PREVENZIONE INCENDI: NORMA TECNICA VERTICALE PER ATTIVITA’ COMMERCIALI CON SUPERFICIE > 400 MQ

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la norma tecnica di prevenzione incendi per attivita’ commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018) è stato pubblicato il  DECRETO 23 novembre 2018  MINISTERO DELL’INTERNO di approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – modifiche al decreto 3 agosto 2015.

 

Si tratta di una regola tecnica verticale che reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le attività commerciali, costituita da una o più aree di vendita comunicanti anche afferenti a responsabili diversi, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti (ad esempio atrii, gallerie, sistemi di collegamento quali corridoi, scale, …).  

Classificazioni

Ai fini della regola tecnica, le attività commerciali sono state classificate come segue:

  1. a) in relazione alla superficie lorda utile A:

AA: A ”≤ 1.500 m2;

AB: 1500 m2 < A ≤ 3000 m2;

AC: 3000 m2 < A ≤ 5000 m2;

AD: 5000 m2 < A ≤ 10000 m2;

AE: A > 10000 m2.

Nel computo della  superficie lorda utile A, oltre alle aree destinate alla vendita, devono essere considerate solo le aree destinate a servizi, depositi e spazi comuni coperti direttamente funzionali all’attività commerciale, così come definite al successivo punto 2. (Ad esempio, non si considerano aree direttamente funzionali quelle delle attività produttive o artigianali eventualmente presenti nell’opera da costruzione, anche se comunicanti con l’attività commerciale).

Nota La superficie  lorda utile A è impiegata per l’individuazione delle misure di sicurezza e non ai fini del campo di applicazione della regola tecnica stessa.

  1. b) in relazione alla quota dei piani h:

HA: -1 m ≤ h ≤ 6 m;

HB: -5 m ≤ h ≤ 12 m;

HC: -10 m ≤ h ≤ 24 m;

HD: tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente.

 

Le norme tecniche si possono applicare alle attività commerciali di cui sopra con riferimento all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,  ivi  individuate con il numero 69, esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione. Dette norme tecniche si possono  applicare  alle suddette attività in  alternativa  alle  specifiche  norme tecniche di prevenzione  incendi  di  cui  al  decreto  del  Ministro dell’interno 27 luglio 2010. 

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