NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI

NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI

ATTENZIONE:

I contenuti di queste pagine dedicate alla NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI sono gestite e curate dal Geom. Stefano Farina
ed hanno esclusivamente uno scopo informativo.

Si rimanda ai siti ufficiali delle Regioni e Province Autonome
per ogni riferimento ed informazione relativamente alla notifica preliminare cantieri ed in particolare

  • gestione della notifica preliminare cantieri,
  • problemi di connessione od accesso (login) ai portali di inserimento notifica preliminare cantieri
  • scadenze della notifica preliminare cantieri
  • aggiornamento della notifica preliminare cantieri
  • modalità di invio della notifica preliminare cantieri
  • altre informazioni in materia di notifica preliminare cantieri

 

NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI

(clicca sulla regione o provincia per verificare le modalità di invio della notifica preliminare)

 

 

 

MODIFICHE NORMATIVE

  • Dal 21 dicembre 2021 le notifiche preliminari alimentano una apposita banca dati istituita presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l’interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell’alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate.
  • Dal 04 dicembre 2018 sono cambiate le regole di invio della notifica preliminare La modifica introdotta dalla Legge di conversione del Decreto Legge 04 ottobre 2018 nr. 113 prevede che la notifica preliminare venga inviata dal Committente o dal responsabile dei lavori anche al Prefetto esclusivamente per i lavori pubblici.
  • Dal 05 ottobre 2018 sono cambiate le regole di invio della notifica preliminare La modifica introdotta dall’articolo 26 del Decreto Legge 04 ottobre 2018 nr. 113 prevede che la notifica preliminare venga inviata dal Committente o dal responsabile dei lavori anche al Prefetto.

 

 

PER SAPERNE DI PIU’ IN MATERIA DI NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI

 

Che cos’è la notifica preliminare cantieri?

È un obbligo previsto per i cantieri temporanei e mobili a carico del Committente o del Responsabile dei Lavori. Bisogna trasmetterla alla Azienda Sanitaria Locale, alla Direzione Provinciale del Lavoro, al Comune e – per i lavori pubblici – al Prefetto.

Quando bisogna inviarla?

La notifica va inviata prima dell’inizio dei lavori ed aggiornata in base alle indicazioni regionali (alcune regioni prevedono l’aggiornamento prima dell’accesso di ogni impresa esecutrice, altre esclusivamente se cambiano committente, impresa affidataria, ovvero l’impresa principale che esegue i lavori, coordinatore per la sicurezza)

Quali sono gli obblighi di invio?

Il decreto legislativo 81/08 all’art. 99 comma 1 prevede che l’invio sia obbligatorio:

  • Quando ci sono due o più imprese (presenti anche non contemporaneamente)
  • cantieri che, inizialmente partiti con unica impresa, vedono la successiva entrata di altre imprese esecutrici
  • cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro sia superiore a duecento uomini giorno.

Come va inviata?

Ogni regione ha previsto modalità proprie di invio. Generalmente tramite portali dedicati. In altri casi l’invio deve avvenire tramite PEC.

Cosa c’entra il Prefetto?

La legge 132/2018 ha previsto, quale ulteriore livello di controllo, che nel caso di lavori pubblici la notifica preliminare vada inviata anche al Prefetto.

Ove il Prefetto non è presente la notifica va inviata:

  • per la Provincia Autonoma di Trento al Commissario del Governo,
  • per la Provincia Autonoma di Bolzano al Commissario del Governo,
  • per la Regione Valle d’Aosta al Questore.

Se non invio la notifica preliminare?

La legge prevede che, una copia della notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere. Oltreché custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

Se l’organo di vigilanza dovesse riscontrare una inadempienza in tal senso comunicherà tale inadempienza all’amministrazione che ha concesso il titolo abilitativo che provvederà ad annullare l’efficacia del titolo abilitativo concesso.

Quali sono i contenuti della notifica?

I contenuti della notifica preliminare sono elencati nell’allegato XII del D.Lgs 81/08 e sono i seguenti:

  • Data della comunicazione.
  • Indirizzo del cantiere.
  • Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
  • Natura dell’opera.
  • Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
  • Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
  • Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
  • Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere.
  • Durata presunta dei lavori in cantiere.
  • Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
  • Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
  • Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
  • Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

 

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 31 marzo 2022

 


APPROFONDIMENTO

NON E’ COMPITO DEL COORDINATORE SICUREZZA CANTIERI INVIARE LA NOTIFICA PRELIMINARE, A CURA DEL GEOM. STEFANO FARINA

Molte volte mi viene chiesto chi deve inviare la NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI in quanto molti soggetti (Committenti e Responsabili dei Lavori in primis) danno per scontato che tale compito sia in capo al Coordinatore per la Sicurezza.

In realtà l’obbligo previsto dalla normativa è in capo al Committente od al Responsabile dei lavori che possono dare delega o procura ad altro soggetto.

Attenzione, nell’ambito dei lavori pubblici, ove l’obbligo di invio comprende anche la trasmissione della notifica ai Prefetti, la delega/procura non sempre è accettata.

 

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