AGGIORNAMENTO DI DATA 04 luglio 2023
In Gazzetta Ufficiale la Legge di Conversione del Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
LEGGE 3 luglio 2023, n. 85
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. (23G00095) (GU Serie Generale n.153 del 03-07-2023)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/2023
Art. 14
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente
decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente
((decreto legislativo)) e qualora richiesto dalla valutazione dei
rischi di cui all'((articolo 28))»;
((a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 e' inserito il
seguente: "3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e
alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono
assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di
cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli
interventi necessari nel limite delle risorse disponibili"));
b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo
III» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' idonee opere provvisionali
in conformita' alle disposizioni di cui al titolo IV»;
c) all'articolo 25, comma 1:
1) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «((e-bis) in
occasione della visita medica preventiva o della visita medica
preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al
lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio
rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne
valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di
idoneita', salvo che ne sia oggettivamente impossibile il
reperimento))»;
2) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) in caso
di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al
datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di
legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente: «b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in
materia di formazione, nonche' il controllo sulle attivita' formative
e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei
soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti
destinatari della stessa.»;
e) all'articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di
incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla
struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di
lavoro territorialmente competente.»;
f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Deve altresi' acquisire e conservare agli atti, per tutta
la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una
dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o
in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta
formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle
disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per
l'utilizzo.»;
g) all'articolo 73, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che
richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7,
provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico
al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e
sicuro.»;
h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le
seguenti parole: «((,)) e dell'articolo 73, comma 4-bis»;
((h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole:
«Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,» sono inserite le
seguenti: «ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 17
gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,»)).
Art. 15
Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione
dell'attivita' ispettiva
1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle
imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di
evasione od omissione contributiva, nonche' di poter disporre con
immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e
definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati
condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa,
le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del
Lavoro. ((Le informazioni di cui al primo periodo sono altresi' rese
disponibili alla Guardia di finanza, anche attraverso cooperazione
applicativa, con apposita convenzione da stipulare con l'INL entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai fini dello svolgimento dei
controlli ispettivi di cui all'articolo 7, comma 1.))
2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti
pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti
amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, ((del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto)) legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Alle attivita' previste dai commi 1 e 2 le amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 16
Attivita' di vigilanza nella Regione siciliana
1. Al fine di potenziare le attivita' di polizia giudiziaria in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di
lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro,
nell'ambito del personale gia' in servizio, individua un contingente
di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi
delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, e'
impiegato sul territorio della Regione siciliana.
Art. 17
Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in
occasione delle attivita' formative e interventi di revisione dei
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli
studenti ((delle scuole o degli istituti)) di istruzione di ogni
ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i
percorsi di istruzione e formazione professionale e le Universita',
deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1°
gennaio 2018, durante le attivita' formative, e' istituito, presso il
((Ministero del lavoro e delle politiche sociali)), un Fondo con una
dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2
milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.
2. I requisiti e le modalita' per l'accesso al Fondo di cui al
comma 1, nonche' la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile
con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati,
ai sensi dell'articolo 85, terzo comma , ((del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto)) del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il
Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il
comma 784 sono aggiunti i seguenti:
«784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano
triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale,
educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio
offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalita', le
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione
individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e ((avvalendosi
delle risorse disponibili a legislazione vigente)), il docente
coordinatore di progettazione.
784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito
sono individuate le modalita' per effettuare il monitoraggio
qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento.
784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per
l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi
con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di
prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da
adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali
e per l'orientamento((, nonche' ogni altro segno distintivo utile a
identificare gli studenti)). L'integrazione al documento di
valutazione dei rischi e' fornita all'istituzione scolastica ed e'
allegata alla Convenzione.».
5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: «percorsi di
alternanza» sono aggiunte le seguenti: «, alle capacita' strutturali,
tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonche' all'esperienza
maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento e ((all'eventuale)) partecipazione a forme di raccordo
organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti
territoriali gia' impegnati nei predetti percorsi per le competenze
trasversali e per ((l'orientamento»));
b) dopo il comma 41, e' aggiunto il seguente:
«41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e
la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il
Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per
i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»,
assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per
la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali
e per l'orientamento.»
Art. 18
Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale
del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione
terziaria professionalizzante e della formazione superiore
1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela
assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per
l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di
assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, ((del testo unico
di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attivita' di
insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di
istruzione e formazione, della formazione terziaria
professionalizzante e della formazione superiore.
2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1,
sono compresi nell'assicurazione, se non gia' previsti dall'articolo
4, ((primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto)) del
Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ((gli appartenenti alle
seguenti categorie)):
a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di
istruzione e delle scuole non paritarie, nonche' il personale del
sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi
di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di
formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attivita' di
docenza;
c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche
e alle attivita' laboratoriali;
d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonche'
ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i
ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione
professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei
cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori;
f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale
di istruzione e delle scuole non paritarie nonche' del sistema di
istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di
istruzione e formazione tecnica superiore (( (IFTS), dei)) percorsi
di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei
Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti
delle universita' e delle ((istituzioni dell'alta formazione))
artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi
verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attivita'
didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti
nell'ambito delle attivita' inserite nel Piano triennale dell'offerta
formativa e nell'ambito delle attivita' programmate dalle altre
Istituzioni gia' indicate;
g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione
professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei
cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2,
pari a 17,3 milioni di euro ((per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro
per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2025,)) si provvede ai sensi dell'articolo 44.
4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da
corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio,
sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva
spesa.
((Art. 18 - bis
Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie
delle vittime di gravi infortuni sul lavoro
1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato, per l'anno 2023, di 5
milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 e alla
conseguente determinazione dell'importo della prestazione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, si provvede, per
l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, a parziale modifica delle previsioni di cui all'articolo 1
del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75
del 18 maggio 2023.)) ———–
Sulla Gazzetta Ufficiale del 04 maggio 2023 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 48 conosciuto come “Decreto Lavoro”
DECRETO LEGGE 4 maggio 2023, n. 48
Pubblicato il Decreto Lavoro che apporta modifiche al D.Lgs. 81/2008
All’interno del Decreto Legge vari provvedimenti in materia di lavoro, contratti e sicurezza.
In particolare all’interno del Capo II “Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi”, sono presenti una serie di modifiche al Decreto Legislativo 81/2008.
Entrata in vigore: le modifiche al D.Lgs. 81/2008 entrano in vigore il giorno 5 maggio 2023.
SICUREZZA SUL LAVORO: PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE AL D.Lgs. 81/2008
DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48
Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. (23G00057) (GU Serie Generale n.103 del 04-05-2023)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2023
Capo II
Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi.
Art. 14 Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente
decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente
decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi
di cui all'articolo 28;»;
b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo
III» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' idonee opere provvisionali
in conformita' alle disposizioni di cui al titolo IV»;
c) all'articolo 25, comma 1:
1) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) in
occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la
cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene
conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di
idoneita';»;
2) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) in caso
di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al
datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di
legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente: «b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in
materia di formazione, nonche' il controllo sulle attivita' formative
e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei
soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti
destinatari della stessa.»;
e) all'articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di
incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla
struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di
lavoro territorialmente competente.»;
f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Deve altresi' acquisire e conservare agli atti, per tutta
la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una
dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o
in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta
formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle
disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per
l'utilizzo.»;
g) all'articolo 73, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che
richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7,
provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico
al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e
sicuro.»;
h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le
seguenti parole: «e dell'articolo 73, comma 4-bis».
Art. 15
Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione
dell'attivita' ispettiva
1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle
imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di
evasione od omissione contributiva, nonche' di poter disporre con
immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e
definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati
condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa,
le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del
Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresi' rese
disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle
attivita' ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all'evasione
od omissione contributiva.
2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti
pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti
amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Alle attivita' previste dai commi 1 e 2, le amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 16
Attivita' di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano
1. Al fine di potenziare le attivita' di polizia giudiziaria in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di
lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro,
nell'ambito del personale gia' in servizio, individua un contingente
di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi
delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, e'
impiegato sul territorio della Regione siciliana nonche' delle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 17
Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in
occasione delle attivita' formative e interventi di revisione dei
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli
studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e
grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi
di istruzione e formazione professionale e le Universita', deceduti a
seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018,
durante le attivita' formative, e' istituito, presso il Ministero del
lavoro delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione
finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di
euro annui, a decorrere dall'anno 2024.
2. I requisiti e le modalita' per l'accesso al Fondo di cui al
comma 1, nonche' la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile
con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati,
ai sensi dell'articolo 85, terzo comma , del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il
comma 784 sono aggiunti i seguenti:
«784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano
triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale,
educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio
offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalita', le
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione
individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il docente coordinatore di
progettazione.
784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito
sono individuate le modalita' per effettuare il monitoraggio
qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento.
784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per
l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi
con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di
prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da
adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali
e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei
rischi e' fornita all'istituzione scolastica ed e' allegata alla
Convenzione.».
5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: «percorsi di
alternanza» sono aggiunte le seguenti: «, alle capacita' strutturali,
tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonche' all'esperienza
maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento e l'eventuale partecipazione a forme di raccordo
organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti
territoriali gia' impegnati nei predetti percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento»»;
b) dopo il comma 41, e' aggiunto il seguente:
«41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e
la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il
Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per
i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»,
assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per
la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali
e per l'orientamento.»
Art. 18
Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale
del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione
terziaria professionalizzante e della formazione superiore
1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela
assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per
l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di
assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche
allo svolgimento delle attivita' di insegnamento-apprendimento
nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della
formazione terziaria professionalizzante e della formazione
superiore.
2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1,
sono compresi nell'assicurazione, se non gia' previsti dall'articolo
4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124
del 1965, le seguenti categorie:
a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di
istruzione e delle scuole non paritarie, nonche' il personale del
sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi
di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di
formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attivita' di
docenza;
c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche
e alle attivita' laboratoriali;
d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonche'
ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i
ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione
professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei
cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori;
f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale
di istruzione e delle scuole non paritarie nonche' del sistema di
istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di
formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle
universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi
all'interno dei luoghi di svolgimento delle attivita' didattiche o
laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito
delle attivita' inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e
nell'ambito delle attivita' programmate dalle altre Istituzioni gia'
indicate;
g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione
professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei
cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2,
pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro
per l'anno 2024, e 5 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2025
si provvede ai sensi dell'articolo 44.
4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da
corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio,
sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva
spesa.
Segnaliamo inoltre l'articolo 28 che tratta il tema degli incentivi per il lavoro delle persone disabili.
Art. 28
Incentivi per il lavoro delle persone con disabilita'
1. Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali
dei giovani con disabilita' e il loro diretto coinvolgimento nelle
diverse attivita' statutarie produttive e nelle iniziative
imprenditoriali, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in
favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel
processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto
decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni
persona con disabilita', di eta' inferiore a trentacinque anni,
assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre
2023, per lo svolgimento di attivita' conformi allo statuto. Il fondo
di cui al presente comma e' alimentato mediante la riassegnazione in
spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle
somme non utilizzate di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e versate nel predetto anno dalle
amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato.
2. Le modalita' di ammissione, quantificazione ed erogazione del
contributo, le modalita' e i termini di presentazione delle domande,
nonche' le procedure di controllo sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le
disabilita' e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 1° marzo 2024.
3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al
comma 1 e all'erogazione dei contributi, l'amministrazione
interessata procede alla stipula di apposite convenzioni e con
eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo.
4. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
Art. 45
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 maggio 2023
Decreto Lavoro Modifiche 81/2008
Fai click sul link per scaricare il testo integrale del Decreto Lavoro pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 103 del 04 maggio 2023.
Decreto Lavoro Modifiche 81
