CAMBIANO LE REGOLE SMARTWORKING

CAMBIANO LE REGOLE SMARTWORKING

A partire dal primo settembre 2022 cambiano le regole dello smartworking.

[in aggiornamento]

Il Decreto Aiuti bis non ha disposto alcuna proroga dello smart working secondo le regole emergenziali.

Allo stato attuale (a meno di nuovi provvedimenti)

  • sono in scadenza le disposizioni emergenziali per lo smart working,
  • le ultime novità sono quelle introdotte in sede di conversione del Decreto Semplificazioni, che ha confermato solo le modalità più semplici in merito alla comunicazione da parte dell’azienda,
  • resta pertanto la comunicazione semplificata per la quale bisognerà trasmettere solo nominativi, data di inizio e fine del periodo di lavoro agile ma non gli accordi stipulati (*1). In caso di mancata comunicazione di questi dati, sarà applicata una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
  • a fine agosto termina la possibilità per i datori di lavoro del settore privato di applicare lo smart working in azienda anche in assenza degli accordi individuali,
  • per le aziende e per i lavoratori ai fini dello smart working tornerà necessario l’accordo individuale sulla base delle disposizioni previste dagli artt. 19 e 21 della Legge n. 81/2017 e dai contratti collettivi,
  • torna in auge il “Il Protocollo sottoscritto dal Ministero del Lavoro e delle Parti Sociali che individua le linee guida per la definizione dell’accordo” tra datore e dipendente che tra i vari aspetti deve comprendere
    • la durata dell’accordo (a termine o a tempo indeterminato),
    • l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali,
    • i luoghi esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali,
    • gli strumenti di lavoro,
    • i tempi di riposo del lavoratore,
    • le forme di controllo della prestazione lavorativa (nel pieno rispetto di quanto previsto sia dallo Statuto dei Lavoratori che dalla normativa sulla privacy),

 

(*1) l Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricorda che la comunicazione di smart working deve essere eseguita esclusivamente utilizzando l’applicativo informatico disponibile sul sito del Dicastero. Non sono ammesse modalità di trasmissione differenti dall’utilizzo della piattaforma informatica.

 

Articolo: come cambiano le regole dello smartworking – ultimo aggiornamento 16 agosto 2022

 

CAMBIANO LE REGOLE SMARTWORKING

PER SAPERNE DI PIU’ IN MATERIA DI SMART WORKING

 

TELELAVORO E LAVORO AGILE: DIFFERENZE E AFFINITÀ

Il telelavoro e il lavoro agile, pur nelle loro differenze strutturali, rappresentano lo sviluppo normativo di due particolari tipologie del “lavoro a distanza”, espressione della continua evoluzione tecnologica.

Ambedue le fattispecie presentano tuttavia delle caratteristiche comuni. Limitare le differenze tra telelavoro e lavoro agile al solo requisito di una postazione fissa fuori dei locali aziendali, sarebbe molto riduttivo.

Sicuramente l’evoluzione concettuale del lavoro a distanza in modalità agile si coglie nella specifica modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fondata su una maggiore autonomia del lavoratore nel definire le modalità esecutive della propria attività (tempo-spazio-risultati) e su una maggiore responsabilità dello stesso per il raggiungimento dei risultati pianificati.

Nel lavoro agile il potere datoriale si realizza attraverso l’organizzazione del lavoro “anche per fasi, cicli e obiettivi”, nella scelta della strumentazione e programmi informatici che permettono la connessione da remoto con la realtà interna aziendale, nei tempi di definizione del risultato, nello svolgimento dell’attività, secondo le finalità istituzionali pubbliche o private.

In tale diversa modalità di lavoro subordinato, caratterizzata dalla flessibilità, al fine di limitare la sovrapposizione tra tempi e spazi di lavoro e tempi e spazi di vita privata, è riconosciuto al lavoratore agile un vero e proprio diritto, quello alla disconnessione. In tale contesto, si configura come un dovere del lavoratore a tutela della sua salute finalizzato ad evitare la facile commistione tra la dimensione personale e quella lavorativa.

PECULIARITÀ DEL TELELAVORO

Lo svolgimento della prestazione lavorativa presso una sede di lavoro che, seppur fissa, è diversa da quella del datore di lavoro privato o pubblico: un nuovo “ambiente di lavoro” – domicilio o altro luogo idoneo – indicato dal lavoratore.

L’esecuzione dell’attività del telelavoratore attraverso il supporto di strumenti tecnologici dell’informazione e della comunicazione, utili a consentire un collegamento strumentale e funzionale tra lavoratore e datore di lavoro e tra lavoratori o soggetti terzi.

L’esercizio del potere datoriale direttivo e di controllo, si esercita attraverso la strumentazione informatica fornita, nel rispetto dei limiti sulla privacy e di quelli previsti dallo statuto dei lavoratori in merito agli impianti audiovisivi.

Il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, ivi compresa la regolarità dell’utenza domestica qualora il luogo prescelto coincida con quello della sede domiciliare, è garantita dal sopralluogo, con conseguente valutazione di congruità, del datore di lavoro, delle rappresentanze dei lavoratori e delle autorità competenti, presso l’ambiente di lavoro indicato dal lavoratore a distanza.

Il telelavoratore è equiparato al lavoratore di pari livello e settore operante in azienda – coperture previdenziali e assicurative (infortuni e malattie professionali) -.

 

PECULIARITÀ DEL LAVORO AGILE

L’autonomia organizzativa del lavoratore per quanto riguarda i vincoli di orario e luoghi di lavoro, previo rispetto del limite dell’orario giornaliero o settimanale di cui alle normative e Contratti Collettivi Nazionali di riferimento.

L’utilizzo, da parte del lavoratore per lo svolgimento dell’attività, degli strumenti tecnologici, funzionanti e in sicurezza, forniti dal datore di lavoro, nel rispetto dei limiti sulla privacy e di quelli previsti dallo statuto dei lavoratori in merito agli impianti audiovisivi.

L’esercizio del potere datoriale direttivo e di controllo, si esercita tramite l’accordo, atto negoziale delle parti, dove si specificano le modalità esecutive della prestazione (fasi, cicli, obiettivi) e si individua la strumentazione tecnologica e i programmi informatici.
Il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza da parte del lavoratore agile è garantita dall’informativa, documento che viene consegnato al lavoratore agile e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nel quale sono individuati i rischi generali e specifici inerenti lo svolgimento e il tipo di prestazione.

Il lavoratore agile è equiparato al lavoratore di pari livello e settore operante in azienda – coperture previdenziali e assicurative (infortuni e malattie professionali) -.

 

AFFINITÀ TRA IL TELELAVORO E IL LAVORO AGILE

  • Contemplano professionalità compatibili con modalità di lavoro a distanza.
  • L’esecuzione dell’attività lavorativa avviene attraverso strumentazione informatica.
  • La prestazione di lavoro si svolge in un “luogo di lavoro” che non coincide con i confini spazio-temporali propri della sede del datore di lavoro pubblico o privato.
  • Conciliano i tempi di vita e di lavoro.
  • Concretizzano un impiego flessibile delle risorse umane con significativa riduzione dei costi per il datore di lavoro e lavoratore sia in termini economici che di tempo.

ALCUNE REGOLE

Poiché le modalità del lavoro agile non consentono al datore di lavoro il previo controllo dell’ambiente scelto dall’operatore il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza, è garantito attraverso la consegna al dipendente “agile” e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di un’informativa scritta, con cadenza almeno annuale, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore e il datore di lavoro contribuiscono entrambi alla predisposizione delle misure di prevenzione necessarie per i rischi legati all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. In particolare, il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici consegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività, nonché della loro manutenzione.

Al lavoratore va consegnata un’informativa scritta recante l’evidenza dei rischi generali e specifici connessi all’attività lavorativa, al fine di fornire le necessarie indicazioni affinché egli possa operare una scelta consapevole dei luoghi in cui espletare l’attività lavorativa.

È importante che datore di lavoro e lavoratore siano consapevoli della prestazione da svolgere durante la modalità di esecuzione agile, al fine di contestualizzare tutti i rischi specifici.

Il datore di lavoro deve aggiornare periodicamente l’informativa anche nel caso di modifiche delle prestazioni lavorative o in caso di novità tecnico-scientifiche e normative.

L’informativa deve contenere i rischi generali potenzialmente presenti nelle attività outdoor (in ambiente esterno – all’aperto) e indoor (in ambiente interno – al chiuso) e i rischi specifici della particolare modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, nonché le relative misure di prevenzione e protezione per ridurre al minimo tali rischi e gestirli consapevolmente.

Il lavoratore che opera in modalità agile ha in particolare il dovere di cooperare e collaborare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi previste dal datore di lavoro in riferimento ai rischi derivanti dai luoghi esterni ai locali aziendali dei quali solo il dipendente ha concreta conoscenza.

Il lavoro agile è una modalità di lavoro che prevede la possibilità di mutare il luogo fisico della postazione lavorativa.

Il lavoratore, secondo la vigente disciplina normativa, è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali e nell’ambito di applicazione delle linee guida specifiche aziendali.

Per quanto riguarda gli spazi indoor, va da sé che le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, seminterrati, interrati, box, cantine, ecc.).

È necessario che il lavoratore possa fruire di servizi igienici e di acqua potabile e che possa disporre della presenza di impianti eseguiti a regola dell’arte (elettrico, termo-idraulico, ecc.) adeguatamente mantenuti. Le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente (muffe).

Nei luoghi di lavoro chiusi è necessario che il lavoratore disponga di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile con impianti di aerazione.

Se sono presenti impianti di condizionamento dell’aria è indicato che debbano funzionare senza creare correnti d’aria fastidiose ed essere sottoposti periodicamente a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione.

La temperatura dei locali deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un’eccessiva esposizione a irraggiamento dell’operatore, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell’ambiente nei locali chiusi di lavoro, è indicato che siano dotati dei prescritti requisiti di ventilazione e areazione per evitare l’accumulo di prodotti della combustione.

I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere del lavoratore. Nei casi in cui non fosse possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, si devono adottare adeguate misure compensative o sussidiarie da impiegare al bisogno (es. lampade, ecc.).

Grazie alla specifica formazione, il lavoratore agile deve essere consapevole che non può e non deve effettuare la prestazione lavorativa in luoghi in cui è messa a rischio la sua integrità psicofisica e la sua salute, a causa della presenza di pericoli evidenti e palesi, secondo la normale diligenza e perizia.

Sono di fatto esclusi ambienti di per sé pericolosi, ad esempio caratterizzati da:

  • dislivelli, con rischi di caduta dall’alto;
  • muri, pareti rocciose, pendii;
  • luoghi con rischio di annegamento, canali, laghi, bacini, natanti;
  • luoghi con rischi meccanici esposti, vicinanza di macchine ed impianti pericolosi;
  • ambienti con pericoli derivanti dai mezzi di trasporto, vicinanza dalle strade, ferrovie;
  • luoghi con rischi dati dalle basse o alte temperature, eccessiva luminosità o ridotta luminosità;
  • luoghi con elevato livello di inquinamento o di presenza di sostanze chimiche pericolose;
  • luoghi con presenza di animali pericolosi.

L’elenco riportato sopra vuole avere carattere meramente esemplificativo e non esaustivo.

 

 

State leggendo l’articolo: come cambiano le regole dello smartworking.

 


Approfondimento su come cambiano le regole dello smartworking a cura di Geom. Stefano Farina

 

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