In Gazzetta Ufficiale il
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2021
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19″». (21A06126) (GU n.246 del 14-10-2021)
Segnaliamo che è in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale un nuovo DPCM relativo alla VERIFICA VALIDITA’ GREEN PASS
In particolare il DPCM apporta una serie di modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.
Il DPCM modifica vari articoli, tra i quali l’art. 13 che riprendiamo di seguito evidenziando in rosso le novità.
ART. 13 Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC
1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata
mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando
esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B,
paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le
generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni
che ne hanno determinato l'emissione
nonche' mediante le ulteriori modalita' automatizzate di cui ai successivi
commi descritte negli allegati G e H.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita'
di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8,
della legge 15 luglio 2009, n. 94;
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici
esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di
certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali
presso i quali si svolgono eventi e attivita' per partecipare ai
quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
nonche' i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro
delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in
qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione
verde COVID-19, nonche' i loro delegati.
g) i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi
dell'infanzia nonché delle scuole paritarie, delle università e
delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica,
e loro delegati;
h) i datori di lavoro pubblici o privati, e loro delegati,
relativamente alla verifica del possesso delle certificazioni verdi
COVID-19 in ambito lavorativo con riferimento al personale e ai
soggetti terzi che accedono al luogo di lavoro per ragioni diverse
dalla semplice fruizione dei servizi all’utenza e i responsabili
della sicurezza delle strutture incui si svolge l’attività
giudiziaria o i loro delegati relativamente ai magistrati.
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) del comma 2 sono incaricati con atto formalerecante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale mediante l'esibizione di un documento di identita'.
5. L'attività di verifica delle certificazioni
non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario
in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione
delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5,
9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.
6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
7. Al fine di assicurare il piu' efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito scolastico statale di cui all'art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero della salute rende disponibile agli uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione un'apposita funzionalita' che consente una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del solo personale in servizio presso la singola istituzione scolastica mediante un'interazione, descritta nell'allegato G, tra il sistema informativo dell'istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale-DGC. Tale funzionalita' consente esclusivamente di verificare il possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validita' del personale effettivamente presente in servizio, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della piattaforma nazionale-DGC. [ndr Comma aggiunto dal DPCM 10 settembre 2021 GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021] 8. Nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali, i soggetti preposti alla verifica di cui all'art. 9-ter, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, effettuano la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 prima dell'accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio e possono raccogliere i dati strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dal citato art. 9-ter ai commi 2 e 5. L'attivita' di verifica del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del citato art. 9-ter da parte dei dirigenti scolastici e' svolta dall'ufficio scolastico regionale competente. [ndr Comma aggiunto dal DPCM 10 settembre 2021 GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021]
9. Resta fermo quanto previsto dall’art. 3 del decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139. [ndr. ne avevamo parlato in questo approfondimento: "richiesta-possesso-green-pass"]
10. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso
delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito lavorativo pubblico e privato ai sensi
degli articoli 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero della salute rende disponibili
ai datori di lavoro specifiche funzionalità, descritte nell'allegato H, che consentono una
verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di
validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di
lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito
della Piattaforma nazionale-DGC, attraverso:
a) l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK),
rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare
nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le
funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR
code;
b) una interazione, in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal
Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche
amministrazioni, e la PN-DGC per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi
COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti pubblici degli enti aderenti a
NoiPA;
c) una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS, e la PN-DGC,
per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da
parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di 50 dipendenti, sia privati che
pubblici non aderenti a NoiPA;
d) una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di
gestione del personale delle amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti,
anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, e la PN-DGC, per la verifica del
possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei propri
dipendenti.
11. Le funzionalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui alle
lettere b) e c) del comma 10, attivate previa richiesta del datore di lavoro, sono rese
disponibili al solo personale autorizzato alla verifica per conto del datore di lavoro. La
funzionalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID 19 di cui alla lettera
d) del comma 10 è attivata previa autorizzazione e accreditamento, sulla base di apposita
convenzione con il Ministero della salute.
12. Il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui alla lettera a) del comma 10 può essere
utilizzato per la verifica della Certificazione verde COVID-19 anche in ambiti diversi da
quello lavorativo e può altresì essere utilizzato come riferimento per la realizzazione di
ulteriori librerie software, a condizione che:
a) le suddette librerie e le soluzioni da esse derivate rispondano alle medesime
specifiche tecniche e ai requisiti del pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui alla
lettera a) del comma 10, e successivi aggiornamenti, come indicato sulla piattaforma
utilizzata dal Ministero della Salute per la pubblicazione del codice sorgente;
b) sia preventivamente rilasciato il codice sorgente con licenza open source di dette
librerie sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della Salute di cui al precedente
punto a).
13. Con riguardo all’uso del pacchetto di sviluppo per applicazioni, di cui al comma 10,
lettera a), e delle librerie software e delle soluzioni da esse derivate, di cui al comma 12, il
trattamento dei dati personali deve essere effettuato limitatamente alle informazioni
pertinenti e alle operazioni strettamente necessarie alla verifica della validità delle
Certificazioni verdi COVID-19. È fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre
bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché
di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle
previste dal presente articolo le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code e le
informazioni fornite in esito ai controlli. In caso di utilizzo di tale modalità di verifica da
parte del datore di lavoro, resta salvo quanto previsto dagli articoli 88 del Regolamento
(UE) 2016/679 e 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
14. Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid19
da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque
avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie
pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina
generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui
al comma 2, lettere a), b) e c), dell’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza
con il disposto dell’ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.
15. Nel caso in cui, all’esito delle verifiche effettuate con le modalità di cui al comma 10,
lettere b), c) e d), l’interessato non risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19
in corso di validità, lo stesso ha diritto di richiedere che la verifica della propria
certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell’accesso al luogo
di lavoro mediante l’applicazione mobile descritta nell’Allegato B, paragrafo 4.
VERIFICA VALIDITA’ GREEN PASS
Riportiamo di seguito alcuni dei punti salienti:
- Alla verifica validità green pass sono deputati anche i datori di lavoro pubblici o privati, e loro delegati, relativamente alla verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo con riferimento al personale e ai soggetti terzi che accedono al luogo di lavoro per ragioni diverse dalla semplice fruizione dei servizi all’utenza e i responsabili della sicurezza delle strutture incui si svolge l’attività giudiziaria o i loro delegati relativamente ai magistrati.
- L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.
- Resta fermo quanto previsto dall’art. 3 del decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139 di cui avevamo parlato nell’approfondimento dal titolo richiesta-possesso-green-pass
DECRETO LEGGE 127/2021
L’obbligo del controllo del possesso green pass è contenuto nel DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127.
Le disposizioni si applicano (a partire dal giorno 15 ottobre 2021) a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.
I datori di lavoro devono verificare il rispetto delle prescrizioni sia per i propri lavoratori che per quelli che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.
Inoltre i datori di lavoro devono:
- aver definito (entro il 15 ottobre 2021), le modalita’ operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro,
- aver individuato con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.
FAQ DEL GOVERNO
Ricordiamo l’importanza di rimanere sempre aggiornati consultando le FAQ DEL GOVERNO
FAQ OPERATIVE
Vedi anche le nostre FAQ OPERATIVE dal titolo: Problemi riscontrati nei controlli del Green Pass