Richiesta possesso green-pass COVID-19

Richiesta possesso green pass ne parliamo su SICURELLO.si NEWS di data 09 ottobre 2021

[aggiornamento 12 ottobre 2021]

Modulo aggiornato in base alla FAQ pubblicata sul sito del Governo in data 12 ottobre 2021 ed in particolare la FAQ nr. 10

 

 

9 ottobre 2021

Richiesta possesso Green Pass
Sulla Gazzetta Ufficiale la possibilità per i datori di lavoro di richiedere anticipatamente il possesso della Certificazione Verde.

 

Il datore di lavoro può fare richiesta di possesso green pass ai lavoratori in quanto sulla Gazzetta Ufficiale di data 8 ottobre 2021 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139

 

Richiesta possesso green-pass
 

Decreto Legge 139/2021, dal titolo “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”,

All’articolo 3 del decreto legge 139/2021 si prevede che i datori di lavoro possano fare richiesta di possesso green pass ai lavoratori. 

Vediamo i contenuti del citato articolo 3:

Art. 3 Disposizioni urgenti  in  materia  di  verifica  del  possesso  delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato

  1. Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l’articolo 9-septies è inserito il seguente:

    “Art.  9-octies  (Modalità di  verifica  del   possesso   delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai  fini della programmazione del lavoro).

    – 1. In caso di richiesta da  parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze  organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i  lavoratori sono  tenuti  a  rendere  le  comunicazioni  di  cui  al  comma 6 dell’articolo 9-quinquies [*] e al comma 6 dell’articolo 9-septies [*] con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.”.

 

Art. 9 -quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico)

 

Comma 6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui
comunichi di non essere in possesso della certificazione
verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta
certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro,
al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel
luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino
alla presentazione della predetta certificazione e, comun-
que, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione
dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari
e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per
i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo
non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emo-
lumento, comunque denominati.

 

Art. 9 -septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato)

Comma 6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comu-
nichino di non essere in possesso della certificazione verde
COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certifi-
cazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine
di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di
lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla pre-
sentazione della predetta certificazione e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato
di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto
alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di as-
senza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro
compenso o emolumento, comunque denominato.

 

SPECIFICHE ESIGENZE ORGANIZZATIVE

A nostro avviso l’indicazione “derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro” ricomprende tutte quelle attività lavorative

  • che devono garantire il rispetto di contratti (siano essi pubblici, che privati) ove sono indicate scadenze nell’ultimazione delle attività svolte o della consegna di merci, attrezzature, impianti;
  • connesse
    • al pubblico servizio;
    • alla disponibilità di beni e servizi al cittadino,
    • alla pubblica utilità,
    • alle attività di altri soggetti pubblici/privati,
    • alla continuità di servizi essenziali.

Richiesta possesso green-pass

 

[*] Per maggiore informazione si ricorda che le comunicazioni previste dal comma 6 dell’articolo 9-quinquies e dal comma 6 dell’articolo 9- septies sono quelle relative al possesso della certificazione verde COVID-19

[ estratto comma 6: I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 …]

 

Il Decreto è già entrato in vigore e pertanto a far data da oggi 9 ottobre 2021 i Datori di lavoro che hanno specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro possono richiedere (si consiglia in forma scritta) il possesso della certificazione verde COVID-19 (green pass).

 

Tutte le informazioni dovranno essere gestite in conformità alla vigente normativa in materia di privacy ed al lavoratore dovrà essere consegnata informativa .

 

Si precisa che rimane inalterato il divieto di raccogliere/detenere in qualsiasi modo il documento rilasciato su supporto cartaceo o informatico dalla piattaforma digitale del Ministero del Lavoro.

In conformità con quanto espressamente previsto dal Garante Privacy, essendo escluso il trattamento di raccolta da parte dei soggetti verificatori dei dati dell’intestatario della certificazione, in qualunque forma (DPCM 17 giugno 2021 art.13, c.5), è fatto divieto di conservare copia delle certificazioni green pass dei propri lavoratori.

In particolare il lavoratore, a richiesta del datore di lavoro, è tenuto a comunicare il possesso/non possesso della Certificazione verde COVID-19 valida per accedere ai luoghi di lavoro, ma non dargli copia del documento.

 

 

Scarica il modulo di RICHIESTA POSSESSO GREEN PASS

Di seguito il facsimile di documento che abbiamo predisposto per i datori di lavoro:

DISCLAIMER: Attenzione il facsimile scaricabile da questa pagina è stato predisposto come indicazione generale (traccia/facsimile) e deve essere adattato alle esigenze della singola Azienda/Ente e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy. Nessuna responsabilità può essere attribuita all’estensore di questo facsimile.

Scarica il modulodi richiesta possesso del green pass facendo click sul link: MOD-COVID-19_22-RICHIESTA-POSSESSO-GREENPASS  [Ultimo aggiornamento 12 ottobre 2021]

 

Si ricorda che il giorno 15 ottobre entra in vigore l’obbligo di controllo del green pass per tutti i luoghi di lavoro, sia pubblici che privati.

Il controllo dovrà essere fatto dal Datore di Lavoro e riguarderà tutti i soggetti che a qualsiasi titolo lavorativo accederanno ai luoghi di lavoro.

I datore di lavoro per il controllo potrà avvalersi di soggetti delegati.

I soggetti delegati dovranno effettuare il controllo tramite l’applicazione VerificaC19 che deve essere scaricata su un cellulare o tablet.

Si evidenzia che l’applicazione VerificaC19 non registra alcun tipo di dato. E’ vietato fare fotografie, fotocopie od altro tipo di copiatura dei documenti denominati “Certificato Verde COVID-19” comunemente denominato “Green Pass”.

 

DECRETO LEGGE 127/2021

L’obbligo del controllo del possesso green pass è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127).

In particolare le disposizioni si applicheranno a partire dal giorno 15 ottobre 2021 a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi  titolo,  la  propria  attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei  luoghi  di  lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

I datori di lavoro devono verificare il rispetto delle  prescrizioni sia per i propri lavoratori che per quelli che svolgono, a qualsiasi  titolo, la propria  attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei  luoghi di  lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

Inoltre i datori di lavoro dovranno:

  1. definire, entro il 15 ottobre 2021,  le  modalita’  operative  per  l’organizzazione  delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro,
  2. individuare con  atto formale i  soggetti  incaricati  dell’accertamento  delle  violazioni degli obblighi.

Per le attività all’interno delle strutture sanitarie ed equiparate l’obbligo scatta dal giorno 10 ottobre.

Per gli edifici edifici scolastici tale obbligo è già vigente.

La nuova norma si applica anche a tutte le attività svolte a qualsiasi titolo nei cantieri e per i lavori di manutenzione ordinaria.

A solo titolo di esempio si segnala l’obbligo anche le seguenti attività: controllo estintori, reintegro bevande distributori automatici, ecc..

 

 

RIASSUMENDO

L’entrata in vigore del Decreto Legge 139/2021 non cancella l’obbligo di controllo Green Pass prima dell’accesso ai luoghi di lavoro. Il Decreto Legge prevede e permette, per le attività ove vi sono esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, di fare richiesta di possesso green pass al lavoratore.

 

Ricordiamo che oltre al documento “richiesta possesso green pass” che potete scaricare da questa pagina, sono a disposizione altri materiali da noi preparati riguardanti la riduzione del rischio contagio da covid-19.

I materiali li potete trovare a questi indirizzi:

www.obbligo-greenpass.it

www.sicurello.it

http://www.coronavirus.tn.it/

 


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