Leggi il D.Lgs. 81/2008 integrato con il D.I. 22 luglio 2014 Capo I – Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali
Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute, ha modificato quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 nell’ambito degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche.
Il decreto se applica a tutte le attività ove sarà necessario aprire cantieri di realizzazione strutture provvisorie per spettacoli quali palchi, teatri tenda, strutture di illuminazione, allestimenti fieristici ed altre situazioni di cantieri di pubblico spettacolo. Nel decreto sono previsti alcuni ambiti di cantieri spettacoli per i quali il decreto non si applica (strutture di dimensioni ridotte).
Effettua il download del testo integrale D.L.gs. 81/2008 TITOLO IV (cantieri temporanei o mobili) con le indicazioni e prescrizioni del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 per il settore degli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali
Estratto:
DECRETO INTERMINISTERIALE 22/07/2014
Campo di applicazione
Attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con
impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di
intrattenimento, fatte salve le esclusioni.
Esclusioni
Le disposizioni del decreto interministeriale 22/07/2014 non operano per le attività:
che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma
precedente;
di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse
ad altre strutture o supportanti altre strutture;
di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con
sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui
altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all’estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8
m nel caso di torri;
di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da
un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti
dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura
direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.
Particolari esigenze
Si applicano le disposizioni di cui al presente decreto, in considerazione delle particolari esigenze che
caratterizzano le attività di lavoro tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali di seguito
indicate:
a) Compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata
variabile
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro,
con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento
programmato degli spettacoli;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da
svolgersi in luoghi aperti.
D. LGS. 81/08 : TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
INTEGRATO E MODIFICATO CON DECRETO INTERMINISTERIALE 22/07/2014
CAPO I – “SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI E TEATRALI”
Capo I – Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 88. Campo di applicazione
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la
sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di
ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i
pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le
opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle
concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di
caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine
comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese,
purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento,
nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla
realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di
cui all’allegato XI;
g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di
ingegneria civile di cui all’allegato X.
2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e
alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle
relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che
deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.
Art. 89. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano
lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X il luogo nel quale si svolgono le attività
di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento o disallestimento con
impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di
intrattenimento fatte salve le eccezioni di cui al comma 3 del decreto interministeriale 22/07/2014 ;
b) committente: il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del
quale vengono realizzate le attività di cui al decreto interministeriale 22/07/2014 indipendemente da
eventuali frazionamenti della loro realizzazione. per conto del quale l’intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica,
il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso
attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera
senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato
coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato
coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese
affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra
committente e impresa esecutrice;
g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate
dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono
riportati nell’allegato XV così come modificato ed integrato dal decreto interministeriale 22/07/2014;
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione
dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare
del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione
delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei
lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto
individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità
di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come
affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e
materiali;
l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di
macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
a) deve acquisire le informazioni di cui all’allegato I del decreto interministriale 22/07/2014 al momento
delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si
svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti
attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in
considerazione unicamente il documento di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a) (il P.S.C.) i documenti di
cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il
committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.