Assomusica, “ Chiarimenti sul decreto interministeriale 22 Luglio 2014” – seconda parte

[ FONTE PUNTOSICURO.it ]

Decreto palchi: la gestione dei rischi da interferenze

Un documento che presenta chiarimenti sul decreto interministeriale 22 Luglio 2014, relativo alla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici, si sofferma sull’importanza di un’efficace gestione dei rischi derivati dalle interferenze.

Per favorire la corretta applicazione pratica del Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici, previsto dall’art. 88, comma 2-bis del D. Lgs. n. 81/2008, continuiamo la pubblicazione dei “Chiarimenti sul decreto interministeriale 22 Luglio 2014” elaborati dall’Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal vivo ( Assomusica) con il contributo tecnico dell’ ASL Milano. Dopo aver parlato, nella prima parte, della gestione dei rischi derivati dalle interferenze, ci soffermiamo oggi in particolare sull’applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008. Le altre parti saranno pubblicate dal nostro giornale nelle prossime settimane.

L’applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008

Per tenere conto delle “particolari esigenze” di settore, individuate puntualmente all’articolo 2 del decreto [1] [il decreto interministeriale 22 Luglio 2014, ndr], l’articolo 3 descrive come le disposizioni del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 trovino applicazione ai lavori svolti negli spettacoli, mentre il successivo articolo 4 provvede ad una analoga regolamentazione rispetto al Capo II (lavori in quota).

Il decreto ha operato in questo caso con due distinte modalità semplificatorie; innanzitutto sono indicate quelle disposizioni (di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008) che non trovano più applicazione nei cantieri per spettacoli, in quanto assolutamente non pertinenti all’attività svolta. Tra queste si segnala:

– abolizione dell’obbligo per il committente di prendere in considerazione, in fase di progettazione dell’opera, il Fascicolo Tecnico dell’Opera. Di conseguenza viene abrogato l’obbligo per il CSP di redazione di tale documento;

– abolizione dell’obbligo da parte del Committente/RL di indicare sul cartello di cantiere i nominativi del CSP e del CSE;

– abolizione dell’obbligo da parte del Committente/RL di chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo riportante gli estremi dei numeri di iscrizione ad INAIL, INPS e casse edili ed il CCNL stipulato;

– abolizione dell’obbligo da parte del Committente/RL di inviare copia della notifica preliminare, DURC delle imprese esecutrici e una dichiarazione di assolvimento degli obblighi di cu all’articolo 90, comma 9, lettere a) e c), d.lgs. n. 81/2008, all’amministrazione concedente il titolo abilitativo;

– abolizione della disposizione di cui all’articolo 90, comma 10, del d.lgs. n. 81/2008 che prevede la sospensione del titolo abilitativo in assenza di PSC, FTO o notifica preliminare;

– abolizione della disposizione di cui all’articolo 90, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008 che prevede la possibilità di non nominare il CSP per lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore ai 100.000 €.

Altre disposizioni sono state rimodulate per consentire un’ottimale applicazione nel settore in trattazione e, in particolare:

– ai fini dell’applicazione dell’obbligo di cui all’articolo 100, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 il PSC ed i POS devono essere messi a disposizione dei Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza prima dell’inizio dei lavori e non più almeno 10 giorni prima del loro avvio;

– è stata introdotta la possibilità per le maestranze di individuare un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo;

– il decreto puntualizza che l’opera temporanea non necessita di opere provvisionali, ovvero ponteggi e simili, per la realizzazione delle stesse, qualora tale opera garantisca idoneo sostegno per i lavoratori. Seppur il decreto non definisca nel dettaglio le caratteristiche richieste alle opere temporanee per risultare idonee al sostegno degli operatori, si può intendere idonea a tale scopo una dichiarazione redatta da professionista abilitato a norma di legge circa la resistenza ai carichi statici e dinamici dovuti sia al peso degli operatori che intervengono durante l’allestimento ma anche ad una loro eventuale caduta dalla struttura, trattenuta da sistemi anticaduta. In altre parole le opere temporanee oltre a sostenere il peso di tecnologie e operatori, devono disporre di punti di ancoraggio per DPI anticaduta;

– il decreto identifica inoltre, senza entrare nel merito, la necessità di un’eventuale ulteriore formazione ed informazione specifica, aggiuntiva rispetto al corso per ponteggisti, quelle tipologie di lavoratori addetti al montaggio e smontaggio di opere temporanee. Si ritiene che tale ulteriore formazione sia sempre da prevedere; ciò in considerazione del fatto che, seppur nel montaggio di un palco vengano impiegati anche elementi multidirezionali (simili a quelli impiegati per il montaggio dei ponteggi), le tecniche costruttive utilizzate siano del tutto particolari e specifiche, differenziandosi notevolmente da quelle previste nel programma formativo dei corsi per ponteggisti. I contenuti e la durata di tale ulteriore formazione sono a discrezione e responsabilità del datore di lavoro. In ogni caso, la formazione deve risultare adeguata e sufficiente (scaff e arrampicatori);

– per quanto riguarda i lavoratori impiegati in attività che prevedono il posizionamento mediante funi il decreto prevede la necessità di una ulteriore, eventuale formazione che vada oltre il livello base rappresentato dal “Corso Funi”. Anche in tale caso, il decreto non definisce quali siano i requisiti di questa ulteriore formazione né la sua durata minima. Senza voler definire in questa sede il profilo professionale del personale impiegato in tali lavorazioni, nel settore dello spettacolo questi lavoratori sono i rigger.

Il rigger è colui che tra le sue attività principali in quota installa paranchi ad uso scenotecnico (motori), realizzando l’esatto punto di appendimento [2].  Egli provvede inoltre alla messa in sicurezza dei carichi sospesi.

Tale lavoratore deve possedere competenze professionali di altissimo contenuto tecnologico ma anche di “progettazione”; deve, inoltre, essere in grado di impiegare correttamente tecniche di lavoro in quota che differiscono dalle comuni procedure operative impiegate in altri settori (ad esempio edilizia, manutenzione e pulizia in altezza e così via).

Pertanto, è auspicabile che le competenze appena descritte trovino riscontro e attestazione in appositi percorsi formativi riconosciuti, tenuto conto che l’attuale percorso formativo per lavorazione su funi (il c.d. “Corso Funi”) è condizione essenziale ma non sufficiente, che dovrà dunque essere implementata a cura del datore di lavoro.

 RPS


[1] Il quale le identifica come segue:
a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti.

[2] In base al layout redatto dal capo rigger e validato dal tecnico-progettista abilitato.

 

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