Leggi il D.Lgs. 81/2008 integrato con il D.I. 22 luglio 2014 Capo II – Manifestazioni Fieristiche
Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute, ha modificato quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 nell’ambito degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche.
Il decreto se applica a tutte le attività ove sarà necessario aprire cantieri di realizzazione strutture provvisorie per spettacoli quali palchi, teatri tenda, strutture di illuminazione, allestimenti fieristici ed altre situazioni di cantieri di pubblico spettacolo. Nel decreto sono previsti alcuni ambiti di cantieri spettacoli per i quali il decreto non si applica (strutture di dimensioni ridotte).
Effettua il download del testo integrale D.L.gs. 81/2008 TITOLO IV (cantieri temporanei o mobili) con le indicazioni e prescrizioni del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 per il settore delle Manifestazioni Fieristiche
Estratto:
DECRETO INTERMINISTERIALE 22/07/2014
Definizioni
a) Gestore: soggetto giuridico che gestisce il Quartiere fieristico;
b) Organizzatore: soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica;
c) Espositore: azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione fieristica con
disponibilità di un’area specifica;
d) Allestitore: soggetto che è titolare del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio dello
stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive;
e) Stand: singola area destinata alla partecipazione alla manifestazione fieristica dell’Espositore;
f) Spazio complementare allestito: area allestita destinata a sale convegni, mostre, uffici e altri servizi a
supporto dell’esposizione fieristica;
g) Quartiere fieristico: struttura fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la manifestazione fieristica,
dotata di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità, destinata allo svolgimento di
manifestazioni fieristiche;
h) Struttura allestitiva: insieme degli elementi utilizzati per l’allestimento di uno stand o di uno spazio
complementare allestito;
i) Tendostruttura: struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati.
Campo di applicazione
Attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per
manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni.
Esclusioni
Le disposizioni del decreto interministeriale 22/07/2014 non operano per le attività in caso:
strutture allestitive cha abbiano un’altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;
strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano
superiore fino a 100 m²
tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi
prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi
massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura
direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8,50 m di altezza rispetto a un
piano stabile.
Particolari esigenze
Si applicano le disposizioni di cui al presente decreto, in considerazione delle particolari esigenze che
caratterizzano le attività di lavoro tipiche delle manifestazioni fieristiche di seguito elencate:
a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata
variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro,
con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento
programmato degli eventi;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da
svolgersi in luoghi aperti;
h) presenza di più stand contigui nello stesso quartiere fieristico.
TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
INTEGRATO E MODIFICATO CON DECRETO INTERMINISTERIALE 22/07/2014
CAPO II – “MANIFESTAZIONI FIERISTICHE”
Capo I – Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 88. Campo di applicazione
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la
sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di
ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i
pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le
opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle
concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di
caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine
comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese,
purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento,
nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla
realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di
cui all’allegato XI;
g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di
ingegneria civile di cui all’allegato X.
2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e
alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle
relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che
deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.
Art. 89. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano
lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X il luogo nel quale si svolgono le attività
di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per
manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni eccezioni di cui al comma 3 del decreto interministeriale
22/07/2014 ;
b) committente: il soggetto gestore, organizzatore, o espositore che ha la titolarità e che esercita i poteri
decisionali e di spesa, per conto del quale si effettuano le attività di approntamento e smantellamento di
strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche limitatamente
all’ambito di esplicazione dei richiamati poteri per conto del quale l’intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica,
il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso
attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera
senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato
coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato
coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese
affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra
committente e impresa esecutrice;
g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate
dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono
riportati nell’allegato XV così come modificato ed integrato dal decreto interministeriale 22/07/2014 e devono
tener conto dell’allegato IV del decreto interministeriale 22/07/2014 e delle informazioni contenute nel
documento unico di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26 del d. lgs.81/08 redatto dal gestore o
dall’organizzatore, i cui contenuti minimi sono descritti nell’allegato V del decreto interministeriale
22/07/2014;
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione
dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare
del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione
delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei
lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto
individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità
di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come
affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e
materiali;
l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di
macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
a) deve acquisire le informazioni di cui all’allegato IV e V del decreto interministeriale 22/07/2014 relative
agli spazi ove realizzare le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture
o opere temporanee per manifestazioni fieristiche al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed
organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o
successivamente;
b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti
attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in
considerazione unicamente il documento di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a) (il P.S.C.) i documenti di
cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il
committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il
committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica
impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà
di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche
personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi
3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o
ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale mediante l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di
commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/08. delle
imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da
affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uominigiorno
e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che
precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del
certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità
contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200
uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo
che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di
regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di
regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-
bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui
alle lettere a) e b).
Nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica dell’idoneità tecnico professionale può essere
dimostrata per mezzo del modello di cui all’allegato II del decreto interministeriale 22/07/2014.
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui
all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99,
quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei
lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza
all’amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in
base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del
coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.