VERIFICA VALIDITA’ GREEN PASS

[aggiornamento 14 ottobre 2021]

In Gazzetta Ufficiale il

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2021 

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19″». (21A06126) (GU n.246 del 14-10-2021)

Segnaliamo che è in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale un nuovo DPCM relativo alla VERIFICA VALIDITA’ GREEN PASS

In particolare il DPCM apporta una serie di modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

 

Il DPCM modifica vari articoli, tra i quali l’art. 13 che riprendiamo di seguito evidenziando in rosso le novità. 

 

ART. 13 Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

  1. La verifica delle certificazioni verdi  COVID-19  e'  effettuata
mediante la lettura del codice a  barre  bidimensionale,  utilizzando
esclusivamente  l'applicazione  mobile  descritta  nell'allegato   B,
paragrafo 4, che consente unicamente di  controllare  l'autenticita',
la validita' e l'integrita' della certificazione, e di  conoscere  le
generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni
che ne hanno determinato l'emissione
nonche' mediante le ulteriori modalita' automatizzate di cui ai successivi
commi descritte negli allegati G e H.
  
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati: 
    a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni; 
    b) il personale addetto ai servizi di controllo  delle  attivita'
di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o  in
pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3,  comma  8,
della legge 15 luglio 2009, n. 94; 
    c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e  dei  pubblici
esercizi  per  l'accesso  ai  quali  e'  prescritto  il  possesso  di
certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati; 
    d) il proprietario o il legittimo detentore di  luoghi  o  locali
presso i quali si svolgono eventi  e  attivita'  per  partecipare  ai
quali e' prescritto il possesso  di  certificazione  verde  COVID-19,
nonche' i loro delegati; 
    e) i  vettori  aerei,  marittimi  e  terrestri,  nonche'  i  loro
delegati; 
    f) i gestori delle strutture che erogano  prestazioni  sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso  alle  quali,  in
qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di  certificazione
verde COVID-19, nonche' i loro delegati.

    g) i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi 
dell'infanzia  nonché delle  scuole  paritarie, delle  università  e
delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica,
e loro delegati;

 h) i datori di lavoro pubblici o privati, e loro delegati,
relativamente alla verifica del possesso delle certificazioni verdi
COVID-19 in ambito lavorativo con riferimento al personale e ai
soggetti terzi che accedono al luogo di lavoro per ragioni diverse
dalla semplice fruizione dei servizi all’utenza e i responsabili
della sicurezza delle strutture incui si svolge l’attività
giudiziaria o i loro delegati relativamente ai magistrati.

  
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) 
del comma 2 sono incaricati con atto formalerecante le necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

  
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto
della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei
verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale
mediante l'esibizione di un documento di identita'. 

  
5. L'attività di verifica delle certificazioni 
non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario
in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione
delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5,
9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.

6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione  delle  verifiche
di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4,
comma 9, del decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

7. Al fine  di  assicurare  il  piu'  efficace  ed  efficiente
processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19
nell'ambito scolastico statale di cui all'art. 9-ter,  comma  1,  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero  della  salute  rende
disponibile agli uffici scolastici regionali e  alle  scuole  statali
del sistema nazionale di  istruzione  un'apposita  funzionalita'  che
consente una verifica quotidiana e automatizzata del  possesso  delle
certificazioni verdi COVID-19 del solo personale in  servizio  presso
la singola istituzione scolastica mediante un'interazione,  descritta
nell'allegato G, tra il sistema informativo dell'istruzione-Sidi e la
piattaforma nazionale-DGC. Tale funzionalita' consente esclusivamente
di verificare il possesso di una  certificazione  verde  COVID-19  in
corso di validita' del personale effettivamente presente in servizio,
senza rivelare  le  ulteriori  informazioni  conservate,  o  comunque
trattate, nell'ambito della piattaforma nazionale-DGC. 
[ndr Comma aggiunto dal  DPCM 10 settembre 2021
GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021] 

8. Nel rispetto dei principi generali in materia di  protezione
dei dati personali, i soggetti preposti alla verifica di cui all'art.
9-ter, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  effettuano  la
verifica del  possesso  della  certificazione  verde  COVID-19  prima
dell'accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio
e possono raccogliere i dati strettamente necessari  all'applicazione
delle misure  previste  dal  citato  art.  9-ter  ai  commi  2  e  5.
L'attivita' di verifica del rispetto dell'obbligo di cui al  comma  1
del citato art. 9-ter da parte dei  dirigenti  scolastici  e'  svolta
dall'ufficio scolastico regionale competente.
[ndr Comma aggiunto dal DPCM 10 settembre 2021
GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021]
9. Resta fermo quanto previsto dall’art. 3 del decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139.
[ndr. ne avevamo parlato in questo approfondimento: "richiesta-possesso-green-pass"]
 
10. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso 
delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito lavorativo pubblico e privato ai sensi 
degli articoli 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero della salute rende disponibili 
ai datori di lavoro specifiche funzionalità, descritte nell'allegato H, che consentono una 
verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di 
validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di 
lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito 
della Piattaforma nazionale-DGC, attraverso: 
a) l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), 
rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare 
nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le 
funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR 
code; 
b) una interazione, in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal 
Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche 
amministrazioni, e la PN-DGC per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi 
COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti pubblici degli enti aderenti a 
NoiPA; 
c) una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS, e la PN-DGC, 
per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da 
parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di 50 dipendenti, sia privati che 
pubblici non aderenti a NoiPA; 
d) una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di 
gestione del personale delle amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, 
anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, e la PN-DGC, per la verifica del 
possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei propri 
dipendenti.
  
11. Le funzionalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui alle 
lettere b) e c) del comma 10, attivate previa richiesta del datore di lavoro, sono rese 
disponibili al solo personale autorizzato alla verifica per conto del datore di lavoro. La 
funzionalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID 19 di cui alla lettera 
d) del comma 10 è attivata previa autorizzazione e accreditamento, sulla base di apposita 
convenzione con il Ministero della salute. 
 
12. Il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui alla lettera a) del comma 10 può essere 
utilizzato per la verifica della Certificazione verde COVID-19 anche in ambiti diversi da 
quello lavorativo e può altresì essere utilizzato come riferimento per la realizzazione di 
ulteriori librerie software, a condizione che: 
a) le suddette librerie e le soluzioni da esse derivate rispondano alle medesime 
specifiche tecniche e ai requisiti del pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui alla 
lettera a) del comma 10, e successivi aggiornamenti, come indicato sulla piattaforma 
utilizzata dal Ministero della Salute per la pubblicazione del codice sorgente; 
b) sia preventivamente rilasciato il codice sorgente con licenza open source di dette 
librerie sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della Salute di cui al precedente 
punto a). 
 
13. Con riguardo all’uso del pacchetto di sviluppo per applicazioni, di cui al comma 10, 
lettera a), e delle librerie software e delle soluzioni da esse derivate, di cui al comma 12, il 
trattamento dei dati personali deve essere effettuato limitatamente alle informazioni 
pertinenti e alle operazioni strettamente necessarie alla verifica della validità delle 
Certificazioni verdi COVID-19. È fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre 
bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché 
di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle 
previste dal presente articolo le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code e le 
informazioni fornite in esito ai controlli. In caso di utilizzo di tale modalità di verifica da 
parte del datore di lavoro, resta salvo quanto previsto dagli articoli 88 del Regolamento 
(UE) 2016/679 e 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
14. Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid19
da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque 
avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie 
pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina 
generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui 
al comma 2, lettere a), b) e c), dell’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza 
con il disposto dell’ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo. 
 
15. Nel caso in cui, all’esito delle verifiche effettuate con le modalità di cui al comma 10, 
lettere b), c) e d), l’interessato non risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19 
in corso di validità, lo stesso ha diritto di richiedere che la verifica della propria 
certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell’accesso al luogo 
di lavoro mediante l’applicazione mobile descritta nell’Allegato B, paragrafo 4.

 

VERIFICA VALIDITA’ GREEN PASS

Riportiamo di seguito alcuni dei punti salienti:

  • Alla verifica validità green pass sono deputati anche i datori di lavoro pubblici o privati, e loro delegati, relativamente alla verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo con riferimento al personale e ai soggetti terzi che accedono al luogo di lavoro per ragioni diverse dalla semplice fruizione dei servizi all’utenza e i responsabili della sicurezza delle strutture incui si svolge l’attività giudiziaria o i loro delegati relativamente ai magistrati.
  • L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.
  • Resta fermo quanto previsto dall’art. 3 del decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139 di cui avevamo parlato nell’approfondimento dal titolo richiesta-possesso-green-pass

 

 

DECRETO LEGGE 127/2021

L’obbligo del controllo del possesso green pass è contenuto nel DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127.

Le disposizioni si applicano (a partire dal giorno 15 ottobre 2021) a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi  titolo, la  propria  attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei  luoghi di  lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

I datori di lavoro devono verificare il rispetto delle  prescrizioni sia per i propri lavoratori che per quelli che svolgono, a qualsiasi  titolo, la propria  attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei  luoghi di  lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

Inoltre i datori di lavoro devono:

  1. aver definito (entro il 15 ottobre 2021),  le  modalita’  operative  per  l’organizzazione  delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro,
  2. aver individuato con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.

 

 

VERIFICA VALIDITA' GREEN PASS  FAQ DEL GOVERNO

Ricordiamo l’importanza di rimanere sempre aggiornati consultando le FAQ DEL GOVERNO

 

VERIFICA VALIDITA' GREEN PASS  FAQ OPERATIVE

Vedi anche le nostre FAQ OPERATIVE dal titolo: Problemi riscontrati nei controlli del Green Pass

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