OBBLIGO LINEE VITA

Le pagine relative all’OBBLIGO LINEE VITA sulle coperture.

ATTENZIONE:

I contenuti di queste pagine sono gestiti e curati dal Geom. Stefano Farina ed hanno esclusivamente uno scopo informativo.

Si rimanda ai siti ufficiali delle singole Regioni e Province Autonome o dei Comuni/Città Metropolitane per ogni riferimento ed informazione relativamente a
– obbligo di posizionamento sistemi anticaduta,
– indicazioni relative alle modalità di posizionamento,
– tipologia di sistemi utilizzabili,
– altre informazioni in materia

 

OBBLIGO LINEE VITA

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l’obbligo di realizzazione linea vita sulla copertura

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NOVITA’ 2023

Pubblicata la norma UNI 11900:2023 – Attività professionali non regolamentate – Installatore di sistemi di ancoraggio – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità

La norma tecnica specifica i requisiti dei soggetti che eseguono il montaggio, la manutenzione e le ispezioni dei sistemi di ancoraggio anticaduta.

Fai click qui per saperne di più.


PER SAPERNE DI PIU’ IN MATERIA DI LINEE VITA

 

Circolare del 13 febbraio 2015

Chiarimenti riguardanti l’utilizzo, durante l’esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d’ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall’alto, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti.

 

Il Ministero del Lavoro, con Circolare del 13 febbraio 2015 riporta alcuni chiarimenti riguardanti i dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto.

Nella circolare si precisa che, in funzione della loro installazione, esistono due tipologie di dispositivi dì ancoraggio:
– quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall’essere amovibili e trasportabili (cosiddetti DPI – Dispositivi di Protezione Individuale);
– quelli installati permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono caratterizzati dall’essere fissi e non trasportabili. In quest’ultima categoria, secondo il Ministero, rientrano “tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine dei lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del dispositivo o sistema siano “rimovibili”, perché, ad esempio, avvitati ad un supporto”.

Dispositivi di ancoraggio installati non permanente nelle opere di costruzione
Per quanto riguarda i Dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente, il Ministero da una lettura congiunta dell’articolo 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 (nozione di DPI) e dell’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 475/1992 sulla funzione del DPI, pervenendo alla conclusione che “…i dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione ed aventi la funzione di salvaguardare il lavoratore da rischi per la salute e la sicurezza sono considerati DPI.
Tali dispositivi di ancoraggio presentano almeno le seguenti caratteristiche:
– sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore;
– sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso.

Dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione
I Dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, ovvero fissi e non trasportabili, secondo il Ministero non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI. Sono quindi da considerare prodotti da costruzione e come tali rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

 

Sicurezza nei cantieri: norma Uni 11578:2015

Con la pubblicazione della norma Uni 11578:2015 viene realizzato un importante passo avanti nella risoluzione delle problematiche legate alle carenze di tipo legislativo e, soprattutto, di normativa tecnica relative ai dispositivi di ancoraggio a cui vanno fissati i sistemi individuali di protezione contro le cadute dall’alto. Nella maggior parte delle installazioni vengono utilizzati, infatti, dispositivi di ancoraggio che vengono lasciati sul luogo di lavoro indefinitamente senza essere rimossi. Grazie alla nuova norma UNI – “Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente – Requisiti e metodi di prova” – trova risoluzione una parte di queste problematiche.

“Una normativa dagli obiettivi ambiziosi”. “La norma ha obiettivi ambiziosi – spiega Luca Rossi del Dit Inail che, insieme al collega Luigi Cortis, ne ha seguito l’iter – In primo luogo colma le lacune create dalle precedenti norme Uni (Uni En 795:2012 e Uni Cen/Ts 16415:2013, ndr) in relazione al campo di applicazione e alla destinazione d’uso dei dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall’alto, separando definitivamente quelli destinati all’installazione permanente da quelli non destinati a non esserlo. Nel contempo, migliora i requisiti e metodi di prova delle precedenti normative e, infine, non crea barriere commerciali a scapito dei prodotti eventualmente già conformi alle norme antecedenti”.

Definite tre tipologie di dispositivi di ancoraggio. Entrando nei dettagli del documento, la nuova norma Uni 11578 mantiene – come detto – un’analogia con le precedenti Uni En 795:2012 e Uni Cen/Ts 16415:2013 e descrive tre tipologie di dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente progettati esclusivamente per l’utilizzo coi dispostivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto

  • dispositivo di ancoraggio di tipo A, in un ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli;
  • dispositivo di ancoraggio di tipo C, in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15°;
  • dispositivo di ancoraggio di tipo D, in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia dall’orizzontale di non più di 15°.

Gli altri recenti interventi tecnico/normativi. Va ricordato, inoltre, che la pubblicazione della ‘norma d’uso’ relativa ai sistemi di ancoraggio in copertura Uni 11560:2014 va a completare la normativa tecnica di settore e la circolare del ministero del Lavoro e politiche sociali n.3 del 2015 bene si inserisce nel contesto delle norme tecniche, fornendo importanti chiarimenti e utili linee di indirizzo, per quanto riguarda i dispositivi di ancoraggio, in relazione alla legislazione applicabile.

 

Fonte: INAIL


Si seguito alcune delle norme tecniche in materia di linee vita e punti di ancoraggio:

UNI EN 795:2012 – per singolo utente

Norma UNI EN 795, versione ufficiale della norma europea EN 795 (edizione luglio 2012).

La norma specifica i requisiti per le prestazioni e i metodi di prova associati per dispositivi di ancoraggio mono-utente che sono intesi per essere rimossi dalla struttura.

Questi dispositivi di ancoraggio incorporano punti di ancoraggio stazionari o mobili progettati per il collegamento di componenti di un sistema di protezione personale contro le cadute in conformità alla UNI EN 363.

La norma specifica anche i requisiti per la marcatura e per le istruzioni per l’uso e una guida per l’installazione.

UNI CEN/TS 16415:2013 – multiutente

Versione ufficiale della specifica tecnica europea CEN/TS 16415 (edizione gennaio 2013). La specifica tecnica propone raccomandazioni per i requisiti, le apparecchiature di prova, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante dei dispositivi di ancoraggio per l’uso da parte di più persone contemporaneamente.

 

UNI 11578:2015

Norma valida solo sul territorio ITALIANO.

Questa norma affianca la EN 795:2012 e la CEN/TS 16415:2013 specificando i requisiti ed i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio destinati esclusivamente all’installazione permanente su o nella struttura, progettati per ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente.

Questa norma va quindi ad ampliare il campo a tutte le tecniche di fissaggio dei dispositivi alle strutture andando a considerare corretto anche il fissaggio attraverso il quale il dispositivo risulta fisso e quindi parte integrante della struttura stessa (come ad esempio il fissaggio sotto getto o saldatura).

UNI 11560:2022  (sostituisce la UNI 11560:2014)

La norma fornisce i criteri per l’individuazione, la configurazione, l’installazione, l’uso, le ispezioni e la manutenzione dei sistemi di ancoraggio in copertura (di seguito indicati “sistemi di ancoraggio”). Essa fornisce altresì utili indicazioni per la loro progettazione. La norma tratta i sistemi di ancoraggio puntuali, lineari e combinati, destinati all’installazione permanente da utilizzare congiuntamente ai sistemi di protezione individuale dalle cadute e fornisce i principi per la valutazione del rischio connesso al pericolo di caduta dall’alto inerente i lavori sulle coperture. La presente norma non tratta i rischi connessi a pericoli diversi da quello della caduta dall’alto. La presente norma non fornisce i criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale e dei dispositivi di protezione collettiva da utilizzarsi in copertura.

 

Fai click qui per maggiori informazioni su questo argomento.

UNI EN 795 E LINEE VITA

OBBLIGO LINEE VITA pagine a cura di Stefano Farina

Pubblicato il 30 marzo 2022
Ultimo aggiornamento: 13 marzo 2023

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