Ultimo aggiornamento di questa pagina sabato 05 marzo 2022
ATTENZIONE:
La presente pagina non è gestita dalla Regione Emilia Romagna, ma fa parte di un sito informativo e divulgativo gestito e curato dal Geom. Stefano Farina ed hanno esclusivamente uno scopo informativo.
Si rimanda ai siti ufficiali delle singole Regioni e Province Autonome o dei Comuni/Città Metropolitane per ogni riferimento ed informazione relativamente a
– obbligo di posizionamento sistemi anticaduta,
– indicazioni relative alle modalità di posizionamento,
– tipologia di sistemi utilizzabili,
– altre informazioni in materia
Si precisa che le singole Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni possono avere adottato/aggiornato le normative di riferimento.
Vi invitiamo a verificare direttamente gli adempimenti e gli obblighi previsti.
In queste pagine riportiamo esclusivamente le informazioni generali e nessun addebito ci può essere elevato in caso di errori o carenze (che sono del tutto involontarie).
PREMESSA OBBLIGO LINEE VITA EMILIA ROMAGNA
La prevenzione del rischio di caduta dall’alto, in particolare per le attività di manutenzione dei tetti e di quanto sui tetti è presente (pannelli fotovoltaici, pannelli solari, antenne, pulizia camini, …) è un obbligo morale che ogni proprietario dovrebbe considerare.
In alcune regioni e province autonome, a seguito di realizzazione nuovi edifici, ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie della copertura, vige l’obbligo di posizionare sistemi di sicurezza atti a prevenire il rischio di caduta dall’alto degli operatori.
IN QUESTA REGIONE VIGE L’OBBLIGO DI
INSTALLAZIONE LINEE VITA SULLE COPERTURE ?
RIFERIMENTI NORMATIVI OBBLIGO LINEE VITA EMILIA ROMAGNA
Deliberazione Assemblea Legislativa del 17 dicembre 2013, n. 149
Legge Regionale del 18 luglio 2014, n. 17 – Art. 47
Deliberazione della Giunta Regionale del 15 giugno 2015, n. 699
Situazioni nelle quali è richiesto il montaggio di un sistema permanente di ancoraggi
Interventi di nuova costruzione (a meno che non sia prevista l’installazione di un parapetto con altezza minima m 1)
Interventi sulla copertura degli edifici esistenti subordinati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA (a meno che non sia prevista l’installazione di un parapetto con altezza minima m 1)
Interventi sulle facciate di edifici esistenti con FVCM – Facciate Vetrate Continue che richiedono Manutenzione – relativi ad almeno una intera facciata vetrata – dal piano di campagna o dal piano stabile fino alla linea di gronda (a meno che non sia prevista l’installazione di sistemi permanenti al servizio della manutenzione e pulizia della facciata)
Deve essere predisposto da parte di un tecnico abilitato un Elaborato Tecnico dei dispositivi permanenti di protezione, contenente i seguenti documenti:
Soluzioni progettuali con evidenza del rispetto dei criteri generali di progettazione descritti nella norma
Gli elaborati grafici in scala adeguata in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi per la protezione contro le cadute dall’alto
Relazione di calcolo con la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura e/o della FVCM alle azioni trasmesse dai dispositivi permanenti, in dotazione all’opera
Certificazioni del produttore
Dichiarazione di corretta installazione dell’installatore
Manuale d’uso
Programma di manutenzione
L’impiego di punti di ancoraggio in sostituzione delle linee vita è consentito solo per brevi spostamenti, o laddove i sistemi per la protezione contro le cadute dall’alto non siano installabiliper caratteristiche strutturali.
Per quanto riguarda le linee vita installate prima dell’approvazione della normativa in vigore, l’installazione risulta “a norma” se sono presenti:
Relazione di calcolo contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali o certificato di collaudo firmato da tecnico abilitato
Certificazioni del produttore degli ancoraggi
Dichiarazione di corretta installazione dell’installatore
Manuale d’uso
Programma di manutenzione
Nel caso in cui non siano disponibili i documenti sopra elencati (o se fossero disponibili solo in parte,) i dispositivi possono essere considerati a norma se corredati di un certificato di collaudo a firma di un tecnico abilitato come previsto dalla normativa vigente o in alternativa se dichiarati conformi dal tecnico abilitato alle prescrizioni tecniche vigenti all’epoca della loro installazione.
Leggi la normativa regionale per vedere i contenuti relativo all’OBBLIGO LINEE VITA EMILIA ROMAGNA
DISCLAIMER
Vi invitiamo a verificare direttamente gli adempimenti e gli obblighi previsti.
In queste pagine riportiamo esclusivamente le informazioni generali e nessun addebito ci può essere elevato in caso di errori o carenze (che sono del tutto involontarie).