NOTIFICA PRELIMINARE CALABRIA

Notifica Preliminare Calabria

INVIO NOTIFICA PRELIMINARE
REGIONE CALABRIA

Ultimo aggiornamento di questa pagina sabato 19 febbraio 2022


NOTIFICA PRELIMINARE CALABRIA

ATTENZIONE:

La presente pagina non è gestita dalla Regione Calabria, ma fa parte di un sito informativo e divulgativo gestito e curato dal Geom. Stefano Farina ed ha esclusivamente uno scopo informativo.

I link riportati nella presente pagina e indicati con l’asterisco (*) rimandano al portale Regionale

Si rimanda ai siti ufficiali delle singole Regioni e Province Autonome per ogni riferimento ed informazione relativamente a

  • gestione delle notifiche preliminari,
  • problemi di connessione od accesso
  • scadenze
  • modalità di invio
  • altre informazioni in materia

 

Si precisa che le singole Regioni, Prefetture, Aziende Sanitarie Locali, Direzioni Provinciali del Lavoro e Comuni di riferimento hanno adottato modalità di invio che possono essere unificate o differenziate. Vi invitiamo a verificare personalmente gli adempimenti e le modalità di invio. In queste pagine riportiamo esclusivamente le informazioni generali e nessun addebito ci può essere elevato in caso di errori o carenze (che sono del tutto involontarie).

 


Notifiche preliminari cantieri edili regione Calabria

 

Il Sistema Informativo SIRCON ha la finalità di semplificare le modalità di invio delle Notifiche Preliminari.

Da SIRCON sarà possibile inviare a tutti gli enti preposti (Comuni, SPISAL/ASP, Ispettorato del Lavoro, Prefetture) e in tutti i comuni della Regione Calabria il documento richiesto a norma dell’art. 99 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche.

 

Entra nella pagina del portale per effettuare l’inserimento della notifica facendo click sul link sottostante

ASSISTENZA E CONTATTI

Cassa Edile di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

Viale Argento Gaetano, 3
88100 Catanzaro
Tel. 0961 507311
info@cassaedile-czkrvv.it

Cassa Edile Cosentina

Via Monte Santo, 116
87100 Cosenza
Tel. 0984 77633
cassaedilecs@tin.it

Cassa Edile di Reggio Calabria

Via Vecchia San Sperato 2/A
Reggio Calabria
Tel. 0965 830011 – 0965 672107
info@cassaedilerc.org

Assistenza tecnica

Per ricevere supporto in merito a problematiche di natura tecnica durante l’uso del servizio, è possibile inviare all’indirizzo assistenza@notifichepreliminaricalabria.it un’email con la descrizione del problema riscontrato. Il servizio tecnico vi ricontatterà nel più breve tempo possibile.

Perché utilizzare SIRCON [indicazioni presenti sul portale SIRCON]

Il Sistema Informativo SIRCON ha la finalità di semplificare le modalità di raccolta ed invio delle Notifiche Preliminari concernenti i cantieri edili. L’invio di tali dati e informazioni è una incombenza dei committenti che viene sovente svolta con la collaborazione di professionisti che agiscono in qualità di loro ausiliari tecnici.

Il software infatti supporta la compilazione delle informazioni da inviare obbligatoriamente a SPISAL, Ispettorato del Lavoro e all’amministrazione concedente, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., consentendo anche la loro stampa tramite modulistica standard e la trasmissione di altri dati utili alla sicurezza nei cantieri per tutti i comuni della regione Calabria. Inoltre, a partire dal 5/10/18, il sistema è stato adeguato per ottemperare al D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 che ha introdotto per il committente l’obbligo di invio della notifica preliminare anche alla Prefettura della provincia in cui è localizzato il cantiere.

L’invio delle Notifiche Preliminari verrà effettuato dal sistema informatico tramite PEC e parallelamente tutte le amministrazioni convenzionate con il SIRCON avranno l’accesso al database delle trasmissioni effettuate al fine di procede alla ricerca e analisi statistiche delle informazioni presenti. Inoltre i singoli servizi ispettivi avranno la possibilità di utilizzare smartphone/tablet per raggiungere la posizione geolocalizzata del cantiere denunciato in Notifica Preliminare.

Il SIRCON, pertanto, consentirà la progressiva dematerializzazione della Notifica Preliminare attraverso la trasmissione in via telematica, con riduzione di costi e di tempi per cittadini e operatori professionali, ciò sarà sempre più possibile quando il sistema sarà totalmente a regime e le PA aderiranno alla convenzione gratuita offerta dal sistema delle Casse Edili in Calabria. Tale invio consentirà alle Casse Edili di poter acquisire le informazioni essenziali per procedere da parte delle imprese/consulenti all’invio della denuncia cantiere (DNL), acquisendo automaticamente le informazioni necessarie e già presenti online sul SIRCON. Si specifica che le Casse Edili, in qualità di Organismi Paritetici (così definiti dall’art.2, comma ee), possono acquisire le Notifiche Preliminari presso gli organi di vigilanza (art. 99, comma 1).

 

FAQ dal PORTALE SIRCON

Che cosa è e a cosa serve la Notifica Preliminare?

Si tratta di una comunicazione che ha lo scopo di informare gli organi di vigilanza di quali cantieri edili vengano aperti nel territorio di competenza. Tali informazioni dovrebbero consentire agli Enti di controllo di programmare gli interventi di vigilanza nel settore edile.

Chi è obbligato a trasmetterla e a chi?

E’ obbligato il Committente o il Responsabile dei Lavori.
La Notifica Preliminare verrà trasmessa all’ispettorato del lavoro, SPISAL/ASP e Prefettura e una copia della stessa all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.

Quando è necessario inviare la Notifica Preliminare?

L’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) definisce compiutamente i casi in cui occorre procedere alla Notifica Preliminare. In particolare prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmetta all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro (ora Ispettorato del Lavoro) territorialmente competenti la Notifica Preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

  1. cantieri di cui all’art. 90, comma 3, ossia cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, il committente designa anche il coordinatore per la progettazione)
  2. cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie precedenti (lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera
  3. cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno

Copia della Notifica Preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni possono chiedere copia dei dati relativi alle Notifiche Preliminari presso gli organi di vigilanza.

Cosa si intende per uomini-giorno?

Si intende l’entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera.

Quali sono le garanzie e i vantaggi che offre SIRCON?

Garantisce la certezza della consegna in tempo reale e in modalità telematica a tutti i soggetti previsti e tenuti alla ricezione della Notifica Preliminare con un netto vantaggio di ridurre i tempi di invio e l’azzeramento dei costi.
In particolare il SIRCON invia direttamente tramite PEC agli organi competenti la Notifica Preliminare; il soggetto registrato sul SIRCON, obbligato all’invio della Notifica Preliminare, avrà la possibilità di visualizzare l’invio della PEC agli enti preposti in quanto riceverà <> la comunicazione di inoltro della Notifica Preliminare automaticamente indirizzata dal sistema informatico alle rispettive PA di competenza.

Come si fa ad accedere a SIRCON?

Per accedere a SIRCON è necessario registrarsi su www.notifichepreliminaricalabria.it, l’utente riceverà una mail di conferma per convalidare il proprio indirizzo di posta elettronica. Da momento in cui è completata la procedura di iscrizione l’utente registrato potrà inviare, senza conoscere i vari indirizzi delle PA competenti, le Notifiche Preliminari afferenti ai diversi comuni della regione Calabria.

Quali informazioni contiene la Notifica Preliminare?

L’Allegato XII del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) definisce i contenuti della Notifica Preliminare ASL. La Notifica Preliminare ASL deve contenere:

  1. data della comunicazione
  2. indirizzo del cantiere
  3. generalità del committente/i
  4. natura dell’opera
  5. responsabile/i dei lavori
  6. coordinatore per la sicurezza durante la progettazione dell’opera
  7. coordinatore per la sicurezza durante la realizzazione dell’opera
  8. data presunta d’inizio dei lavori in cantiere
  9. durata presunta dei lavori in cantiere
  10. numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
  11. numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
  12. identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate
  13. ammontare complessivo presunto dei lavori

Sono previste delle sanzioni per il mancato invio della copia della Notifica Preliminare e dei relativi aggiornamenti all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività?

Si, è previsto che i committenti o i Responsabili dei Lavori per la violazione dell’art. 90, comma 9 lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 1.800,00 (eventuale sanzione ridotta pari a € 500,00), ovviamente per lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.

Sono previste delle sanzioni per il mancato deposito della Notifica Preliminare e dei relativi aggiornamenti presso il cantiere/luogo di lavoro?

Non sono previste delle sanzioni pecuniarie, però, ai sensi del comma 10 dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 (articolo così modificato dall’art. 59 del D.Lgs. n. 106 del 2009):

«In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.».

Gli Organi di vigilanza, sia la Direzione Territoriale del Lavoro che la Asl sono tenute a comunicare la mancata detenzione della Notifica Preliminare presso il cantiere alla Amministrazione concedente il titolo abilitativo affinché lo stesso venga sospeso.


REGOLE PER L’INVIO NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI IN CALABRIA

Ci scusiamo, ma non siamo in possesso di ulteriori infomazioni relative alle modalità di invio ai soggetti (Azienda Sanitaria, Direzione Provinciale del Lavoro, Prefettura, Comuni).

Al fine di evitare sanzioni o contestazioni, Vi invitiamo a chiedere direttamente ai soggetti stessi quali sono le modalità di comunicazione della notifica preliminare.

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