DELIBERA 30 ottobre 2018: whistleblowing

AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 30 ottobre 2018

Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita’ di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing). (Delibera n. 1033). (18A07363) (GU Serie Generale n.269 del 19-11-2018)

 

In Gazzetta Ufficiale la DELIBERA 30 ottobre 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di whistleblowing.

AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 30 ottobre 2018

Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di
tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita’ di cui
siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui
all’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d.
whistleblowing). (Delibera n. 1033). (18A07363)
(GU n.269 del 19-11-2018)

Capo I
Disposizioni generali

IL CONSIGLIO DELL’AUTORITA’
NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Visto l’art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visti gli articoli 19, comma 5, e 31 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114;
Visto l’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato dall’art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 e,
in particolare, il comma 6;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto l’art. 34-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il «Regolamento concernente l’accesso ai documenti formati o
detenuti dall’Autorita’ ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
febbraio 2016 con il quale e’ stato approvato il Piano di riordino
dell’Autorita’ nazionale anticorruzione;
Visti il «Regolamento sull’esercizio dell’attivita’ di vigilanza in
materia di contratti pubblici», il «Regolamento sull’esercizio
dell’attivita’ di vigilanza in materia di prevenzione della
corruzione», il «Regolamento sull’esercizio dell’attivita’ di
vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33», il «Regolamento
sull’esercizio dell’attivita’ di vigilanza in materia di
inconferibilita’ e incompatibilita’ di incarichi nonche’ sul rispetto
delle regole di comportamento dei pubblici funzionari»;
Vista la «Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di
vigilanza» dell’Autorita’;
Viste le «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico
che segnala illeciti (c.d. whistleblower)» dell’Autorita’;
Vista la delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 recante il
«Riassetto organizzativo dell’Autorita’ nazionale anticorruzione a
seguito dell’approvazione del Piano di riordino e delle nuove
funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione
della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di
responsabilita’ in base alla missione istituzionale dell’Autorita’»,
come modificata dalla delibera n. 1 del 10 gennaio 2018;
Tenuto conto della procedura di consultazione pubblica terminata il
30 settembre 2018;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «art. 54-bis», l’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dall’art. 1 della legge 30 novembre
2017, n. 179;

b) «Autorita’», l’Autorita’ nazionale anticorruzione;

c) «Presidente», il Presidente dell’Autorita’;

d) «Consiglio», il Consiglio dell’Autorita’;

e) «ufficio», l’Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni
pervenute all’Autorita’, ai sensi dell’art. 54-bis, competente per il
procedimento sanzionatorio di cui al presente regolamento;

f) «dirigente», il dirigente dell’ufficio;

g) «responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT)», il soggetto individuato ai sensi dell’art. 1,
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato
dall’art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

h) «comunicazione», la comunicazione di violazioni di cui al
comma 6, primo periodo, dell’art. 54-bis fatta in ogni caso
all’Autorita’, ai sensi del comma 1, penultimo periodo, dell’art.
54-bis, da parte dell’interessato o delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale si
ritiene siano state commesse tali violazioni;

i) «segnalazione», la segnalazione di violazioni di cui al comma
6, secondo e terzo periodo, dell’art. 54-bis all’Autorita’, da parte
dei soggetti di cui al comma 2, dell’art. 54-bis;

j) «misure discriminatorie», tutte le misure individuate all’art.
54-bis, comma 1, primo periodo, adottate in conseguenza della
segnalazione di reati o irregolarita’ di cui allo stesso comma 1,
aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di
lavoro del segnalante come definito al comma 2, dell’art. 54-bis;

k) «sanzioni», le sanzioni amministrative pecuniarie individuate
nel loro ammontare minimo e massimo dall’art. 54-bis, comma 6.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito del potere
regolamentare riconosciuto all’Autorita’, disciplina il procedimento
per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all’art. 54-bis, comma 6.

Art. 3 – Attivita’ sanzionatoria d’ufficio, su comunicazione e su segnalazione

1. L’Autorita’ esercita il potere sanzionatorio:

a) d’ufficio, qualora accerti una o piu’ delle violazioni di cui
all’art. 54-bis, comma 6, nell’ambito di attivita’ espletate secondo
la direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza
dell’Autorita’;

b) su comunicazione di cui all’art. 1, comma 1, lettera h);

c) su segnalazione di cui all’art. 1, comma 1, lettera i).

2. Le comunicazioni e le segnalazioni sono presentate, di norma,
attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile sul
sito istituzionale dell’Autorita’, che utilizza strumenti di
crittografia e garantisce la riservatezza dell’identita’ del
segnalante e del contenuto della segnalazione nonche’ della relativa
documentazione.

Art. 4 – Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento sanzionatorio e’ il dirigente.

2. Il responsabile del procedimento, esaminate le comunicazioni e
le segnalazioni e attribuito alle stesse l’ordine di priorita’ di cui
all’art. 5, puo’ individuare uno o piu’ funzionari cui affidare lo
svolgimento dell’istruttoria.

Art. 5 – Ordine di priorita’ delle comunicazioni e delle segnalazioni

1. Le comunicazioni e le segnalazioni sono trattate secondo il
seguente ordine di priorita’:

a) nei casi di cui al comma 6, primo periodo, art. 54-bis, si ha
riguardo alla gravita’ delle misure discriminatorie e all’eventuale
danno alla salute nonche’ alla reiterata adozione di misure
discriminatorie e alla adozione di piu’ misure discriminatorie
oltreche’ alla partecipazione di diversi soggetti all’adozione di
misure discriminatorie;

b) nei casi di cui al comma 6, secondo periodo, art. 54-bis, si
ha riguardo all’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione
delle segnalazioni nonche’ all’adozione di procedure non conformi
alle linee guida dell’Autorita’, in particolare, riguardo alla
promozione, ai sensi dell’art 54-bis, comma 5, ultimo periodo, del
ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza
dell’identita’ del segnalante e del contenuto della segnalazione
nonche’ della relativa documentazione;

c) nei casi di cui al comma 6, terzo periodo, art. 54-bis, si ha
riguardo alla gravita’ degli illeciti segnalati al RPCT, all’ampiezza
dell’intervallo temporale della inerzia del RPCT e al numero degli
illeciti segnalati al RPCT.

Art. 6 – Provvedimenti conclusivi del procedimento

1. Il procedimento si conclude con l’adozione di uno o piu’ dei
seguenti provvedimenti:

a) di archiviazione, qualora sia stata riscontrata l’assenza dei
presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione
amministrativa pecuniaria;

b) di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il
minimo ed il massimo edittale, tenuto conto del criterio della
dimensione dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la
comunicazione o la segnalazione di cui all’art. 54-bis, comma 6 e dei
criteri di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981.

Capo II
Procedimento sanzionatorio

Art. 7 – Avvio del procedimento

1. La comunicazione di avvio del procedimento e’ effettuata dal
responsabile del procedimento mediante lettera di contestazione degli
addebiti.

2. La comunicazione e’ inviata ai soggetti destinatari del
provvedimento finale.

3. Nella comunicazione di avvio di cui al comma 1 sono indicati:

a) l’oggetto del procedimento;

b) la contestazione della violazione, con l’indicazione delle
disposizioni violate, delle relative norme sanzionatorie e delle
sanzioni comminabili all’esito del procedimento, nonche’ la menzione
della possibilita’ di effettuare, entro sessanta giorni, il pagamento
della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 689/1981, indicandone le modalita’;

c) il responsabile del procedimento;

d) l’ufficio presso cui si puo’ accedere agli atti;

e) la facolta’ di presentare eventuali memorie, deduzioni scritte
e documenti nonche’ la richiesta di audizione presso l’ufficio e il
termine entro cui possono essere presentati;

f) la facolta’ per i soggetti che abbiano esercitato una delle
facolta’ di cui alla lettera precedente di richiedere l’audizione al
Consiglio e il termine entro cui essa puo’ essere richiesta;

g) la casella di posta elettronica certificata (PEC), presso la
quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento, e
l’invito a comunicare, con il primo atto utile, l’eventuale altra
PEC, presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le
comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento;

h) il termine di conclusione del procedimento.

4. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento,
decorrente dall’acquisizione della notizia della violazione di cui
all’art. 54-bis, comma 6, o della comunicazione o della segnalazione,
e’, salve specifiche esigenze del procedimento, di novanta giorni.

5. Il termine di cui al precedente comma puo’ essere prorogato in
presenza di particolari e motivate esigenze istruttorie, anche in
caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento. Il
responsabile del procedimento comunica la proroga ai soggetti di cui
al comma 2 e ne informa i soggetti di cui al comma 8.

6. In ragione di un rilevante numero di destinatari la
comunicazione personale di cui al comma 2 puo’ essere sostituita da
modalita’ di volta in volta stabilite dall’Autorita’, nel rispetto
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

7. Il responsabile del procedimento invia al Consiglio, con cadenza
bimestrale, l’elenco dei procedimenti avviati ai sensi del presente
articolo.

8. Il responsabile del procedimento informa dell’avvio del
procedimento sanzionatorio i soggetti che hanno effettuato le
comunicazioni o le segnalazioni.

Art. 8 – Istruttoria

1. L’Ufficio, ricevute le deduzioni e i documenti dei soggetti cui
e’ stato comunicato l’avvio del procedimento, o scaduto il termine
per la loro presentazione, procede all’esame degli atti del
procedimento sanzionatorio.

2. Il responsabile del procedimento puo’ richiedere ulteriori
informazioni, chiarimenti, atti e documenti ai soggetti cui e’ stato
comunicato l’avvio del procedimento, anche avvalendosi dell’ufficio
ispettivo dell’Autorita’, della Guardia di finanza, ovvero
dell’Ispettorato per la funzione pubblica del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Le richieste di cui al precedente comma sono formulate per
iscritto e indicano:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si effettuano tali
richieste;
b) il termine per l’adempimento che, tenuto conto dell’urgenza,
della quantita’ e qualita’ delle informazioni e dei documenti
richiesti, e’ non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta
giorni.

4. I documenti di cui e’ richiesta l’esibizione sono forniti,
preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione
di conformita’ all’originale. In alternativa, possono essere forniti
in originale o copia conforme.

5. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti
possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o
ispezioni, rendendole note all’interessato e verbalizzando le
medesime.

6. Il responsabile del procedimento, ove ritenuto necessario, puo’
convocare in audizione, anche su loro richiesta, i soggetti che hanno
effettuato le comunicazioni o le segnalazioni.

7. I soggetti cui e’ stata data comunicazione di avvio del
procedimento esercitano il proprio diritto di difesa, in merito agli
addebiti contestati nella fase istruttoria, mediante:
a) presentazione di memorie, deduzioni scritte e documenti;
b) accesso agli atti;
c) audizione innanzi all’ufficio.

8. Le memorie, le deduzioni scritte e i documenti sono inviati
all’ufficio entro il termine di trenta giorni dalla notifica della
lettera di contestazione degli addebiti. Tale termine puo’ essere
prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta
giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati.

9. L’accesso agli atti del procedimento avviene mediante istanza
all’ufficio nel rispetto delle modalita’ e dei termini previsti dal
«Regolamento concernente l’accesso ai documenti formati o detenuti
dall’Autorita’ ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241». Sono
sottratte all’accesso le comunicazioni e le segnalazioni, ai sensi
dell’art. 54-bis, comma 4.

10. L’audizione puo’ essere richiesta entro il termine di dieci
giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del
procedimento. Tale richiesta contiene l’oggetto e la descrizione
sintetica, ancorche’ precisa, chiara e puntuale, della esposizione
orale nonche’ le ragioni per le quali sia ritenuta necessaria. Ove
accolta, il responsabile del procedimento comunica agli istanti la
data e il luogo in cui sara’ svolta l’audizione. Tale data, anche a
fronte di istanze di differimento reiterate, puo’ essere differita,
su richiesta motivata, per un periodo comunque non superiore a trenta
giorni.

11. Nel corso delle audizioni i soggetti convocati possono farsi
assistere dal proprio legale di fiducia.

12. Delle audizioni e’ redatto processo verbale, contenente le
principali dichiarazioni delle parti, sottoscritto dai soggetti
partecipanti. Del processo verbale e’ consegnata copia ai soggetti
partecipanti che ne facciano richiesta. Ai soli fini di supporto per
la verbalizzazione, puo’ essere disposta, a cura dell’Autorita’, la
registrazione magnetica e/o informatica delle audizioni.

Art. 9 – Conclusione del procedimento

1. Al termine dell’istruttoria, qualora non ricorrano i presupposti
per l’archiviazione, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a),
l’ufficio, entro centottanta giorni dalla data di avvio del
procedimento, comunica all’interessato che intende proporre al
Consiglio l’adozione del provvedimento sanzionatorio.

2. L’interessato, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al
precedente comma, puo’ presentare ulteriori memorie difensive, ovvero
chiedere l’audizione in Consiglio, in presenza di circostanze e fatti
nuovi rispetto a quanto accertato in sede istruttoria. La richiesta
di audizione puo’ essere accolta con disposizione del Presidente. Si
applica il comma 11 e, nelle parti compatibili, il comma 10 dell’art.
8.

3. Il Consiglio, tenuto conto delle memorie presentate e delle
risultanze dell’eventuale audizione, adotta il provvedimento
conclusivo.

4. Il provvedimento sanzionatorio indica gli elementi di fatto e di
diritto su cui si fonda la decisione, il termine per ricorrere e
l’autorita’ cui proporre ricorso nonche’ le modalita’ e il termine
entro il quale effettuare il pagamento della sanzione. Il
provvedimento viene notificato al responsabile dell’infrazione
contestata.

5. Nel caso di mancato pagamento della sanzione nel termine
indicato nel provvedimento sanzionatorio, l’ufficio competente
provvede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute.

6. Il provvedimento di archiviazione indica gli elementi di fatto e
di diritto su cui si fonda la decisione. Il provvedimento viene
comunicato ai soggetti di cui al comma 2 dell’art. 7.

7. Il responsabile del procedimento comunica gli esiti del
procedimento ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione o la
segnalazione.

Art. 10 – Procedimento sanzionatorio semplificato

1. Il procedimento e’ svolto in forma semplificata nei casi in cui:

a) nell’espletamento dell’attivita’ di vigilanza dell’Autorita’
venga riscontrata la mancanza delle procedure di ricezione e/o
gestione delle segnalazioni di cui all’art. 54-bis;
b) la segnalazione della mancanza delle procedure di ricezione
e/o gestione delle segnalazioni di cui all’art. 54-bis, e’ ritenuta
ragionevolmente fondata a seguito dello svolgimento dell’attivita’
preistruttoria dell’ufficio.

2. Nei casi di cui al comma 1, la comunicazione di avvio del
procedimento di cui all’art. 7, comma 1, contiene, altresi’, i
presupposti di fatto e le ragioni di diritto in relazione agli esiti
delle attivita’ svolte dall’Autorita’ che depongono per l’irrogazione
della sanzione.

3. Il presente procedimento e’ disciplinato dalle disposizioni dei
Capi I e III, e, ad esclusione delle disposizioni di cui ai commi 1 –
4, dell’art. 9 e delle disposizioni inerenti alla facolta’ di
richiedere audizione all’ufficio o al Consiglio, del Capo II.

4. Il dirigente, entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla data
di ricevimento delle deduzioni e dei documenti da parte dei soggetti
cui e’ stata notificata la lettera di contestazione degli addebiti
ovvero scaduto il termine per la loro presentazione, trasmette al
Consiglio la proposta di adozione del provvedimento conclusivo.

5. Il Consiglio, tenuto conto delle eventuali memorie prodotte,
adotta il provvedimento conclusivo.

Art. 11 – Pubblicazione del provvedimento

1. Il provvedimento sanzionatorio e’ pubblicato sul sito
istituzionale dell’Autorita’ nella sezione dedicata alle segnalazioni
di cui all’art. 54-bis dopo la notizia dell’avvenuta notificazione al
soggetto interessato ovvero, nel caso di piu’ soggetti, dopo la
notizia dell’avvenuta ultima notificazione.

2. Il Consiglio puo’ altresi’ disporre la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’amministrazione o dell’ente.

3. Il Consiglio, al fine di tutelare la riservatezza dell’identita’
del segnalante, puo’ disporre la pubblicazione del provvedimento in
forma anche parzialmente anonima ovvero l’esclusione della
pubblicazione.

Art. 12 – Comunicazioni relative al procedimento

1. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente
regolamento sono effettuate secondo le seguenti modalita’:

a) mediante la piattaforma informatica di cui all’art. 3, comma
2;
b) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC)
indicata all’Autorita’;
c) nelle altre forme previste dall’ordinamento vigente.

Capo III
Disposizioni finali

Art. 13 – Disposizioni relative ai procedimenti di vigilanza attivati sulla
base di una segnalazione di reati o irregolarita’ ai sensi dell’art. 54-bis

1. Nel caso di segnalazione di illeciti, ai sensi dell’art. 54-bis,
i procedimenti di vigilanza in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di anticorruzione, di trasparenza e di
imparzialita’ dei funzionari pubblici sono affidati all’ufficio, che
svolge le attivita’ istruttorie, ai sensi dei rispettivi regolamenti
di vigilanza e delle linee guida adottate dall’Autorita’ in materia,
nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identita’ del
segnalante come previsto dall’art. 54-bis, con la collaborazione
degli uffici di vigilanza interessati per materia. Il dirigente
informa il Consiglio dei casi nei quali richiede la collaborazione
degli uffici di vigilanza suddetti.

2. In casi di particolare complessita’, su richiesta del dirigente,
il Consiglio puo’ autorizzare la proroga dei termini previsti per il
compimento degli atti del procedimento di vigilanza.
3. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui al presente
articolo sono adottati dal Consiglio, su congiunta proposta del
dirigente e del dirigente dell’ufficio di vigilanza interessato.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Esso si
applica ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua
entrata in vigore.

Approvato dal Consiglio dell’Autorita’ con delibera n. 1033
nell’adunanza del 30 ottobre 2018.

Roma, 30 ottobre 2018

Il Presidente: Cantone

 

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