Disposizioni relative al “piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”

PIANO DI EMERGENZA  INTERNO  PER  GLI  IMPIANTI  DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DEI RIFIUTI

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, della LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132  di conversione con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, sono state introdotte nuove regole riguardanti il piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, ma anche indicazioni per la redazione, da parte del Prefetto, del piano esterno di gestione delle emergenze.

In particolare all’interno della Legge di conversione è stato inserito un nuovo articolo che riguarda i piani di emergenza per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.

Per gli impianti esistenti il piano di emergenza interno dovrà essere redatto dal gestore dell’impianto entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione, ovvero entro il 3 marzo 2019. Il piano dovrà essere trasmesso al Prefetto per le valutazioni del caso e per la redazione – entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni del gestore – del piano di emergenza esterno che avrà lo scopo di limitare gli effetti dannosi derivanti da  incidenti rilevanti.

Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno per gli aspetti concernenti  la prevenzione  degli  incendi,  previo  accordo  sancito  in  sede di Conferenza unificata, saranno stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza  esterna  e  per la  relativa informazione alla popolazione.

 Riportiamo di seguito il testo dell’articolo Art. 26-bis (Piano di emergenza  interno  per  gli  impianti  di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti):

  1. I gestori di impianti di stoccaggio e  di  lavorazione  dei  rifiuti,  esistenti  o  di  nuova costruzione, hanno l’obbligo di predisporre  un  piano  di  emergenza interna allo scopo di:
    1. controllare e  circoscrivere  gli  incidenti  in  modo  da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
    2. mettere in atto le  misure  necessarie  per  proteggere  la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
    3. informare adeguatamente  i  lavoratori  e  i  servizi   di emergenza e le autorità locali competenti;
    4. provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.  
  1. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario,  aggiornato  dal  gestore,  previa  consultazione  del personale che lavora nell’impianto,  ivi  compreso  il  personale  di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad  intervalli  appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene  conto  dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi  di  emergenza,  dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle  misure  da adottare in caso di incidente rilevante.  
  1. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna  di cui al comma 1 è predisposto entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.  
  1. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.  
  1. Per gli impianti di cui  ai  commi  precedenti,  al  fine  di limitare gli effetti dannosi derivanti  da  incidenti  rilevanti,  il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali  interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e  ne  coordina l’attuazione.  
  1. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di: 
    1. controllare e  circoscrivere  gli  incidenti  in  modo  da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
    2. mettere in atto le  misure  necessarie  per  proteggere  la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di  incidenti  rilevanti, in   particolare   mediante   la    cooperazione    rafforzata    con l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
    3. informare adeguatamente  la  popolazione,  i  servizi   di emergenza e le autorità locali competenti;
    4. provvedere sulla  base  delle  disposizioni   vigenti   al ripristino e  al  disinquinamento  dell’ambiente  dopo  un  incidente rilevante.
  2. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle  informazioni  necessarie  da  parte  del gestore, ai sensi del comma 4.

  3. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della  popolazione,  dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori  a  tre anni.  La  revisione  tiene  conto  dei  cambiamenti  avvenuti  negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi  tecnici  e  delle nuove conoscenze in  merito  alle  misure  da  adottare  in  caso  di incidenti rilevanti.  
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno per gli aspetti concernenti  la prevenzione  degli  incendi,  previo  accordo  sancito  in  sede   di Conferenza  unificata,  sono  stabilite  le  linee   guida   per   la predisposizione del piano di emergenza  esterna  e  per  la  relativa informazione alla popolazione.  
  1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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