
delle  infrastrutture   e   dei   trasporti,   che   lo   sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
                            Articolo 42. 
 
                    Verifica della progettazione. 
 
  1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente
concedente verificano  la  rispondenza  del  progetto  alle  esigenze
espresse  nel  documento  d'indirizzo  e  la  sua  conformita'   alla
normativa vigente. La verifica ha luogo  durante  lo  sviluppo  della
progettazione  in  relazione  allo  specifico  livello  previsto  per
l'appalto. In caso  di  affidamento  congiunto  di  progettazione  ed
esecuzione, nonche' nei contratti di  partenariato  pubblico-privato,
la  verifica  del  progetto  di  fattibilita'  tecnico-economica   e'
completata prima dell'avvio  della  procedura  di  affidamento  e  la
verifica  del  progetto  esecutivo  redatto  dall'aggiudicatario   e'
effettuata prima dell'inizio dei lavori. 
  2. Per accertare la coerenza del progetto nelle  sue  diverse  fasi
con il documento di indirizzo della progettazione,  il  RUP,  se  non
effettua  personalmente   la   verifica,   ne   segue   lo   sviluppo
parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio  tra
il soggetto che esegue la verifica e il progettista.  L'attivita'  di
verifica e' incompatibile, per uno stesso progetto, con le  attivita'
di progettazione,  di  coordinamento  della  relativa  sicurezza,  di
direzione dei lavori e di collaudo. 
  3.  La  verifica  accerta  la   conformita'   del   progetto   alle
prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti
prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha  esito  positivo,
assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione  per  le
costruzioni  in  zone  sismiche,  nonche'  di  denuncia  dei   lavori
all'ufficio  del  genio   civile.   I   progetti,   corredati   della
attestazione dell'avvenuta positiva  verifica,  sono  depositati  con
modalita' telematica  interoperabile  presso  l'Archivio  informatico
nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti. 
  4. La validazione del progetto posto  a  base  di  gara  e'  l'atto
formale che riporta gli  esiti  della  verifica.  La  validazione  e'
sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa  preciso
riferimento  al  rapporto  conclusivo  del  soggetto  preposto   alla
verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e
la lettera di invito per l'affidamento dei  lavori  devono  contenere
gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto  a  base  di
gara. 
  5. L'allegato I.7 indica i contenuti e le modalita' delle attivita'
di  verifica,  nonche'  i  soggetti  che  vi  provvedono.  Gli  oneri
conseguenti  all'accertamento  della   rispondenza   agli   elaborati
progettuali  sono  ricompresi  nelle   risorse   stanziate   per   la
realizzazione delle opere. 
                            Articolo 43. 
 
Metodi  e  strumenti   di   gestione   informativa   digitale   delle
                            costruzioni. 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni  appaltanti  e  gli
enti concedenti adottano metodi e strumenti di  gestione  informativa
digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di
opere di nuova  costruzione  e  per  gli  interventi  su  costruzioni
esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione  di  euro.
La  disposizione  di  cui  al  primo  periodo  non  si  applica  agli
interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi
non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso dei  suddetti
metodi e strumenti di gestione informativa digitale. 
  2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1  e  in  conformita'
con i principi di cui all'articolo 19, le stazioni appaltanti  e  gli
enti concedenti possono  adottare  metodi  e  strumenti  di  gestione
informativa  digitale  delle  costruzioni,  eventualmente  prevedendo
nella documentazione di gara  un  punteggio  premiale  relativo  alle
modalita'  d'uso  di  tali  metodi  e  strumenti.  Tale  facolta'  e'
subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'allegato I.9. 
  3. Gli strumenti indicati ai commi 1  e  2  utilizzano  piattaforme
interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al  fine  di
non limitare la concorrenza  tra  i  fornitori  di  tecnologie  e  il
coinvolgimento  di  specifiche  progettualita'  tra  i   progettisti,
nonche'  di  consentire  il  trasferimento  dei  dati  tra  pubbliche
amministrazioni e operatori  economici  partecipanti  alla  procedura
aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione del contratto. 
  4. Nell'allegato I.9 sono definiti: 
  a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti
e alla organizzazione necessaria; 
  b) i criteri per garantire uniformita' di utilizzazione dei  metodi
e strumenti digitali per la gestione dell'informazione; 
  c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi  di  gestione
dell'informazione  supportata  dalla  modellazione  informativa,  ivi
compresa   la   previsione    dell'interoperabilita'    dell'anagrafe
patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o  ente  concedente  con
l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche; 
  d) le modalita' di scambio e interoperabilita'  dei  dati  e  delle
informazioni; 
  e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili; 
  f) il contenuto minimo del capitolato  informativo  per  l'uso  dei
metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. 
  5. In sede di prima applicazione  del  codice,  l'allegato  I.9  e'
abrogato  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  di   un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei  trasporti,  che  lo  sostituisce  integralmente
anche in qualita' di allegato al codice. 
                            Articolo 44. 
 
                         Appalto integrato. 
 
  1. Negli appalti di lavori,  con  la  decisione  di  contrarre,  la
stazione  appaltante  o  l'ente  concedente,  se  qualificati,   puo'
stabilire  che  il  contratto  abbia  per  oggetto  la  progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla  base  di  un  progetto  di
fattibilita' tecnico-economica  approvato.  Tale  facolta'  non  puo'
essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. 
  2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la  scelta  di
cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre
conto del rischio  di  eventuali  scostamenti  di  costo  nella  fase
esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto. 
  3. Quando il contratto e'  affidato  ai  sensi  del  comma  1,  gli
operatori economici devono possedere i  requisiti  prescritti  per  i
progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare
nell'offerta,  o   partecipare   in   raggruppamento   con   soggetti
qualificati  per  la  progettazione.   La   qualificazione   per   la
progettazione comprende anche l'uso di metodi  e  strumenti  digitali
per la gestione informativa mediante modellazione. 
  4.   L'offerta   e'   valutata   con   il   criterio   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base  del  miglior
rapporto   qualita'/prezzo.   L'offerta   indica   distintamente   il
corrispettivo richiesto per la progettazione e per  l'esecuzione  dei
lavori. 
  5. L'esecuzione dei lavori puo' iniziare solo dopo  l'approvazione,
da parte della stazione appaltante, del progetto  esecutivo,  il  cui
esame e' condotto ai sensi dell'articolo 42. 
  6. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno  o  piu'
soggetti  qualificati  alla  redazione  del  progetto,  la   stazione
appaltante  indica  nei  documenti  di  gara  le  modalita'  per   la
corresponsione diretta  al  progettista  degli  oneri  relativi  alla
progettazione esecutiva indicati in sede di  offerta,  al  netto  del
ribasso  d'asta,  previa   approvazione   del   progetto   e   previa
presentazione dei documenti fiscali del progettista. 
                            Articolo 45. 
 
                  Incentivi alle funzioni tecniche. 
 
  1.  Gli   oneri   relativi   alle   attivita'   tecniche   indicate
nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti  per  le
singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli
stati  di  previsione  della  spesa  o  nei  bilanci  delle  stazioni
appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del
codice, l'allegato I.10 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata
in  vigore  di  un  corrispondente  regolamento  adottato  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentito
il Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  che  lo  sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
  2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  destinano  risorse
finanziarie  per  le  funzioni   tecniche   svolte   dai   dipendenti
specificate nell'allegato I.10 e per le finalita' indicate  al  comma
5, a valere sugli stanziamenti di cui  al  comma  1,  in  misura  non
superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle
forniture, posto a base delle procedure di affidamento.  Il  presente
comma si applica anche agli appalti relativi a  servizi  o  forniture
nel caso in cui e' nominato il direttore  dell'esecuzione.  E'  fatta
salva, ai fini dell'esclusione  dall'obbligo  di  destinazione  delle
risorse  di  cui  al  presente  comma,  la  facolta'  delle  stazioni
appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalita' diversa
di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. 
  3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma  2,  e'  ripartito,
per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti
che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonche' tra  i
loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi  anche  degli  oneri
previdenziali  e  assistenziali  a  carico  dell'amministrazione.   I
criteri  del  relativo  riparto,  nonche'  quelli  di  corrispondente
riduzione delle risorse finanziarie connesse  alla  singola  opera  o
lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei  tempi  o
dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo,  sono
stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti,  secondo
i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del codice. 
  4. L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto dal dirigente,  dal
responsabile di servizio preposto  alla  struttura  competente  o  da
altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito  il
RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal
dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente  nel
corso dell'anno di competenza, anche per attivita' svolte  per  conto
di altre amministrazioni, non puo' superare il trattamento  economico
complessivo  annuo  lordo  percepito  dal   dipendente.   L'incentivo
eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma  5.
Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali
per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al  secondo
periodo e' aumentato del 15 per cento. Incrementa altresi' le risorse
di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni
non svolte dai  dipendenti,  perche'  affidate  a  personale  esterno
all'amministrazione medesima oppure perche'  prive  dell'attestazione
del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente  comma  non
si applicano al personale con qualifica dirigenziale. 
  5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di  cui  al  comma  2,
escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o  da  altri
finanziamenti a  destinazione  vincolata,  incrementato  delle  quote
parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o  prive
dell'attestazione  del  dirigente,  oppure  non  corrisposto  per  le
ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, e' destinato ai  fini  di
cui ai commi 6 e 7. 
  6. Con le risorse  di  cui  al  comma  5  l'ente  acquista  beni  e
tecnologie  funzionali  a  progetti   di   innovazione,   anche   per
incentivare: 
  a) la modellazione elettronica  informativa  per  l'edilizia  e  le
infrastrutture; 
  b) l'implementazione delle  banche  dati  per  il  controllo  e  il
miglioramento della capacita' di spesa; 
  c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento  alle
metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. 
  7. Una parte delle risorse di cui  al  comma  5  e'  in  ogni  caso
utilizzata: 
  a) per attivita' di formazione per  l'incremento  delle  competenze
digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; 
  b) per  la  specializzazione  del  personale  che  svolge  funzioni
tecniche; 
  c) per la copertura degli oneri di assicurazione  obbligatoria  del
personale. 
  8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o  si  avvalgono
di una centrale di committenza possono destinare, anche su  richiesta
di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte  di
esse ai dipendenti  di  tale  centrale  in  relazione  alle  funzioni
tecniche svolte.  Le  somme  cosi'  destinate  non  possono  comunque
eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2. 
                            Articolo 46. 
 
                     Concorsi di progettazione. 
 
  1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina  del  Capo
II della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014 e, per i settori  speciali,  la  disciplina  del
Capo II della direttiva  2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 febbraio 2014. 
  2. Il concorso di progettazione  relativo  al  settore  dei  lavori
pubblici si svolge di regola  in  una  sola  fase  e  ha  ad  oggetto
progetti o piani con livello  di  approfondimento  corrispondente  al
progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed   economica.   Con   adeguata
motivazione, le stazioni appaltanti e  gli  enti  concedenti  possono
bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase sono selezionate le
proposte ideative. Nella seconda fase e'  elaborato  un  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica delle proposte selezionate. Qualora
il concorso di progettazione riguardi un intervento  da  affidare  in
concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di  uno
studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione. 
  3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti  e  gli  enti
concedenti acquistano la proprieta' del progetto vincitore. Il  bando
del concorso puo' prevedere che il progetto  esecutivo  sia  affidato
con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando  o,  nei
settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori
del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti  previsti
dal bando. In tali  casi,  nel  computo  della  soglia  di  rilevanza
europea, e' calcolato il valore complessivo dei  premi  e  pagamenti,
compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di
servizi  che  potrebbe  essere  successivamente  aggiudicato  con  la
procedura di cui al comma 2. 
  4. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  ai
concorsi  di  idee  finalizzati  all'acquisizione  di  una   proposta
ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.  A
tali concorsi possono  partecipare,  oltre  ai  soggetti  ammessi  ai
concorsi di progettazione, anche i lavoratori  subordinati  abilitati
all'esercizio della professione e iscritti  all'ordine  professionale
secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, con  esclusione  dei
dipendenti della  stazione  appaltante  o  dell'ente  concedente  che
bandisce il concorso. L'idea o le idee  premiate  sono  acquisite  in
proprieta'  dalla  stazione  appaltante  o  ente  concedente,  previa
eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a
base di un concorso di progettazione o di un appalto  di  servizi  di
progettazione, a  cui  possono  partecipare  i  premiati  qualora  in
possesso dei relativi requisiti soggettivi. 
                            Articolo 47. 
 
              Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
 
  1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e' il massimo  organo
tecnico consultivo dello Stato; opera con indipendenza di giudizio  e
di  valutazione  ed  e'  dotato  di  piena  autonomia  funzionale   e
organizzativa. 
  2. Il Consiglio superiore dei lavori  pubblici  e'  presieduto  dal
Presidente ed  e'  costituito  dall'Assemblea  generale,  da  quattro
Sezioni, dalla Segreteria generale, dal Servizio tecnico  centrale  e
dall'Osservatorio del collegio consultivo tecnico. 
  3. Il Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,  nell'ambito  dei
compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative  delle
regioni,  delle  province  autonome,  delle  province,  delle  citta'
metropolitane e dei comuni, esercita funzioni consultive  ed  esprime
pareri  obbligatori  esclusivamente  sui  progetti  di   fattibilita'
tecnica ed economica di competenza statale, dei concessionari statali
e sulle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato
e pareri facoltativi sui documenti di fattibilita' delle  alternative
progettuali inseriti nei documenti pluriennali di programmazione  dei
ministeri competenti. I pareri di cui al primo periodo sono  resi  se
il costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico,
e' superiore a 200  milioni  di  euro,  nel  caso  di  infrastrutture
lineari, o a 50 milioni di euro, negli altri casi. I Comitati tecnici
amministrativi presso i Provveditorati interregionali  per  le  opere
pubbliche esprimono parere obbligatorio esclusivamente  sui  progetti
di fattibilita' tecnico-economica di opere di competenza statale, dei
concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50
per cento dallo  Stato  se  il  costo  complessivo  dell'opera,  come
derivante dal quadro economico, e' superiore a 25 milioni di  euro  e
inferiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture  lineari,
oppure e' superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 50 milioni  di
euro, negli altri casi. Non e' obbligatorio il parere sui progetti di
fattibilita' tecnico-economica di opere di  competenza  statale,  dei
concessionari statali e delle altre opere finanziate  per  almeno  il
50per cento dallo Stato se  il  costo  complessivo  dell'opera,  come
derivante dal quadro economico, e' inferiore a 25 milioni di euro. 
  4.  Le  ulteriori  competenze,   l'organizzazione   del   Consiglio
superiore dei lavori pubblici, le regole di funzionamento, nonche' le
ulteriori attribuzioni sono stabilite  e  disciplinate  nell'allegato
I.11. In sede di prima applicazione del codice,  l'allegato  I.11  e'
abrogato  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  di   un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche  in  qualita'
di allegato al codice. 
  5. Il Consiglio superiore dei lavori  pubblici  esprime  il  parere
entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.  Decorso
tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. 

LIBRO II
DELL’APPALTO
PARTE I
DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

                            Articolo 48. 
 
Disciplina comune applicabile  ai  contratti  di  lavori,  servizi  e
  forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. 
 
  1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti  aventi  per  oggetto
lavori, servizi e forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di
rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei  principi  di  cui  al
Libro I, Parti I e II. 
  2. Quando per uno dei contratti di  cui  al  comma  1  la  stazione
appaltante  accerta  l'esistenza  di  un  interesse  transfrontaliero
certo, segue le procedure ordinarie di cui alle  Parti  seguenti  del
presente Libro. 
  3. Restano fermi  gli  obblighi  di  utilizzo  degli  strumenti  di
acquisto e di negoziazione previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in
materia di contenimento della spesa. 
  4. Ai contratti di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza
europea si applicano,  se  non  derogate  dalla  presente  Parte,  le
disposizioni del codice. 
                            Articolo 49. 
 
              Principio di rotazione degli affidamenti. 
 
  1. Gli  affidamenti  di  cui  alla  presente  Parte  avvengono  nel
rispetto del principio di rotazione. 
  2.  In  applicazione  del  principio  di   rotazione   e'   vietato
l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente  uscente
nei casi in cui due consecutivi affidamenti  abbiano  a  oggetto  una
commessa rientrante nello stesso settore merceologico,  oppure  nella
stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. 
  3. La stazione appaltante puo' ripartire gli affidamenti  in  fasce
in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o
di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto
salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6. 
  4. In casi motivati con riferimento alla struttura  del  mercato  e
alla effettiva assenza di alternative, nonche' di accurata esecuzione
del  precedente  contratto,  il  contraente   uscente   puo'   essere
reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. 
  5. Per i contratti affidati con le procedure  di  cui  all'articolo
50, comma 1, lettere  c),  d)  ed  e),  le  stazioni  appaltanti  non
applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato  sia
stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori  economici
in possesso dei  requisiti  richiesti  da  invitare  alla  successiva
procedura negoziata. 
  6. E' comunque consentito derogare all'applicazione  del  principio
di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000
euro. 
                            Articolo 50. 
 
                    Procedure per l'affidamento. 
 
  1. Salvo quanto previsto  dagli  articoli  62  e  63,  le  stazioni
appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui  all'articolo  14
con le seguenti modalita': 
  a) affidamento diretto per lavori di importo  inferiore  a  150.000
euro,  anche  senza  consultazione  di  piu'   operatori   economici,
assicurando che siano scelti  soggetti  in  possesso  di  documentate
esperienze  pregresse   idonee   all'esecuzione   delle   prestazioni
contrattuali anche individuati tra gli iscritti  in  elenchi  o  albi
istituiti dalla stazione appaltante; 
  b) affidamento diretto dei servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i
servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di  progettazione,
di importo inferiore a 140.000 euro,  anche  senza  consultazione  di
piu' operatori economici, assicurando che siano  scelti  soggetti  in
possesso di documentate esperienze  pregresse  idonee  all'esecuzione
delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in
elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; 
  c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di  almeno
cinque operatori economici, ove  esistenti,  individuati  in  base  a
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,  per  i
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro  e  inferiore  a  1
milione di euro; 
  d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di  almeno
dieci operatori economici,  ove  esistenti,  individuati  in  base  a
indagini di mercato o tramite elenchi  di  operatori  economici,  per
lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro  e  fino  alle
soglie di cui all'articolo 14, salva  la  possibilita'  di  ricorrere
alle procedure di scelta del contraente di  cui  alla  Parte  IV  del
presente Libro; 
  e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di  almeno
cinque operatori economici, ove esistenti,  individuati  in  base  ad
indagini di mercato o tramite elenchi  di  operatori  economici,  per
l'affidamento di servizi e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di
ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di  importo
pari  o  superiore  a  140.000  euro  e  fino  alle  soglie  di   cui
all'articolo 14. 
  2. Gli elenchi e  le  indagini  di  mercato  sono  gestiti  con  le
modalita'  previste  nell'allegato  II.1.  Per  la  selezione   degli
operatori  da  invitare  alle  procedure   negoziate,   le   stazioni
appaltanti non possono utilizzare il  sorteggio  o  altro  metodo  di
estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza  di  situazioni
particolari e specificamente motivate, nei casi in  cui  non  risulti
praticabile nessun altro metodo  di  selezione  degli  operatori.  Le
stazioni appaltanti  pubblicano  sul  proprio  sito  istituzionale  i
nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure  di
cui al comma 1. 
  3. In sede di prima applicazione del  codice,  l'allegato  II.1  e'
abrogato  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  di   un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei  trasporti,  previo  parere  dell'ANAC,  che  lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
  4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e),  le
stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti
sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa
oppure del prezzo piu'  basso  ad  eccezione  delle  ipotesi  di  cui
all'articolo 108, comma 2. 
  5. Le imprese pubbliche, per i contratti  di  lavori,  forniture  e
servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui  all'articolo
14, rientranti nell'ambito definito dagli  articoli  da  146  a  152,
applicano la disciplina  stabilita  nei  rispettivi  regolamenti,  la
quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo,
deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione  europea  a
tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'articolo 141,
comma 1, secondo  periodo,  applicano  la  disciplina  stabilita  nei
rispettivi regolamenti, la quale deve  essere  conforme  ai  predetti
principi del Trattato sull'Unione europea. 
  6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario  la  stazione
appaltante puo' procedere all'esecuzione  anticipata  del  contratto;
nel caso di  mancata  stipulazione  l'aggiudicatario  ha  diritto  al
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei  lavori  ordinati
dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture,  per  le
prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione. 
  7.  Per  i  contratti  di  cui  alla  presente  Parte  la  stazione
appaltante  puo'  sostituire  il  certificato  di   collaudo   o   il
certificato di verifica di conformita' con il certificato di regolare
esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le
forniture e i servizi dal RUP o  dal  direttore  dell'esecuzione,  se
nominato. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso  non  oltre
tre mesi dalla data di  ultimazione  delle  prestazioni  oggetto  del
contratto. 
  8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi  ai  contratti
di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le
modalita' di cui all'articolo 85, con esclusione  della  trasmissione
del  bando  di  gara  all'Ufficio  delle  pubblicazioni   dell'Unione
europea. 
  9. Con le stesse modalita' di cui al comma 8 e' pubblicato l'avviso
sui risultati delle procedure  di  affidamento  di  cui  al  presente
articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale
avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. 
                            Articolo 51. 
 
                      Commissione giudicatrice. 
 
  1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di  cui  alla  presente
Parte con il criterio dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa,
alla commissione giudicatrice  puo'  partecipare  il  RUP,  anche  in
qualita' di presidente. 
                            Articolo 52. 
 
                Controllo sul possesso dei requisiti. 
 
  1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma  1,
lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000  euro,  gli  operatori
economici  attestano  con  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di
notorieta'  il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione   e   di
qualificazione  richiesti.  La  stazione   appaltante   verifica   le
dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato  con
modalita' predeterminate ogni anno. 
  2. Quando in conseguenza  della  verifica  non  sia  confermato  il
possesso dei requisiti generali o speciali  dichiarati,  la  stazione
appaltante procede alla  risoluzione  del  contratto,  all'escussione
della eventuale garanzia definitiva, alla  comunicazione  all'ANAC  e
alla sospensione dell'operatore economico dalla  partecipazione  alle
procedure di affidamento indette dalla medesima  stazione  appaltante
per un periodo da uno a  dodici  mesi  decorrenti  dall'adozione  del
provvedimento. 
                            Articolo 53. 
 
       Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive. 
 
  1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma  1,
la stazione appaltante non richiede le garanzie  provvisorie  di  cui
all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle  lettere  c),
d) ed e) dello stesso comma 1  dell'articolo  50,  in  considerazione
della tipologia e specificita'  della  singola  procedura,  ricorrano
particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta.  Le  esigenze
particolari  sono  indicate  nella  decisione  di  contrarre   oppure
nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. 
  2.  Quando  e'  richiesta  la  garanzia  provvisoria,  il  relativo
ammontare non puo' superare l'uno  per  cento  dell'importo  previsto
nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. 
  3. La garanzia provvisoria puo' essere costituita  sotto  forma  di
cauzione oppure di fideiussione con le modalita' di cui  all'articolo
106. 
  4.  In  casi  debitamente  motivati  e'  facolta'  della   stazione
appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei
contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti  di  pari
importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la  garanzia
definitiva e' pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. 
                            Articolo 54. 
 
            Esclusione automatica delle offerte anomale. 
 
  1. Nel caso di aggiudicazione, con  il  criterio  del  prezzo  piu'
basso, di contratti  di  appalto  di  lavori  o  servizi  di  importo
inferiore alle soglie di rilevanza  europea  che  non  presentano  un
interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a
quanto previsto dall'articolo  110,  prevedono  negli  atti  di  gara
l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale,  qualora
il numero delle offerte ammesse sia pari o  superiore  a  cinque.  Il
primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50,
comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono
valutare la congruita' di ogni altra offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa. 
  2. Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  primo  periodo,  le  stazioni
appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione
delle offerte anomale,  scelto  fra  quelli  descritti  nell'allegato
II.2, ovvero lo selezionano in  sede  di  valutazione  delle  offerte
tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2. 
  3. In sede di prima applicazione del  codice,  l'allegato  II.2  e'
abrogato  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  di   un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei  trasporti,  previo  parere  dell'ANAC,  che  lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
                            Articolo 55. 
 
                          Termini dilatori. 
 
  1. La  stipulazione  del  contratto  avviene  entro  trenta  giorni
dall'aggiudicazione. 
  2. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e  4,  non
si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle
soglie di rilevanza europea 
. 

PARTE II
DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI

                            Articolo 56. 
 
                Appalti esclusi nei settori ordinari. 
 
  1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari  non  si
applicano agli appalti pubblici: 
  a) di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente  che
sia  una  stazione  appaltante  o  a  un'associazione   di   stazioni
appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano  in
virtu' di disposizioni legislative o regolamentari o di  disposizioni
amministrative pubblicate che siano compatibili con il  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  b) finalizzati a permettere alle stazioni  appaltanti  la  messa  a
disposizione  o  la  gestione  di  reti  di  telecomunicazioni  o  la
prestazione al pubblico  di  uno  o  piu'  servizi  di  comunicazioni
elettroniche.  Ai  fini  del  presente  articolo  si   applicano   le
definizioni di «rete di comunicazioni» e «servizio  di  comunicazione
elettronica» contenute nell'articolo 2 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
  c) che le stazioni appaltanti  sono  tenute  ad  aggiudicare  o  ad
organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste  dal
codice e stabilite da: 
  1) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali,  quali
un accordo  internazionale,  concluso  in  conformita'  dei  trattati
dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o piu' Paesi terzi o relative
articolazioni e riguardanti lavori,  forniture  o  servizi  destinati
alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto
da parte dei soggetti firmatari; 
  2) un'organizzazione internazionale; 
  d) che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a norme  previste
da un'organizzazione internazionale o da  un'istituzione  finanziaria
internazionale, quando gli appalti sono interamente finanziati  dalla
stessa organizzazione o istituzione. Nel  caso  di  appalti  pubblici
finanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale  o  da
un'istituzione finanziaria  internazionale,  le  parti  si  accordano
sulle procedure di aggiudicazione applicabili; 
  e) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano  le
relative modalita' finanziarie, di terreni,  fabbricati  esistenti  o
altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; 
  f) aventi ad oggetto  l'acquisto,  lo  sviluppo,  la  produzione  o
coproduzione  di  programmi  o  materiali  associati   ai   programmi
destinati ai servizi di media  audiovisivi  o  radiofonici  che  sono
aggiudicati  da  fornitori  di  servizi  di   media   audiovisivi   o
radiofonici, ovvero gli appalti concernenti il tempo di  trasmissione
o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori  di  servizi  di
media audiovisivi o radiofonici; 
  g) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione; 
  h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 
  1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un  avvocato  ai
sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 
  1.1) in un arbitrato o in una conciliazione  tenuti  in  uno  Stato
membro dell'Unione europea, un Paese terzo  o  dinanzi  a  un'istanza
arbitrale o conciliativa internazionale; 
  1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali  o
autorita' pubbliche di uno Stato  membro  dell'Unione  europea  o  un
Paese  terzo  o  dinanzi  a  organi  giurisdizionali  o   istituzioni
internazionali; 
  2)  consulenza  legale  fornita  in   preparazione   di   uno   dei
procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto
e  una  probabilita'  elevata  che  la  questione  su  cui  verte  la
consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza
sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo  1  della  legge  9
febbraio 1982, n. 31; 
  3) servizi di certificazione  e  autenticazione  di  documenti  che
devono essere prestati da notai; 
  4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o  altri
servizi  legali  i  cui  fornitori  sono  designati  da   un   organo
giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge  per  svolgere
specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 
  5) altri servizi legali che sono connessi,  anche  occasionalmente,
all'esercizio dei pubblici poteri; 
  i)   concernenti   servizi   finanziari   relativi   all'emissione,
all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli  o  di  altri
strumenti finanziari come riportati nell'allegato I  al  testo  unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  servizi  forniti  da
banche centrali  e  operazioni  concluse  con  il  Fondo  europeo  di
stabilita' finanziaria e il meccanismo europeo di stabilita'; 
  l) concernenti i  prestiti,  a  prescindere  dal  fatto  che  siano
correlati   all'emissione,   alla   vendita,   all'acquisto   o    al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; 
  m) concernenti i contratti di lavoro; 
  n) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e  di
prevenzione  contro  i   pericoli   forniti   da   organizzazioni   e
associazioni senza scopo di  lucro  identificati  con  i  codici  CPV
75250000-3,   75251000-0,   75251100-1,    75251110-4,    75251120-7,
75252000-7, 75222000-8; 98113100-9  e  85143000-3  ad  eccezione  dei
servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza; 
  o) concernenti i servizi di trasporto pubblico  di  passeggeri  per
ferrovia o metropolitana; 
  p) concernenti servizi connessi a campagne politiche,  identificati
con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se  aggiudicati
da un partito politico nel contesto di una  campagna  elettorale  per
gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni; 
  q) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli  e  alimentari
per un valore non superiore a 20.000 euro annui per ciascuna impresa,
da  imprese  agricole  singole  o   associate   situate   in   comuni
classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto  dall'ISTAT,  ovvero  ricompresi  nella   circolare   del
Ministero delle finanze n. 9  del  14  giugno  1993,  pubblicata  nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonche' nei  comuni  delle  isole
minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001,  n.
448. 
  2. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari  non  si
applicano anche al caso in cui  un'amministrazione  pubblica  stipuli
una convenzione con la  quale  un  soggetto  pubblico  o  privato  si
impegni alla realizzazione, a  sua  totale  cura  e  spesa  e  previo
ottenimento  di  tutte  le  necessarie  autorizzazioni,  di  un'opera
pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera  prevista
nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo  restando  il
rispetto degli articoli 94, 95 e 98. 
                            Articolo 57. 
 
Clausole sociali del bando di  gara  e  degli  avvisi  e  criteri  di
               sostenibilita' energetica e ambientale. 
 
  1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi
diversi da quelli aventi natura intellettuale e per  i  contratti  di
concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli  inviti,  tenuto  conto
della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore
dei beni culturali e del  paesaggio,  e  nel  rispetto  dei  principi
dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con
le quali  sono  richieste,  come  requisiti  necessari  dell'offerta,
misure  orientate  tra  l'altro  a  garantire  le  pari  opportunita'
generazionali, di genere e di inclusione lavorativa  per  le  persone
con disabilita'  o  svantaggiate,  la  stabilita'  occupazionale  del
personale impiegato, nonche' l'applicazione dei contratti  collettivi
nazionali e territoriali di  settore,  tenendo  conto,  in  relazione
all'oggetto dell'appalto o della concessione e  alle  prestazioni  da
eseguire anche in  maniera  prevalente,  di  quelli  stipulati  dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di  lavoro  comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di
applicazione  sia  strettamente  connesso  con  l'attivita'   oggetto
dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente,  nonche'  a  garantire  le  stesse  tutele  economiche  e
normative per i  lavoratori  in  subappalto  rispetto  ai  dipendenti
dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. 
  2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  contribuiscono  al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano  d'azione
per la  sostenibilita'  ambientale  dei  consumi  nel  settore  della
pubblica    amministrazione    attraverso    l'inserimento,     nella
documentazione  progettuale  e  di  gara,  almeno  delle   specifiche
tecniche  e  delle  clausole  contrattuali  contenute   nei   criteri
ambientali minimi, definiti per specifiche  categorie  di  appalti  e
concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base
al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e  conformemente,  in
riferimento all'acquisto di prodotti  e  servizi  nei  settori  della
ristorazione collettiva e fornitura di derrate  alimentari,  anche  a
quanto specificamente previsto dall'articolo 130.  Tali  criteri,  in
particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche  ai
fini della stesura dei  documenti  di  gara  per  l'applicazione  del
criterio  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  ai  sensi
dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le  stazioni  appaltanti  valorizzano
economicamente le procedure di affidamento di appalti  e  concessioni
conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi
alle   categorie   di   appalto   riferite   agli    interventi    di
ristrutturazione,   inclusi   quelli   comportanti   demolizione    e
ricostruzione,  i  criteri   ambientali   minimi   sono   tenuti   in
considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia  di
intervento e della localizzazione delle opere  da  realizzare,  sulla
base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica. 
                            Articolo 58. 
 
                       Suddivisione in lotti. 
 
  1. Per garantire la effettiva  partecipazione  delle  micro,  delle
piccole e delle medie imprese, anche di prossimita', gli appalti sono
suddivisi  in  lotti  funzionali,  prestazionali  o  quantitativi  in
conformita' alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori,
servizi e forniture. 
  2. Nel bando o nell'avviso di  indizione  della  gara  le  stazioni
appaltanti motivano la mancata  suddivisione  dell'appalto  in  lotti
tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni  di
concorrenza paritarie per le piccole e medie  imprese.  Nel  caso  di
suddivisione in lotti, il relativo valore  deve  essere  adeguato  in
modo da garantire l'effettiva possibilita' di partecipazione da parte
delle microimprese, piccole e medie imprese. 
  3. Nel medesimo atto le stazioni appaltanti indicano i  criteri  di
natura  qualitativa   o   quantitativa   concretamenteseguiti   nella
suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al  comma
2. E' in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti. 
  4. La stazione appaltante puo' limitare il numero massimo di  lotti
per i quali e' consentita l'aggiudicazione  al  medesimo  concorrente
per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza
della prestazione, oppure per ragioni inerenti al  relativo  mercato,
anche a piu' concorrenti che versino in  situazioni  di  controllo  o
collegamento ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice  civile.  Al
ricorrere delle medesime  condizioni  e  ove  necessario  in  ragione
dell'elevato numero atteso di concorrenti puo' essere limitato  anche
il numero di lotti per i quali e' possibile partecipare. In ogni caso
il bando o l'avviso di indizione della gara contengono  l'indicazione
della ragione specifica della scelta  e  prevedono  il  criterio  non
discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare  al
concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite. 
  5. Il bando di gara o la lettera di invito possono anche  riservare
alla stazione appaltante la  possibilita'  di  aggiudicare  alcuni  o
tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalita'
mediante le  quali  effettuare  la  valutazione  comparativa  tra  le
offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti. 
                            Articolo 59. 
 
                           Accordi quadro. 
 
  1. Le stazioni appaltanti  possono  concludere  accordi  quadro  di
durata  non  superiore  a  quattro  anni,  salvo   casi   eccezionali
debitamente motivati,  in  particolare  con  riferimento  all'oggetto
dell'accordo  quadro.  L'accordo  quadro  indica  il  valore  stimato
dell'intera  operazione  contrattuale.  In  ogni  caso  la   stazione
appaltante non puo' ricorrere agli accordi quadro in modo da  eludere
l'applicazione del  codice  o  in  modo  da  ostacolare,  limitare  o
distorcere la concorrenza. In particolare, e  salvo  quanto  previsto
dai commi 4, lettera b), e 5  ai  fini  dell'ottenimento  di  offerte
migliorative, il ricorso all'accordo quadro non  e'  ammissibile  ove
l'appalto  consequenziale   comporti   modifiche   sostanziali   alla
tipologia delle prestazioni previste nell'accordo. 
  2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo
le procedure previste  dal  presente  articolo,  applicabili  tra  le
stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della  procedura  per
la  conclusione  dell'accordo  quadro,  e  gli  operatori   economici
selezionati in esito alla stessa. Non  possono  in  sede  di  appalto
apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo
quadro. 
  3. Quando l'accordo quadro  sia  concluso  con  un  solo  operatore
economico,  gli  appalti  sono  aggiudicati  entro  i  limiti   delle
condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante
puo' consultare per iscritto l'operatore  economico  chiedendogli  di
completare la sua offerta, se necessario. 
  4. L'accordo  quadro  concluso  con  piu'  operatori  economici  e'
eseguito secondo una delle seguenti modalita': 
  a) secondo i termini e le  condizioni  dell'accordo  quadro,  senza
riaprire il confronto competitivo, quando l'accordo  quadro  contenga
tutti i termini che  disciplinano  la  prestazione  dei  lavori,  dei
servizi e delle forniture, nonche' le condizioni oggettive, stabilite
nei documenti di gara  dell'accordo  quadro,  per  determinare  quale
degli  operatori  economici   parti   dell'accordo   effettuera'   la
prestazione;   l'individuazione    dell'operatore    economico    che
effettuera'  la  prestazione  avviene  con  decisione   motivata   in
relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione; 
  b) riaprendo il confronto competitivo tra gli  operatori  economici
parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene  tutti  i
termini che disciplinano la prestazione dei  lavori,  dei  servizi  e
delle forniture; 
  c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), in parte senza
la riapertura del confronto competitivo conformemente  a  quanto  ivi
previsto e, in parte, con la  riapertura  del  confronto  competitivo
conformemente  a  quanto  previsto  dalla  lettera  b),   se   questa
possibilita'  e'  stata  stabilita  dalla  stazione  appaltante   nei
documenti di  gara  per  l'accordo  quadro.  La  scelta  tra  le  due
procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono  indicati  nei
documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono anche quali
condizioni possono essere  soggette  alla  riapertura  del  confronto
competitivo.  Le  possibilita'  previste  alla  presente  lettera  si
applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale  tutti
i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei  servizi  e
delle forniture  in  questione  sono  definiti  nell'accordo  quadro,
indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini
che disciplinano la prestazione  dei  lavori,  dei  servizi  e  delle
forniture in questione per altri lotti. 
  5. Gli eventuali confronti competitivi di cui al comma 4 si  basano
sulle stesse  condizioni  applicate  all'aggiudicazione  dell'accordo
quadro, se necessario precisandole, e su  altre  condizioni  indicate
nei documenti di gara  per  l'accordo  quadro,  secondo  la  seguente
procedura: 
  a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione appaltante  consulta
per iscritto gli operatori economici che sono in  grado  di  eseguire
l'oggetto dell'appalto; 
  b)  la  stazione  appaltante  fissa  un  termine  sufficiente   per
presentare le offerte relative a ciascun appalto  specifico,  tenendo
conto  della  complessita'  dell'oggetto  dell'appalto  e  del  tempo
necessario per la trasmissione delle offerte; 
  c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto  non
e' reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la  loro
presentazione; 
  d) la stazione appaltante aggiudica l'appalto all'offerente che  ha
presentato   l'offerta   migliore   sulla   base   dei   criteri   di
aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro. 
                            Articolo 60. 
 
                          Revisione prezzi. 
 
  1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento e'
obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi. 
  2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino  la  natura
generale  del  contratto  o  dell'accordo  quadro;  si  attivano   al
verificarsi  di  particolari  condizioni  di  natura  oggettiva   che
determinano una variazione del costo dell'opera,  della  fornitura  o
del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5  per  cento
dell'importo complessivo e operano nella  misura  dell'80  per  cento
della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. 
  3. Ai fini della determinazione della variazione dei  costi  e  dei
prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti  indici  sintetici
elaborati dall'ISTAT: 
  a) con riguardo ai contratti di lavori,  gli  indici  sintetici  di
costo di costruzione; 
  b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei
prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione  dell'industria  e  dei
servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. 
  4. Gli indici di  costo  e  di  prezzo  di  cui  al  comma  3  sono
pubblicati, unitamente alla  relativa  metodologia  di  calcolo,  sul
portale  istituzionale  dell'ISTAT  in  conformita'  alle  pertinenti
disposizioni  normative   europee   e   nazionali   in   materia   di
comunicazione e diffusione  dell'informazione  statistica  ufficiale.
Con provvedimento adottato dal Ministero  dell'infrastrutture  e  dei
trasporti, sentito  l'ISTAT,  sono  individuate  eventuali  ulteriori
categorie di indici ovvero  ulteriori  specificazioni  tipologiche  o
merceologiche delle categorie  di  indici  individuate  dal  comma  3
nell'ambito degli indici gia' prodotti dall'ISTAT. 
  5. Per far fronte  ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  revisione
prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano: 
  a)  nel  limite  del  50  per  cento,  le   risorse   appositamente
accantonate per imprevisti nel quadro economico di  ogni  intervento,
fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti,
e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante  e  stanziate  annualmente   relativamente   allo   stesso
intervento; 
  b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne e' prevista  una
diversa destinazione dalle norme vigenti; 
  c) le somme disponibili relative ad altri  interventi  ultimati  di
competenza della medesima stazione appaltante e  per  i  quali  siano
stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e  nei
limiti della residua spesa autorizzata disponibile. 
                            Articolo 61. 
 
                        Contratti riservati. 
 
  1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  possono  riservare
il diritto di partecipazione alle procedure di appalto  e  quelle  di
concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e
a cooperative sociali e loro consorzi il  cui  scopo  principale  sia
l'integrazione sociale e professionale delle persone con  disabilita'
o svantaggiate, o possono riservarne  l'esecuzione  nel  contesto  di
programmi di lavoro protetti  quando  almeno  il  30  per  cento  dei
lavoratori  dei  suddetti  operatori  economici   sia   composto   da
lavoratori con disabilita' o da lavoratori svantaggiati. 
  2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono nei bandi
di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come
ulteriori requisiti premiali  dell'offerta,  meccanismi  e  strumenti
idonei a realizzare le pari opportunita' generazionali, di  genere  e
di  inclusione  lavorativa  per  le   persone   con   disabilita'   o
svantaggiate. 
  3.  Il  bando  di  gara  o  l'avviso  di   pre-informazione   danno
espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservati. 
  4. In sede  di  prima  applicazione  del  codice,  l'allegato  II.3
prevede meccanismi  e  strumenti  premiali  per  realizzare  le  pari
opportunita' generazionali e di genere e per promuovere  l'inclusione
lavorativa  delle  persone  disabili.  Si  considerano  soggetti  con
disabilita' quelli di cui all'articolo 1 della legge 12  marzo  1999,
n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della
legge  8  novembre  1991,  n.  381,  gli  ex  degenti   di   ospedali
psichiatrici,   anche   giudiziari,   i   soggetti   in   trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i  minori  in  eta'
lavorativa  in  situazioni  di  difficolta'  familiare,  le   persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e  gli
internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,  n.
354. 
  5. L'allegato II.3 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in
vigore  di  un   corrispondente   regolamento   adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  delle
Autorita' delegate per le pari opportunita' e per le disabilita',  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  che  lo  sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 

PARTE III
DEI SOGGETTI
Titolo I
Le stazioni appaltanti

                            Articolo 62. 
 
         Aggregazioni e centralizzazione delle committenze. 
 
  1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi  restando  gli  obblighi  di
utilizzo di strumenti di acquisto e di  negoziazione  previsti  dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,  possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di  forniture
e servizi di importo non  superiore  alle  soglie  previste  per  gli
affidamenti diretti, e all'affidamento di  lavori  d'importo  pari  o
inferiore a  500.000  euro,  nonche'  attraverso  l'effettuazione  di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a  disposizione  dalle
centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. 
  2. Per effettuare le procedure di  importo  superiore  alle  soglie
indicate  dal  comma  1,  le  stazioni   appaltanti   devono   essere
qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato  II.4.  Per  le
procedure di cui al primo periodo,  l'ANAC  non  rilascia  il  codice
identificativo  di  gara   (CIG)   alle   stazioni   appaltanti   non
qualificate. 
  3. L'allegato di cui al comma 2 indica i  requisiti  necessari  per
ottenere la qualificazione e disciplina  i  requisiti  premianti.  In
sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.4 e' abrogato  a
decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  di  un  corrispondente
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  sentita  l'ANAC,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata, che lo sostituisce  integralmente  anche  in  qualita'  di
allegato al codice. 
  4. L'allegato di cui al  comma  2  puo'  essere  integrato  con  la
disciplina  di  ulteriori  misure  organizzative  per   la   efficace
attuazione del presente articolo, dell'articolo  63  e  del  relativo
regime sanzionatorio, nonche' per il coordinamento, in capo all'ANAC,
dei soggetti aggregatori. 
  5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto  previsto
al comma 1 del presente articolo  e  al  comma  8  dell'articolo  63,
possono: 
  a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti,
gare di importo  superiore  alle  soglie  indicate  al  comma  1  del
presente articolo; 
  b)  acquisire  lavori,  servizi  e  forniture  avvalendosi  di  una
centrale di committenza qualificata; 
  c) svolgere attivita' di committenza ausiliaria ai sensi del  comma
11; 
  d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14; 
  e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti  telematici
di negoziazione messi a disposizione  secondo  la  normativa  vigente
dalle centrali di committenza qualificate; 
  f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti  di  acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per  importi
superiori ai livelli di  qualificazione  posseduti,  con  preliminare
preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il  bene  o
il servizio non e' disponibile  o  idoneo  al  soddisfacimento  dello
specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di
convenienza economica, la  stazione  appaltante  puo'  agire,  previa
motivazione, senza limiti territoriali; 
  g) eseguono i contratti per conto  delle  stazioni  appaltanti  non
qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g). 
  6. Le stazioni appaltanti non qualificate  ai  sensi  del  comma  2
dell'articolo 63,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  1  del
presente articolo: 
  a)  procedono  all'acquisizione  di  forniture,  servizi  e  lavori
ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; 
  b)  ricorrono  per  attivita'  di  committenza  ausiliaria  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali  di
committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; 
  c) procedono ad affidamenti per  servizi  e  forniture  di  importo
inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo  14
nonche' ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria  d'importo
inferiore a 1  milione  di  euro  mediante  utilizzo  autonomo  degli
strumenti telematici  di  negoziazione  messi  a  disposizione  dalle
centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; 
  d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a  disposizione
dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori,
con  preliminare  preferenza   per   il   territorio   regionale   di
riferimento. Se il bene o il servizio non e' disponibile o idoneo  al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante,
oppure per ragioni di convenienza economica, la  stazione  appaltante
puo' agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; 
  e)  eseguono  i  contratti  per  i  quali  sono   qualificate   per
l'esecuzione; 
  f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c); 
  g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a  una
stazione  appaltante  qualificata,  a  una  centrale  di  committenza
qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono  provvedere
alla nomina di un supporto  al  RUP  della  centrale  di  committenza
affidante. 
  7. Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione
di cui all'articolo  63,  comma  1.  In  relazione  ai  requisiti  di
qualificazione posseduti esse: 
  a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o  accordi  quadro
per conto delle stazioni appaltanti non qualificate; 
  b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o  accordi  quadro
per conto delle stazioni appaltanti qualificate; 
  c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro
ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono
aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici; 
  d) istituiscono e gestiscono sistemi  dinamici  di  acquisizione  e
mercati elettronici di negoziazione; 
  e) eseguono i contratti per conto  delle  stazioni  appaltanti  non
qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g). 
  1.  L'allegato  II.4  puo'  essere  integrato  con  una  disciplina
specifica sul funzionamento  e  sugli  ambiti  di  riferimento  delle
centrali  di   committenza,   in   applicazione   dei   principi   di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. 
  2. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla  centrale
di committenza qualificata e' formalizzato  mediante  un  accordo  ai
sensi dell'articolo 30 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o
mediante altra modalita' disciplinante i rapporti in  funzione  della
natura giuridica della centrale di committenza.  Fermi  restando  gli
obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo  degli  strumenti
di  acquisto  e  negoziazione  messi  a  disposizione  dai   soggetti
aggregatori, le stazioni appaltanti  qualificate  e  le  centrali  di
committenza qualificate  possono  attivare  convenzioni  cui  possono
aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  indipendentemente  dall'ambito
territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale  di
committenza qualificata. 
  10. Le stazioni appaltanti  non  qualificate  consultano  sul  sito
istituzionale   dell'ANAC   l'elenco   delle   stazioni    appaltanti
qualificate e delle centrali di committenza qualificate.  La  domanda
di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla  stazione  appaltante
non qualificata  a  una  stazione  appaltante  qualificata  o  a  una
centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve
risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In
caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata  si
rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione
d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata  o  a
una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle
fasce di qualificazione di cui all'articolo 63,  comma  2.  Eventuali
inadempienze rispetto all'assegnazione  d'ufficio  di  cui  al  terzo
periodo possono essere sanzionate ai sensi  dell'articolo  63,  comma
11, secondo periodo. 
  11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti
qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b)
e c) possono svolgere, in relazione ai  requisiti  di  qualificazione
posseduti, attivita' di committenza ausiliarie  in  favore  di  altre
centrali di committenza o per una o piu'  stazioni  appaltanti  senza
vincolo territoriale con le  modalita'  di  cui  al  comma  9,  primo
periodo.  Resta   fermo   quanto   previsto   dall'articolo   9   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei  casi  di  cui  al
primo periodo, le  stazioni  appaltanti  possono  ricorrere,  per  le
attivita' di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attivita' di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato  I.1,
a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al
codice. 
  12.  La  stazione  appaltante,  nell'ambito  delle   procedure   di
committenza, e' responsabile del rispetto del codice per le attivita'
a essa direttamente imputabili, quali: 
  a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico
di acquisizione gestito da una centrale di committenza; 
  b)  lo  svolgimento  della  riapertura  del  confronto  competitivo
nell'ambito  di  un  accordo  quadro  concluso  da  una  centrale  di
committenza; 
  c) ai sensi  dell'articolo  59,  comma  4,  lettere  a)  e  c),  la
determinazione  di  quale   tra   gli   operatori   economici   parte
dell'accordo quadro svolgera' un determinato compito  nell'ambito  di
un accordo quadro concluso da una centrale di committenza. 
  13. Le  centrali  di  committenza  e  le  stazioni  appaltanti  che
svolgono attivita' di committenza anche ausiliaria sono  direttamente
responsabili per le attivita' di centralizzazione  della  committenza
svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse
nominano un RUP, che  cura  i  necessari  raccordi  con  la  stazione
appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta  nomina
un  responsabile  del  procedimento  per  le  attivita'  di   propria
pertinenza. 
  14. Due o piu' stazioni appaltanti  possono  decidere  di  svolgere
congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,
n. 241,  una  o  piu'  fasi  della  procedura  di  affidamento  o  di
esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi  e
forniture,  purche'  almeno  una  di  esse   sia   qualificata   allo
svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le
stazioni appaltanti  sono  responsabili  in  solido  dell'adempimento
degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un  unico  RUP  in
comune tra le stesse in capo alla stazione  appaltante  delegata.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura  di
aggiudicazione  e'  effettuata  congiuntamente  solo  in  parte,   le
stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo
per  quella  parte.  Ciascuna  stazione  appaltante  e'  responsabile
dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice  unicamente  per
quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per  proprio
conto. 
  15. Fermi restando gli obblighi  di  utilizzo  degli  strumenti  di
acquisto e di negoziazione previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in
materia  di  contenimento  della  spesa,  nell'individuazione   della
stazione appaltante o  centrale  di  committenza  qualificata,  anche
ubicata in  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  le  stazioni
appaltanti procedono sulla  base  del  principio  di  buon  andamento
dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione. 
  16. Le stazioni appaltanti possono  ricorrere  a  una  centrale  di
committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per  le
attivita' di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di
acquisizione  centralizzata  di  forniture  o  servizi   a   stazioni
appaltanti  oppure  nella  forma  di  aggiudicazione  di  appalti   o
conclusione  di  accordi  quadro  per  lavori,  forniture  o  servizi
destinati  a  stazioni  appaltanti.  La  fornitura  di  attivita'  di
centralizzazione delle  committenze  da  parte  di  una  centrale  di
committenza ubicata in altro Stato membro e' effettuata conformemente
alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui e'  ubicata  la
centrale di committenza. 
  17. Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono
esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti
speciali o esclusivi quando svolgono  una  delle  attivita'  previste
dagli  articoli  da  146  a  152.  Con   modifiche   e   integrazioni
all'allegato  II.4  possono  essere   disciplinati   i   criteri   di
qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le
regole di  iscrizione  nell'elenco  ANAC,  oltre  che  le  regole  di
funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali  di
committenza. 
  18. La progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti  di
partenariato  pubblico-privato  possono  essere  svolti  da  soggetti
qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b)
e c). 
                            Articolo 63. 
 
Qualificazione  delle  stazioni  appaltanti  e  delle   centrali   di
                            committenza. 
 
  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62,  e'  istituito
presso l'ANAC, che ne assicura  la  gestione  e  la  pubblicita',  un
elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno  parte,  in
una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi
i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante  o  centrale  di
committenza  che  soddisfi  i  requisiti  di  cui  all'allegato  II.4
consegue la qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui al primo
periodo. 
  2. La  qualificazione  per  la  progettazione  e  l'affidamento  si
articola in tre fasce di importo: 
  a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e  forniture
fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino  a  1  milione  di
euro; 
  b) qualificazione intermedia o di secondo livello,  per  servizi  e
forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla  soglia  di
cui all'articolo 14; 
  c) qualificazione avanzata o di  terzo  livello,  senza  limiti  di
importo. 
  3.  Ogni  stazione  appaltante  o  centrale  di  committenza   puo'
effettuare le procedure corrispondenti al livello  di  qualificazione
posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il
comma 6 dell'articolo 62. 
  4. Sono iscritti di diritto  nell'elenco  di  cui  al  comma  1  il
Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   compresi   i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip  S.p.a.,
Invitalia -Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa  S.p.a.,  Difesa  servizi  S.p.A.,  l'Agenzia  del
demanio,  i  soggetti  aggregatori  di   cui   all'articolo   9   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. In  sede  di
prima applicazione le stazioni appaltanti  delle  unioni  di  comuni,
costituite nelle forme prevista dall'ordinamento, delle  provincie  e
delle citta' metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle
regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63,
comma 1, primo periodo. Eventuali  ulteriori  iscrizioni  di  diritto
possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, sentita l'ANAC, previa  intesa  in  sede  della  Conferenza
unificata. 
  5. La qualificazione ha ad oggetto le attivita' che  caratterizzano
il processo  di  acquisizione  di  un  bene,  servizio  o  lavoro  in
relazione ai seguenti ambiti e riguarda: 
  a)  la  capacita'  di  progettazione  tecnico-amministrativa  delle
procedure; 
  b) la capacita' di affidamento e controllo dell'intera procedura; 
  c) la  capacita'  di  verifica  sull'esecuzione  contrattuale,  ivi
incluso il collaudo e la messa in opera. 
  6. Le stazioni appaltanti e  le  centrali  di  committenza  possono
essere qualificate anche solo per l'acquisizione di lavori oppure  di
servizi  e  forniture.  Le  stazioni  appaltanti  e  le  centrali  di
committenza per svolgere attivita'  di  progettazione  e  affidamento
devono  essere  qualificate  almeno  nella   seconda   fascia.   Esse
programmano  la  loro  attivita'  coordinandosi  nel   rispetto   del
principio di leale collaborazione. 
  7.  I  requisiti  di  qualificazione   per   la   progettazione   e
l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e attengono: 
  a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai processi; 
  b) alla consistenza, esperienza e competenza delle  risorse  umane,
ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata  formazione  del
personale; 
  c)  all'esperienza  maturata   nell'attivita'   di   progettazione,
affidamento ed esecuzione  di  contratti,  ivi  compreso  l'eventuale
utilizzo  di  metodi  e  strumenti  di  gestione  informativa   delle
costruzioni. 
  8. I requisiti di qualificazione  per  l'esecuzione  sono  indicati
separatamente nell'allegato II.4, che dispone altresi' una disciplina
transitoria  specifica  relativa  a  tale  fase.  Con   modifiche   e
integrazioni all'allegato II.4. possono essere disciplinati dall'ANAC
specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato
pubblico-privato. 
  9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede  articolazioni,
anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al
comma 7 in capo alle medesime  strutture  e  ne  danno  comunicazione
all'ANAC per la qualificazione. 
  10. In relazione al parametro di cui alla lettera b) del  comma  7,
la Scuola Nazionale dell'Amministrazione definisce  i  requisiti  per
l'accreditamento  delle  istituzioni  pubbliche  o   private,   senza
finalita' di lucro, che svolgono attivita' formative, procedendo alla
verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi  e
provvede alle conseguenti attivita' di  accreditamento  nonche'  alla
revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti. 
  11. In nessun caso i soggetti  interessati  possono  comprovare  il
possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifizi  tali
da  eluderne  la  funzione.  L'ANAC,  per  accertati  casi  di  gravi
violazioni delle disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  puo'
irrogare una sanzione entro il limite minimo di euro 500  euro  e  il
limite massimo di euro 1 milione e, nei casi piu' gravi, disporre  la
sospensione   della    qualificazione    precedentemente    ottenuta.
Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni  dolosamente  tese  a
dimostrare  il  possesso   di   requisiti   di   qualificazione   non
sussistenti, ivi comprese, in particolare: 
  a) per le  centrali  di  committenza,  la  dichiarata  presenza  di
un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di  fatto
a operare per l'amministrazione di provenienza; 
  b) per le stazioni appaltanti e  le  centrali  di  committenza,  la
dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa
stabile, che sia di fatto impegnato in altre attivita'; 
  c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita dei requisiti. 
  12. Se la qualificazione viene meno o e' sospesa, le  procedure  in
corso sono comunque portate a compimento. 
  13. L'ANAC stabilisce i requisiti  e  le  modalita'  attuative  del
sistema di qualificazione di cui all'allegato  II.4,  rilasciando  la
qualificazione medesima. L'ANAC puo' stabilire ulteriori casi in  cui
puo' essere disposta la qualificazione  con  riserva,  finalizzata  a
consentire alla stazione appaltante e alla centrale  di  committenza,
anche per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita'  tecnica
ed organizzativa richiesta. 
                            Articolo 64. 
 
Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi. 
 
  1.  Le  stazioni  appaltanti  possono  rivolgersi  a  centrali   di
committenza ubicate in un altro Stato membro dell'Unione europea  che
svolgono  la  propria  attivita'  in  conformita'  alle  disposizioni
nazionali dello Stato membro in cui sono ubicate. 
  2.  Amministrazioni  ed  enti  di  diversi  Stati  membri   possono
congiuntamente aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo
quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione tramite  accordi
che determinino: 
  a) la disciplina nazionale applicabile; 
  b) le responsabilita' delle parti; 
  c) le  modalita'  di  gestione  della  procedura  e  i  termini  di
stipulazione  dei  contratti  e  di  esecuzione  dei  lavori,   delle
forniture o dei servizi. 
  3. Se piu' amministrazioni di diversi Stati membri hanno  istituito
un soggetto congiunto comprendendo i gruppi europei  di  cooperazione
territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 o altri soggetti istituiti
in base al diritto dell'Unione  europea,  stabiliscono  con  apposito
accordo che alle relative procedure  di  appalto  si  applichino,  in
alternativa: 
  a) le disposizioni  nazionali  dello  Stato  membro  nel  quale  il
soggetto congiunto ha la sua sede sociale; 
  b) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il  soggetto
congiunto esercita le sue attivita'. 
  4. In base a quanto stabilito nell'atto  costitutivo  del  soggetto
congiunto, gli accordi del presente articolo possono  applicarsi  per
un periodo indeterminato o  a  una  generalita'  di  appalti,  oppure
essere limitati a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o
ad una o piu' aggiudicazioni di singoli appalti. 

Titolo II
Gli operatori economici

                            Articolo 65. 
 
                        Operatori economici. 
 
  1. Sono ammessi a partecipare alle  procedure  di  affidamento  dei
contratti pubblici gli operatori economici  di  cui  all'articolo  1,
lettera  l),  dell'allegato  I.1,  nonche'  gli  operatori  economici
stabiliti  in  altri  Stati  membri,  costituiti  conformemente  alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
  2. Rientrano nella definizione di operatori economici: 
  a) gli imprenditori individuali, anche artigiani,  e  le  societa',
anche cooperative; 
  b) i consorzi fra  societa'  cooperative  di  produzione  e  lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato  14  dicembre  1947,  n.
1577; 
  c) i consorzi tra imprese artigiane di  cui  alla  legge  8  agosto
1985, n. 443; 
  d) i consorzi  stabili,  costituiti  anche  in  forma  di  societa'
consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter  del  codice  civile,  tra
imprenditori  individuali,  anche  artigiani,  societa'  commerciali,
societa' cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili  sono
formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai
rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in  modo
congiunto nel settore dei contratti pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture per un periodo  di  tempo  non  inferiore  a  cinque  anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 
  e)  i  raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti,  costituiti   o
costituendi dai soggetti di cui alle lettere  a),  b),  c)  e  d),  i
quali, prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano  conferito
mandato collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  uno  di  essi,
qualificato mandatario, il quale esprime  l'offerta  in  nome  e  per
conto proprio e dei mandanti; 
  f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602  del
codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti  di  cui  alle
lettere a), b), c) e  d)  del  presente  comma,  anche  in  forma  di
societa' ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 
  g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete  ai
sensi dell'articolo 3, comma 4-ter,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33; 
  h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo  europeo
di interesse economico (GEIE) ai sensi  del  decreto  legislativo  23
luglio 1991, n. 240. 
  3. Le stazioni appaltanti possono imporre alle  persone  giuridiche
di  indicare,  nell'offerta  o  nella  domanda  di  partecipazione  a
procedure per l'affidamento di appalti che comportino  esecuzione  di
servizi o lavori nonche' di forniture che comportano anche servizi  o
lavori di posa in opera e di installazione, il nome e  le  qualifiche
professionali  delle  persone  fisiche  incaricate  di   fornire   la
prestazione e possono esigere che  taluni  compiti  essenziali  siano
direttamente svolti dall'offerente. 
                            Articolo 66. 
 
Operatori economici per l'affidamento dei servizi di  architettura  e
                           di ingegneria. 
 
  1. Sono ammessi a partecipare alle  procedure  di  affidamento  dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto  del
principio di non discriminazione fra i diversi  soggetti  sulla  base
della forma giuridica assunta: 
  a)  i  prestatori  di  servizi  di  ingegneria  e  architettura:  i
professionisti singoli, associati, le societa' tra professionisti  di
cui alla lettera b), le societa' di ingegneria di  cui  alla  lettera
c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei  fra  i  predetti
soggetti che rendono a committenti pubblici e privati,  operando  sul
mercato, servizi di ingegneria e di architettura,  nonche'  attivita'
tecnico-amministrative e studi di fattibilita'  economico-finanziaria
ad esse connesse,  ivi  compresi,  con  riferimento  agli  interventi
inerenti al restauro e alla  manutenzione  di  beni  mobili  e  delle
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti  con  qualifica
di restauratore di beni culturali ai sensi della  vigente  normativa,
gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le societa'  da
essi costituite; 
  b)  le  societa'  di   professionisti:   le   societa'   costituite
esclusivamente  tra  professionisti  iscritti  negli  appositi   albi
previsti dai vigenti ordinamenti  professionali,  nelle  forme  delle
societa' di persone di cui ai Capi II, III e  IV  del  Titolo  V  del
Libro V del codice civile, oppure nella forma di societa' cooperativa
di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V  del  codice  civile,  che
svolgono per committenti privati e pubblici servizi di  ingegneria  e
architettura  quali  studi  di  fattibilita',  ricerche,  consulenze,
progettazioni o  direzioni  dei  lavori,  valutazioni  di  congruita'
tecnico economica o studi di impatto ambientale; 
  c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali di cui  ai  Capi
V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure  nella
forma di societa' cooperative di cui al Capo  I  del  Titolo  VI  del
Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle  societa'
tra professionisti, che eseguono  studi  di  fattibilita',  ricerche,
consulenze, progettazioni o  direzioni  dei  lavori,  valutazioni  di
congruita' tecnico-economica o studi di  impatto,  nonche'  eventuali
attivita' di produzione di beni connesse allo  svolgimento  di  detti
servizi; 
  d)  i  prestatori  di  servizi   di   ingegneria   e   architettura
identificati con i  codici  CPV  da  74200000-1  a  74276400;8  e  da
74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi
Paesi; 
  e) altri soggetti  abilitati  in  forza  del  diritto  nazionale  a
offrire sul mercato servizi di  ingegneria  e  di  architettura,  nel
rispetto dei principi di non discriminazione e  par  condicio  fra  i
diversi soggetti abilitati; 
  f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui  alle
lettere da a) a e); 
  g) i consorzi stabili di societa' di professionisti e  di  societa'
di ingegneria, anche in forma mista,  formati  da  non  meno  di  tre
consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria
e architettura. 
  2. Per la partecipazione alle procedure di affidamento  di  cui  al
comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i  requisiti  minimi
stabiliti nella Parte V dell'allegato  II.12.  Le  societa',  per  un
periodo di cinque anni dalla loro costituzione,  possono  documentare
il     possesso     dei     requisiti     economico-finanziari      e
tecnico-organizzativi  richiesti  dal  bando  di   gara   anche   con
riferimento ai requisiti dei soci delle societa', qualora  costituite
nella forma di societa' di persone o di societa' cooperativa,  e  dei
direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della societa'  con
rapporto a tempo indeterminato, qualora  costituite  nella  forma  di
societa' di capitali, nonche' dei soggetti di cui alla lettera e) del
comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato. 
                            Articolo 67. 
 
                       Consorzi non necessari. 
 
  1. I requisiti di capacita' tecnica e finanziaria per  l'ammissione
alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli  articoli  65,
comma 2, lettere b), c) e  d),  e  66,  comma  1,  lettera  g),  sono
disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 100, comma 4. 
  2.  L'allegato  II.12  disciplina,  nelle  more  dell'adozione  del
regolamento di cui all'articolo 100, comma 4, la qualificazione degli
operatori economici,  fermo  restando  che  per  i  consorzi  di  cui
all'articolo 65, comma 2, lettera d): 
  a) per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacita'
tecnica e finanziaria  sono  computati  cumulativamente  in  capo  al
consorzio ancorche' posseduti dalle singole imprese consorziate; 
  b) per gli appalti di lavori, i requisiti di  capacita'  tecnica  e
finanziaria per  l'ammissione  alle  procedure  di  affidamento  sono
posseduti e comprovati dagli stessi sulla base  delle  qualificazioni
possedute dalle singole imprese consorziate. 
  3. Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e
66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94
e 95 sono  posseduti  sia  dalle  consorziate  esecutrici  che  dalle
consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e  gli  altri
titoli  abilitativi  per  la   partecipazione   alla   procedura   di
aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti,
in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore. 
  4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d),
e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con  la  propria
struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza  che
cio' costituisca subappalto, ferma la  responsabilita'  solidale  nei
confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle  prestazioni
da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere  b)  e
c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi,  di
cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera  g),
indicano in sede  di  offerta  per  quali  consorziati  il  consorzio
concorre. La partecipazione alla gara in  qualsiasi  altra  forma  da
parte del consorziato designato  dal  consorzio  offerente  determina
l'esclusione del medesimo se sono  integrati  i  presupposti  di  cui
all'articolo  95,  comma  1,  lettera  d),  sempre  che   l'operatore
economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara,
ne' e' idonea a incidere sulla capacita' di rispettare  gli  obblighi
contrattuali, fatta salva la facolta' di cui all'articolo 97. 
  5. I consorzi di cooperative e i  consorzi  tra  imprese  artigiane
possono  partecipare  alla  procedura  di  gara,  fermo  restando  il
disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e,  nel
novero di questi, facendo valere i mezzi nella  disponibilita'  delle
consorziate che li costituiscono. 
  6. Per i lavori, ai fini della qualificazione di  cui  all'articolo
100, nell'allegato II.12 sono stabiliti i criteri  per  l'imputazione
delle  prestazioni  eseguite  al  consorzio  stabile  o  ai   singoli
consorziati che le eseguono. In caso di  scioglimento  del  consorzio
stabile per servizi e forniture ai consorziati  sono  attribuiti  pro
quota  i  requisiti  economico-finanziari   e   tecnico-organizzativi
maturati a favore del consorzio e  non  assegnati  in  esecuzione  ai
consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali  all'apporto
reso dai singoli consorziati nell'esecuzione  delle  prestazioni  nel
quinquennio antecedente. 
  7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti  maturati
dallo stesso consorzio. 
  8. Con riguardo ai  consorzi  di  cui  all'articolo  65,  comma  2,
lettera d), ai fini del rilascio o del rinnovo  dell'attestazione  di
qualificazione SOA, i requisiti di capacita'  tecnica  e  finanziaria
sono  posseduti  e  comprovati  dai   consorzi   sulla   base   delle
qualificazioni  possedute  dalle  singole  imprese  consorziate.   La
qualificazione  e'  acquisita  con  riferimento  a  una   determinata
categoria di  opere  generali  o  specialistiche  per  la  classifica
corrispondente  alla  somma  di  quelle   possedute   dalle   imprese
consorziate.  Per  la  qualificazione  alla  classifica  di   importo
illimitato e' in ogni caso necessario che almeno una tra  le  imprese
consorziate gia' possieda  tale  qualificazione  ovvero  che  tra  le
imprese consorziate ve ne siano almeno  una  con  qualificazione  per
classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero  che
tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con  qualificazione
per  classifica  VI.  Per  la  qualificazione  per   prestazioni   di
progettazione e costruzione, nonche' per la fruizione dei  meccanismi
premiali  di  cui  all'articolo  106,  comma  8,  e'  in  ogni   caso
sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da  almeno
una delle imprese consorziate. Qualora  la  somma  delle  classifiche
delle imprese consorziate non coincida con una delle  classifiche  di
cui  all'allegato  II.12,  la  qualificazione  e'   acquisita   nella
classifica  immediatamente  inferiore  o  in  quella   immediatamente
superiore  alla  somma  delle  classifiche  possedute  dalle  imprese
consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente  al
di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della meta'  dell'intervallo
tra le due classifiche. Gli atti adottati dall'ANAC restano  efficaci
fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma
2. 
                            Articolo 68. 
 
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici. 
 
  1. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei  soggetti
di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera  f),  anche  se
non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta
da tutti gli operatori economici che costituiranno  i  raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari  di  concorrenti  e  deve  contenere
l'impegno che, in caso  di  aggiudicazione  della  gara,  gli  stessi
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, da indicare in sede di  offerta  e  qualificato  come
mandatario, il quale stipulera' il contratto  in  nome  e  per  conto
proprio e dei mandanti. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, in sede di offerta sono
specificate le categorie di lavori o le parti del  servizio  o  della
fornitura  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici
riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle. 
  3. I raggruppamenti temporanei  non  possono  essere  obbligati  ad
avere una forma giuridica specifica ai fini  della  presentazione  di
un'offerta o di una domanda di partecipazione. 
  4. Le stazioni appaltanti possono: 
  a) imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una
forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione  del  contratto,  nel
caso  in  cui  tale  trasformazione  sia  necessaria  per  la   buona
esecuzione del contratto; 
  b) specificare nei  documenti  di  gara  le  modalita'  con  cui  i
raggruppamenti di operatori economici  ottemperano  ai  requisiti  in
materia di capacita' economica e finanziaria o di capacita'  tecniche
e professionali, purche' cio' sia  proporzionato  e  giustificato  da
motivazioni obiettive. 
  5. Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli  operatori
economici devono conferire, con un  unico  atto,  mandato  collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. 
  6. Il mandato deve risultare da scrittura privata  autenticata.  La
relativa procura e' conferita al legale rappresentante dell'operatore
economico mandatario. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la  sua
revoca, anche per giusta causa, non ha effetto  nei  confronti  della
stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria
e' ammessa la revoca del mandato collettivo speciale di cui al  comma
5 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto
nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. 
  7.  Al  mandatario  spetta  la  rappresentanza   esclusiva,   anche
processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per
tutte le  operazioni  e  gli  atti  di  qualsiasi  natura  dipendenti
dall'appalto, anche  dopo  il  collaudo,  o  atto  equivalente,  fino
all'estinzione di ogni rapporto. La  stazione  appaltante,  tuttavia,
puo' far valere  direttamente  le  responsabilita'  facenti  capo  ai
mandanti. 
  8. Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o
associazione degli operatori  economici  riuniti,  ognuno  dei  quali
conserva  la  propria  autonomia  ai  fini  della   gestione,   degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 
  9.  L'offerta  degli  operatori   economici   raggruppati   o   dei
consorziati determina la loro responsabilita' solidale nei  confronti
della stazione appaltante, nonche' nei confronti del subappaltatore e
dei fornitori. Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  4,  lettera  a),  la
responsabilita' solidale di cui al primo periodo concorre con  quella
del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento  temporaneo  o  il
consorzio ordinario si sono trasformati. Nel caso di cui al comma  4,
lettera a) e nell'ipotesi in cui i concorrenti riuniti o  consorziati
indicati dal consorzio come esecutori, anche  in  parte,  dei  lavori
dopo l'aggiudicazione  costituiscono  tra  loro  una  societa'  anche
consortile, ai sensi del Libro V del Titolo V, Capi  III  e  seguenti
del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale,  dei
lavori, la responsabilita' solidale di cui al primo periodo  concorre
con  quella  del  soggetto  giuridico  nel  quale  il  raggruppamento
temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati  a  far  data
dalla notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante e,
subordinatamente, alla iscrizione della societa' nel  registro  delle
imprese. In  tale  ipotesi  la  societa'  subentra,  senza  che  cio'
costituisca ad alcun effetto subappalto o  cessione  di  contratto  e
senza necessita' di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione
totale o parziale del contratto. 
  10. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti  di
operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto diverse
da  quelle   imposte   ai   singoli   partecipanti,   purche'   siano
proporzionate e giustificate da ragioni oggettive. 
  11. I raggruppamenti e i consorzi ordinari di  operatori  economici
sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che
vi  partecipano,  oppure  gli   imprenditori   consorziati,   abbiano
complessivamente i requisiti  relativi  alla  capacita'  economica  e
finanziaria e alle capacita' tecniche e professionali, ferma restando
la  necessita'  che  l'esecutore  sia  in  possesso   dei   requisiti
prescritti per la  prestazione  che  lo  stesso  si  e'  impegnato  a
realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in  quanto  compatibili
le disposizioni contenute nell'allegato II.12. 
  12. Se  il  singolo  concorrente  o  i  concorrenti  che  intendano
riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i  requisiti  di  cui  al
presente articolo,  possono  raggruppare  altre  imprese  qualificate
anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando,
a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non  superino  il
20 per cento dell'importo complessivo dei lavori  e  che  l'ammontare
complessivo delle qualificazioni possedute  da  ciascuna  sia  almeno
pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 
  13. Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario
possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95. 
  14. La partecipazione alla gara  dei  concorrenti  in  piu'  di  un
raggruppamento o consorzio ordinario,  ovvero  in  forma  individuale
qualora abbiano partecipato alla gara medesima  in  raggruppamento  o
consorzio ordinario, determina  l'esclusione  dei  medesimi  se  sono
integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera  d),
sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza  non
ha influito sulla gara, ne' e' idonea a incidere sulla  capacita'  di
rispettare gli obblighi contrattuali. 
  15. E' vietata l'associazione  in  partecipazione  sia  durante  la
procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica
dei consorzi e dei raggruppamenti e' ammissibile nei termini indicati
dall'articolo 97 e dal comma 17 del presente articolo. 
  16. L'inosservanza  di  quanto  prescritto  al  comma  15  comporta
l'esclusione dei concorrenti riuniti in  raggruppamento  o  consorzio
ordinario di concorrenti, nonche' l'annullamento  dell'aggiudicazione
o la risoluzione del contratto. 
  17. E' ammesso il recesso di una o piu' imprese raggruppate, sempre
che le  imprese  rimanenti  abbiano  i  requisiti  di  qualificazione
adeguati ai lavori o servizi  o  forniture  ancora  da  eseguire.  Il
recesso e' ammesso anche se il raggruppamento si riduce  a  un  unico
soggetto. 
  18. Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con
riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere  b),
c), d) e f). 
  19. In caso di procedure ristrette o negoziate  oppure  di  dialogo
competitivo  l'operatore  economico  invitato  individualmente  o  il
candidato  ammesso  individualmente  nella   procedura   di   dialogo
competitivo puo' presentare  offerta  o  trattare  per  se'  o  quale
mandatario di operatori riuniti. 
  20. Il presente articolo trova applicazione, in quanto compatibile,
nella partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni
tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65,
comma 2, lettera g); queste ultime, nel caso in cui abbiano  tutti  i
requisiti del consorzio stabile di  cui  all'articolo  65,  comma  2,
lettera d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA. 
                            Articolo 69. 
 
Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali. 
 
  1. Se sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4  e  5  e  dalle  note
generali dell'appendice  1  dell'Unione  europea  dell'Accordo  sugli
Appalti Pubblici (AAP)  e  dagli  altri  accordi  internazionali  cui
l'Unione e' vincolata, le stazioni appaltanti  applicano  ai  lavori,
alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi
firmatari di tali accordi  un  trattamento  non  meno  favorevole  di
quello concesso ai sensi del codice. 

PARTE IV
DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

                            Articolo 70. 
 
             Procedure di scelta e relativi presupposti. 
 
  1. Per l'aggiudicazione di appalti pubblici le stazioni  appaltanti
utilizzano la procedura aperta, la procedura ristretta, la  procedura
competitiva  con  negoziazione,   il   dialogo   competitivo   e   il
partenariato per l'innovazione. 
  2. Nei soli casi previsti dall'articolo 76 le  stazioni  appaltanti
possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione  di  un
bando di gara. 
  3. Le stazioni appaltanti utilizzano la procedura  competitiva  con
negoziazione o il dialogo competitivo: 
  a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi
in presenza di una o piu' delle seguenti condizioni: 
  1) quando le esigenze  della  stazione  appaltante  perseguite  con
l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure; 
  2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni
o progetti innovativi; 
  3) quando l'appalto non puo' essere  aggiudicato  senza  preventive
negoziazioni a causa di circostanze  particolari  in  relazione  alla
natura,  complessita'  o   impostazione   finanziaria   e   giuridica
dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 
  4) quando le specifiche tecniche non possono essere  stabilite  con
sufficiente precisione dalla stazione appaltante  con  riferimento  a
una norma, una valutazione tecnica  europea,  una  specifica  tecnica
comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5)  della
Parte I dell'allegato II.5. In sede di prima applicazione del codice,
l'allegato II.5 e' abrogato a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore  di  un   corrispondente   regolamento   adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  che  lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice; 
  b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi
per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono  state
presentate soltanto offerte inammissibili ai sensi del  comma  4.  In
tal caso la stazione appaltante non e' tenuta a pubblicare  un  bando
di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e  soltanto,  gli
offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a  105
che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno  presentato
offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto. 
  4. Sono inammissibili le offerte: a) non conformi ai  documenti  di
gara; b) ricevute oltre i termini indicati nel  bando  o  nell'invito
con cui si indice la gara; c) in relazione alle quali vi  sono  prove
di corruzione o collusione; d)  considerate  anormalmente  basse;  e)
presentate  da  offerenti  che  non  possiedono   la   qualificazione
necessaria; f) il cui prezzo supera l'importo posto a base  di  gara,
stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. 
  5. Le stazioni appaltanti possono utilizzare  il  partenariato  per
l'innovazione quando l'esigenza di  sviluppare  prodotti,  servizi  o
lavori innovativi e di acquistare  successivamente  le  forniture,  i
servizi o i lavori che  ne  risultano  non  puo'  essere  soddisfatta
ricorrendo a soluzioni gia' disponibili sul mercato, a condizione che
le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano corrispondano  ai
livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le  stazioni
appaltanti e i partecipanti. 
  6. Nelle  procedure  ristrette,  nelle  procedure  competitive  con
negoziazione,  nelle  procedure   di   dialogo   competitivo   e   di
partenariato per l'innovazione le stazioni appaltanti,  applicando  i
criteri o le regole obiettive  e  non  discriminatorie  indicate  nel
bando  di  gara  o  nell'invito  a  confermare  l'interesse,  possono
limitare  il  numero  di  candidati,  che  soddisfano  i  criteri  di
selezione, da invitare a  presentare  un'offerta,  a  negoziare  o  a
partecipare al dialogo, nel rispetto del principio di  concorrenza  e
del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara
o nell'invito a confermare  l'interesse.  In  ogni  caso,  il  numero
minimo  di  candidati  non  puo'  essere  inferiore  a  cinque  nelle
procedure ristrette e  a  tre  nelle  altre  procedure.  La  stazione
appaltante non puo' ammettere alla stessa procedura  altri  operatori
economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che  non
abbiano le capacita' richieste. 
  7.  Nella  procedura  competitiva  con  negoziazione,  nel  dialogo
competitivo e nel partenariato per  l'innovazione,  nel  corso  delle
negoziazioni  e  durante   il   dialogo,   le   stazioni   appaltanti
garantiscono la parita' di trattamento di tutti i  partecipanti;  non
forniscono  in  maniera  discriminatoria  informazioni  che   possano
avvantaggiare   determinati   partecipanti   rispetto    ad    altri;
conformemente all'articolo 35, non rivelano le soluzioni  proposte  o
altre informazioni riservate comunicate  da  un  candidato  o  da  un
offerente partecipante alle negoziazioni o al dialogo, salvo espresso
consenso di  quest'ultimo  e  in  relazione  alle  sole  informazioni
specifiche espressamente indicate. Relativamente al partenariato  per
l'innovazione, le stazioni appaltanti definiscono  nei  documenti  di
gara il regime applicabile ai diritti di proprieta' intellettuale  e,
in caso di partenariato con piu' operatori  economici,  non  rivelano
agli altri operatori economici,  conformemente  all'articolo  35,  le
soluzioni proposte o altre informazioni riservate  comunicate  da  un
operatore economico, nel  quadro  del  partenariato,  salvo  espresso
consenso di  quest'ultimo  e  in  relazione  alle  sole  informazioni
specifiche espressamente indicate. 
                            Articolo 71. 
 
                          Procedura aperta. 
 
  1. Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato
puo' presentare un'offerta in risposta a un avviso  di  indizione  di
gara. 
  2. Il termine minimo per la ricezione delle offerte  e'  di  trenta
giorni dalla  data  di  trasmissione  del  bando  di  gara  ai  sensi
dell'articolo 84. Le offerte  sono  accompagnate  dalle  informazioni
richieste dalla stazione appaltante. 
  3. Le stazioni appaltanti possono fissare un termine non  inferiore
a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di
gara  ai  sensi  dell'articolo  84,  se  per  ragioni   di   urgenza,
specificamente motivate, il termine minimo stabilito dal comma 2  del
presente articolo non puo' essere rispettato. 
  4. Nel caso in cui le stazioni  appaltanti  abbiano  pubblicato  un
avviso di pre-informazione di cui all'articolo 81 che non  sia  stato
usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo  di  cui
al comma 2 del presente  articolo  puo'  essere  ridotto  a  quindici
giorni purche' concorrano le seguenti condizioni: 
  a) l'avviso di  pre-informazione  contenga  tutte  le  informazioni
richieste per il bando di gara di cui  all'allegato  II.6,  Parte  I,
lettera B,  sezione  B.1,  sempreche'  queste  siano  disponibili  al
momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione; 
  b)  l'avviso   di   pre-informazione   sia   stato   inviato   alla
pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non  oltre  dodici
mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. 
  5. In sede di prima applicazione del  codice,  l'allegato  II.6  e'
abrogato  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  di   un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei  trasporti,  che  lo  sostituisce  integralmente
anche in qualita' di allegato al codice. 
                            Articolo 72. 
 
                        Procedura ristretta. 
 
  1. Nelle procedure ristrette  qualsiasi  operatore  economico  puo'
presentare una domanda di partecipazione in risposta a un  avviso  di
indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato  II.6,  Parte
I, lettera B o  C  a  seconda  del  caso,  fornendo  le  informazioni
richieste dalla stazione appaltante. 
  2.  Il  termine  minimo  per  la   ricezione   delle   domande   di
partecipazione e' di trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  del
bando di gara ai sensi dell'articolo 84 o, se e' utilizzato  l'avviso
di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara,  dalla  data
d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse. 
  3. A seguito della valutazione da parte delle  stazioni  appaltanti
delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati
possono presentare un'offerta. Il termine  minimo  per  la  ricezione
delle offerte e' di trenta giorni dalla data dell'invito a presentare
offerte. 
  4.  Se  le  stazioni  appaltanti  hanno  pubblicato   l'avviso   di
pre-informazione non utilizzato  per  l'indizione  di  una  gara,  il
termine minimo per la presentazione delle offerte puo' essere ridotto
a dieci giorni purche' concorrano le seguenti circostanze: 
  a) l'avviso di  pre-informazione  contenga  tutte  le  informazioni
richieste nell'allegato  II.6,  Parte  I,  lettera  B,  sezione  B.1,
purche'  dette  informazioni  siano  disponibili  al  momento   della
pubblicazione dell'avviso di pre-informazione; 
  b) l'avviso di pre-informazione sia stato trasmesso da non meno  di
trentacinque giorni e non oltre  dodici  mesi  prima  della  data  di
trasmissione del bando di gara. 
  5. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera
d), dell'allegato I.1 possono fissare il  termine  per  la  ricezione
delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purche' questi
ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le
loro offerte. In mancanza di accordo,  il  termine  non  puo'  essere
inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare
offerte. 
  6. Quando per motivate ragioni di urgenza e' impossibile rispettare
i  termini  minimi  previsti  dal  presente  articolo,  la   stazione
appaltante puo' fissare: 
  a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non
inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando  di
gara; 
  b) per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a dieci
giorni a decorrere dalla  data  di  invio  dell'invito  a  presentare
offerte. 
                            Articolo 73. 
 
               Procedura competitiva con negoziazione. 
 
  1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore
economico puo' presentare una domanda di partecipazione in risposta a
un avviso di indizione di gara  contenente  le  informazioni  di  cui
all'allegato II.6, Parte I, lettere B o C, fornendo  le  informazioni
richieste dalla stazione appaltante. 
  2.  Nei  documenti  di  gara  le  stazioni  appaltanti  individuano
l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro  esigenze,
illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o
i servizi da appaltare e specificando i criteri per  l'aggiudicazione
dell'appalto.  Esse   precisano   altresi'   quali   elementi   della
descrizione definiscono i requisiti minimi che  tutti  gli  offerenti
devono soddisfare. 
  3. Le informazioni fornite consentono agli operatori  economici  di
individuare  la  natura  e  l'ambito  dell'appalto  e   decidere   se
partecipare alla procedura. 
  4.  Il  termine  minimo  per  la   ricezione   delle   domande   di
partecipazione e' di dieci giorni  dalla  data  di  trasmissione  del
bando di gara ai sensi dell'articolo 84  o,  se  e'  utilizzato  come
mezzo di indizione di una gara un avviso di  pre-informazione,  dalla
data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse. 
  5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali e'  di
venticinque giorni dalla data di trasmissione dell'invito. I  termini
di cui al comma 4 e al presente comma sono ridotti nei casi  previsti
dall'articolo 72, commi 4, 5 e 6. 
  6. Solo gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante,
in seguito  alla  valutazione  delle  informazioni  fornite,  possono
presentare un'offerta iniziale. Salvo quanto previsto  dal  comma  9,
l'offerta iniziale e quelle  successive,  esclusa  l'offerta  finale,
possono essere negoziate per migliorarne il contenuto, salvo che  per
gli  aspetti  relativi  ai  requisiti  minimi   e   ai   criteri   di
aggiudicazione. 
  7.  Se  previsto  nel  bando  di  gara,  nell'invito  a  confermare
l'interesse o in altro  documento  di  gara  e  in  applicazione  del
criterio di aggiudicazione ivi indicato, le procedure competitive con
negoziazione possono svolgersi in  fasi  successive  per  ridurre  il
numero di offerte da negoziare. La stazione  appaltante  informa  per
iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non  sono  state  escluse
delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara
diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, concedendo  ad
essi  un  tempo  sufficiente  per  modificare  e  ripresentare,   ove
opportuno, le offerte modificate. 
  8.  Quando  le  stazioni   appaltanti   intendono   concludere   le
negoziazioni, esse informano gli altri offerenti  e  stabiliscono  un
termine entro il quale possono  essere  presentate  offerte  nuove  o
modificate. Esse verificano che le offerte finali siano  conformi  ai
requisiti minimi prescritti dall'articolo 107,  valutano  le  offerte
finali in base ai criteri di aggiudicazione e  aggiudicano  l'appalto
ai sensi degli articoli 105, con riguardo ai costi  del  ciclo  vita,
108 e 110,  tenuto  conto  dei  costi  del  ciclo  vita  disciplinati
dall'allegato II.8. 
  9. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare  appalti  sulla  base
delle offerte iniziali senza negoziazione qualora  abbiano  indicato,
nel bando di gara o nell'invito  a  confermare  l'interesse,  che  si
riservano tale possibilita'. 
                            Articolo 74. 
 
                        Dialogo competitivo. 
 
  1. Nel  dialogo  competitivo  qualsiasi  operatore  economico  puo'
chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o a un avviso
di indizione  di  gara,  fornendo  le  informazioni  richieste  dalla
stazione appaltante. 
  2.  Il  termine  minimo  per  la   ricezione   delle   domande   di
partecipazione e' di trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  del
bando di gara ai sensi dell'articolo 84. 
  3. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o  nell'avviso
di indizione di gara  o  in  un  documento  descrittivo  allegato  le
esigenze che intendono perseguire,  i  requisiti  da  soddisfare,  il
criterio di aggiudicazione,  la  durata  indicativa  della  procedura
nonche' eventuali premi o pagamenti per i  partecipanti  al  dialogo.
L'appalto  e'  aggiudicato  unicamente  sulla   base   del   criterio
dell'offerta con il miglior  rapporto  qualita'/prezzo  conformemente
all'articolo 108. 
  4. Prima dell'avvio del  dialogo  le  stazioni  appaltanti  possono
organizzare una consultazione con gli operatori economici selezionati
sulla base  della  documentazione  posta  a  base  di  gara  e  sulle
modalita' di svolgimento del dialogo. Nei  trenta  giorni  successivi
alla  conclusione  della  consultazione  i  partecipanti  selezionati
possono recedere dal dialogo. 
  5. Il dialogo competitivo riguarda tutti gli  aspetti  dell'appalto
ed e' finalizzato all'individuazione e  alla  definizione  dei  mezzi
piu' idonei a soddisfare le necessita' della stazione appaltante. Ove
previsto  nel  bando  di  gara  o  nel  documento  descrittivo  e  in
applicazione del criterio di aggiudicazione ivi previsto, il  dialogo
competitivo puo' svolgersi in fasi successive per ridurre  il  numero
di  soluzioni  emerse  durante  la  fase  del  dialogo.  Il   dialogo
competitivo prosegue finche' la stazione appaltante non individua  la
soluzione o le soluzioni idonee a  soddisfare  le  proprie  esigenze.
Dichiarato concluso il dialogo e informati i partecipanti  rimanenti,
la stazione appaltante invita ciascuno di loro a presentare l'offerta
finale sulla base della soluzione  o  delle  soluzioni  presentate  e
specificate nella fase del  dialogo.  L'offerta  contiene  tutti  gli
elementi richiesti e necessari  per  l'esecuzione  del  progetto.  Le
offerte  presentate  possono  essere,  su  richiesta  della  stazione
appaltante, chiarite, precisate e  perfezionate.  I  chiarimenti,  le
precisazioni e il completamento delle informazioni non possono  avere
l'effetto  di  modificare  gli  aspetti  essenziali  dell'offerta   o
dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati  nel  bando
di  gara,  nell'avviso  di  indizione  di  gara   o   nel   documento
descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza
o di avere un effetto discriminatorio. 
  6. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute  sulla  base
dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara,  nell'avviso
di indizione di gara o nel documento descrittivo. 
  7. La stazione appaltante puo' condurre ulteriori negoziazioni  con
l'operatore economico che risulta aver presentato  l'offerta  con  il
miglior  rapporto  qualita'/prezzo   per   confermare   gli   impegni
finanziari o altri contenuti dell'offerta attraverso il completamento
delle clausole del contratto, a condizione che da cio'  non  consegua
la modifica  sostanziale  di  elementi  fondamentali  dell'offerta  o
dell'appalto pubblico, comprese le esigenze e  i  requisiti  definiti
nel bando di gara o nel documento descrittivo, e che non si rischi di
falsare la concorrenza o creare discriminazioni. 
                            Articolo 75. 
 
                   Partenariato per l'innovazione. 
 
  1.  Nei  documenti  di  gara  la  stazione  appaltante   identifica
l'esigenza di prodotti, servizi o  lavori  innovativi  che  non  puo'
essere  soddisfatta  con  quelli  disponibili  sul  mercato.   Indica
altresi' gli elementi  dei  prodotti,  servizi  o  lavori  innovativi
identificati  che  definiscono  i  requisiti  minimi  che  tutti  gli
offerenti devono soddisfare. Tali informazioni sono  sufficientemente
precise per permettere agli operatori  economici  di  individuare  la
natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare
alla procedura. 
  2. Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico
puo' formulare una domanda di partecipazione in risposta a  un  bando
di gara o a un avviso di indizione di  gara,  fornendo  gli  elementi
richiesti dalla stazione appaltante. 
  3.  La  stazione  appaltante  puo'  decidere   di   instaurare   il
partenariato per l'innovazione con uno o piu' operatori economici che
conducono attivita' di ricerca e sviluppo separate. Il termine minimo
per la ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta  giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara ai  sensi  dell'articolo
84. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla  base  del  miglior
rapporto qualita'/prezzo ai sensi dell'articolo 108. 
  4. Nel selezionare i candidati le stazioni appaltanti  applicano  i
criteri relativi alle  capacita'  dei  candidati  nel  settore  della
ricerca e dello sviluppo e  nella  messa  a  punto  e  attuazione  di
soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalle
stazioni appaltanti in seguito alla  valutazione  delle  informazioni
richieste possono presentare progetti di ricerca e di innovazione. 
  5.  Il  partenariato  per  l'innovazione  e'  strutturato  in  fasi
successive  secondo  la  sequenza  del  processo  di  ricerca  e   di
innovazione, che puo' comprendere la fabbricazione dei prodotti o  la
prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori, il cui  valore
stimato non  deve  essere  sproporzionato  rispetto  all'investimento
richiesto per il loro sviluppo. In particolare, la durata e il valore
delle varie fasi riflettono il grado di innovazione  della  soluzione
proposta e la sequenza di  attivita'  di  ricerca  e  di  innovazione
necessarie per lo sviluppo di una  soluzione  innovativa  non  ancora
disponibile sul mercato.  Il  partenariato  per  l'innovazione  fissa
obiettivi intermedi che le parti  devono  raggiungere  e  prevede  il
pagamento della remunerazione mediante rate congrue. Sulla base degli
obiettivi intermedi e del loro effettivo conseguimento,  la  stazione
appaltante  puo'  decidere,  dopo  ogni   fase,   di   risolvere   il
partenariato per l'innovazione o, nel caso  di  un  partenariato  con
piu' operatori, di  ridurre  il  numero  degli  operatori  risolvendo
singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti
di gara tali possibilita' e le condizioni per avvalersene. 
  6.  L'offerta  iniziale  e  quelle  successive,  esclusa  l'offerta
finale, possono essere negoziate per migliorarne il contenuto,  salvo
che per gli aspetti relativi ai requisiti  minimi  e  ai  criteri  di
aggiudicazione.  Ove  previsto  nel  bando  di  gara,  nell'invito  a
confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione
del criterio di aggiudicazione  ivi  previsto,  le  negoziazioni  nel
corso della  procedura  possono  svolgersi  in  fasi  successive  per
ridurre il numero di offerte da  negoziare.  La  stazione  appaltante
informa per iscritto tutti gli offerenti  le  cui  offerte  non  sono
state escluse delle modifiche alle specifiche  tecniche  o  ad  altri
documenti di gara diversi da  quelli  che  stabiliscono  i  requisiti
minimi; concede agli offerenti un tempo sufficiente per modificare  e
ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. 
                            Articolo 76. 
 
        Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando. 
 
  1. Le stazioni  appaltanti  possono  aggiudicare  appalti  pubblici
mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un  bando  di
gara quando ricorrono  i  presupposti  fissati  dai  commi  seguenti,
dandone  motivatamente  conto  nel  primo  atto  della  procedura  in
relazione alla specifica situazione di fatto e  alle  caratteristiche
dei mercati potenzialmente  interessati  e  delle  dinamiche  che  li
caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2
e 3. A tali fini le stazioni appaltanti  tengono  conto  degli  esiti
delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte  anche
ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei. 
  2.  Le  stazioni  appaltanti  possono  ricorrere  a  una  procedura
negoziata senza pubblicazione di un bando nei seguenti casi: 
  a) quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna  offerta
appropriata, ne' alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di
partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali  dell'appalto  non
siano  sostanzialmente  modificate  e  purche'  sia   trasmessa   una
relazione alla Commissione europea,  su  richiesta  di  quest'ultima;
un'offerta  non  e'  ritenuta  appropriata  se  non  presenta  alcuna
pertinenza con l'appalto ed e', quindi, manifestamente  inadeguata  a
rispondere alle esigenze della stazione  appaltante  e  ai  requisiti
specificati nei documenti di gara, salvo modifiche  sostanziali.  Una
domanda di partecipazione non e' ritenuta appropriata se  l'operatore
economico interessato e' escluso ai sensi degli articoli 94, 95,  96,
97  e  98  o  non  soddisfa  i  requisiti  stabiliti  dalla  stazione
appaltante ai sensi dell'articolo 100; 
  b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti
unicamente da  un  determinato  operatore  economico  per  una  delle
seguenti ragioni: 
  1)   lo   scopo   dell'appalto   consiste   nella    creazione    o
nell'acquisizione di un'opera  d'arte  o  rappresentazione  artistica
unica; 
  2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 
  3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di  proprieta'
intellettuale; 
  c) nella misura strettamente  necessaria  quando,  per  ragioni  di
estrema urgenza derivante  da  eventi  imprevedibili  dalla  stazione
appaltante, i termini per le procedure  aperte  o  per  le  procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono
essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema
urgenza non devono essere in  alcun  caso  imputabili  alle  stazioni
appaltanti. 
  3. Le eccezioni di cui al comma 2, lettera b), numeri 2) e  3),  si
applicano solo  quando  non  esistono  altri  operatori  economici  o
soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza  non  e'
il  risultato  di   una   limitazione   artificiale   dei   parametri
dell'appalto. 
  4. Nel caso di appalti pubblici di forniture la procedura di cui al
presente articolo e' inoltre consentita nei casi seguenti: 
  a)  quando  i  prodotti  oggetto  dell'appalto   siano   fabbricati
esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di
sviluppo, salvo che si tratti di produzione  in  quantita'  volta  ad
accertare la redditivita' commerciale del prodotto o ad  ammortizzare
i costi di ricerca e di sviluppo; 
  b) nel caso di  consegne  complementari  effettuate  dal  fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti
o all'ampliamento  di  forniture  o  impianti  esistenti,  quando  il
cambiamento  di  fornitore  obblighi  la   stazione   appaltante   ad
acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il  cui
impiego o la  cui  manutenzione  comporterebbero  incompatibilita'  o
difficolta' tecniche sproporzionate; la durata di  tali  contratti  e
dei contratti rinnovabili non puo' comunque di regola superare i  tre
anni; 
  c) per forniture quotate e acquistate  sul  mercato  delle  materie
prime; 
  d)  per  l'acquisto   di   forniture   o   servizi   a   condizioni
particolarmente   vantaggiose,   da   un    fornitore    che    cessa
definitivamente l'attivita' commerciale  oppure  dagli  organi  delle
procedure concorsuali. 
  5.  La  procedura  prevista  dal  presente  articolo  e'   altresi'
consentita  negli  appalti  pubblici  relativi  ai   servizi   quando
l'appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e  debba,  in
base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a  uno
dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti  i  vincitori
devono essere invitati a partecipare ai negoziati. 
  6. La procedura prevista dal presente articolo  puo'  essere  usata
per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori  o
servizi   analoghi,    gia'    affidati    all'operatore    economico
aggiudicatario  dell'appalto   iniziale   dalle   medesime   stazioni
appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi  al
progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto  di  un
primo appalto aggiudicato secondo una procedura di  cui  all'articolo
70, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entita' di eventuali
lavori o servizi  complementari  e  le  condizioni  alle  quali  essi
verranno aggiudicati. La possibilita' di  avvalersi  della  procedura
prevista  dal  presente  articolo  e'  indicata  sin  dall'avvio  del
confronto competitivo  nella  prima  operazione  e  l'importo  totale
previsto per la prosecuzione  dei  lavori  o  della  prestazione  dei
servizi  e'  computato  per  la  determinazione  del  valore  globale
dell'appalto,  ai  fini  dell'applicazione  delle   soglie   di   cui
all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa procedura  e'  limitato
al triennio successivo alla stipulazione  del  contratto  di  appalto
iniziale. 
  7. Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli  operatori
economici da consultare sulla base  di  informazioni  riguardanti  le
caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e  tecniche
e professionali desunte dal mercato, nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza  e  concorrenza,  selezionando   almeno   tre   operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. La  stazione
appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni
piu' vantaggiose, ai sensi dell'articolo  108,  previa  verifica  del
possesso dei requisiti di partecipazione previsti  per  l'affidamento
di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o
mediante procedura competitiva con negoziazione. 

PARTE V
DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
Titolo I
Gli atti preparatori

                            Articolo 77. 
 
                Consultazioni preliminari di mercato. 
 
  1. Le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato
per predisporre gli atti  di  gara,  ivi  compresa  la  scelta  delle
procedure di gara, e per  informare  gli  operatori  economici  degli
appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1  le  stazioni  appaltanti
possono acquisire informazioni, consulenze, relazioni  e  ogni  altra
documentazione idonea, anche di natura tecnica, da parte di  esperti,
operatori di mercato, autorita' indipendenti o altri soggetti idonei.
Tale documentazione puo' essere utilizzata anche nella pianificazione
e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che  non
abbia  l'effetto  di  falsare  la  concorrenza  e  non  comporti  una
violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza. 
                            Articolo 78. 
 
Partecipazione  alle  consultazioni  preliminari   di   candidati   o
                             offerenti. 
 
  1. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a  un
candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione ovvero  le
informazioni, i dati e le notizie di cui all'articolo 77, comma 2,  o
abbia altrimenti partecipato alla  preparazione  della  procedura  di
aggiudicazione dell'appalto, la  stazione  appaltante  adotta  misure
adeguate per garantire la trasparenza e che la  concorrenza  non  sia
falsata dalla partecipazione del candidato o  dell'offerente  stesso.
La comunicazione agli altri candidati  e  offerenti  di  informazioni
pertinenti  scambiate  nel  corso  delle  consultazioni  preliminari,
nonche' la fissazione di termini  adeguati  per  la  ricezione  delle
offerte costituiscono la minima misura adeguata. 
  2. Qualora non sia possibile garantire il  rispetto  del  principio
della parita'  di  trattamento,  la  stazione  appaltante  invita  il
candidato o l'offerente  interessato  a  fornire,  entro  un  termine
comunque non superiore a dieci giorni, ogni elemento idoneo a provare
che la sua partecipazione  alla  preparazione  e  alla  scelta  della
procedura di aggiudicazione dell'appalto  non  costituisce  causa  di
alterazione della concorrenza. Se la stazione appaltante non  ritiene
adeguate le  giustificazioni  fornite,  il  candidato  o  l'offerente
interessato e' escluso dalla procedura. 
  3. Le misure adottate dalla stazione appaltante sono indicate nella
relazione unica prevista dall'articolo 112. 
                            Articolo 79. 
 
                        Specifiche tecniche. 
 
  1.  Le   specifiche   tecniche   sono   definite   e   disciplinate
dall'allegato II.5. 
                            Articolo 80. 
 
                           Etichettature. 
 
  1. Le etichettature  sono  definite  e  disciplinate  dall'allegato
II.5. 
                            Articolo 81. 
 
                     Avvisi di pre-informazione. 
 
  1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni
anno  l'intenzione  di  bandire   per   l'anno   successivo   appalti
pubblicando   sul   proprio   sito   istituzionale   un   avviso   di
pre-informazione recante le informazioni di  cui  all'allegato  II.6,
Parte I, lettera B, sezione B.1. Per gli appalti di  importo  pari  o
superiore  alle  soglie  di  cui   all'articolo   14,   l'avviso   di
pre-informazione  e'  pubblicato  dall'Ufficio  delle   pubblicazioni
dell'Unione europea o dalla  stazione  appaltante  sul  proprio  sito
istituzionale. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti comunicano
l'avviso di pre-informazione all'ANAC  che,  tramite  la  Banca  dati
nazionale dei contratti pubblici, cura l'invio al suddetto Ufficio di
un avviso relativo alla pubblicazione sul  sito  istituzionale  della
stazione appaltante contenente le informazioni  di  cui  all'allegato
II.6, Parte I, lettera A. 
  2. Per le  procedure  ristrette  e  le  procedure  competitive  con
negoziazione, le stazioni appaltanti sub-centrali possono  utilizzare
un  avviso  di  pre-informazione  come  indizione  di  gara,  purche'
l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni: 
  a) si riferisca specificatamente alle forniture,  ai  lavori  o  ai
servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare; 
  b) indichi che l'appalto sara' aggiudicato mediante  una  procedura
ristretta  o  una  procedura  competitiva  con   negoziazione   senza
ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di  gara  e  inviti
gli  operatori  economici  interessati  a  manifestare   il   proprio
interesse; 
  c) contenga, oltre alle  informazioni  di  cui  all'allegato  II.6,
Parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui  all'allegato
II.6, Parte I, lettera B, sezione B.2; 
  d) sia stato inviato alla pubblicazione non  meno  di  trentacinque
giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio  dell'invito
a confermare l'interesse di cui all'articolo 89, comma 1. 
  3. L'avviso di cui al comma 2 e' pubblicato sul sito  istituzionale
della stazione appaltante quale pubblicazione supplementare a livello
nazionale, a norma dell'articolo 85. 
  4. Il periodo coperto  dall'avviso  di  pre-informazione  non  puo'
superare il  termine  di  dodici  mesi  dalla  data  di  trasmissione
dell'avviso per la  pubblicazione.  Tuttavia,  nel  caso  di  appalti
pubblici per  i  servizi  di  cui  all'allegato  XIV  alla  direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014, l'avviso di pre-informazione puo' coprire  un  periodo  fino  a
ventiquattro mesi. 
                            Articolo 82. 
 
                         Documenti di gara. 
 
  1. Costituiscono documenti di gara, in particolare: 
  a) il bando, l'avviso di gara o la lettera d'invito; 
  b) il disciplinare di gara; 
  c) il capitolato speciale; 
  d) le condizioni contrattuali proposte. 
  2. In caso di contrasto o contraddittorieta'  tra  le  disposizioni
contenute nei documenti di cui al comma 1 prevalgono quelle  inserite
nel bando o nell'avviso di gara. 

Titolo II
I bandi, gli avvisi e gli inviti

                            Articolo 83. 
 
         Bandi e avvisi: contenuti e modalita' di redazione. 
 
  1. Tutte  le  procedure  di  scelta  del  contraente  sono  indette
mediante bandi o avvisi di gara, salve le  eccezioni  di  legge.  Nei
bandi o negli avvisi e' indicato il  codice  identificativo  di  gara
(CIG) acquisito attraverso la  Banca  dati  nazionale  dei  contratti
pubblici. 
  2. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e  gli  avvisi  relativi
agli appalti aggiudicati contengono le  informazioni  rispettivamente
indicate nell'allegato II.6. I bandi di  gara  indicano  altresi'  la
durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi  di
cui all'articolo 17, comma 3, e i criteri ambientali  minimi  di  cui
all'articolo 57, comma 2. 
  3. Successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i
bandi di gara sono redatti in conformita' degli stessi.  Le  stazioni
appaltanti, nella delibera a  contrarre,  motivano  espressamente  in
ordine alle deroghe al bando-tipo. 
                            Articolo 84. 
 
                  Pubblicazione a livello europeo. 
 
  1. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e  gli  avvisi  relativi
agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle  soglie  di
cui  all'articolo  14  sono  redatti  dalle  stazioni  appaltanti   e
trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il
tramite della Banca dati nazionale dei  contratti  pubblici,  secondo
modalita' conformi all'allegato II.7. La conferma da parte  di  detto
Ufficio della ricezione e dell'avviso della pubblicazione  trasmessa,
con l'indicazione della data della  pubblicazione,  vale  come  prova
della pubblicazione.  In  sede  di  prima  applicazione  del  codice,
l'allegato II.7 e' abrogato a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore  di  un   corrispondente   regolamento   adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  che  lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
  2. I bandi e gli  avvisi  sono  pubblicati  per  esteso  in  lingua
italiana, fatte salve le norme vigenti nella  provincia  autonoma  di
Bolzano in materia di bilinguismo; il testo pubblicato in tali lingue
e' l'unico facente fede. Una sintesi  degli  elementi  importanti  di
ciascun avviso o bando  e'  pubblicata,  a  cura  dell'Ufficio  delle
pubblicazioni dell'Unione europea, nelle altre lingue ufficiali delle
istituzioni dell'Unione europea. 
  3. Le stazioni appaltanti  possono  inviare  per  la  pubblicazione
avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo
di  pubblicazione   da   parte   dell'Ufficio   delle   pubblicazioni
dell'Unione europea, a condizione che essi  siano  trasmessi  a  tale
ufficio secondo il modello e le modalita' precisati al comma 1. 
                            Articolo 85. 
 
                 Pubblicazione a livello nazionale. 
 
  1. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli  relativi  agli
appalti  aggiudicati  sono  pubblicati,  solo  successivamente   alla
pubblicazione di cui all'articolo 84, sulla Banca dati nazionale  dei
contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della  stazione
appaltante o dell'ente concedente. Tuttavia,  la  pubblicazione  puo'
comunque avere luogo qualora la pubblicazione a livello  europeo  non
sia stata notificata  entro  quarantotto  ore  dalla  conferma  della
ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 84. 
  2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a  livello  nazionale  sul  sito
istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati  nazionale
dei contratti pubblici dell'ANAC non contengono informazioni  diverse
da  quelle  degli  avvisi  o  bandi   trasmessi   all'Ufficio   delle
pubblicazioni  dell'Unione  europea  e  menzionano  la   data   della
trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni  dell'Unione  europea  o
della pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante. 
  3. Gli avvisi di pre-informazione di cui all'articolo 81, comma  1,
non sono pubblicati sul sito istituzionale della stazione  appaltante
prima della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni  dell'Unione
europea dell'avviso che  ne  annuncia  la  pubblicazione  sotto  tale
forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione. 
  4. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli  relativi  agli
appalti aggiudicati sono comunicati alla  Banca  dati  nazionale  dei
contratti pubblici, che li pubblica  successivamente  al  ricevimento
della  conferma  di  pubblicazione  da   parte   dell'Ufficio   delle
pubblicazioni dell'Unione europea o decorso  il  termine  di  cui  al
comma 1. Avvenuta tale pubblicazione, le stazioni appaltanti  rendono
accessibili  i  documenti  di   gara   attraverso   il   collegamento
ipertestuale  comunicato  alla  Banca   dati   stessa,   garantendone
l'accesso e la disponibilita' fino al completamento  della  procedura
di gara e all'esecuzione del contratto. Gli effetti  giuridici  degli
atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data  di  pubblicazione
nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 
  5. Le pubblicazioni sulla banca dati ANAC e sul sito  istituzionale
della stazione appaltante avvengono senza oneri. La pubblicazione  di
informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a  quelle
indicate nel codice avviene esclusivamente in via digitale  sul  sito
istituzionale della stazione appaltante. 
                            Articolo 86. 
 
          Avviso volontario per la trasparenza preventiva. 
 
  1. L'avviso  volontario  per  la  trasparenza  preventiva,  il  cui
formato e' stabilito dalla Commissione europea secondo  la  procedura
di consultazione  di  cui  all'articolo  3-ter,  paragrafo  2,  della
direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre  1989  e  di  cui
all'articolo  3-ter,  paragrafo  2,  della  direttiva  92/13/CEE  del
Consiglio, del 25 febbraio 1992, contiene le seguenti informazioni: 
  a) denominazione e recapito della stazione appaltante; 
  b) descrizione dell'oggetto del contratto; 
  c)  motivazione  della  decisione  della  stazione  appaltante   di
affidare il contratto senza pubblicazione di un bando di  gara  nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 
  d) denominazione e recapito dell'operatore economico a  favore  del
quale e' avvenuta l'aggiudicazione; 
  e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta  utile  dalla
stazione appaltante. 
                            Articolo 87. 
 
             Disciplinare di gara e capitolato speciale. 
 
  1. Il disciplinare di gara fissa le regole per lo  svolgimento  del
procedimento di selezione delle offerte. 
  2. Il capitolato speciale definisce i contenuti del futuro rapporto
contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante. 
  3. Il disciplinare di gara e il capitolato speciale  indicano,  per
gli aspetti di rispettiva  competenza,  le  specifiche  tecniche,  le
etichettature, i rapporti di prova, le certificazioni e  altri  mezzi
di prova, nonche' il costo del ciclo di vita secondo quanto stabilito
all'allegato II.8. 
                            Articolo 88. 
 
           Disponibilita' digitale dei documenti di gara. 
 
  1. A decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o da quella
di invio di un invito a confermare l'interesse, i documenti  di  gara
sono resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato
e diretto. L'avviso e l'invito a confermare l'interesse  indicano  il
collegamento ipertestuale presso il quale i documenti  di  gara  sono
accessibili. 
  2. Nei casi di impossibilita' di utilizzare mezzi di  comunicazione
elettronica previsti dal codice  l'avviso  o  l'invito  a  confermare
l'interesse ne  danno  conto  e  indicano  le  modalita'  con  cui  i
documenti  sono  trasmessi.  In  questi  casi  il  termine   per   la
presentazione delle offerte e' prorogato di non oltre cinque giorni. 
  3. Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di  gara  sono
comunicate a  tutti  gli  offerenti  oppure  rese  disponibili  sulla
piattaforma di approvvigionamento digitale e sul  sito  istituzionale
almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito  per  la
ricezione delle offerte e  almeno  quattro  giorni  prima  quando  il
termine per la ricezione delle offerte e' ridotto. 
                            Articolo 89. 
 
                        Inviti ai candidati. 
 
  1.  Nelle  procedure  ristrette,  nel  dialogo   competitivo,   nei
partenariati  per  l'innovazione,  nelle  procedure  competitive  con
negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente  e  per
iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, i
candidati  selezionati  a  presentare  le  rispettive  offerte  o   a
negoziare o, nel  caso  di  dialogo  competitivo,  a  partecipare  al
dialogo.  Nel  caso  di  indizione  di  gara  tramite  un  avviso  di
pre-informazione, le  stazioni  appaltanti  invitano  con  le  stesse
modalita' gli operatori economici che gia' hanno espresso interesse a
confermare nuovamente il loro interesse. 
  2. Gli inviti menzionano il collegamento ipertestuale al quale sono
stati resi direttamente disponibili per via elettronica  i  documenti
di gara e comprendono le informazioni  indicate  nell'allegato  II.9.
Gli inviti sono corredati dei documenti di gara  se  non  sono  stati
resi  disponibili  ai  sensi  dell'articolo  88.  In  sede  di  prima
applicazione del codice, l'allegato  II.9  e'  abrogato  a  decorrere
dalla data di entrata in  vigore  di  un  corrispondente  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, che lo sostituisce  integralmente  anche  in  qualita'  di
allegato al codice. 
                            Articolo 90. 
 
             Informazione ai candidati e agli offerenti. 
 
  1. Nel rispetto delle modalita' previste dal  codice,  le  stazioni
appaltanti comunicano entro cinque giorni dall'adozione: 
  a) la motivata decisione di non aggiudicare un  appalto  ovvero  di
non concludere un accordo quadro, o di riavviare la  procedura  o  di
non  attuare  un  sistema  dinamico  di  acquisizione,  corredata  di
relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti; 
  b) l'aggiudicazione all'aggiudicatario; 
  c)  l'aggiudicazione  e  il  nome  dell'offerente  cui   e'   stato
aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro a tutti i candidati
e concorrenti che hanno presentato  un'offerta  ammessa  in  gara,  a
coloro la cui candidatura o offerta non siano  state  definitivamente
escluse, nonche' a coloro che hanno impugnato il bando o  la  lettera
di invito, se tali impugnazioni non siano  state  gia'  respinte  con
pronuncia giurisdizionale definitiva; 
  d) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi
i motivi di  esclusione  o  della  decisione  di  non  equivalenza  o
conformita' dell'offerta; 
  e)  la  data   di   avvenuta   stipulazione   del   contratto   con
l'aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera c). 
  2. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), indicano la
data di scadenza  del  termine  dilatorio  per  la  stipulazione  del
contratto, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1. 
  3. Fermo quanto disposto dall'articolo 35, le  stazioni  appaltanti
non  divulgano  le  informazioni  relative  all'aggiudicazione  degli
appalti, alla conclusione di accordi quadro o  all'ammissione  ad  un
sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se  la  loro
diffusione  ostacola  l'applicazione  della  legge  o  e'   contraria
all'interesse  pubblico,   o   pregiudica   i   legittimi   interessi
commerciali   di   operatori   economici   pubblici   o   privati   o
dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio
alla leale concorrenza tra questi. 

Titolo III
La documentazione dell’offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte

                            Articolo 91. 
 
         Domande, documento di gara unico europeo, offerte. 
 
  1. L'operatore economico che intende partecipare ad  una  procedura
per  l'aggiudicazione  di  un  appalto  utilizza  la  piattaforma  di
approvvigionamento  digitale  messa  a  disposizione  dalla  stazione
appaltante per compilare i seguenti atti: 
  a) la domanda di partecipazione; b)  il  documento  di  gara  unico
europeo; c) l'offerta; d)  ogni  altro  documento  richiesto  per  la
partecipazione alla procedura di gara. 
  2.  La  domanda  di  partecipazione  contiene   gli   elementi   di
identificazione del concorrente e l'indicazione della forma giuridica
con la quale si presenta in  gara,  l'eventuale  dichiarazione  della
volonta' di avvalersi di impresa  ausiliaria,  nonche'  l'indicazione
dei  dati  e  dei  documenti  relativi  ai  requisiti   speciali   di
partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 contenuti nel fascicolo
virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24. 
  3. Con il  documento  di  gara  unico  europeo,  redatto  in  forma
digitale in  conformita'  al  modello  di  formulario  approvato  con
regolamento della Commissione europea, prodotto secondo il  comma  1,
l'operatore economico e le imprese ausiliarie dichiarano: 
  a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al
Titolo IV, Capo II, della presente Parte; 
  b) di essere in possesso dei requisiti di ordine  speciale  di  cui
all'articolo 100 e, se richiesto, dei requisiti di  cui  all'articolo
103. 
  4.  Il  documento  di  gara  unico  europeo   contiene   tutte   le
informazioni richieste dalla  stazione  appaltante  e,  nel  caso  di
partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica  prevista
dagli articoli 65 e 66, la dichiarazione circa la ripartizione  della
prestazione tra i componenti del  raggruppamento  o  tra  le  imprese
consorziate. 
  5. Le offerte tecniche ed economiche, redatte secondo le  modalita'
di cui al comma 1, sono corredate dai documenti prescritti dal  bando
o dall'invito o dal capitolato di oneri.  Nelle  offerte  l'operatore
economico dichiara alla stazione appaltante il prezzo,  i  costi  del
personale e quelli aziendali per la sicurezza  e  le  caratteristiche
della prestazione, ovvero assume l'impegno ad eseguire la stessa alle
condizioni indicate dalla  stazione  appaltante  e  dalla  disciplina
applicabile, nonche' fornisce ogni altra informazione richiesta dalla
stazione appaltante nei documenti di gara. 
                            Articolo 92. 
 
Fissazione dei termini per la presentazione  delle  domande  e  delle
                              offerte. 
 
  1. Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli
71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la  presentazione  delle
domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla  complessita'
dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione  delle  offerte,
tenendo conto del  tempo  necessario  alla  visita  dei  luoghi,  ove
indispensabile alla formulazione dell'offerta, e  di  quello  per  la
consultazione  sul  posto  dei  documenti  di  gara  e  dei  relativi
allegati. 
  2. I termini di cui al comma 1 sono prorogati in misura adeguata  e
proporzionale: 
  a)  se  un  operatore  economico  interessato  a  partecipare  alla
procedura  di  aggiudicazione  abbia   richiesto   in   tempo   utile
informazioni supplementari significative ai fini  della  preparazione
dell'offerta e, per qualsiasi motivo, le abbia ricevute meno  di  sei
giorni  prima  del  termine  stabilito  per  la  presentazione  delle
offerte, o, in caso di procedura accelerata ai sensi  degli  articoli
71, comma 3, e 72, comma 6, meno di quattro giorni prima; 
  b) se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara; 
  c) nei casi di cui all'articolo 25, comma 2, terzo periodo. 
  3. In caso di proroga dei termini di presentazione delle offerte e'
consentito  agli  operatori  economici  che  hanno  gia'   presentato
l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. 
  4. Se nel corso  della  procedura  di  aggiudicazione  la  stazione
appaltante richiede a un operatore economico un  adempimento  per  il
quale non e' previsto un termine, tale termine e'  di  dieci  giorni,
salvo che sia diversamente disposto dalla stessa stazione appaltante. 

Titolo IV
I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti
Capo I
La commissione giudicatrice

                            Articolo 93. 
 
                      Commissione giudicatrice. 
 
  1. Ai fini della selezione della migliore offerta  nelle  procedure
di  aggiudicazione  di  contratti  di   appalti   con   il   criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, dopo  la  scadenza  del
termine  per  la  presentazione  delle  offerte,  e'   nominata   una
commissione giudicatrice, che, su richiesta  del  RUP,  svolge  anche
attivita' di supporto per la verifica dell'anomalia. 
  2. La commissione e' composta da un numero dispari  di  componenti,
in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore  cui  si
riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti
supplenti. 
  3. La commissione e' presieduta  e  composta  da  dipendenti  della
stazione   appaltante   o    delle    amministrazioni    beneficiarie
dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e
di adeguate competenze professionali. Della commissione  giudicatrice
puo' far parte il RUP. In mancanza di  adeguate  professionalita'  in
organico, la stazione appaltante puo' scegliere  il  Presidente  e  i
singoli componenti della commissione anche tra  funzionari  di  altre
amministrazioni e,  in  caso  di  documentata  indisponibilita',  tra
professionisti esterni. Le nomine  di  cui  al  presente  comma  sono
compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione. 
  4. La commissione  puo'  riunirsi  con  modalita'  telematiche  che
salvaguardino la riservatezza  delle  comunicazioni.  La  commissione
opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la
valutazione  della  documentazione  di  gara  e  delle  offerte   dei
partecipanti. 
  5. Non possono essere nominati commissari: 
  a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della  procedura
di aggiudicazione  sono  stati  componenti  di  organi  di  indirizzo
politico della stazione appaltante; 
  b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata
in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro
II del codice penale; 
  c) coloro  che  si  trovano  in  una  situazione  di  conflitto  di
interessi  con  uno  degli  operatori  economici  partecipanti   alla
procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi  quelle
che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7  del
regolamento  recante  il  codice  di  comportamento  dei   dipendenti
pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62. 
  6. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante,
in  caso  di  rinnovo  del   procedimento   di   gara   per   effetto
dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei
concorrenti, e' riconvocata la medesima  commissione,  tranne  quando
l'annullamento sia derivato da  un  vizio  nella  composizione  della
commissione. 
  7. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il
criterio del minor prezzo o costo, la valutazione  delle  offerte  e'
effettuata da un seggio  di  gara,  anche  monocratico,  composto  da
personale  della  stazione  appaltante,  scelto  secondo  criteri  di
trasparenza  e  competenza,  al  quale  si  applicano  le  cause   di
incompatibilita' di cui alle lettere b) e c) del comma 5. 

Capo II
I requisiti di ordine generale

                            Articolo 94. 
 
                   Cause di esclusione automatica. 
 
  1.  E'  causa  di  esclusione  di  un  operatore  economico   dalla
partecipazione a una procedura d'appalto  la  condanna  con  sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno
dei seguenti reati: 
  a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,  416-bis
del  codice  penale  oppure  delitti   commessi   avvalendosi   delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al  fine  di
agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo   stesso
articolo, nonche'  per  i  delitti,  consumati  o  tentati,  previsti
dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,
dall'articolo  291-quater  del   testo   unico   delle   disposizioni
legislative in materia doganale, di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  23   gennaio   1973,   n.   43   e   dall'articolo
452-quaterdieces del codice  penale,  in  quanto  riconducibili  alla
partecipazione  a   un'organizzazione   criminale,   quale   definita
all'articolo 2 della  decisione  quadro  2008/841/GAI  del  Consiglio
dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008; 
  b) delitti, consumati o tentati, di cui  agli  articoli  317,  318,
319, 319-ter, 319-quater,  320,  321,  322,  322-bis,  346-bis,  353,
353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche'  all'articolo  2635
del codice civile; 
  c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del
codice civile; 
  d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione  relativa  alla
tutela degli interessi finanziari delle  Comunita'  europee,  del  26
luglio 1995; 
  e)  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con  finalita'   di
terrorismo,  anche  internazionale,  e   di   eversione   dell'ordine
costituzionale reati terroristici o  reati  connessi  alle  attivita'
terroristiche; 
  f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter  e  648-ter.1  del
codice penale, riciclaggio  di  proventi  di  attivita'  criminose  o
finanziamento del  terrorismo,  quali  definiti  all'articolo  1  del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; 
  g) sfruttamento del lavoro minorile e  altre  forme  di  tratta  di
esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
  h) ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,
l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. 
  2. E' altresi' causa di esclusione la sussistenza, con  riferimento
ai soggetti  indicati  al  comma  3,  di  ragioni  di  decadenza,  di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  o  di  un   tentativo   di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,  del  medesimo
codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4;bis, e
92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159  del
2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia  e
alle  informazioni  antimafia.  La  causa  di   esclusione   di   cui
all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n.
159 del  2011  non  opera  se,  entro  la  data  dell'aggiudicazione,
l'impresa  sia  stata  ammessa  al  controllo  giudiziario  ai  sensi
dell'articolo  34-bis   del   medesimo   codice.   In   nessun   caso
l'aggiudicazione puo' subire dilazioni in ragione della pendenza  del
procedimento suindicato. 
  3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 e' disposta se la sentenza  o
il decreto oppure la misura  interdittiva  ivi  indicati  sono  stati
emessi nei confronti: 
  a) dell'operatore economico ai  sensi  e  nei  termini  di  cui  al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
  b) del titolare o del direttore tecnico, se si  tratta  di  impresa
individuale; 
  c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta
di societa' in nome collettivo; 
  d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta  di
societa' in accomandita semplice; 
  e) dei membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli  institori  e  i
procuratori generali; 
  f) dei componenti  degli  organi  con  poteri  di  direzione  o  di
vigilanza o dei soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di
direzione o di controllo; 
  g) del direttore tecnico o del socio unico; 
  h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui  alle  lettere
precedenti. 
  4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica  l'esclusione
va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva
sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima. 
  5. Sono altresi' esclusi: 
  a) l'operatore economico destinatario della  sanzione  interdittiva
di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il  divieto  di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi  i  provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9  aprile
2008, n. 81; 
  b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione
di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,  ovvero  non
abbia presentato  dichiarazione  sostitutiva  della  sussistenza  del
medesimo requisito; 
  c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici
finanziati, in  tutto  o  in  parte,  con  le  risorse  previste  dal
regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  10  febbraio  2021  e  dal  regolamento  (UE)  n.  241/2021  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  12  febbraio  2021,  gli
operatori  economici  tenuti  alla  redazione  del   rapporto   sulla
situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice  delle
pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo  11
aprile 2006, n. 198, che  non  abbiano  prodotto,  al  momento  della
presentazione della domanda di partecipazione o  dell'offerta,  copia
dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua  conformita'
a quello trasmesso alle rappresentanze  sindacali  aziendali  e  alla
consigliera e al consigliere regionale di parita' ai sensi del  comma
2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini
previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della
sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali  aziendali
e alla consigliera e al consigliere regionale di parita'; 
  d) l'operatore economico che sia stato  sottoposto  a  liquidazione
giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato
preventivo o nei cui confronti  sia  in  corso  un  procedimento  per
l'accesso a una di tali procedure,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza,
di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,  dall'articolo
186-bis, comma  5,  del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267  e
dall'articolo 124 del presente codice.  L'esclusione  non  opera  se,
entro  la   data   dell'aggiudicazione,   sono   stati   adottati   i
provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto
n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui  al
decreto legislativo n. 14 del  2019,  a  meno  che  non  intervengano
ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali; 
  e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'ANAC  per  aver   presentato   false   dichiarazioni   o   falsa
documentazione  nelle  procedure  di  gara  e  negli  affidamenti  di
subappalti; la causa  di  esclusione  perdura  fino  a  quando  opera
l'iscrizione nel casellario informatico; 
  f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'ANAC  per  aver   presentato   false   dichiarazioni   o   falsa
documentazione   ai   fini   del   rilascio   dell'attestazione    di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione. 
  6.  E'  inoltre  escluso  l'operatore  economico  che  ha  commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi  relativi
al pagamento delle imposte e tasse o  dei  contributi  previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello  Stato  in  cui  sono
stabiliti. Costituiscono gravi violazioni  definitivamente  accertate
quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica
quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi  pagando
o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i  contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure
quando  il   debito   tributario   o   previdenziale   sia   comunque
integralmente estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno
si siano perfezionati anteriormente  alla  scadenza  del  termine  di
presentazione dell'offerta. 
  7. L'esclusione non e' disposta e il divieto di aggiudicare non  si
applica quando il reato  e'  stato  depenalizzato  oppure  quando  e'
intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi  di  condanna  ad  una
pena accessoria perpetua, quando questa e' stata  dichiarata  estinta
ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale,  oppure
quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la  condanna  oppure
in caso di revoca della condanna medesima. 
                            Articolo 95. 
 
                 Cause di esclusione non automatica. 
 
  1.  La  stazione  appaltante  esclude  dalla  partecipazione   alla
procedura un operatore economico qualora accerti: 
  a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque
mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e  di  sicurezza  sul
lavoro nonche' agli obblighi in materia  ambientale,  sociale  e  del
lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale,  dai  contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato
X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del 26 febbraio 2014; 
  b) che la partecipazione  dell'operatore  economico  determini  una
situazione di conflitto di  interesse  di  cui  all'articolo  16  non
diversamente risolvibile; 
  c) sussistere  una  distorsione  della  concorrenza  derivante  dal
precedente   coinvolgimento   degli   operatori    economici    nella
preparazione della procedura d'appalto che non possa  essere  risolta
con misure meno intrusive; 
  d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le  offerte
degli  operatori  economici  siano  imputabili  ad  un  unico  centro
decisionale a cagione  di  accordi  intercorsi  con  altri  operatori
economici partecipanti alla stessa gara; 
  e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale  grave,
tale da rendere dubbia la sua integrita' o affidabilita',  dimostrato
dalla stazione appaltante con mezzi adeguati.  All'articolo  98  sono
indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali,  nonche'
i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi. 
  2. La stazione appaltante esclude altresi' un  operatore  economico
qualora ritenga che  lo  stesso  ha  commesso  gravi  violazioni  non
definitivamente accertate agli  obblighi  relativi  al  pagamento  di
imposte e  tasse  o  contributi  previdenziali.  Costituiscono  gravi
violazioni non definitivamente accertate in  materia  fiscale  quelle
indicate nell'allegato II.10. La gravita' va in  ogni  caso  valutata
anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si
applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi  obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare  le  imposte  o  i
contributi  previdenziali  dovuti,  compresi  eventuali  interessi  o
sanzioni, oppure quando il  debito  tributario  o  previdenziale  sia
comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il pagamento  o
l'impegno si  siano  perfezionati  anteriormente  alla  scadenza  del
termine  di  presentazione  dell'offerta,  oppure  nel  caso  in  cui
l'operatore economico  abbia  compensato  il  debito  tributario  con
crediti   certificati   vantati   nei   confronti   della    pubblica
amministrazione. 
  3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera  h),
dell'articolo 98, l'esclusione  non  e'  disposta  e  il  divieto  di
aggiudicare non si applica quando: 
  a) il reato e' stato depenalizzato; 
  b) e' intervenuta la riabilitazione; 
  c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua,  questa  e'
stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179,  settimo  comma,
del codice penale; 
  d) il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna; 
  e) la condanna e' stata revocata. 
                            Articolo 96. 
 
                     Disciplina dell'esclusione. 
 
  1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4,  5  e  6,  le  stazioni
appaltanti escludono un  operatore  economico  in  qualunque  momento
della procedura d'appalto, qualora risulti che  questi  si  trovi,  a
causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso  della  procedura,
in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95. 
  2. L'operatore economico che si trovi in una  delle  situazioni  di
cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e  all'articolo  95,  a
eccezione del comma 2, non  e'  escluso  se  si  sono  verificate  le
condizioni di cui al comma 6 del presente  articolo  e  ha  adempiuto
agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo. 
  3.  Se  la  causa  di  esclusione  si  e'  verificata  prima  della
presentazione dell'offerta,  l'operatore  economico,  contestualmente
all'offerta,   la    comunica    alla    stazione    appaltante    e,
alternativamente: 
  a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6; 
  b) comprova l'impossibilita' di adottare tali  misure  prima  della
presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai  sensi  del
comma 4. 
  4. Se la causa di esclusione si e' verificata successivamente  alla
presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta  e  comunica
le misure di cui al comma 6. 
  5. In nessun caso l'aggiudicazione puo' subire dilazioni in ragione
dell'adozione delle misure di cui al comma 6. 
  6. Un operatore economico che si trovi in una delle  situazioni  di
cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e  all'articolo  95,  a
eccezione del comma 2, puo' fornire prova del fatto che le misure  da
lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua  affidabilita'.  Se
tali misure sono ritenute  sufficienti  e  tempestivamente  adottate,
esso  non  e'  escluso  dalla  procedura  d'appalto.  A   tal   fine,
l'operatore  economico  dimostra  di  aver  risarcito  o  di  essersi
impegnato  a  risarcire  qualunque  danno   causato   dal   reato   o
dall'illecito, di aver chiarito i fatti  e  le  circostanze  in  modo
globale collaborando attivamente con le autorita' investigative e  di
aver  adottato   provvedimenti   concreti   di   carattere   tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei  a  prevenire  ulteriori
reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori  economici  sono
valutate considerando la gravita' e le  particolari  circostanze  del
reato  o  dell'illecito,  nonche'   la   tempestivita'   della   loro
assunzione. Se la stazione appaltante ritiene  che  le  misure  siano
intempestive o insufficienti, ne comunica  le  ragioni  all'operatore
economico. 
  7. Un operatore economico escluso  con  sentenza  definitiva  dalla
partecipazione alle procedure di appalto o di  concessione  non  puo'
avvalersi della possibilita' prevista dai commi 2, 3, 4, 5  e  6  nel
corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 
  8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata
della  pena  accessoria  della  incapacita'  di  contrattare  con  la
pubblica amministrazione,  la  condanna  produce  effetto  escludente
dalle procedure d'appalto: 
  a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue  di  diritto
la pena accessoria perpetua, ai sensi  dell'articolo  317-bis,  primo
comma, primo periodo, del  codice  penale,  salvo  che  la  pena  sia
dichiarata estinta ai sensi dell'articolo  179,  settimo  comma,  del
codice penale; 
  b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo
317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale,  salvo  che
sia intervenuta riabilitazione; 
  c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli  di
cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. 
  9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma  8,  se  la  pena
principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque
anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per
un periodo avente durata pari alla durata della pena principale. 
  10. Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano: 
  a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di
cui all'articolo 95, comma 1, lettera a); 
  b) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi  di  cui
all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d); 
  c) nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo  che
ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo  98,
per tre anni decorrenti rispettivamente: 
  1) dalla data di emissione di uno degli atti  di  cui  all'articolo
407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di  eventuali
provvedimenti cautelari personali o  reali  del  giudice  penale,  se
antecedenti  all'esercizio  dell'azione  penale  ove  la   situazione
escludente consista in  un  illecito  penale  rientrante  tra  quelli
valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi  del
comma 3, lettera h), dell'articolo 98; 
  2)   dalla   data   del   provvedimento   sanzionatorio    irrogato
dall'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  o  da  altra
autorita' di  settore  nel  caso  in  cui  la  situazione  escludente
discenda da tale atto; 
  3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi. 
  11. L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati
non rileva ai fini della decorrenza del triennio. 
  12. L'operatore economico ha l'onere di  comunicare  immediatamente
alla stazione appaltante la sussistenza di taluno  dei  provvedimenti
menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10,  ove  non
menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene  all'onere
di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui  la
stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti. 
  13. Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95  non  si
applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro  o  confisca
ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli  20
e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad
un custode o amministratore giudiziario o finanziario,  limitatamente
a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 
  14. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla  stazione
appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti  che  possono
costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e  95,  ove
non menzionati nel proprio fascicolo virtuale.  L'omissione  di  tale
comunicazione  o  la  non  veridicita'  della   medesima,   pur   non
costituendo di per se' causa di esclusione, puo'  rilevare  ai  sensi
del comma 4 dell'articolo 98. 
  15. In  caso  di  presentazione  di  falsa  dichiarazione  o  falsa
documentazione, nelle  procedure  di  gara  e  negli  affidamenti  di
subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'ANAC  che,
se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave  tenuto  conto
della rilevanza o  della  gravita'  dei  fatti  oggetto  della  falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione,  dispone
l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle
procedure  di  gara  e  dagli  affidamenti  di  subappalto  ai  sensi
dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per  un  periodo  fino  a  due
anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata  e  perde  comunque
efficacia. 
                            Articolo 97. 
 
        Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti. 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3,  4,
5 e 6, il raggruppamento non e' escluso qualora un  suo  partecipante
sia  interessato  da  una  causa  automatica  o  non  automatica   di
esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se  si
sono verificate le condizioni di cui al comma 2  e  ha  adempiuto  ai
seguenti oneri: 
  a) in sede di presentazione dell'offerta: 
  1) ha comunicato  alla  stazione  appaltante  la  causa  escludente
verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir  meno,
prima   della   presentazione   dell'offerta,   del   requisito    di
qualificazione, nonche' il soggetto che ne e' interessato; 
  2) ha comprovato  le  misure  adottate  ai  sensi  del  comma  2  o
l'impossibilita' di adottarle prima di quella data; 
  b) ha adottato e comunicato le misure  di  cui  al  comma  2  prima
dell'aggiudicazione,  se  la  causa  escludente  si   e'   verificata
successivamente alla presentazione dell'offerta  o  il  requisito  di
qualificazione e'  venuto  meno  successivamente  alla  presentazione
dell'offerta. 
  2.  Fermo  restando  l'articolo   96,   se   un   partecipante   al
raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli  articoli
94 e 95 o non e' in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo
100,  il  raggruppamento  puo'  comprovare  di  averlo  estromesso  o
sostituito con altro soggetto munito dei necessari  requisiti,  fatta
salva l'immodificabilita'  sostanziale  dell'offerta  presentata.  Se
tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate,  il
raggruppamento non  e'  escluso  dalla  procedura  d'appalto.  Se  la
stazione appaltante  ritiene  che  le  misure  siano  intempestive  o
insufficienti,  l'operatore  economico  e'  escluso   con   decisione
motivata. 
  3. I commi 1 e 2  si  applicano  anche  ai  consorzi  ordinari.  Si
applicano altresi' ai consorzi  fra  imprese  artigiane,  nonche'  ai
consorzi stabili limitatamente alle  consorziate  esecutrici  e  alle
consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono. 
                            Articolo 98. 
 
                    Illecito professionale grave. 
 
  1.  L'illecito  professionale  grave  rileva   solo   se   compiuto
dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto  dal  comma
3, lettere g) ed h). 
  2. L'esclusione di un operatore economico  ai  sensi  dell'articolo
95, comma 1, lettera e)  e'  disposta  e  comunicata  dalla  stazione
appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: 
  a)  elementi   sufficienti   ad   integrare   il   grave   illecito
professionale; 
  b)  idoneita'  del  grave  illecito   professionale   ad   incidere
sull'affidabilita' e integrita' dell'operatore; 
  c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6. 
  3. L'illecito professionale si  puo'  desumere  al  verificarsi  di
almeno uno dei seguenti elementi: 
  a)  sanzione  esecutiva  irrogata  dall'Autorita'   garante   della
concorrenza e del mercato o da altra autorita' di settore,  rilevante
in relazione all'oggetto specifico dell'appalto; 
  b)  condotta  dell'operatore  economico  che   abbia   tentato   di
influenzare indebitamente  il  processo  decisionale  della  stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate a  proprio  vantaggio
oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false  o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni  sull'esclusione,
la selezione o l'aggiudicazione; 
  c)  condotta  dell'operatore   economico   che   abbia   dimostrato
significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un  precedente
contratto di appalto  o  di  concessione  che  ne  hanno  causato  la
risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento  del
danno  o  altre  sanzioni  comparabili,  derivanti  da   inadempienze
particolarmente  gravi  o  la  cui  ripetizione  sia  indice  di  una
persistente carenza professionale; 
  d) condotta  dell'operatore  economico  che  abbia  commesso  grave
inadempimento nei confronti di uno o piu' subappaltatori; 
  e) condotta dell'operatore economico che abbia violato  il  divieto
di intestazione fiduciaria di cui  all'articolo  17  della  legge  19
marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa; 
  f)   omessa   denuncia   all'autorita'   giudiziaria    da    parte
dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti  e  puniti
dagli articoli 317  e  629  del  codice  penale  aggravati  ai  sensi
dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice  salvo  che  ricorrano  i
casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge  24  novembre
1981, n. 689. Tale circostanza deve  emergere  dagli  indizi  a  base
della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio  formulata  nei   confronti
dell'imputato  per  i  reati  di  cui  al  primo  periodo   nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando e  deve  essere  comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha  omesso  la  predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica  procedente  all'ANAC,  la
quale ne cura la pubblicazione; 
  g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero
dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno  dei  reati
consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94; 
  h) contestata o  accertata  commissione,  da  parte  dell'operatore
economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94,  di
taluno dei seguenti reati consumati: 
  1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348
del codice penale; 
  2)   bancarotta   semplice,    bancarotta    fraudolenta,    omessa
dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario  fallimentare  o
ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e  220
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  3) i reati tributari ai sensi  del  decreto  legislativo  10  marzo
2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti
del codice civile o i delitti contro l'industria e  il  commercio  di
cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale; 
  4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere  b)
e c), del testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in materia di edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con  riferimento  agli  affidamenti
aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; 
  5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
  4. La valutazione di gravita' tiene  conto  del  bene  giuridico  e
dell'entita' della lesione  inferta  dalla  condotta  integrante  uno
degli elementi di  cui  al  comma  3  e  del  tempo  trascorso  dalla
violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel  frattempo
nell'organizzazione dell'impresa. 
  5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e
diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3  possono  essere
utilizzate a supporto della valutazione  di  gravita'  riferita  agli
elementi di cui al comma 3. 
  6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3: 
  a) quanto alla lettera a), i provvedimenti  sanzionatori  esecutivi
resi dall'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato  o  da
altra autorita' di settore; 
  b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi,  precisi  e
concordanti  che  rendano  evidente  il  ricorrere  della  situazione
escludente; 
  c)  quanto  alla  lettera   c),   l'intervenuta   risoluzione   per
inadempimento o la condanna al risarcimento  del  danno  o  ad  altre
conseguenze comparabili; 
  d)  quanto  alla  lettera  d),  la   emissione   di   provvedimenti
giurisdizionali anche non definitivi; 
  e)  quanto  alla  lettera  e),  l'accertamento   definitivo   della
violazione; 
  f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati; 
  g) quanto alla lettera g), gli atti di  cui  all'articolo  407-bis,
comma 1, del codice di procedura penale, il decreto  che  dispone  il
giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o
eventuali  provvedimenti  cautelari  reali  o  personali  emessi  dal
giudice penale, la sentenza di condanna non  definitiva,  il  decreto
penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile  di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo  444  del
codice di procedura penale; 
  h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna  definitiva,  il
decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non  definitiva,
i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi  dal  giudice
penale; 
  7. La stazione appaltante valuta  i  provvedimenti  sanzionatori  e
giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta  idoneita'
dei  medesimi  a  incidere   sull'affidabilita'   e   sull'integrita'
dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi e'  considerata
nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della
causa escludente. 
  8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione
a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2. 

Capo III
Gli altri requisiti di partecipazione alla gara

                            Articolo 99. 
 
                Verifica del possesso dei requisiti. 
 
  1. La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione
automatiche di cui all'articolo 94 attraverso  la  consultazione  del
fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui  all'articolo  24,
la  consultazione  degli  altri  documenti  allegati   dall'operatore
economico, nonche' tramite  l'interoperabilita'  con  la  piattaforma
digitale  nazionale  dati  di  cui  all'articolo  50-ter  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. 
  2. La stazione appaltante, con le  medesime  modalita'  di  cui  al
comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non  automatica
di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di  partecipazione
di cui agli articoli 100 e 103. 
  3. Agli operatori economici non possono essere richiesti  documenti
che comprovano il possesso dei requisiti di  partecipazione  o  altra
documentazione utile ai  fini  dell'aggiudicazione,  se  questi  sono
presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico,  sono  gia'
in possesso della stazione appaltante, per effetto di una  precedente
aggiudicazione o conclusione di un  accordo  quadro,  ovvero  possono
essere  acquisiti  tramite  interoperabilita'  con   la   piattaforma
digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di  cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005 e  con  le  banche  dati  delle
pubbliche amministrazioni. 
                            Articolo 100. 
 
                    Requisiti di ordine speciale. 
 
  1. Sono requisiti di ordine speciale: 
  a) l'idoneita' professionale; 
  b) la capacita' economica e finanziaria; 
  c) le capacita' tecniche e professionali. 
  2. Le stazioni appaltanti richiedono  requisiti  di  partecipazione
proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto. 
  3. Per le procedure di  aggiudicazione  di  appalti  di  servizi  e
forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o  presso  i
competenti ordini professionali per un'attivita' pertinente anche  se
non coincidente con l'oggetto dell'appalto.  All'operatore  economico
di altro Stato  membro  non  residente  in  Italia  e'  richiesto  di
dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di
cui all'allegato II.11. In sede di  prima  applicazione  del  codice,
l'allegato II.11 e' abrogato a decorrere dalla  data  di  entrata  in
vigore  di  un   corrispondente   regolamento   adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  su  proposta  del
Ministro per gli affari europei, ove  nominato,  che  lo  sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
  4. Per le procedure di  aggiudicazione  di  appalti  di  lavori  di
importo pari o  superiore  a  150.000  euro  le  stazioni  appaltanti
richiedono   che   gli   operatori   economici   siano   qualificati.
L'attestazione  di  qualificazione  e'  rilasciata  da  organismi  di
diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema  di  qualificazione
per gli esecutori di lavori pubblici,  articolato  in  rapporto  alle
categorie di  opere  ed  all'importo  delle  stesse  e'  disciplinato
dall'allegato  II.12.  Le  categorie  di  opere  si  distinguono   in
categorie di opere generali e categorie di  opere  specializzate.  Il
possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche
adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione  necessaria  e
sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di  partecipazione  di
cui al  presente  articolo  nonche'  per  l'esecuzione,  a  qualsiasi
titolo, dell'appalto.  In  sede  di  prima  applicazione  del  codice
l'allegato II.12 e' abrogato a decorrere dalla  data  di  entrata  in
vigore  di   un   corrispondente   regolamento   emanato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentita
l'ANAC,  che  lo  sostituisce  integralmente  anche  in  qualita'  di
allegato al codice. 
  5. Per ottenere o rinnovare l'attestazione  di  qualificazione  gli
operatori economici devono: 
  a)  essere  iscritti  nel  registro  della  camera  di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali  per  l'artigianato  o   presso   i   competenti   ordini
professionali  per  un'attivita',  prevista  dall'oggetto  sociale  e
compresa nella categoria per la quale e' richiesta l'attestazione; 
  b) non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui al  Capo  II
del presente Titolo nel triennio precedente alla data  della  domanda
di rilascio o di rinnovo dell'attestazione di qualificazione; 
  c) essere in possesso di  certificazioni  di  sistemi  di  qualita'
conformi alle norme  europee  e  alla  vigente  normativa  nazionale,
rilasciate da soggetti accreditati. 
  6.  L'organismo  di   attestazione   rilascia   l'attestazione   di
qualificazione per la categoria di opere generali o specializzate per
l'esecuzione delle quali  l'operatore  economico  risulti  essere  in
possesso di adeguata capacita' economica e finanziaria,  di  adeguata
dotazione di attrezzature tecniche e  risorse  umane,  e  dispone  la
classificazione per importi in ragione  della  documentata  pregressa
esperienza professionale. 
  7. Fino alla emanazione del regolamento di cui al sesto periodo del
comma 4, il periodo di attivita' documentabile e' quello relativo  ai
quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con
la societa' organismo di attestazione (SOA) e  la  qualificazione  ha
durata  di  cinque  anni,  con  verifica  entro  il  terzo  anno  del
mantenimento dei requisiti. 
  8. Con il regolamento di cui al sesto periodo del comma 4  sono  in
ogni caso disciplinati: 
  a) la procedura per ottenere l'attestazione di qualificazione e per
il suo rinnovo, prevedendo  che  l'operatore  economico  richieda  la
conferma dell'attestazione nel caso in cui, nel periodo di  validita'
dell'attestazione, intervenga una modifica soggettiva; 
  b)  i  requisiti  per  la  dimostrazione  dell'adeguata   capacita'
economica e finanziaria  e  per  la  dimostrazione  del  possesso  di
adeguate attrezzature tecniche e di adeguato organico; 
  c) le modalita' di qualificazione degli operatori economici di  cui
all'articolo 67, comma 1, sulla base del criterio del cumulo  nonche'
i criteri di imputazione di cui all'articolo 67, comma 6; 
  d)  le  modalita'  di  documentazione  delle  pregresse  esperienze
professionali, considerando anche  i  lavori  eseguiti  a  favore  di
soggetti privati che siano comprovati da idonea documentazione; 
  e) le modalita' di verifica a campione compiute dagli organismi  di
attestazione; 
  f) il periodo di durata dell'attestazione  di  qualificazione  e  i
periodi intermedi di verifica del mantenimento dei requisiti; 
  g) i casi  di  sospensione  e  di  decadenza  dall'attestazione  di
qualificazione gia' rilasciata, prevedendo sanzioni interdittive  nel
caso di presentazione  di  falsa  documentazione  agli  organismi  di
attestazione. 
  9. Relativamente agli organismi di attestazione, con il regolamento
di cui al sesto periodo del comma 4 sono in ogni caso disciplinati: 
  a) i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici  per
il conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'  di
qualificazione degli operatori economici  nonche'  la  procedura  per
ottenere l'autorizzazione; 
  b) le sanzioni  pecuniarie  e  interdittive,  fino  alla  decadenza
dell'autorizzazione, per le violazioni commesse  dagli  organismi  di
attestazione, anche alle richieste di informazioni  e  di  atti  loro
rivolte dall'ANAC nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza, secondo
un criterio di proporzionalita' e nel rispetto del contraddittorio; 
  c) le modalita' dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza da parte
dell'ANAC; 
  d)  gli  obblighi  di  conservazione  e  di   pubblicazione   della
documentazione in capo agli organismi di attestazione; 
  e) gli obblighi di comunicazione all'ANAC in capo agli organismi di
attestazione. 
  10. Con il regolamento di cui al  sesto  periodo  del  comma  4  e'
altresi' definita la disciplina della qualificazione degli  operatori
economici per gli appalti di  servizi  e  forniture.  Il  regolamento
contiene, tra l'altro: la definizione delle tipologie per le quali e'
possibile una classificazione per valore, la competenza a  rilasciare
la relativa  attestazione,  la  procedura  e  le  condizioni  per  la
relativa richiesta, il regime sanzionatorio. 
  11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al
sesto periodo del comma 4, per  le  procedure  di  aggiudicazione  di
appalti di  servizi  e  forniture,  le  stazioni  appaltanti  possono
richiedere agli operatori  economici  quale  requisito  di  capacita'
economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al  doppio
del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio  precedente  a
quello  di  indizione  della  procedura.  In  caso  di  procedure  di
aggiudicazione  suddivise  in  pluralita'  di  lotti,  salvo  diversa
motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato e'  richiesto
per  ciascun  lotto.  Le  stazioni  appaltanti   possono,   altresi',
richiedere agli operatori  economici  quale  requisito  di  capacita'
tecnica e professionale di  aver  eseguito  nel  precedente  triennio
dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi  a
quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. 
  12. Salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da leggi speciali, le
stazioni  appaltanti  richiedono  esclusivamente   i   requisiti   di
partecipazione previsti dal presente articolo. 
  13. Gli organismi  di  cui  al  comma  4  segnalano  immediatamente
all'ANAC i casi  in  cui  gli  operatori  economici,  ai  fini  della
qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non
veritieri. 
                            Articolo 101. 
 
                        Soccorso istruttorio. 
 
  1.  Salvo  che  al  momento  della  scadenza  del  termine  per  la
presentazione dell'offerta il documento sia  presente  nel  fascicolo
virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna  un
termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci  giorni
per: 
  a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione  trasmessa
alla stazione appaltante  nel  termine  per  la  presentazione  delle
offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con
il  documento  di  gara   unico   europeo,   con   esclusione   della
documentazione che compone l'offerta tecnica e  l'offerta  economica;
la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di
avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in
caso di  raggruppamenti  di  concorrenti  non  ancora  costituiti  e'
sanabile mediante documenti aventi data certa  anteriore  al  termine
fissato per la presentazione delle offerte; 
  b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarita' della domanda
di partecipazione, del documento di gara  unico  europeo  e  di  ogni
altro  documento  richiesto  dalla   stazione   appaltante   per   la
partecipazione  alla  procedura  di  gara,   con   esclusione   della
documentazione che compone l'offerta tecnica e  l'offerta  economica.
Non sono sanabili  le  omissioni,  inesattezze  e  irregolarita'  che
rendono assolutamente incerta l'identita' del concorrente. 
  2. L'operatore economico  che  non  adempie  alle  richieste  della
stazione appaltante nel termine stabilito e' escluso dalla  procedura
di gara. 
  3. La stazione appaltante puo' sempre  richiedere  chiarimenti  sui
contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta  economica  e  su  ogni
loro allegato. L'operatore economico e' tenuto a fornire risposta nel
termine fissato  dalla  stazione  appaltante,  che  non  puo'  essere
inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni.  I  chiarimenti
resi dall'operatore economico non  possono  modificare  il  contenuto
dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. 
  4. Fino  al  giorno  fissato  per  la  loro  apertura,  l'operatore
economico, con le stesse modalita' di presentazione della domanda  di
partecipazione, puo' richiedere la rettifica di un  errore  materiale
contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia
avveduto dopo la scadenza del termine per  la  loro  presentazione  a
condizione che la rettifica non  comporti  la  presentazione  di  una
nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale,  e  che  resti
comunque assicurato l'anonimato. 
                            Articolo 102. 
 
                  Impegni dell'operatore economico. 
 
  1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le  stazioni  appaltanti,
tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli
operatori economici di assumere i seguenti impegni: 
  a) garantire la stabilita' occupazionale del personale impiegato; 
  b) garantire l'applicazione dei contratti  collettivi  nazionali  e
territoriali di settore,  tenendo  conto,  in  relazione  all'oggetto
dell'appalto  e  alle  prestazioni  da  eseguire,  anche  in  maniera
prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori  e  dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul  piano
nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia  strettamente
connesso con l'attivita' oggetto  dell'appalto  o  della  concessione
svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonche' garantire le
stesse tutele economiche e normative per i lavoratori  in  subappalto
rispetto  ai  dipendenti  dell'appaltatore   e   contro   il   lavoro
irregolare; 
  c) garantire le pari opportunita' generazionali,  di  genere  e  di
inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o svantaggiate. 
  2. Per i fini di  cui  al  comma  1  l'operatore  economico  indica
nell'offerta le modalita'  con  le  quali  intende  adempiere  quegli
impegni.  La  stazione  appaltante  verifica  l'attendibilita'  degli
impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le  modalita'
di  cui   all'articolo   110,   solo   nei   confronti   dell'offerta
dell'aggiudicatario. 
                            Articolo 103. 
 
Requisiti di  partecipazione  a  procedure  di  lavori  di  rilevante
                              importo. 
 
  1. Per gli appalti di lavori di importo  pari  o  superiore  ai  20
milioni di euro, oltre ai  requisiti  di  cui  all'articolo  100,  la
stazione appaltante puo' richiedere requisiti aggiuntivi: 
  a) per verificare la capacita' economico-finanziaria dell'operatore
economico;  in   tal   caso   quest'ultimo   fornisce   i   parametri
economico-finanziari significativi richiesti, certificati da societa'
di revisione ovvero da altri soggetti  preposti  che  si  affianchino
alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo  di  certificazione,
da  cui  emerga  in   modo   inequivoco   l'esposizione   finanziaria
dell'operatore economico al momento in cui partecipa a  una  gara  di
appalto; in alternativa, la stazione appaltante  puo'  richiedere  un
volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di  gara,
che l'operatore economico deve aver realizzato  nei  migliori  cinque
dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando; 
  b) per verificare la capacita' professionale per gli appalti per  i
quali e' richiesta la classifica illimitata; in tal caso  l'operatore
economico fornisce prova  di  aver  eseguito  lavori  per  entita'  e
tipologia compresi nella  categoria  individuata  come  prevalente  a
quelli posti in appalto opportunamente certificati  dalle  rispettive
stazioni  appaltanti,  tramite  presentazione  del   certificato   di
esecuzione lavori; tale requisito si applica  solo  agli  appalti  di
lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. 
                            Articolo 104. 
 
                            Avvalimento. 
 
  1. L'avvalimento e' il contratto con il quale una  o  piu'  imprese
ausiliarie si obbligano a mettere  a  disposizione  di  un  operatore
economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche  e
risorse umane e strumentali per  tutta  la  durata  dell'appalto.  Il
contratto di avvalimento e' concluso  in  forma  scritta  a  pena  di
nullita' con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione
dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento e'  normalmente
oneroso,  salvo  che  risponda  anche  a  un  interesse  dell'impresa
ausiliaria,  e  puo'  essere  concluso  a  prescindere  dalla  natura
giuridica dei legami tra le parti. 
  2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso  per  acquisire
un requisito  necessario  alla  partecipazione  a  una  procedura  di
aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore  a
euro 150.000, o di un appalto di servizi e  forniture,  esso  ha  per
oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che  avrebbero  consentito
all'operatore economico di ottenere l'attestazione di  qualificazione
richiesta. 
  3. Qualora il contratto di avvalimento sia  stipulato  con  impresa
ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro  titolo  abilitativo
richiesto per la partecipazione alla procedura di  aggiudicazione  ai
sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto  in  possesso  di
titoli di  studio  o  professionali  necessari  all'esecuzione  della
prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono  eseguiti
direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in
materia di subappalto. 
  4. L'operatore economico allega alla domanda di  partecipazione  il
contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando
se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un  requisito
di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega,  nel
caso di cui al comma 2, la  certificazione  rilasciata  dalla  SOA  o
dall'ANAC. L'impresa ausiliaria e' tenuta a dichiarare alla  stazione
appaltante: 
  a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al
Capo II del presente Titolo; 
  b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100  per
i servizi e le forniture; 
  c) di impegnarsi verso l'operatore  economico  e  verso  la  stessa
stazione appaltante a mettere a  disposizione  per  tutta  la  durata
dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento. 
  5.  L'impresa  ausiliaria  trasmette  la  propria  attestazione  di
qualificazione nel caso di avvalimento  finalizzato  all'acquisizione
del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione  di
lavori.  In   caso   di   dichiarazioni   mendaci,   fermo   restando
l'applicazione  dell'articolo  96,  comma  15,  nei   confronti   dei
sottoscrittori,  la   stazione   appaltante   assegna   all'operatore
economico concorrente un termine, non superiore a dieci  giorni,  per
indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purche' la  sostituzione
dell'impresa  ausiliaria  non  conduca  a  una  modifica  sostanziale
dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di  mancato  rispetto
del termine assegnato, la  stazione  appaltante  esclude  l'operatore
economico. 
  6. La stazione appaltante verifica se l'impresa  ausiliaria  e'  in
possesso dei requisiti  dichiarati  con  le  modalita'  di  cui  agli
articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova  e  al
registro online, e se sussistono cause di  esclusione  ai  sensi  del
Capo  II  del  presente  Titolo.  La  stazione  appaltante   consente
all'operatore economico di sostituire i soggetti che  non  soddisfano
un pertinente criterio di selezione o per i quali  sussistono  motivi
di esclusione. 
  7. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria  sono  responsabili
in solido nei confronti della stazione appaltante in  relazione  alle
prestazioni  oggetto  del  contratto.  Gli  obblighi  previsti  dalla
normativa antimafia a carico dell'operatore  economico  si  applicano
anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione  dell'importo
dell'appalto posto a base di gara. 
  8. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa
alla gara, alla quale e' rilasciato  il  certificato  di  esecuzione,
salvo quanto previsto dal comma 3. 
  9. In relazione a ciascun affidamento  la  stazione  appaltante  in
corso  d'esecuzione   effettua   le   verifiche   sostanziali   circa
l'effettivo  possesso  dei  requisiti   e   delle   risorse   oggetto
dell'avvalimento   da   parte   dell'impresa   ausiliaria,    nonche'
l'effettivo   impiego   delle   risorse   medesime    nell'esecuzione
dell'appalto. A tal fine il RUP  accerta  in  corso  d'opera  che  le
prestazioni oggetto di  contratto  siano  svolte  direttamente  dalle
risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che  il  titolare
del contratto utilizza in adempimento degli  obblighi  derivanti  dal
contratto di  avvalimento.  Ha,  inoltre,  l'obbligo  di  inviare  ad
entrambe le parti del contratto di avvalimento  le  comunicazioni  ai
sensi dell'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione  dei  lavori.
La stazione appaltante trasmette all'Autorita' tutte le dichiarazioni
di avvalimento, indicando altresi' l'aggiudicatario, per  l'esercizio
della vigilanza, e per la prescritta pubblicita'. 
  10. L'avvalimento  non  e'  ammesso  per  soddisfare  il  requisito
dell'iscrizione all'Albo nazionale  dei  gestori  ambientali  di  cui
all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  11. Nel caso  di  appalti  di  lavori,  di  appalti  di  servizi  e
operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un  appalto
di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei  documenti
di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere  per  le
quali sono  necessari  lavori  o  componenti  di  notevole  contenuto
tecnologico o di rilevante  complessita'  tecnica,  quali  strutture,
impianti e opere speciali, siano direttamente  svolti  dall'offerente
o,  nel  caso  di  un'offerta  presentata  da  un  raggruppamento  di
operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. 
  12. Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare
l'offerta, non e'  consentito  che  partecipino  alla  medesima  gara
l'impresa ausiliaria e quella che si avvale  delle  risorse  da  essa
messe a disposizione. 
                            Articolo 105. 
 
Rapporti di prova, certificazioni delle  qualita',  mezzi  di  prova,
      registro on line dei certificati e costi del ciclo vita. 
 
  1. I rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi  di  prova,
nonche' il costo del ciclo di  vita  sono  disciplinati  all'allegato
II.8. In sede di prima applicazione del codice,  l'allegato  II.8  e'
abrogato  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  di   un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche  in  qualita'
di allegato al codice. 
                            Articolo 106. 
 
           Garanzie per la partecipazione alla procedura. 
 
  1. L'offerta e' corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per
cento del valore complessivo della procedura  indicato  nel  bando  o
nell'invito. Per rendere l'importo  della  garanzia  proporzionato  e
adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e  al
grado di  rischio  a  esso  connesso,  la  stazione  appaltante  puo'
motivatamente  ridurre  l'importo  sino  all'1   per   cento   oppure
incrementarlo sino al 4 per cento. Nel  caso  di  procedure  di  gara
realizzate in forma aggregata da centrali di  committenza,  l'importo
della garanzia e'  fissato  nel  bando  o  nell'invito  nella  misura
massima del 2 per cento del valore complessivo  della  procedura.  In
caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento  temporaneo  di
imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire  le
obbligazioni di ciascuna  impresa  del  raggruppamento  medesimo.  La
garanzia provvisoria puo' essere costituita sotto forma  di  cauzione
oppure di fideiussione. 
  2. La cauzione  e'  costituita  presso  l'istituto  incaricato  del
servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate,  a  titolo  di
pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico
o con altri strumenti e  canali  di  pagamento  elettronici  previsti
dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il  comma
10. 
  3.  La  garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma   1   a   scelta
dell'appaltatore  puo'  essere  rilasciata  da  imprese  bancarie   o
assicurative che rispondano ai  requisiti  di  solvibilita'  previsti
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita', oppure dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di  cui  all'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e  che  sono
sottoposti  a  revisione  contabile  da  parte  di  una  societa'  di
revisione iscritta nell'apposito  albo  e  che  abbiano  i  requisiti
minimi di solvibilita' richiesti  dalla  vigente  normativa  bancaria
assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa  e  firmata
digitalmente; essa deve essere altresi' verificabile  telematicamente
presso l'emittente ovvero  gestita  mediante  ricorso  a  piattaforme
operanti con tecnologie  basate  su  registri  distribuiti  ai  sensi
dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.
12,  conformi  alle  caratteristiche  stabilite  dall'AGID   con   il
provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1. 
  4.  La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia   al
beneficio della preventiva escussione  del  debitore  principale,  la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo  comma,  del
codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia  medesima  entro
quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta   della   stazione
appaltante. 
  5. La garanzia deve avere efficacia per almeno  centottanta  giorni
dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono
richiedere una garanzia con termine di validita' maggiore  o  minore,
in relazione alla durata  presumibile  del  procedimento,  e  possono
altresi' prescrivere che l'offerta  sia  corredata  dell'impegno  del
garante  a  rinnovare  la  garanzia,  su  richiesta  della   stazione
appaltante nel corso della procedura,  per  la  durata  indicata  nel
bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non  sia  ancora
intervenuta l'aggiudicazione. 
  6. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta  di
aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a
ogni fatto riconducibile all'affidatario o  conseguenti  all'adozione
di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli
84  e  91  del  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  7. La garanzia  e'  svincolata  automaticamente  al  momento  della
sottoscrizione del contratto. 
  8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e'  ridotto
del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme  europee  della  serie
UNI CEI EN  45000  e  della  serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la
certificazione del sistema di qualita' conforme  alle  norme  europee
della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica  la  riduzione  del  50  per
cento, non cumulabile  con  quella  di  cui  al  primo  periodo,  nei
confronti delle micro, delle piccole e  delle  medie  imprese  e  dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari  costituiti
esclusivamente da micro, piccole e  medie  imprese.  L'importo  della
garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto  del  10  per  cento,
cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando
l'operatore economico presenti una  fideiussione,  emessa  e  firmata
digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti
con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del  comma  3.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto  fino
ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con  le  riduzioni
di cui al primo  e  secondo  periodo,  quando  l'operatore  economico
possegga uno o piu' delle certificazioni o  marchi  individuati,  tra
quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di  gara  iniziali
che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite  massimo
predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione  successiva
e' calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per
fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e  lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede  di  prima
applicazione del codice, l'allegato II.13  e'  abrogato  a  decorrere
dalla data di entrata in  vigore  di  un  corrispondente  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e   della
sicurezza energetica e il Ministro per gli  affari  europei,  che  lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
  9. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo
di cui all'articolo 117, comma 12. Si  applicano  inoltre  i  periodi
secondo e terzo dello stesso comma. 
  10.  La   stazione   appaltante,   nell'atto   con   cui   comunica
l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede  nei  loro  confronti
allo svincolo della garanzia di cui al comma  1.  La  garanzia  perde
comunque  efficacia  alla  scadenza  del  termine  di  trenta  giorni
dall'aggiudicazione. 
  11. Il presente articolo non si applica  agli  appalti  di  servizi
aventi ad oggetto la redazione della progettazione  e  del  piano  di
sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attivita' del
RUP. 

Titolo V
La selezione delle offerte

                            Articolo 107. 
 
             Principi generali in materia di selezione. 
 
  1. Gli appalti sono aggiudicati sulla  base  di  criteri  stabiliti
conformemente  agli  articoli  da  108  a  110  previa  verifica,  in
applicazione dell'articolo 91 e dell'allegato II.8, quest'ultimo  con
riguardo ai mezzi di prova e al registro  online,  della  sussistenza
dei seguenti presupposti: 
  a) l'offerta e' conforme alle previsioni  contenute  nel  bando  di
gara o nell'invito a confermare l'interesse nonche' nei documenti  di
gara; 
  b) l'offerta proviene da un offerente che non e' escluso  ai  sensi
del Capo II del Titolo IV della  presente  Parte  e  che  possiede  i
requisiti di cui all'articolo 100 e, se del caso, dell'articolo 103. 
  2.  La  stazione  appaltante  puo'  decidere  di  non   aggiudicare
l'appalto all'offerente che ha  presentato  l'offerta  economicamente
piu' vantaggiosa se ha  accertato  che  l'offerta  non  soddisfa  gli
obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti  dalla
normativa europea e  nazionale,  dai  contratti  collettivi  o  dalle
disposizioni  internazionali   di   diritto   del   lavoro   indicate
nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 26 febbraio 2014. 
  3. Nelle procedure aperte, la  stazione  appaltante  puo'  disporre
negli atti di  gara  che  le  offerte  siano  esaminate  prima  della
verifica dell'idoneita' degli offerenti. Tale  facolta'  puo'  essere
esercitata dopo la scadenza del termine per  la  presentazione  delle
offerte. Se si avvale di tale possibilita',  la  stazione  appaltante
garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi  di  esclusione  e
del rispetto dei criteri  di  selezione  sia  effettuata  in  maniera
imparziale e trasparente. 
                            Articolo 108. 
 
Criteri  di  aggiudicazione  degli  appalti  di  lavori,  servizi   e
                             forniture. 
 
  1.  Fatte  salve  le  disposizioni  legislative,  regolamentari   o
amministrative relative al prezzo di  determinate  forniture  o  alla
remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti  procedono
all'aggiudicazione degli appalti di lavori,  servizi  e  forniture  e
all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di  idee
sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo  o  sulla
base dell'elemento prezzo  o  del  costo,  seguendo  un  criterio  di
comparazione costo/efficacia  quale  il  costo  del  ciclo  di  vita,
conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con  riguardo  al
costo del ciclo di vita. 
  2.  Sono  aggiudicati  esclusivamente  sulla  base   del   criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata  sulla  base
del miglior rapporto qualita'/prezzo: 
  a) i contratti  relativi  ai  servizi  sociali  e  di  ristorazione
ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche' ai servizi  ad  alta
intensita' di manodopera, come definiti  dall'articolo  2,  comma  1,
lettera e), dell'allegato I.1; 
  b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura e degli altri servizi di natura tecnica e  intellettuale
di importo pari o superiore a 140.000 euro; 
  c) i contratti  di  servizi  e  le  forniture  di  importo  pari  o
superiore  a  140.000  euro  caratterizzati  da  notevole   contenuto
tecnologico o che hanno un carattere innovativo; 
  d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato
per l'innovazione; 
  e) gli affidamenti di appalto integrato; 
  f) i  contratti  relativi  ai  lavori  caratterizzati  da  notevole
contenuto tecnologico o con carattere innovativo. 
  3. Puo' essere utilizzato  il  criterio  del  minor  prezzo  per  i
servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate  o  le  cui
condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per  i  servizi
ad  alta  intensita'  di   manodopera   di   cui   alla   definizione
dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1. 
  4. I documenti di gara stabiliscono  i  criteri  di  aggiudicazione
dell'offerta,   pertinenti   alla   natura,   all'oggetto   e    alle
caratteristiche   del   contratto.    In    particolare,    l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base  del  miglior
rapporto  qualita'/prezzo,  e'  valutata  sulla   base   di   criteri
oggettivi, quali  gli  aspetti  qualitativi,  ambientali  o  sociali,
connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di
assicurare   l'effettiva   individuazione   del   miglior    rapporto
qualita'/prezzo, valorizza gli elementi  qualitativi  dell'offerta  e
individua criteri  tali  da  garantire  un  confronto  concorrenziale
effettivo sui profili tecnici. Nelle attivita' di  approvvigionamento
di beni e servizi informatici, le  stazioni  appaltanti,  incluse  le
centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento  qualitativo
ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualita' prezzo  per
l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione  gli  elementi  di
cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei  casi
in cui il contesto di impiego e' connesso alla tutela degli interessi
nazionali strategici. Nei casi di cui al  quarto  periodo,  quando  i
beni e servizi informatici oggetto di appalto sono  impiegati  in  un
contesto connesso alla tutela degli interessi  nazionali  strategici,
la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per  il  punteggio
economico entro il limite del 10 per cento. Per i contratti  ad  alta
intensita' di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un  tetto
massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. 
  5. L'elemento relativo  al  costo,  anche  nei  casi  di  cui  alle
disposizioni richiamate al comma 1, puo'  assumere  la  forma  di  un
prezzo o costo fisso sulla base del  quale  gli  operatori  economici
competeranno solo in base a criteri qualitativi. 
  6.  I  criteri  di   aggiudicazione   sono   considerati   connessi
all'oggetto  dell'appalto  quando  riguardino  lavori,  forniture   o
servizi da fornire sotto qualsiasi aspetto e in  qualsiasi  fase  del
loro ciclo  di  vita,  compresi  i  fattori  coinvolti  nel  processo
specifico di  produzione,  fornitura  o  scambio  di  questi  lavori,
forniture  o  servizi  o  in  un  processo  specifico  per  una  fase
successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori  non  sono
parte del loro contenuto sostanziale. 
  7. I documenti di gara oppure, in caso di dialogo  competitivo,  il
bando o il  documento  descrittivo  indicano  i  singoli  criteri  di
valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella
in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per
ciascun criterio di valutazione  prescelto  possono  essere  previsti
sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai  fini  della  tutela  della
libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli  operatori
nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui  al  Libro
II, parte IV, possono prevedere, nel bando  di  gara,  nell'avviso  o
nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle
piccole  e  medie  imprese  nella  valutazione   dell'offerta   e   a
promuovere,  per  le  prestazioni   dipendenti   dal   principio   di
prossimita'  per  la  loro  efficiente  gestione,  l'affidamento   ad
operatori economici con sede operativa  nell'ambito  territoriale  di
riferimento. Le disposizioni di cui al  terzo  periodo  si  applicano
compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con  i  principi
di  parita'  di  trattamento,  non  discriminazione,  trasparenza   e
proporzionalita'. Al fine di promuovere  la  parita'  di  genere,  le
stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli
inviti,  il  maggior  punteggio  da  attribuire  alle   imprese   che
attestano, anche a  mezzo  di  autocertificazione,  il  possesso  dei
requisiti  di  cui  all'articolo  46-bis  del   codice   delle   pari
opportunita' tra uomo e donna,  di  cui  al  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198. La stazione appaltante verifica l'attendibilita'
dell'autocertificazione dell'aggiudicataria  con  qualsiasi  adeguato
mezzo. 
  8. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di  cui
al comma 7 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di
gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo,  nel
bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza
dei criteri. Per attuare la ponderazione  o  comunque  attribuire  il
punteggio a ciascun elemento  dell'offerta,  le  stazioni  appaltanti
utilizzano  metodologie  che  individuino  con  un  unico   parametro
numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa. 
  9. Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione,
i costi della manodopera e  gli  oneri  aziendali  per  l'adempimento
delle disposizioni in materia di salute e  sicurezza  sui  luoghi  di
lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei  servizi
di natura intellettuale. 
  10. Le  stazioni  appaltanti  possono  decidere  di  non  procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione  all'oggetto  del  contratto.  Tale  facolta'  e'  indicata
espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza  bando
e puo' essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni  dalla
conclusione delle valutazioni delle offerte. 
  11. In caso di  appalti  di  lavori  aggiudicati  con  il  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla  base
del migliore rapporto qualita'/prezzo,  le  stazioni  appaltanti  non
possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere  aggiuntive
rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta. 
  12. Ogni variazione che intervenga, anche  in  conseguenza  di  una
pronuncia  giurisdizionale,  successivamente  al   provvedimento   di
aggiudicazione,  tenendo  anche   conto   dell'eventuale   inversione
procedimentale, non e' rilevante ai fini del calcolo di  medie  nella
procedura, ne' per l'individuazione della soglia  di  anomalia  delle
offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce
conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima
gara. 
                            Articolo 109. 
 
                      Reputazione dell'impresa. 
 
  1. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, un  sistema
digitale  di  monitoraggio  delle  prestazioni,  quale  elemento  del
fascicolo  virtuale  degli  operatori.  Il  sistema  e'  fondato   su
requisiti reputazionali valutati sulla base di indici  qualitativi  e
quantitativi,  oggettivi  e  misurabili,  nonche'   sulla   base   di
accertamenti definitivi, che esprimono  l'affidabilita'  dell'impresa
in fase esecutiva, il rispetto della legalita' e degli  obiettivi  di
sostenibilita' e responsabilita' sociale. 
  2. L'ANAC definisce gli elementi del monitoraggio, le modalita'  di
raccolta dei dati e il meccanismo di  applicazione  del  sistema  per
incentivare gli operatori al rispetto dei principi del  risultato  di
cui all'articolo 1 e di buona fede e affidamento di cui  all'articolo
5, bilanciando questi elementi con il mantenimento dell'apertura  del
mercato,  specie  con  riferimento  alla  partecipazione   di   nuovi
operatori. 
  3. Alla presente disposizione e'  data  attuazione  entro  diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del codice, anche tenendo  conto
dei risultati ottenuti nel periodo iniziale di sperimentazione. 
                            Articolo 110. 
 
                     Offerte anormalmente basse. 
 
  1. Le stazioni appaltanti valutano la congruita', la  serieta',  la
sostenibilita' e la realizzabilita' della migliore  offerta,  che  in
base a elementi  specifici,  inclusi  i  costi  dichiarati  ai  sensi
dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente  bassa.  Il  bando  o
l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione. 
  2. In presenza di  un'offerta  che  appaia  anormalmente  bassa  le
stazioni appaltanti richiedono per iscritto  all'operatore  economico
le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine
un termine non superiore a quindici giorni. 
  3. Le spiegazioni di cui al comma 2 possono riguardare  i  seguenti
elementi: 
  a) l'economia del  processo  di  fabbricazione  dei  prodotti,  dei
servizi prestati o del metodo di costruzione; 
  b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni  eccezionalmente
favorevoli di cui dispone l'offerente per  fornire  i  prodotti,  per
prestare i servizi o per eseguire i lavori; 
  c)  l'originalita'  dei  lavori,  delle  forniture  o  dei  servizi
proposti dall'offerente. 
  4. Non sono ammesse giustificazioni: 
  a)  in  relazione  a  trattamenti  salariali  minimi   inderogabili
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge; 
  b) in relazione agli oneri  di  sicurezza  di  cui  alla  normativa
vigente. 
  5. La stazione  appaltante  esclude  l'offerta  se  le  spiegazioni
fornite non giustificano adeguatamente il  livello  di  prezzi  o  di
costi proposti, tenendo conto degli  elementi  di  cui  al  comma  3,
oppure se l'offerta e' anormalmente bassa in quanto: 
  a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale  e  del
lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale,  dai  contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del  lavoro
indicate nell'allegato X alla  direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; 
  b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119; 
  c) sono incongrui  gli  oneri  aziendali  della  sicurezza  di  cui
all'articolo   108,   comma   9,   rispetto   all'entita'   e    alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; 
  d)  il  costo  del  personale  e'  inferiore  ai  minimi  salariali
retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui  all'articolo  41,
comma 13. 
  6. Qualora accerti che un'offerta e' anormalmente bassa  in  quanto
l'offerente ha ottenuto un aiuto di  Stato,  la  stazione  appaltante
puo' escluderla unicamente per  questo  motivo,  soltanto  dopo  aver
consultato  l'offerente  e  se  quest'ultimo  non  e'  in  grado   di
dimostrare, entro un termine  sufficiente  stabilito  dalla  stazione
appaltante, che l'aiuto era compatibile con  il  mercato  interno  ai
sensi dell'articolo 107 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea. In caso di esclusione  la  stazione  appaltante  informa  la
Commissione europea. 
                            Articolo 111. 
 
              Avvisi relativi agli appalti aggiudicati. 
 
  1. Le  stazioni  appaltanti  che  hanno  aggiudicato  un  contratto
pubblico o concluso un accordo quadro inviano un  avviso  secondo  le
modalita'  di  pubblicazione  di  cui   all'articolo   84,   conforme
all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo  ai  risultati  della
procedura di aggiudicazione, entro trenta  giorni  dalla  conclusione
del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro. 
  2.  Se  la  gara  e'  stata   indetta   mediante   un   avviso   di
pre-informazione e se  la  stazione  appaltante  ha  deciso  che  non
aggiudichera' ulteriori appalti nel periodo  coperto  dall'avviso  di
pre-informazione, l'avviso di aggiudicazione contiene  un'indicazione
specifica al riguardo. 
  3. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi  dell'articolo  59,
le stazioni appaltanti  sono  esentate  dall'obbligo  di  inviare  un
avviso sui risultati della procedura  di  aggiudicazione  di  ciascun
appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati
della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro
su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati
entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre. 
  4. Le stazioni appaltanti inviano all'Ufficio  delle  pubblicazioni
dell'Unione europea, conformemente a  quanto  previsto  dall'articolo
84, un avviso  di  aggiudicazione  di  appalto  entro  trenta  giorni
dall'aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico  di
acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli  avvisi  su  base
trimestrale. In tal caso, inviano  gli  avvisi  raggruppati  al  piu'
tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre. 
  5. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 35  e  36,  talune
informazioni  relative   all'aggiudicazione   dell'appalto   o   alla
conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora
la  loro  divulgazione  ostacoli  l'applicazione  della  legge,   sia
contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i  legittimi  interessi
commerciali  di  un  particolare  operatore  economico,  pubblico   o
privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra
operatori economici. 
                            Articolo 112. 
 
  Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti. 
 
  1. Per ogni appalto od  ogni  accordo  quadro  di  importo  pari  o
superiore alle soglie di cui  all'articolo  14  e  ogniqualvolta  sia
istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante
redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni: 
  a) il nome e l'indirizzo della stazione appaltante, l'oggetto e  il
valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del  sistema  dinamico  di
acquisizione; 
  b) se del caso, i risultati della  selezione  qualitativa  e  della
riduzione dei numeri di candidati altrimenti qualificati da  invitare
a partecipare o del numero di offerte e soluzioni: 
  1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati  e  i  motivi
della selezione; 
  2) i nomi dei candidati  o  degli  offerenti  esclusi  e  i  motivi
dell'esclusione; 
  c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse; 
  d) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della  sua
offerta, nonche', se e' nota, la parte  dell'appalto  o  dell'accordo
quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se  noti
al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del
contraente principale; 
  e) per le procedure  competitive  con  negoziazione  e  i  dialoghi
competitivi, le circostanze di cui all'articolo 70  che  giustificano
l'utilizzazione di tali procedure; 
  f) per quanto riguarda le procedure negoziate  senza  pubblicazione
di un bando di gara,  le  circostanze  di  cui  all'articolo  76  che
giustificano l'utilizzazione di tali procedure; 
  g)  eventualmente,  le  ragioni  per  le  quali   l'amministrazione
aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un
accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione; 
  h) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le  misure
successivamente adottate. 
  2. La relazione di cui al comma 1 non e' richiesta per gli  appalti
basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore  economico  e
aggiudicati entro i  limiti  delle  condizioni  fissate  nell'accordo
quadro,  o  se  l'accordo  quadro  contiene  tutti  i   termini   che
disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture
in questione nonche' le condizioni oggettive  per  determinare  quale
degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuera'  tale
prestazione. 
  3. Quando l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato  a  norma
dell'articolo  111  o  dell'articolo  127,  comma  3,   contiene   le
informazioni richieste al comma 1,  le  stazioni  appaltanti  possono
fare riferimento a tale avviso. 
  4. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento  di  tutte  le
procedure di aggiudicazione. Garantiscono  la  conservazione  di  una
documentazione sufficiente a giustificare le  decisioni  adottate  in
tutte le fasi della procedura di  appalto,  quali  la  documentazione
relativa  alle  comunicazioni  con  gli  operatori  economici  e   le
deliberazioni interne, la preparazione  dei  documenti  di  gara,  il
dialogo   o   la   negoziazione   se   previsti,   la   selezione   e
l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione  e'  conservata  per
almeno  cinque  anni  a  partire   dalla   data   di   aggiudicazione
dell'appalto, oppure, in caso di pendenza di una  controversia,  fino
al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 
  5. La relazione o i suoi principali elementi sono  comunicati  alla
Cabina  di  regia  di  cui  all'articolo  221   per   la   successiva
comunicazione  alla  Commissione  europea,   alle   autorita',   agli
organismi o alle  strutture  competenti,  quando  tale  relazione  e'
richiesta. 

PARTE VI
DELL’ESECUZIONE

                            Articolo 113. 
 
              Requisiti per l'esecuzione dell'appalto. 
 
  1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti  particolari
per l'esecuzione del contratto,  purche'  siano  compatibili  con  il
diritto europeo e con i  principi  di  parita'  di  trattamento,  non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita', innovazione  e  siano
precisati nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza
bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in
particolare, a esigenze sociali e ambientali. 
  2. In  sede  di  offerta  gli  operatori  economici  dichiarano  di
accettare i requisiti particolari nell'ipotesi  in  cui  risulteranno
aggiudicatari. 
                            Articolo 114. 
 
        Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti. 
 
  1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori,  servizi  o
forniture e' diretta dal RUP, che controlla  i  livelli  di  qualita'
delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale  del
direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore  dei  lavori,
del  coordinatore  in  materia  di  salute  e  di  sicurezza  durante
l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,
nonche' del collaudatore oppure della commissione di collaudo  o  del
verificatore della conformita' e accerta  il  corretto  ed  effettivo
svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. 
  2. Per la direzione e il controllo  dell'esecuzione  dei  contratti
relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano,  prima  dell'avvio
della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un  direttore
dei lavori che puo' essere coadiuvato, in relazione alla complessita'
dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da
uno o piu'  direttori  operativi  e  da  ispettori  di  cantiere,  ed
eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9. 
  3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei  lavori,
ove  costituito,  e'  preposto  al  controllo  tecnico,  contabile  e
amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante  metodi
e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9,
se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e  in  conformita'
al progetto e al contratto. 
  4. Nel caso di contratti di importo non superiore a  1  milione  di
euro e comunque in  assenza  di  lavori  complessi  e  di  rischi  di
interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso  dei  requisiti
richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza,  svolge  anche  le
funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di  esecuzione.  Se
il direttore dei lavori non puo' svolgere tali funzioni, la  stazione
appaltante designa almeno un  direttore  operativo  in  possesso  dei
requisiti, individuato con le modalita' previste dal codice.  In  tal
caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la
responsabilita' per le funzioni ad  esso  assegnate  dalla  normativa
sulla sicurezza, operando in piena autonomia. 
  5. L'allegato II.14 stabilisce le attivita' e i  compiti  demandati
al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni  di  direttori
operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure  di
cui all'allegato I.9. In  sede  di  prima  applicazione  del  codice,
l'allegato II.14 e' abrogato a decorrere dalla  data  di  entrata  in
vigore  di  un   corrispondente   regolamento   adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,   che   lo   sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
  6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la
progettazione,  le  stazioni  appaltanti  che  sono   amministrazioni
pubbliche affidano l'attivita' di  direzione  dei  lavori  ai  propri
dipendenti; in mancanza, la affidano ai  dipendenti  di  centrali  di
committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo  accordo  ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o  intesa  o
convenzione di cui  all'articolo  30  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267. Qualora  le  amministrazioni  di  cui  al  primo
periodo non dispongano delle competenze o  del  personale  necessario
ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalita'
specifiche,  ovvero  qualora  la  stazione  appaltante  non  sia  una
amministrazione pubblica, l'incarico e'  affidato  con  le  modalita'
previste dal codice. 
  7. Per i  contratti  aventi  ad  oggetto  servizi  e  forniture  le
funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione  sono  svolti,  di
norma, dal RUP, che provvede, anche  con  l'ausilio  di  uno  o  piu'
direttori  operativi  individuati  dalla   stazione   appaltante   in
relazione alla  complessita'  dell'appalto,  al  coordinamento,  alla
direzione  e  al  controllo  tecnico   contabile   e   amministrativo
dell'esecuzione  del  contratto  anche,  qualora  previsto,  mediante
metodi  e  strumenti  di  gestione  informativa   digitale   di   cui
all'allegato  I.9,  assicurando  la  regolare  esecuzione  da   parte
dell'esecutore, in conformita' ai documenti contrattuali. 
  8. L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di
particolare importanza, per qualita' o importo delle prestazioni, per
cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP. 
  9. Qualora le stazioni appaltanti non dispongano  al  loro  interno
delle competenze o del personale necessario ad espletare  l'attivita'
di direzione dell'esecuzione, si applica il comma 6. 
  10. Per i contratti di servizi e forniture individuati ai sensi del
comma  8,  la  stazione  appaltante,  su  indicazione  del  direttore
dell'esecuzione, sentito il RUP, puo' nominare uno o piu'  assistenti
con  funzioni  di  direttore  operativo  per  svolgere  i  compiti  e
coadiuvare  il  direttore  dell'esecuzione  secondo  quanto  previsto
dall'allegato II.14. 
                            Articolo 115. 
 
            Controllo tecnico contabile e amministrativo. 
 
  1. Con l'allegato II.14 sono individuate le modalita'  con  cui  il
direttore dei lavori effettua l'attivita' di direzione,  controllo  e
contabilita' dei lavori  mediante  le  piattaforme  digitali  di  cui
all'articolo 25, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione. 
  2. L'esecutore dei lavori si  uniforma  alle  disposizioni  e  agli
ordini di servizio del direttore dei lavori senza poterne  sospendere
o ritardare il regolare sviluppo. Le riserve  sono  iscritte  con  le
modalita' e nei termini  previsti  dall'allegato  II.14,  a  pena  di
decadenza dal diritto di fare valere,  in  qualunque  tempo  e  modo,
pretese  relative  ai  fatti  e  alle  contabilizzazioni   risultanti
dall'atto contabile. 
  3. Nei contratti di servizi e forniture le modalita' dell'attivita'
di  direzione,  controllo  e  contabilita'  demandata  al  RUP  o  al
direttore dell'esecuzione,  se  nominato,  sono  individuate  con  il
capitolato speciale o, in mancanza,  con  l'allegato  II.14,  secondo
criteri di trasparenza e  semplificazione  e  prevedono  l'uso  delle
piattaforme digitali di cui all'articolo 25. 
  4. Nei contratti di cui al comma 3 il capitolato speciale  contiene
anche la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, fatta
salva l'iscrizione delle riserve secondo quanto previsto al comma  2,
secondo periodo. 
  5. Le piattaforme digitali di cui ai commi 1 e  3  garantiscono  il
collegamento con la Banca dati nazionale dei  contratti  pubblici  di
cui  all'articolo  23,  per  l'invio  delle  informazioni   richieste
dall'ANAC ai sensi dell'articolo 222, comma 9. 
                            Articolo 116. 
 
                 Collaudo e verifica di conformita'. 
 
  1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e  a  verifica
di conformita' per i servizi e per le forniture  per  certificare  il
rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei
lavori e delle prestazioni, nonche' degli obiettivi e dei  tempi,  in
conformita' delle previsioni e pattuizioni contrattuali. 
  2. Il collaudo finale o la  verifica  di  conformita'  deve  essere
completato non oltre sei mesi dall'ultimazione  dei  lavori  o  delle
prestazioni,  salvi  i  casi,  individuati  dall'allegato  II.14,  di
particolare complessita', per i quali il termine puo' essere  elevato
sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in  presenza  di  opere  o
servizi di limitata complessita', i tempi possono essere ridotti.  Il
certificato di collaudo ha carattere provvisorio e  assume  carattere
definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso  tale  termine,
il collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale
di approvazione non sia stato emesso entro due  mesi  dalla  scadenza
del medesimo termine. 
  3. Salvo quanto disposto  dall'articolo  1669  del  codice  civile,
l'appaltatore risponde  per  la  difformita'  e  i  vizi  dell'opera,
ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dalla stazione appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 
  4. Per effettuare le attivita' di collaudo dei lavori  le  stazioni
appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno  a  tre
collaudatori scelti tra i propri dipendenti o  tra  i  dipendenti  di
altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione  rapportata  alla
tipologia e caratteristica del contratto, in possesso  dei  requisiti
di  moralita',  competenza   e   professionalita'.   I   collaudatori
dipendenti della  stessa  amministrazione  appartengono  a  strutture
funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attivita' di
collaudo e' contenuto per i dipendenti della  stessa  amministrazione
nell'ambito dell'incentivo di  cui  all'articolo  45,  mentre  per  i
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche e' determinato ai sensi
della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e  nel  rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133.  Tra  i  dipendenti  della  stazione  appaltante
oppure tra i dipendenti delle altre  amministrazioni  e'  individuato
anche il collaudatore delle strutture per la redazione  del  collaudo
statico.  Per  accertata   carenza   nell'organico   della   stazione
appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi  di
particolare  complessita'  tecnica,  la  stazione  appaltante  affida
l'incarico con le modalita' previste dal codice. 
  5.  Per  i  contratti  di  servizi  e  forniture  la  verifica   di
conformita' e' effettuata dal  RUP  o,  se  nominato,  dal  direttore
dell'esecuzione. Per servizi e forniture  caratterizzati  da  elevato
contenuto tecnologico oppure da elevata complessita'  o  innovazione,
le stazioni appaltanti possono prevedere la  nomina  di  uno  o  piu'
verificatori della  conformita'  diversi  dal  RUP  o  dal  direttore
dell'esecuzione del contratto.  Per  la  nomina  e  il  compenso  dei
verificatori si applica il comma 4. 
  6. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di  verifica
di conformita': 
  a) ai magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili,  e  agli
avvocati e procuratori dello Stato, in attivita' di servizio  e,  per
appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di
rilevanza europea, a quelli  in  quiescenza  nella  regione  o  nelle
regioni dove e' stata svolta l'attivita' di servizio; 
  b)   ai   dipendenti   appartenenti   ai   ruoli   della   pubblica
amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza,  per
appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di
rilevanza europea ubicati nella  regione  o  nelle  regioni  dove  e'
svolta per i dipendenti in servizio oppure e' stata svolta per quelli
in quiescenza, l'attivita' di servizio; 
  c) a coloro che nel triennio antecedente hanno  avuto  rapporti  di
lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi
titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto; 
  d) a coloro che hanno  comunque  svolto  o  svolgono  attivita'  di
controllo,  verifica,  progettazione,  approvazione,  autorizzazione,
vigilanza o direzione sul contratto da collaudare; 
  e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara. 
  7. Le modalita' tecniche e i tempi  di  svolgimento  del  collaudo,
nonche' i casi in cui il certificato di  collaudo  dei  lavori  e  il
certificato di verifica di conformita' possono essere sostituiti  dal
certificato di regolare esecuzione, sono  disciplinati  dall'allegato
II.14. 
  8. Le modalita' tecniche e i tempi della  verifica  di  conformita'
sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato.  La  cadenza
delle verifiche puo' non coincidere con il pagamento periodico  delle
prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare  pagamento  in
favore degli operatori economici. 
  9. Salvo motivate esigenze, le attivita' di verifica di conformita'
sono  svolte  durante  l'esecuzione  dei  contratti   a   prestazioni
periodiche o continuative. 
  10. Al termine del lavoro sono redatti: 
  a) per i beni del patrimonio culturale, un  consuntivo  scientifico
predisposto dal direttore dei lavori o, nel  caso  di  interventi  su
beni culturali mobili, superfici decorate di  beni  architettonici  e
materiali  storicizzati  di  beni  immobili  di   interesse   storico
artistico, da restauratori di beni  culturali  ovvero,  nel  caso  di
interventi archeologici, da archeologi qualificati,  ai  sensi  della
normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza  e
del restauro e quale premessa per il futuro programma  di  intervento
sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono
previsti nel quadro economico dell'intervento; 
  b) l'aggiornamento del piano  di  manutenzione  e  della  eventuale
modellazione informativa dell'opera realizzata di cui all'articolo 43
per la successiva gestione del ciclo di vita; 
  c) dai professionisti afferenti  alle  rispettive  competenze,  una
relazione tecnico-scientifica,  con  l'esplicitazione  dei  risultati
culturali e scientifici raggiunti. 
  11.  Gli  accertamenti  di  laboratorio  e  le  verifiche  tecniche
obbligatorie inerenti alle attivita' di cui al  presente  articolo  e
alle  attivita'  di  cui  all'allegato  II.14  oppure  specificamente
previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori,  sono  disposti
dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di
conformita', imputando la spesa a carico delle somme  a  disposizione
accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese  non  sono
soggette a ribasso. I criteri per la determinazione  dei  costi  sono
individuati  dall'allegato  II.15.  In  sede  di  prima  applicazione
l'allegato II.15  e'  abrogato  e  sostituito  da  un  corrispondente
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  adottato
su proposta del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  che  lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
                            Articolo 117. 
 
                        Garanzie definitive. 
 
  1. Per la sottoscrizione del  contratto  l'appaltatore  costituisce
una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a  sua  scelta  sotto
forma  di  cauzione  o  fideiussione  con   le   modalita'   previste
dall'articolo 106, pari al 10 per  cento  dell'importo  contrattuale;
tale obbligo e' indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso  di
procedure realizzate in forma aggregata da centrali  di  committenza,
l'importo della garanzia e' indicato nella misura massima del 10  per
cento dell'importo contrattuale. Nel  caso  di  procedure  aventi  ad
oggetto accordi  quadro  di  cui  all'articolo  59,  l'importo  della
garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari e'  indicato
nella misura  massima  del  2  per  cento  dell'importo  dell'accordo
quadro; l'importo della  garanzia  per  i  contratti  attuativi  puo'
essere fissato nella documentazione di gara  dell'accordo  quadro  in
misura anche inferiore al 10  per  cento  del  valore  dei  contratti
stessi  con  l'indicazione   delle   modalita'   di   calcolo   della
maggiorazione prevista dal comma 2. 
  2. Per salvaguardare  l'interesse  pubblico  alla  conclusione  del
contratto  nei  termini  e  nei   modi   programmati   in   caso   di
aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia  e'
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti  il
10 per cento. Se il ribasso e' superiore al 20 per  cento,  l'aumento
e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20
per cento.  Nel  caso  di  accordi  quadro  con  piu'  operatori  che
prevedono una riapertura del rilancio, la  maggiorazione  di  cui  al
presente  periodo  e'  stabilita  dalla  stazione  appaltante   nella
documentazione di gara dell'accordo quadro. 
  3.  La  garanzia  e'  prestata  per  l'adempimento  di   tutte   le
obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni  derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,  nonche'  per
il rimborso delle somme pagate in piu'  all'esecutore  rispetto  alle
risultanze   della   liquidazione   finale,   salva    comunque    la
risarcibilita' del maggior danno  verso  l'appaltatore.  La  garanzia
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o  del  certificato  di  regolare  esecuzione  e
secondo le modalita' previste dal comma  8.  La  stazione  appaltante
puo' richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione  della  garanzia
ove questa  sia  venuta  meno  in  tutto  o  in  parte;  in  caso  di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui  ratei  di
prezzo da corrispondere. Alla garanzia  definitiva  si  applicano  le
riduzioni previste  dall'articolo  106,  comma  8,  per  la  garanzia
provvisoria. 
  4. Negli appalti di  lavori  l'appaltatore  puo'  richiedere  prima
della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva
con  l'applicazione  di  una  ritenuta  a  valere  sugli   stati   di
avanzamento pari al 10 per cento  degli  stessi,  ferme  restando  la
garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione  dell'anticipazione
e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo,  ai
sensi  del  comma  9.  Per  motivate  ragioni  di  rischio  dovute  a
particolari caratteristiche dell'appalto o  a  specifiche  situazioni
soggettive dell'esecutore dei lavori,  la  stazione  appaltante  puo'
opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate
dalla stazione appaltante all'emissione del certificato  di  collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o  comunque  non
oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei  lavori  risultante
dal relativo certificato. 
  5. Le  stazioni  appaltanti  hanno  il  diritto  di  valersi  della
garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per  l'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori,  servizi  o
forniture nel caso di risoluzione del  contratto  disposta  in  danno
dell'esecutore.  Possono  altresi'  incamerare  la  garanzia  per  il
pagamento  di  quanto  dovuto  dall'esecutore  per  le   inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e  prescrizioni  dei  contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla  tutela,  protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei  lavoratori  addetti
all'esecuzione dell'appalto. 
  6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la mancata costituzione
della  garanzia  di  cui  al   comma   1   determina   la   decadenza
dell'affidamento  e   l'acquisizione   della   garanzia   provvisoria
presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
  7.  La  garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
rilasciata dai soggetti di cui all'articolo  106,  comma  3,  con  le
modalita'  previste  dal  secondo  periodo  dello  stesso  comma.  La
garanzia  prevede  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio   della
preventiva  escussione   del   debitore   principale,   la   rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957,  secondo  comma,  del  codice
civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
  8. La garanzia di cui al comma 1 e' progressivamente  svincolata  a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite  massimo  dell'80
per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo  della
garanzia  definitiva  permane  fino  alla  data  di   emissione   del
certificato di collaudo provvisorio o  del  certificato  di  regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data  di  ultimazione
dei lavori  risultante  dal  relativo  certificato.  Lo  svincolo  e'
automatico, senza necessita' di nulla osta del  committente,  con  la
sola condizione della preventiva consegna  all'istituto  garante,  da
parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei  lavori  o  di
analogo documento, in originale  o  in  copia  autentica,  attestanti
l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti
di forniture e servizi. Sono nulle  le  pattuizioni  contrarie  o  in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna  degli
stati di  avanzamento  o  della  documentazione  analoga  costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale  la
garanzia e' prestata. 
  9.  Il  pagamento  della  rata  di  saldo   e'   subordinato   alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria  bancaria
o  assicurativa  pari  all'importo  della  medesima  rata  di   saldo
maggiorato del tasso di interesse legale  applicato  per  il  periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo  o
della verifica di conformita'  nel  caso  di  appalti  di  servizi  o
forniture e l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi. 
  10. L'esecutore dei lavori costituisce  e  consegna  alla  stazione
appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori  anche
una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle  stazioni
appaltanti a causa del danneggiamento o della  distruzione  totale  o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,  verificatisi  nel
corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti  a  base
di gara o di  affidamento  e'  stabilito  l'importo  della  somma  da
assicurare che,  di  norma,  corrisponde  all'importo  del  contratto
stesso qualora non sussistano motivate  particolari  circostanze  che
impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente
comma assicura  la  stazione  appaltante  contro  la  responsabilita'
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori
il cui massimale e' pari al 5 per cento della somma assicurata per le
opere con un minimo di 500.000 euro ed un  massimo  di  5.000.000  di
euro. La copertura assicurativa decorre dalla data  di  consegna  dei
lavori e cessa alla data di emissione  del  certificato  di  collaudo
provvisorio o del  certificato  di  regolare  esecuzione  o  comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei  lavori  risultante
dal  relativo  certificato.  Qualora  sia  previsto  un  periodo   di
garanzia, la polizza assicurativa e' sostituita da  una  polizza  che
tenga indenni le stazioni  appaltanti  da  tutti  i  rischi  connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi  per  la
loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso  o  il  ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di  commissione  da
parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia  della  garanzia  nei
confronti della stazione appaltante. 
  11. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui
all'articolo 14, il titolare del contratto per la liquidazione  della
rata di saldo stipula, con decorrenza dalla  data  di  emissione  del
certificato di collaudo provvisorio o  del  certificato  di  regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data  di  ultimazione
dei  lavori  risultante  dal  relativo   certificato,   una   polizza
indennitaria decennale a copertura dei  rischi  di  rovina  totale  o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi  derivanti  da  gravi  difetti
costruttivi.  La  polizza  contiene  la  previsione   del   pagamento
dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non
appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento  della
responsabilita' e senza che occorrano consensi ed  autorizzazioni  di
qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale  e'
non inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e  non
superiore  al  40  per  cento,  nel   rispetto   del   principio   di
proporzionalita' avuto riguardo alla natura  dell'opera.  L'esecutore
dei lavori stipula altresi' per i lavori di cui al presente comma una
polizza di  assicurazione  della  responsabilita'  civile  per  danni
cagionati a  terzi,  con  decorrenza  dalla  data  di  emissione  del
certificato di collaudo provvisorio o  del  certificato  di  regolare
esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari  al
5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000
euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 
  12. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal
codice sono conformi agli  schemi  tipo  approvati  con  decreto  del
Ministro delle imprese e  del  made  in  Italy  di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono  la
rivalsa verso il  contraente  e  il  diritto  di  regresso  verso  la
stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e  possono
essere rilasciate congiuntamente da piu' garanti. I garanti designano
un mandatario o  un  delegatario  per  i  rapporti  con  la  stazione
appaltante. 
  13. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e
le garanzie assicurative sono presentate,  su  mandato  irrevocabile,
dalla mandataria in nome e per conto di tutti  i  concorrenti,  ferma
restando la responsabilita' solidale tra le imprese. 
  14.  Per  gli  appalti  da  eseguirsi  da  operatori  economici  di
comprovata solidita' nonche' per le forniture di beni che per la loro
natura, o per l'uso  speciale  cui  sono  destinati,  debbano  essere
acquistati  nel  luogo  di  produzione  o  forniti  direttamente  dai
produttori, o  per  le  forniture  di  prodotti  d'arte,  macchinari,
strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali  deve  essere
affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della
garanzia e' possibile previa adeguata motivazione ed  e'  subordinato
ad  un  miglioramento  del  prezzo  di  aggiudicazione  ovvero  delle
condizioni di esecuzione. 
                            Articolo 118. 
 
     Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore. 
 
  1.  Per  gli  affidamenti  a  contraente  generale   di   qualunque
ammontare, e, quando previsto dal bando o dall'avviso  di  gara,  per
gli appalti di ammontare superiore a 100 milioni di euro, il soggetto
aggiudicatario presenta sotto forma di  cauzione  o  di  fideiussione
rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma  3,  in  luogo
della garanzia definitiva  di  cui  all'articolo  117,  una  garanzia
dell'adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  del  contratto  e  del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale  inadempimento  delle
obbligazioni stesse, denominata "garanzia di buon adempimento" e  una
garanzia di  conclusione  dell'opera  nei  casi  di  risoluzione  del
contratto  previsti  dal  codice  civile  e  dal   presente   codice,
denominata «garanzia per la risoluzione». 
  2. Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo  soggetto,  anche
quest'ultimo presenta le garanzie previste al comma 1. 
  3. La garanzia di buon adempimento e' costituita con  le  modalita'
di cui all'articolo 117, commi 1 e 2, ed e' pari al 5 per cento fisso
dell'importo contrattuale come risultante  dall'aggiudicazione  senza
applicazione degli incrementi per ribassi di  cui  all'articolo  117,
comma 1; permane fino alla  data  di  emissione  del  certificato  di
collaudo provvisorio o del  certificato  di  regolare  esecuzione,  o
comunque fino a dodici mesi dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori
risultante dal relativo certificato. 
  4. La garanzia fideiussoria "per la risoluzione" opera nei casi  di
risoluzione del contratto previsti dal codice civile e  dal  presente
codice  ed  e'  di  importo  pari  al  10  per   cento   dell'importo
contrattuale,  fermo  restando  che,  qualora  l'importo  in   valore
assoluto fosse superiore a 100  milioni  di  euro,  essa  si  intende
comunque limitata a 100 milioni di euro. 
  5. La garanzia "per la risoluzione" copre,  nei  limiti  dei  danni
effettivamente subiti, i costi per le procedure di  riaffidamento  da
parte della stazione  appaltante  e  l'eventuale  maggior  costo  tra
l'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria  dei
lavori e l'importo contrattuale del riaffidamento dei lavori  stessi,
a cui sono sommati gli importi dei pagamenti  gia'  effettuati  o  da
effettuare in base agli stati d'avanzamento dei lavori. 
  6. La garanzia "per la  risoluzione"  e'  efficace  a  partire  dal
perfezionamento del contratto e  fino  alla  data  di  emissione  del
certificato   di   ultimazione   dei    lavori,    allorche'    cessa
automaticamente.   La   garanzia   "per   la    risoluzione"    cessa
automaticamente anche decorsi tre mesi dalla data  del  riaffidamento
dei lavori. 
  7. Le garanzie di cui al presente articolo prevedono  espressamente
la rinuncia al beneficio della  preventiva  escussione  del  debitore
principale e la rinuncia  all'eccezione  di  cui  all'articolo  1957,
secondo comma, del codice civile. 
  8. Nel caso di escussione il pagamento e' effettuato  entro  trenta
giorni, a semplice richiesta scritta della  stazione  appaltante;  la
richiesta  reca  l'indicazione  del  titolo  per  cui   la   stazione
appaltante richiede l'escussione. 
  9. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie  fideiussorie
del comma 1 sono adottati con le modalita' di cui  all'articolo  117,
comma 12. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso
comma. 
                            Articolo 119. 
 
                             Subappalto. 
 
  1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere
o i lavori, i servizi e le forniture compresi  nel  contratto.  Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 120,  comma  1,  lettera  d),  la
cessione del contratto e' nulla. E' altresi' nullo l'accordo con  cui
a terzi sia  affidata  l'integrale  esecuzione  delle  prestazioni  o
lavorazioni  appaltate,  nonche'  la  prevalente   esecuzione   delle
lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti adalta
intensita'  di  manodopera.  E'  ammesso  il  subappalto  secondo  le
disposizioni del presente articolo. 
  2. Il subappalto e' il contratto con il quale l'appaltatore  affida
a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto, con organizzazione  di  mezzi  e  rischi  a
carico  del  subappaltatore.  Costituisce,  comunque,  subappalto  di
lavori  qualsiasi  contratto  stipulato  dall'appaltatore  con  terzi
avente  ad  oggetto  attivita'  ovunque  espletate   che   richiedono
l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa  in  opera  e  i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al  2  per  cento
dell'importo delle prestazioni affidate  o  di  importo  superiore  a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera  e  del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1,  2  e  3,
previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni
appaltanti, eventualmente avvalendosi  del  parere  delle  Prefetture
competenti,  indicano  nei  documenti  di  gara  le   prestazioni   o
lavorazioni   oggetto   del   contratto   da    eseguire    a    cura
dell'aggiudicatario  in  ragione  delle  specifiche   caratteristiche
dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma  11,
in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della  natura  o
della  complessita'  delle  prestazioni  o   delle   lavorazioni   da
effettuare, il controllo  delle  attivita'  di  cantiere  e  piu'  in
generale dei luoghi di lavoro o di garantire una piu' intensa  tutela
delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei  lavoratori
ovvero  di  prevenire  il  rischio  di  infiltrazioni  criminali.  Si
prescinde da tale ultima valutazione quando  i  subappaltatori  siano
iscritti  nell'elenco  dei  fornitori,  prestatori  di   servizi   ed
esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge  6
novembre 2012, n.190, oppure nell'anagrafe antimafia degli  esecutori
istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229.
L'affidatario comunica alla stazione  appaltante,  prima  dell'inizio
della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti,
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del  sub-contraente,
l'importo  del  sub-contratto,  l'oggetto  del  lavoro,  servizio   o
fornitura  affidati.  Sono,  altresi',   comunicate   alla   stazione
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute  nelcorso
del  sub-contratto.  E'   altresi'   fatto   obbligo   di   acquisire
autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del  subappalto  subisca
variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. 
  3. Non si configurano come attivita' affidate in subappalto, per la
loro specificita', le seguenti categorie di forniture o servizi: 
  a) l'affidamento di attivita' secondarie, accessorie o  sussidiarie
a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare  comunicazione
alla stazione appaltante; 
  b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; 
  c) l'affidamento di servizi di  importo  inferiore  a  20.000  euro
annui a imprenditori  agricoli  nei  comuni  classificati  totalmente
montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT,
oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle  finanze  n.  9
del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.  53  alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  141  del  18  giugno
1993, nonche' nei comuni delle isole minori  di  cui  all'allegato  A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
  d) le prestazioni secondarie,  accessorie  o  sussidiarie  rese  in
favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi  di
cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti  in  epoca  anteriore
alla  indizione  della  procedura  finalizzata  alla   aggiudicazione
dell'appalto. I  relativi  contratti  sono  trasmessi  alla  stazione
appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del  contratto
di appalto. 
  4. I soggetti affidatari dei contratti di  cui  al  codice  possono
affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le  forniture
compresi  nel  contratto,  previa   autorizzazione   della   stazione
appaltante a condizione che: 
  a) il subappaltatore  sia  qualificato  per  le  lavorazioni  o  le
prestazioni da eseguire; 
  b) non sussistano a suo carico le cause di  esclusione  di  cui  al
Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro; 
  c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o  le  parti
di opere ovvero i servizi  e  le  forniture  o  parti  di  servizi  e
forniture che si intende subappaltare. 
  5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione
appaltante almeno venti giorni prima della data di  effettivo  inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette
la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle  cause
di esclusione di cui al Capo II del  Titolo  IV  della  Parte  V  del
presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e
103. La stazione appaltante  verifica  la  dichiarazione  tramite  la
Banca  dati  nazionale  di  cui  all'articolo  23.  Il  contratto  di
subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa  e
grafica direttamente derivata  dagli  atti  del  contratto  affidato,
indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in  termini
prestazionali che economici. 
  6. Il contraente principale e il subappaltatore  sono  responsabili
in solido nei confronti della stazione appaltante per le  prestazioni
oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario e' responsabile
in solido con  il  subappaltatore  per  gli  obblighi  retributivi  e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere  a)
e c), l'appaltatore e' liberato dalla responsabilita' solidale di cui
al secondo periodo del presente comma. 
  7. L'affidatario e' tenuto ad osservare il trattamento economico  e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale
in vigore per il settore e per la zona nella  quale  si  eseguono  le
prestazioni secondoquanto previsto  all'articolo  11.  E',  altresi'.
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte
dei  subappaltatori  nei  confronti  dei  loro  dipendenti   per   le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel  rispetto  di  quanto
previsto  dal  comma  12.  L'affidatario  e,  per  suo   tramite,   i
subappaltatori,   trasmettono   alla   stazione   appaltante    prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di  avvenuta  denunzia  agli
enti  previdenziali,  inclusa  la   Cassa   edile,   assicurativi   e
antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma 15. Per il
pagamento delle  prestazioni  rese  nell'ambito  dell'appalto  o  del
subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il  documento
unico di regolarita' contributiva  in  corso  di  validita'  relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 
  8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in  caso
di ritardo nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale
dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti
e cottimi, nonche' in caso di  inadempienza  contributiva  risultante
dal documento unico di  regolarita'  contributiva,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5. 
  9. Nel caso di formale contestazione  delle  richieste  di  cui  al
comma 8, il RUP o il responsabile  della  fase  dell'esecuzione,  ove
nominato, inoltra le richieste  e  le  contestazioni  alla  direzione
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 
  10. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione
appaltante, i subappaltatori relativamente  ai  quali,  all'esito  di
apposita verifica, sia stata accertata la  sussistenza  di  cause  di
esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente
Libro. 
  11.   La   stazione   appaltante   corrisponde   direttamente    al
subappaltatore  ed  ai  titolari  di  sub-contratti  non  costituenti
subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2  l'importo  dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 
  a) quando il subcontraente e' una microimpresa o piccola impresa; 
  b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 
  c) su richiesta del subcontraente e se la natura del  contratto  lo
consente. 
  12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate  in  subappalto,
deve  garantire  gli  stessi  standard  qualitativi  e  prestazionali
previsti nel contratto di appalto  e  riconoscere  ai  lavoratori  un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che  avrebbe
garantito il contraente principale. Il subappaltatore  e'  tenuto  ad
applicare i medesimi contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  del
contraente principale, qualora le  attivita'  oggetto  di  subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto  dell'appalto  oppure
riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e  siano
incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate  in  subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici
senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione  oppure
il direttore dell'esecuzione, provvede alla  verifica  dell'effettiva
applicazione   della   presente   disposizione.   L'affidatario    e'
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di quest'ultimo, degli obblighi  di  sicurezza  previsti  dalla
normativa vigente. 
  13. Per i lavori, nei cartelli  esposti  all'esterno  del  cantiere
devono essere  indicati  anche  i  nominativi  di  tutte  le  imprese
subappaltatrici. 
  14. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso  irregolare  il
documento unico di  regolarita'  contributiva  e'  comprensivo  della
verifica della congruita' della incidenza della mano d'opera relativa
allo specifico contratto affidato.  Tale  congruita',  per  i  lavori
edili, e' verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto  a
livello nazionale tra  le  parti  sociali  firmatarie  del  contratto
collettivo  nazionale  comparativamente  piu'   rappresentative   per
l'ambito del settore  edile  ed  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali;  per  i  lavori  non  edili  e'   verificata   in
comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato. 
  15. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile
2008, n. 81 sono messi  a  disposizione  delle  autorita'  competenti
preposte  alle  verifiche  ispettive  di  controllo   dei   cantieri.
L'affidatario  e'  tenuto  a  curare  il  coordinamento  di  tutti  i
subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici  piani
redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra  loro  e  coerenti
con   il   piano   presentato   dall'affidatario.   Nell'ipotesi   di
raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio,  l'obbligo  incombe  al
mandatario. Il direttore tecnico  di  cantiere  e'  responsabile  del
rispetto  del  piano  da  parte  di  tutte   le   imprese   impegnate
nell'esecuzione dei lavori. 
  16. L'affidatario che si avvale del subappalto o del  cottimo  deve
allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di  collegamento
a norma dell'articolo 2359 del codice  civile  con  il  titolare  del
subappalto  o  del  cottimo.  Analoga   dichiarazione   deve   essere
effettuata  da  ciascuno  dei  soggetti  partecipanti  nel  caso   di
raggruppamento  temporaneo,  societa'  o   consorzio.   La   stazione
appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4  entro  trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo'  essere  prorogato
una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso  tale
termine senza che si  sia  provveduto,  l'autorizzazione  si  intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore  al  2  per
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo  inferiore
a 100.000 euro, i termini  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  da
parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'. 
  17. Le stazioni  appaltanti  indicano  nei  documenti  di  gara  le
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto  che,  pur
subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore  subappalto,
in  ragione   delle   specifiche   caratteristiche   dell'appalto   e
dell'esigenza, tenuto conto della natura o della  complessita'  delle
prestazioni o delle  lavorazioni  da  effettuare,  di  rafforzare  il
controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale  dei  luoghi
di lavoro o di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni  di
lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di  prevenire
il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde  da  tale  ultima
valutazione  quando  i  subappaltatori   ulteriori   siano   iscritti
nell'elenco dei fornitori, prestatori  di  servizi  ed  esecutori  di
lavori di cui al comma 52 dell'articolo  1  della  legge  6  novembre
2012,  n.  190,  ovvero  nell'anagrafe  antimafia   degli   esecutori
istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
  18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche
ai raggruppamenti temporanei e alle societa' anche consortili, quando
le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire  direttamente
le prestazioni scorporabili; si applicano altresi'  agli  affidamenti
con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
del presente articolo e' consentita, in deroga all'articolo 68, comma
15,  la  costituzione  dell'associazione  in  partecipazione   quando
l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte
in appalto. 
  19. E' fatta salva la facolta' per le regioni a statuto speciale  e
per le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  sulla  base  dei
rispettivi statuti  e  delle  relative  norme  di  attuazione  e  nel
rispetto   della   normativa   europea   vigente   e   dei   principi
dell'ordinamento europeo, di disciplinare ulteriori casi di pagamento
diretto dei subappaltatori. 
  20. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati  necessari  per
la partecipazione e la  qualificazione  all'appaltatore,  scomputando
dall'intero valore dell'appalto il valore e la  categoria  di  quanto
eseguito  attraverso  il   subappalto.   I   subappaltatori   possono
richiedere alle  stazioni  appaltanti  i  certificati  relativi  alle
prestazioni oggetto di appalto eseguite. 
                            Articolo 120. 
 
           Modifica dei contratti in corso di esecuzione. 
 
  1. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  60  per  le  clausole  di
revisione  dei  prezzi,  i  contratti  di  appalto   possono   essere
modificati  senza  una  nuova  procedura  di  affidamento  nei   casi
seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a)  e  c),
nonostante le modifiche, la struttura del  contratto  o  dell'accordo
quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: 
  a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore  monetario,  sono
state previste in  clausole  chiare,  precise  e  inequivocabili  dei
documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in  clausole
di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture  stipulati
dai  soggetti  aggregatori  restano  ferme  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  b) per la sopravvenuta necessita' di lavori,  servizi  o  forniture
supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento
del contraente nel contempo: 
  1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 
  2) comporti  per  la  stazione  appaltante  notevoli  disagi  o  un
sostanziale incremento dei costi; 
  c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi  come  modifiche
resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto  di
circostanze  imprevedibili  da  parte  della   stazione   appaltante.
Rientrano  in  tali  circostanze  nuove  disposizioni  legislative  o
regolamentari  o  provvedimenti  sopravvenuti  di  autorita'  o  enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti; 
  d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a  causa  di
una delle seguenti circostanze: 
  1)  le  modifiche  soggettive  implicanti   la   sostituzione   del
contraente originario sono previste in  clausole  chiare,  precise  e
inequivocabili dei documenti di gara; 
  2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o  a
seguito di ristrutturazioni societarie,  che  comportino  successione
nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi  gli
iniziali criteri di selezione, purche' cio'  non  implichi  ulteriori
modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato  ad  eludere
l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
124; 
  3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli  obblighi  del
contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il  contratto  puo'
essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il
50 per cento del valore del  contratto  iniziale.  In  caso  di  piu'
modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna
modifica. Tali modifiche successive non  eludono  l'applicazione  del
codice. 
  3. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a  quanto
previsto dal comma 1, senza necessita' di una nuova procedura, sempre
che  nonostante  le  modifiche,  la   struttura   del   contratto   o
dell'accordo  quadro  e  l'operazione   economica   sottesa   possano
ritenersi inalterate, se il valore della modifica e' al di  sotto  di
entrambi i seguenti valori: 
  a) le soglie fissate all'articolo 14; 
  b) il 10  per  cento  del  valore  iniziale  del  contratto  per  i
contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale
del contratto per i contratti di lavori; in caso  di  piu'  modifiche
successive, il valore e' accertato sulla base del valore  complessivo
del contratto al netto delle successive modifiche. 
  4. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere  b)  e
c),  2  e  3,  quando  il   contratto   prevede   una   clausola   di
indicizzazione, il valore di riferimento e' il prezzo aggiornato. 
  5. Sono sempre  consentite,  a  prescindere  dal  loro  valore,  le
modifiche non sostanziali. 
  6.  La  modifica   e'   considerata   sostanziale   quando   altera
considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro  e
l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e
3, una modifica e' considerata sostanziale se  si  verificano  una  o
piu' delle seguenti condizioni: 
  a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute
nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere
candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o  di  accettare
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero
attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; 
  b) la  modifica  cambia  l'equilibrio  economico  del  contratto  o
dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto
nel contratto iniziale; 
  c) la modifica estende notevolmente l'ambito  di  applicazione  del
contratto; 
  d)  un  nuovo  contraente  sostituisce  quello  cui   la   stazione
appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in  casi  diversi
da quelli previsti dal comma 1, lettera d). 
  7. Non  sono  considerate  sostanziali,  fermi  restando  i  limiti
derivanti dalle somme a disposizione del  quadro  economico  e  dalle
previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6,  le  modifiche
al   progetto   proposte    dalla    stazione    appaltante    ovvero
dall'appaltatore con  le  quali,  nel  rispetto  della  funzionalita'
dell'opera: 
  a) si assicurino risparmi, rispetto alle  previsioni  iniziali,  da
utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento
dei costi delle lavorazioni; 
  b) si realizzino soluzioni equivalenti o  migliorative  in  termini
economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera. 
  8. Il contratto e' sempre modificabile ai sensi dell'articolo  9  e
nel  rispetto  delle  clausole  di   rinegoziazione   contenute   nel
contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di
rinegoziazione va avanzata senza ritardo e  non  giustifica,  di  per
se', la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede  a
formulare la proposta di  un  nuovo  accordo  entro  un  termine  non
superiore a tre mesi. Nel caso  in  cui  non  si  pervenga  al  nuovo
accordo entro un termine  ragionevole,  la  parte  svantaggiata  puo'
agire  in  giudizio  per   ottenere   l'adeguamento   del   contratto
all'equilibrio originario, salva la responsabilita' per la violazione
dell'obbligo di rinegoziazione. 
  9. Nei documenti  di  gara  iniziali  puo'  essere  stabilito  che,
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento  o  una
diminuzione  delle  prestazioni  fino  a   concorrenza   del   quinto
dell'importo del contratto,  la  stazione  appaltante  possa  imporre
all'appaltatore   l'esecuzione   alle   condizioni    originariamente
previste. In tal caso l'appaltatore non puo' fare valere  il  diritto
alla risoluzione del contratto. 
  10. Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali  sia
prevista un'opzione di proroga il contraente originario e'  tenuto  a
eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi,  patti  e  condizioni
stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti  di  gara,  alle
condizioni di mercato ove piu' favorevoli per la stazione appaltante. 
  11.  In  casi  eccezionali  nei   quali   risultino   oggettivi   e
insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento
del contratto, e' consentito, per il  tempo  strettamente  necessario
alla  conclusione  della  procedura,  prorogare  il   contratto   con
l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni  possa
determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure
per l'igiene pubblica, oppure nei casi in  cui  l'interruzione  della
prestazione  dedotta  nella  gara  determinerebbe  un   grave   danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare. In tale ipotesi
il contraente originario e' tenuto all'esecuzione  delle  prestazioni
contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. 
  12. Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di  cui
alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato  II.14  disciplina  le
condizioni per l'opponibilita' alle stazioni appaltanti. 
  13. Fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma  8  per  il  caso  di
rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere  autorizzate
dal RUP con le modalita'  previste  dall'ordinamento  della  stazione
appaltante. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma  7
devono essere approvate dalla stazione  appaltante  su  proposta  del
RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14. 
  14. Un  avviso  della  intervenuta  modifica  del  contratto  nelle
situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), e' pubblicato  a  cura
della  stazione  appaltante  nella  Gazzetta  ufficiale   dell'Unione
europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16,
ed e' pubblicato conformemente all'articolo  84.  In  sede  di  prima
applicazione del codice, l'allegato II.16  e'  abrogato  a  decorrere
dalla data di entrata in  vigore  di  un  corrispondente  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei, che lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di  allegato  al  codice.
Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui  all'articolo
14 la pubblicita' avviene in ambito nazionale. 
  15. Si  osservano,  in  relazione  alle  modifiche  del  contratto,
nonche' in relazione alle varianti in corso  d'opera,  gli  oneri  di
comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati
dall'allegato II.14. Nel caso in cui l'ANAC accerti  l'illegittimita'
della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri  di  cui
all'articolo  222.  In  caso  di  inadempimento  agli   obblighi   di
comunicazione e trasmissione delle  modifiche  e  delle  varianti  in
corso d'opera previsti dall'allegato II.14, si applicano le  sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222, comma 13. 
                            Articolo 121. 
 
                    Sospensione dell'esecuzione. 
 
  1. Quando ricorrano circostanze speciali, che  impediscono  in  via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola  d'arte,  e  che
non fossero prevedibili al momento della stipulazione del  contratto,
il direttore dei lavori puo' disporre la sospensione  dell'esecuzione
del  contratto,  compilando  il  verbale  di  sospensione,   che   e'
inoltrato, entro cinque giorni, al RUP. 
  2. La sospensione puo',  altresi',  essere  disposta  dal  RUP  per
ragioni di necessita' o di pubblico interesse. 
  3. Nelle ipotesi previste  dai  commi  1  e  2,  per  i  lavori  di
realizzazione di opere pubbliche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'articolo 14, la sospensione  e'  disposta  dal  RUP
dopo aver acquisito il parere del  collegio  consultivo  tecnico  ove
costituito. Se la sospensione e' imposta da gravi ragioni  di  ordine
tecnico, idonee ad  incidere  sulla  realizzazione  a  regola  d'arte
dell'opera, in relazione alle modalita' di  superamento  delle  quali
non vi e' accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4. 
  4. Fatta salva l'ipotesi  del  secondo  periodo  del  comma  3,  la
sospensione e' disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate
le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica
il nuovo termine contrattuale. 
  5. Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per  un  periodo
di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista  per
l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino  sei  mesi
complessivi, l'esecutore puo' chiedere la risoluzione  del  contratto
senza indennita'; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i  termini  suddetti.  Nessun  indennizzo  e'
dovuto all'esecutore negli altri casi. 
  6. Quando successivamente alla consegna dei lavori  insorgano,  per
cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che  impediscano
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue
le parti di lavoro eseguibili, mentre si  provvede  alla  sospensione
parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Nel caso di sospensione parziale, per i lavori  di  realizzazione  di
opere pubbliche di importo  pari  o  superiore  alle  soglie  di  cui
all'articolo 14 si applica il comma 3 del presente articolo. 
  7. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle  sospensioni  dei
lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6, sono iscritte, a pena
di decadenza, nei verbali di sospensione e  di  ripresa  dei  lavori,
salvo che la contestazione riguardi, nelle  sospensioni  inizialmente
legittime, la sola durata, nel qual caso e' sufficiente  l'iscrizione
della stessa nel verbale di ripresa dei lavori;  qualora  l'esecutore
non firmi i verbali deve  farne  espressa  riserva  sul  registro  di
contabilita'. Quando  la  sospensione  supera  il  quarto  del  tempo
contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento da' avviso
all'ANAC. In caso di mancata o tardiva  comunicazione  l'ANAC  irroga
una  sanzione  amministrativa  alla  stazione  appaltante  ai   sensi
dell'articolo 222, comma 13. 
  8. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in  grado
di ultimare i lavori nel termine fissato puo' richiederne la proroga,
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
In ogni caso la concessione della proroga non  pregiudica  i  diritti
spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilita' della  maggiore
durata a fatto della stazione  appaltante.  Sull'istanza  di  proroga
decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP,  sentito  il
direttore dei lavori. Per i  lavori  diretti  alla  realizzazione  di
opere pubbliche di importo  pari  o  superiore  alle  soglie  di  cui
all'articolo 14  e'  acquisito  il  parere  del  collegio  consultivo
tecnico, ove costituito. 
  9. Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 8, l'esecutore
ultima i  lavori  nel  termine  stabilito  dagli  atti  contrattuali,
decorrente dalla data del verbale di  consegna  oppure,  in  caso  di
consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione
dei  lavori,  appena  avvenuta,  e'  comunicata  dall'esecutore   per
iscritto al direttore  dei  lavori,  il  quale  procede  subito  alle
necessarie  constatazioni  in  contraddittorio.  L'esecutore  non  ha
diritto allo scioglimento del  contratto  ne'  ad  alcuna  indennita'
qualora i lavori, per qualsiasi causa non  imputabile  alla  stazione
appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale  e  qualunque
sia il maggior tempo impiegato. 
  10. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei  lavori  disposte
dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi
1, 2 e 6, l'esecutore puo' chiedere, previa  iscrizione,  a  pena  di
decadenza,  di  specifica  riserva,  ai  sensi  del   comma   7,   il
risarcimento dei danni subiti,  quantificato  sulla  base  di  quanto
previsto dall'articolo 1382  del  codice  civile  e  secondo  criteri
individuati nell'allegato II.14. 
  11. Le disposizioni del presente articolo si applicano,  in  quanto
compatibili,  ai  contratti   relativi   a   servizi   e   forniture,
intendendosi riferite al direttore dell'esecuzione, se  nominato,  le
previsioni riguardanti il  direttore  dei  lavori.  Ai  contratti  di
appalto di forniture e servizi  di  importo  pari  o  superiore  a  1
milione di euro si applicano inoltre i commi 3, 6, secondo periodo, e
8, quarto periodo. 
                            Articolo 122. 
 
                            Risoluzione. 
 
  1. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  121,  le  stazioni
appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti  di
tempo, se si verificano una o piu' delle seguenti condizioni: 
  a) modifica sostanziale  del  contratto,  che  richiede  una  nuova
procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120; 
  b) con riferimento alle  modificazioni  di  cui  all'articolo  120,
comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma  2
del predetto articolo 120 e, con riferimento  alle  modificazioni  di
cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle  soglie  di  cui  al
medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b); 
  c) l'aggiudicatario si e' trovato, al  momento  dell'aggiudicazione
dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo  94,  comma
1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara; 
  d)   l'appalto   non   avrebbe   dovuto   essere   aggiudicato   in
considerazione di una grave violazione degli obblighi  derivanti  dai
trattati, come riconosciuto  dalla  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea in un procedimento ai sensi dell'articolo  258  del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea. 
  2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora
nei confronti dell'appaltatore: 
  a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
  b)  sia  intervenuto  un  provvedimento  definitivo   che   dispone
l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione di cui  al  codice
delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di  cui
al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  ovvero   sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati  di
cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro. 
  3. Il contratto di appalto puo' inoltre essere  risolto  per  grave
inadempimento    delle    obbligazioni    contrattuali    da    parte
dell'appaltatore, tale  da  compromettere  la  buona  riuscita  delle
prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore  dell'esecuzione,
se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo
periodo avvia in contraddittorio con  l'appaltatore  il  procedimento
disciplinato dall'articolo  10  dell'allegato  II.14.  All'esito  del
procedimento, la stazione appaltante, su proposta del  RUP,  dichiara
risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore. 
  4.  Qualora,  al  di  fuori  di  quanto  previsto  dal   comma   3,
l'esecuzione  delle  prestazioni   sia   ritardata   per   negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore
dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato,  gli  assegna
un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo' essere  inferiore  a
dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto  il
termine, e redatto il processo verbale  in  contraddittorio,  qualora
l'inadempimento  permanga,  la   stazione   appaltante   risolve   il
contratto,  con  atto  scritto  comunicato   all'appaltatore,   fermo
restando il pagamento delle penali. 
  5. In tutti i casi di risoluzione del  contratto  l'appaltatore  ha
diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative  ai  lavori,
servizi o forniture regolarmente eseguiti. 
  6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere
c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5  sono  decurtate  degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento  del  contratto,  e  in
sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture  riferita
all'appalto risolto, l'onere da porre a  carico  dell'appaltatore  e'
determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta  per  il
nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della
facolta' prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo. 
  7. L'allegato II.14 disciplina le attivita' demandate al  direttore
dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di  conformita'  in
conseguenza della risoluzione del contratto. 
  8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al
ripiegamento dei cantieri gia' allestiti e allo sgombero  delle  aree
di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla  stazione
appaltante; in caso di mancato  rispetto  del  termine,  la  stazione
appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i  relativi
oneri  e  spese.   In   alternativa   all'esecuzione   di   eventuali
provvedimenti  giurisdizionali  cautelari,  possessori  o   d'urgenza
comunque denominati che inibiscano o ritardino  il  ripiegamento  dei
cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la
stazione appaltante puo' depositare cauzione  in  conto  vincolato  a
favore dell'appaltatore o prestare fideiussione  bancaria  o  polizza
assicurativa con le modalita' di cui all'articolo 106, pari all'1 per
cento  del   valore   del   contratto.   Resta   fermo   il   diritto
dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. 
                            Articolo 123. 
 
                              Recesso. 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter  e
92, comma 4, del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
la stazione appaltante  puo'  recedere  dal  contratto  in  qualunque
momento purche' tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei
lavori eseguiti o  delle  prestazioni  relative  ai  servizi  e  alle
forniture eseguiti nonche' del valore dei materiali  utili  esistenti
in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di  servizi  o
forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere,  dei  servizi  o
delle forniture  non  eseguite,  calcolato  secondo  quanto  previsto
nell'allegato II.14. 
  2. L'esercizio del diritto di recesso e' manifestato dalla stazione
appaltante mediante  una  formale  comunicazione  all'appaltatore  da
darsi per iscritto con un preavviso non  inferiore  a  venti  giorni,
decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna  i  lavori,
servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica  la
regolarita' dei servizi e delle forniture. 
  3. L'allegato  II.14  disciplina  il  rimborso  dei  materiali,  la
facolta' di ritenzione della stazione appaltante e  gli  obblighi  di
rimozione e sgombero dell'appaltatore. 
                            Articolo 124. 
 
Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture  nel  caso
di  procedura  di  insolvenza  o  di  impedimento  alla  prosecuzione
             dell'affidamento con l'esecutore designato. 
 
  1. Fatto salvo quanto  previsto  dai  commi  4  e  5,  in  caso  di
liquidazione  giudiziale,  di  liquidazione   coatta   e   concordato
preventivo,  oppure   di   risoluzione   del   contratto   ai   sensi
dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai  sensi  dell'articolo
88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
oppure  in  caso  di  dichiarazione  giudiziale  di  inefficacia  del
contratto, le stazioni  appaltanti  interpellano  progressivamente  i
soggetti che hanno  partecipato  all'originaria  procedura  di  gara,
risultanti  dalla  relativa  graduatoria,  per  stipulare  un   nuovo
contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del  completamento  dei
lavori,  servizi  o  forniture,  se  tecnicamente  ed  economicamente
possibile. 
  2. L'affidamento avviene alle  medesime  condizioni  gia'  proposte
dall'originario  aggiudicatario  in  sede  in  offerta.  Le  stazioni
appaltanti possono prevedere nei  documenti  di  gara  che  il  nuovo
affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico
interpellato. 
  3. Per gli appalti di lavori di realizzazione di opere pubbliche di
importo pari o superiore alle soglie di  cui  all'articolo  14  e  di
servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione  di  euro
si applica, in deroga ai commi 1 e 2, l'articolo 216, commi 2 e 3. 
  4.  Il  curatore  della  procedura  di   liquidazione   giudiziale,
autorizzato  all'esercizio   provvisorio   dell'impresa,   puo',   su
autorizzazione del giudice delegato, stipulare il  contratto  qualora
l'aggiudicazione  sia  intervenuta  prima  della   dichiarazione   di
liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi  quadro
gia'   stipulati   dall'impresa   assoggettata   alla    liquidazione
giudiziale. L'autorizzazione alla  stipulazione  del  contratto  deve
intervenire entro il termine di cui  all'articolo  18,  comma  2;  in
mancanza il curatore e' da intendersi sciolto da ogni  vincolo  e  la
stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2. 
  5. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese  che  hanno
depositato la domanda di accesso al concordato preventivo,  anche  ai
sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa  e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso  codice.
Nel caso in cui  la  domanda  di  cui  al  primo  periodo  sia  stata
depositata dopo l'adozione del provvedimento  di  aggiudicazione,  la
stipulazione  del  contratto  deve  essere  autorizzata  nel  termine
previsto dal comma 4, ai sensi dell'articolo 95, commi  3  e  4,  del
codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. 
  6. Restano ferme le  disposizioni  previste  dall'articolo  32  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  in   materia   di   misure
straordinarie di gestione di imprese  nell'ambito  della  prevenzione
della corruzione. 
                            Articolo 125. 
 
 Anticipazione, modalita' e termini di pagamento del corrispettivo. 
 
  1. Sul valore del  contratto  di  appalto  e'  calcolato  l'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento  da  corrispondere
all'appaltatore entro quindici  giorni  dall'effettivo  inizio  della
prestazione anche  nel  caso  di  consegna  dei  lavori  o  di  avvio
dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi  8
e 9. Con i documenti di  gara  puo'  essere  previsto  un  incremento
dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni
non si  applicano  ai  contratti  di  forniture  e  servizi  indicati
nell'allegato  II.14.   Per   i   contratti   pluriennali   l'importo
dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni
di ciascuna annualita' contabile, stabilita  nel  cronoprogramma  dei
pagamenti, ed e' corrisposto  entro  quindici  giorni  dall'effettivo
inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna  annualita',
secondo   il   cronoprogramma   delle    prestazioni.    L'erogazione
dell'anticipazione  e'  subordinata  alla  costituzione  di  garanzia
fideiussoria   bancaria    o    assicurativa    di    importo    pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale  applicato
al periodo necessario al recupero dell'anticipazione  stessa  secondo
il cronoprogramma della prestazione. La garanzia  e'  rilasciata  dai
soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalita'  previste
dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della  garanzia  e'
gradualmente e automaticamente ridotto nel corso  della  prestazione,
in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti. Il beneficiario decade  dall'anticipazione,  con
obbligo  di  restituzione,  se  l'esecuzione  della  prestazione  non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi  contrattuali.
Sulle  somme  restituite  sono  dovuti  gli  interessi   legali   con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 
  2. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi  agli  acconti  del
corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti
dall'adozione  di  ogni  stato  di   avanzamento,   salvo   che   sia
espressamente concordato nel contratto un diverso  termine,  comunque
non superiore a sessanta giorni e  purche'  cio'  sia  oggettivamente
giustificato dalla natura particolare del contratto o da  talune  sue
caratteristiche. 
  3. Lo stato di avanzamento dei lavori,  ricavato  dal  registro  di
contabilita', e' adottato con le modalita' e nei termini indicati nel
contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza  indugio
il raggiungimento delle  condizioni  contrattuali.  In  mancanza,  lo
comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente  all'esito  positivo
dell'accertamento,  oppure  contestualmente  al   ricevimento   della
comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato
di avanzamento dei  lavori  e  lo  trasmette  al  RUP,  salvo  quanto
previsto dal comma 4. 
  4. In caso di difformita' tra  le  valutazioni  del  direttore  dei
lavori e quelle dell'esecutore  in  merito  al  raggiungimento  delle
condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il
direttore dei lavori, a seguito  di  tempestivo  contraddittorio  con
l'esecutore, archivia la comunicazione  di  cui  al  comma  3  oppure
adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP. 
  5.  I  certificati  di  pagamento   relativi   agli   acconti   del
corrispettivo sono emessi dal  RUP  contestualmente  all'adozione  di
ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a
sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarita'  contributiva
dell'esecutore  e  dei  subappaltatori,  invia  il   certificato   di
pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento  ai
sensi  del  comma  2.   L'esecutore   emette   fattura   al   momento
dell'adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato  ritardo
nell'emissione dei certificati di pagamento puo' costituire motivo di
valutazione del RUP ai fini della  corresponsione  dell'incentivo  ai
sensi dell'articolo 45. L'esecutore puo' emettere fattura al  momento
dell'adozione dello stato  di  avanzamento  dei  lavori.  L'emissione
della fattura da parte dell'esecutore non e' subordinata al  rilascio
del certificato di pagamento da parte del RUP. 
  6. Nei contratti di servizi  e  forniture  con  caratteristiche  di
periodicita'  o  continuita',  che  prevedono  la  corresponsione  di
acconti sul corrispettivo, si applicano le  disposizioni  di  cui  ai
commi 3, 4 e 5. 
  7. All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori e  della
verifica di conformita' negli  appalti  di  servizi  e  forniture,  e
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione
dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento
relativo alla rata di saldo; il pagamento e' effettuato  nel  termine
di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o  della
verifica di conformita', salvo che sia espressamente  concordato  nel
contratto un diverso  termine,  comunque  non  superiore  a  sessanta
giorni e purche' cio' sia oggettivamente  giustificato  dalla  natura
particolare  del  contratto  o  da  talune  sue  caratteristiche.  Il
certificato di pagamento non costituisce presunzione di  accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo  comma,  del  codice
civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto periodo. 
  8. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 
  9. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di  cui  al
presente articolo o ai diversi termini  stabiliti  dal  contratto  si
applicano  le  disposizioni  degli  articoli  5  e  6   del   decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori. 
  10. Le piattaforme digitali di cui all'articolo 25,  assicurano  la
riconducibilita'   delle   fatture    elettroniche    agli    acconti
corrispondenti agli stati di avanzamento e a tutti  i  pagamenti  dei
singoli  contratti,  garantendo  l'interoperabilita'  con  i  sistemi
centrali di  contabilita'  pubblica.  Le  predette  piattaforme  sono
integrate con la piattaforma  tecnologica  per  l'interconnessione  e
l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e  i  prestatori
di servizi di  pagamento  abilitati,  prevista  dall'articolo  5  del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. 
                            Articolo 126. 
 
                  Penali e premi di accelerazione. 
 
  1.  I  contratti  di  appalto  prevedono  penali  per  il   ritardo
nell'esecuzione   delle    prestazioni    contrattuali    da    parte
dell'appaltatore commisurate ai giorni  di  ritardo  e  proporzionali
rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni  contrattuali.
Le penali dovute per  il  ritardato  adempimento  sono  calcolate  in
misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per  mille  e  l'1  per  mille
dell'ammontare  netto  contrattuale,  da  determinare  in   relazione
all'entita' delle  conseguenze  legate  al  ritardo,  e  non  possono
comunque  superare,  complessivamente,  il  10  per  cento  di  detto
ammontare netto contrattuale. 
  2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante puo'  prevedere
nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione
dei  lavori  avviene  in  anticipo  rispetto   al   termine   fissato
contrattualmente, sia riconosciuto un  premio  di  accelerazione  per
ogni giorno di anticipo. Il premio e' determinato  sulla  base  degli
stessi  criteri  stabiliti  per  il  calcolo  della  penale   ed   e'
corrisposto a  seguito  dell'approvazione  da  parte  della  stazione
appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme
indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti',
nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei
lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Nei documenti di  gara
iniziali la stazione appaltante si  puo'  riservare  la  facolta'  di
riconoscere un premio di accelerazione  determinato  sulla  base  dei
predetti criteri anche nel caso in cui il  termine  contrattuale  sia
legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in
anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di  cui  al  terzo
periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto. 

PARTE VII
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI
Titolo I
I servizi sociali e i servizi assimilati

                            Articolo 127. 
 
         Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati. 
 
  1.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  6   del   codice,   per
l'affidamento dei servizi sociali e degli altri servizi assimilati di
cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per valori  pari  o  superiori
alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d),  le  stazioni
appaltanti procedono alternativamente: 
  a) mediante bando o avviso di gara che comprende le informazioni di
cui all'allegato II.6, Parte I, lettera E; 
  b) mediante avviso  di  pre-informazione,  pubblicato  con  cadenza
continuativa per periodi non superiori a ventiquattro  mesi,  recante
le informazioni di  cui  allegato  II.6,  Parte  I,  lettera  F,  con
l'avvertenza   che   l'aggiudicazione   avverra'   senza    ulteriore
pubblicazione di un avviso di indizione di gara. 
  2.  Le  disposizioni  del  comma  1  non  si  applicano  quando  e'
utilizzata, in presenza dei presupposti  previsti  dall'articolo  76,
una procedura negoziata senza pubblicazione di bando. 
  3. L'avvenuto affidamento del servizio e'  reso  noto  mediante  la
pubblicazione di avviso di aggiudicazione  dicui  all'allegato  II.6,
Parte I, lettera G. E'  possibile  raggruppare  gli  avvisi  su  base
trimestrale, nel qual caso essi sono inviati cumulativamente al  piu'
tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre. 
  4. I bandi e gli avvisi di gara per  gli  affidamenti  nei  settori
speciali di cui all'articolo 173 contengono le  informazioni  di  cui
all'allegato II.6, Parte III, conformemente ai modelli  di  formulari
stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione. 
  5.  Gli  avvisi  di  cui  al  presente  articolo  sono   pubblicati
conformemente all'articolo 164. 
                            Articolo 128 
 
                        Servizi alla persona. 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 127, per  l'affidamento  dei
servizi alla persona si applicano le disposizioni che seguono. 
  2. Ai fini della presente  Parte,  sono  considerati  servizi  alla
persona i seguenti servizi, come individuati dall'allegato  XIV  alla
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
febbraio 2014: 
  a) servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; 
  b) servizi di prestazioni sociali; 
  c) altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi  i  servizi
forniti da associazioni sindacali, da  organizzazioni  politiche,  da
associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative. 
  3.  L'affidamento  deve  garantire  la  qualita',  la  continuita',
l'accessibilita', la disponibilita' e  la  completezza  dei  servizi,
tenendo conto delle esigenze specifiche delle  diverse  categorie  di
utenti,   compresi   i   gruppi   svantaggiati   e   promuovendo   il
coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti. 
  4.  In  applicazione  dell'articolo  37  le   stazioni   appaltanti
approvano  gli  strumenti  di  programmazione  nel   rispetto   della
legislazione statale e regionale di settore. 
  5. Le finalita' di cui agli articoli 62 e 63 sono perseguite  anche
tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore,
con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e  a  istituzioni
analoghe. 
  6. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli
da 32 a 34, all'articolo 59 e agli articoli da 71 a 76. 
  7. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui agli articoli 79,
80, 84, 85, 89, 94, 95, 98, 99, 100, 101 e 110, adottando il criterio
di  aggiudicazione  dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo. 
  8. Per l'affidamento e l'esecuzione  di  servizi  alla  persona  di
importo inferiore alla  soglia  di  cui  all'articolo  14,  comma  1,
lettera d), si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 del
presente articolo. 

Titolo II
Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari

                            Articolo 129. 
 
                         Appalti riservati. 
 
  1. Le stazioni appaltanti hanno facolta', con bando  predisposto  a
norma delle disposizioni che seguono, di riservare agli enti  di  cui
al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l'affidamento
dei servizi sanitari, sociali e culturali  individuati  nell'allegato
XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  6,  devono  essere
soddisfatte le seguenti condizioni: 
  a) gli enti riservatari devono avere come obiettivo  statutario  il
perseguimento di  una  missione  di  servizio  pubblico  legata  alla
prestazione dei servizi di cui al comma 1; 
  b) deve essere previsto un vincolo di reinvestimento dei  profitti,
per il conseguimento  degli  obiettivi  statutari  o,  comunque,  una
distribuzione   o   redistribuzione   fondata    su    considerazioni
partecipative; 
  c) le strutture di gestione o proprieta' degli enti  devono  essere
basate su principi partecipativi o  di  azionariato  dei  dipendenti,
ovvero richiedere la partecipazione attiva di  dipendenti,  utenti  o
soggetti interessati. 
  3. E' esclusa la  riserva  a  favore  di  enti  che  nei  tre  anni
precedenti all'affidamento  siano  stati  gia'  aggiudicatari  di  un
appalto o di una concessione  per  i  servizi  di  cui  al  comma  1,
disposti a norma del presente articolo. 
  4. La durata massima del contratto non puo' superare i tre anni. 
                            Articolo 130. 
 
                      Servizi di ristorazione. 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 127, i  servizi  di
ristorazione indicati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014  sono
aggiudicati  esclusivamente  sulla  base  del  criterio  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base  del  miglior
rapporto qualita'/prezzo. La valutazione dell'offerta  tecnica  tiene
conto,  in  particolare,  tramite  l'attribuzione  di  un   punteggio
premiale: 
  a)  della  qualita'  dei   generi   alimentari,   con   particolare
riferimento ai prodotti biologici, tipici e tradizionali, ai prodotti
a denominazione protetta, nonche' ai prodotti provenienti da  sistemi
di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale; 
  b)  del  rispetto  delle  disposizioni  ambientali  in  materia  di
economia sostenibile (green economy), nonche' dei pertinenti  criteri
ambientali minimi di cui all'articolo 57; 
  c) della qualita' della formazione degli operatori. 
  2. Per  l'affidamento  e  la  gestione  dei  servizi  di  refezione
scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari  agli
asili nido, alle scuole dell'infanzia,  alle  scuole  primarie,  alle
scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre  strutture
pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino  a  diciotto
anni di eta', resta fermo l'obbligo  di  cui  all'articolo  4,  comma
5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 
  3. Le istituzioni pubbliche  che  gestiscono  mense  scolastiche  e
ospedaliere possono prevedere,  nelle  gare  concernenti  i  relativi
servizi di fornitura, nel rispetto dell'articolo 6,  comma  1,  della
legge 18 agosto 2015, n. 141, criteri di priorita' per  l'inserimento
di prodotti agroalimentari provenienti da operatori  dell'agricoltura
sociale. 
  4. Con decreti del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle  foreste,  sono
definite  e  aggiornate  le  linee  di  indirizzo  nazionale  per  la
ristorazione   ospedaliera,   assistenziale   e   scolastica.    Fino
all'adozione di dette linee  di  indirizzo,  le  stazioni  appaltanti
individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche  finalizzate
a garantire la qualita' del servizio richiesto. 
                            Articolo 131. 
 
                    Servizi sostitutivi di mensa. 
 
  1.  L'attivita'  di  emissione  di  buoni  pasto   ha   per   scopo
l'erogazione del servizio  sostitutivo  di  mensa  aziendale  per  il
tramite di esercizi convenzionati, a mezzo di buoni pasto o di  altri
titoli rappresentativi di servizi. 
  2.  L'affidamento  dei  servizi  sostitutivi  di  cui  al  presente
articolo e' riservato a societa' di capitali,  con  capitale  versato
non inferiore a 750.000 euro e costituite con tale specifico  oggetto
sociale, il  cui  bilancio  deve  essere  corredato  della  relazione
redatta da una societa' di revisione iscritta nel registro  istituito
presso il Ministero della giustizia ai sensi  dell'articolo  2409-bis
del codice civile. 
  3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 deve essere  provato
mediante preventiva segnalazione  certificata  di  inizio  attivita',
redatta dai rappresentanti legali  della  societa'  e  trasmessa,  ai
sensi dell'articolo  19  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  al
Ministero delle imprese e del made in Italy. 
  4. Gli operatori economici attivi  nel  settore  dell'emissione  di
buoni pasto aventi sede in altri Paesi  dell'Unione  europea  possono
esercitare l'attivita' se a cio' autorizzati in base alle  norme  del
Paese di appartenenza. 
  5. L'affidamento dei servizi di cui al  presente  articolo  avviene
esclusivamente  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa   individuata   sulla   base   del    miglior    rapporto
qualita'/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione
dell'offerta pertinenti, tra cui: 
  a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto; 
  b)  la  rete  degli  esercizi  da  convenzionare,   con   specifica
valorizzazione, in sede di attribuzione dei punti o dei  pesi,  delle
caratteristiche qualitative che connotano il servizio sostitutivo  di
mensa offerto dalla rete di esercizi selezionata; 
  c) lo sconto incondizionato verso  gli  esercenti,  in  misura  non
superiore al 5 per cento del valore nominale del  buono  pasto.  Tale
sconto  incondizionato  remunera  altresi'  ogni  eventuale  servizio
aggiuntivo offerto agli esercenti; 
  d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati; 
  e) il progetto tecnico. 
  6. L'allegato II.17 individua gli esercizi presso cui  puo'  essere
erogato il servizio sostitutivo  di  mensa,  le  caratteristiche  dei
buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le societa' di
emissione dei buoni e i titolari degli esercizi convenzionabili.  Nel
caso di buoni pasto in forma elettronica e' garantito  agli  esercizi
convenzionati un unico terminale  di  pagamento.  In  sede  di  prima
applicazione del codice, l'allegato II.17  e'  abrogato  a  decorrere
dalla data di entrata in  vigore  di  un  corrispondente  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministro delle imprese e  del  made  in
Italy, di  concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, che lo sostituisce  integralmente  anche  in  qualita'  di
allegato al codice. 
  7. Ai fini del possesso della rete di esercizi  attraverso  cui  si
espleta il servizio sostitutivo  di  mensa,  eventualmente  richiesto
come criterio di partecipazione o di aggiudicazione,  e'  sufficiente
l'assunzione,  da  parte   dell'operatore   economico,   dell'impegno
all'attivazione della  rete  stessa  entro  un  congruo  termine  dal
momento dell'aggiudicazione, fissato in sede  di  bando.  La  mancata
attivazione della rete richiesta entro il termine  indicato  comporta
la decadenza dell'aggiudicazione. 
  8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le societa'
di  emissione  e  gli  esercizi  convenzionati  consentono,  ciascuno
nell'esercizio  della  rispettiva  attivita'  contrattuale  e   delle
obbligazioni di propria  pertinenza,  la  utilizzabilita'  del  buono
pasto per l'intero valore nominale. 

Titolo III
I Contratti nel settore dei beni culturali

                            Articolo 132. 
 
Disciplina comune applicabile  ai  contratti  nel  settore  dei  beni
                             culturali. 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  Titolo  dettano  la  disciplina
relativa a contratti concernenti i beni culturali tutelati  ai  sensi
del codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche'  relativi  all'esecuzione
di scavi archeologici, anche subacquei. Per quanto  non  diversamente
disposto, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del codice. 
  2. Ai contratti concernenti i  beni  culturali,  in  considerazione
della specificita' del settore ai sensi dell'articolo 36 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione  europea,  non  si  applica  l'istituto
dell'avvalimento, di cui all'articolo 104. 
                            Articolo 133. 
 
                    Requisiti di qualificazione. 
 
  1. Per  i  lavori  di  cui  al  presente  Titolo,  i  requisiti  di
qualificazione  dei  soggetti  esecutori  e  dei  direttori  tecnici,
nonche' i livelli e i contenuti della progettazione  e  le  modalita'
del collaudo sono individuati nell'allegato II.18. In sede  di  prima
applicazione del codice, l'allegato II.18  e'  abrogato  a  decorrere
dalla data di entrata in  vigore  di  un  corrispondente  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo  sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
                            Articolo 134. 
 
        Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato. 
 
  1.  Per  tutte  le  attivita'  finalizzate  alla  tutela   e   alla
valorizzazione dei beni culturali, l'amministrazione  puo'  stipulare
contratti gratuiti, ai sensi dell'articolo 8, comma  1,  del  codice,
ferme restando le  prescrizioni  dell'amministrazione  preposta  alla
loro tutela in ordine alla progettazione e all'esecuzione delle opere
e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo. 
  2. Per assicurare  la  fruizione  del  patrimonio  culturale  della
nazione e favorire altresi' la ricerca scientifica applicata alla sua
tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le  regioni  e  gli  enti
territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente,  attivare  forme  speciali  di
partenariato con enti e organismi pubblici e  con  soggetti  privati,
dirette a  consentire  il  recupero,  il  restauro,  la  manutenzione
programmata, la gestione, l'apertura alla  pubblica  fruizione  e  la
valorizzazione di beni culturali, attraverso  procedure  semplificate
di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a
quelle previste dall'articolo 8. 
  3. Resta fermo quanto previsto ai sensi  dell'articolo  106,  comma
2-bis, del codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  4.  L'affidamento  di  contratti  di  sponsorizzazione  di  lavori,
servizi o forniture per importi superiori  a  40.000  euro,  mediante
dazione di  danaro  o  accollo  del  debito,  o  altre  modalita'  di
assunzione del  pagamento  dei  corrispettivi  dovuti,  ivi  compresi
quelli  relativi  a  beni   culturali   nonche'   ai   contratti   di
sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei  luoghi
della cultura, di cui all'articolo 101 del codice dei beni  culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, e'
soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul  sito  internet
della stazione appaltante, per  almeno  trenta  giorni,  di  apposito
avviso, con il  quale  si  rende  nota  la  ricerca  di  sponsor  per
specifici interventi, ovvero si comunica  l'avvenuto  ricevimento  di
una  proposta  di  sponsorizzazione,  indicando   sinteticamente   il
contenuto  del  contratto   proposto.   Trascorso   il   periodo   di
pubblicazione  dell'avviso,  il  contratto  puo'  essere  liberamente
negoziato, purche' nel rispetto dei principi di  imparzialita'  e  di
parita' di trattamento fra  gli  operatori  che  abbiano  manifestato
interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e
100 in ordine alla verifica dei requisiti  degli  esecutori  e  della
qualificazione degli operatori economici. Nel caso in cui lo  sponsor
intenda realizzare i  lavori,  prestare  i  servizi  o  le  forniture
direttamente a sua  cura  e  spese,  resta  ferma  la  necessita'  di
verificare il possesso dei requisiti degli  esecutori,  nel  rispetto
dei  principi  e  dei  limiti  europei  in  materia  e  non   trovano
applicazione le disposizioni nazionali  e  regionali  in  materia  di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  ad  eccezione  di
quelle sulla qualificazione dei progettisti  e  degli  esecutori.  La
stazione appaltante e l'amministrazione preposta alla tutela dei beni
culturali  impartiscono  opportune  prescrizioni   in   ordine   alla
progettazione,  all'esecuzione  delle  opere  o  forniture   e   alla
direzione dei lavori e collaudo degli stessi. 

Titolo IV
I servizi di ricerca e sviluppo

                            Articolo 135. 
 
                   Servizi di ricerca e sviluppo. 
 
  1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le  disposizioni
del codice si  applicano  esclusivamente  ai  contratti  relativi  ai
servizi di cui all'allegato II.19, a condizione che: 
  a)  i   risultati   appartengano   esclusivamente   alla   stazione
appaltante,  per  essere  destinati   all'esercizio   della   propria
attivita'; 
  b) la prestazione del servizio  sia  interamente  retribuita  dalla
stazione appaltante. 
  2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere,  in  applicazione  dei
principi di cui agli  articoli  1,  2  e  3,  agli  appalti  pubblici
pre-commerciali, che rispettino le condizioni delle lettere a)  e  b)
del comma 1, quando: 
  a) siano destinati al conseguimento di risultati  non  appartenenti
in via esclusiva alla stazione appaltante, che li usi  nell'esercizio
della propria attivita'; 
  b) la prestazione del servizio non sia interamente retribuita dalla
stazione appaltante; 
  c) l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo  a  soluzioni
gia' disponibili sul mercato. 
  3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato di  cui  al
comma 1 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca di concerto con  il  Ministro  delle
imprese e del made in Italy, che lo sostituisce  integralmente  anche
in qualita' di allegato al codice. 

Titolo V
I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati

                            Articolo 136. 
 
                         Difesa e sicurezza. 
 
  1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti aggiudicati
nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza,  ad  eccezione  dei
contratti: 
  a)  che  rientrano  nell'ambito   di   applicazione   del   decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208; 
  b) ai quali non si applica neanche il decreto  legislativo  n.  208
del 2011, in virtu' dell'articolo 6 del medesimo decreto. 
  2. L'applicazione del codice  e'  in  ogni  caso  esclusa  per  gli
appalti pubblici e per i concorsi di progettazione, quando la  tutela
degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa  essere
garantita mediante misure  idonee  e  volte  anche  a  proteggere  la
riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici
rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto. 
  3. All'aggiudicazione di concessioni nei  settori  della  difesa  e
della sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 208  del  2011,  si
applica il Libro IV del codice fatta  eccezione  per  le  concessioni
relative alle ipotesi alle quali non si applica  neanche  il  decreto
legislativo n. 208 del 2011 in virtu' dell'articolo  6  del  medesimo
decreto. 
  4. Per i contratti di cui al  presente  articolo  nonche'  per  gli
interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di  accordi
internazionali, multilaterali o bilaterali, e 58anche per i lavori in
economia eseguiti a mezzo  delle  truppe  e  dei  reparti  del  Genio
militare per i quali non si applicano i  limiti  di  importo  di  cui
all'articolo 14, si  applica  l'allegato  II.20.  In  sede  di  prima
applicazione del codice, l'allegato II.20  e'  abrogato  a  decorrere
dalla data di entrata in  vigore  di  un  corrispondente  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, con decreto del  Ministro  della  difesa,  adottato  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
  5. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione  della
difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che
possono essere forniti,  con  i  requisiti  tecnici  e  il  grado  di
perfezione richiesti,  soltanto  da  operatori  economici  stranieri,
possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad  un
terzo  dell'importo  complessivo  del  prezzo  contrattuale,   previa
costituzione di idonea garanzia. 
                            Articolo 137. 
 
     Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza. 
 
  1. Ai contratti misti aventi  per  oggetto  appalti  o  concessioni
rientranti nell'ambito di applicazione  del  codice  nonche'  appalti
disciplinati  dall'articolo  346  del  Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea o dal decreto legislativo 15  novembre  2011,  n.
208, si applicano le seguenti disposizioni. 
  2. Se  le  diverse  parti  di  un  determinato  appalto  o  di  una
concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3
a 5. Se non sono separabili, si applica il comma 6. 
  3. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare un  appalto  o
una concessione distinti per le parti separate, il  regime  giuridico
applicabile a ciascuno di tali contratti distinti e'  determinato  in
base alle caratteristiche della parte separata. 
  4. Se le stazioni appaltanti scelgono  di  aggiudicare  un  appalto
unico o una  concessione  unica,  il  relativo  regime  giuridico  si
determina sulla base dei seguenti criteri: 
  a) se una parte dell'appalto o della  concessione  e'  disciplinata
dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
l'appalto unico o la concessione  unica  possono  essere  aggiudicati
senza applicare il codice ne' il decreto legislativo n. 208 del 2011,
purche' le rispettive aggiudicazioni siano  giustificate  da  ragioni
oggettive; 
  b) se una parte di un appalto o una concessione e' disciplinata dal
decreto legislativo n. 208 del 2011, l'appalto unico o la concessione
unica  possono  essere  aggiudicati  conformemente  a  tale  decreto,
purche' le rispettive aggiudicazioni siano  giustificate  da  ragioni
oggettive. Sono fatte salve le soglie e le esclusioni previste  dallo
stesso decreto legislativo n. 208 del 2011. 
  5. La decisione di aggiudicare un appalto unico o  una  concessione
unica non puo' essere adottata allo scopo di escludere l'applicazione
del codice o del decreto legislativo n. 208 del 2011. 
  6. Se le diverse parti di un appalto  o  di  una  concessione  sono
oggettivamente non separabili, l'appalto  o  la  concessione  possono
essere aggiudicati senza applicare il codice ove includa elementi cui
si applica l'articolo 346 del Trattato sul funzionamento  dell'Unione
europea; altrimenti puo' essere aggiudicato conformemente al  decreto
legislativo n. 208 del 2011. 
                            Articolo 138. 
 
Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati  o  organizzati  in
                    base a norme internazionali. 
 
  1. Il codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi  di
progettazione e alle concessioni in materia di difesa o di  sicurezza
di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, qualora  essi
siano disciplinati da: 
  a) norme procedurali specifiche in base a un  accordo  o  un'intesa
internazionale  conclusi  in  conformita'  dei  trattati  dell'Unione
europea,  tra  lo  Stato  e  uno  o  piu'  Paesi  terzi  o   relative
articolazioni e riguardante lavori,  forniture  o  servizi  destinati
alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto; 
  b) norme procedurali specifiche in base a un  accordo  o  un'intesa
internazionale in relazione alla  presenza  di  truppe  di  stanza  e
concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo; 
  c) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale
nel caso di appalti; 
  d) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale
che si approvvigiona per le proprie finalita'  o  a  concessioni  che
devono essere aggiudicate da uno Stato membro in conformita' di  tali
norme. 
  2. Gli accordi o le intese di cui al comma 1, lettera a),  relativi
ad appalti sono comunicati alla Commissione europea. 
  3. Il codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi  di
progettazione concernenti aspetti di difesa o  di  sicurezza  che  la
stazione appaltante aggiudica in base a norme sugli appalti  previste
da   un'organizzazione    internazionale    o    da    un'istituzione
internazionale di finanziamento, quando  gli  appalti  pubblici  e  i
concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da
tale organizzazione o istituzione. Nel caso  di  appalti  pubblici  e
concorsi   di   progettazione   cofinanziati    prevalentemente    da
un'organizzazione internazionale o da  un'istituzione  internazionale
di finanziamento, le parti si  accordano  sulle  procedure  d'appalto
applicabili. 
                            Articolo 139. 
 
                        Contratti secretati. 
 
  1.  Le  disposizioni  del  codice  relative   alle   procedure   di
affidamento possono essere derogate: 
  a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita'  di  esecuzione
e' attribuita una classifica di segretezza; 
  b) per i contratti la cui esecuzione deve  essere  accompagnata  da
speciali  misure  di  sicurezza,  in   conformita'   a   disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative. 
  2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), le  stazioni
appaltanti attribuiscono, con provvedimento motivato, le  classifiche
di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n.
124,  ovvero  di  altre  norme  vigenti,  dando  conto  delle   cause
specifiche  che  giustificano  la  stipulazione   di   un   contratto
secretato, con  particolare  riguardo  ai  presupposti  previsti  per
ciascuna classifica. Ai fini della deroga di cui al comma 1,  lettera
b), le stazioni appaltanti dichiarano, con provvedimento motivato,  i
lavori, i servizi e le forniture eseguibili con  speciali  misure  di
sicurezza individuate nel predetto provvedimento, precisando le cause
che esigono tali misure. 
  3. I contratti di  cui  al  comma  1  sono  eseguiti  da  operatori
economici in possesso dei requisiti previsti dal codice, nonche'  del
nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti  di  cui  all'articolo
42, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124. 
  4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo  avviene
previo esperimento di gara  informale  a  cui  sono  invitati  almeno
cinque operatori economici, se sussistono  in  tale  numero  soggetti
qualificati in relazione all'oggetto del contratto e  sempre  che  la
negoziazione con piu' di un operatore economico sia  compatibile  con
le esigenze di segretezza e sicurezza. 
  5. La Corte dei conti, tramite la Sezione centrale per il controllo
dei  contratti  secretati,  esercita  il  controllo  preventivo   sui
provvedimenti motivati di cui al comma  2,  il  controllo  preventivo
sulla legittimita' e  sulla  regolarita'  dei  contratti  di  cui  al
presente  articolo,   nonche'   il   controllo   sulla   regolarita',
correttezza ed efficacia della gestione.  Dell'attivita'  di  cui  al
presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di  ciascun  anno  in
una  relazione  al  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza  della
Repubblica. 

Titolo VI
Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

                            Articolo 140. 
 
     Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile. 
 
  1. In  circostanze  di  somma  urgenza  che  non  consentono  alcun
indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o
imprevedibili idonei  a  determinare  un  concreto  pregiudizio  alla
pubblica e privata incolumita', ovvero nella  ragionevole  previsione
dell'imminente verificarsi degli stessi,  chi  fra  il  RUP  o  altro
tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo  puo'
disporre la immediata  esecuzione  dei  lavori  entro  il  limite  di
500.000 euro o di quanto indispensabile per  rimuovere  lo  stato  di
pregiudizio  alla  pubblica  e  privata  incolumita'.  Ricorrendo   i
medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente  periodo  puo'
disporre l'immediata acquisizione di servizi  o  forniture  entro  il
limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio
alla pubblica e privata incolumita' e,  comunque,  nei  limiti  della
soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma,
l'immediata  esecuzione  di  lavori  o  l'immediata  acquisizione  di
servizi o forniture redige, contemporaneamente,  un  verbale  in  cui
sono indicati la descrizione della circostanza di somma  urgenza,  le
cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le  forniture  da
porre in essere per rimuoverla. 
  2. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione  dei  servizi  e  delle
forniture di somma urgenza puo' essere affidata in forma diretta e in
deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o
piu' operatori economici individuati  dal  RUP  o  da  altro  tecnico
dell'amministrazione competente. 
  3.  Il  corrispettivo  delle  prestazioni  ordinate   e'   definito
consensualmente con l'affidatario; in difetto di  preventivo  accordo
il RUP puo' ingiungere  all'affidatario  l'esecuzione  di  forniture,
servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla  base
di prezzi definiti  mediante  l'utilizzo  di  prezzari  ufficiali  di
riferimento, ridotti del 20 per cento.  I  prezzi  di  cui  al  primo
periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono comunque  ammessi
nella contabilita' e, se relativi  all'acquisizione  di  forniture  e
servizi, sono  allegati  al  verbale  e  sottoscritti  dall'operatore
economico; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti  contabili,
i prezzi si intendono definitivamente accettati. 
  4. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione  competente  compila
una perizia giustificativa delle prestazioni  richieste  entro  dieci
giorni dall'ordine  di  esecuzione  e  la  trasmette,  unitamente  al
verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede  alla
copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata.
Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura
della spesa e' assicurata con le modalita'  previste  dagli  articoli
191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
  5. Qualora un  servizio,  una  fornitura,  un'opera  o  un  lavoro,
ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l'approvazione  del
competente organo dell'amministrazione,  la  relativa  esecuzione  e'
sospesa immediatamente e si procede, previa messa  in  sicurezza  del
cantiere in caso di lavori, alla sospensione della prestazione e alla
liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata. 
  6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini  del  presente
articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del
codice della protezione civile,  di  cui  al  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole  previsione  dell'imminente
verificarsi  degli  stessi,  che  richiede   l'adozione   di   misure
indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La  circostanza
di somma urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente  finche'  non
risultino  eliminate  le  situazioni  dannose  o  pericolose  per  la
pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento, e comunque  per
un  termine  non   superiore   a   quindici   giorni   dall'insorgere
dell'evento,  oppure  entro  il  termine  stabilito  dalla  eventuale
declaratoria dello stato di emergenza  di  cui  all'articolo  24  del
codice di  cui  al  decreto  legislativo  n.  1  del  2018;  in  tali
circostanze  ed  entro  i  medesimi  limiti  temporali  le   stazioni
appaltanti possono affidare appalti pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture con le procedure previste dal presente articolo. 
  7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di
somma urgenza previste dal presente articolo, nonche',  limitatamente
ad emergenze di protezione civile, le procedure di  cui  all'articolo
76, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare
la tempestiva esecuzione del contratto,  gli  affidatari  dichiarano,
mediante autocertificazione, resa ai  sensi  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il possesso dei  requisiti  di  partecipazione
previsti per l'affidamento di contratti di  uguale  importo  mediante
procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il possesso dei
requisiti in un termine congruo, compatibile con  la  gestione  della
situazione di emergenza in atto e comunque non superiore  a  sessanta
giorni  dall'affidamento.  La  stazione  appaltante  da'  conto,  con
adeguata  motivazione,  nel  primo  atto  successivo  alle  verifiche
effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni  caso
non e' possibile procedere al pagamento, anche parziale,  in  assenza
delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a  seguito  del
controllo, sia accertato  l'affidamento  a  un  operatore  privo  dei
predetti requisiti, la  stazione  appaltante  recede  dal  contratto,
fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite  e  il
rimborso delle spese eventualmente sostenute per  l'esecuzione  della
parte rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite, e procede alle
segnalazioni alle competenti autorita'. 
  8.  In  via  eccezionale,  nella  misura  strettamente  necessaria,
l'affidamento diretto puo' essere autorizzato anche al di  sopra  dei
limiti di cui al comma 1, per un arco  temporale  limitato,  comunque
non  superiore  a  trenta  giorni  e  solo  per  singole   specifiche
fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti
nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 24 del  codice  di
cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. L'affidamento diretto per i
motivi di cui al  presente  articolo  non  e'  comunque  ammesso  per
appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia  europea  e
per appalti di servizi e forniture di importo  pari  o  superiore  al
triplo della soglia europea. 
  9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture  e  servizi  di
cui ai commi 3 e 6, di importo pari o superiore a 140.000 euro, per i
quali non siano  disponibili  elenchi  di  prezzi  definiti  mediante
l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, quando i tempi  resi
necessari dalla  circostanza  di  somma  urgenza  non  consentano  il
ricorso alle procedure  ordinarie,  gli  affidatari  si  impegnano  a
fornire i servizi e le forniture richiesti ad un  prezzo  provvisorio
stabilito  consensualmente  tra  le   parti   e   ad   accettare   la
determinazione  definitiva  del  prezzo   a   seguito   di   apposita
valutazione di congruita'. 
  10. Sul sito  istituzionale  dell'ente  sono  pubblicati  gli  atti
relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con  specifica
indicazione dell'affidatario, delle modalita' della  scelta  e  delle
motivazioni che  non  hanno  consentito  il  ricorso  alle  procedure
ordinarie.  Contestualmente,  e  comunque  in  un   termine   congruo
compatibile con la  gestione  della  situazione  di  emergenza,  sono
trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza,  fermi  restando  i
controlli  di  legittimita'  sugli  atti   previsti   dalle   vigenti
normative. 
  11. In occasione degli eventi per i quali e' dichiarato lo stato di
emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24  del  codice
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la
facolta'  di  prevedere  ulteriori  misure   derogatorie   consentite
nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25  del
medesimo codice di cui al decreto legislativo  n.  1  del  2018,  gli
appalti pubblici  di  lavori,  forniture  e  servizi  possono  essere
affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice: 
  a) articolo 14, comma 12, lettera  a),  per  consentire  l'autonoma
determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di
beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarita', da
rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale; 
  b)  articolo  15,  comma  2,  primo  periodo,  relativamente   alla
necessaria individuazione del RUP tra  i  dipendenti  della  stazione
appaltante o  dell'ente  concedente,  per  consentire  alle  stazioni
appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare  il  RUP  tra
soggetti idonei anche estranei  alle  stazioni  appaltanti  medesime,
purche' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici; 
  c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione
dei lavori e degli acquisiti di beni e servizi, per  consentire  alle
stazioni appaltante di affidare  l'appalto  anche  in  assenza  della
previa programmazione del relativo intervento; 
  d)  articolo  49,  per  consentire  alle  stazioni  appaltanti   la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento  della
sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel  rispetto
dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e  delle  norme
dell'Unione europea; 
  e) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6,  7,  8,  11,  per  consentire
l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo. 
  12. Fermo quanto previsto dal presente  articolo  per  gli  appalti
affidati in somma urgenza, in occasione degli eventi emergenziali  di
cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali e' stato dichiarato lo
stato di emergenza regionale o nazionale ai  sensi  dell'articolo  24
del   predetto   codice,   ovvero   nella   ragionevole    previsione
dell'imminente  verificarsi  degli  stessi,  anche  in  mancanza  del
provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice: 
  a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente codice
sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14, per
i contratti di lavori, servizi e forniture di  cui  all'articolo  25,
comma 2,  lettere  a),  b)  e  d),  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 1 del 2018; 
  b) il termine temporale di cui al comma 4 del presente articolo  e'
stabilito in trenta giorni; 
  c)  l'amministrazione  competente  e'  identificata  nel   soggetto
attuatore, ove individuato, di cui al comma 6  dell'articolo  25  del
codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. 

LIBRO III
DELL’APPALTO NEI SETTORI SPECIALI
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

                            Articolo 141. 
 
                     Ambito e norme applicabili. 
 
  1. Le disposizioni del presente Libro si  applicano  alle  stazioni
appaltanti o agli enti concedenti che svolgono  una  delle  attivita'
previste dagli articoli da 146 a 152. Le  disposizioni  del  presente
Libro si applicano, altresi', agli altri soggetti che annoverano  tra
le loro attivita' una o piu' tra quelle previste  dagli  articoli  da
146 a 152 e operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi. 
  2. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o
esclusivi applicano le disposizioni del presente  Libro  solo  per  i
contratti strumentali da un punto di vista  funzionale  a  una  delle
attivita' previste dagli articoli da 146 a 152. 
  3. Ai contratti di cui al presente Libro si applicano,  oltre  alle
sue  disposizioni:  a)  il  Libro  I,  Parte  I,  Titolo  I,  eccetto
l'articolo 6; b) nell'ambito del Libro I, Parte  I,  Titolo  II,  gli
articoli 13, 14, 16, 17 e 18. L'articolo  15  si  applica  solo  alle
stazioni appaltanti e agli enti concedenti che  sono  amministrazioni
aggiudicatrici; c) il Libro I, Parte II; d) nell'ambito del Libro  I,
Parte IV, gli articoli 41, 42, 43, 44, 45 e 46;  e)  nell'ambito  del
Libro II, Parte II, gli articoli 57, 60  e  61;  f)  nell'ambito  del
Libro II, Parte III, Titolo I,  l'articolo  64;  g)  nell'ambito  del
Libro II, Parte III, il Titolo II; h) nell'ambito del Libro II, Parte
V, Titolo IV, il Capo II si applica nei limiti di cui  agli  articoli
167, 168 e 169; i) nell'ambito del Libro II, Parte VI,  gli  articoli
113, 119, 120 e 122. 
  4. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o
esclusivi hanno facolta' di adottare propri atti, con i quali possono
in via preventiva: 
  a) istituire e gestire sistemi di  qualificazione  degli  operatori
economici; 
  b) prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni  del  RUP
alla propria organizzazione; 
  c) specificare la nozione di variante in corso d'opera in  funzione
delle  esigenze  proprie  del  mercato  di   appartenenza   e   delle
caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle
norme di diritto dell'Unione europea. 
  5. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono determinare
le  dimensioni  dell'oggetto  dell'appalto  e  dei   lotti   in   cui
eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata  e
tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui operano. Nel
caso di suddivisione in lotti, le  stazioni  appaltanti  o  gli  enti
concedenti indicano nel  bando  di  gara,  nell'invito  a  confermare
interesse o, quando il mezzo  di  indizione  di  gara  e'  un  avviso
sull'esistenza  di  un  sistema  di  qualificazione,  nell'invito   a
presentare offerte o  a  negoziare,  se  le  offerte  possono  essere
presentate per uno, per piu' o per l'insieme dei lotti. 
                            Articolo 142. 
 
          Joint venture e affidamenti a imprese collegate. 
 
  1. Le disposizioni del codice non si applicano, quando ricorrano le
condizioni di cui al comma 3, ai contratti aggiudicati: 
  a) da una joint venture, composta esclusivamente da  piu'  stazioni
appaltanti o enti concedenti per svolgere una o piu' delle  attivita'
di cui agli articoli da 146 a 152 e all'Allegato  II  alla  direttiva
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014, a una di tali stazioni appaltanti o enti concedenti; 
  b) da una stazione appaltante o ente concedente alla joint  venture
di cui fa parte. 
  2. Le disposizioni  del  codice  non  si  applicano,  altresi',  se
ricorrono le condizioni di cui al comma 4, ai contratti aggiudicati: 
  a) da una  stazione  appaltante  o  ente  concedente  a  un'impresa
collegata; 
  b) da una joint venture, composta esclusivamente da  piu'  stazioni
appaltanti o enti concedenti per svolgere le attivita'  di  cui  agli
articoli da 146 a 152, a un'impresa collegata a una di tali  stazioni
appaltanti o enti concedenti. 
  3. La non applicabilita' di cui al comma 1 opera a  condizione  che
la joint venture  sia  stata  costituita  per  lo  svolgimento  delle
attivita' oggetto di affidamento per un periodo di almeno tre anni  e
che l'atto costitutivo preveda che le stazioni appaltanti o gli  enti
concedenti che la compongano ne facciano parte per un periodo di pari
durata. 
  4. La non applicabilita' di cui al comma 2 opera per gli appalti  e
concessioni di servizi e di lavori e per gli  appalti  di  forniture,
purche' almeno l'80 per cento  del  fatturato  totale  realizzato  in
media dall'impresa collegata nell'ultimo triennio, tenendo  conto  di
tutti i lavori, i servizi e le  forniture  prestate,  provenga  dalle
prestazioni rese alla stazione appaltante  o  all'ente  concedente  o
alle altre imprese cui e' collegata. 
  5.  Se,  a  causa  della  data  della  costituzione  o  di   inizio
dell'attivita' dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi  tre
anni non e' disponibile, e' sufficiente che  l'impresa  dimostri,  in
base a proiezioni dell'attivita', che  probabilmente  realizzera'  il
fatturato di cui al comma 4. 
  6. Se piu' imprese collegate alla stazione  appaltante  o  all'ente
concedente con il quale formano un gruppo  economico  forniscono  gli
stessi o simili servizi, forniture  o  lavori,  le  percentuali  sono
calcolate  tenendo  conto  del  fatturato  totale   derivante   dalla
prestazione dei servizi o dall'esecuzione dei lavori, per ciascuna di
tali imprese collegate. 
  7. Su richiesta della Commissione europea, le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti comunicano: 
  a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate; 
  b) la natura e il valore dei contratti considerati; 
  c) gli elementi che la Commissione europea richiede per provare che
le relazioni  tra  la  stazione  appaltante  o  l'ente  concedente  e
l'impresa o  la  joint  venture  cui  i  contratti  sono  aggiudicati
soddisfano i requisiti di cui al presente articolo. 
                            Articolo 143. 
 
          Attivita' esposte direttamente alla concorrenza. 
 
  1. Le disposizioni del codice non si  applicano  ai  contratti  per
svolgere  un'attivita'  di  cui  agli  articoli  da  146  a  152   se
l'attivita' e'  direttamente  esposta  alla  concorrenza  su  mercati
liberamente accessibili. L'attivita'  puo'  costituire  parte  di  un
settore piu' ampio o  essere  esercitata  unicamente  in  determinate
parti del territorio nazionale. 
  2. La valutazione dell'esposizione alla  concorrenza  ai  fini  del
comma 1 e' effettuata dalla Commissione europea,  tenendo  conto  del
mercato delle attivita' in questione  e  del  mercato  geografico  di
riferimento,  ai  sensi  dei  commi  3  e  4.  Resta   impregiudicata
l'applicazione della normativa in materia di concorrenza. 
  3. Ai fini dei commi 1 e 2,  per  determinare  se  un'attivita'  e'
direttamente esposta alla  concorrenza  si  tiene  conto  di  criteri
conformi alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea in materia di concorrenza, tra i quali le caratteristiche dei
prodotti o servizi interessati, l'esistenza  di  prodotti  o  servizi
alternativi considerati sostituibili sul  versante  della  domanda  o
dell'offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di piu'
fornitori dei prodotti o servizi in questione. 
  4. Il mercato geografico  di  riferimento,  sulla  cui  base  viene
valutata l'esposizione alla concorrenza, e' costituito dal territorio
dove le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda
di prodotti e di servizi, e nel quale le  condizioni  di  concorrenza
sono  sufficientemente  omogenee.  Esso  puo'  essere  distinto   dai
territori  vicini,  in  particolare  per  condizioni  di  concorrenza
sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori.  La
valutazione  tiene  conto,  in  particolare,  della  natura  e  delle
caratteristiche dei prodotti o servizi in  questione,  dell'esistenza
di ostacoli all'entrata o  di  preferenze  dei  consumatori,  nonche'
dell'esistenza di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di
mercato delle imprese  o  di  differenze  sostanziali  a  livello  di
prezzi. 
  5. Ai fini del comma 1 sono mercati liberamente accessibili  quelli
indicati nell'allegato III alla direttiva 2014/25/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per i quali sono stati
adottati i provvedimenti attuativi. Se non e' possibile presumere  il
libero accesso a un  mercato  in  base  al  primo  periodo,  si  deve
dimostrare che l'accesso al mercato in questione e' libero di fatto e
di diritto. 
  6. Quando, sulla base delle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, si
ritiene che una determinata attivita' sia direttamente  esposta  alla
concorrenza su mercati liberamente  accessibili,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il  Ministro  competente  per
settore, puo' richiedere alla Commissione europea di stabilire che le
disposizioni del  codice  non  si  applichino  all'aggiudicazione  di
appalti o all'organizzazione di  concorsi  di  progettazione  per  il
perseguimento dell'attivita' in questione, nonche' alle  concessioni;
la Commissione e' informata di tutte le  circostanze  pertinenti,  in
particolare   delle   disposizioni   legislative,   regolamentari   o
amministrative  o  degli  accordi  in  relazione  al  rispetto  delle
condizioni di cui al comma 1, nonche' delle eventuali  determinazioni
assunte al  riguardo  dalle  Autorita'  indipendenti  competenti.  La
richiesta puo' riguardare attivita' esercitate  in  un  settore  piu'
ampio o in determinate parti del territorio nazionale,  se  del  caso
allegando  la   posizione   adottata   dalla   competente   Autorita'
indipendente. 
  7. Le stazioni appaltanti e gli enti  concedenti  possono  chiedere
alla Commissione europea di stabilire l'applicabilita' del comma 1  a
una determinata attivita'. Salvo che la richiesta  sia  corredata  da
una posizione  motivata  e  giustificata,  adottata  dalla  Autorita'
indipendente  competente,  che  illustri  in  modo  approfondito   le
condizioni per l'eventuale applicabilita'  del  comma  1,  a  seguito
dell'informazione data dalla Commissione in  ordine  alla  richiesta,
l'Autorita'  di  cui  al  comma  6  comunica  alla   Commissione   le
circostanze indicate nel predetto comma 1. 
  8. Le disposizioni del codice non si applicano piu' ai contratti di
cui al comma 1 se la Commissione europea: 
  a)   ha   adottato   un   atto   di   esecuzione   che   stabilisce
l'applicabilita' del comma 1 entro il termine previsto  dall'allegato
IV della direttiva 2014/25/UE; 
  b) non ha adottato l'atto di esecuzione entro il  termine  previsto
dall'allegato di cui alla lettera a). 
  9. La richiesta presentata a norma dei commi  6  e  7  puo'  essere
modificata, con il consenso della Commissione europea, in particolare
per quanto riguarda le attivita' o l'area geografica interessate.  In
tal caso, per l'adozione dell'atto di esecuzione di cui al  comma  8,
si applica un nuovo termine,  calcolato  ai  sensi  del  paragrafo  1
dell'allegato IV della direttiva 2014/25/UE, salvo che la Commissione
europea concordi un termine piu' breve con l'Autorita' o la  stazione
appaltante o l'ente concedente che ha presentato la richiesta. 
  10. Se un'attivita' e' gia' oggetto di una procedura ai  sensi  dei
commi  6,  7  e  9  le  ulteriori  richieste  riguardanti  la  stessa
attivita', pervenute alla Commissione europea  prima  della  scadenza
del termine previsto per la prima domanda, non sono considerate  come
nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima richiesta. 
                            Articolo 144. 
 
  Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi. 
 
  1. Le  disposizioni  del  codice  non  si  applicano  agli  appalti
aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a  terzi,  quando  la
stazione appaltante o l'ente concedente non  gode  di  alcun  diritto
speciale o esclusivo per la vendita o la  locazione  dell'oggetto  di
tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo
in locazione alle  stesse  condizioni  della  stazione  appaltante  o
dell'ente concedente. 
  2. Le stazioni appaltanti o gli  enti  concedenti  comunicano  alla
Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di  prodotti  o
di attivita' che considerano escluse  in  virtu'  del  comma  1,  nei
termini da essa  indicati,  evidenziando  nella  comunicazione  quali
informazioni hanno carattere commerciale sensibile. 
  3. Le disposizioni del codice non si applicano  alle  categorie  di
prodotti o  attivita'  oggetto  degli  appalti  di  cui  al  comma  1
considerati esclusi dalla Commissione  europea  con  atto  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
                            Articolo 145. 
 
                  Attivita' svolte in Paesi terzi. 
 
  1. Le  disposizioni  del  codice  non  si  applicano  ai  contratti
aggiudicati dalle stazioni appaltanti o  dagli  enti  concedenti  per
l'esercizio delle attivita' di cui agli articoli da 146 a 152  in  un
Paese terzo,  in  circostanze  che  non  comportino  lo  sfruttamento
materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione
europea. 
  2. Le stazioni appaltanti o gli  enti  concedenti  comunicano  alla
Commissione europea, su richiesta, tutte le  categorie  di  attivita'
che considerano escluse in virtu' del comma 1, nei  termini  da  essa
indicati, evidenziando nella comunicazione quali  informazioni  hanno
carattere commerciale sensibile. 
  3. Le disposizioni  del  codice  non  si  applicano  comunque  alle
categorie di attivita' oggetto  dei  contratti  di  cui  al  comma  1
considerati esclusi dalla Commissione europea in  elenchi  pubblicati
periodicamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
                            Articolo 146. 
 
                       Gas ed energia termica. 
 
  1. L'affidamento  di  contratti  inerenti  ai  settori  del  gas  e
dell'energia termica e' soggetto all'applicazione delle  disposizioni
del codice esclusivamente per le attivita': 
  a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate  alla
fornitura  di  un  servizio  al  pubblico  in  connessione   con   la
produzione, il trasporto o la  distribuzione  di  gas  o  di  energia
termica; 
  b) di alimentazione di tali reti con gas  o  energia  termica,  ivi
compresa la generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al
dettaglio. 
  2. L'alimentazione, con gas o energia termica, di  reti  fisse  che
forniscono un servizio al pubblico, da parte di un'impresa pubblica o
di un soggetto titolare di  diritti  speciali  o  esclusivi,  non  e'
considerata un'attivita' di cui al comma 1 se concorrono le  seguenti
condizioni: 
  a) la produzione di gas  o  di  energia  termica  e'  l'inevitabile
risultato dell'esercizio di un'attivita' non prevista dal comma  1  o
dagli articoli da 147 a 149; 
  b) l'alimentazione  della  rete  pubblica  mira  solo  a  sfruttare
economicamente tale produzione e corrisponde, al massimo, al  20  per
cento del fatturato  dell'ente,  considerando  la  media  dell'ultimo
triennio, comprensivo dell'anno in corso. 
  3. Sono esclusi dalla applicazione delle disposizioni del codice  i
contratti stipulati per la fornitura di  energia  e  di  combustibili
destinati alla produzione di energia da stazioni  appaltanti  o  enti
concedenti che esercitano le attivita' di cui al comma 1. 
                            Articolo 147. 
 
                            Elettricita'. 
 
  1.   L'affidamento    dei    contratti    inerenti    al    settore
dell'elettricita' e' soggetto all'applicazione delle disposizioni del
codice esclusivamente per le attivita': 
  a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate  alla
fornitura  di  un  servizio  al  pubblico  in  connessione   con   la
produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita'; 
  b) di alimentazione di tali reti con l'elettricita',  ivi  compresa
la  generazione,  la  produzione  e  la  vendita  all'ingrosso  o  al
dettaglio. 
  2. L'alimentazione, con elettricita', di reti fisse che  forniscono
un servizio al pubblico da parte di un'impresa pubblica o un soggetto
titolare  di  diritti  speciali  o  esclusivi,  non  e'   considerata
un'attivita' di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni: 
  a) la produzione di elettricita' avviene perche' il suo consumo  e'
necessario all'esercizio di un'attivita' non prevista dal comma  1  o
dagli articoli 146, 148 e 149; 
  b) l'alimentazione della rete pubblica  dipende  solo  dal  consumo
proprio dell'ente e non supera il 30 per cento della  sua  produzione
totale,  considerando  la  media  dell'ultimo  triennio,  comprensivo
dell'anno in corso. 
                            Articolo 148. 
 
                               Acqua. 
 
  1. L'affidamento  dei  contratti  inerenti  al  settore  idrico  e'
soggetto   all'applicazione    delle    disposizioni    del    codice
esclusivamente per le attivita': 
  a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate  alla
fornitura  di  un  servizio  al  pubblico  in  connessione   con   la
produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile; 
  b) di alimentazione di tali reti con acqua potabile,  ivi  compresa
la  generazione,  la  produzione  e  la  vendita  all'ingrosso  o  al
dettaglio. 
  2.  L'alimentazione,  con  acqua  potabile,  di  reti   fisse   che
forniscono un servizio al pubblico da parte di un'impresa pubblica  o
un  soggetto  titolare  di  diritti  speciali  o  esclusivi  non   e'
considerata un'attivita' di cui al comma 1 se concorrono le  seguenti
condizioni: 
  a) la produzione di acqua potabile avviene perche' il  suo  consumo
e'  necessario  all'esercizio  di  un'attivita'  non  prevista  dagli
articoli da 146 a 149; 
  b) l'alimentazione della rete pubblica  dipende  solo  dal  consumo
proprio dell'ente e non supera il 30 per cento della  sua  produzione
totale,  considerando  la  media  dell'ultimo  triennio,  comprensivo
dell'anno in corso. 
  3. Si applicano le  disposizioni  del  codice  agli  appalti  o  ai
concorsi di  progettazione  attribuiti  od  organizzati  da  stazioni
appaltanti o enti concedenti che esercitano un'attivita'  di  cui  al
comma 1 quando riguardino: 
  a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione  o  drenaggio,  in
cui il volume d'acqua destinato all'alimentazione con acqua  potabile
rappresenti piu' del 20 per cento  del  volume  totale  d'acqua  reso
disponibile da tali progetti o impianti; 
  b) smaltimento o trattamento delle acque reflue. 
  4. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice gli
appalti  per  l'acquisto  di  acqua,  se  aggiudicati   da   stazioni
appaltanti o  enti  concedenti  che  esercitino  una  o  entrambe  le
attivita' di cui al comma 1. 
  5. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice  le
concessioni aggiudicate per fornire o gestire  reti  fisse  destinate
alla  fornitura  di  un  servizio  pubblico  in  connessione  con  la
produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile  oppure
per alimentare tali reti con acqua potabile. 
  6. Sono escluse dall'applicazione del  codice  le  concessioni  che
siano collegate a una delle attivita' del comma 5 e riguardino: 
  a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui
il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento di acqua  potabile
rappresenti piu' del 20 per cento  del  volume  totale  d'acqua  reso
disponibile da tali progetti o impianti; 
  b) smaltimento o trattamento delle acque reflue. 
                            Articolo 149. 
 
                        Servizi di trasporto. 
 
  1. Le disposizioni del codice si applicano alle attivita'  relative
alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire
un  servizio  al  pubblico  nel  campo  del  trasporto   ferroviario,
tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo. 
  2. Nei servizi di trasporto, si considera esistente una rete se  il
servizio e' fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle
competenti autorita' pubbliche, quali quelle relative alle tratte  da
servire, alla capacita' di trasporto disponibile o alla frequenza del
servizio. 
  3. Le disposizioni del codice non si applicano per l'affidamento di
contratti concernenti i servizi di trasporto pubblico  di  passeggeri
per ferrovia o metropolitana. 
  4. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice  le
concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di  una  licenza
di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 e  le  concessioni  di
servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del  regolamento
(CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  23
ottobre 2007. 
                            Articolo 150. 
 
                Settore dei porti e degli aeroporti. 
 
  1. Le disposizioni del codice si applicano alle attivita'  relative
allo sfruttamento di un'area geografica per la messa  a  disposizione
di aeroporti, porti marittimi o  interni  e  di  altri  terminali  di
trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali. 
                            Articolo 151. 
 
                    Settore dei servizi postali. 
 
  1. Le disposizioni del codice si applicano alle attivita'  relative
alla prestazione di: 
  a) servizi postali; 
  b) altri servizi, diversi da quelli postali, quando siano  prestati
da un ente che fornisca anche servizi  postali  e  a  condizione  che
questi ultimi non  riguardino  attivita'  direttamente  esposte  alla
concorrenza   su   mercati   liberamente   accessibili,   ai    sensi
dell'articolo 143. 
  2. Ai fini del codice e fatto salvo  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261 si intende per: 
  a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva  al
momento in cui e' preso in consegna, indipendentemente dal suo  peso,
che abbia per oggetto  corrispondenza,  libri,  cataloghi,  giornali,
periodici e pacchi  postali  contenenti  merci  con  o  senza  valore
commerciale; 
  b) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento,
trasporto e distribuzione  di  invii  postali,  comprensivi  sia  dei
servizi  rientranti  nell'ambito   di   applicazione   del   servizio
universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, sia di  quelli  che  ne
sono esclusi; 
  c) «altri servizi  diversi  dai  servizi  postali»:  i  servizi  di
gestione  di  servizi  postali,  precedenti  l'invio   e   successivi
all'invio, compresi i servizi di smistamento della posta, e i servizi
di spedizione diversi da quelli di cui  alla  lettera  a),  quali  la
spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo. 
                            Articolo 152. 
 
Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone  o  di  altri
                        combustibili solidi. 
 
  1. Le disposizioni del codice si applicano alle attivita'  relative
allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini: 
  a) estrazione di petrolio, estrazione o produzione di gas; 
  b) prospezione o estrazione di  carbone  o  di  altri  combustibili
solidi. 
  2.  Rimangono  escluse  dall'applicazione  delle  disposizioni  del
codice le attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica,
ai fini di prospezione di petrolio e  di  gas  naturale,  nonche'  di
produzione di petrolio, in quanto attivita' direttamente esposte alla
concorrenza su mercati liberamente accessibili. 

PARTE II
DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

                            Articolo 153. 
 
                         Norme applicabili. 
 
  1. Con riferimento alle procedure  di  scelta  del  contraente,  le
stazioni appaltanti  o  gli  enti  concedenti  nei  settori  speciali
applicano i seguenti articoli: 
  a)  articolo  71,  salvo  che  la   disposizione   sull'avviso   di
pre-informazione si intende riferita all'avviso periodico  indicativo
di cui all'allegato II.6, Parte II; 
  b)  articolo  74,  salvo  che,  nel  dialogo  competitivo   indetto
nell'ambito dei settori speciali, qualsiasi operatore economico  puo'
chiedere di partecipare in risposta a un avviso di indizione di  gara
ai sensi dell'articolo 155, comma 3, lettere b)  e  c),  fornendo  le
informazioni  richieste  dalla  stazione   appaltante   o   dall'ente
concedente; il termine minimo  per  la  ricezione  delle  domande  di
partecipazione e' fissato, di norma, a  non  meno  di  trenta  giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara  o,  se  come  mezzo  di
indizione  di  gara  e'  usato  un   avviso   periodico   indicativo,
dell'invito a confermare interesse, e non puo' in alcun  caso  essere
inferiore a quindici giorni; 
  c) articoli 70, comma 6, e 75,  salvo  che,  nei  partenariati  per
l'innovazione indetti nell'ambito  dei  settori  speciali,  qualsiasi
operatore economico puo' presentare una domanda di partecipazione  in
risposta a un avviso di indizione di  gara,  ai  sensi  dell'articolo
155, comma 3, lettere b) e c), presentando le informazioni  richieste
dalla stazione appaltante o dall'ente concedente; il  termine  minimo
per la ricezione delle  domande  di  partecipazione  e'  fissato,  di
norma, a non meno di trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  del
bando di gara e non puo' in alcun caso essere  inferiore  a  quindici
giorni; 
  d) articoli 77, 78, 79 e 80; 
  e)  articolo  85,  salvo  che  la   disposizione   sull'avviso   di
pre-informazione si intende riferita all'avviso periodico indicativo. 
                            Articolo 154. 
 
                           Accordi quadro. 
 
  1. Negli affidamenti di cui al presente Libro, gli  appalti  basati
su un accordo quadro sono aggiudicati in  base  a  regole  e  criteri
oggettivi  che  possono  prevedere  la   riapertura   del   confronto
competitivo tra gli operatori economici partecipanti all'accordo.  Le
regole e i criteri sono indicati nei documenti di gara per  l'accordo
quadro e  garantiscono  parita'  di  trattamento  tra  gli  operatori
economici parti dell'accordo. Quando e' prevista  la  riapertura  del
confronto competitivo, la stazione  appaltante  o  l'ente  concedente
fissa un termine sufficiente per  consentire  di  presentare  offerte
relative a ciascun appalto specifico e  aggiudicano  ciascun  appalto
all'offerente che ha  presentato  la  migliore  offerta  in  base  ai
criteri  di   aggiudicazione   stabiliti   nel   capitolato   d'oneri
dell'accordo quadro. La stazione appaltante o l'ente  concedente  non
puo' ricorrere agli accordi quadro  per  eludere  l'applicazione  del
codice o per ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. 
                            Articolo 155. 
 
                         Tipi di procedure. 
 
  1. Per l'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti
e gli enti concedenti utilizzano  procedure  di  affidamento  aperte,
ristrette o  negoziate  precedute  da  indizione  di  gara,  dialoghi
competitivi o partenariati per  l'innovazione,  in  conformita'  alle
disposizioni della presente Parte. 
  2. Nei soli casi previsti dall'articolo 158, le stazioni appaltanti
e gli enti concedenti possono utilizzare la procedura negoziata senza
pubblicazione del bando. 
  3. La gara e' indetta con una delle seguenti modalita': 
  a) un avviso periodico indicativo a norma dell'articolo 161, se  il
contratto e' aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata; 
  b) un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione a norma
dell'articolo 162, se il contratto e' aggiudicato mediante  procedura
ristretta  o  negoziata  o  tramite  un  dialogo  competitivo  o   un
partenariato per l'innovazione; 
  c) mediante un bando di gara a norma dell'articolo 163. 
  4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), gli operatori  economici
che  hanno  manifestato  interesse  in  seguito  alla   pubblicazione
dell'avviso periodico  indicativo  sono  successivamente  invitati  a
confermare il proprio interesse per iscritto, ai sensi  dell'articolo
165. 
                            Articolo 156. 
 
                        Procedura ristretta. 
 
  1. Nelle procedure ristrette  qualsiasi  operatore  economico  puo'
presentare una domanda di partecipazione in risposta a un  avviso  di
indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla  stazione
appaltante o dall'ente concedente. Il termine minimo per la ricezione
delle domande di partecipazione e' fissato di norma  a  non  meno  di
trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione  del  bando  di  gara  o
dell'invito a confermare interesse e non puo' in  alcun  caso  essere
inferiore a quindici giorni. 
  2. Soltanto gli operatori economici invitati  in  tal  senso  dalla
stazione  appaltante  o  dall'ente   concedente   in   seguito   alla
valutazione delle  informazioni  fornite  presentano  un'offerta.  Le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono limitare il  numero
di candidati idonei da  invitare  a  partecipare  alla  procedura  in
conformita' dell'articolo 70, comma 6. Il termine  per  la  ricezione
delle offerte  puo'  essere  fissato  di  concerto  tra  la  stazione
appaltante o l'ente  concedente  e  tutti  i  candidati  selezionati,
purche' questi dispongano di un termine identico  per  presentare  le
loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per  la  ricezione
delle offerte, questo non e' inferiore a dieci giorni dalla  data  di
invio dell'invito a presentare offerte. 
                            Articolo 157. 
 
         Procedura negoziata con pubblicazione di un bando. 
 
  1.  Nelle  procedure  negoziate  con  pubblicazione  di  un   bando
qualsiasi  operatore  economico  puo'  presentare  una   domanda   di
partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo
le informazioni  richieste  dalla  stazione  appaltante  o  dall'ente
concedente. 
  2.  Il  termine  minimo  per  la   ricezione   delle   domande   di
partecipazione e' fissato di norma in non meno di trenta giorni dalla
data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di  indizione
di  gara  e'  usato  un  avviso  periodico  indicativo,  dalla   data
dell'invito a confermare interesse e non e' in alcun caso inferiore a
quindici giorni. 
  3.  Soltanto  gli  operatori  economici  invitati  dalla   stazione
appaltante o dall'ente concedente in seguito alla  valutazione  delle
informazioni  fornite  partecipano  alle  negoziazioni.  Le  stazioni
appaltanti e gli  enti  concedenti  possono  limitare  il  numero  di
candidati idonei da invitare a  partecipare  alla  procedura  secondo
quanto previsto dall'articolo 169, comma 2. 
  4. Il termine per la ricezione delle offerte  puo'  essere  fissato
d'accordo tra la stazione appaltante o l'ente concedente  e  tutti  i
candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano di un termine
identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di  un
accordo sul termine per la ricezione delle  offerte,  questo  non  e'
inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare
offerte. 
                            Articolo 158. 
 
        Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando. 
 
  1. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono aggiudicare
appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione
di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dal  comma
2, dandone motivatamente conto nel  primo  atto  della  procedura  in
relazione alla specifica situazione di fatto e  alle  caratteristiche
dei mercati potenzialmente  interessati  e  delle  dinamiche  che  li
caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2
e 3. A tali fini si tiene conto degli esiti  delle  consultazioni  di
mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati
europei oppure , se del caso, extraeuropei. 
  2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono ricorrere a
una procedura negoziata senza indizione di gara nei seguenti casi: 
  a) quando, in risposta a una  procedura  con  pubblicazione  di  un
bando, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata,
ne'  alcuna  domanda  di   partecipazione   o   alcuna   domanda   di
partecipazione   appropriata,   purche'   le   condizioni    iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate; un'offerta non  e'
ritenuta  appropriata  quando  non  presenta  alcuna  pertinenza  con
l'appalto ed e' quindi inadeguata,  salvo  modifiche  sostanziali,  a
rispondere  alle  esigenze  della  stazione  appaltante  o  dell'ente
concedente e ai requisiti specificati  nei  documenti  di  gara;  una
domanda  di  partecipazione  non  e'  ritenuta   appropriata   quando
l'operatore economico interessato deve o puo' essere  escluso  o  non
soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante o
dall'ente concedente a norma degli articoli 95, 96 e 169, comma 2; 
  b) quando un appalto e' destinato  solo  a  scopi  di  ricerca,  di
sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie
o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purche' l'aggiudicazione
dell'appalto  non  pregiudichi  l'indizione  di  gare   per   appalti
successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi; 
  c) quando i lavori, i servizi o le forniture possono essere forniti
unicamente da  un  determinato  operatore  economico  per  una  delle
seguenti ragioni: 
  1)   lo   scopo   dell'appalto   consiste   nella    creazione    o
nell'acquisizione  di  un'opera  d'arte  o  di  una  rappresentazione
artistica unica; 
  2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui
al presente numero si applica solo quando non  esistono  sostituti  o
alternative  ragionevoli  e  l'assenza  di  concorrenza  non  e'   il
risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; 
  3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di  proprieta'
intellettuale; l'eccezione di cui al presente numero si applica  solo
quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli  e  l'assenza
di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei
parametri dell'appalto; 
  d) nella misura strettamente  necessaria  quando,  per  ragioni  di
estrema urgenza derivanti  da  eventi  imprevedibili  dalla  stazione
appaltante  o  dall'ente  concedente,  i  termini  stabiliti  per  le
procedure aperte, per le  procedure  ristrette  o  per  le  procedure
negoziate  precedute  da  indizione  di  gara  non   possono   essere
rispettati;  le  circostanze  invocate  per  giustificare   l'estrema
urgenza non devono essere in  alcun  caso  imputabili  alla  stazione
appaltante o all'ente concedente; 
  e) nel caso di appalti  di  forniture  per  consegne  complementari
effettuate dal fornitore originario e destinate al  rinnovo  parziale
di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o  impianti
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi  la  stazione
appaltante  o  l'ente  concedente   ad   acquistare   forniture   con
caratteristiche  tecniche  differenti,  il  cui  impiego  o  la   cui
manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta'  tecniche
sproporzionate; 
  f) per nuovi lavori o  servizi  consistenti  nella  ripetizione  di
lavori o servizi analoghi assegnati all'operatore al quale le  stesse
stazioni appaltanti o enti  concedenti  hanno  assegnato  un  appalto
precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano  conformi  a
un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato  oggetto  di
un  primo  appalto  aggiudicato  secondo   una   procedura   di   cui
all'articolo 155,  comma  1;  il  progetto  a  base  di  gara  indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni
alle quali essi verranno aggiudicati; la possibilita' di ricorrere  a
tale procedura e' indicata gia' al momento dell'indizione della  gara
per il primo progetto e le stazioni appaltanti o gli enti concedenti,
quando applicano l'articolo 14, tengono conto del  costo  complessivo
stimato per i lavori o i servizi successivi; 
  g) per forniture quotate e acquistate  sul  mercato  delle  materie
prime; 
  h)  per  gli  acquisti  d'opportunita',  quando  e'  possibile,  in
presenza di un'occasione  particolarmente  vantaggiosa  ma  di  breve
durata, acquistare forniture il cui prezzo e' sensibilmente inferiore
ai prezzi normalmente praticati sul mercato; 
  i)  per  l'acquisto   di   forniture   o   servizi   a   condizioni
particolarmente   vantaggiose   presso   un   fornitore   che   cessi
definitivamente l'attivita' commerciale o presso  il  liquidatore  in
caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori  o  di
procedure analoghe; 
  l)  quando  l'appalto  di  servizi  consegue  a  un   concorso   di
progettazione organizzato secondo le disposizioni del  codice  ed  e'
destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione,
a essere aggiudicato al vincitore o  a  uno  dei  vincitori  di  tale
concorso;  in  tal  caso,  tutti  i   vincitori   del   concorso   di
progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni. 
  3. Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli  operatori
economici da consultare sulla base  di  informazioni  riguardanti  le
caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e  tecniche
e professionali desunte dal mercato, nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza  e  concorrenza,  selezionando   almeno   tre   operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. La  stazione
appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni
piu' vantaggiose, ai sensi dell'articolo  108,  previa  verifica  del
possesso dei requisiti di partecipazione previsti  per  l'affidamento
di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o
mediante procedura competitiva con negoziazione. 

PARTE III
DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI

                            Articolo 159. 
 
           Disponibilita' digitale dei documenti di gara. 
 
  1. A decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o da quella
di invio di un invito a confermare l'interesse, i documenti  di  gara
sono resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato
e diretto. L'avviso e l'invito a  confermare  interesse  indicano  il
collegamento ipertestuale presso il quale i documenti  di  gara  sono
accessibili. 
  2.  Quando  il  mezzo  di  indizione  di  una  gara  e'  un  avviso
sull'esistenza di un  sistema  di  qualificazione,  tale  accesso  e'
consentito il piu' rapidamente possibile  e  comunque  non  oltre  il
momento dell'invito a presentare un'offerta o a negoziare. 
  3. Quando e' impossibile  l'utilizzo  dei  mezzi  di  comunicazione
elettronica previsti dal codice, l'avviso  o  l'invito  a  confermare
interesse ne danno conto e indicano le modalita' con cui i  documenti
sono trasmessi. In questi casi il termine per la presentazione  delle
offerte e' prorogato di non oltre cinque giorni. 
  4.  Quando  la  deroga   all'obbligo   di   utilizzare   mezzi   di
comunicazione elettronica previsti dal codice e' dovuta a esigenze di
tutela della riservatezza, l'avviso o l'invito a confermare interesse
o, quando il mezzo di indizione di gara e' un  avviso  sull'esistenza
di un sistema di qualificazione, i  documenti  di  gara  indicano  le
misure adottate per proteggere la natura riservata delle informazioni
e le modalita' di accesso ai documenti. In tale caso, il termine  per
la presentazione delle offerte  e'  prorogato  di  non  oltre  cinque
giorni, salvo che il nuovo termine sia stato fissato di concerto  tra
la stazione appaltante  o  l'ente  concedente  e  tutti  i  candidati
selezionati. 
  5. Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di  gara  sono
comunicate a  tutti  gli  offerenti  oppure  rese  disponibili  sulla
piattaforma di approvvigionamento digitale e sul  sito  istituzionale
almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito  per  la
ricezione delle offerte e  almeno  quattro  giorni  prima  quando  il
termine per la ricezione delle offerte e' ridotto. 
                            Articolo 160. 
 
              Comunicazione delle specifiche tecniche. 
 
  1.   Su   richiesta   degli   operatori    economici    interessati
all'affidamento di un appalto, le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti
concedenti mettono a disposizione le specifiche tecniche previste nei
loro appalti di forniture, di lavori o di servizi,  o  le  specifiche
tecniche alle quali intendono riferirsi per gli  appalti  oggetto  di
avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese disponibili in
forma digitale in maniera gratuita, illimitata e diretta. 
  2. Le specifiche tecniche sono trasmesse per via diversa da  quella
digitale  qualora  non  sia  possibile  offrire   accesso   gratuito,
illimitato e diretto per via digitale a determinati documenti di gara
oppure  per  tutelare  la  riservatezza  delle  informazioni  che  le
stazioni appaltanti o gli enti concedenti trasmettono. 
  3. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai  quali
gli  operatori  economici   interessati   hanno   accesso   gratuito,
illimitato e diretto, in forma  digitale,  si  considera  sufficiente
l'indicazione del riferimento a tali documenti. 
                            Articolo 161. 
 
             Pubblicita' e avviso periodico indicativo. 
 
  1. Le stazioni appaltanti o gli  enti  concedenti  possono  rendere
nota  l'intenzione  di  programmare  appalti  pubblicando  un  avviso
periodico indicativo possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno.
Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all'allegato II.6,
Parte II, Sezioni A e C, sono pubblicati dalla stazione appaltante  o
dall'ente  concedente  sul  proprio  sito  istituzionale   rendendoli
accessibili tramite collegamento ipertestuale.  Per  gli  appalti  di
importo pari o superiore  alla  soglia  di  cui  all'articolo  14  si
applica l'articolo 84. 
  2. Quando una gara e' indetta per  mezzo  di  un  avviso  periodico
indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da
indizione di gara, l'avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni: 
  a) si riferisce specificatamente alle forniture,  ai  lavori  o  ai
servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare; 
  b) indica che  l'appalto  e'  aggiudicato  mediante  una  procedura
ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un  avviso  di
indizione di gara e invita  gli  operatori  economici  interessati  a
manifestare il proprio interesse; 
  c) contiene, oltre alle  informazioni  di  cui  all'allegato  II.6,
Parte II, Sezione A, le informazioni di cui all'allegato II.6,  Parte
II, Sezione B; 
  d) e' stato inviato alla pubblicazione tra  trentacinque  giorni  e
dodici mesi prima  della  data  di  invio  dell'invito  a  confermare
interesse. 
  3. Gli avvisi di cui al comma 2 possono essere pubblicati sul  sito
istituzionale quale pubblicazione supplementare a livello  nazionale.
Il periodo coperto dall'avviso puo' durare  al  massimo  dodici  mesi
dalla  data  di  trasmissione  dell'avviso  per   la   pubblicazione.
Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi  sociali  e  altri
servizi  specifici  di  cui  all'allegato  II.6,  l'avviso   di   cui
all'articolo 127, comma 1, lettera b), puo' coprire un periodo di due
anni. 
                            Articolo 162. 
 
       Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 141, comma 4,  lettera  a),  le  stazioni
appaltanti e gli enti  concedenti  possono  istituire  e  gestire  un
proprio sistema  di  qualificazione  degli  operatori  economici.  Il
sistema e' reso pubblico con un  avviso  di  cui  all'allegato  II.6,
Parte II, Sezione H,  indicando  le  finalita'  e  le  modalita'  per
conoscere le disposizioni relative al funzionamento. 
  2. Quando e' indetta una gara con un avviso di cui al comma 1,  gli
offerenti in  una  procedura  ristretta,  o  i  partecipanti  in  una
procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con
tale sistema. 
  3.  Le  stazioni  appaltanti  e  gli   enti   concedenti   indicano
nell'avviso sull'esistenza del sistema il periodo  di  efficacia  del
sistema  di  qualificazione.  Per  gli  appalti  di  importo  pari  o
superiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  14,  essi   informano
l'Ufficio  delle  pubblicazioni  dell'Unione   europea   secondo   le
modalita' di cui all'articolo 84 di  qualsiasi  cambiamento  di  tale
periodo di efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari: 
  a) se il periodo di efficacia e' modificato  senza  porre  fine  al
sistema,  il  modello  utilizzato   inizialmente   per   gli   avvisi
sull'esistenza dei sistemi di qualificazione; 
  b) se e' posto termine al sistema, un avviso di  aggiudicazione  di
cui all'articolo 163. 
                            Articolo 163. 
 
      Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati. 
 
  1. I  bandi  di  gara  possono  essere  utilizzati  come  mezzo  di
indizione  di  gara  per  tutte  le  procedure.  Essi  contengono  le
informazioni di cui alle pertinenti disposizioni dell'allegato  II.6,
Parte II e sono pubblicati conformemente all'articolo 164. 
  2. Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto  o  di  un
accordo  quadro  che  faccia  seguito  alla  relativa  decisione   di
aggiudicazione o di conclusione, le stazioni appaltanti  e  gli  enti
concedenti  inviano  un  avviso  di  aggiudicazione  che  riporta   i
risultati  della  procedura  di  appalto.  Tale  avviso  contiene  le
informazioni di cui all'allegato II.6, Parte II,  Sezione  G,  ed  e'
pubblicato conformemente all'articolo 164. Si applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'articolo 111, commi 2, 3, 4 e 5. 
  3. Nel caso di contratti per servizi  di  ricerca  e  sviluppo,  di
seguito «servizi R&S», le informazioni riguardanti  la  natura  e  la
quantita' dei servizi possono limitarsi: 
  a)  all'indicazione  «servizi  R&S»  se  il  contratto   e'   stato
aggiudicato mediante procedura  negoziata  senza  indizione  di  gara
conformemente all'articolo 158, comma 2, lettera b); 
  b)  a  informazioni  che  siano  almeno  tanto  dettagliate  quanto
specificato nell'avviso utilizzato  come  mezzo  di  indizione  della
gara. 
  4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato II.6,  Parte  II,
Sezione G, e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in
forma semplificata e per motivi statistici. 
                            Articolo 164. 
 
  Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi e degli avvisi. 
 
  1. I bandi e  gli  avvisi  di  cui  agli  articoli  da  161  a  163
contengono le informazioni indicate  nell'allegato  II.6,  Parte  II,
Sezioni A, B, C, D, E, F, G e H, nel formato di modelli di formulari,
compresi modelli di formulari  per  le  rettifiche,  stabiliti  dalla
Commissione. Tali bandi e avvisi  sono  trasmessi  all'Ufficio  delle
pubblicazioni dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'articolo  84,  in
conformita' all'allegato II.7. 
  2. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per  esteso  in  una  delle
lingue  ufficiali  dell'Unione   europea,   scelta   dalle   stazioni
appaltanti o dagli enti concedenti, e il  testo  e'  l'unico  facente
fede. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti italiani  scelgono
la lingua italiana, fatte salve  le  norme  vigenti  nella  Provincia
autonoma di Bolzano in materia  di  bilinguismo.  Una  sintesi  degli
elementi  importanti  di  ciascun  bando,  indicati  dalle   stazioni
appaltanti o dagli enti  concedenti  nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza e non discriminazione, e' pubblicata nelle  altre  lingue
ufficiali. 
  3. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che
il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi  di
cui  all'articolo  161,  degli  avvisi  di  indizione  di  gara   che
istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui  all'articolo
32,  nonche'  degli  avvisi   sull'esistenza   di   un   sistema   di
qualificazione  usati  come  mezzo  di  indizione  di  gara  di   cui
all'articolo  155,  comma  3,  lettera  b),   continuino   a   essere
pubblicati: 
  a) nel caso di avvisi periodici indicativi, per dodici mesi o  fino
al ricevimento di un avviso di  aggiudicazione  di  cui  all'articolo
163, che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione
di gara non sara' aggiudicato nessun  altro  appalto;  tuttavia,  nel
caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici di  cui
all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'avviso periodico indicativo di
cui  all'articolo  127,  comma  1,  lettera  b),  continua  a  essere
pubblicato fino alla  scadenza  del  periodo  di  validita'  indicato
inizialmente o fino alla ricezione di  un  avviso  di  aggiudicazione
come previsto all'articolo 163, indicante che non saranno aggiudicati
ulteriori appalti nel periodo coperto dall'indizione di gara; 
  b) nel caso di avvisi di indizione  di  gara  che  istituiscono  un
sistema dinamico di acquisizione, per il  periodo  di  validita'  del
sistema dinamico di acquisizione; 
  c)  nel  caso  di  avvisi   sull'esistenza   di   un   sistema   di
qualificazione, per il periodo di validita'. 
  4. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono inviare per
la pubblicazione avvisi relativi ad appalti  pubblici  che  non  sono
soggetti all'obbligo di pubblicazione, a condizione  che  essi  siano
trasmessi secondo il modello e le modalita' precisati al comma 1. 
  5. Per la pubblicazione a livello nazionale si  applica  l'articolo
85. 
                            Articolo 165. 
 
                        Inviti ai candidati. 
 
  1.  Nelle  procedure  ristrette,  nei  dialoghi  competitivi,   nei
partenariati  per  l'innovazione,  nelle  procedure   negoziate   con
indizione di gara, le  stazioni  appaltanti  o  gli  enti  concedenti
invitano, simultaneamente, e per iscritto i candidati  selezionati  a
presentare le rispettive  offerte,  a  partecipare  al  dialogo  o  a
negoziare. Con le stesse modalita', le stazioni appaltanti o gli enti
concedenti invitano, nel caso di indizione di gara tramite un  avviso
periodico indicativo, gli operatori economici che gia' hanno espresso
interesse a confermarlo. 
  2. Gli inviti indicano l'indirizzo digitale  al  quale  sono  stati
resi direttamente disponibili i documenti di gara e  le  informazioni
indicate di cui all'allegato II.9, Parte II. Se  tali  documenti  non
sono disponibili in modo gratuito, illimitato e diretto, per i motivi
di cui all'articolo 88 e non sono disponibili con  altri  mezzi,  gli
inviti sono corredati del collegamento ipertestuale ai  documenti  di
gara. 
                            Articolo 166. 
 
Informazioni a  coloro  che  hanno  chiesto  una  qualificazione,  ai
                     candidati e agli offerenti. 
 
  1. Per quanto riguarda le informazioni a coloro che  hanno  chiesto
una qualificazione, ai candidati e agli offerenti,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 90 e ai commi 2, 3 e 4 del  presente
articolo. 
  2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che istituiscono  o
gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della
decisione assunta entro sei mesi dalla presentazione  della  domanda.
Se la decisione richiede piu' di quattro mesi, entro due  mesi  dalla
presentazione della domanda sono comunicate le ragioni della  proroga
ed e' indicato il nuovo termine.  La  stazione  appaltante  o  l'ente
concedente comunica al  richiedente  le  ragioni  della  proroga  del
termine e indica la data entro cui interverra' la decisione. 
  3. I richiedenti la cui qualificazione e' respinta  sono  informati
della  decisione  e  delle  relative  motivazioni  immediatamente   e
comunque entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego.
Le motivazioni si  fondano  sui  criteri  di  qualificazione  di  cui
all'articolo 168. 
  4. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono revocare la
qualificazione solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione
di  cui  all'articolo  168,  informando  per   iscritto   l'operatore
economico delle ragioni a fondamento della  stessa,  almeno  quindici
giorni prima della data fissata per la decisione. 

PARTE IV
DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE

                            Articolo 167. 
 
   Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente. 
 
  1.  Per  la  selezione  dei  partecipanti  e  delle  offerte  nelle
procedure di scelta del contraente nei settori speciali si  applicano
le seguenti disposizioni: 
  a)  le  stazioni  appaltanti  o  gli  enti  concedenti   che   sono
amministrazioni pubbliche nominano una commissione giudicatrice; 
  b) sono rispettati i termini per la presentazione delle domande  di
partecipazione secondo quanto previsto dall'articolo 92, comma 1; 
  c) salvo quanto stabilito dagli articoli 168 e  169,  e'  accertata
l'assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli  94,  95,
con riferimento agli accordi  internazionali  elencati  nell'allegato
XIV alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 26 febbraio 2014, 96, 97 e 98 ed e' richiesta  la  documentazione
prevista dall'articolo 99; 
  d) salvo quanto stabilito dagli articoli 168 e 169, e' richiesto il
possesso dei requisiti di partecipazione previsti dagli articoli  100
e 103; 
  e) e' consentito il soccorso istruttorio con  le  modalita'  e  nei
limiti previsti dall'articolo 101; 
  f)  e'  stabilito  che  gli  operatori  economici   presentino   la
documentazione prevista dagli articoli 91 e 105; 
  g) e' consentito il ricorso all'avvalimento secondo quanto previsto
dall'articolo 104; 
  h)  e'  verificata  la  conformita'  delle  offerte  e  aggiudicato
l'appalto secondo quanto previsto dagli articoli 107, 108 e 110. 
  2. Quando selezionano i partecipanti a una  procedura  ristretta  o
negoziata, a  un  dialogo  competitivo  o  per  un  partenariato  per
l'innovazione,  quando  decidono  sulla   qualificazione   ai   sensi
dell'articolo 168 o quando dispongono l'aggiornamento dei sistemi  di
qualificazione, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti: 
  a) non impongono condizioni amministrative, tecniche o  finanziarie
a taluni operatori economici senza imporle ad altri; 
  b) non esigono prove o giustificativi presenti nella documentazione
valida gia' a disposizione. 
                            Articolo 168. 
 
          Procedure di gara con sistemi di qualificazione. 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 141, comma 4,  lettera  a),  le  stazioni
appaltanti o gli enti  concedenti  possono  istituire  e  gestire  un
sistema di qualificazione degli operatori  economici.  Gli  operatori
economici  possono  chiedere   in   qualsiasi   momento   di   essere
qualificati. 
  2. Con propri atti, pubblicati sui  propri  siti  istituzionali  e,
comunque, trasmessi  agli  operatori  economici  interessati  che  ne
facciano richiesta, le stazioni  appaltanti  o  gli  enti  concedenti
stabiliscono norme e  criteri  oggettivi  per  il  funzionamento  del
sistema di qualificazione, che puo' essere articolato in  vari  stadi
di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e
la sua durata. Essi disciplinano i requisiti relativi alle  capacita'
economiche e finanziarie e alle capacita'  tecniche  e  professionali
necessarie all'iscrizione  al  sistema;  i  requisiti  possono  anche
essere quelli previsti dagli articoli 100 e 103 ed  in  tal  caso  si
applicano gli articoli 91 e 105. Quando i  criteri  per  l'iscrizione
comportano il  possesso  di  specifiche  tecniche  si  applicano  gli
articoli 79, 80 e 105. 
  3. Le stazioni appaltanti o gli  enti  concedenti  prevedono  negli
atti di cui al comma 2 che non possono essere iscritti gli  operatori
economici per i quali sussistano cause di  esclusione  ai  sensi  del
combinato disposto degli articoli  94,  95,  96,  97,  98  e  169,  e
consentono in  ogni  caso  di  acquisire  i  requisiti  di  capacita'
richiesti   per   l'iscrizione   secondo   le   modalita'    previste
dall'articolo 104.  Le  norme  e  i  criteri  possono  essere  sempre
aggiornati, dandone comunicazione agli operatori economici iscritti. 
  4. Gli operatori qualificati sono iscritti in un elenco,  che  puo'
essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali  la
qualificazione e' valida. 
  5. La stazione appaltante o  l'ente  concedente  che  istituisce  e
gestisce il sistema  di  qualificazione  stabilisce  i  documenti,  i
certificati e le dichiarazioni sostitutive che  devono  corredare  la
domanda di iscrizione, e non puo' chiedere  certificati  o  documenti
che riproducono documenti validi gia'  nella  sua  disponibilita'.  I
documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive,  se  redatti
in  una  lingua  diversa  dall'italiano,  sono  accompagnati  da  una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale
dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane del  Paese  in  cui
sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. 
  6. I contratti specifici per i lavori, le  forniture  e  i  servizi
contemplati  dal  sistema  di  qualificazione  sono  aggiudicati  con
procedure ristrette o procedure negoziate cui possono  partecipare  o
presentare  offerta   gli   operatori   iscritti   nel   sistema   di
qualificazione. 
                            Articolo 169. 
 
                  Procedure di gara regolamentate. 
 
  1. Con propri atti, pubblicati sui  propri  siti  istituzionali  e,
comunque, accessibili a tutti gli  operatori  economici  interessati,
ferme le cause di esclusione automatica di cui  all'articolo  94,  le
imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi
possono stabilire preventivamente quali condotte costituiscono  gravi
illeciti professionali agli  effetti  degli  articoli  95,  comma  1,
lettera e) e 98. 
  2. Qualora le stazioni appaltanti o gli enti concedenti si  trovino
nella  necessita'  di  garantire  un  equilibrio  adeguato   tra   le
caratteristiche specifiche della  procedura  di  appalto  e  i  mezzi
necessari  alla  sua  realizzazione,  nelle  procedure  ristrette   o
negoziate, nei  dialoghi  competitivi  oppure  nei  partenariati  per
l'innovazione  possono  definire  norme  e  criteri   oggettivi   che
rispecchino tale necessita' e consentano alla stazione  appaltante  o
all'ente concedente di ridurre il numero  di  candidati  che  saranno
invitati a presentare un'offerta. Il numero dei  candidati  prescelti
tiene conto dell'esigenza di garantire una adeguata concorrenza. 
                            Articolo 170. 
 
        Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi. 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesi  terzi,
il  presente  articolo  si  applica  a  offerte  contenenti  prodotti
originari di  Paesi  terzi  con  i  quali  l'Unione  europea  non  ha
concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un  accordo  che
garantisca  un  accesso  comparabile  ed  effettivo   delle   imprese
dell'Unione europea ai mercati di tali Paesi terzi. 
  2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un  appalto
di forniture puo' essere respinta se la parte dei prodotti  originari
di Paesi terzi,  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  952/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, supera il  50
per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. In
caso di mancato  respingimento  dell'offerta  a  norma  del  presente
comma, la stazione appaltante o l'ente concedente motiva  debitamente
le  ragioni  della  scelta  e  trasmette  all'Autorita'  la  relativa
documentazione. Ai fini del presente articolo, i  software  impiegati
negli impianti  delle  reti  di  telecomunicazione  sono  considerati
prodotti. 
  3. Salvo il disposto del terzo periodo del presente comma, se due o
piu' offerte si equivalgono in base ai criteri di  aggiudicazione  di
cui all'articolo 108, e' preferita  l'offerta  che  non  puo'  essere
respinta a norma del comma 2 del presente articolo. Il  valore  delle
offerte e' considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se
la differenza  di  prezzo  non  supera  il  3  per  cento.  Tuttavia,
un'offerta non e' preferita ad un'altra in virtu' del presente comma,
se la stazione  appaltante  o  l'ente  concedente,  accettandola,  e'
tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche  tecniche  diverse
da   quelle   del   materiale   gia'   esistente,   con   conseguente
incompatibilita' o difficolta' tecniche di uso o  di  manutenzione  o
costi sproporzionati. 
  4. Ai fini del presente articolo,  per  determinare  la  parte  dei
prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi  i
Paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio dell'Unione europea
ai sensi del comma 1, e' stato esteso il beneficio del codice. 
  5. In coerenza con quanto previsto dal comma 2, tra  i  criteri  di
valutazione  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  di  cui
all'articolo 108, comma 4, puo'  essere  considerato  dalla  stazione
appaltante, per ciascuna  delle  voci  merceologiche  che  compongono
l'offerta, il valore percentuale  dei  prodotti  originari  di  Paesi
terzi, ai sensi del  regolamento  (UE)  n.  952/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  9  ottobre  2013,  rispetto  al  valore
totale dei prodotti che compongono l'offerta. Le stazioni  appaltanti
garantiscono che il criterio di cui al primo  periodo  sia  applicato
nel rispetto dei principi di non discriminazione nei rapporti  con  i
Paesi terzi e proporzionalita'. 
                            Articolo 171. 
 
Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture. 
 
  1. Su segnalazione da parte del Ministero delle imprese e del  made
in Italy o del Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, la Cabina di regia di cui all'articolo 221 informa la
Commissione europea di ogni difficolta' d'ordine generale, di fatto o
di  diritto,  incontrata   dalle   imprese   italiane   nell'ottenere
l'aggiudicazione di appalti di servizi  in  Paesi  terzi  e  da  esse
riferita   con   particolare   riferimento   all'inosservanza   delle
disposizioni  internazionali   di   diritto   del   lavoro   elencate
nell'allegato XIV alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014. 
  2. Sono fatti salvi gli impegni assunti  nei  confronti  dei  Paesi
terzi derivanti da  accordi  internazionali  in  materia  di  appalti
pubblici, in particolare nel quadro dell'Organizzazione mondiale  del
commercio. 
                            Articolo 172. 
 
  Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti. 
 
  1. Le stazioni appaltanti  o  gli  enti  concedenti  conservano  le
informazioni appropriate relative a ogni  appalto  o  accordo  quadro
disciplinato dal codice e  ogniqualvolta  sia  istituito  un  sistema
dinamico  di  acquisizione.  Tali  informazioni  sono  sufficienti  a
consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni
riguardanti: 
  a) la qualificazione e la selezione  degli  operatori  economici  e
l'aggiudicazione degli appalti; 
  b) l'utilizzazione di procedure negoziate non precedute da una gara
a norma dell'articolo 76; 
  c) la mancata applicazione  delle  disposizioni  sulle  tecniche  e
strumenti per gli appalti e strumenti digitali e  aggregati  e  delle
disposizioni  sullo  svolgimento  delle  procedure  di   scelta   del
contraente del presente codice, in virtu' delle deroghe ivi previste; 
  d) se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in  via
digitale sono stati usati mezzi di comunicazione  diversi  dai  mezzi
digitali. 
  2. Se l'avviso  di  aggiudicazione  dell'appalto  stilato  a  norma
dell'articolo  111  o  dell'articolo  127,  comma  3,   contiene   le
informazioni richieste dal comma 1, le stazioni appaltanti o gli enti
concedenti possono fare riferimento a tale avviso. 
  3. Le stazioni appaltanti o  gli  enti  concedenti  documentano  lo
svolgimento   di    tutte    le    procedure    di    aggiudicazione,
indipendentemente  dal  fatto  che  esse  siano  condotte  con  mezzi
digitali o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione  di  una
documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte
le fasi della procedura di appalto, in particolare la  documentazione
relativa  alle  comunicazioni  con  gli  operatori  economici  e   le
deliberazioni interne, la preparazione  dei  documenti  di  gara,  il
dialogo   o   la   negoziazione   se   previsti,   la   selezione   e
l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione  e'  conservata  per
almeno  cinque  anni  a  partire   dalla   data   di   aggiudicazione
dell'appalto, oppure, in caso di pendenza di una  controversia,  fino
al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 
  4. Le informazioni o la documentazione o i principali elementi sono
comunicati  alla  Cabina  di  regia  di  cui  all'articolo  221,  per
l'eventuale successiva comunicazione alla Commissione europea o  alle
autorita', agli organismi o alle strutture competenti. 
                            Articolo 173. 
 
             Servizi sociali e altri servizi assimilati. 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 141, comma  2,  per
l'aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri  servizi
assimilati di cui all'allegato  XIV  alla  direttiva  2014/24/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nei  settori
speciali di cui al presente Libro si applicano gli articoli 127, 128,
129, 130 e 131, fermo restando quanto previsto  dal  Titolo  VII  del
codice del Terzo settore, di cui  al  decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117. 

LIBRO IV
DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

                            Articolo 174. 
 
                              Nozione. 
 
  1. Il partenariato pubblico-privato e' un'operazione  economica  in
cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  a) tra un ente concedente e uno o piu' operatori economici  privati
e'  instaurato  un  rapporto  contrattuale  di  lungo   periodo   per
raggiungere un risultato di interesse pubblico; 
  b)  la  copertura   dei   fabbisogni   finanziari   connessi   alla
realizzazione  del  progetto  proviene  in  misura  significativa  da
risorse reperite dalla parte privata, anche in  ragione  del  rischio
operativo assunto dalla medesima; 
  c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire  il
progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi
e di verificarne l'attuazione; 
  d) il rischio operativo connesso alla realizzazione  dei  lavori  o
alla gestione dei servizi e' allocato in capo al soggetto privato. 
  2. Per ente concedente, ai sensi della lettera a) del comma  1,  si
intendono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti  aggiudicatori
di cui all'articolo  1  della  direttiva  2014/23/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. 
  3. Il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale  comprende
le figure  della  concessione,  della  locazione  finanziaria  e  del
contratto di disponibilita', nonche' gli  altri  contratti  stipulati
dalla pubblica amministrazione con operatori  economici  privati  che
abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano  diretti  a  realizzare
interessi meritevoli di  tutela.  L'affidamento  e  l'esecuzione  dei
relativi contratti sono disciplinati dalle  disposizioni  di  cui  ai
Titoli II, III e IV della Parte II. Le modalita' di  allocazione  del
rischio  operativo,  la  durata   del   contratto   di   partenariato
pubblico-privato, le modalita' di determinazione  della  soglia  e  i
metodi di calcolo del valore stimato sono disciplinate dagli articoli
177, 178 e 179. 
  4.  Il  partenariato  pubblico-privato  di  tipo  istituzionale  si
realizza   attraverso   la   creazione   di   un   ente   partecipato
congiuntamente dalla  parte  privata  e  da  quella  pubblica  ed  e'
disciplinato dal testo unico in materia di societa' a  partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  175,  e
dalle altre norme speciali di settore. 
  5. I contratti  di  partenariato  pubblico-privato  possono  essere
stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi  dell'articolo
63. 
                            Articolo 175. 
 
 Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio. 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni  adottano  il  programma  triennale
delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme
di partenariato pubblico-privato. 
  2. Il ricorso al partenariato pubblico-privato e' preceduto da  una
valutazione preliminare di convenienza e fattibilita'. La valutazione
si incentra sull'idoneita'  del  progetto  a  essere  finanziato  con
risorse  private,  sulle  condizioni  necessarie  a  ottimizzare   il
rapporto tra costi  e  benefici,  sulla  efficiente  allocazione  del
rischio operativo, sulla capacita' di generare soluzioni  innovative,
nonche'  sulla  capacita'  di   indebitamento   dell'ente   e   sulla
disponibilita' di risorse sul bilancio pluriennale. A  tal  fine,  la
valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del  progetto
di partenariato,  nell'arco  dell'intera  durata  del  rapporto,  con
quella del ricorso alternativo al contratto di appalto  per  un  arco
temporale equivalente. 
  3. Nei casi di progetti di interesse  statale  oppure  di  progetti
finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali  non  sia
gia'  previsto  che  si  esprima  il  CIPESS,  gli  enti   concedenti
interessati  a  sviluppare  i  progetti  secondo   la   formula   del
partenariato pubblico-privato, il cui  ammontare  dei  lavori  o  dei
servizi sia di importo pari  o  superiore  a  250  milioni  di  euro,
richiedono parere, ai fini della valutazione preliminare  di  cui  al
comma 2, al CIPESS, sentito il Nucleo di consulenza per  l'attuazione
delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'
(NARS). Il CIPESS si  pronuncia  entro  quarantacinque  giorni  dalla
richiesta. Nei casi di progetti di interesse statale o finanziati con
contributo a carico  dello  Stato,  per  i  quali  non  sia  prevista
l'espressione  del  CIPESS,  gli  enti   concedenti   interessati   a
sviluppare  i  progetti   secondo   la   formula   del   partenariato
pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei  servizi  sia  di
importo pari o superiore a 50 milioni  di  euro  e  inferiore  a  250
milioni di euro, richiedono un parere preventivo, non vincolante,  ai
fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Dipartimento
per la programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica
(DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri;  tale  parere  e'
emesso di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
-Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello   Stato   entro
quarantacinque giorni dalla  richiesta;  decorso  il  termine,  salvo
sospensione per  integrazione  documentale  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 7, della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  si
applica l'articolo 16, comma 2,  della  legge  n.  241  del  1990.  I
suddetti pareri devono essere chiesti prima della  pubblicazione  del
bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero  prima
della dichiarazione di fattibilita' in caso di progetto a  iniziativa
privata.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   dopo   la
valutazione preliminare, puo' sottoporre lo schema  di  contratto  ai
pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di
Stato, anche per la valutazione di profili diversi  da  quello  della
convenienza. 
  4. Le regioni e gli enti locali possono richiedere  il  parere  del
DIPE di  cui  al  comma  3  quando  la  complessita'  dell'operazione
contrattuale lo richieda. 
  5. L'ente concedente, sentito l'operatore economico, affida al  RUP
nominato ai sensi dell'articolo 15 le funzioni di responsabile  unico
del progetto di partenariato. Il responsabile coordina  e  controlla,
sotto il profilo tecnico e  contabile,  l'esecuzione  del  contratto,
verificando costantemente il  rispetto  dei  livelli  di  qualita'  e
quantita' delle prestazioni. 
  6.  L'ente  concedente   esercita   il   controllo   sull'attivita'
dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in
capo  all'operatore  economico  del  rischio  operativo   trasferito.
L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie  allo
scopo, con le modalita' stabilite nel contratto. 
  7. Il monitoraggio dei partenariati pubblici  privati  e'  affidato
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  e  al
Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   -Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, che lo esercitano tramite  l'accesso
al portale sul monitoraggio dei contratti  di  partenariato  pubblico
privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato  mediante
il  quale  gli  enti  concedenti  sono  tenuti   a   trasmettere   le
informazioni sui contratti stipulati. Gli enti concedenti sono tenuti
altresi' a dare  evidenza  dei  contratti  di  partenariato  pubblico
privato stipulati mediante apposito allegato al bilancio  d'esercizio
con l'indicazione del codice unico di progetto  (CUP)  e  del  codice
identificativo di gara (CIG), del valore complessivo  del  contratto,
della durata, dell'importo del  contributo  pubblico  e  dell'importo
dell'investimento a carico del privato. 
  8. Sul portale di cui al  comma  7  sono  pubblicati  e  aggiornati
periodicamente  le  migliori   prassi   in   materia   di   forme   e
caratteristiche   tecniche   di   finanziamento    di    partenariato
pubblico-privato piu' ricorrenti sul mercato. 
  9. Ai soli fini di contabilita' pubblica, si applicano i  contenuti
delle  decisioni  Eurostat   a   cui   sono   tenute   le   pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. 

PARTE II
DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE
Titolo I
L’ambito di applicazione e i principi generali

                            Articolo 176. 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione. 
 
  1. La presente Parte disciplina le procedure di aggiudicazione  dei
contratti di concessione indette da enti  concedenti  e  la  relativa
esecuzione. 
  2. Alle concessioni di servizi economici  d'interesse  generale  si
applicano le norme della presente Parte, ferme restando le specifiche
esclusioni previste dal codice. Per i  profili  non  disciplinati  si
applica il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201,  nonche'  le
altre norme speciali di settore. 
                            Articolo 177. 
 
    Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo. 
 
  1. L'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al
concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione  dei
lavori o alla gestione dei servizi e comprende un  rischio  dal  lato
della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi. Per rischio  dal
lato della domanda si  intende  il  rischio  associato  alla  domanda
effettiva di lavori o servizi che sono  oggetto  del  contratto.  Per
rischio  dal  lato  dell'offerta  si  intende  il  rischio  associato
all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del  contratto,  in
particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al
livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto. 
  2. Si considera che il  concessionario  abbia  assunto  il  rischio
operativo quando, in condizioni operative normali, non sia  garantito
il recupero degli investimenti effettuati o dei costi  sostenuti  per
la gestione dei lavori o dei servizi oggetto  della  concessione.  La
parte del rischio trasferita al concessionario  deve  comportare  una
effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni
potenziale  perdita  stimata  subita  dal  concessionario   non   sia
puramente nominale o trascurabile.  Ai  fini  della  valutazione  del
rischio operativo deve  essere  preso  in  considerazione  il  valore
attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi
del concessionario. 
  3. Il rischio operativo, rilevante  ai  fini  della  qualificazione
dell'operazione economica come concessione, e' quello che  deriva  da
fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle parti.  Non
rilevano  rischi  connessi  a  cattiva  gestione,   a   inadempimenti
contrattuali dell'operatore economico o a cause di forza maggiore. 
  4.  I  contratti  remunerati  dall'ente  concedente   senza   alcun
corrispettivo in denaro  a  titolo  di  prezzo  si  configurano  come
concessioni se il recupero degli investimenti effettuati e dei  costi
sostenuti dall'operatore dipende  esclusivamente  dalla  domanda  del
servizio o del bene, oppure dalla loro  fornitura.  Nelle  operazioni
economiche comprendenti un rischio soltanto sul lato dell'offerta  il
contratto prevede che il corrispettivo venga erogato  solo  a  fronte
della disponibilita' dell'opera, nonche' un  sistema  di  penali  che
riduca  proporzionalmente   o   annulli   il   corrispettivo   dovuto
all'operatore  economico   nei   periodi   di   ridotta   o   mancata
disponibilita' dell'opera,  di  ridotta  o  mancata  prestazione  dei
servizi,  oppure  in  caso  di  mancato  raggiungimento  dei  livelli
qualitativi   e   quantitativi   della   prestazione   assunta    dal
concessionario. Le variazioni del corrispettivo devono, in ogni caso,
essere in grado di incidere  significativamente  sul  valore  attuale
netto dell'insieme dell'investimento, dei costi e dei ricavi. 
  5. L'assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione deve
garantire  la  conservazione  dell'equilibrio  economico-finanziario,
intendendosi per tale la contemporanea presenza delle  condizioni  di
convenienza  economica  e  sostenibilita'  finanziaria.  L'equilibrio
economico-finanziario sussiste quando i ricavi  attesi  del  progetto
sono in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento,
di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di  remunerare  il
capitale di rischio. 
  6.  Se  l'operazione  economica  non  puo'   da   sola   conseguire
l'equilibrio economico-finanziario, e' ammesso un intervento pubblico
di sostegno. L'intervento pubblico puo' consistere in  un  contributo
finanziario, nella  prestazione  di  garanzie  o  nella  cessione  in
proprieta' di beni immobili o di altri diritti. Non si  applicano  le
disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli  appalti,  se  l'ente
concedente  attraverso  clausole  contrattuali  o   altri   atti   di
regolazione settoriale sollevi  l'operatore  economico  da  qualsiasi
perdita potenziale, garantendogli un ricavo minimo pari  o  superiore
agli investimenti effettuati e ai  costi  che  l'operatore  economico
deve  sostenere  in  relazione  all'esecuzione  del   contratto.   La
previsione di un indennizzo in caso di  cessazione  anticipata  della
concessione per motivi imputabili  all'ente  concedente,  oppure  per
cause di forza maggiore, non esclude che il  contratto  si  configuri
come concessione. 
  7. Ai soli fini di contabilita' pubblica si applicano  i  contenuti
delle decisioni Eurostat. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento di
un contributo pubblico, in misura superiore alla percentuale indicata
nelle  decisioni  Eurostat  e  calcolato  secondo  le  modalita'  ivi
previste, non ne consente la contabilizzazione fuori bilancio. 
                            Articolo 178. 
 
                      Durata della concessione. 
 
  1. La durata  delle  concessioni  e'  limitata  ed  e'  determinata
dall'ente concedente in funzione dei lavori o  servizi  richiesti  al
concessionario. 
  2. Per le concessioni ultraquinquennali, la  durata  massima  della
concessione  non  supera  il  periodo  di  tempo  in  cui   si   puo'
ragionevolmente  prevedere  che  il   concessionario   recuperi   gli
investimenti effettuati nell'esecuzione dei  lavori  o  dei  servizi,
insieme con un ritorno sul capitale  investito,  tenuto  conto  degli
investimenti necessari  per  conseguire  gli  obiettivi  contrattuali
specifici assunti dal concessionario  per  rispondere  alle  esigenze
riguardanti, ad esempio, la qualita'  o  il  prezzo  per  gli  utenti
ovvero  il  perseguimento  di  elevati  standard  di   sostenibilita'
ambientale. 
  3. Gli investimenti presi in considerazione  ai  fini  del  calcolo
comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione. 
  4. La durata massima della concessione  deve  essere  indicata  nei
documenti di gara, a meno che essa non sia utilizzata  come  criterio
di aggiudicazione del contratto. 
  5. La durata dei contratti di concessione non e' prorogabile, salvo
per la revisione di  cui  all'articolo  192,  comma  1.  I  contratti
aggiudicati senza gara di cui all'articolo 186, comma 2, non sono  in
nessun caso prorogabili. Al termine della concessione, per  il  tempo
strettamente necessario all'espletamento delle procedure di selezione
del concessionario, la gestione delle tratte autostradali e' affidata
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che,  in  relazione
alla specificita' della tratta autostradale, per  garantire  adeguati
standard di sicurezza e viabilita', valuta  il  modello  piu'  idoneo
della  gestione  transitoria  anche  in  relazione  alle   condizioni
economiche. 
                            Articolo 179. 
 
  Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni. 
 
  1. Il valore di una concessione e' costituito dal fatturato  totale
del concessionario generato per tutta la  durata  del  contratto,  al
netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei
lavori e dei  servizi  oggetto  della  concessione,  nonche'  per  le
forniture accessorie a tali lavori e servizi. 
  2. Il  valore  e'  stimato  al  momento  dell'invio  del  bando  di
concessione o, nei casi in cui  non  sia  previsto  detto  bando,  al
momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione
della  concessione.  Se  il  valore  della  concessione  al   momento
dell'aggiudicazione e' superiore al valore stimato di oltre il 20 per
cento,  si  considera  il  valore  della   concessione   al   momento
dell'aggiudicazione. 
  3. Il valore stimato della  concessione  e'  calcolato  secondo  un
metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione.
Gli enti concedenti tengono conto, se del caso,  anche  dei  seguenti
elementi: 
  a) il valore di eventuali clausole di opzione; 
  b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti  dei
lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da  quelle  riscosse
per conto dell'ente concedente; 
  c) i pagamenti  o  qualsiasi  vantaggio  finanziario  conferito  al
concessionario in qualsivoglia forma dall'ente concedente o da  altre
amministrazioni   pubbliche,    incluse    le    compensazioni    per
l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico  e  le  sovvenzioni
pubbliche di investimento; 
  d) il valore delle  sovvenzioni  o  di  qualsiasi  altro  vantaggio
finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione
della concessione; 
  e) le entrate  derivanti  dalla  vendita  di  elementi  dell'attivo
facenti parte della concessione; 
  f) il valore dell'insieme delle forniture e  dei  servizi  messi  a
disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purche'  siano
necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi; 
  g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti. 
  4. La scelta del metodo per il calcolo  del  valore  stimato  della
concessione non puo' essere effettuata con l'intenzione di  escludere
tale  concessione  dall'ambito  di  applicazione  del   codice.   Una
concessione non puo' essere frazionata  allo  scopo  di  evitare  che
rientri nell'ambito di applicazione del codice, a  meno  che  ragioni
oggettive lo giustifichino. 
  5. Quando  un'opera  o  un  servizio  proposti  possono  dar  luogo
all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti e' computato
il valore complessivo stimato dei lotti. 
  6. Quando il valore complessivo dei lotti e' pari o superiore  alla
soglia  di  cui  all'articolo  14  la  presente  Parte   si   applica
all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
                            Articolo 180. 
 
                   Contratti misti di concessione. 
 
  1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori  che  servizi  sono
aggiudicate  in  conformita'  alle  disposizioni   applicabili   alla
prestazione che caratterizza l'oggetto principale  delle  concessioni
stesse. 
  2. Nel caso di concessioni miste che consistono in parte in servizi
sociali e altri  servizi  specifici  elencati  all'allegato  IV  alla
direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  26
febbraio 2014, l'oggetto principale e' determinato in base al  valore
stimato piu' elevato tra quelli dei rispettivi servizi. 
  3. I contratti misti che contengono elementi della  concessione  ed
elementi dell'appalto pubblico sono aggiudicati in  conformita'  alla
disciplina degli appalti. 
  4.  Se  le  diverse  parti  di  un   determinato   contratto   sono
oggettivamente non separabili, il  regime  giuridico  applicabile  e'
determinato  in  base  all'oggetto  principale   del   contratto   in
questione. Nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia  di
una  concessione  di  servizi  sia  di  un  contratto  di  forniture,
l'oggetto principale e' determinato in base al  valore  stimato  piu'
elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. 
  5. I contratti misti che contengono elementi delle  concessioni  di
lavori e servizi, nonche'  elementi  delle  concessioni  di  terreni,
fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti  diritti  su
tali beni, sono aggiudicati  in  conformita'  alla  disciplina  della
presente Parte. 
                            Articolo 181. 
 
                         Contratti esclusi. 
 
  1. I servizi  non  economici  d'interesse  generale  non  rientrano
nell'ambito di applicazione della presente Parte. 
  2. La presente Parte non si applica altresi'  alle  concessioni  di
cui agli articoli  10,  11,  12,  13,  14,  16,  17  della  direttiva
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014. 
  3. All'affidamento dei contratti di concessione esclusi dall'ambito
di applicazione della presente Parte si applicano i principi  dettati
dal Titolo I della Parte I del Libro I. 

Titolo II
L’aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali

                            Articolo 182. 
 
                               Bando. 
 
  1. Gli enti concedenti che intendono  aggiudicare  una  concessione
rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione. 
  2. Il  bando  di  concessione  contiene  le  informazioni  indicate
nell'allegato IV.1 e, ove opportuno, ogni altra informazione ritenuta
utile dall'ente concedente, anche  secondo  il  formato  dei  modelli
uniformi predisposti dall'Autorita' di regolazione  del  settore.  In
sede di prima applicazione del codice, l'allegato IV.1 e' abrogato  a
decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  di  un  corrispondente
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche  in  qualita'
di allegato al codice. 
  3. Gli enti concedenti: 
  a) precisano nel contratto di concessione che i beni pubblici  o  a
destinazione pubblica eventualmente assegnati al  concessionario  per
la gestione  del  servizio  non  possono  essere  utilizzati  per  lo
svolgimento di  attivita'  economiche  che  non  siano  espressamente
oggetto della procedura di affidamento; 
  b) possono prevedere che, per l'esecuzione di una quota dei servizi
accessori  affidati  con  la   medesima   procedura   di   gara,   il
concessionario si avvale di operatori economici terzi. 
  4. Il bando indica i requisiti tecnici e funzionali che definiscono
le caratteristiche richieste per i lavori o i servizi  oggetto  della
concessione. 
  5. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi,
lo  schema  di  contratto  e  il  piano  economico-finanziario,  sono
definiti in modo da  assicurare  adeguati  livelli  di  bancabilita',
intendendosi per tali la reperibilita'  sul  mercato  finanziario  di
risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilita' di tali  fonti
e la congrua redditivita' del capitale  investito.  I  bandi  possono
anche richiedere che le offerte siano corredate da manifestazioni  di
interesse dell'istituto finanziatore. 
  6. Gli enti concedenti che intendono  aggiudicare  una  concessione
per servizi sociali e altri servizi specifici elencati  nell'allegato
IV alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 26 febbraio 2014, rendono nota  l'intenzione  di  aggiudicare  la
prevista concessione  mediante  la  pubblicazione  di  un  avviso  di
pre-informazione. Tali  avvisi  contengono  le  informazioni  di  cui
all'allegato VI alla direttiva 2014/23/UE. 
  7. In deroga al comma 1, agli enti concedenti non e'  richiesto  di
pubblicare un bando di  concessione  quando  i  lavori  o  i  servizi
possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico
per una delle seguenti ragioni: 
  a) l'oggetto della concessione e' la creazione o l'acquisizione  di
un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica; 
  b) l'assenza di concorrenza per motivi tecnici; 
  c) l'esistenza di un diritto esclusivo; 
  d) la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale e  di  diritti
esclusivi diversi da quelli definiti all'articolo 5, punto 10,  della
direttiva 2014/23/UE. 
  8. Le eccezioni di cui  al  comma  7,  lettere  b),  c)  e  d),  si
applicano unicamente qualora non esistano alternative  ragionevoli  e
l'assenza di concorrenza non sia  il  risultato  di  una  limitazione
artificiosa dei parametri per l'aggiudicazione della concessione. 
  9. All'ente concedente non e'  richiesto  di  pubblicare  un  nuovo
bando di concessione qualora non sia stata presentata alcuna  offerta
o alcuna offerta  appropriata  o  non  sia  stata  depositata  alcuna
candidatura o  alcuna  candidatura  appropriata  in  risposta  a  una
precedente procedura di concessione, purche' le  condizioni  iniziali
del contratto di concessione non siano sostanzialmente modificate; in
tal caso va presentata una relazione all'Autorita' di regolazione del
settore. 
  10. Un'offerta e' ritenuta non appropriata se non  presenta  alcuna
pertinenza con la concessione ed e' quindi manifestamente inadeguata,
a meno di modifiche sostanziali, a  rispondere  alle  esigenze  e  ai
requisiti dell'ente concedente specificati nei documenti di gara. 
  11. I bandi,  gli  avvisi  di  pre-informazione  e  gli  avvisi  di
aggiudicazione relativi alle concessioni di importo pari o  superiore
alle soglie di rilevanza europea sono redatti dagli enti concedenti e
trasmessi all'ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea con  le
modalita' previste dall'articolo 84.  Gli  avvisi  di  aggiudicazione
delle concessioni contengono le informazioni di cui all'allegato  VII
alla direttiva 2014/23/UE o, in relazione alle concessioni di cui  al
comma 6 del presente articolo, le informazioni  di  cui  all'allegato
VIII alla stessa direttiva. 
  12. In ordine alla pubblicazione  a  livello  nazionale  di  bandi,
avvisi di pre-informazione e avvisi  di  aggiudicazione,  si  applica
l'articolo 85. 
                            Articolo 183. 
 
                            Procedimento. 
 
  1. Le concessioni  sono  aggiudicate  sulla  base  dei  criteri  di
aggiudicazione   stabiliti   dall'ente   concedente   purche'   siano
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
  a) l'offerta risponde ai requisiti minimi eventualmente  prescritti
dall'ente concedente; 
  b) l'offerente ottempera alle condizioni di partecipazione relative
alle capacita' tecniche e professionali e alla capacita'  finanziaria
ed economica richieste nel bando; 
  c) l'offerente non e' escluso dalla partecipazione  alla  procedura
di aggiudicazione ai sensi degli articoli  94,  95,  con  riferimento
agli accordi internazionali elencati nell'allegato X  alla  direttiva
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014, 96, 97 e 98. 
  2. I requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a), contengono  le
condizioni e le caratteristiche, in  particolare  tecniche,  fisiche,
funzionali  e  giuridiche,  che  ogni  offerta  deve   soddisfare   o
possedere. 
  3. Gli enti concedenti forniscono, nel bando  di  concessione,  una
descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione e,
nell'invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una
descrizione dei  criteri  di  aggiudicazione  e,  se  del  caso,  dei
requisiti minimi da soddisfare. 
  4. L'ente concedente puo' limitare il  numero  di  candidati  o  di
offerenti a  un  livello  adeguato,  purche'  cio'  avvenga  in  modo
trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati
o di offerenti invitati  a  partecipare  deve  essere  sufficiente  a
garantire un'effettiva concorrenza. 
  5. L'ente concedente comunica a tutti i partecipanti la descrizione
della prevista organizzazione della procedura e un termine indicativo
per il suo completamento. Le eventuali modifiche  sono  comunicate  a
tutti i partecipanti e,  nella  misura  in  cui  riguardino  elementi
indicati nel bando di concessione, sono rese pubbliche per tutti  gli
operatori economici. 
  6. L'ente concedente  assicura  il  ricorso  alla  digitalizzazione
della procedura secondo le  norme  di  cui  al  Libro  I,  Parte  II.
L'utilizzo di supporti e modalita' digitali garantisce la trasparenza
della procedura e l'imputabilita' degli atti. 
  7. L'ente concedente puo' condurre liberamente negoziazioni  con  i
candidati e gli offerenti. L'oggetto della concessione, i criteri  di
aggiudicazione e i requisiti minimi non  sono  modificati  nel  corso
delle  negoziazioni.  Tali  negoziazioni  sono  condotte  di   regola
attraverso un dialogo competitivo ai sensi dell'articolo 74. 
  8. L'ente  concedente  verifica  le  condizioni  di  partecipazione
relative alle capacita' tecniche e  professionali  e  alla  capacita'
finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla  base
di autocertificazioni o referenze che devono essere  presentate  come
prova in base ai requisiti specificati nel bando  di  concessione;  i
requisiti sono non discriminatori e proporzionati  all'oggetto  della
concessione.  Le  condizioni  di  partecipazione  sono  correlate   e
proporzionali  alla  necessita'  di  garantire   la   capacita'   del
concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto
della concessione  e  dell'obiettivo  di  assicurare  la  concorrenza
effettiva. 
  9. Per soddisfare le condizioni di partecipazione, ove opportuno  e
nel caso di una particolare concessione, l'operatore  economico  puo'
affidarsi alle capacita' di altri soggetti,  indipendentemente  dalla
natura  giuridica  dei  suoi  rapporti  con  loro.  Se  un  operatore
economico vuole fare affidamento sulle capacita'  di  altri  soggetti
deve dimostrare  all'ente  concedente  che  disporra'  delle  risorse
necessarie  per  l'intera  durata  della  concessione,  per   esempio
mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti. Per
quanto riguarda la  capacita'  finanziaria,  l'ente  concedente  puo'
richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione  siano
responsabili in solido dell'esecuzione del contratto. 
  10.  Alle  stesse  condizioni,  un  raggruppamento   di   operatori
economici  puo'  far  valere  le  capacita'   dei   partecipanti   al
raggruppamento o di altri soggetti. 
  11. Si applicano le disposizioni in materia di soccorso istruttorio
di cui all'articolo 101. 
                            Articolo 184. 
 
                      Termini e comunicazioni. 
 
  1. Nel fissare i termini per la ricezione  delle  domande  o  delle
offerte, gli enti concedenti tengono  conto,  in  particolare,  della
complessita' della concessione e del tempo necessario  per  preparare
le offerte o le domande, fatti salvi i termini minimi  stabiliti  dal
presente articolo. 
  2. Quando  le  domande  o  le  offerte  possono  essere  presentate
soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo  consultazione  in
loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i  termini  per  la
ricezione delle domande di partecipazione alla concessione o  per  la
ricezione  delle  offerte  sono  stabiliti  in  modo  che  tutti  gli
operatori economici interessati  possano  prendere  conoscenza  delle
informazioni necessarie per presentare le domande o le offerte e sono
comunque superiori ai termini minimi stabiliti ai  paragrafi  3  e  4
dell'articolo 39 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014. 
  3.  Il  termine  minimo  per  la   ricezione   delle   domande   di
partecipazione alla concessione, comprese eventualmente  le  offerte,
e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando  secondo  le
indicazioni degli articoli 84 e 85. 
  4. Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine  minimo
per la ricezione delle offerte iniziali e' di ventidue  giorni  dalla
data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. 
  5. L'ente concedente comunica quanto prima, e in  ogni  caso  entro
quindici  giorni,  agli  offerenti  le   decisioni   prese   riguardo
all'aggiudicazione, in particolare  il  nome  dell'offerente  cui  e'
stato aggiudicato il contratto, i motivi del rigetto della domanda di
partecipazione e dell'offerta, nonche' i motivi per i quali ha deciso
di non aggiudicare un contratto per il quale sia stato pubblicato  un
bando di concessione o di riavviare la procedura. Su richiesta  della
parte interessata, l'ente concedente comunica quanto prima, e in ogni
caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta  scritta,
a ogni offerente che  abbia  presentato  un'offerta  ammissibile,  le
caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata. 
  6.  L'ente  concedente  puo'  decidere  di  non  divulgare   talune
informazioni di cui al comma 5 relative al contratto, qualora la loro
diffusione  ostacoli  l'applicazione  della  legge,   sia   contraria
all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali
di  operatori  economici  oppure  possa   recare   pregiudizio   alla
concorrenza leale tra questi operatori. 
                            Articolo 185. 
 
                     Criteri di aggiudicazione. 
 
  1. Per l'aggiudicazione dei contratti di cui  al  presente  Titolo,
l'ente  concedente  pone  a  base  di  gara  almeno  un  progetto  di
fattibilita'.  L'aggiudicatario  provvede  alla  predisposizione  del
successivo livello progettuale. Le concessioni sono aggiudicate sulla
base di criteri oggettivi, tali da assicurare una  valutazione  delle
offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare
un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente. 
  2. I criteri di  aggiudicazione  sono  connessi  all'oggetto  della
concessione e non attribuiscono una incondizionata liberta' di scelta
all'ente concedente. Essi includono, tra l'altro, criteri ambientali,
sociali o relativi all'innovazione. Tali criteri sono accompagnati da
requisiti che consentono di verificare efficacemente le  informazioni
fornite dagli offerenti. L'ente concedente  verifica  la  conformita'
delle offerte ai criteri di aggiudicazione. 
  3. L'ente concedente elenca i  criteri  in  ordine  decrescente  di
importanza. 
  4. In deroga al comma 3, l'ente concedente,  se  riceve  un'offerta
che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario  di
prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista  da  un
ente concedente  diligente,  puo',  in  via  eccezionale,  modificare
l'ordine dei criteri di  aggiudicazione  per  tenere  conto  di  tale
soluzione. In tal caso l'ente concedente informa tutti gli  offerenti
in merito alla modifica dell'ordine di importanza ed emette un  nuovo
invito a presentare offerte. 
  5.  Prima  di  assegnare  il  punteggio  all'offerta  economica  la
commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilita'
del piano economico-finanziario. 
  6. I componenti delle  commissioni  di  valutazione  devono  essere
altamente  qualificati  e  competenti.  Il   bando   puo'   prevedere
l'oscuramento dei nomi degli operatori economici che hanno presentato
l'offerta. 
                            Articolo 186. 
 
                   Affidamenti dei concessionari. 
 
  1. Agli appalti  affidati  dai  concessionari  che  siano  stazioni
appaltanti si applicano le disposizioni  del  codice  in  materia  di
appalti. 
  2. I titolari di concessioni di lavori e di  servizi  pubblici,  ad
esclusione di quelli disciplinati dal Libro III, gia' in essere  alla
data di entrata in vigore del codice, di  importo  pari  o  superiore
alle soglia di rilevanza europea, e  non  affidate  conformemente  al
diritto dell'Unione europea vigente  al  momento  dell'affidamento  o
della proroga, affidano mediante procedura ad evidenza  pubblica  una
quota tra il 50 per cento e il 60 per cento dei contratti di  lavori,
servizi e forniture stabilita convenzionalmente dal concedente e  dal
concessionario;  l'ente  concedente  tiene  conto  delle   dimensioni
economiche e dei caratteri dell'impresa, dell'epoca  di  assegnazione
della concessione, della sua durata residua, del suo oggetto, del suo
valore  economico  e  dell'entita'  degli  investimenti   effettuati.
L'affidamento avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, con la
previsione di  clausole  sociali  per  la  stabilita'  del  personale
impiegato e per la salvaguardia delle professionalita'. 
  3. In caso  di  comprovata  indivisibilita'  delle  prestazioni  di
servizi dedotte  in  concessione,  in  sostituzione  dell'obbligo  di
esternalizzazione di cui al comma 2,  il  concessionario  corrisponde
all'ente concedente un importo compreso tra il minimo del 5 per cento
ed il massimo del  10  per  cento  degli  utili  previsti  dal  piano
economico-finanziario, tenendo conto dell'epoca di assegnazione della
concessione, della sua  durata,  del  suo  oggetto,  del  suo  valore
economico e dell'entita' degli investimenti. 
  4. Le concessioni di cui ai  commi  2  e  3  gia'  in  essere  sono
adeguate alle predette disposizioni entro  il  termine  di  sei  mesi
dall'entrata in vigore del codice. 
  5. Le modalita' di calcolo  delle  quote  di  cui  comma  2,  primo
periodo, sono definite dall'ANAC entro il termine di sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  del  codice.  Sull'applicazione  del
presente articolo vigila l'ANAC anche tenuto conto del  valore  delle
prestazioni eseguite. 
  6. Per i concessionari  autostradali,  le  quote  e  i  criteri  di
determinazione di cui al comma 2  sono  calcolati  sulla  base  degli
importi risultanti dai piani economici finanziari annessi  agli  atti
convenzionali. La verifica del  rispetto  delle  predette  soglie  e'
effettata dal concedente con cadenza  quinquennale.  A  tal  fine,  i
concessionari presentano  al  concedente  il  piano  complessivo  dei
lavori, servizi  e  forniture.  Ove  siano  accertate  situazioni  di
squilibrio rispetto alle quote obbligatorie di  affidamento  indicate
dal comma 2, primo periodo, in sede  di  aggiornamento  del  rapporto
concessorio  sono  adottate  misure  di  riequilibrio  a  valere  sui
relativi piani economici finanziari. Nell'ipotesi di mancato rispetto
delle quote di cui  al  comma  2,  l'ente  concedente  puo'  altresi'
richiedere   al   concessionario   la   presentazione   di   garanzie
fideiussorie. Tali garanzie fideiussorie sono svincolate in  sede  di
aggiornamento del piano economico-finanziario ove  sia  accertato  il
rispetto delle quote di cui al comma 2. 
  7.  Le  concessioni  autostradali  relative   ad   autostrade   che
interessano una o piu' regioni possono essere affidate dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti a societa'  in  house  di  altre
amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal  fine
il controllo analogo sulla predetta societa'  in  house  puo'  essere
esercitato  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti
attraverso un comitato disciplinato  da  apposito  accordo  ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  che  eserciti
sulla societa' in house i relativi poteri. 
                            Articolo 187. 
 
 Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea. 
 
  1. Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia
inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma  1,  lettera  a),
l'ente concedente puo' procedere mediante procedura negoziata,  senza
pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  previa  consultazione,   ove
esistenti, di almeno 10  operatori  economici,  nel  rispetto  di  un
criterio  di  rotazione  degli  inviti,  individuati  sulla  base  di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori  economici.  Resta
ferma la facolta'  per  l'ente  concedente  di  affidare  gli  stessi
contratti di concessione di importo  inferiore  alla  soglia  europea
mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo. 
  2. Ai  contratti  di  importo  inferiore  alla  soglia  europea  si
applicano le  norme  sull'esecuzione  di  cui  al  Titolo  III  della
presente Parte. 

Titolo III
L’esecuzione delle concessioni

                            Articolo 188. 
 
                             Subappalto. 
 
  1. Il ricorso al subappalto da parte del concessionario e' regolato
dalle corrispondenti disposizioni  in  materia  di  appalto,  di  cui
all'articolo 119. 
                            Articolo 189. 
 
       Modifica di contratti durante il periodo di efficacia. 
 
  1.  Le  concessioni  possono  essere  modificate  senza  una  nuova
procedura di aggiudicazione della concessione nei casi seguenti: 
  a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore  monetario,  sono
state previste nei documenti di gara  iniziali  in  clausole  chiare,
precise  e  inequivocabili,  che  possono  comprendere  clausole   di
revisione dei prezzi purche' riferite agli indici  sintetici  di  cui
all'articolo 60, comma 3; tali  clausole  fissano  la  portata  e  la
natura di eventuali  modifiche,  nonche'  le  condizioni  alle  quali
possono  essere  impiegate;  esse   non   apportano   modifiche   che
altererebbero la natura generale della concessione; 
  b) per lavori o servizi supplementari da parte  del  concessionario
originario che si sono resi  necessari  e  non  erano  inclusi  nella
concessione iniziale, quando un cambiamento di concessionario: 
  1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici,  quali  il
rispetto dei requisiti di intercambiabilita' o interoperativita'  tra
apparecchiature, servizi o  impianti  esistenti  forniti  nell'ambito
della concessione iniziale; 
  2) comporti per l'ente  concedente  notevoli  inconvenienti  o  una
sostanziale duplicazione dei costi; 
  c) negli ulteriori casi in cui siano soddisfatte tutte le  seguenti
condizioni: 
  1) la necessita' di modifica e' determinata da circostanze  che  un
ente concedente diligente non ha potuto prevedere; 
  2) la modifica non altera la natura generale della concessione; 
  3) nel caso di concessioni aggiudicate  dall'ente  concedente  allo
scopo di svolgere un'attivita' diversa da quelle di cui  all'allegato
II alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 26 febbraio 2014, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere
il 50 per cento del valore della concessione  iniziale.  In  caso  di
piu' modifiche successive, tale limitazione si applica al  valore  di
ciascuna modifica. Tali  modifiche  successive  non  sono  intese  ad
aggirare le disposizioni della presente Parte; 
  d) se un nuovo  concessionario  sostituisce  quello  a  cui  l'ente
concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione a  causa  di
una delle seguenti circostanze: 
  1) la presenza di  una  clausola  di  revisione  inequivocabile  in
conformita' della lettera a); 
  2)  al  concessionario  iniziale  succeda,  in  via  universale   o
parziale,  a  seguito  di   ristrutturazioni   societarie,   comprese
rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un  altro  operatore
economico che soddisfi i criteri di selezione  qualitativa  stabiliti
inizialmente, purche' cio' non implichi altre  modifiche  sostanziali
al contratto e non sia finalizzato ad  eludere  l'applicazione  della
direttiva 2014/23/UE; 
  3) nel caso in cui l'ente concedente si  assuma  gli  obblighi  del
concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori,  ove
tale possibilita' sia prevista dalla legislazione nazionale; 
  e) se le  modifiche,  a  prescindere  dal  loro  valore,  non  sono
sostanziali. 
  2.  Le  concessioni  possono  parimenti  essere  modificate   senza
necessita' di una nuova procedura  di  aggiudicazione  se  il  valore
della modifica e' inferiore a entrambi i valori seguenti: 
  a) la soglia di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE; 
  b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale. 
  3. Le modifiche di cui al comma 2 non possono  alterare  la  natura
generale della concessione. In caso di piu' modifiche successive,  il
valore e' accertato sulla base del  valore  complessivo  netto  delle
successive modifiche. 
  4. La modifica di una concessione  durante  il  periodo  della  sua
validita' e' considerata sostanziale se la natura  della  concessione
muta nella sua essenza rispetto a quella  inizialmente  conclusa.  In
ogni caso, una modifica e' considerata  sostanziale  se  una  o  piu'
delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 
  a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute
nella  procedura  iniziale  di  aggiudicazione   della   concessione,
avrebbero consentito l'ammissione  di  candidati  diversi  da  quelli
inizialmente selezionati o l'accettazione di  un'offerta  diversa  da
quella inizialmente accettata, oppure  avrebbero  attirato  ulteriori
partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione; 
  b) la modifica cambia l'equilibrio economico  della  concessione  a
favore del concessionario in  modo  non  previsto  dalla  concessione
iniziale; 
  c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione  della
concessione; 
  d)  se  un  nuovo  concessionario  sostituisce  quello  cui  l'ente
concedente aveva inizialmente  aggiudicato  la  concessione  in  casi
diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d). 
  5. Nelle situazioni di cui al comma 1,  lettere  b)  e  c),  l'ente
concedente pubblica un avviso al riguardo  nella  Gazzetta  ufficiale
dell'Unione europea. Tale avviso  contiene  le  informazioni  di  cui
all'allegato  XI  alla  direttiva   2014/23/UE   ed   e'   pubblicato
conformemente all'articolo 33 della stessa direttiva. 
  6. Nelle ipotesi di cui al  comma  1,  lettere  a)  e  b),  per  le
concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo scopo  di  svolgere
un'attivita' diversa da quelle di cui all'allegato II alla  direttiva
2014/23/UE, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per
cento  del  valore  della  concessione  iniziale.  In  caso  di  piu'
modifiche successive,  tale  limitazione  si  applica  al  valore  di
ciascuna modifica. Tali  modifiche  successive  non  sono  intese  ad
aggirare le disposizioni della presente Parte. 
                            Articolo 190. 
 
                       Risoluzione e recesso. 
 
  1. L'ente concedente puo'  dichiarare  risolta  la  concessione  in
corso  di  rapporto  della  stessa  se  una  o  piu'  delle  seguenti
condizioni si verificano: 
  a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto  una
nuova procedura di aggiudicazione della concessione; 
  b) il concessionario si  trovava,  al  momento  dell'aggiudicazione
della  concessione,  in   una   delle   situazioni   che   comportano
l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione; 
  c) la Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea  constata,  in  un
procedimento  ai   sensi   dell'articolo   258   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, che uno Stato  membro  ha  violato
uno degli obblighi su lui incombenti in virtu' dei  trattati  europei
per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in
questione ha aggiudicato la concessione in  oggetto  senza  adempiere
gli  obblighi  previsti  dai  trattati  europei  e  dalla   direttiva
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014. 
  2. La risoluzione della  concessione  per  inadempimento  dell'ente
concedente o del concessionario e' disciplinata dagli articoli 1453 e
seguenti del codice civile. Il  contratto  prevede  per  il  caso  di
inadempimento una clausola penale di predeterminazione del danno e  i
criteri per il calcolo dell'indennizzo. 
  3. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di  una  concessione
per cause imputabili al concessionario,  l'ente  concedente  comunica
per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori  l'intenzione
di risolvere il  rapporto.  Gli  enti  finanziatori,  ivi  inclusi  i
titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario,
entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione,  possono
indicare un operatore economico che subentri nella concessione avente
caratteristiche  tecniche  e  finanziarie  corrispondenti  a   quelle
previste nel bando di gara  o  negli  atti  in  forza  dei  quali  la
concessione e' stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento
dell'oggetto della concessione alla data  del  subentro.  L'operatore
economico  subentrante  assicura  la  ripresa  dell'esecuzione  della
concessione  e  l'esatto  adempimento  originariamente  richiesto  al
concessionario  sostituito  entro  il  termine   indicato   dall'ente
concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto da quando
l'ente concedente presta il consenso. 
  4. Se l'ente concedente recede dal  contratto  di  concessione  per
motivi di pubblico interesse spettano al concessionario: 
  a) il valore delle opere realizzate piu' gli  oneri  accessori,  al
netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera  non  abbia
ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti
dal concessionario; 
  b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi
inclusi  gli  oneri  derivanti  dallo  scioglimento  anticipato   dei
contratti di copertura del  rischio  di  fluttuazione  del  tasso  di
interesse; 
  c) un indennizzo a titolo  di  mancato  guadagno  compreso  tra  il
minimo del 2 per cento ed il massimo del  5  per  cento  degli  utili
previsti dal piano economico-finanziario, in base ad una  valutazione
che tenga conto delle circostanze, della  tipologia  di  investimenti
programmati e delle esigenze di protezione dei crediti  dei  soggetti
finanziatori.  In  ogni   caso   i   criteri   per   l'individuazione
dell'indennizzo devono essere esplicitati in  maniera  inequivocabile
nell'ambito del bando di gara ed indicati nel contratto, tenuto conto
della  tipologia  e  dell'oggetto  del  rapporto   concessorio,   con
particolare    riferimento     alla     percentuale,     al     piano
economico-finanziario e agli anni da prendere in  considerazione  nel
calcolo. 
  5.  Le  somme  dovute  ai  sensi  del  comma   4   sono   destinate
prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori  del
concessionario e dei titolari di titoli emessi. 
  6. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, in  tutti
i  casi  di  cessazione  del  rapporto  concessorio   diversi   dalla
risoluzione per inadempimento del concessionario questi ha il diritto
di proseguire nella gestione  ordinaria  dell'opera,  incassandone  i
ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette
somme,  fatti  salvi  gli  eventuali  investimenti  improcrastinabili
individuati dal concedente unitamente alle modalita' di finanziamento
e di ristoro dei correlati costi. 
  7. L'efficacia del recesso dalla  concessione  e'  sottoposta  alla
condizione del pagamento da parte dell'ente  concedente  delle  somme
previste dal comma 4. 
                            Articolo 191. 
 
                              Subentro. 
 
  1. Alla scadenza del periodo di affidamento e  in  conseguenza  del
nuovo affidamento,  le  reti,  gli  impianti  e  le  altre  dotazioni
patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio,  in  quanto
non duplicabili a costi socialmente sostenibili,  sono  assegnati  al
nuovo  gestore.  Analogamente  si  procede  in  caso  di   cessazione
anticipata. 
  2. Sono  altresi'  ceduti  al  nuovo  gestore  i  beni  strumentali
realizzati in attuazione dei piani  di  investimento  concordati  con
l'ente concedente. 
  3. Fatte salve  le  discipline  di  settore,  nel  caso  di  durata
dell'affidamento   inferiore   rispetto   al   tempo   di    recupero
dell'ammortamento oppure di  cessazione  anticipata,  per  causa  non
attribuibile al concessionario, si  prevede,  a  carico  del  gestore
subentrante, un  indennizzo  pari  al  valore  contabile  non  ancora
ammortizzato,  rivalutato  attraverso  pertinenti  deflatori  fissati
dall'ISTAT e al netto di eventuali contributi  pubblici  direttamente
riferibili agli investimenti  stessi.  I  criteri  di  determinazione
dell'indennizzo sono indicati nel bando o  nella  lettera  di  invito
relativi alla gara indetta per il successivo  affidamento  a  seguito
della scadenza o della cessazione anticipata della gestione. 
  4. Restano salvi eventuali diversi accordi tra le  parti  stipulati
prima dell'entrata in vigore del codice. 
  5. Il subentro per le concessioni di servizi di interesse economico
generale prestati a livello locale resta  disciplinato  dall'articolo
23 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. 
                            Articolo 192. 
 
               Revisione del contratto di concessione. 
 
  1.  Al  verificarsi   di   eventi   sopravvenuti   straordinari   e
imprevedibili, ivi compreso il  mutamento  della  normativa  o  della
regolazione di riferimento, purche' non imputabili al concessionario,
che    incidano     in     modo     significativo     sull'equilibrio
economico-finanziario   dell'operazione,   il   concessionario   puo'
chiedere  la  revisione  del  contratto  nella  misura   strettamente
necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del
rischio  pattuiti  al  momento  della  conclusione   del   contratto.
L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi
diversi da quelli di cui al primo periodo  e  rientranti  nei  rischi
allocati alla parte privata sono a carico della stessa. 
  2. In sede di revisione ai sensi del  comma  1  non  e'  consentito
concordare modifiche che alterino  la  natura  della  concessione,  o
modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura
iniziale di aggiudicazione della  concessione,  avrebbero  consentito
l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente  selezionati
o  l'accettazione  di  un'offerta  diversa  da  quella   inizialmente
accettata, oppure  avrebbero  attirato  ulteriori  partecipanti  alla
procedura di aggiudicazione della concessione. 
  3. Nei casi di opere di interesse  statale  ovvero  finanziate  con
contributo a carico dello Stato per le quali non  sia  gia'  prevista
l'espressione del CIPESS la  revisione  e'  subordinata  alla  previa
valutazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica (DIPE) della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, sentito il Nucleo  di  consulenza  per  l'attuazione  delle
linee guida per la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'
(NARS),  che  emette  un  parere  di  concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato. 
  4.  In  caso  di  mancato  accordo  sul  riequilibrio   del   piano
economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal
caso,  al  concessionario  sono  rimborsati  gli   importi   di   cui
all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), a esclusione degli  oneri
derivanti dallo scioglimento anticipato dei  contratti  di  copertura
del rischio di fluttuazione del tasso di interesse. 

Titolo IV
La finanza di progetto

                            Articolo 193. 
 
                      Procedura di affidamento. 
 
  1. Gli operatori economici possono presentare agli enti  concedenti
proposte relative alla  realizzazione  in  concessione  di  lavori  o
servizi. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilita',  una
bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e  la
specificazione delle caratteristiche del servizio e  della  gestione.
Il  piano  economico-finanziario  comprende  l'importo  delle   spese
sostenute per la predisposizione della  proposta,  comprensivo  anche
dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli  investitori  istituzionali
di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, nonche' i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  numero  3),  del
regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 25 giugno 2015, possono formulare le proposte  di  cui  al  primo
periodo salva la necessita', nella successiva gara per  l'affidamento
dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorziarsi con  operatori
economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora  gli
stessi investitori istituzionali  ne  siano  privi.  Gli  investitori
istituzionali, in sede di gara, possono soddisfare la  richiesta  dei
requisiti   di   carattere   economico,   finanziario,   tecnico    e
professionale avvalendosi, anche integralmente,  delle  capacita'  di
altri  soggetti.  Gli  investitori  istituzionali  possono   altresi'
impegnarsi  a  subappaltare,  anche  integralmente,  le   prestazioni
oggetto del contratto  di  concessione  a  imprese  in  possesso  dei
requisiti richiesti dal bando, a condizione  che  il  nominativo  del
subappaltatore  sia  comunicato,  con  il  suo   consenso,   all'ente
concedente  entro  la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione
dell'offerta. 
  2.  L'ente   concedente   valuta   entro   novanta   giorni   dalla
presentazione  della  proposta,  la  fattibilita'   della   medesima,
invitando se necessario il promotore  ad  apportare  al  progetto  di
fattibilita' le modifiche necessarie per la sua approvazione.  Se  il
promotore non apporta  le  modifiche  richieste,  come  eventualmente
rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso
promotore  per  recepire  le  indicazioni  dell'ente  concedente,  la
proposta e' respinta. L'ente  concedente  conclude  la  procedura  di
valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul  proprio  sito
istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati.  Il
progetto di fattibilita', una volta approvato, e'  inserito  tra  gli
strumenti di programmazione dell'ente concedente. 
  3. Il progetto di fattibilita' approvato e' posto a  base  di  gara
nei   tempi   previsti   dalla   programmazione.   Il   criterio   di
aggiudicazione   e'   l'offerta   economicamente   piu'   vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto tra qualita' e prezzo. 
  4. La configurazione giuridica del soggetto proponente puo'  essere
modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione
delle offerte. Nel bando l'ente concedente dispone che  il  promotore
puo' esercitare il diritto di prelazione. 
  5. I concorrenti, compreso il promotore, in possesso dei  requisiti
previsti  dal  bando,  presentano  un'offerta  contenente  il   piano
economico-finanziario    asseverato,    la    specificazione    delle
caratteristiche  del  servizio  e  della  gestione  e   le   varianti
migliorative al progetto  di  fattibilita'  posto  a  base  di  gara,
secondo gli indicatori previsti nel bando. 
  6. Le offerte sono corredate delle  garanzie  di  cui  all'articolo
106.  Il  soggetto  aggiudicatario  presta   la   garanzia   di   cui
all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da
parte del concessionario e' dovuta  una  cauzione  a  garanzia  delle
penali relative al  mancato  o  inesatto  adempimento  di  tutti  gli
obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi
nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di  esercizio
e con le modalita' di cui all'articolo 117. La mancata  presentazione
di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. 
  7. L'ente concedente: 
  a) prende in esame  le  offerte  che  sono  pervenute  nei  termini
indicati nel bando; 
  b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il  soggetto  che
ha presentato la migliore offerta; 
  c) pone in approvazione i successivi livelli progettuali  elaborati
dall'aggiudicatario. 
  8. Se il promotore non  risulta  aggiudicatario,  puo'  esercitare,
entro quindici giorni  dalla  comunicazione  dell'aggiudicazione,  il
diritto di  prelazione  e  divenire  aggiudicatario  se  dichiara  di
impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle  medesime
condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore  non  risulta
aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al  pagamento,
a  carico  dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese  per   la
predisposizione della proposta, comprensive anche dei  diritti  sulle
opere dell'ingegno. L'importo complessivo  delle  spese  rimborsabili
non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come
desumibile dal progetto di fattibilita' posto a base di gara.  Se  il
promotore esercita  la  prelazione,  l'originario  aggiudicatario  ha
diritto al pagamento, a  carico  del  promotore,  dell'importo  delle
spese documentate ed effettivamente sostenute per la  predisposizione
dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo. 
  9. In relazione alla specifica  tipologia  di  lavoro  o  servizio,
l'ente concedente tiene conto, tra i criteri di aggiudicazione, della
quota di investimenti destinata al progetto in  termini  di  ricerca,
sviluppo e innovazione tecnologica. 
  10. Le camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilita' sociale  e  di  promozione  dello
sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono  aggregarsi  alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di  cui
al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale. 
  11. L'ente concedente puo' sollecitare i privati a farsi  promotori
di iniziative volte a realizzare i progetti inclusi  negli  strumenti
di  programmazione  del   partenariato   pubblico-privato,   di   cui
all'articolo 175, comma 1, con le modalita' disciplinate nel presente
Titolo. 
                            Articolo 194. 
 
                         Societa' di scopo. 
 
  1. Per gli affidamenti superiori alla soglia  di  cui  all'articolo
14, comma 1, lettera a), il bando di gara per  l'affidamento  di  una
concessione  nella  forma  della  finanza  di  progetto  prevede  che
l'aggiudicatario costituisca  una  societa'  di  scopo  in  forma  di
societa' per azioni o a responsabilita' limitata,  anche  consortile.
Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della
societa'.  In  caso  di  concorrente  costituito  da  piu'  soggetti,
nell'offerta  e'  indicata,  a  pena  di  esclusione,  la  quota   di
partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. 
  2. I lavori da eseguire e i servizi  da  prestare  da  parte  delle
societa' di scopo si intendono realizzati e prestati in proprio anche
nel caso in cui siano affidati direttamente dalle  suddette  societa'
ai propri soci, originari o subentrati,  sempre  che  essi  siano  in
possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti  norme  legislative  e
regolamentari. 
  3. La societa' di scopo, senza che  cio'  costituisca  cessione  di
contratto, subentra nel rapporto di concessione senza  necessita'  di
approvazione  o  autorizzazione  amministrativa.   Essa   sostituisce
l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'ente concedente. Nel  caso
di versamento di un  prezzo  in  corso  d'opera  da  parte  dell'ente
concedente, i soci della societa' restano  solidalmente  responsabili
con la societa'  di  scopo  nei  confronti  dell'amministrazione  per
l'eventuale rimborso del contributo  percepito.  In  alternativa,  la
societa' di scopo puo' fornire alla pubblica amministrazione garanzie
bancarie e assicurative per la restituzione  delle  somme  versate  a
titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i  soci.  Le
garanzie cessano alla data di emissione del certificato  di  collaudo
dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le  modalita'  per
l'eventuale cessione delle  quote  della  societa'  di  scopo,  fermo
restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti  per  la
qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa' e a garantire,
nei limiti di cui sopra,  il  buon  adempimento  degli  obblighi  del
concessionario  sino  alla  data  di  emissione  del  certificato  di
collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale  della  societa'
di scopo e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte  di  banche  e
altri investitori istituzionali, di cui all'articolo  193,  comma  1,
quarto periodo, che non abbiano concorso a formare i requisiti per la
qualificazione, possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento. 
  4. Il contratto di concessione disciplina altresi' le modalita'  di
sostituzione  dei  soci  della  societa'  di  scopo  che,  nel  corso
dell'esecuzione del contratto, perdano i requisiti di qualificazione. 
  5. Il bando-tipo per l'affidamento di un  contratto  ai  sensi  del
comma 1 reca anche lo schema della convenzione da allegare agli  atti
di gara. 
                            Articolo 195. 
 
                Obbligazioni delle societa' di scopo. 
 
  1. Le societa' di scopo possono emettere obbligazioni e  titoli  di
debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli  2412  e  2483
del codice civile, purche' destinati  alla  sottoscrizione  da  parte
degli investitori istituzionali e dei clienti professionali  indicati
nell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del testo unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  e  nei  regolamenti
attuativi  o  delle  loro  controllanti  e   controllate   ai   sensi
dell'articolo 1, commi 6-bis.1 e 6-bis.2 dello stesso testo unico  di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Le obbligazioni e i titoli
di debito di cui al primo periodo possono essere  dematerializzati  e
non possono essere trasferiti a soggetti che  non  siano  investitori
istituzionali o clienti professionali. In relazione ai titoli  emessi
ai sensi del presente articolo non si applicano  gli  articoli  2413,
2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile. 
  2.  L'emissione  di  obbligazioni  e'  ammessa  esclusivamente  per
finanziare ovvero rifinanziare il  debito  precedentemente  contratto
per la realizzazione dell'infrastruttura o delle  opere  connesse  al
servizio di pubblica utilita'. 
  3. La documentazione di offerta contiene in modo chiaro ed evidente
l'avvertimento circa il grado di rischio associato all'operazione. 
  4. Il collocamento delle obbligazioni  e  altri  titoli  di  debito
emessi dalla  societa'  di  scopo  avviene  nel  termine  massimo  di
diciotto mesi, ovvero in quello inferiore fissato  dal  contratto  di
concessione, decorso il quale il  contratto  e'  risolto  di  diritto
salvo che,  nel  frattempo,  siano  state  reperite  altre  forme  di
finanziamento. 
  5. Le obbligazioni e i  titoli  di  debito,  sino  all'avvio  della
gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, ovvero fino
alla scadenza delle  obbligazioni  e  dei  titoli  medesimi,  possono
essere garantiti  secondo  modalita'  disciplinate  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  da  adottare  entro  sei  mesi
dalla data di entrata in  vigore  del  codice.  Fino  all'entrata  in
vigore  di  tale  decreto,  si  applica  il  decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  7  agosto  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 dell'8  settembre
2012. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 si  applicano  anche
alle societa' operanti nella gestione dei servizi di cui all'articolo
3-bis del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  alle  societa'
titolari delle autorizzazioni alla costruzione di  infrastrutture  di
trasporto di gas e  delle  concessioni  di  stoccaggio  di  cui  agli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  alle
societa'  titolari   delle   autorizzazioni   alla   costruzione   di
infrastrutture facenti parte del Piano  di  sviluppo  della  rete  di
trasmissione nazionale dell'energia elettrica, alle societa' titolari
delle autorizzazioni per la realizzazione di  reti  di  comunicazione
elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259  e  alle  societa'
titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura
di reti di telecomunicazioni pubbliche  di  cui  al  predetto  codice
delle comunicazioni elettroniche, nonche'  a  quelle  titolari  delle
autorizzazioni di cui all'articolo 46 del  decreto-legge  1°  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222. Per le finalita' relative all'applicazione del presente
comma il decreto di cui al comma 5 e' adottato  di  concerto  con  il
Ministro delle imprese e del made in Italy. 
  7. Le garanzie  reali,  personali  e  di  qualunque  altra  natura,
incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che  assistono  le
obbligazioni e i titoli  di  debito,  possono  essere  costituite  in
favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sara'
legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti
i  diritti,  sostanziali  e  processuali,  relativi   alle   garanzie
medesime. 

PARTE III
DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

                            Articolo 196. 
 
                      Definizione e disciplina. 
 
  1.  Per  finanziare   la   realizzazione,   l'acquisizione   e   il
completamento di opere pubbliche o  di  pubblica  utilita'  gli  enti
concedenti  possono  stipulare  contratti  di  locazione  finanziaria
(leasing). 
  2. La societa' di locazione finanziaria acquista  da  un  operatore
economico un bene esistente o da realizzare e lo cede  in  godimento,
per un determinato periodo di tempo, alla pubblica amministrazione  a
fronte del pagamento di un canone periodico fisso  e  comprensivo  di
eventuali servizi accessori. 
  3. Se lo schema di contratto prevede il trasferimento  del  rischio
operativo, ai sensi dell'articolo 177, si applicano, per  quanto  non
previsto dal presente articolo, le norme sulle  concessioni  e  sugli
altri contratti di partenariato pubblico-privato. In  caso  contrario
si applicano le  disposizioni  in  materia  di  appalto  pubblico  di
lavori. 
  4. Per l'aggiudicazione del contratto di  cui  al  comma  1  l'ente
concedente pone a base di gara almeno un  progetto  di  fattibilita',
comprensivo del  piano  finanziario.  L'aggiudicatario  predispone  i
successivi livelli progettuali ed esegue l'opera. 
  5. Se  l'offerente  e'  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese
costituito dal  soggetto  finanziatore  e  da  uno  o  piu'  soggetti
realizzatori, ciascuno e' responsabile in  relazione  alla  specifica
obbligazione assunta nel contratto.  Il  soggetto  finanziatore  puo'
presentare l'offerta anche  singolarmente,  ricorrendo  in  tal  caso
all'avvalimento del soggetto realizzatore. 
  6. Uno o piu' soggetti  costituenti  l'associazione  temporanea  di
imprese,  in  caso  di  apertura   della   liquidazione   giudiziale,
inadempimento  o  sopravvenienza  di   qualsiasi   causa   impeditiva
all'adempimento dell'obbligazione, possono essere sostituiti in  fase
di gara o di esecuzione con altri soggetti aventi medesimi  requisiti
e caratteristiche. L'ente concedente puo' negare l'assenso solo nelle
ipotesi in cui il soggetto indicato a subentrare non sia in  possesso
dei necessari requisiti soggettivi e oggettivi. 
  7. L'adempimento delle obbligazioni dell'ente concedente  resta  in
ogni caso condizionato all'esito positivo del collaudo, ovvero  della
verifica di conformita' in ordine alla gestione funzionale dell'opera
secondo le modalita' stabilite. Il soggetto  aggiudicatario  assicura
la corretta manutenzione del bene sino al momento del riscatto. 
  8. L'opera oggetto di locazione  finanziaria  segue  il  regime  di
opera pubblica  ai  fini  urbanistici,  edilizi  ed  espropriativi  a
condizione che, nel contratto medesimo, sia stabilito che al  termine
del periodo di locazione il committente  e'  obbligato  al  riscatto.
L'ente concedente puo' concedere il diritto di  superficie  sull'area
pubblica dove realizzare l'opera. 
  9.  L'opera  puo'  essere  realizzata  anche   su   un'area   nella
disponibilita' dell'aggiudicatario. Si applica, anche in tal caso, il
primo periodo del comma 8. 
  10. Il contratto prevede la facolta' di riscatto anticipato. 

PARTE IV
DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ

                            Articolo 197. 
 
                      Definizione e disciplina. 
 
  1.  Le  parti   determinano   il   contenuto   del   contratto   di
disponibilita' nei  limiti  imposti  dalle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, tenendo conto dei bandi-tipo e dei  contratti-tipo
redatti dall'Autorita' di regolazione del settore. 
  2. Il corrispettivo del contratto di disponibilita' si  compone  di
un canone di disponibilita', commisurato all'effettivo periodo per il
quale l'operatore economico ha  garantito  il  godimento  dell'opera,
sempre che il mancato o ridotto godimento non rientri nel  rischio  a
carico dell'ente concedente ai sensi del comma 4. 
  3. Quando e' convenuto il trasferimento della proprieta' dell'opera
all'ente concedente il corrispettivo si compone anche: 
  a) di un eventuale contributo in corso d'opera, non superiore al 50
per cento del costo di costruzione dell'opera; 
  b) di  un  prezzo  di  trasferimento,  da  pagare  al  termine  del
contratto, determinato in relazione  al  valore  di  mercato  residuo
dell'opera e tenendo conto dell'importo  gia'  versato  a  titolo  di
canone di disponibilita' e di eventuale contributo in corso d'opera. 
  4. Se non e' diversamente convenuto tra le  parti  e  salvo  quanto
disposto dal comma 5, il rischio del mancato o ritardato rilascio  di
autorizzazioni oppure di ogni altro atto amministrativo incidente sul
compimento o sulla gestione tecnica dell'opera e' a carico  dell'ente
concedente. 
  5.  Il  rischio  del  mancato  o  ritardato  rilascio  di  atti  di
approvazione o di assenso, da parte di  autorita'  diverse  dall'ente
concedente, attinenti alla progettazione e alle eventuali varianti in
corso d'opera e' a carico dell'operatore economico. 
  6. Le varianti in  corso  d'opera  sono  comunicate  dall'operatore
economico all'ente concedente al fine di consentire a quest'ultimo di
opporsi quando  alterino  le  caratteristiche  specifiche  dell'opera
indicate nel capitolato prestazionale. 
  7. Il contratto determina i modi di attribuzione alle  parti  degli
eventuali oneri sopravvenuti, incidenti  sul  corrispettivo  pattuito
per il compimento e la gestione dell'opera, derivanti da disposizioni
normative o da provvedimenti dell'autorita'. 
  8. L'ente concedente puo'  attribuire  all'operatore  economico  la
qualita' di autorita' espropriante, come definita all'articolo 3  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per  pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con il  potere  di
espropriare e di curare il relativo procedimento. 
  9. L'ente concedente redige,  unitamente  al  bando  o  all'avviso,
avvalendosi anche dei bandi-tipo e dei contratti-tipo  dell'ANAC,  un
capitolato che indica le  caratteristiche  specifiche  dell'opera,  i
criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo e  i  modi
di prestazione di garanzie e cauzioni, anche funzionali ad assicurare
l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. 
  10. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza  loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione  comparativa
tra le diverse offerte. 
  11. Il contratto di disponibilita' puo'  essere  sottoscritto  solo
dall'operatore  economico  in  possesso  dei  requisiti  generali  di
qualificazione e di partecipazione alle procedure di affidamento. 
  12. L'ente concedente, nei  modi  previsti  dal  contratto,  ha  il
diritto di controllare lo svolgimento  dei  lavori  e  di  verificare
prima della consegna l'opera compiuta,  eventualmente  proponendo  le
necessarie modificazioni e varianti, sempre che queste  non  alterino
caratteristiche  specifiche  dell'opera   indicate   nel   capitolato
prestazionale. 
  13. Il contratto determina i casi e i  modi  di  modificazione  del
contratto,   anche   attraverso   la   riduzione   del   canone    di
disponibilita', idonei a ricondurlo a equita',  anche  tenendo  conto
della esigenza di tutelare i creditori indicati all'articolo 199. 

PARTE V
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

                            Articolo 198. 
 
               Altre disposizioni in materia di gara. 
 
  1. Le proposte di cui all'articolo 193,  comma  1,  primo  periodo,
possono  riguardare,  in  alternativa  alla  concessione,   tutti   i
contratti di partenariato pubblico privato. 
  2.  Gli  operatori  economici   aggiudicatari   di   contratti   di
partenariato pubblico-privato possono sempre avvalersi, anche  al  di
fuori della finanza di progetto, della  facolta'  di  costituire  una
societa' di scopo ai sensi degli articoli 194 e 195. 
  3. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 193, comma  1,
quarto periodo, anche al di fuori della finanza di progetto,  possono
partecipare alla gara, associandosi o  consorziandosi  con  operatori
economici in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori o dei
servizi,  qualora  gli  stessi  ne  siano  privi.   Gli   investitori
istituzionali  possono  soddisfare  la  richiesta  dei  requisiti  di
carattere   economico,   finanziario,   tecnico    e    professionale
avvalendosi, anche integralmente, delle capacita' di altri  soggetti.
Gli investitori istituzionali possono  altresi'  subappaltare,  anche
interamente, le prestazioni oggetto del contratto  di  concessione  a
imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando,  a  condizione
che il nominativo del subappaltatore venga  comunicato,  con  il  suo
consenso, all'ente concedente entro la scadenza del  termine  per  la
presentazione dell'offerta. 
                            Articolo 199. 
 
            Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie. 
 
  1. I  crediti  dei  soggetti  che  finanziano  o  rifinanziano,  in
qualunque forma, la realizzazione di lavori  pubblici,  di  opere  di
interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio
generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice  civile,
sui beni mobili, ivi inclusi i  crediti,  del  concessionario,  delle
societa' di scopo, delle societa' affidatarie, a qualunque titolo, di
contratti di  partenariato  pubblico-privato,  oppure  di  contraenti
generali. 
  2.  Il  privilegio,  a  pena   di   nullita'   del   contratto   di
finanziamento,  deve  risultare  da  atto  scritto.  Nell'atto   sono
esattamente  descritti  i  finanziatori  originari  dei  crediti,  il
debitore, l'ammontare in linea capitale  del  finanziamento  o  della
linea  di  credito,  nonche'  gli  elementi  che   costituiscono   il
finanziamento. 
  3. L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e'  subordinata
alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524,  secondo
comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio  risulta.
Della  costituzione  del   privilegio   e'   dato   avviso   mediante
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.
Dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione.
La  trascrizione  e  la  pubblicazione  sono  effettuate   presso   i
competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata. 
  4. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  1153  del  codice
civile, il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti  dei
terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto  dello
stesso dopo  la  trascrizione  prevista  dal  comma  3  del  presente
articolo. Nell'ipotesi  in  cui  non  sia  possibile  far  valere  il
privilegio nei confronti  del  terzo  acquirente,  il  privilegio  si
trasferisce sul corrispettivo. 
  5. Al fine di agevolare la bancabilita' delle iniziative,  tutti  i
crediti della societa' di  scopo,  presenti  e  futuri,  ivi  inclusi
quelli  verso   il   soggetto   aggiudicatore   e   altre   pubbliche
amministrazioni, possono essere  costituiti  in  pegno  o  ceduti  in
garanzia dalla societa' a banche o altri soggetti finanziatori, senza
necessita' di consenso del debitore ceduto, anche  quando  non  siano
ancora liquidi ed esigibili. 
  6. I beni sui quali la societa' di scopo  e'  titolare  di  diritti
reali possono essere ipotecati o dati in pegno  solo  a  garanzia  di
prestiti contratti per finanziare o rifinanziare gli investimenti e i
fabbisogni previsti dal contratto di partenariato pubblico-privato. 
                            Articolo 200. 
 
   Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica. 
 
  1. Nel caso di contratti di rendimento energetico o di  prestazione
energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico  sono
determinati  e  pagati  in  funzione  del  livello  di  miglioramento
dell'efficienza  energetica  o  di  altri  criteri   di   prestazione
energetica  stabiliti  contrattualmente,  purche'  quantificabili  in
relazione ai consumi.  La  misura  di  miglioramento  dell'efficienza
energetica, calcolata secondo le norme  in  materia  di  attestazione
della  prestazione  energetica   degli   immobili   e   delle   altre
infrastrutture energivore, e' resa disponibile all'ente concedente  a
cura dell'operatore economico e deve essere verificata  e  monitorata
durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di  apposite
piattaforme informatiche adibite per la  raccolta,  l'organizzazione,
la gestione, l'elaborazione, la valutazione  e  il  monitoraggio  dei
consumi energetici. 
                            Articolo 201. 
 
                        Partenariato sociale. 
 
  1. Gli enti concedenti stabiliscono, con  atto  generale  e  tenuto
conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti  dall'Autorita'
di regolazione del  settore,  i  criteri  e  le  condizioni,  per  la
conclusione di contratti di partenariato sociale  aventi  ad  oggetto
una o piu' delle prestazioni seguenti: 
  a) gestione e manutenzione di  aree  riservate  al  verde  pubblico
urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attivita' sociali
e culturali, ceduti al Comune  in  esecuzione  di  convenzioni  e  di
strumenti urbanistici attuativi; sussiste, per la conclusione di tale
contratto, il diritto di prelazione dei cittadini, aventi residenza o
domicilio nei comprensori ove insistono i beni e le aree, costituenti
un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno i due terzi  della
proprieta' della lottizzazione; i cittadini costituiti  in  consorzio
possono beneficiare, altresi', di incentivi fiscali; 
  b) gestione, manutenzione e valorizzazione di  piazze  e  strade  o
interventi di decoro urbano e di recupero di  aree  e  beni  immobili
inutilizzati, per destinarli a fini di interesse generale, sulla base
di  progetti  presentati  da  cittadini,  singoli  o  associati  che,
all'uopo, beneficiano di  incentivi  fiscali  direttamente  attinenti
alla attivita' svolta dal singolo o dalla  associazione,  o  comunque
utile alla comunita' territoriale di riferimento; 
  c) compimento  di  opere  di  interesse  locale,  da  acquisire  al
patrimonio indisponibile dell'ente concedente, sulla base di progetti
presentati da cittadini, singoli o associati, e  a  spese  di  questi
ultimi; l'esecuzione  delle  opere  e'  esente  da  oneri  fiscali  e
amministrativi, salva l'imposta sul valore aggiunto. 
  2. Le parti determinano il contenuto dei contratti di  partenariato
sociale nei limiti imposti dalle disposizioni seguenti, tenendo conto
dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC. 
  3.  Possono  concludere  i  contratti   di   partenariato   sociale
microimprese, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1,
comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. 
  4. Con l'atto generale indicato nel comma 1 sono determinati i modi
di esercizio del diritto di prelazione dei  cittadini  costituiti  in
consorzi e la natura e la misura degli incentivi fiscali previsti per
la conclusione dei contratti di partenariato sociale, nei  limiti  di
quanto previsto con rinvio a leggi speciali dal codice dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                            Articolo 202. 
 
              Cessione di immobili in cambio di opere. 
 
  1. Il bando di gara, redatto anche tenendo conto dei  bandi-tipo  e
dei contratti-tipo predisposti dall'ANAC, puo' prevedere: 
  a) a titolo di corrispettivo, totale o parziale e  sulla  base  del
loro valore di mercato, il trasferimento all'operatore  economico  o,
quando questi vi  abbia  interesse,  a  terzi  da  lui  indicati,  in
possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, della  proprieta'
di beni immobili dell'ente concedente, gia'  indicati  nel  programma
triennale per i  lavori  o  nell'avviso  di  pre-informazione  per  i
servizi e le forniture, non piu' destinati al perseguimento di  scopi
di interesse generale; 
  b) il trasferimento della proprieta'  in  un  momento  anteriore  a
quello della fine dei lavori, previa garanzia  fideiussoria  pari  al
valore dell'immobile, da prestarsi nei modi previsti dal  codice  per
la partecipazione alle procedure di affidamento; la  fideiussione  e'
progressivamente svincolata con le modalita' previste con riferimento
alla cauzione definitiva. 

PARTE VI
DEI SERVIZI GLOBALI

                            Articolo 203. 
 
                   Affidamento di servizi globali. 
 
  1.  L'affidamento  di  servizi  globali  si  realizza  mediante  la
conclusione di contratti, anche diversi da quelli disciplinati  dalle
disposizioni della presente Parte, con cui l'operatore  economico  e'
tenuto  a  perseguire  un  risultato   amministrativo   mediante   le
prestazioni professionali e specialistiche dedotte in obbligazione in
cambio di un corrispettivo  determinato  in  relazione  al  risultato
ottenuto e alla attivita' normalmente necessaria per ottenerlo. 
  2. I contratti di affidamento di  servizi  globali  possono  essere
sottoscritti  solo  da  un  operatore  economico  in  possesso  della
specifica qualificazione prevista dall'articolo 207,  oltre  che  dei
requisiti  generali  per  la   partecipazione   alle   procedure   di
affidamento. 
  3. Le parti determinano il contenuto dei contratti  di  affidamento
dei servizi globali  nei  limiti  imposti  dalle  disposizioni  della
presente Parte, tenendo conto dei  bandi-tipo  e  dei  contratti-tipo
redatti dall'ANAC. 
                            Articolo 204. 
 
                        Contraente generale. 
 
  1. L'affidamento dei servizi  globali  al  contraente  generale  si
realizza  mediante  la  conclusione  di  un  contratto  che   obbliga
l'operatore  economico  a  compiere  un'opera  e  a   perseguire   un
determinato  risultato  amministrativo  indicato  nel  bando  e   nel
contratto, con organizzazione dei mezzi necessari e  con  gestione  a
proprio rischio in cambio di un corrispettivo determinato in base  al
risultato  ottenuto  e  alle  prestazioni  rese.   L'affidamento   al
contraente generale e'  deciso  dall'ente  concedente  tenendo  conto
della complessita' e della eterogeneita' delle prestazioni  richieste
e della esigenza di perseguire un risultato amministrativo di elevata
qualita' ed efficacia, e sempre che  l'importo  dell'affidamento  non
sia inferiore a 100 milioni di euro. 
  2. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono
regolati, oltre  che  dal  bando  di  gara  e  dal  contratto,  dalle
disposizioni del codice sui contratti di appalto e di concessione. 
  3. Il contraente generale e' tenuto fra l'altro: 
  a) a redigere il progetto esecutivo, in conformita' del progetto di
fattibilita' tecnico-economica redatto dal soggetto aggiudicatore,  e
a compiere le attivita' strumentali alla sua approvazione; 
  b)  ad  assicurare  il  prefinanziamento,  in  tutto  o  in  parte,
dell'opera; 
  c)  a  comunicare  costantemente  al  soggetto   aggiudicatore   le
informazioni  necessarie  a  prevenire  tentativi  di   infiltrazione
mafiosa. 
  4. Il contratto puo' prevedere che: 
  a)  l'operatore  economico   abbia   la   qualita'   di   autorita'
espropriante, come definita dall'articolo 3  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con il potere di espropriare  e  di
curare il relativo procedimento; 
  b) l'operatore economico individui i modi di gestione dell'opera  e
di selezione dei soggetti cui tale gestione puo' essere affidata. 
  5.  L'ente  concedente   redige   il   progetto   di   fattibilita'
tecnico-economica e approva il progetto esecutivo e le sue varianti. 
  6. Il bando di gara e il contratto stabiliscono: 
  a) i criteri di determinazione e  di  riduzione  del  corrispettivo
spettante al contraente generale in base al risultato ottenuto e alle
prestazioni rese; 
  b) i modi e i tempi di pagamento del  corrispettivo,  che  in  ogni
caso avviene dopo  il  collaudo  per  la  parte  relativa  ai  lavori
realizzati con anticipazione; 
  c) le risorse proprie del contraente generale ai  sensi  del  comma
14; 
  d)  i  modi  di  attribuzione  alle  parti  degli  eventuali  oneri
sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo e derivanti da disposizioni
normative o da provvedimenti di altre autorita'; 
  e) le misure  idonee  a  prevenire  tentativi  di  infiltrazione  e
condizionamento mafiosi e i relativi costi, non sottoposti a  ribasso
d'asta. 
  7. Il rischio  derivante  dalle  varianti  del  progetto  richieste
dall'ente  concedente,  o  cagionate   da   forza   maggiore   o   da
provvedimenti di altre autorita', e' a carico dell'ente concedente. 
  8.  Il  rischio  derivante  da  varianti  cagionate  da  omissioni,
inesattezze  o  errori  del  progetto  esecutivo  e'  a  carico   del
contraente generale. 
  9. Fuori dei casi previsti dai commi 7 e 8,  l'operatore  economico
comunica le varianti del progetto all'ente concedente per  consentire
a quest'ultimo di opporsi quando queste alterino  le  caratteristiche
specifiche dell'opera, o i modi o i tempi del suo  compimento,  o  in
ogni  caso  modifichino  il  risultato  amministrativo  dedotto   nel
contratto. 
  10. Alle varianti del progetto non si applicano le disposizioni del
codice che consentono l'uso della procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione di un bando di gara. 
  11. Il contraente generale puo' eseguire le prestazioni dedotte  in
obbligazione anche costituendo una societa' di scopo, a  cui  possono
partecipare soggetti dotati di idonei requisiti di  professionalita',
ivi compresi gli investitori istituzionali di cui  all'articolo  193,
comma 1, quarto periodo, preventivamente indicati  al  momento  della
partecipazione alla  gara.  La  societa'  di  scopo  e'  disciplinata
dall'articolo 194 oltre che dalle disposizioni seguenti. 
  12. Se non e' diversamente stabilito nel contratto,  il  contraente
generale o i diversi soggetti che  lo  compongono  sono  solidalmente
responsabili con la societa' di scopo per l'esatto adempimento  delle
obbligazioni contrattuali. In alternativa, la societa' di scopo  puo'
fornire all'ente concedente garanzie bancarie e assicurative  per  la
restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal
modo i soci. Le garanzie cessano quando e' emesso il  certificato  di
collaudo dell'opera. La cessione di crediti del contraente generale e
della societa' di scopo e' regolata  dalle  disposizioni  del  codice
sulla cessione di crediti da corrispettivo di appalto e concessione. 
  13.  Il  contraente   generale   puo'   eseguire   le   prestazioni
contrattuali anche affidandole a terzi,  in  possesso  dei  richiesti
requisiti di qualificazione, ai  quali  non  possono  essere  imposti
obblighi  e  oneri  ulteriori  rispetto  a  quelli  che  gravano  sul
contraente generale nei  rapporti  con  l'ente  concedente.  I  terzi
affidatari possono procedere al  sub  affidamento,  nei  modi  e  nei
limiti previsti per gli appalti di lavori pubblici. Si  applicano  le
norme sul subappalto. 
  14. Il  bando  e  il  contratto  determinano  la  quota  di  valore
dell'opera che deve essere realizzata con  anticipazione  di  risorse
del contraente generale. Il contraente  generale  o  la  societa'  di
scopo, per finanziare  tale  quota,  possono  emettere  obbligazioni,
previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in  deroga  ai
limiti  previsti  dall'articolo  2412  del  codice   civile.   L'ente
concedente garantisce il pagamento  delle  obbligazioni  emesse,  nei
limiti del proprio debito verso  il  contraente  generale,  nei  modi
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
  15. L'ente aggiudicatore versa il corrispettivo  delle  prestazioni
rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione  di  un
certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento
secondo le  previsioni  contrattuali.  Il  certificato  di  pagamento
costituisce definitivo riconoscimento del  credito  del  finanziatore
cessionario per i soli crediti di cui  al  presente  comma  ceduti  a
fronte di finanziamenti senza rivalsa  o  con  rivalsa  limitata.  Al
cessionario non e' applicabile alcuna eccezione  di  pagamento  delle
quote di prefinanziamento riconosciute, derivante  dai  rapporti  tra
debitore e  creditore  cedente,  ivi  inclusa  la  compensazione  con
crediti derivanti  dall'adempimento  dello  stesso  contratto  o  con
qualsiasi diverso  credito  nei  confronti  del  contraente  generale
cedente. 
  16. Il bando e il contratto indicano il termine finale di pagamento
dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15,  nei  casi
di  mancato  o  tardivo  raggiungimento  del  risultato  dedotto   in
contratto. 
  17. Il riconoscimento definitivo del credito non  opera  quando  le
garanzie per l'esecuzione  di  lavori  di  particolare  valore,  come
disciplinate dal codice, si sono ridotte o  quando  la  riduzione  e'
espressamente prevista, salvo che  sia  ripristinata  la  garanzia  o
eliminata la previsione di riduzione. 
  18. L'ente concedente, nei modi previsti dal bando o dal contratto,
controlla le prestazioni del contraente generale e lo svolgimento dei
lavori  e  verifica  prima  della  consegna  l'opera  compiuta  e  il
risultato   ottenuto,   eventualmente   proponendo   le    necessarie
modificazioni  e   varianti,   sempre   che   queste   non   alterino
caratteristiche specifiche dell'opera e del  risultato  indicate  nel
bando  e  nel  progetto  di  fattibilita'  tecnico-economica.  L'ente
concedente nomina  il  direttore  dei  lavori  e  i  collaudatori  ed
effettua il collaudo. 
                            Articolo 205. 
 
        Procedure di aggiudicazione del contraente generale. 
 
  1. Il bando individua il progetto di fattibilita' tecnico-economica
e indica, in  relazione  alle  caratteristiche  e  alla  complessita'
dell'opera e del risultato da perseguire, il numero minimo e  massimo
di concorrenti invitati,  assicurando  in  ogni  caso  una  effettiva
concorrenza. Quando le domande di partecipazione superano  il  numero
massimo indicato, l'ente concedente seleziona gli operatori economici
da  invitare,  sulla  base  di  criteri  pertinenti  all'oggetto  del
contratto, resi noti nel bando. 
  2.  L'aggiudicazione  avviene  secondo  il  criterio   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, individuata, oltre che  in  base  ai
criteri ordinari di aggiudicazione degli appalti,  tenendo  conto  in
particolare: 
  a) del valore tecnico ed estetico delle varianti; 
  b) dell'incremento  di  valore  del  prefinanziamento,  rispetto  a
quello indicato nel bando, offerto dal concorrente; 
  c) di ogni altro  elemento  idoneo  al  miglior  perseguimento  del
risultato amministrativo dedotto nel contratto. 
  3. Il bando di gara puo' prevedere che l'offerente dimostri: 
  a) l'assenza dei motivi di esclusione indicati  agli  articoli  94,
95, 96, 97 e 98, ferma restando la necessita' di accertare sempre  il
possesso dei requisiti generali da parte dell'offerente  che  risulti
poi aggiudicatario; 
  b)  la  disponibilita'   di   risorse   finanziarie,   rivolte   al
prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare; 
  c) il possesso, da parte delle  imprese  affidatarie  designate  in
sede di gara o dello stesso offerente, di requisiti  professionali  e
finanziari idonei allo svolgimento delle prestazioni richieste. 
  4. Non possono concorrere alla  medesima  gara  imprese  collegate.
L'operatore che partecipa alla gara, singolarmente o facendo parte di
un raggruppamento temporaneo o consorzio, non puo' parteciparvi quale
membro di altro raggruppamento temporaneo, associazione o  consorzio,
anche stabile. 
  5. Il contraente generale in possesso della richiesta classifica di
qualificazione  puo'  partecipare   alla   procedura   di   gara   in
associazione o consorzio con  altre  imprese  purche'  queste  ultime
siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione
ovvero siano qualificabili,  per  qualunque  classifica.  Le  imprese
associate o consorziate concorrono alla dimostrazione  dei  requisiti
di cui al comma 1. 
  1. Gli affidamenti  degli  enti  concedenti  operanti  nei  settori
speciali  sono  disciplinati,  oltre  che  dalle  disposizioni  della
presente Parte, dalle relative norme del Libro III. 
  2. Gli affidamenti degli enti concedenti diversi da quelli indicati
nel comma 6 sono disciplinati, oltre  che  dalle  disposizioni  della
presente Parte, dalle norme del Libro II, Parte IV. 
                            Articolo 206. 
 
                Controlli sull'esecuzione e collaudo. 
 
  1. Il collaudo delle infrastrutture e' effettuato nei  modi  e  nei
termini previsti dalle norme in tema di appalti di lavori. 
  2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessita'  l'ente
concedente puo' autorizzare le commissioni di collaudo  ad  avvalersi
dei servizi di supporto e di indagine di soggetti  specializzati  nel
settore. Gli oneri relativi sono a carico dei  fondi  a  disposizione
dell'ente   concedente   per   la   realizzazione   delle    predette
infrastrutture con le modalita' e i limiti stabiliti con decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sei  mesi
dalla data  di  entrata  in  vigore  del  codice.  L'affidatario  del
supporto al collaudo non puo' avere rapporti di collegamento con  chi
ha progettato, diretto, eseguito o controllato in tutto o in parte il
compimento della infrastruttura. 
                            Articolo 207. 
 
         Sistema di qualificazione del contraente generale. 
 
  1. Il contraente  generale  e'  una  societa'  avente  per  oggetto
l'esercizio di una attivita' commerciale o una societa'  cooperativa,
o un consorzio di cooperative di produzione e lavoro  previsti  dalla
legge 25 giugno 1909, n. 422  e  dal  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,  oppure  un
consorzio stabile come definito dal presente codice: 
  a)  in  possesso  dei  requisiti  professionali,   patrimoniali   e
finanziari di cui al comma 2; 
  b) per il quale non ricorrono i motivi di esclusione  di  cui  agli
articoli 94, 95, 96, 97 e 98. 
  1. E' istituito, con il regolamento di cui all'articolo 100,  comma
4, il sistema di qualificazione del contraente  generale,  basato  su
classifiche, effettuate in base all'importo lordo delle procedure  di
aggiudicazione alle quali il contraente generale puo' partecipare. Il
contraente generale non puo' partecipare a procedure di importo lordo
superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata  con  il
sistema di  cui  al  presente  articolo,  ma  puo'  unirsi  ad  altro
contraente  generale  al  fine  di   conseguire   congiuntamente   la
classifica necessaria per partecipare. 
  2. In via transitoria, fino alla data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento di cui al comma 2, la qualita' di contraente generale  e'
attestata dal Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  dietro
richiesta dell'interessato, con atto che conserva  la  sua  efficacia
per tre anni. Fino alla predetta  data,  quando  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti non provvede  al  tempestivo  rilascio
dell'attestazione,  il  contraente  generale  puo'  partecipare  alla
procedura di gara e concludere il contratto  esibendo  la  precedente
attestazione di cui sia in possesso, anche se scaduta. 
                            Articolo 208. 
 
                  Servizi globali su beni immobili. 
 
  1. L'affidamento di servizi globali con oggetto  beni  immobili  si
realizza mediante  la  conclusione  di  un  contratto  col  quale  un
operatore  economico  si  obbliga,  con  organizzazione   dei   mezzi
necessari e con gestione a proprio  rischio,  a  consentire  all'ente
concedente  il  miglior  godimento  dei  beni  e  a   perseguire   un
determinato  risultato  amministrativo  indicato  nel  bando  e   nel
contratto in cambio di un corrispettivo determinato in  relazione  al
risultato  ottenuto  e  all'attivita'  normalmente   necessaria   per
ottenerlo. 
  2. Il bando di gara e il contratto stabiliscono: 
  a) i criteri di determinazione e  di  riduzione  del  corrispettivo
spettante all'operatore economico in base  al  risultato  ottenuto  e
alle prestazioni  rese;  b)  i  modi  e  i  tempi  di  pagamento  del
corrispettivo; c) i modi di attribuzione alle parti  degli  eventuali
oneri sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo e derivanti da 
  disposizioni normative o da provvedimenti di altre autorita'. 
  3.  L'aggiudicazione  avviene  secondo  il  criterio   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, tenendo conto in particolare di ogni
elemento idoneo al miglior perseguimento del risultato amministrativo
dedotto nel contratto. 
  4. Si applica l'articolo 204, commi 11, 12, 13, 14 e 18. 

LIBRO V
DEL CONTENZIOSO E DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
PARTE I
DEL CONTENZIOSO
Titolo I
I ricorsi giurisdizionali

                            Articolo 209. 
 
Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1
            al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
 
  1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
  a) l'articolo 120 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 120 - (Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo
119,  comma  1,  lettera  a))  -  1.  Gli  atti  delle  procedure  di
affidamento e di concessione disciplinate dal  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge  21
giugno 2022, n. 78, comprese le procedure di affidamento di incarichi
e concorsi di progettazione e di attivita'  tecnico-amministrative  a
esse connesse, i quali siano relativi a pubblici  lavori,  servizi  o
forniture,   nonche'   i   provvedimenti   dell'Autorita'   nazionale
anticorruzione in materia di  contratti  pubblici,  sono  impugnabili
unicamente mediante ricorso  al  tribunale  amministrativo  regionale
competente. In tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del
giudice e' indicato il codice identificativo di gara (CIG); nel  caso
di mancata indicazione il  giudice  procede  in  ogni  caso  e  anche
d'ufficio, su segnalazione della segreteria, ai  sensi  dell'articolo
86, comma 1. 
  2. Per l'impugnazione degli atti di cui  al  presente  articolo  il
ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso
atti diversi da quelli gia' impugnati, sono proposti nel  termine  di
trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per  i
motivi  aggiunti,  dalla  ricezione  della   comunicazione   di   cui
all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto
legislativo di attuazione della legge  n.  78  del  2022  oppure  dal
momento  in  cui  gli  atti  sono  messi  a  disposizione  ai   sensi
dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice. Per i bandi e gli
avvisi con cui si indice una gara che siano autonomamente lesivi,  il
termine decorre dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  di
attuazione della legge n. 78 del  2022.  Il  ricorso  incidentale  e'
disciplinato dall'articolo 42. 
  3. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del bando, il ricorso
e' comunque proposto entro trenta giorni dalla data di  pubblicazione
dell'avviso di aggiudicazione o  della  determinazione  di  procedere
all'affidamento in house al soggetto partecipato o  controllato.  Per
la decorrenza del termine  l'avviso  deve  contenere  la  motivazione
dell'atto di aggiudicazione e della scelta di affidare  il  contratto
senza pubblicazione del bando e  l'indicazione  del  sito  dove  sono
visionabili gli atti e i documenti presupposti. Se  sono  omessi  gli
avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi  non
sono conformi alle prescrizioni ivi indicate, il ricorso puo'  essere
proposto non oltre sei  mesi  dal  giorno  successivo  alla  data  di
stipulazione  del  contratto  comunicata  ai  sensi  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della
legge n. 78 del 2022. 
  4. Se la stazione appaltante o l'ente concedente  e'  rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, il ricorso e' notificato anche presso la
sede dell'Amministrazione, ai  soli  fini  della  operativita'  della
sospensione  obbligatoria  del  termine  per  la   stipulazione   del
contratto. 
  5. Se le parti richiedono congiuntamente di limitare  la  decisione
all'esame  di  un'unica  questione,  nonche'  in  ogni   altro   caso
compatibilmente con le esigenze  di  difesa  di  tutte  le  parti  in
relazione alla complessita' della causa,  il  giudizio  e'  di  norma
definito, anche in deroga al comma 1,  primo  periodo,  dell'articolo
74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove  ne
ricorrano i presupposti, e, in mancanza,  e'  comunque  definito  con
sentenza in forma semplificata a una udienza  fissata  d'ufficio,  da
tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la
costituzione delle parti diverse dal ricorrente e  nel  rispetto  dei
termini per il deposito dei documenti e delle memorie. Della data  di
udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura della  segreteria,
a  mezzo  posta  elettronica  certificata.  In   caso   di   esigenze
istruttorie o quando e' necessario  integrare  il  contraddittorio  o
assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito
e' rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o
l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza
di rispetto dei termini a difesa, a una udienza da tenersi non  oltre
trenta giorni. 
  6. In caso di istanza cautelare, all'esito dell'udienza  in  camera
di consiglio e anche in caso  di  rigetto  dell'istanza,  il  giudice
provvede ai necessari approfondimenti istruttori. 
  7. I nuovi atti attinenti alla  medesima  procedura  di  gara  sono
impugnati con  ricorso  per  motivi  aggiunti,  senza  pagamento  del
contributo unificato. 
  8. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli  da
121 a 125, si applica l'articolo 119. 
  9. Anche se dalla decisione sulla domanda  cautelare  non  derivino
effetti irreversibili, il collegio puo' subordinare la concessione  o
il diniego della misura cautelare alla  prestazione,  anche  mediante
fideiussione, di  una  cauzione  di  importo  commisurato  al  valore
dell'appalto e comunque non superiore allo  0,5  per  cento  di  tale
valore. La durata della misura subordinata alla cauzione e'  indicata
nell'ordinanza.  Resta   fermo   quanto   stabilito   dal   comma   3
dell'articolo 119. 
  10. Nella decisione cautelare il  giudice  tiene  conto  di  quanto
previsto dagli articoli  121,  comma  1,  e  122,  e  delle  esigenze
imperative  connesse  a  un  interesse  generale  all'esecuzione  del
contratto, dandone conto nella motivazione. 
  11. Il giudice deposita la  sentenza  con  la  quale  definisce  il
giudizio entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la
stesura della motivazione e' particolarmente  complessa,  il  giudice
pubblica  il  dispositivo  nel  termine  di  cui  al  primo  periodo,
indicando anche le domande eventualmente  accolte  e  le  misure  per
darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni
dall'udienza. 
  12. Le disposizioni dei commi 1, secondo periodo, 5, 6, 8, 9, 10  e
11 si applicano anche innanzi al Consiglio di Stato nel  giudizio  di
appello proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare,
e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo.  La  parte  puo'
proporre appello avverso il dispositivo per ottenerne la  sospensione
prima della pubblicazione della sentenza. 
  13.  Nel  caso  di  presentazione  di  offerte   per   piu'   lotti
l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se sono dedotti
identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.»; 
  b) l'articolo 121 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  121  -  (Inefficacia  del  contratto  nei  casi   di   gravi
violazioni) - 1.  Il  giudice  che  annulla  l'aggiudicazione  o  gli
affidamenti senza bando di cui al comma 2 dell'articolo 120  dichiara
l'inefficacia del contratto nei seguenti casi: 
  a) se l'aggiudicazione e' avvenuta senza pubblicazione del bando  o
avviso  con  cui  si  indice  una  gara  nella   Gazzetta   ufficiale
dell'Unione europea  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, quando tale pubblicazione  e'  prescritta  dal  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della
legge n. 78 del 2022; 
  b) se l'aggiudicazione e' avvenuta con  procedura  negoziata  senza
bando o con affidamento in  economia  fuori  dai  casi  consentiti  e
questo abbia determinato l'omissione della pubblicita'  del  bando  o
avviso  con  cui  si  indice  una  gara  nella   Gazzetta   ufficiale
dell'Unione europea  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, quando tale pubblicazione  e'  prescritta  dal  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della
legge n. 78 del 2022; 
  c) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare  il  termine
dilatorio  stabilito  dall'articolo  18  del  codice  dei   contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge  n.
78 del 2022, qualora tale violazione abbia impedito al ricorrente  di
avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del  contratto
e  sempre  che  tale  violazione,   aggiungendosi   a   vizi   propri
dell'aggiudicazione, abbia influito sulle possibilita' del ricorrente
di ottenere l'affidamento; 
  d)  se  il  contratto  e'  stato  stipulato  senza  rispettare   la
sospensione obbligatoria del termine per  la  stipulazione  derivante
dalla    proposizione    del    ricorso    giurisdizionale    avverso
l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della
legge n. 78 del 2022, qualora tale violazione, aggiungendosi  a  vizi
propri dell'aggiudicazione, abbia  influito  sulle  possibilita'  del
ricorrente di ottenere l'affidamento. 
  2. Il giudice precisa, in funzione delle deduzioni  delle  parti  e
della  valutazione  della  gravita'  della  condotta  della  stazione
appaltante o dell'ente concedente e della situazione di fatto, se  la
declaratoria di inefficacia e' limitata alle  prestazioni  ancora  da
eseguire alla data della pubblicazione  del  dispositivo  o  se  essa
opera in via retroattiva. 
  3. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle  violazioni
di cui al comma  1,  qualora  venga  accertato  che  il  rispetto  di
esigenze imperative connesse a un interesse generale  imponga  che  i
suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze  imperative  rientrano,
fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o  di  altro
tipo, tali da rendere evidente che i  residui  obblighi  contrattuali
possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli  interessi
economici sono presi in considerazione come esigenze imperative  solo
quando  l'inefficacia  del  contratto   condurrebbe   a   conseguenze
sproporzionate,   avuto   anche   riguardo   all'eventuale    mancata
proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in  cui
il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di  rinnovare  la
gara. Non costituiscono esigenze imperative gli  interessi  economici
legati direttamente al contratto, che comprendono fra l'altro i costi
derivanti dal ritardo nell'esecuzione  del  contratto  stesso,  dalla
necessita' di indire  una  nuova  procedura  di  aggiudicazione,  dal
cambio dell'operatore economico e dagli obblighi di legge  risultanti
dalla dichiarazione di inefficacia. 
  4.  A  cura  della  segreteria,  le  sentenze  che  provvedono   in
applicazione del comma 3 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio
dei ministri -Dipartimento per le politiche europee. 
  5. Quando, nonostante le violazioni, il  contratto  e'  considerato
efficace o l'inefficacia e' temporalmente limitata, si  applicano  le
sanzioni alternative di cui all'articolo 123. 
  6. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a)  e
b), non si applica quando la stazione appaltante o l'ente  concedente
ha seguito la seguente procedura: 
  a)  con  atto  motivato  anteriore  all'avvio  della  procedura  di
affidamento ha dichiarato che la procedura  senza  pubblicazione  del
bando o avviso con cui si indice una gara  nella  Gazzetta  ufficiale
dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana e' consentita dal codice dei contratti pubblici, di  cui  al
decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022; 
  b) rispettivamente per i  contratti  di  rilevanza  europea  e  per
quelli  sotto  soglia,  ha  pubblicato   nella   Gazzetta   ufficiale
dell'Unione europea oppure nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai  sensi
dell'articolo 86 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo di  attuazione  della  legge  n.  78  del  2022,  in  cui
manifesta l'intenzione di concludere il contratto; 
  c) il contratto non e' stato concluso prima  dello  scadere  di  un
termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo  alla
data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b).»; 
  c)  all'articolo  123,  comma  1,   alinea,   le   parole:«di   cui
all'articolo 121, comma 4» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui
all'articolo 121, comma 5»; 
  d) l'articolo 124 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 124 - (Tutela in forma specifica  e  per  equivalente)  -  1.
L'accoglimento della domanda  di  conseguire  l'aggiudicazione  e  di
stipulare il contratto e' comunque condizionato alla dichiarazione di
inefficacia del contratto ai sensi degli articoli  121,  comma  1,  e
122. Se non dichiara l'inefficacia del contratto, il giudice  dispone
il risarcimento per  equivalente  del  danno  subito  e  provato.  Il
giudice conosce anche  delle  azioni  risarcitorie  e  di  quelle  di
rivalsa   proposte   dalla   stazione   appaltante   nei    confronti
dell'operatore economico  che,  con  un  comportamento  illecito,  ha
concorso a determinare un esito della gara illegittimo. 
  2. La condotta processuale  della  parte  che,  senza  giustificato
motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1,  o  non  si  e'
resa disponibile a subentrare nel contratto, e' valutata dal  giudice
ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile. 
  3. Ai sensi dell'articolo 34,  comma  4,  il  giudice  individua  i
criteri di liquidazione del danno e assegna un termine entro il quale
la parte danneggiante deve formulare una  proposta  risarcitoria.  La
mancata formulazione  della  proposta  nel  termine  assegnato  o  la
significativa differenza tra  l'importo  indicato  nella  proposta  e
quello liquidato  nella  sentenza  resa  sull'eventuale  giudizio  di
ottemperanza  costituiscono  elementi  valutativi   ai   fini   della
regolamentazione delle spese di lite in tale  giudizio,  fatto  salvo
quanto  disposto  dall'articolo  91,  primo  comma,  del  codice   di
procedura civile.». 

Titolo II
I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

                            Articolo 210. 
 
                    Accordo bonario per i lavori. 
 
  1. Per i lavori pubblici di cui al Libro II, affidati  da  stazioni
appaltanti o enti concedenti oppure  dai  concessionari,  qualora  in
seguito all'iscrizione di riserve sui documenti  contabili  l'importo
economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento  e  il  15  per
cento dell'importo contrattuale, al fine  del  raggiungimento  di  un
accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da  2  a
6. 
  2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte  le  riserve
iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento  stesso  e  puo'
essere reiterato quando le  riserve  iscritte,  ulteriori  e  diverse
rispetto a quelle gia' esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di
cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo
del 15 per cento dell'importo del contratto.  Le  domande  che  fanno
valere pretese gia' oggetto di riserva non sono proposte per  importi
maggiori rispetto a quelli quantificati  nelle  riserve  stesse.  Non
sono oggetto di riserva  gli  aspetti  progettuali  che  siano  stati
oggetto   di   verifica   ai   sensi    dell'articolo    42.    Prima
dell'approvazione del certificato di collaudo oppure di  verifica  di
conformita' o del certificato di regolare esecuzione,  qualunque  sia
l'importo delle riserve, il  RUP  attiva  l'accordo  bonario  per  la
risoluzione delle riserve iscritte. 
  3. Il direttore dei lavori da' immediata comunicazione al RUP delle
riserve di  cui  al  comma  1,  trasmettendo  nel  piu'  breve  tempo
possibile una propria relazione riservata. 
  4. Il RUP valuta l'ammissibilita' e la non  manifesta  infondatezza
delle riserve ai fini dell'effettivo  raggiungimento  del  limite  di
importo di cui al comma 1. 
  5. Entro quindici giorni dalla data  di  comunicazione  di  cui  al
comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e,
ove costituito, dell'organo di collaudo, il RUP puo' richiedere  alla
Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti  aventi
competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e
il  soggetto  che  ha  formulato  le   riserve   scelgono   d'intesa,
nell'ambito della  lista,  l'esperto  incaricato  della  formulazione
della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa
tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro  quindici
giorni dalla trasmissione della lista  l'esperto  e'  nominato  dalla
Camera arbitrale che ne  fissa  anche  il  compenso,  prendendo  come
riferimento i limiti stabiliti  dall'allegato  V.1.  La  proposta  e'
formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora  il
RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta e' formulata dal
RUP entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al  comma
3. 
  6. L'esperto,  qualora  nominato,  ovvero  il  RUP,  verificano  le
riserve in contraddittorio con  il  soggetto  che  le  ha  formulate,
effettuano eventuali ulteriori audizioni,  istruiscono  la  questione
anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione  di
eventuali altri pareri, e formulano, verificata la disponibilita'  di
idonee risorse economiche, una proposta di accordo  bonario,  che  e'
trasmessa al dirigente competente  della  stazione  appaltante  e  al
soggetto che ha formulato le riserve. Se  la  proposta  e'  accettata
dalle  parti  entro  quarantacinque  giorni  dal   suo   ricevimento,
l'accordo bonario e' concluso  ed  e'  redatto  verbale  sottoscritto
dalle  parti.  L'accordo  ha  natura  di  transazione.  Sulla   somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi  al
tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data
di  accettazione  dell'accordo  bonario  da  parte   della   stazione
appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte  del  soggetto
che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine  di
cui al secondo periodo, possono essere aditi gli arbitri o il giudice
ordinario. 
                            Articolo 211. 
 
            Accordo bonario per i servizi e le forniture. 
 
  1. Le  disposizioni  dell'articolo  210  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  anche  ai  contratti  di   servizi   e   di   fornitura
continuativa o periodica di beni, quando insorgano controversie circa
l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. 
                            Articolo 212. 
 
                            Transazione. 
 
  1.  Le  controversie  relative  a  diritti   soggettivi   derivanti
dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
possono essere risolte mediante transazione nel rispetto  del  codice
civile  solo  ed  esclusivamente  nell'ipotesi  in  cui  non  risulti
possibile    esperire    altri    rimedi    alternativi    all'azione
giurisdizionale. 
  2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia
superiore a 100.000 euro, ovvero a 200.000 euro  in  caso  di  lavori
pubblici,  e'  acquisito,  qualora  si  tratti   di   amministrazioni
centrali, il parere dell'Avvocatura dello Stato  oppure,  qualora  si
tratti di amministrazioni sub centrali, di  un  legale  interno  alla
struttura o, in mancanza di  legale  interno,  del  funzionario  piu'
elevato in grado competente per il contenzioso. 
  3. La  proposta  di  transazione  puo'  essere  formulata  sia  dal
soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP. 
  4. La transazione ha forma scritta a pena di nullita'. 
                            Articolo 213. 
 
                             Arbitrato. 
 
  1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione
dei contratti relativi a  lavori,  servizi,  forniture,  concorsi  di
progettazione e di  idee,  comprese  quelle  conseguenti  al  mancato
raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 210  e  211,
possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato si applica anche alle
controversie relative a contratti in cui sia  parte  una  societa'  a
partecipazione pubblica oppure una societa' controllata o collegata a
una societa' a partecipazione pubblica, ai sensi  dell'articolo  2359
del codice civile, o che comunque abbiano a oggetto opere o forniture
finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. 
  2. La stazione appaltante o  l'ente  concedente  puo'  direttamente
indicare nel bando o nell'avviso con cui indice la gara  oppure,  per
le procedure senza bando, nell'invito, se il  contratto  conterra'  o
meno la clausola compromissoria.  In  questi  casi,  l'aggiudicatario
puo' rifiutare la clausola compromissoria entro  venti  giorni  dalla
conoscenza   dell'aggiudicazione.   In   tal   caso    la    clausola
compromissoria non e' inserita nel contratto. E' nella facolta' delle
parti di compromettere la lite in arbitrato nel corso dell'esecuzione
del contratto. 
  3.   E'   nulla   la   clausola   compromissoria   inserita   senza
autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui  e'  indetta  la  gara
ovvero, per le procedure senza bando,  nell'invito.  La  clausola  e'
inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo  della
amministrazione aggiudicatrice. 
  4. Il collegio arbitrale e' composto da tre membri ed  e'  nominato
dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici  relativi  a  lavori,
servizi, forniture di cui all'articolo  214.  Ciascuna  delle  parti,
nella domanda di arbitrato o nell'atto di  resistenza  alla  domanda,
designa l'arbitro di propria competenza. Il Presidente  del  collegio
arbitrale e' designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti
all'Albo di cui al comma 2 dell'articolo 214.  Il  Presidente  e  gli
arbitri  sono  scelti  tra  soggetti  di  provata   indipendenza   ed
esperienza nella materia oggetto del  contratto  cui  l'arbitrato  si
riferisce. 
  5. La nomina degli arbitri per la  risoluzione  delle  controversie
nelle  quali  e'  parte  una  pubblica  amministrazione  avviene  nel
rispetto dei principi di pubblicita' e di rotazione, oltre che  delle
disposizioni del codice. 
  6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 815 del  codice  di
procedura civile, non possono essere nominati arbitri: 
  a) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e  militari  in
servizio, i magistrati e i giudici tributari in servizio nonche'  gli
avvocati e procuratori dello Stato in servizio; 
  b) coloro che nell'ultimo anno  hanno  esercitato  le  funzioni  di
arbitro di parte,  o  nell'ultimo  biennio  quelle  di  difensore  in
giudizi arbitrali  disciplinati  dal  presente  articolo,  salvo  che
l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere  d'ufficio
del dipendente pubblico; 
  c) coloro che, prima del  collocamento  a  riposo,  hanno  trattato
ricorsi in sede civile, penale, amministrativa, contabile, militare e
tributaria proposti dal soggetto che ha richiesto l'arbitrato; 
  d) coloro che hanno espresso  parere,  a  qualunque  titolo,  nelle
materie oggetto dell'arbitrato; 
  e) coloro che hanno predisposto il progetto o il capitolato di gara
o resi i relativi pareri; 
  f) coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i  lavori,  i
servizi o le forniture a cui si riferiscono le controversie; 
  g) coloro che hanno partecipato a qualunque titolo  alla  procedura
per la quale e' in corso l'arbitrato. 
  7. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione  delle
disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 determina la nullita' del lodo. 
  8. Per la nomina del collegio arbitrale, la domanda  di  arbitrato,
l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla
Camera arbitrale. Sono altresi' trasmesse le designazioni  di  parte.
Contestualmente alla  nomina  del  Presidente,  la  Camera  arbitrale
comunica alle  parti  la  misura  e  le  modalita'  del  deposito  da
effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del
collegio  arbitrale  nomina,  se  necessario,  il  segretario,  anche
scegliendolo tra il personale interno all'ANAC. 
  9. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale; in mancanza
di indicazione della sede del collegio arbitrale  ovvero  di  accordo
fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la  sede  della
Camera arbitrale. 
  10. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di
procedura civile, salvo  quanto  disposto  dal  presente  codice.  In
particolare, sono ammissibili tutti i mezzi  di  prova  previsti  dal
codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le
sue forme. 
  11. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le  loro
allegazioni e istanze istruttorie sono considerati perentori solo  se
vi sia una previsione in tal senso nella convenzione di  arbitrato  o
in un atto scritto separato o nel  regolamento  processuale  che  gli
arbitri stessi si sono dati. 
  12. Il lodo si ha per pronunciato  con  l'ultima  sottoscrizione  e
diviene efficace con il suo  deposito  presso  la  Camera  arbitrale.
Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo e' corrisposta, a cura
degli arbitri e a carico delle parti,  una  somma  pari  all'uno  per
mille del  valore  della  relativa  controversia.  Detto  importo  e'
direttamente versato all'ANAC. 
  13. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale precede  quello
da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 825 del codice di procedura civile. Il deposito
del lodo presso  la  Camera  arbitrale  e'  effettuato,  a  cura  del
collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre  a
uno per il fascicolo d'ufficio, oppure con modalita'  informatiche  e
telematiche  determinate  dall'ANAC.  Su  richiesta   di   parte   il
rispettivo originale e' restituito,  con  attestazione  dell'avvenuto
deposito, ai fini degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  825  del
codice di procedura civile. 
  14. Il lodo e' impugnabile, oltre che per motivi di nullita', anche
per violazione delle regole  di  diritto  relative  al  merito  della
controversia. L'impugnazione  e'  proposta  nel  termine  di  novanta
giorni dalla notificazione del lodo e non e' piu' proponibile dopo il
decorso di centottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso
la Camera arbitrale. 
  15. Su istanza di parte la Corte  d'appello  puo'  sospendere,  con
ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi.
Si applica l'articolo 351 del  codice  di  procedura  civile.  Quando
sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione  disposta
dal Presidente, il collegio verifica se il giudizio e' in  condizione
di essere definito. In tal  caso,  fatte  precisare  le  conclusioni,
ordina  la  discussione  orale  nella  stessa  udienza  o  camera  di
consiglio, ovvero in una udienza  da  tenersi  entro  novanta  giorni
dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma
dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile.  Se  ritiene
indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi
con la stessa ordinanza di sospensione e ne  ordina  l'assunzione  in
una udienza successiva di non oltre novanta giorni;  quindi  provvede
ai sensi dei periodi precedenti. La disciplina relativa  ai  compensi
degli arbitri  e'  disposta  dall'allegato  V.1.  In  sede  di  prima
applicazione del codice, l'allegato V.1 e' abrogato a decorrere dalla
data di entrata in vigore di un corrispondente  regolamento  adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
sentito il Consiglio arbitrale di cui al comma 4  dell'articolo  214,
che lo sostituisce integralmente anche in  qualita'  di  allegato  al
codice. 
                            Articolo 214. 
 
    Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari. 
 
  1. Presso l'ANAC e' istituita la Camera arbitrale per  i  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture. 
  2. La Camera arbitrale cura la formazione  e  la  tenuta  dell'Albo
degli arbitri per i contratti pubblici,  redige  il  relativo  codice
deontologico e provvede agli adempimenti necessari alla  costituzione
e al funzionamento del collegio arbitrale. 
  3. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il  consiglio
arbitrale. 
  4. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri,  e'  nominato
dall'ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per  garantire
l'indipendenza  e  l'autonomia  dell'istituto,  nonche'  dotati   dei
requisiti di onorabilita' stabiliti dalla medesima Autorita'. Al  suo
interno,  l'ANAC  sceglie  il  Presidente.   L'incarico   ha   durata
quinquennale  ed  e'  retribuito   nella   misura   determinata   dal
provvedimento  di  nomina  nei  limiti   delle   risorse   attribuite
all'Autorita' stessa. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53
del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 42, lettera l), della legge 6  novembre  2012,
n. 190, durante il periodo di  appartenenza,  e  nei  successivi  tre
anni, i soggetti iscritti all'Albo non  possono  espletare  incarichi
professionali in favore delle parti dei  giudizi  arbitrali  da  essi
decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte. 
  5. Per l'espletamento delle sue funzioni  la  Camera  arbitrale  si
avvale  di  una  struttura  di  segreteria  con   personale   fornito
dall'ANAC. 
  6. La Camera arbitrale cura annualmente  la  rilevazione  dei  dati
emergenti dal contenzioso in  materia  di  contratti  pubblici  e  li
trasmette all'Autorita' e alla Cabina di regia  di  cui  all'articolo
221. 
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 18,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190, possono essere iscritti all'Albo degli
arbitri della Camera arbitrale i soggetti appartenenti alle  seguenti
categorie: 
  a)  magistrati  ordinari,  amministrativi,   contabili,   militari,
magistrati e giudici tributari a riposo; 
  b) avvocati iscritti agli albi ordinari  e  speciali  abilitati  al
patrocinio davanti alle magistrature  superiori  e  in  possesso  dei
requisiti per la nomina a consigliere di Cassazione; 
  c) tecnici in possesso  del  diploma  di  laurea  in  ingegneria  e
architettura abilitati  all'esercizio  della  professione  da  almeno
dieci anni e iscritti ai relativi albi; 
  d) professori universitari,  anche  in  quiescenza,  nelle  materie
giuridiche e tecniche e dirigenti  delle  pubbliche  amministrazioni,
con provata  esperienza  nella  materia  dei  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture. 
  8. Sul sito dell'ANAC sono pubblicati l'elenco degli  arbitrati  in
corso e definiti, i  dati  relativi  alle  vicende  dei  medesimi,  i
nominativi e i compensi degli arbitri e dei periti. 
  9. L'iscrizione all'Albo degli arbitri e all'elenco dei  periti  ha
validita' triennale e puo' essere  nuovamente  ottenuta  decorsi  due
anni dalla  scadenza  del  triennio.  Sono  fatti  salvi  i  casi  di
ricusazione di cui all'articolo 815 del codice di  procedura  civile.
L'ulteriore disciplina relativa all'Albo  degli  arbitri,  all'elenco
dei periti e all'elenco dei segretari e' disposta dall'allegato V.1. 
                            Articolo 215. 
 
                    Collegio consultivo tecnico. 
 
  1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione
delle stesse o delle dispute tecniche  di  ogni  natura  che  possano
insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte puo' chiedere
la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le
modalita'  di  cui  all'allegato  V.2.  Per  i  lavori  diretti  alla
realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore  alle
soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo  pari
o superiore a 1 milione di euro,  la  costituzione  del  collegio  e'
obbligatoria. In sede di prima applicazione  del  codice,  l'allegato
V.2 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  di  un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche  in  qualita'
di allegato al codice. 
  2. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in  assenza  di
una espressa volonta' contraria, adotta determinazioni aventi  natura
di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo  808-ter  del  codice  di
procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale,
l'attivita' di mediazione e  conciliazione  e'  comunque  finalizzata
alla  scelta  della  migliore  soluzione  per  la  celere  esecuzione
dell'opera a regola d'arte. 
  3. L'inosservanza dei pareri o delle  determinazioni  del  collegio
consultivo tecnico e' valutata  ai  fini  della  responsabilita'  del
soggetto  agente  per  danno  erariale  e  costituisce,  salvo  prova
contraria,   grave   inadempimento   degli   obblighi   contrattuali.
L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico  e'
causa di esclusione della responsabilita' per danno  erariale,  salva
l'ipotesi di condotta dolosa. 
                            Articolo 216. 
 
                         Pareri obbligatori. 
 
  1. L'acquisizione del parere del  collegio  consultivo  tecnico  e'
obbligatoria  nei  casi  di  sospensione,  volontaria   o   coattiva,
dell'esecuzione di lavori  diretti  alla  realizzazione  delle  opere
pubbliche di importo  pari  o  superiore  alle  soglie  di  rilevanza
europea di cui  all'articolo  14,  nonche'  nei  casi  dei  contratti
relativi a servizi e forniture di cui  all'articolo  121,  comma  11,
secondo periodo. 
  2. Se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con  il
soggetto designato, prima  di  risolvere  il  contratto  la  stazione
appaltante acquisisce il  parere  del  collegio  consultivo  tecnico,
anche in  ordine  alla  possibilita'  che  gravi  motivi  tecnici  ed
economici  rendano  preferibile  la  prosecuzione  con  il   medesimo
soggetto. 
  3. Nel parere  il  collegio  consultivo  tecnico  valuta  anche  la
possibilita' di decidere: 
  a) se procedere all'esecuzione in via  diretta  dei  lavori,  anche
avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione,  di
altri enti o societa'  pubbliche  nell'ambito  del  quadro  economico
dell'opera; 
  b)  se  interpellare  progressivamente   i   soggetti   che   hanno
partecipato alla originaria procedura di gara come  risultanti  dalla
relativa  graduatoria,  per  stipulare   un   nuovo   contratto   per
l'affidamento  del  completamento  dei  lavori,  se  tecnicamente  ed
economicamente possibile e alle  condizioni  proposte  dall'operatore
economico interpellato; 
  c)  se  indire  una   nuova   procedura   per   l'affidamento   del
completamento dell'opera; 
  d)  se  proporre  alle  autorita'  governative  la  nomina  di   un
commissario  straordinario  per  lo   svolgimento   delle   attivita'
necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo  4  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 
  4. Quando la sospensione e' imposta  da  gravi  ragioni  di  ordine
tecnico, idonee  a  incidere  sulla  realizzazione  a  regola  d'arte
dell'opera, in relazione alle modalita' di  superamento  delle  quali
non  vi  e'  accordo  tra  le  parti,  entro  quindici  giorni  dalla
comunicazione della sospensione dei lavori  oppure  della  causa  che
potrebbe  determinarla,  il  collegio  consultivo   tecnico   accerta
l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei  lavori
e indica le modalita', tra quelle di cui ai commi  2  e  3,  con  cui
proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da  apportare
per la realizzazione dell'opera a  regola  d'arte.  In  tal  caso  la
pronuncia assume  l'efficacia  di  lodo  contrattuale  solo  se  tale
possibilita' non sia stata espressamente esclusa ai sensi  di  quanto
disposto dall'articolo 217. 
                            Articolo 217. 
 
                           Determinazioni. 
 
  1.  Quando  l'acquisizione  del  parere  non  e'  obbligatoria,  le
determinazioni del collegio consultivo  tecnico  assumono  natura  di
lodo contrattuale  ai  sensi  dell'articolo  808-ter  del  codice  di
procedura  civile  se  le  parti,  successivamente  alla  nomina  del
Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non
abbiano diversamente disposto. La possibilita' che la  pronuncia  del
collegio consultivo tecnico assuma natura  di  lodo  contrattuale  e'
esclusa nei casi in cui e'  richiesto  il  parere  sulla  sospensione
coattiva e sulle modalita' di  prosecuzione  dei  lavori.  Il  parere
obbligatorio  puo'  essere  sostituito  dalla  determinazione  avente
natura di lodo contrattuale nell'ipotesi di  sospensione  imposta  da
gravi ragioni di ordine tecnico ai sensi del  comma  4  dell'articolo
216. 
  2. Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma 1,  escludono
che la pronuncia possa valere  come  lodo  contrattuale,  il  parere,
anche se facoltativo, produce comunque gli effetti di cui al comma  3
dell'articolo 215. 
  3. Le  determinazioni  aventi  natura  di  lodo  contrattuale  sono
impugnabili nei casi  e  nei  modi  indicati  dall'articolo  808-ter,
secondo comma, del codice di procedura civile. 
                            Articolo 218. 
 
      Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico. 
 
  1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti,  tramite  il  RUP,
possono costituire, secondo le modalita' di cui all'allegato V.2,  un
collegio consultivo tecnico, formato da tre componenti, per risolvere
problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere
anche nella fase  antecedente  alla  esecuzione  del  contratto,  ivi
comprese le determinazioni delle caratteristiche  delle  opere  e  le
altre clausole e condizioni  del  bando  o  dell'invito,  nonche'  la
verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e  dei  criteri
di selezione e di aggiudicazione. 
                            Articolo 219. 
 
            Scioglimento del collegio consultivo tecnico. 
 
  1.  Il  collegio  consultivo  tecnico   e'   sciolto   al   termine
dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne  e'
obbligatoria la  costituzione,  anche  in  un  momento  anteriore  su
accordo delle parti. 
                            Articolo 220. 
 
    Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell'ANAC. 
 
  1. Su iniziativa della stazione appaltante, dell'ente concedente  o
di una o piu'  delle  altre  parti,  l'ANAC  esprime  parere,  previo
contraddittorio, su questioni insorte durante  lo  svolgimento  delle
procedure  di  gara,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione   della
richiesta. L'operatore economico che abbia richiesto il parere  o  vi
abbia aderito lo puo' impugnare esclusivamente per  violazione  delle
regole di diritto relative al merito della controversia. La  stazione
appaltante o l'ente concedente che non intenda conformarsi al  parere
comunica, con provvedimento da adottare  entro  quindici  giorni,  le
relative motivazioni alle parti  interessate  e  all'ANAC,  che  puo'
proporre il ricorso di cui al comma 3. 
  2. L'ANAC e' legittimata ad agire in  giudizio  per  l'impugnazione
dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti  relativi  a
contratti  di  rilevante  impatto,  emessi  da   qualsiasi   stazione
appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
  3. Se  ritiene  che  una  stazione  appaltante  abbia  adottato  un
provvedimento viziato da gravi violazioni del codice  l'ANAC  emette,
entro sessanta giorni  dalla  notizia  della  violazione,  un  parere
motivato nel quale  indica  specificamente  i  vizi  di  legittimita'
riscontrati. Con il  regolamento  di  cui  al  comma  4,  l'Autorita'
individua un termine  massimo,  che  decorre  dall'adozione  o  dalla
pubblicazione dell'atto contenente la violazione, entro il  quale  il
parere puo' essere emesso.  Il  parere  e'  trasmesso  alla  stazione
appaltante. Se la stazione appaltante non vi  si  conforma  entro  il
termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a  trenta  giorni
dalla trasmissione, l'Autorita'  puo'  presentare  ricorso,  entro  i
successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo, ai sensi
dell'articolo 120 del codice  del  processo  amministrativo,  di  cui
all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  4. L'ANAC, con proprio regolamento, puo' individuare i  casi  o  le
tipologie di provvedimenti, anche relativi alla fase  esecutiva,  con
riferimento ai quali esercita i poteri di cui ai commi precedenti. 

PARTE II
DELLA GOVERNANCE

                            Articolo 221. 
 
 Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia. 
 
Governance dei servizi 
  1. La Cabina di regia per  il  codice  dei  contratti  pubblici  e`
istituita presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  La  sua
composizione  e  le  modalita'  di  funzionamento  sono  disciplinate
dall'allegato  V.3.  In  sede  di  prima  applicazione  del   codice,
l'allegato V.3 e' abrogato a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore  di  un   corrispondente   regolamento   adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita  l'ANAC  e  la
Conferenza unificata,  che  lo  sostituisce  integralmente  anche  in
qualita' di allegato al codice. 
  2. La Cabina di regia e' la sede istituzionale per il coordinamento
nell'attuazione del codice, per l'analisi delle proposte di  modifica
legislativa  e  regolamentare,   per   l'indirizzo   delle   stazioni
appaltanti,  per  la  condivisione  delle  informazioni  e   per   la
diffusione della conoscenza delle migliori e delle peggiori pratiche. 
  3. Ciascuna amministrazione coinvolta nell'applicazione del  codice
trae dall'azione della Cabina di regia indicazioni e  spunti  per  la
propria attivita'. A tal fine, per i primi due semestri  a  decorrere
dalla data in cui il codice acquista efficacia, la  Cabina  di  regia
istituisce uno "sportello unico  di  supporto  tecnico"  (help  desk)
dedicato presso la sua segreteria, in collaborazione con le strutture
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ANAC, anche
condividendo i relativi dati e le relative informazioni. L'help  desk
effettua un'attivita' di monitoraggio  dell'attuazione  delle  misure
contenute nel  codice,  sostenendone  l'attuazione  e  individuandone
eventuali criticita'. Entro  il  settimo  e  il  tredicesimo  mese  a
decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia la Cabina di
regia presenta al Governo una  relazione  sulle  attivita'  dell'help
desk,  suggerendo  se  del  caso  interventi  correttivi  sul   piano
normativo e  amministrativo  e  raccomandando  le  migliori  pratiche
organizzative e attuative. 
  4. La Cabina di regia ha tra l'altro il compito di: 
  a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del codice
e sulle difficolta` riscontrate dalle stazioni appaltanti nella  fase
di applicazione,  anche  al  fine  di  proporre  eventuali  soluzioni
correttive e di miglioramento; 
  b) curare, se del caso con apposito piano di  azione,  la  fase  di
attuazione del presente codice coordinando l'adozione, da  parte  dei
soggetti competenti, di regolamenti attuativi e  atti  di  indirizzo,
noncheriordino in allegato al codice, anche al fine di assicurarne la
tempestivita' e la coerenza reciproca; 
  c) esaminare le  proposte  di  modifiche  normative  nella  materia
disciplinata dal codice per valutarne  l'impatto  sulla  legislazione
vigente e garantire omogeneita' e certezza giuridica, supportando  la
competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri  nel
coordinamento  dei  vari  interventi   regolatori   nel   settore   e
contribuendo all'effettuazione delle analisi e verifiche  di  impatto
dei relativi provvedimenti; 
  d) sovrintendere alla digitalizzazione del  sistema  dei  contratti
pubblici,  fermo  restando  l'esercizio  delle  funzioni,  da   parte
dell'ANAC, di cui all'articolo 23; 
  e) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con
associazioni  private  per  agevolare  la  bancabilita'  delle  opere
pubbliche; 
  f) in relazione al partenariato pubblico privato, in  coordinamento
con il Dipartimento per la programmazione e  il  coordinamento  della
politica economica, promuovere la conoscenza delle nuove procedure  e
agevolarne l'utilizzo tra i  potenziali  partecipanti,  ivi  comprese
imprese,  banche  e   altre   societa'   finanziarie;   favorire   il
coordinamento e lo scambio di informazioni tra le parti;  individuare
e divulgare  le  soluzioni  piu'  appropriate  a  il  loro  ulteriore
eventuali  problemi  applicativi  e  promuovere  la  raccolta  e   la
diffusione  dei  dati  che  confluiscono   nella   banca   dati   sul
partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 175, comma 7. 
  5. La Cabina  di  regia  segnala,  sulla  base  delle  informazioni
ricevute,  eventuali  specifiche  violazioni  o  problemi   sistemici
all'ANAC per gli interventi di competenza. 
  6. Ogni anno la  Cabina  di  regia,  anche  avvalendosi  dell'ANAC,
presenta alla Commissione una relazione di controllo  contenente,  se
del caso, informazioni sulle cause piu'  frequenti  di  non  corretta
applicazione o di incertezza giuridica, compresi  possibili  problemi
strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme,  sul  livello
di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie  imprese
agli  appalti  pubblici  e  sulla   prevenzione,   l'accertamento   e
l'adeguata segnalazione di casi di frode,  corruzione,  conflitto  di
interessi e altre irregolarita` gravi in  materia  di  appalti  e  di
concessioni. 
  7. La Cabina di regia e` la struttura nazionale di riferimento  per
la cooperazione con la Commissione europea per  l'applicazione  della
normativa in materia di appalti  pubblici  e  di  concessioni  e  per
l'adempimento degli obblighi di assistenza e  cooperazione  reciproca
tra gli Stati membri, onde  assicurare  lo  scambio  di  informazioni
sull'applicazione delle norme contenute nel presente codice  e  sulla
gestione delle relative procedure. 
  8. Il CIPESS elabora specifiche politiche in materia di  servizi  e
forniture, predisponendo un piano nazionale  dei  servizi  strategici
per il Paese, ad alto contenuto di innovazione e di  investimento  in
tecnologia, anche attraverso consultazioni periodiche degli operatori
economici. 
  9. Il piano nazionale dei servizi deve indicare anche le  modalita'
di attuazione delle previsioni ivi contenute, e include  l'attuazione
di progetti specifici, anche attraverso affidamento  degli  stessi  a
centrali di committenza. 
                            Articolo 222. 
 
             Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC). 
 
  1.  La  vigilanza  e  il  controllo  sui  contratti  pubblici  sono
attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal codice,  all'Autorita'
nazionale  anticorruzione  (ANAC),  che  agisce  anche  al  fine   di
prevenire e contrastare illegalita' e corruzione. 
  2. L'ANAC, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e
altri  atti  amministrativi  generali,   garantisce   la   promozione
dell'efficienza,  della  qualita'   dell'attivita'   delle   stazioni
appaltanti, cui fornisce supporto anche  facilitando  lo  scambio  di
informazioni e  la  omogeneita'  dei  procedimenti  amministrativi  e
favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere,
immediatamente dopo la loro  adozione,  gli  atti  di  cui  al  primo
periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini  di  impatto,  per
numero di  operatori  potenzialmente  coinvolti,  riconducibilita'  a
fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche  di
condotte illecite da parte delle  stazioni  appaltanti.  Resta  ferma
l'impugnabilita' delle  decisioni  e  degli  atti  assunti  dall'ANAC
innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per
l'adozione dei bandi-tipo, dei capitolati-tipo, dei contratti-tipo  e
degli atti amministrativi generali, si dota, nei  modi  previsti  dal
proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e
di verifica dell'impatto della regolazione, di adeguata  pubblicita',
anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in modo che
siano rispettati la  qualita'  della  regolazione  e  il  divieto  di
introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori  a
quelli minimi richiesti dalle  direttive  europee  e  dal  codice.  I
bandi-tipo, i capitolati-tipo  e  i  contratti-tipo  sono,  altresi',
pubblicati  sul  sito  istituzionale   dell'ANAC   e   dallo   stesso
scaricabili con modalita' tale da garantirne l'autenticita'. 
  3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'ANAC: 
  a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale,  di
lavori, servizi e  forniture  nei  settori  ordinari  e  nei  settori
speciali e sui contratti secretati o che esigono  particolari  misure
di  sicurezza,  nonche'  sui   contratti   esclusi   dall'ambito   di
applicazione del codice; nell'ambito dell'attivita' di vigilanza  nei
settori di cui alle lettere b), f), l), m) e in tutti gli altri  casi
previsti dal codice puo' irrogare per le  violazioni  accertate,  nel
rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981,  n.  689  e
secondo il proprio regolamento,  sanzioni  amministrative  pecuniarie
entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000.
La sottoposizione a sanzioni pecuniarie e l'eventuale  recidiva  sono
valutate ai fini della qualificazione delle  stazioni  appaltanti  ai
sensi dell'articolo 63; 
  b) vigila sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici; 
  c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto,  fenomeni
particolarmente gravi di  inosservanza  o  di  applicazione  distorta
della normativa di settore; 
  d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti  in
relazione alla normativa vigente di settore; 
  e) predispone e invia al  Governo  e  al  Parlamento  la  relazione
annuale sull'attivita' svolta, prevista  dall'articolo  1,  comma  2,
della legge 6 novembre 2012,  n.  190,  evidenziando  le  disfunzioni
riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni; 
  f)  vigila  sul  sistema  di  qualificazione  degli  esecutori  dei
contratti  pubblici  di  lavori  ed  esercita  i   correlati   poteri
sanzionatori; 
  g) vigila sul  divieto  di  affidamento  dei  contratti  attraverso
procedure diverse rispetto a quelle ordinarie e  opera  un  controllo
sulla corretta applicazione della  specifica  disciplina  derogatoria
prevista per i casi di somma urgenza e di protezione  civile  di  cui
all'articolo 140; 
  h) per affidamenti di particolare interesse,  svolge  attivita'  di
vigilanza collaborativa  attuata  previa  stipula  di  protocolli  di
intesa  con  le  stazioni  appaltanti  richiedenti,   finalizzata   a
sostenere   le   medesime   nella   predisposizione    degli    atti,
nell'attivita' di gestione dell'intera procedura di gara e nella fase
di esecuzione del contratto;  il  persistente  mancato  rispetto,  da
parte delle stazioni appaltanti firmatarie dei protocolli di  intesa,
delle indicazioni dell'ANAC, qualora non adeguatamente  motivato,  e'
valutato  ai  fini  della  qualificazione  delle  medesime   stazioni
appaltanti ai sensi dell'articolo 63; 
  i)  per  favorire  l'economicita'  dei  contratti  pubblici  e   la
trasparenza delle condizioni di acquisto, elabora con  appositi  atti
di indirizzo, fatte salve le normative di settore, costi standard dei
lavori e prezzi di riferimento di  beni  e  servizi,  tra  quelli  di
maggiore  impatto  in  termini  di  costo  a  carico  della  pubblica
amministrazione; si  avvale  a  tal  fine,  sulla  base  di  apposite
convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti  del  Sistema
statistico nazionale, secondo le condizioni di  maggiore  efficienza,
ed eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati
esistenti presso altre amministrazioni  pubbliche  e  altri  soggetti
operanti nel settore dei contratti pubblici; 
  l) esercita le funzioni di cui all'articolo 63  in  relazione  alla
qualificazione delle stazioni appaltanti; 
  m) esercita le funzioni di cui all'articolo 23  e  contribuisce  al
coordinamento  della  digitalizzazione  del  sistema  dei   contratti
pubblici da parte della Cabina di regia. 
  4. L'ANAC gestisce il  sistema  di  qualificazione  delle  stazioni
appaltanti e delle centrali di committenza. 
  5. Nell'ambito dello svolgimento della  propria  attivita',  l'ANAC
puo' disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di  chiunque  ne
abbia interesse, avvalendosi eventualmente  della  collaborazione  di
altri organi dello Stato nonche' dell'ausilio del Corpo della Guardia
di finanza, che esegue le  verifiche  e  gli  accertamenti  richiesti
agendo con i poteri di indagine  a  esso  attribuiti  ai  fini  degli
accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle  imposte
sui redditi. 
  6. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita',  l'ANAC  trasmette
gli atti e i propri  rilievi  agli  organi  di  controllo  e,  se  le
irregolarita' hanno rilevanza penale, alle competenti  Procure  della
Repubblica.  Qualora  accerti  che  dalla  esecuzione  dei  contratti
pubblici derivi pregiudizio per il pubblico  erario,  gli  atti  e  i
rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e  alla  Procura
generale della Corte dei conti. 
  7. L'ANAC collabora con l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali  meritevoli  di
valutazione al fine dell'attribuzione del rating di  legalita'  delle
imprese di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27. Il rating di legalita' concorre anche alla  determinazione  della
reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109. 
  8. Per le finalita' di cui al comma 2,  l'ANAC  utilizza  la  Banca
dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23. 
  9.  Al  fine  di  consentire  l'adempimento   degli   obblighi   di
trasmissione previsti dagli articoli 23, comma 5, e 28, comma  1,  la
stazione appaltante o l'ente concedente invia senza indugio  i  dati,
secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con  proprio  provvedimento.
L'inadempimento dell'obbligo e' sanzionato ai sensi del comma 13. Per
un periodo transitorio pari a un anno, decorrente dalla data  in  cui
il codice acquista efficacia, il RUP non e'  soggetto  alle  sanzioni
irrogabili per la violazione degli obblighi informativi previsti  nei
confronti della Banca nazionale dei contratti  pubblici  nell'ipotesi
in cui, entro sessanta giorni dalla comunicazione all'amministrazione
di  appartenenza,  adempia  a  tutti  gli   oneri   informativi   con
contestuale autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e  47  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  relativa  all'adempimento
degli stessi. 
  10. E' istituito presso  la  Banca  dati  nazionale  dei  contratti
pubblici il casellario informatico dei contratti pubblici di  lavori,
servizi  e  forniture.  Nel  casellario  sono  annotate,  secondo  le
modalita'  individuate  dall'ANAC,  con  proprio  provvedimento,   le
notizie, le informazioni e i dati relativi agli  operatori  economici
con riferimento alle iscrizioni previste  dall'articolo  94.  L'ANAC,
nel medesimo provvedimento, individua le  ulteriori  informazioni  da
iscrivere  nel  casellario,  ivi  comprese   quelle   rilevanti   per
l'attribuzione della reputazione  dell'impresa  di  cui  all'articolo
109, o per il conseguimento dell'attestazione  di  qualificazione  di
cui all'articolo  103,  nonche'  la  durata  delle  iscrizioni  e  la
modalita'  di  archiviazione  delle  stesse.  Nel  casellario  l'ANAC
iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati  ai  sensi
dell'articolo 94, comma 5, lettere e) e f). 
  11. Presso  l'ANAC  opera  la  Camera  arbitrale  per  i  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture  di  cui  all'articolo
214. 
  12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,  comma  67,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  13. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24  novembre  1981,
n. 689, l'ANAC ha  il  potere  di  irrogare  sanzioni  amministrative
pecuniarie nei confronti dei  soggetti  che  rifiutano  od  omettono,
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire  i
documenti richiesti dalla stessa, e  nei  confronti  degli  operatori
economici  che  non  ottemperano  alla   richiesta   della   stazione
appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento,  entro  il
limite minimo di euro 500 e il limite  massimo  di  euro  5.000.  Nei
confronti dei soggetti che, a fronte della richiesta di  informazioni
o  di  esibizione  di  documenti  da  parte   dell'ANAC,   forniscono
informazioni o esibiscono documenti non veritieri  o  che  forniscono
alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o  agli  organismi
di attestazione dati o documenti non veritieri circa il possesso  dei
requisiti di qualificazione, l'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie entro il limite minimo di  euro  500  e  il
limite massimo di  euro  10.000,  fatta  salva  l'eventuale  sanzione
penale. Con propri atti l'ANAC disciplina i procedimenti sanzionatori
di sua competenza. 
  14. Le somme derivanti dal  pagamento  delle  sanzioni  di  cui  al
presente articolo restano nella disponibilita' dell'ANAC  nei  limiti
del 50 per  cento  e  sono  utilizzabili  per  le  proprie  attivita'
istituzionali.  Le  restanti  somme  sono  versate  all'entrata   del
bilancio  dello  Stato.  Le  sanzioni  sono   pubblicate   nel   sito
istituzionale dell'ANAC specificando l'importo e i destinatari. 
  15. Presso l'ANAC, nell'ambito dell'Anagrafe unica  delle  stazioni
appaltanti, e' istituito l'elenco dei soggetti aggregatori. 
  16. Per  garantire  la  consultazione  immediata  e  suddivisa  per
materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati  dall'ANAC
comunque denominati, l'ANAC pubblica  i  suddetti  provvedimenti  con
modalita' tali da rendere immediatamente  accessibile  alle  stazioni
appaltanti e agli operatori economici  la  disciplina  applicabile  a
ciascun procedimento. 
                            Articolo 223. 
 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di
                              missione. 
 
  1. Nell'ambito delle funzioni di  cui  al  decreto  legislativo  30
luglio  1999,  n.  300,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti promuove le attivita' tecniche e amministrative  occorrenti
per  l'adeguata  e  sollecita  progettazione  e  approvazione   delle
infrastrutture ed effettua, con la  collaborazione  delle  regioni  o
province autonome interessate, le attivita'  di  supporto  necessarie
per  la  vigilanza,  da  parte   dell'autorita'   competente,   sulla
realizzazione delle infrastrutture. 
  2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti impronta la propria attivita' al
principio di leale  collaborazione  con  le  regioni  e  le  province
autonome e con gli enti locali interessati  e  acquisisce,  nei  casi
indicati dalla legge, la  previa  intesa  delle  regioni  o  province
autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, in particolare: 
  a) promuove e riceve le proposte delle regioni o province  autonome
e degli altri enti aggiudicatori; 
  b) promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o
province  autonome,   al   fine   del   congiunto   coordinamento   e
realizzazione delle infrastrutture; 
  c)  promuove  la  redazione  dei  progetti  di  fattibilita'  delle
infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche  attraverso
eventuali intese o accordi procedimentali  tra  i  soggetti  comunque
interessati; 
  d) provvede, eventualmente in collaborazione  con  le  regioni,  le
province autonome e gli altri enti interessati con  oneri  a  proprio
carico, alle attivita' di supporto al CIPESS per la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 39; 
  e)  ove  necessario,  collabora  alle  attivita'   delle   stazioni
appaltanti e degli enti concedenti  o  degli  enti  interessati  alle
attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto; 
  f) cura l'istruttoria sui progetti di  fattibilita'  e  definitivi,
anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPESS
in caso  di  infrastrutture  e  di  insediamenti  prioritari  per  lo
sviluppo del Paese di cui all'articolo 39, proponendo allo stesso  le
eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; per le  opere
di competenza dello Stato, il  parere  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, o di altri  organi  o  commissioni  consultive,  ove
richiesto  dalle  norme  vigenti,  e'  acquisito  sul   progetto   di
fattibilita' tecnico-economica; 
  g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico  dei  fondi  di  cui
all'articolo 39, le risorse finanziarie integrative  necessarie  alle
attivita' progettuali; in caso di infrastrutture  e  di  insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 39, propone,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  al  CIPESS
l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei  fondi,  delle
risorse finanziarie integrative necessarie alla  realizzazione  delle
infrastrutture,  contestualmente  all'approvazione  del  progetto  di
fattibilita'   tecnico-economica   e   nei   limiti   delle   risorse
disponibili, dando priorita' al completamento delle opere incompiute; 
  h) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso  sopralluoghi
tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo  accesso
agli stessi; a tal fine puo' avvalersi,  ove  necessario,  del  Corpo
della Guardia di finanza,  mediante  la  sottoscrizione  di  appositi
protocolli di intesa e del Servizio  per  l'Alta  sorveglianza  sulle
grandi opere istituito con decreto del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti 15 aprile 2002, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2004. 
  3. Per le  attivita'  di  indirizzo  e  pianificazione  strategica,
ricerca, supporto e alta  consulenza,  valutazione,  revisione  della
progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo'  avvalersi  di
una struttura tecnica di missione composta da dipendenti  nei  limiti
dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche  amministrazioni,
da  tecnici   individuati   dalle   regioni   o   province   autonome
territorialmente  coinvolte,  nonche',  sulla   base   di   specifici
incarichi professionali o rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, da progettisti ed  esperti  nella  gestione  di  lavori
pubblici e  privati  e  di  procedure  amministrative.  La  struttura
tecnica di missione e'  istituita  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti.  La  struttura   puo',   altresi',
avvalersi di personale di alta specializzazione  e  professionalita',
previa selezione, con contratti a tempo  determinato  di  durata  non
superiore al quinquennio rinnovabile  per  una  sola  volta,  nonche'
quali advisor,  di  universita'  statali  e  non  statali  legalmente
riconosciute, di enti di ricerca e di  societa'  specializzate  nella
progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.  La  struttura
svolge, altresi', le funzioni del Nucleo di  valutazione  e  verifica
degli investimenti pubblici, previste dall'articolo 1 della legge  17
maggio 1999, n. 144 e dall'articolo  7  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 228. 
  4. Per  agevolare,  sin  dall'inizio  della  fase  istruttoria,  la
realizzazione  di  infrastrutture  e  insediamenti   prioritari,   il
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentiti  i  Ministri
competenti, nonche' i Presidenti delle regioni  o  province  autonome
interessate, propone al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  la
nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento  delle
opere e provvedono alle opportune  azioni  di  indirizzo  e  supporto
promuovendo  anche  attivita'  di  prevenzione  dell'insorgenza   dei
conflitti e dei contenziosi,  anche  con  riferimento  alle  esigenze
delle comunita' locali, nonche' le occorrenti intese tra  i  soggetti
pubblici e  privati  interessati.  Nell'espletamento  delle  suddette
attivita', e nel caso di particolare complessita'  delle  stesse,  il
commissario   straordinario   puo'   essere    affiancato    da    un
sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei  ministri,
su  proposta  dei  Presidenti  delle  regioni  o  province   autonome
territorialmente coinvolte,  con  oneri  a  carico  delle  regioni  o
province autonome proponenti ovvero a valere sulle risorse di cui  al
comma  8.  Per  le  opere  non  aventi  carattere  interregionale   o
internazionale, la proposta di nomina del  commissario  straordinario
e' formulata d'intesa con la regione o la provincia autonoma o l'ente
territoriale interessati. 
  5. Gli oneri  per  il  funzionamento  della  struttura  tecnica  di
missione di cui al  comma  3  trovano  copertura  sui  fondi  di  cui
all'articolo 1, comma 238, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
nonche'  sulle  risorse  assegnate  annualmente  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge n. 144 del 1999. 
  6. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentiti  i  Ministri
competenti nonche', per le infrastrutture di competenza dei  soggetti
aggiudicatori  regionali,  i  presidenti  delle  regioni  o  province
autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari
ad adottare, con le modalita' e i poteri di cui all'articolo  13  del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n.  135,  in  sostituzione  dei  soggetti
competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura  necessari
alla   sollecita   progettazione,    istruttoria,    affidamento    e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi. 
  7.  I  commissari  straordinari  agiscono  in   autonomia   e   con
l'obiettivo  di  garantire  l'interesse  pubblico  e  riferiscono  al
Presidente del Consiglio, al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e al CIPESS in ordine alle problematiche riscontrate e alle
iniziative assunte  e  operano  secondo  le  direttive  dai  medesimi
impartite e con il supporto del Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, e, ove esistenti, della struttura tecnica  di  missione  e
degli  advisor,  acquisendo,  per  il  tramite  degli  stessi,   ogni
occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a  norma
del  comma  8,  i  commissari  straordinari  e  i  sub-commissari  si
avvalgono della struttura di cui al comma 3, nonche' delle competenti
strutture  regionali  e  possono  avvalersi  del  supporto  e   della
collaborazione dei soggetti terzi. 
  8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  nomina
del  commissario  straordinario  individua  il  compenso  e  i  costi
pertinenti alle  attivita'  da  svolgere  dallo  stesso,  nonche'  le
modalita' di corresponsione degli stessi a valere sulle  risorse  del
quadro economico  di  ciascun  intervento,  nei  limiti  delle  somme
stanziate per tale finalita'. 
  9.  Ai  commissari  nominati  ai   sensi   dell'articolo   20   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le opere di cui
al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi  da
4 a 8. 
  10. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  assicura,
anche attraverso la piattaforma del Servizio Contratti  Pubblici,  il
supporto  e  l'assistenza  necessari  alle  stazioni  appaltanti  per
l'applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  nell'ambito
delle attivita' che queste esercitano ai sensi del codice. 

PARTE III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

                            Articolo 224. 
 
                       Disposizioni ulteriori. 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219  si  applicano
anche ai collegi gia' costituiti ed operanti alla data di entrata  in
vigore del codice. 
  2. Dalla data in cui il codice acquista efficacia al  decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione,
gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui  agli
articoli  247  e  249  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  si
applicano le disposizioni del Libro  II,  Parte  I,  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della
legge 21 giugno 2022, n. 78.»; 
  b) l'articolo 2-bis e' abrogato; 
  c) all'articolo 8, comma 1, alinea, le parole: "«e fino  alla  data
del 30 giugno 2023»" sono soppresse. 
  3. All'articolo 107, comma 3, lettera a),  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «la  commissione   giudicatrice,   nel   caso   di
aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee
con il criterio dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa,  puo'
essere presieduta dal responsabile unico del procedimento;». 
  4. L'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 37 -  (Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture) - 1. Fermo  restando  quanto
previsto  dall'articolo  9-bis  e  fermi  restando  gli  obblighi  di
pubblicita'  legale,  le  pubbliche  amministrazioni  e  le  stazioni
appaltanti pubblicano i dati, gli  atti  e  le  informazioni  secondo
quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei  contratti  pubblici,
di cui al decreto legislativo di attuazione  della  legge  21  giugno
2022, n. 78. 
  2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di  pubblicazione  di
cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio  dei  medesimi
dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e
alla  banca   dati   delle   amministrazioni   pubbliche   ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,
limitatamente alla parte lavori.». 
  5. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, le parole: «all'articolo 21 del decreto legislativo 18  aprile
2016, n. 50» sono sostituite dalle  seguenti:  «all'articolo  37  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  di
attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78». 
  6. All'articolo 95, comma 5, del codice della crisi  di  impresa  e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14, le parole: «purche' non rivesta la qualita' di mandataria e» sono
soppresse. 
  7. Gli organi  costituzionali  adeguano  i  propri  ordinamenti  ai
principi e criteri  di  cui  al  presente  codice  nell'ambito  della
propria  autonomia  organizzativa  e  delle   prerogative   ad   essi
costituzionalmente riconosciute. 
  8. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo  le  disposizioni
contenute  nei  rispettivi  statuti  e  nelle   relative   norme   di
attuazione. 
                            Articolo 225. 
 
            Disposizioni transitorie e di coordinamento. 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2023 gli avvisi e i bandi  sono  pubblicati,
ai fini della decorrenza  degli  effetti  di  legge,  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  serie  speciale  relativa  ai
contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello
del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni
dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Fino  al  31  dicembre
2023 trovano applicazione le disposizioni di cui  agli  articoli  70,
72, 73, 127, comma 2, 129, comma 4 del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato in attuazione
dell'articolo 73, comma 4 del  medesimo  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  del  2016.  Le  spese  per  la
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e  dei  bandi  di  gara  sono
rimborsate alla  stazione  appaltante  dall'aggiudicatario  entro  il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La  pubblicazione  di
informazioni   ulteriori,   complementari   o   aggiuntive    avviene
esclusivamente  in  via  telematica  e  non  puo'  comportare   oneri
finanziari a carico della stazione appaltante. Fino  al  31  dicembre
2023 continuano  le  pubblicazioni  sulla  piattaforma  del  Servizio
contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di cui all'Allegato B al decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33.
Dal 1° gennaio 2024, acquistano efficacia gli articoli 27, 81,83,  84
e 85. 
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99,  106,  comma  3,  ultimo
periodo, 115, comma 5, 119,  comma  5,  e  224,  comma  6  acquistano
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.  In  via  transitoria,  le
disposizioni di cui agli articoli 21,  comma  7,  29,  40,  41  comma
2;bis, , 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma  2-bis,
213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti  pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  continuano  ad
applicarsi  fino  al  31  dicembre  2023  per  lo  svolgimento  delle
attivita' relative: 
  a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure
di  programmazione,  progettazione,  pubblicazione,  affidamento   ed
esecuzione dei contratti; 
  b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi  alle  procedure
di cui alla lettera a); 
  c) all'accesso alla documentazione di gara; 
  d) alla presentazione del documento di gara unico europeo; 
  e) alla presentazione delle offerte; 
  f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara; 
  g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo  dei  contratti
anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie. 
  3. Il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4,  comma  1,
lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II  4
e' richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. 
  4  In  sede  di  prima  applicazione  dell'articolo   47   e   fino
all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'allegato  I.11,  la
composizione  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  e  le
competenze delle sezioni restano quelle vigenti alla data di  entrata
in vigore del codice, ivi compreso quanto disposto  dall'articolo  45
del  decreto-legge  31   maggio   2021   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108. 
  5. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 13,  comma
4, continua ad applicarsi  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  2
novembre 2017, n. 192. 
  6. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 136, comma
4, continua ad applicarsi il regolamento recante la disciplina  delle
attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi  e
forniture di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
novembre 2012, n. 236, in quanto compatibile con le  disposizioni  di
cui all'allegato II.20. 
  7. Per le garanzie previste all'articolo 117, comma 12, nelle  more
dell'adozione del decreto ivi previsto, si applicano le  disposizioni
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n.
31. 
  8. In relazione  alle  procedure  di  affidamento  e  ai  contratti
riguardanti  investimenti  pubblici,  anche   suddivisi   in   lotti,
finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal
PNC,  nonche'  dai  programmi  cofinanziati  dai  fondi   strutturali
dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture  di  supporto  ad
essi  connesse,  anche  se  non  finanziate  con  dette  risorse,  si
applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni  di  cui  al
decreto-legge n. 77 del 2021, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 108 del 2021, al decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,
nonche'  le  specifiche  disposizioni   legislative   finalizzate   a
semplificare e agevolare la realizzazione degli  obiettivi  stabiliti
dal PNRR, dal PNC nonche' dal Piano nazionale integrato per l'energia
e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. 
  9. A decorrere dalla data in cui il codice  acquista  efficacia  ai
sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo
23 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi  ai  procedimenti  in
corso. A  tal  fine,  per  procedimenti  in  corso  si  intendono  le
procedure  per  le  quali  e'  stato   formalizzato   l'incarico   di
progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso
in cui l'incarico di redazione del progetto di  fattibilita'  tecnico
economica sia stato formalizzato prima della data in  cui  il  codice
acquista   efficacia,   la   stazione   appaltante   puo'   procedere
all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione  dei  lavori
sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed  economica  oppure
sulla base di un progetto definitivo redatto ai  sensi  dell'articolo
23 del codice dei contratti pubblici, di cui decreto  legislativo  n.
50 del 2016. 
  10. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche
di cui alla disciplina prevista  dall'articolo  163  e  seguenti  del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  gia'  inseriti
negli  strumenti  di  programmazione  approvati  e  per  i  quali  la
procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata
alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici,  di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, i relativi  progetti  sono
approvati secondo la disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti
del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. 
  11. Le procedure per la valutazione  di  impatto  ambientale  delle
grandi opere avviate alla data di entrata in vigore  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo  n.  50  del  2016,
secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182,  183,  184  e
185 del codice dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e
forniture, di cui al  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  sono
concluse in conformita' alle  disposizioni  e  alle  attribuzioni  di
competenza  vigenti  all'epoca  del  predetto  avvio.   Le   medesime
procedure trovano applicazione anche per le varianti. 
  12. Le proroghe della dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e  del
vincolo  preordinato  all'esproprio  in  scadenza  su  progetti  gia'
approvati dal CIPESS in  base  al  previgente  codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163 del 2006, sono approvate direttamente dal soggetto
aggiudicatore. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al  CIPESS
in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini  in
scadenza nell'anno successivo. 
  13. Gli articoli 47, comma 1, 83, comma 2, e  216,  comma  14,  del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  n.  50
del  2016,  si  interpretano  nel  senso  che,  in  via  transitoria,
relativamente ai consorzi di cui all'articolo 45,  comma  2,  lettera
c), del medesimo codice, ai fini della  partecipazione  alle  gare  e
dell'esecuzione si  applica  il  regime  di  qualificazione  previsto
dall'articolo 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture di cui al decreto  legislativo  n.  163
del 2006 e dagli articoli 81 e 94 del regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207. L'articolo 47,  comma  2-bis,  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,  si
interpreta nel senso che, negli appalti di servizi  e  forniture,  la
sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti  richiesti  nel
bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture e' valutata  a
seguito  della  verifica  della  effettiva  esistenza  dei   predetti
requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da  quelli
designati in gara. 
  14. Qualora, entro novanta giorni  dalla  data  in  cui  il  codice
acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, siano emanati
regolamenti   governativi   o   adottati   regolamenti   ministeriali
sostitutivi di allegati al codice, il cui contenuto  sia  identico  a
quello dell'allegato stesso, sugli  schemi  dei  regolamenti  non  e'
acquisito il parere  del  Consiglio  di  Stato  e  delle  Commissioni
parlamentari. 
  15. Salvo quanto previsto dal comma 14, gli schemi dei  regolamenti
di cui agli articoli 17, comma 3, 40, comma 2, 41, commi 2 e  4,  45,
comma 1, 47, comma 4, 54, comma 3, 61, comma  5,  70,  comma  3,  71,
comma 5, 84, comma 1, 89, comma 2, 100, comma 3, 105, comma  1,  106,
comma 8, 114, comma 5, 120, comma 14, 135, comma 3, 182,  comma  2  e
213, comma 15, sono trasmessi alle Camere ai  fini  dell'acquisizione
dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono
entro trenta giorni, decorsi i quali  i  regolamenti  possono  essere
comunque emanati o adottati. 
  16. A decorrere dalla data in cui il codice acquista  efficacia  ai
sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei  regolamenti  e  delle
linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,  laddove  non
diversamente  previsto  dal  presente   codice,   si   applicano   le
corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati. 
                            Articolo 226. 
 
                 Abrogazioni e disposizioni finali. 
 
  1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' abrogato dal 1°
luglio 2023. 
  2. A decorrere dalla data in cui il codice  acquista  efficacia  ai
sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui  al  decreto
legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai
procedimenti in corso. A tal  fine,  per  procedimenti  in  corso  si
intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi
con cui si indice la procedura di scelta del contraente  siano  stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista  efficacia;  b)
in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  avvisi,  le
procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data  in  cui  il
codice acquista efficacia, siano stati  gia'  inviati  gli  avvisi  a
presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione  a  scomputo
del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche  o
atti  assimilati  comunque  denominati,  i  procedimenti  in  cui  le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in
cui il codice acquista efficacia; d)  per  le  procedure  di  accordo
bonario di  cui  agli  articoli  210  e  211,  di  transazione  e  di
arbitrato, le procedure relative  a  controversie  aventi  a  oggetto
contratti pubblici, per i quali i bandi  o  gli  avvisi  siano  stati
pubblicati prima della data in  cui  il  codice  acquista  efficacia,
ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o  avvisi,  gli
avvisi a presentare  le  offerte  siano  stati  inviati  prima  della
suddetta data. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, sono  abrogati
dal 1° luglio 2023: 
  a) il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612; 
  b) l'articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre
1992, n. 498; 
  c) il decreto del Presidente della Repubblica 27  aprile  2006,  n.
204; 
  d) l'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
  e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno  2017,
n. 122; 
  f) il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo 22 agosto 2017, n. 154; 
  g) il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  28
settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 239 del 12 ottobre 2022. 
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  225,  e'  abrogato
dal 1° gennaio 2024 il decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017. 
  5. Ogni  richiamo  in  disposizioni  legislative,  regolamentari  o
amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
o al codice dei contratti pubblici vigente alla data  di  entrata  in
vigore  del  codice,  si   intende   riferito   alle   corrispondenti
disposizioni del codice o, in mancanza, ai  principi  desumibili  dal
codice stesso. 
                            Articolo 227. 
 
                           Aggiornamenti. 
 
  1. Ogni  intervento  normativo  incidente  sulle  disposizioni  del
codice  e  dei  suoi  allegati,  o   sulle   materie   dagli   stessi
disciplinate, e' attuato mediante esplicita  modifica,  integrazione,
deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in essi contenute. 
                            Articolo 228. 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria. 
 
  1. Dall'attuazione del presente codice  e  dei  suoi  allegati  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente codice e  dai  suoi  allegati  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                            Articolo 229. 
 
                         Entrata in vigore. 
 
  1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile
2023. 
  2. Le disposizioni del codice, con i relativi  allegati  acquistano
efficacia il 1° luglio 2023. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 31 marzo 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Salvini,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Fitto,  Ministro  per  gli   affari
                                  europei, il Sud,  le  politiche  di
                                  coesione e il PNRR 
 
                                  Alberti Casellati, Ministro per  le
                                  riforme    istituzionali    e    la
                                  semplificazione normativa 
 
                                  Locatelli,    Ministro    per    le
                                  disabilita' 
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia 
 
                                  Crosetto, Ministro della difesa 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Urso, Ministro delle imprese e  del
                                  made in Italy 
 
                                  Pichetto      Fratin,      Ministro
                                  dell'ambiente  e  della   sicurezza
                                  energetica 
 
                                  Calderone, Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Sangiuliano, Ministro della cultura 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

 

Fai click sull’immagine per scaricare il testo integrale del codice dei contratti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 77 del 31 marzo 2023.

Nuovo Codice Contratti Pubblici

 

 

 

 

INDICE ALLEGATI 

Allegato I.1
Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti.
Allegato I.2
Attività del RUP.
Allegato I.3
Termini delle procedure di appalto.
Allegato I.4
Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto.
Allegato I.5
Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo.
Allegato I.6
Dibattito pubblico obbligatorio.
Allegato I.7
Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo.
Allegato I.8
Verifica preventiva dell'interesse archeologico.
Allegato I.9
Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
Allegato I.10
Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure.
Allegato I.11
Disposizioni relative all’organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Allegato I.12
Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.
Allegato I 13
Determinazione dei parametri per la progettazione.
Allegato I 14
Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali.
Allegato II.1
Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
Allegato II.2
Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte.

Allegato II.3
Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti.

Allegato II.4
Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

Allegato II.5
Specifiche tecniche ed etichettature.

Allegato II.6
Informazioni in avvisi e bandi.

Allegato II.7
Caratteristiche relative alla pubblicazione.

Allegato II.8
Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita.

Allegato II.9
Informazioni contenute negli inviti ai candidati.

Allegato II.10
Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.

Allegato II.11
Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri.

Allegato II.12
Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori.

Allegato II.13
Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia.

Allegato II.14
Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità.

Allegato II.15
Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche.

Allegato II.16
Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione.

Allegato II.17
Servizi sostitutivi di mensa.

Allegato II.18
Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali.

Allegato II.19
Servizi di ricerca e sviluppo.

Allegato II.20
Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza.

Allegato IV.1
Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182.

Allegato V.1
Compensi degli arbitri.

Allegato V.2
Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico.

Allegato V.3
Modalità di formazione della Cabina di regia

        
 
                            Allegato I.1 
 
                            ALLEGATO I.1 
Definizioni dei soggetti, dei  contratti,  delle  procedure  e  degli
                              strumenti 
 
                                               (Articolo 13, comma 6) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            Allegato I.2 
 
                          Attivita' del RUP 
 
                                                        (Articolo 15) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            Allegato I.3 
 
         Termini delle procedure di appalto e di concessione 
 
                                               (Articolo 17, comma 3) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            Allegato I.4 
 
      Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto 
 
                                              (Articolo 18, comma 10) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            Allegato I.5 
 
Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo. 
 
                                               (Articolo 37, comma 6) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            Allegato I.6 
 
                   Dibattito pubblico obbligatorio 
 
                                                        (Articolo 40) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            Allegato I.7 
 
Contenuti  minimi  del   quadro   esigenziale,   del   documento   di
fattibilita'  delle  alternative  progettuali,   del   documento   di
indirizzo della progettazione, del progetto di  fattibilita'  tecnica
                ed economica e del progetto esecutivo 
 
                                                (Articoli da 41 a 44) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            Allegato I.8 
 
           Verifica preventiva dell'interesse archeologico 
 
                                               (Articolo 41, comma 4) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            Allegato I.9 
 
Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni 
 
                                                        (Articolo 43) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            Allegato I.10 
 
Attivita' tecniche  a  carico  degli  stanziamenti  previsti  per  le
                          singole procedure 
 
                                               (Articolo 45, comma 1) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            Allegato I.11 
 
Disposizioni  relative  all'organizzazione,  alle  competenze,   alle
regole di funzionamento,  nonche'  alle  ulteriori  attribuzioni  del
               Consiglio superiore dei lavori pubblici 
 
                                               (Articolo 47, comma 4) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            Allegato I.12 
 
  Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione 
 
                                               (Articolo 13, comma 7) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            Allegato I.13 
 
          Determinazione dei parametri per la progettazione 
 
                                              (Articolo 41, comma 15) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            Allegato I.14 
 
    Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali 
 
                                              (Articolo 41, comma 13) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            Allegato II.1 
 
Elenchi degli operatori economici  e  indagini  di  mercato  per  gli
affidamenti  di  contratti  di  importo  inferiore  alle  soglie   di
                          rilevanza europea 
 
                                           (Articolo 50, commi 2 e 3) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            Allegato II.2 
 
Metodi  di  calcolo  della  soglia  di  anomalia   per   l'esclusione
                      automatica delle offerte 
 
                                               (Articolo 54, comma 2) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            Allegato II.3 
 
Soggetti con disabilita' o svantaggiati cui puo' essere riservata  la
                      partecipazione ad appalti 
 
                                           (Articolo 61, commi 4 e 5) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            Allegato II.4 
 
Qualificazione  delle  stazioni  appaltanti  e  delle   centrali   di
                             committenza 
 
                                                        (Articolo 62) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            Allegato II.5 
 
                Specifiche tecniche ed etichettature 
 
                                               (Articolo 70, comma 3) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            Allegato II.6 
 
                   Informazioni in avvisi e bandi 
 
                                               (Articolo 71, comma 4) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            Allegato II.7 
 
             Caratteristiche relative alla pubblicazione 
 
                                               (Articolo 84, comma 1) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            Allegato II.8 
 
Rapporti di prova, certificazioni delle  qualita',  mezzi  di  prova,
       registro on line dei certificati e costi del ciclo vita 
 
                                               (Articolo 87, comma 3) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            Allegato II.9 
 
          Informazioni contenute negli inviti ai candidati 
 
                                (Articoli 89, comma 2 e 165, comma 2) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                           Allegato II.10 
 
Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
                tasse o dei contributi previdenziali 
 
                                 (Articoli 94, comma 6 e 95, comma 2) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                           Allegato II.11 
 
Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri
                            Stati membri 
                 (allegato XI direttiva 2014/24/UE) 
 
                                              (Articolo 100, comma 3) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                           Allegato II.12 
 
Sistema di qualificazione e requisiti per gli  esecutori  di  lavori.
Requisiti per la partecipazione alle  procedure  di  affidamento  dei
                servizi di ingegneria e architettura. 
 
                                (Articoli 66, comma 2 e 100, comma 4) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                           Allegato II.13 
 
Certificazioni e marchi  rilevanti  ai  fini  della  riduzione  della
                              garanzia 
 
                                              (Articolo 106, comma 8) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                           Allegato II.14 
 
Direzione dei  lavori  e  direzione  dell'esecuzione  dei  contratti.
Modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  della  fase  esecutiva.
                 Collaudo e verifica di conformita' 
 
                                              (Articolo 114, comma 5) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                           Allegato II.15 
 
Criteri per la determinazione  dei  costi  per  gli  accertamenti  di
                 laboratorio e le verifiche tecniche 
 
                                             (Articolo 116, comma 11) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                           Allegato II.16 
 
Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in
                         corso di esecuzione 
 
                                             (Articolo 120, comma 14) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                           Allegato II.17 
 
                    Servizi sostitutivi di mensa 
 
                                              (Articolo 131, comma 6) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                           Allegato II.18 
 
Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei
                           beni culturali 
 
                                                       (Articolo 133) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                           Allegato II.19 
 
                    Servizi di ricerca e sviluppo 
 
                                                       (Articolo 135) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                           Allegato II.20 
 
         Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza 
 
                                              (Articolo 136, comma 4) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            Allegato IV.1 
 
Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo
                                 182 
 
                                              (Articolo 182, comma 2) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            Allegato V.1 
 
                       Compensi degli arbitri 
 
                              (Articoli 213, comma 15 e 214, comma 9) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            Allegato V.2 
 
      Modalita' di costituzione del Collegio consultivo tecnico 
 
                                              (Articolo 215, comma 1) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            Allegato V.3 
 
            Modalita' di formazione della Cabina di regia 
 
                                              (Articolo 221, comma 1) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

 


APPROFONDIMENTI ED ANALISI SUL CODICE DEGLI APPALTI (CODICE DEI CONTRATTI):

 

 

 

 

 


 

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