RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA 23 novembre 2005, n. 62/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
LEGGE REGIONALE TOSCANA 23 dicembre 2003, n. 64
Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie.
il D.P.G.R.T. 18 dicembre 2013, n. 75/R abroga completamente il precedente D.P.G.R.T. 62/R/2005
Il regolamento della Regione Toscana prevede che si installino dispositivi di prevenzione e protezione dalle cadute dall’alto in occasione della realizzazione di nuove opere o di manutenzioni straordinarie ad opere esistenti, quando l’intervento riguardi piani di copertura con altezza superiori ai 2 metri.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione i seguenti interventi:
- Gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- I pergolati e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 80, comma 2, lettera b) della l.r. 1/2005 (…opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni).
- Le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall’alto da un’altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante.
- Le coperture su cui gli interventi impiantistici non ricadano nelle seguenti categorie: impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, compresi impianti da fonti di energia rinnovabili; impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione di qualsiasi natura o specie, compresi impianti da fonti di energia rinnovabili, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense
- Le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri. In tali casi dovrà comunque essere redatto l’elaborato tecnico della copertura. L’eventuale successiva installazione di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia comporta l’adozione di misure preventive e protettive fisse o permanenti.
Leggi la normativa regionale per vedere i contenuti relativo all’OBBLIGO LINEE VITA TOSCANA
|