Ultimo aggiornamento di questa pagina sabato 05 marzo 2022
ATTENZIONE:
La presente pagina non è gestita dalla Regione Marche, ma fa parte di un sito informativo e divulgativo gestito e curato dal Geom. Stefano Farina ed hanno esclusivamente uno scopo informativo.
Si rimanda ai siti ufficiali delle singole Regioni e Province Autonome o dei Comuni/Città Metropolitane per ogni riferimento ed informazione relativamente a
– obbligo di posizionamento sistemi anticaduta,
– indicazioni relative alle modalità di posizionamento,
– tipologia di sistemi utilizzabili,
– altre informazioni in materia
Si precisa che le singole Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni possono avere adottato/aggiornato le normative di riferimento.
Vi invitiamo a verificare direttamente gli adempimenti e gli obblighi previsti.
In queste pagine riportiamo esclusivamente le informazioni generali e nessun addebito ci può essere elevato in caso di errori o carenze (che sono del tutto involontarie).
PREMESSA OBBLIGO LINEE VITA
La prevenzione del rischio di caduta dall’alto, in particolare per le attività di manutenzione dei tetti e di quanto sui tetti è presente (pannelli fotovoltaici, pannelli solari, antenne, pulizia camini, …) è un obbligo morale che ogni proprietario dovrebbe considerare.
In alcune regioni e province autonome, a seguito di realizzazione nuovi edifici, ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie della copertura, vige l’obbligo di posizionare sistemi di sicurezza atti a prevenire il rischio di caduta dall’alto degli operatori.
IN QUESTA REGIONE VIGE L’OBBLIGO DI
INSTALLAZIONE LINEE VITA SULLE COPERTURE ?
Regolamento regionale n. 7 del 13 novembre 2018
Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)
L’ambito di applicazione della legge sulle linee vita è previsto nei seguenti casi:
a) nuove costruzioni
b) manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento del manto di copertura per una superficie comunque non inferiore al 50 per cento
c) restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia previsti dall’articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia “Testo A”) che interessano le coperture mediante interventi strutturali
d) installazione di nuovi impianti tecnici, telematici e fotovoltaici, qualora essi riguardino le coperture
e) interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del d.p.r. 380/2001 o come varianti in corso d’opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura, escluse le varianti di assestamento previste dall’articolo 22, comma 2, del d.p.r. 380/2001.
Leggi la normativa regionale per vedere i contenuti relativo all’OBBLIGO LINEE VITA MARCHE
DISCLAIMER
Vi invitiamo a verificare direttamente gli adempimenti e gli obblighi previsti.
In queste pagine riportiamo esclusivamente le informazioni generali e nessun addebito ci può essere elevato in caso di errori o carenze (che sono del tutto involontarie).