LE MODIFICHE ALL’81 CONTENUTE NEL DECRETO LAVORO: LEGGE 3 LUGLIO 2023 N. 85

AGGIORNAMENTO DI DATA 04 luglio 2023

In Gazzetta Ufficiale la Legge di Conversione del Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

 

LEGGE 3 luglio 2023, n. 85

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. (23G00095) (GU Serie Generale n.153 del 03-07-2023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/2023

Art. 14 
 
        Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
 
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  le  parole:  «presente
decreto  legislativo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «presente
((decreto legislativo)) e qualora  richiesto  dalla  valutazione  dei
rischi di cui all'((articolo 28))»; 
    ((a-bis) all'articolo 18,  dopo  il  comma  3.2  e'  inserito  il
seguente:  "3.3.  Gli  obblighi   previsti   dal   presente   decreto
legislativo a carico delle amministrazioni tenute  alla  fornitura  e
alla manutenzione  degli  edifici  scolastici  statali  si  intendono
assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di
cui al comma 3.2, alla quale  sia  seguita  la  programmazione  degli
interventi necessari nel limite delle risorse disponibili")); 
    b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole:  «titolo
III» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' idonee opere provvisionali
in conformita' alle disposizioni di cui al titolo IV»; 
    c) all'articolo 25, comma 1: 
      1) dopo la lettera e) e' inserita  la  seguente:  «((e-bis)  in
occasione della  visita  medica  preventiva  o  della  visita  medica
preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41,  richiede  al
lavoratore di esibire copia della cartella  sanitaria  e  di  rischio
rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di  lavoro  e  ne
valuta il contenuto  ai  fini  della  formulazione  del  giudizio  di
idoneita',  salvo  che   ne   sia   oggettivamente   impossibile   il
reperimento))»; 
      2) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) in  caso
di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al
datore di lavoro il nominativo  di  un  sostituto,  in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di
legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»; 
    d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b)  e'  aggiunta  la
seguente: «b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi  in
materia di formazione, nonche' il controllo sulle attivita' formative
e sul rispetto della normativa  di  riferimento,  sia  da  parte  dei
soggetti che  erogano  la  formazione,  sia  da  parte  dei  soggetti
destinatari della stessa.»; 
    e) all'articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
      «12. I soggetti privati abilitati acquistano  la  qualifica  di
incaricati  di  pubblico  servizio  e  rispondono  direttamente  alla
struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di
lavoro territorialmente competente.»; 
    f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Deve altresi' acquisire e conservare agli atti, per  tutta
la durata del noleggio o  della  concessione  dell'attrezzatura,  una
dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o
in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta
formazione e addestramento specifico, effettuati  conformemente  alle
disposizioni  del  presente  Titolo,  dei  soggetti  individuati  per
l'utilizzo.»; 
    g) all'articolo 73, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle  attrezzature  che
richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo  71,  comma  7,
provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico
al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo  idoneo  e
sicuro.»; 
    h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le
seguenti parole: «((,)) e dell'articolo 73, comma 4-bis»; 
    ((h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b),  dopo  le  parole:
«Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre  2000,»  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero laurea conseguita  in  Tecniche  della  prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai  sensi
del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  della  sanita'  17
gennaio 1997, n. 58, e  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,»)). 



Art. 15 
 
Condivisione dei  dati  per  il  rafforzamento  della  programmazione
                      dell'attivita' ispettiva 
 
  1. Al fine di orientare  l'azione  ispettiva  nei  confronti  delle
imprese che evidenziano fattori di rischio in  materia  di  salute  e
sicurezza sui luoghi  di  lavoro,  di  lavoro  irregolare  ovvero  di
evasione od omissione contributiva, nonche'  di  poter  disporre  con
immediatezza di tutti  gli  elementi  utili  alla  predisposizione  e
definizione delle pratiche ispettive, gli  enti  pubblici  e  privati
condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa,
le informazioni di cui dispongono  con  l'Ispettorato  Nazionale  del
Lavoro. ((Le informazioni di cui al primo periodo sono altresi'  rese
disponibili alla Guardia di finanza,  anche  attraverso  cooperazione
applicativa, con apposita convenzione da stipulare  con  l'INL  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  ai  fini  dello  svolgimento  dei
controlli ispettivi di cui all'articolo 7, comma 1.)) 
  2. Le informazioni, i dati  oggetto  di  condivisione  e  gli  enti
pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati,  sentito  il
Garante per la protezione dei dati  personali,  attraverso  gli  atti
amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1,  ((del
codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al
decreto)) legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  3. Alle attivita' previste dai  commi  1  e  2  le  amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 


Art. 16 
 
           Attivita' di vigilanza nella Regione siciliana 
 
  1. Al fine di potenziare le attivita'  di  polizia  giudiziaria  in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,  di  rapporti  di
lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro,
nell'ambito del personale gia' in servizio, individua un  contingente
di personale ispettivo  adeguatamente  qualificato  che,  avvalendosi
delle strutture messe  a  disposizione  dall'INPS  e  dall'INAIL,  e'
impiegato sul territorio della Regione siciliana. 




Art. 17 
 
Fondo  per  i  familiari  degli  studenti  vittime  di  infortuni  in
  occasione delle attivita' formative e interventi di  revisione  dei
  percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 
 
  1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari  degli
studenti ((delle scuole o degli  istituti))  di  istruzione  di  ogni
ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per  i
percorsi di istruzione e formazione professionale e  le  Universita',
deceduti a  seguito  di  infortuni  occorsi,  successivamente  al  1°
gennaio 2018, durante le attivita' formative, e' istituito, presso il
((Ministero del lavoro e delle politiche sociali)), un Fondo con  una
dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023  e  di  2
milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024. 
  2. I requisiti e le modalita' per l'accesso  al  Fondo  di  cui  al
comma 1, nonche' la quantificazione del sostegno erogato,  cumulabile
con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per  gli  assicurati,
ai sensi dell'articolo 85, terzo comma  ,  ((del  testo  unico  delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni
sul lavoro e le malattie  professionali,  di  cui  al  decreto))  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  sono  stabiliti
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  e  con  il
Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  3.  Ai  maggiori  oneri  derivanti  dall'attuazione  del   presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e  2  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il
comma 784 sono aggiunti i seguenti: 
    «784-bis.  La  progettazione  dei  percorsi  per  le   competenze
trasversali e per l'orientamento deve essere coerente  con  il  piano
triennale  dell'offerta  formativa  e  con  il   profilo   culturale,
educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi  di  studio
offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalita',  le
istituzioni  scolastiche  del   sistema   nazionale   di   istruzione
individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e ((avvalendosi
delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente)),  il  docente
coordinatore di progettazione. 
    784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione  e  del  merito
sono  individuate  le  modalita'  per  effettuare   il   monitoraggio
qualitativo  dei  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e   per
l'orientamento. 
    784-quater.  Le  imprese  iscritte  nel  registro  nazionale  per
l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi
con un'apposita sezione ove sono indicate  le  misure  specifiche  di
prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione  individuale  da
adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze  trasversali
e per l'orientamento((, nonche' ogni altro segno distintivo  utile  a
identificare  gli  studenti)).   L'integrazione   al   documento   di
valutazione dei rischi e' fornita all'istituzione  scolastica  ed  e'
allegata alla Convenzione.». 
  5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  41,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «percorsi  di
alternanza» sono aggiunte le seguenti: «, alle capacita' strutturali,
tecnologiche e  organizzative  dell'impresa,  nonche'  all'esperienza
maturata  nei  percorsi  per  le   competenze   trasversali   e   per
l'orientamento e ((all'eventuale)) partecipazione a forme di raccordo
organizzativo con associazioni di categoria,  reti  di  scuole,  enti
territoriali gia' impegnati nei predetti percorsi per  le  competenze
trasversali e per ((l'orientamento»)); 
    b) dopo il comma 41, e' aggiunto il seguente: 
      «41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e
la piattaforma  dell'alternanza  scuola-lavoro  istituita  presso  il
Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per
i percorsi per  le  competenze  trasversali  e  per  l'orientamento»,
assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di  dati  per
la proficua progettazione dei percorsi per le competenze  trasversali
e per l'orientamento.» 
  Art. 18 
 
Estensione della tutela assicurativa degli studenti e  del  personale
  del sistema nazionale di istruzione e formazione, della  formazione
  terziaria professionalizzante e della formazione superiore 
 
  1. Allo scopo di valutare l'impatto  dell'estensione  della  tutela
assicurativa degli studenti e degli  insegnanti,  esclusivamente  per
l'anno scolastico e per l'anno  accademico  2023-2024,  l'obbligo  di
assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, ((del  testo  unico
di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 30  giugno  1965,
n.  1124  si  applica  anche  allo  svolgimento  delle  attivita'  di
insegnamento-apprendimento  nell'ambito  del  sistema  nazionale   di
istruzione    e    formazione,     della     formazione     terziaria
professionalizzante e della formazione superiore. 
  2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui  al  comma  1,
sono compresi nell'assicurazione, se non gia' previsti  dall'articolo
4, ((primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto))  del
Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ((gli appartenenti alle
seguenti categorie)): 
    a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale  di
istruzione e delle scuole non paritarie,  nonche'  il  personale  del
sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi
di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi  di
formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e  dei  Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA); 
    b) gli esperti esterni  comunque  impiegati  nelle  attivita'  di
docenza; 
    c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche
e alle attivita' laboratoriali; 
    d)  il  personale  docente  e   tecnico-amministrativo,   nonche'
ausiliario,  delle  istituzioni   della   formazione   superiore,   i
ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca; 
    e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o  riqualificazione
professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei
cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori; 
    f) gli alunni e gli studenti delle scuole del  sistema  nazionale
di istruzione e delle scuole non paritarie  nonche'  del  sistema  di
istruzione  e  formazione  professionale  (IeFP),  dei  percorsi   di
istruzione e formazione tecnica superiore (( (IFTS),  dei))  percorsi
di formazione  terziaria  professionalizzante  (ITS  Academy)  e  dei
Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti
delle  universita'  e  delle  ((istituzioni  dell'alta   formazione))
artistica, musicale e coreutica  (AFAM),  limitatamente  agli  eventi
verificatisi all'interno dei luoghi di  svolgimento  delle  attivita'
didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze,  o  comunque  avvenuti
nell'ambito delle attivita' inserite nel Piano triennale dell'offerta
formativa e  nell'ambito  delle  attivita'  programmate  dalle  altre
Istituzioni gia' indicate; 
    g) gli allievi dei corsi  di  qualificazione  o  riqualificazione
professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei
cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti. 
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  1  e  2,
pari a 17,3 milioni di euro ((per l'anno 2023, 30,4 milioni  di  euro
per l'anno 2024 e 5 milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2025,)) si provvede ai sensi dell'articolo 44. 
  4.  Le  risorse  di  cui  al  comma  3  relative  ai  rimborsi   da
corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio,
sono  conservate  nel  conto  dei  residui  per   essere   utilizzate
nell'esercizio successivo fino  alla  rendicontazione  dell'effettiva
spesa. 
 ((Art. 18 - bis 
 
        Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie 
             delle vittime di gravi infortuni sul lavoro 
 
  1. Il Fondo di sostegno per le  famiglie  delle  vittime  di  gravi
infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato,  per  l'anno  2023,  di  5
milioni di euro. 
  2. All'onere derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a  5
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  3. All'attuazione delle  previsioni  di  cui  al  comma  1  e  alla
conseguente determinazione dell'importo della prestazione  del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali 19 novembre  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, si provvede,  per
l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, a parziale modifica delle previsioni di cui  all'articolo  1
del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  n.  75
del 18 maggio 2023.)) 

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Sulla Gazzetta Ufficiale del 04 maggio 2023 è stato pubblicato il Decreto Legge n.  48 conosciuto come “Decreto Lavoro”

DECRETO LEGGE 4 maggio 2023, n. 48

Pubblicato il Decreto Lavoro che apporta modifiche al D.Lgs. 81/2008

All’interno del Decreto Legge vari provvedimenti in materia di lavoro, contratti e sicurezza.

In particolare all’interno del Capo II “Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi”, sono presenti una serie di modifiche al Decreto Legislativo 81/2008.

Entrata in vigore: le modifiche al D.Lgs. 81/2008 entrano in vigore il giorno 5 maggio 2023.

 


SICUREZZA SUL LAVORO: PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE AL D.Lgs. 81/2008

 

DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48

Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. (23G00057) (GU Serie Generale n.103 del 04-05-2023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2023

 

Capo II
Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi.


Art. 14 
         Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
 
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  le  parole:  «presente
decreto  legislativo.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «presente
decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei  rischi
di cui all'articolo 28;»; 
    b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole:  «titolo
III» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' idonee opere provvisionali
in conformita' alle disposizioni di cui al titolo IV»; 
    c) all'articolo 25, comma 1: 
      1) dopo la lettera e)  e'  inserita  la  seguente:  «e-bis)  in
occasione delle visite  di  assunzione,  richiede  al  lavoratore  la
cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene
conto del suo contenuto ai fini della formulazione  del  giudizio  di
idoneita';»; 
      2) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) in  caso
di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al
datore di lavoro il nominativo  di  un  sostituto,  in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di
legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»; 
    d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b)  e'  aggiunta  la
seguente: «b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi  in
materia di formazione, nonche' il controllo sulle attivita' formative
e sul rispetto della normativa  di  riferimento,  sia  da  parte  dei
soggetti che  erogano  la  formazione,  sia  da  parte  dei  soggetti
destinatari della stessa.»; 
    e) all'articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
      «12. I soggetti privati abilitati acquistano  la  qualifica  di
incaricati  di  pubblico  servizio  e  rispondono  direttamente  alla
struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di
lavoro territorialmente competente.»; 
    f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Deve altresi' acquisire e conservare agli atti, per  tutta
la durata del noleggio o  della  concessione  dell'attrezzatura,  una
dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o
in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta
formazione e addestramento specifico, effettuati  conformemente  alle
disposizioni  del  presente  Titolo,  dei  soggetti  individuati  per
l'utilizzo.»; 
    g) all'articolo 73, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle  attrezzature  che
richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo  71,  comma  7,
provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico
al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo  idoneo  e
sicuro.»; 
    h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le
seguenti parole: «e dell'articolo 73, comma 4-bis». 


Art. 15 
 
Condivisione dei  dati  per  il  rafforzamento  della  programmazione
                      dell'attivita' ispettiva 
 
  1. Al fine di orientare  l'azione  ispettiva  nei  confronti  delle
imprese che evidenziano fattori di rischio in  materia  di  salute  e
sicurezza sui luoghi  di  lavoro,  di  lavoro  irregolare  ovvero  di
evasione od omissione contributiva, nonche'  di  poter  disporre  con
immediatezza di tutti  gli  elementi  utili  alla  predisposizione  e
definizione delle pratiche ispettive, gli  enti  pubblici  e  privati
condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa,
le informazioni di cui dispongono  con  l'Ispettorato  Nazionale  del
Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo  sono  altresi'  rese
disponibili  alla  Guardia  di  finanza  per  lo  svolgimento   delle
attivita' ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all'evasione
od omissione contributiva. 
  2. Le informazioni, i dati  oggetto  di  condivisione  e  gli  enti
pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati,  sentito  il
Garante per la protezione dei dati  personali,  attraverso  gli  atti
amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter,  comma  1,  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  3. Alle attivita' previste dai commi  1  e  2,  le  amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Art. 16 
 
Attivita' di vigilanza  nella  Regione  siciliana  e  nelle  province
                   autonome di Trento e di Bolzano 
 
  1. Al fine di potenziare le attivita'  di  polizia  giudiziaria  in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,  di  rapporti  di
lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro,
nell'ambito del personale gia' in servizio, individua un  contingente
di personale ispettivo  adeguatamente  qualificato  che,  avvalendosi
delle strutture messe  a  disposizione  dall'INPS  e  dall'INAIL,  e'
impiegato  sul  territorio  della  Regione  siciliana  nonche'  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano. 


Art. 17 
 
Fondo  per  i  familiari  degli  studenti  vittime  di  infortuni  in
  occasione delle attivita' formative e interventi di  revisione  dei
  percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 
 
  1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari  degli
studenti delle scuole o istituti  di  istruzione  di  ogni  ordine  e
grado, anche privati, comprese le strutture formative per i  percorsi
di istruzione e formazione professionale e le Universita', deceduti a
seguito di infortuni occorsi, successivamente  al  1°  gennaio  2018,
durante le attivita' formative, e' istituito, presso il Ministero del
lavoro  delle  politiche  sociali,  un  Fondo   con   una   dotazione
finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2  milioni  di
euro annui, a decorrere dall'anno 2024. 
  2. I requisiti e le modalita' per l'accesso  al  Fondo  di  cui  al
comma 1, nonche' la quantificazione del sostegno erogato,  cumulabile
con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per  gli  assicurati,
ai sensi dell'articolo 85, terzo comma , del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'istruzione  e   del   merito   e   con   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  3.  Ai  maggiori  oneri  derivanti  dall'attuazione  del   presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e  2  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  dopo  il
comma 784 sono aggiunti i seguenti: 
    «784-bis.  La  progettazione  dei  percorsi  per  le   competenze
trasversali e per l'orientamento deve essere coerente  con  il  piano
triennale  dell'offerta  formativa  e  con  il   profilo   culturale,
educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi  di  studio
offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalita',  le
istituzioni  scolastiche  del   sistema   nazionale   di   istruzione
individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il  docente  coordinatore  di
progettazione. 
    784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione  e  del  merito
sono  individuate  le  modalita'  per  effettuare   il   monitoraggio
qualitativo  dei  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e   per
l'orientamento. 
    784-quater.  Le  imprese  iscritte  nel  registro  nazionale  per
l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi
con un'apposita sezione ove sono indicate  le  misure  specifiche  di
prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione  individuale  da
adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze  trasversali
e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione  dei
rischi e' fornita all'istituzione  scolastica  ed  e'  allegata  alla
Convenzione.». 
  5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  41,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «percorsi  di
alternanza» sono aggiunte le seguenti: «, alle capacita' strutturali,
tecnologiche e  organizzative  dell'impresa,  nonche'  all'esperienza
maturata  nei  percorsi  per  le   competenze   trasversali   e   per
l'orientamento e  l'eventuale  partecipazione  a  forme  di  raccordo
organizzativo con associazioni di categoria,  reti  di  scuole,  enti
territoriali gia' impegnati nei predetti percorsi per  le  competenze
trasversali e per l'orientamento»»; 
    b) dopo il comma 41, e' aggiunto il seguente: 
      «41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e
la piattaforma  dell'alternanza  scuola-lavoro  istituita  presso  il
Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per
i percorsi per  le  competenze  trasversali  e  per  l'orientamento»,
assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di  dati  per
la proficua progettazione dei percorsi per le competenze  trasversali
e per l'orientamento.» 

Art. 18 
 
Estensione della tutela assicurativa degli studenti e  del  personale
  del sistema nazionale di istruzione e formazione, della  formazione
  terziaria professionalizzante e della formazione superiore 
 
  1. Allo scopo di valutare l'impatto  dell'estensione  della  tutela
assicurativa degli studenti e degli  insegnanti,  esclusivamente  per
l'anno scolastico e per l'anno  accademico  2023-2024,  l'obbligo  di
assicurazione di cui all'articolo 1, terzo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica  anche
allo  svolgimento  delle  attivita'   di   insegnamento-apprendimento
nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e  formazione,  della
formazione   terziaria   professionalizzante   e   della   formazione
superiore. 
  2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui  al  comma  1,
sono compresi nell'assicurazione, se non gia' previsti  dall'articolo
4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124
del 1965, le seguenti categorie: 
    a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale  di
istruzione e delle scuole non paritarie,  nonche'  il  personale  del
sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi
di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi  di
formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e  dei  Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA); 
    b) gli esperti esterni  comunque  impiegati  nelle  attivita'  di
docenza; 
    c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche
e alle attivita' laboratoriali; 
    d)  il  personale  docente  e   tecnico-amministrativo,   nonche'
ausiliario,  delle  istituzioni   della   formazione   superiore,   i
ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca; 
    e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o  riqualificazione
professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei
cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori; 
    f) gli alunni e gli studenti delle scuole del  sistema  nazionale
di istruzione e delle scuole non paritarie  nonche'  del  sistema  di
istruzione  e  formazione  professionale  (IeFP),  dei  percorsi   di
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e  dei  percorsi  di
formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e  dei  Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti  delle
universita'  e  delle  istituzioni  di  alta  formazione   artistica,
musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli  eventi  verificatisi
all'interno dei luoghi di svolgimento delle  attivita'  didattiche  o
laboratoriali, e loro pertinenze,  o  comunque  avvenuti  nell'ambito
delle attivita' inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e
nell'ambito delle attivita' programmate dalle altre Istituzioni  gia'
indicate; 
    g) gli allievi dei corsi  di  qualificazione  o  riqualificazione
professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei
cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti. 
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  1  e  2,
pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4  milioni  di  euro
per l'anno 2024, e 5 milioni di euro anni a decorrere dall'anno  2025
si provvede ai sensi dell'articolo 44. 
  4.  Le  risorse  di  cui  al  comma  3  relative  ai  rimborsi   da
corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio,
sono  conservate  nel  conto  dei  residui  per   essere   utilizzate
nell'esercizio successivo fino  alla  rendicontazione  dell'effettiva
spesa. 



Segnaliamo inoltre l'articolo 28 che tratta il tema degli incentivi per il lavoro delle persone disabili.

Art. 28 
 
        Incentivi per il lavoro delle persone con disabilita' 
 
  1. Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali
dei giovani con disabilita' e il loro  diretto  coinvolgimento  nelle
diverse  attivita'   statutarie   produttive   e   nelle   iniziative
imprenditoriali, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  un
apposito fondo finalizzato al  riconoscimento  di  un  contributo  in
favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,   delle   organizzazioni   di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel
processo di  trasmigrazione  di  cui  all'articolo  54  del  predetto
decreto  legislativo  n.  117  del  2017,  delle  organizzazioni  non
lucrative di  utilita'  sociale  di  cui  al  decreto  legislativo  4
dicembre 1997, n. 460, iscritte nella  relativa  anagrafe,  per  ogni
persona con disabilita',  di  eta'  inferiore  a  trentacinque  anni,
assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il  31  dicembre
2023, per lo svolgimento di attivita' conformi allo statuto. Il fondo
di cui al presente comma e' alimentato mediante la riassegnazione  in
spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle
somme non utilizzate di cui all'articolo 104, comma  3,  del  decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020,  n.  77  e  versate  nel  predetto  anno  dalle
amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  2. Le modalita' di ammissione, quantificazione  ed  erogazione  del
contributo, le modalita' e i termini di presentazione delle  domande,
nonche' le procedure di  controllo  sono  definiti  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per  le
disabilita' e del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro il 1° marzo 2024. 
  3. Per le operazioni relative alla gestione del  fondo  di  cui  al
comma  1   e   all'erogazione   dei   contributi,   l'amministrazione
interessata procede  alla  stipula  di  apposite  convenzioni  e  con
eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo. 
  4. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del  fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189. 



Art. 45 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 maggio 2023 


Decreto Lavoro Modifiche 81/2008

Fai click sul link per scaricare il testo integrale del Decreto Lavoro pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 103 del 04 maggio 2023.

DECRETO LAVORO MODIFICHE 81

 


Decreto Lavoro Modifiche 81

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