SAFETY CAR E SICUREZZA CANTIERI SU STRADE A PIU’ CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA: FINALMENTE IL DECRETO ATTUATIVO

SAFETY CAR E SICUREZZA CANTIERI

Era il 9 agosto di due anni fa e sulle pagine social e sul mio sito web lanciavo un proposta.
Ora con la pubblicazione del decreto attuativo, essa è finalmente e pienamente operativa.

Grazie a chi ci ha creduto a questa idea e mi ha aiutato a portare la proposta all’attenzione dei tavoli di lavoro.

Stefano Farina

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DECRETO 21 luglio 2025  

Procedura di rallentamento graduale della marcia  dei  veicoli  e  di
eventuale regolazione del  flusso  veicolare.  Auto  di  sicurezza  -
Safety car. (GU n.191 del 19-8-2025) 

 

Il decreto stabilisce che le Safety Car potranno essere impiegate solo su strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, vale a dire:

  • Autostrade,
  • Strade extraurbane principali,
  • Strade urbane di scorrimento.

I casi in cui sarà possibile attivarle sono:

  • Operazioni programmabili o prevedibili, come l’installazione o la rimozione della segnaletica per cantieri;
  • Eventi improvvisi o emergenze, come incidenti stradali, ostacoli in carreggiata, cantieri resi necessari all’ultimo momento o altre situazioni di pericolo.

La decisione sull’impiego spetterà

  • agli organi di Polizia stradale,
    oppure
  • all’ente gestore della strada

L’obiettivo principale è quello di rallentare gradualmente il traffico, evitando brusche frenate o manovre pericolose.

Il decreto prevede le seguenti fasi operative che devono essere rispettate:

  • Scelta del punto di attivazione: deve essere stabilito con attenzione in base alle caratteristiche della strada, alla visibilità e all’intensità del traffico,
  • Presegnalazione: il traffico in arrivo deve essere avvisato con pannelli a messaggio variabile (“Safety Car in azione”) o altri sistemi idonei. Nei casi più urgenti, quando il tempo non consente di predisporre segnalazioni preventive, l’operazione può iniziare anche senza presegnalamento, purché in sicurezza,
  • Ingresso in carreggiata: la Safety Car si immette nel flusso veicolare, adeguandosi inizialmente alla velocità del traffico,
  • Attivazione dei segnali luminosi: vengono accesi i lampeggianti gialli/arancioni e mostrato il pannello con la scritta “Auto di sicurezza – Safety Car”,
  • Rallentamento graduale: i veicoli vengono accompagnati a ridurre progressivamente la velocità, fino al possibile arresto, consentendo di gestire al meglio la situazione di emergenza o di cantiere.

Il decreto MIT stabilisce regole precise anche sul numero di veicoli da utilizzare:

  • Almeno una Safety Car per carreggiate a due o tre corsie,
  • Almeno due Safety Car per carreggiate a quattro o più corsie,
  • Safety Car aggiuntive nei tratti a doppio senso temporaneo, in modo da gestire anche il traffico proveniente dalla direzione opposta.

I veicoli utilizzati saranno dovranno essere opportunamente attrezzati con:

  • Dispositivi luminosi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione,
  • Un pannello segnaletico rettangolare di almeno 1,20 x 0,40 metri, con la scritta “Safety Car”, ben visibile posteriormente,
  • Equipaggiamenti di sicurezza per il personale a bordo.

Per chi guida, la novità principale è che in caso di Safety Car in azione sarà dovere del conducente adeguarsi immediatamente al suo ritmo, senza tentare sorpassi o manovre azzardate. La funzione del veicolo, infatti, è proprio quella di fare da guida al traffico, riducendo progressivamente la velocità ed evitando situazioni caotiche.

Gli automobilisti dovranno quindi prestare particolare attenzione ai segnali luminosi e ai pannelli variabili, mantenere la distanza di sicurezza ed evitare reazioni istintive. Il rispetto delle indicazioni sarà essenziale per la sicurezza stradale di tutti: degli altri utenti, degli operatori impegnati sul luogo dell’emergenza e degli stessi conducenti. 

 


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 luglio 2025  

Procedura di rallentamento graduale della marcia  dei  veicoli  e  di
eventuale regolazione del  flusso  veicolare.  Auto  di  sicurezza  -
Safety car. (25A04599) 

(GU n.191 del 19-8-2025)

 

 

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                  per i trasporti e la navigazione 
                 del ministero delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
 
                            d'intesa con 
 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             direttore generale della pubblica sicurezza 
                     del ministero dell'interno 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che
individua i soggetti cui e' affidato l'espletamento  dei  servizi  di
polizia stradale; 
  Visto l'art. 43 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che
attribuisce agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi
1, 2 e 3, nonche' ai soggetti in possesso dell'abilitazione  prevista
dal comma 3-bis del medesimo art. 12, la competenza ad effettuare  il
rallentamento  graduale  della  marcia  dei  veicoli  e   l'eventuale
regolazione del flusso veicolare ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter; 
  Visto l'art. 177 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,
che impone determinati obblighi per gli utenti della  strada  durante
l'esecuzione della procedura di rallentamento graduale  della  marcia
dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione  e  di  attuazione  del
nuovo Codice della strada»; 
  Visto il decreto  10  luglio  2002  recante  «Disciplinare  tecnico
relativo agli schemi  segnaletici,  differenziati  per  categoria  di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2019   recante
«Individuazione  della  procedure  di   revisione,   integrazione   e
apposizione  della  segnaletica  stradale  destinata  alle  attivita'
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare»; 
  Considerata l'esigenza di individuare le  modalita'  di  esecuzione
della procedura di rallentamento graduale della marcia  dei  veicoli,
fino al possibile arresto, e dell'eventuale  regolazione  del  flusso
veicolare,   ad   opera   dei   soggetti   abilitati,   nonche'    le
caratteristiche dei veicoli impiegati nell'esecuzione della  predetta
procedura, delle attrezzature  e  dei  dispositivi  supplementari  di
equipaggiamento degli stessi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di esecuzione  della
procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli, fino al
possibile arresto, e dell'eventuale regolazione del flusso  veicolare
sulle   strade   con   carreggiate   indipendenti   o   separate   da
spartitraffico di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) e d),  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  i  soggetti  abilitati,
nonche' le  caratteristiche  dei  veicoli  impiegati  nell'esecuzione
della  predetta  procedura,  delle  attrezzature  e  dei  dispositivi
supplementari di equipaggiamento degli stessi. 
  2. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  alle
procedure di rallentamento di cui al comma 1 operate con l'impiego di
veicoli nella disponibilita' degli organi di polizia stradale di  cui
all'art. 12, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285, nonche' dei soggetti abilitati ai sensi dell'art. 5, comma  1
del presente decreto, nei seguenti casi: 
    a) esecuzione di operazioni programmabili e/o derivanti da eventi
prevedibili con o senza presenza di persone  sulla  carreggiata  come
l'installazione o rimozione della segnaletica dei cantieri stradali; 
    b) esecuzione di operazioni non programmabili  e/o  derivanti  da
eventi imprevedibili o situazioni di emergenza con o  senza  presenza
di persone sulla carreggiata come incidenti  stradali,  rimozione  di
ostacoli, installazione o rimozione della  segnaletica  dei  cantieri
stradali in caso di improvvisa esigenza  o  di  altre  situazioni  di
pericolo per l'utenza stradale. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) Codice: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante
«Nuovo codice della strada»; 
    b) regolamento: il decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n.  495,  recante  «Regolamento  di  esecuzione  e  di
attuazione del nuovo codice della strada»; 
    c)  decreto  interministeriale  22  gennaio  2019:  decreto   del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro della salute  e  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti del 22 gennaio 2019 recante «Individuazione della procedure
di revisione, integrazione e apposizione della  segnaletica  stradale
destinata alle attivita' lavorative che si svolgono  in  presenza  di
traffico veicolare»; 
    d)  centro  operativo:  sala  operativa  dell'organo  di  polizia
stradale competente sulla tratta interessata; 
    e) sala radio: sala operativa dell'ente proprietario e/o  gestore
della strada; 
    f) dispositivo safety car dispositivo di  rallentamento  graduale
della marcia dei veicoli, fino al possibile  arresto,  e  regolazione
del  flusso  veicolare  presente  su  una  carreggiata,  attuato  con
l'impiego  di  uno  o  piu'  veicoli  allo  scopo  di  effettuare  un
segnalamento dinamico in presenza di una situazione di pericolo; 
    g) addetti alla safety car: organi di  polizia  stradale  di  cui
all'art. 12, commi 1, 2, 3, del Codice  e  i  soggetti  abilitati  ai
sensi dell'art. 5, comma 1 del presente decreto; 
    h) auto di sicurezza safety  car:  veicolo  con  il  quale  viene
realizzato il dispositivo safety car; 
    i) capopattuglia: responsabile dell'equipaggio presente  a  bordo
di un veicolo nella disponibilita' degli organi di  polizia  stradale
di cui all'art. 12, comma 1, del Codice, incaricato  della  direzione
del  dispositivo  safety  car  sotto  il  coordinamento  del   centro
operativo. Il capopattuglia mantiene  la  direzione  del  dispositivo
safety car anche nel caso in cui all'esecuzione concorrano gli  altri
soggetti indicati nell'art. 1, comma 2 del presente decreto; 
    j)  caposquadra:  soggetto   incaricato   della   direzione   del
dispositivo safety car attuato dagli organi di  polizia  stradale  di
cui all'art. 12, commi 2 e 3 del Codice e dai soggetti  abilitati  ai
sensi  dell'art.  5,  comma  1  del   presente   decreto   sotto   il
coordinamento della sala radio o, se del caso, del centro operativo. 
    k) pannello segnaletico: dispositivo posto sull'auto di sicurezza
safety car a messaggio fisso, recante la scritta «auto  di  sicurezza
safety car» o variabile, recante, almeno, la scritta «safety car»; 
    l) punto di ingaggio: punto della carreggiata dove  si  trova  la
potenziale situazione di  pericolo  derivante  dall'esecuzione  delle
operazioni di cui all'art. 1, comma 2 per  cui  si  renda  necessaria
l'esecuzione del dispositivo safety car; 
    m) punto di attivazione: punto della  carreggiata,  a  monte  del
punto di ingaggio, dove il singolo  veicolo  del  dispositivo  safety
car, dopo aver adeguato la propria velocita'  al  traffico  presente,
rafforza  l'attivita'   di   segnalamento   con   l'attivazione   dei
dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce  lampeggiante
e inizia il progressivo e graduale rallentamento della  velocita'  di
avanzamento; 
    n) punto di immissione:  punto  dell'infrastruttura  stradale,  a
monte del punto di attivazione, da cui le auto  di  sicurezza  safety
car impegnano la carreggiata e dal quale ha inizio  l'esecuzione  del
dispositivo safety car reso visibile attraverso l'esposizione,  sulle
singole auto  di  sicurezza,  di  un  pannello  segnaletico  fisso  o
l'attivazione  di  un  pannello  a  messaggio  variabile  di  seguito
denominato PMV. 
                               Art. 3 
 
         Modalita' di esecuzione del dispositivo safety car 
 
  1. L'impiego del dispositivo safety car e' valutato dagli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del Codice o  dall'ente
proprietario e/o gestore della strada  interessata  dalla  potenziale
situazione di pericolo, informando rispettivamente  e  immediatamente
il centro operativo o la sala radio. Nel caso in  cui  all'esecuzione
del dispositivo effettuato dagli organi di polizia  stradale  di  cui
all'art. 12,  comma  1  del  Codice  concorrano  gli  altri  soggetti
indicati nell'art. 1, comma 2, del presente  decreto,  le  operazioni
del dispositivo safety  car  sono  coordinate  dal  centro  operativo
dell'organo di polizia stradale impegnato, in stretto raccordo con la
sala radio dell'ente proprietario/gestore  della  strada  interessata
dalla potenziale situazione di pericolo. 
  2.  L'attuazione  del  dispositivo  safety  car  deve   tenere   in
considerazione almeno i seguenti elementi: 
    a) caratteristiche della strada; 
    b) tipologia della situazione di pericolo; 
    c) posizione del punto di ingaggio; 
    d) caratteristiche ed entita' del flusso veicolare. 
  3. Nel caso di esecuzione di operazioni programmabili e/o derivanti
da eventi prevedibili: 
    a) contestualmente all'esecuzione  del  dispositivo  safety  car,
dovra' essere garantito il presidio di tutti gli eventuali  punti  di
ingresso presenti nel  tratto  stradale  compreso  tra  il  punto  di
attivazione del dispositivo safety car e il punto  di  ingaggio,  che
possano  influire  con  l'efficacia  dello  stesso,  garantendo,  nel
medesimo tratto, l'assenza di veicoli potenzialmente interferenti con
il dispositivo safety car; 
    b)  l'esecuzione  del  dispositivo   safety   car   deve   essere
presegnalata ad una adeguata distanza, mediante PMV  o  altra  idonea
modalita', in funzione  delle  caratteristiche  della  strada  e  del
flusso veicolare ai sensi del decreto  interministeriale  22  gennaio
2019. 
  4. Nel caso di  esecuzione  di  operazioni  non  programmabili  e/o
derivanti da eventi  imprevedibili  o  situazioni  di  emergenza,  il
presidio e il presegnalamento di cui al comma 3 devono essere attuati
solo se compatibili con la  natura  della  potenziale  situazione  di
pericolo e la tempistica richiesta per attuarli. 
  5. Il dispositivo safety  car  e'  attuato  secondo  le  istruzioni
operative indicate nell'allegato A e secondo la segnaletica riportata
nell'allegato B. 
                               Art. 4 
 
Attrezzature dei veicoli impiegati  nell'esecuzione  del  dispositivo
                             safety car 
 
  1. Il dispositivo safety car e' attuato con veicoli di categoria M1
o   N1   con   caratteristiche   strutturali   tali   da   consentire
l'installazione delle attrezzature previste dal presente decreto. 
  2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati delle  seguenti
attrezzature: 
    a)  dispositivi  supplementari  di  segnalazione  visiva  a  luce
lampeggiante gialla o arancione,  di  tipo  approvato  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti o conformi a direttive CEE  o  a
regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da apporre sul  veicolo.  Tali  dispositivi  supplementari
devono essere installati in posizione  tale  da  garantire,  in  ogni
condizione d'impiego, angoli di visibilita' uguali a quelli  previsti
dall'art. 266 del regolamento; 
    b)  un  pannello  segnaletico  rettangolare  di  dimensioni   non
inferiori a 1,20 x 0,40  m,  da  apporre  sul  veicolo  in  posizione
verticale  o  subverticale  in  modo  da   risultare   ben   visibile
posteriormente e tale da non limitare la visibilita' dei  dispositivi
luminosi del veicolo e di quelli supplementari di cui alla lettera a)
e da non  ostacolare  la  visibilita'  del  conducente.  Il  pannello
segnaletico puo' essere: 
      1)  di  tipo  fisso  ad  angoli  arrotondati,  realizzato   con
pellicola retroriflettente a elevata efficienza, recante  la  scritta
«auto di sicurezza safety car» di colore nero su fondo  giallo,  come
riportato nella Fig. 1 dell'allegato B; 
      2) di tipo a messaggio variabile recante,  almeno,  la  scritta
«safety car», che deve risultare sempre visibile; 
    c) un apparecchio radio-ricetrasmittente o altro  dispositivo  di
comunicazione, per ogni  veicolo,  che  possano  garantire,  in  ogni
istante, uno stretto coordinamento tra gli operatori interessati. 
  3. I dispositivi di cui al comma  2,  lettera  a),  e  il  pannello
segnaletico di cui al comma  2  lettera  b)  devono  essere  rimossi,
spenti o comunque  resi  non  visibili  quando  il  veicolo  non  sia
impegnato in servizi o attivita' che ne richiedano l'utilizzo. 
  4. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e comma 2, lettera
a), i veicoli degli organi di polizia stradale di  cui  all'art.  12,
commi 1, 2 e 3,  del  Codice  durante  l'esecuzione  del  dispositivo
safety car  devono  avere  carrozzeria  con  i  colori  d'istituto  e
dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce  lampeggiante
blu in funzione. Tali veicoli, durante l'esecuzione  del  dispositivo
safety car, devono, altresi', attivare  il  pannello  segnaletico  di
tipo a messaggio variabile di cui all'art. 4, comma  2,  lettera  b),
punto 2. 
                               Art. 5 
 
Abilitazione, attrezzature ed equipaggiamenti in uso agli addetti  al
                       dispositivo safety car 
 
  1. Ferma restando la formazione di cui al decreto interministeriale
22 gennaio 2019 ove prevista, gli addetti al dispositivo  safety  car
diversi dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1,
2 e 3 del Codice devono essere in possesso dell'abilitazione  di  cui
all'art. 12, comma 3-bis, del Codice. 
  2. Nel caso di esecuzione di operazioni programmabili e/o derivanti
da eventi prevedibili, gli addetti al dispositivo safety car, durante
l'attuazione dello stesso dispositivo devono essere  almeno  due  per
ogni equipaggio. 
  3. Nel caso di  esecuzione  di  operazioni  non  programmabili  e/o
derivanti da eventi imprevedibili o situazioni di emergenza,  durante
l'attuazione del dispositivo safety  car,  l'equipaggio  del  singolo
veicolo, in caso di improvvisa esigenza, puo' essere composto  da  un
unico addetto. 
  4. Fatti salvi gli equipaggiamenti e le attrezzature  in  dotazione
agli organi di polizia stradale di cui  all'art.  12,  comma  1,  del
Codice, gli altri soggetti indicati al comma 1, durante  l'attuazione
del dispositivo safety car devono  avere  singolarmente  le  seguenti
dotazioni: 
    a) dispositivi di protezione individuale, tra cui  gli  indumenti
ad  alta  visibilita',  rispondenti  alle  disposizioni  del  decreto
interministeriale 22 gennaio 2019. 
    b) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione
avente le caratteristiche e  le  dimensioni  previste  dall'art.  42,
comma 3, lettera b), del Regolamento; 
    c) una torcia luminosa per le  attivita'  di  segnalamento  della
procedura del dispositivo safety car in caso di visibilita' ridotta; 
    d) un  apparecchio  radio  rice-trasmittente  portatile  o  altro
dispositivo di comunicazione portatile per l'uso  fuori  dal  veicolo
che possano garantire, in ogni istante, uno stretto coordinamento tra
gli operatori interessati. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 luglio 2025 
 
                                           Il Capo Dipartimento       
                                     per i trasporti e la navigazione 
                                                 Riazzola             
 
  Il Capo della Polizia  
   Direttore generale    
della pubblica sicurezza 
          Pisani         
                                                           Allegato A 
 
                ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ESECUZIONE 
                     DEL DISPOSITIVO SAFETY CAR 
 
    Il presente allegato  stabilisce  le  istruzioni  operative  alle
quali devono attenersi gli organi di polizia stradale di cui all'art.
12, commi 1, 2 e 3, del Codice, nonche' i soggetti abilitati ai sensi
dell'art. 5, comma 1 del decreto, nell'esecuzione della procedura  di
rallentamento graduale della marcia dei veicoli,  fino  al  possibile
arresto, e dell'eventuale regolazione del flusso  veicolare,  di  cui
all'art. 1 del decreto, in caso di: 
      a) operazioni programmabili e/o derivanti da eventi prevedibili
con  o   senza   presenza   di   persone   sulla   carreggiata   come
l'installazione o rimozione della segnaletica dei cantieri stradali; 
      b)  operazioni  non  programmabili  e/o  derivanti  da   eventi
imprevedibili o situazioni di  emergenza  con  o  senza  presenza  di
persone sulla  carreggiata  come  incidenti  stradali,  rimozione  di
ostacoli, installazione o rimozione della  segnaletica  dei  cantieri
stradali in caso di improvvisa esigenza  o  di  altre  situazioni  di
pericolo per l'utenza stradale. 
1. Numero di veicoli e di persone da impiegare nel dispositivo safety
car 
    La  funzione  principale  del  dispositivo  safety  car   e'   il
rallentamento graduale della marcia dei veicoli,  fino  al  possibile
arresto, e l'eventuale regolazione del traffico presente sulla strada
a supporto delle  attivita'  volte  alla  gestione  in  sicurezza  di
situazioni di pericolo per la circolazione stradale. 
    L'efficacia  dell'operazione  di  rallentamento   del   traffico,
proporzionata alle situazioni contingenti e alle caratteristiche  del
tratto stradale in cui e' chiamato ad operare il  dispositivo  safety
car, dipende da molti fattori quali, ad esempio,  l'intensita'  e  la
composizione del traffico, le condizioni di visibilita',  l'andamento
plano-altimetrico, ecc., ed e' condizionata  dal  numero  di  veicoli
attrezzati impiegati nel segnalamento. 
    In tal senso, il numero minimo dei veicoli da impiegare  dipende,
dal numero di corsie per senso di marcia  della  strada  sulla  quale
viene attuato il dispositivo safety car. 
    In relazione a tale  parametro,  fermo  restando  ogni  ulteriore
potenziamento,    anche    in    relazione    alle    caratteristiche
plano-altimetriche della  strada,  il  dispositivo  safety  car  deve
essere costituto almeno da: 
      un veicolo attrezzato su carreggiata a due e a tre corsie; 
      due veicoli attrezzati su carreggiata a quattro o piu' corsie. 
    Sui tratti di strada  su  cui  e'  istituito  temporaneamente  un
doppio senso di circolazione, il dispositivo safety car  deve  essere
opportunamente integrato con l'aggiunta di altre  auto  di  sicurezza
safety car che, se necessario, devono operare in modo coordinato  per
il rallentamento  del  traffico  proveniente  dall'opposto  senso  di
marcia. 
    Nel caso  di  esecuzione  di  operazioni  non  programmabili  e/o
derivanti da eventi imprevedibili o situazioni di emergenza, anche su
carreggiata a quattro  o  piu'  corsie,  il  dispositivo  safety  car
attuato dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma  1
del Codice, puo' essere eseguito con  l'impego  di  un  solo  veicolo
attrezzato, salvo i  casi  in  cui  la  natura  e  la  tempistica  di
intervento consentano l'utilizzo di almeno un ulteriore veicolo. 
2. Modalita' di esecuzione del dispositivo safety car 
    Le operazioni del dispositivo safety car  devono  essere  attuate
sotto il coordinamento del centro operativo o della sala radio ed  e'
eseguito sotto la direzione del  capopattuglia  e/o  del  caposquadra
individuato dal soggetto incaricato dell'esecuzione. 
    Nel caso in cui all'esecuzione del dispositivo  effettuato  dagli
organi di polizia stradale di cui all'art. 12,  comma  1  del  Codice
concorrano gli altri soggetti indicati  nell'art.  1,  comma  2,  del
decreto, le operazioni  del  dispositivo  safety  car  devono  essere
coordinate dal  centro  operativo  dell'organo  di  polizia  stradale
impegnato,  in  stretto  raccordo  con  la   sala   radio   dell'ente
proprietario e/o gestore della strada  interessata  dalla  potenziale
situazione  di  pericolo.  In  tale  situazione,  la  direzione   del
dispositivo  safety  car  compete  al  capopattuglia  dell'organo  di
polizia stradale impegnato. 
    Quando il dispositivo safety  car  e'  attuato  dagli  organi  di
polizia stradale di cui all'art. 12 commi 2 e  3  del  Codice  e  dai
soggetti abilitati ai sensi dell'art. 5, comma  1,  del  decreto,  la
nomina temporanea del caposquadra deve essere annotata in un apposito
registro custodito dall'ente da cui dipende il caposquadra medesimo e
deve essere immediatamente resa nota al centro operativo o alla  sala
radio. In caso di esecuzione congiunta del dispositivo safety car con
gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 commi 1 del Codice,
la  nomina  deve  essere  comunicata,  altresi',   al   capopattuglia
impegnato nell'esecuzione del dispositivo. 
    Il capopattuglia o il caposquadra deve  essere  costantemente  in
grado di comunicare con: 
      il centro operativo o la sala radio; 
      gli altri veicoli coinvolti nel servizio; 
      il personale presente al punto d'ingaggio. 
    Il capopattuglia o il caposquadra e' responsabile della  corretta
esecuzione del dispositivo safety car  e  dirige  gli  interventi  di
rallentamento del traffico in modo che siano costantemente  garantite
la sicurezza della circolazione e la fluidita' del traffico. 
    Per l'esecuzione di operazioni non programmabili e/o derivanti da
eventi imprevedibili o situazioni di emergenza, quando il dispositivo
safety car e'  attuato  dagli  organi  di  polizia  stradale  di  cui
all'art. 12, comma 1, del Codice lo stesso e' eseguito su  iniziativa
del capopattuglia  che  ne  da'  immediata  comunicazione  al  centro
operativo per gli adempimenti di competenza. 
    Ai fini dell'esecuzione del  dispositivo  safety  car  si  devono
distinguere   adempimenti   preliminari,   essenzialmente    connessi
all'informazione    preventiva    dell'inizio    delle    operazioni,
necessariamente da adottare nel  caso  di  esecuzione  di  operazioni
programmabili e/o  derivanti  da  eventi  prevedibili  e  adempimenti
esecutivi, da rispettare durante l'attuazione del dispositivo sia nel
caso di esecuzione  di  operazioni  programmabili  e/o  derivanti  da
eventi prevedibili sia nel  caso  di  esecuzione  di  operazioni  non
programmabili e/o derivanti da eventi imprevedibili o  situazioni  di
emergenza. 
2.1 Adempimenti preliminari 
    Prima dell'inizio di qualsiasi operazione, il capopattuglia o  il
caposquadra deve provvedere ai seguenti adempimenti: 
      1. accertarsi della verifica positiva, da parte degli operatori
impiegati nell'esecuzione del dispositivo safety car, di idoneita' ed
efficienza delle auto di sicurezza safety car, delle attrezzature  ed
equipaggiamenti di cui all'art. 5, comma 4 del presente decreto; 
      2. a seguito della verifica indicata al punto 1, comunicare  al
centro operativo o alla sala radio che e' possibile dare inizio  alle
operazioni connesse al dispositivo safety car; 
      3. attendere sempre il nulla osta espresso da parte del  centro
operativo o della sala radio  prima  di  dare  avvio  al  dispositivo
safety car. Nel caso di presenza  simultanea  di  organi  di  polizia
stradale di cui all'art. 12,  comma  1,  del  Codice  e  di  soggetti
abilitati ai sensi dell'art. 5, comma 1  del  presente  decreto,  che
dipendono dall'ente proprietario e/o gestore della strada interessata
dalla potenziale situazione di pericolo, il nulla  osta  deve  essere
espresso dal centro operativo in coordinamento con la sala radio; 
      4. individuare il punto di attivazione del  dispositivo  safety
car e la sua distanza dal punto di ingaggio che deve essere  valutata
sulla base di alcuni fattori, quali, ad esempio: 
        caratteristiche plano-altimetriche  e  di  visibilita'  della
strada; 
        intensita'  del  traffico   prevista   e   sua   composizione
prevalente; 
        caratteristiche del punto di ingaggio. 
    Nel caso di esecuzione di operazioni programmabili e/o  derivanti
da eventi prevedibili, prima dell'inizio di qualsiasi operazione,  il
capopattuglia o il caposquadra deve provvedere, altresi', ai seguenti
adempimenti: 
      1. garantire, contestualmente  all'esecuzione  del  dispositivo
safety car, il presidio di tutti gli  eventuali  punti  di  ingresso,
presenti nel tratto stradale compreso tra il punto di attivazione del
dispositivo safety car e il  punto  di  ingaggio,  con  l'ausilio  di
veicoli attrezzati ai sensi dell'art. 4 del decreto,  in  aggiunta  a
quelli di cui al paragrafo 1 e/o con  l'ausilio  di  addetti  di  cui
all'art. 5 del decreto. Tale presidio, sovrainteso dal  capopattuglia
o dal caposquadra,  dovra'  essere  mantenuto  almeno  per  il  tempo
necessario ad assicurare, nel medesimo tratto, l'assenza  di  veicoli
potenzialmente interferenti con il dispositivo safety car. 
      2. individuare e realizzare per  l'esecuzione  del  dispositivo
safety car, in relazione al tipo di intervento e  alla  categoria  di
strada, la tipologia di presegnalamento  piu'  adeguata,  rispondente
alle disposizioni del  decreto  interministeriale  22  gennaio  2019,
sufficiente a garantire il rallentamento in sicurezza dei veicoli che
sopraggiungono, mediante  pannelli  a  messaggio  variabile  o  altra
idonea modalita'. 
    Per garantire l'efficacia del presegnalamento,  in  relazione  al
tipo  di  intervento  ed  alla  categoria  di  strada,  deve   essere
individuata la soluzione piu' adeguata  (ad  esempio,  sbandieramento
con uno o piu' operatori, moviere  meccanico,  pannelli  a  messaggio
variabile, pittogrammi, strumenti diretti di segnalazione  all'utenza
tramite tecnologia innovativa oppure una combinazione di questi). 
    Nel caso in cui il presegnalamento sia effettuato con pannelli  a
messaggio variabile, in relazione alla tecnologia degli stessi,  essi
devono riportare: 
      la dicitura «SAFETY CAR IN AZIONE» o «ATTENZIONE: SAFETY CAR IN
AZIONE» a seconda della tecnologia a disposizione e  come  riportato,
rispettivamente, nelle Fig. 2 e Fig. 3 dell'allegato B; 
      l'indicazione  della  potenziale  situazione  di  pericolo   da
presegnalare con l'utilizzo di  modelli  o  segnali  del  Regolamento
quali, ad esempio, Modello II 6/b, Modello II 6/f o Fig. II  383,  in
abbinamento alla dicitura  «SAFETY  CAR  IN  AZIONE»  o  «ATTENZIONE:
SAFETY CAR IN AZIONE», a seconda della tecnologia  a  disposizione  e
come riportato, rispettivamente, nelle Fig. 4 e Fig. 5  dell'allegato
B. 
    Se il presegnalamento e'  realizzato  con  l'ausilio  di  veicoli
attrezzati con  segnaletica  luminosa,  tali  veicoli  devono  essere
aggiunti a quelli utilizzati per il dispositivo safety car di cui  al
paragrafo  1  ed  utilizzati  esclusivamente  per  le  operazioni  di
presegnalamento. 
    Nel caso  di  esecuzione  di  operazioni  non  programmabili  e/o
derivanti da eventi  imprevedibili  o  situazioni  di  emergenza,  il
presidio di tutti gli  eventuali  punti  di  ingresso,  presenti  nel
tratto stradale compreso tra il punto di attivazione del  dispositivo
safety car e il punto di ingaggio  nonche'  il  presegnalamento  sono
attuati solo se compatibili con la natura della potenziale situazione
di pericolo e la tempistica richiesta per attuarli. 
2.2 Adempimenti esecutivi 
    Nel caso di esecuzione di operazioni programmabili e/o  derivanti
da  eventi  prevedibili,  fermo  restando  ogni  ulteriore  specifica
prescrizione imposta dall'ente proprietario e/o gestore della  strada
con riferimento  alle  caratteristiche  del  tratto  interessato,  in
relazione alle diverse tipologie di  strada,  le  auto  di  sicurezza
safety car devono  essere  collocate  sulla  carreggiata  nel  numero
indicato al paragrafo 1 del presente allegato. 
    In ogni caso, per l'attuazione del dispositivo safety car: 
      a) il capopattuglia o il caposquadra, al fine di garantire  una
migliore azione di coordinamento, deve prendere posto  su  una  delle
auto  del  dispositivo  e  deve  essere  costantemente  in  grado  di
comunicare, in tempo reale, con il centro operativo  o  con  la  sala
radio ed eventualmente con gli addetti al dispositivo safety car  e/o
con gli addetti presenti  al  punto  di  ingaggio.  Dispone  l'inizio
dell'esecuzione del dispositivo safety car dopo aver  individuato  il
punto di attivazione. 
    b) le auto di sicurezza safety car devono: 
      a  partire  dal  punto  di  immissione,  esporre  il   pannello
segnaletico di cui all'art. 4,  comma  2,  lettera  b)  del  presente
decreto; 
      adeguarsi  alla  velocita'  del  traffico  in  movimento  sulla
carreggiata; 
      raggiunto il punto di attivazione, rafforzare  il  segnalamento
delle auto di sicurezza safety car con l'attivazione dei  dispositivi
supplementari di segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante  di  cui
all'art. 4, comma 2, lettera a) del presente decreto; 
      rafforzato il segnalamento delle auto di sicurezza safety  car,
iniziare il rallentamento graduale della marcia dei veicoli, fino  al
possibile arresto, e l'eventuale regolazione del flusso veicolare. 
    c) i dispositivi di cui all'art. 4, comma 2, lettere a),  b)  del
decreto  devono  essere  tenuti  in  funzione  per  tutta  la  durata
dell'esecuzione del dispositivo safety car; 
    d) le velocita' imposte dal  dispositivo  safety  car  all'utenza
veicolare devono essere determinate in funzione degli elementi di cui
all'art. 3, comma 2 del decreto; 
    e) al termine dell'esecuzione  del  dispositivo  safety  car,  il
capopattuglia o il caposquadra in raccordo con  il  centro  operativo
deve coordinare la  graduale  ripresa  delle  normali  condizioni  di
circolazione, garantendo la disattivazione  dei  dispositivi  di  cui
all'art. 4, comma 2, lettera a)  e  lasciando  visibili  o  attivi  i
dispositivi  di  cui  all'art.  4,   comma   2,   lettera   b)   fino
all'effettuazione della sosta della singola auto di sicurezza  safety
car; 
    f) il capopattuglia o il caposquadra deve  comunicare  al  centro
operativo o  alla  sala  radio  la  conclusione  dell'esecuzione  del
dispositivo safety car e la ripresa del normale flusso veicolare. 
    Nel caso di esecuzione di operazioni programmabili e/o  derivanti
da eventi prevedibili, qualora durante l'esecuzione  del  dispositivo
safety car si verifichino situazioni impreviste o vengano  a  mancare
le  condizioni  di  sicurezza  per  la  prosecuzione   del   medesimo
dispositivo, il capopattuglia o il caposquadra deve  darne  immediata
comunicazione a tutti i soggetti coinvolti, concertando con il centro
operativo o con la sala radio i provvedimenti da adottare. 
    3.   Impiego   del   dispositivo   safety   car   in   caso    di
installazione/rimozione della segnaletica dei cantieri 
    In caso di installazione/rimozione programmata della  segnaletica
di  cantiere,  il  dispositivo  safety  car   deve   essere   attuato
principalmente dagli organi di polizia stradale di cui  all'art.  12,
comma 3, del Codice e dai soggetti abilitati ai  sensi  dell'art.  5,
comma 1, del decreto. 
    Fermo restando il  rispetto  di  quanto  previsto  nei  paragrafi
precedenti,  quando  il  dispositivo   safety   car   e'   funzionale
all'installazione/rimozione di un  cantiere  stradale  devono  essere
osservate le ulteriori seguenti disposizioni. 
    Il caposquadra deve essere costantemente in grado di  comunicare,
altresi', con gli addetti all'apposizione/rimozione della segnaletica
stradale, in modo da coordinare le operazioni anche con le  attivita'
di tale personale, in considerazione  delle  prescrizioni  specifiche
imposte nell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori di cui  agli
articoli 21, 26 e 27 del Codice. 
    Inoltre, in aggiunta a quanto  previsto  dal  paragrafo  2.2,  la
scelta del punto di  attivazione  del  dispositivo  safety  car  deve
essere  effettuata  anche  in  considerazione  della  tipologia   del
cantiere: la distanza tra il punto di attivazione e il cantiere  deve
essere valutata in funzione  dello  scopo  dell'operazione  stessa  e
deve,   percio',   consentire   l'arrivo   dei   veicoli    impiegati
nell'esecuzione  del  dispositivo  safety  car  in  prossimita'   del
cantiere quando la segnaletica di preavviso e di  testata  sono  gia'
state montate o rimosse. 
    Nel caso di esecuzione di operazioni programmabili e/o  derivanti
da  eventi  prevedibili,  in  cui  il  dispositivo  safety  car   sia
funzionale all'installazione/rimozione di un  cantiere  stradale,  il
caposquadra deve altresi': 
      1.   almeno   sei    ore    prima    dell'ora    fissata    per
l'installazione/rimozione della segnaletica di cantiere, fornire alla
sala radio tutte le informazioni utili e, in particolare,  almeno  le
seguenti: 
        generalita' e numero di cellulare del caposquadra; 
        la targa dei veicoli impiegati; 
        il punto di immissione, il punto di attivazione e il punto di
ingaggio; 
        l'ora di inizio e la durata presumibile delle operazioni. 
      2.      accertarsi      che      il      personale      addetto
all'installazione/rimozione della segnaletica sia pronto ad operare e
sia stato istruito sulle modalita' e sui  tempi  per  lo  svolgimento
dell'operazione. 
                                                           Allegato B 
 
           SEGNALETICA INERENTE AL DISPOSITIVO SAFETY CAR 
 
 
    Fig. 1: Pannello segnaletico rettangolare di tipo fisso ad angoli
arrotondati, realizzato  con  pellicola  retroriflettente  a  elevata
efficienza,  di  dimensioni  non  inferiori  a  1,20  x  0,40  m,  da
utilizzare sui  veicoli  impiegati  nell'esecuzione  del  dispositivo
safety car. 
  
  
     Fig. 2: Indicazione del presegnalamento del  dispositivo  safety
car su pannello a messaggio variabile a  due  righe  di  testo  senza
l'utilizzo di pittogrammi. 
  
 
      Fig. 3: Indicazione del presegnalamento del  dispositivo  safety
car su pannello a messaggio variabile a  tre  righe  di  testo  senza
l'utilizzo di pittogrammi. 
 
 
    Fig. 4: Indicazione del presegnalamento  del  dispositivo  safety
car  su  pannello  a  messaggio  variabile  a  due  righe  di  testo,
riportante esempi  di  indicazione  della  potenziale  situazione  di
pericolo presente sul tratto stradale. 
 
 
    Fig. 5: Indicazione del presegnalamento  del  dispositivo  safety
car  su  pannello  a  messaggio  variabile  a  tre  righe  di  testo,
riportante esempi  di  indicazione  della  potenziale  situazione  di
pericolo presente sul tratto stradale. 

 

 

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