OBBLIGO LINEE VITA TRENTO

OBBLIGO LINEE VITA Provincia Autonoma di Trento

OBBLIGO LINEE VITA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Ultimo aggiornamento di questa pagina sabato 05 marzo 2022


 

OBBLIGO LINEE VITA TRENTO – ATTENZIONE:

La presente pagina non è gestita dalla Provincia Autonoma di Trento, ma fa parte di un sito informativo e divulgativo gestito e curato dal Geom. Stefano Farina ed hanno esclusivamente uno scopo informativo.

Si rimanda ai siti ufficiali delle singole Regioni e Province Autonome o dei Comuni/Città Metropolitane per ogni riferimento ed informazione relativamente a
– obbligo di posizionamento sistemi anticaduta,
– indicazioni relative alle modalità di posizionamento,
– tipologia di sistemi utilizzabili,
– altre informazioni in materia

Si precisa che le singole Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni possono avere adottato/aggiornato le normative di riferimento.

Vi invitiamo a verificare direttamente gli adempimenti e gli obblighi previsti.
In queste pagine riportiamo esclusivamente le informazioni generali e nessun addebito ci può essere elevato in caso di errori o carenze (che sono del tutto involontarie).

 


PREMESSA OBBLIGO LINEE VITA TRENTO

La prevenzione del rischio di caduta dall’alto, in particolare per le attività di manutenzione dei tetti e di quanto sui tetti è presente (pannelli fotovoltaici, pannelli solari, antenne, pulizia camini, …) è un obbligo morale che ogni proprietario dovrebbe considerare.

In alcune regioni e province autonome, a seguito di realizzazione nuovi edifici, ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie della copertura, vige l’obbligo di posizionare sistemi di sicurezza atti a prevenire il rischio di caduta dall’alto degli operatori.

 

IN QUESTA PROVINCIA VIGE L’OBBLIGO DI
INSTALLAZIONE LINEE VITA SULLE COPERTURE ?

(Indicazione in base alle informazioni in nostro possessoOBBLIGO LINEE VITA

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVAMENTE ALL’OBBLIGO LINEE VITA TRENTO

  • Legge provinciale 9 febbraio 2007, n.3

Prevenzione delle cadute dall’alto e promozione della sicurezza sul lavoro

(b.u. 20 febbraio 2007, n. 8)

 

  • Decreto del Presidente della Provincia 25 febbraio 2008, n. 7-114/Leg

Approvazione del regolamento tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall’alto nei lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture, ai sensi dell’art. 91 ter della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22

pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige nr. 15 dell’8 aprile 2008


Regolamento obbligo linee vita Trento in vigore dal 23 aprile 2008


Legge provinciale 9 febbraio 2007, n.3

Art. 1

Inserimento dell’articolo 91 ter nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)


Art.91 ter della legge provinciale n.22 del 1991

  1. Quest’articolo detta norme di prevenzione e controllo da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o a edifici esistenti, per prevenire i rischi d’infortunio a seguito di cadute dall’alto nel corso dei successivi lavori di manutenzione ordinaria delle coperture.
  2. I progetti relativi a interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione o le coperture di edifici già esistenti, allegati alla richiesta di concessione edilizia o alla denuncia d’inizio di attività:
    a) prevedono l’applicazione delle misure preventive e protettive previste dal regolamento tecnico di cui al comma 6, di seguito denominato regolamento tecnico, che consentono, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, lavori in quota in condizioni di sicurezza;b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura, contenente l’indicazione della posizione dei punti di ancoraggio che devono essere conformi al regolamento tecnico.
  3. Al termine dei lavori, il rispetto delle norme anticaduta del regolamento tecnico e l’installazione di punti di ancoraggio sulla copertura conformi al regolamento tecnico sono dichiarati da un tecnico abilitato.
  4. La mancata previsione delle misure preventive e protettive previste dal regolamento tecnico ai sensi del comma 2, lettera a), la mancanza dell’elaborato tecnico della copertura di cui al comma 2, lettera b), impediscono il rilascio della concessione edilizia e sospendono il decorso dei termini previsti dall’articolo 91 bis per l’efficacia della denuncia d’inizio di attività, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 91 bis.
  5. La mancanza della dichiarazione prevista dal comma 3 impedisce il rilascio del certificato di abitabilità.
  1. Il regolamento tecnico di cui al comma 2 contiene:

a) le misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti per garantire, nei successivi lavori di manutenzione sulla copertura, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza;

b) i contenuti dell’elaborato tecnico della copertura nonché gli adempimenti ad esso collegati;

c) i requisiti dei punti di ancoraggio, muniti di marcatura CE e attestato di certificazione CE.

  1. Il regolamento tecnico è direttamente applicabile e prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con esso.

[ESTRATTO]

Allegato parte integrante – Allegato A

Criteri generali di progettazione delle misure preventive e protettive

 

1) Percorso e accesso alla copertura

1.1. I percorsi di accesso alla copertura possono essere interni o esterni e devono consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili e di materiali in condizioni di sicurezza.

1.2. Lungo l’intero sviluppo dei percorsi interni è necessario che:

    1. gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
    2. sia garantita un’illuminazione di almeno 20 lux;
    3. sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali e di utensili da trasportare, con larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito   dell’operatore
    4. i percorsi orizzontali devono essere muniti, con riguardo ai lati prospicienti il vuoto, di idonee protezioni contro il rischio di caduta dall’alto;
    5. i percorsi verticali sono prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere   utilizzate scale fisse, scale retrattili e scale portatili.

1.3. Le indicazioni di cui al punto 1.2 si applicano, in quanto compatibili, anche ai percorsi esterni.

1.4. Nel caso di percorsi non permanenti devono essere individuati posizioni e spazi in grado di ospitare le soluzioni prescelte. Tali percorsi si realizzano tramite:

    1. scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco;
    2. apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota;
    3. apprestamenti

1.6. Un accesso interno deve presentare le seguenti caratteristiche:

    1. se costituito da un’apertura verticale, essa deve avere una larghezza minima di 0,70 metri e un’altezza minima di 1,20 metri. Limitatamente agli edifici esistenti, in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili possono essere prese in considerazione dimensioni diverse, tali comunque da garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali;
    2. i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti; il sistema di apertura dell’anta deve essere agevole e sicuro;b) se costituito da un’apertura orizzontale o inclinata, essa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere di almeno 0,70 metri e comunque di superficie non inferiore a 0,50 metri quadri;
    3. accessi con caratteristiche diverse sono ammessi, in relazione alla tipologia del fabbricato, purché idonei a garantire il passaggio e il trasferimento di un operatore e di materiali e utensili in condizioni di sicurezza;
    4. nella zona di accesso alla copertura deve essere apposta idonea cartellonistica identificativa, da cui risulti l’obbligo di utilizzo di sistemi di arresto della caduta, l’identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio.

 

2) Transito e stazionamento sulle coperture

2.1. Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza mediante elementi protettivi, quali:

    1. linee di ancoraggio;
    2. dispositivi di ancoraggio;
    3. ganci di sicurezza da tetto;
    4. parapetti;
    5. passerelle e andatoie per il transito di persone e materiali;
    6. reti di sicurezza;
    7. impalcati.

2.2. L’impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o di ganci di sicurezza da tetto è consentito solo per brevi spostamenti o qualora le linee di ancoraggio non risultino installabili per le caratteristiche delle coperture o per le ragioni previste dall’articolo 3, comma 3.


  Di seguito alcuni schemi riassuntivi degli obblighi linee vita Trento:

OBBLIGO LINEE VITA Provincia Autonoma di TrentoOBBLIGO LINEE VITA Provincia Autonoma di Trento

 

Leggi la normativa regionale per vedere i contenuti relativo all’OBBLIGO LINEE VITA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Scarica il provvedimento normativo Scarica il provvedimento normativo

aaa


 

DISCLAIMER

Vi invitiamo a verificare direttamente gli adempimenti e gli obblighi previsti.
In queste pagine riportiamo esclusivamente le informazioni generali e nessun addebito ci può essere elevato in caso di errori o carenze (che sono del tutto involontarie).

 

 


SELEZIONA UNA REGIONE O UNA PROVINCIA DIFFERENTESCEGLI UNA REGIONE DIFFERENTE


Consenso ai cookie GDPR con Real Cookie Banner