In vigore le modifiche al D.Lgs. 81/2008

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dal giorno 21 dicembre 2022 sono entrate in vigore le modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008.

 
Come già indicato nella nostra nota del 16 dicembre, sono numerosi gli articoli integrati o modificati.
 
Rimandando alla lettura del testo del provvedimento, riportiamo in dettaglio le principali modifiche.
 

 

Testo del decreto-legge 21 ottobre 2021,  n.  146  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la  legge
di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 (in  questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante «Misure urgenti in materia  economica
e fiscale, a  tutela  del  lavoro  e  per  esigenze  indifferibili.».
(21A07536)
ESTRATTO DEL TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146
 
all’articolo 7, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:

«1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l’anno e puo’ essere convocato anche su richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.»; b)

all’articolo 8:

1) al comma 1:

1.1. le parole «e per indirizzare» sono sostituite dalle seguenti: «e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale,»;

1.2. le parole: «negli attuali» sono sostituite dalla seguente: «nei»;

1.3 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organi di vigilanza alimentano un’apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell’ambito della vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.»;

2) al comma 2:

2.1. le parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute»;

2.2. dopo le parole «dal Ministero dell’interno,» sono inserite le seguenti: «dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale,»;

2.3. le parole: «dall’IPSEMA e dall’ISPESL», sono sostituite dalle seguenti: «dall’INPS e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro»;

2.4. dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente: «Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 4.»;

3) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3. L’INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 ((del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016)), e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, e’ titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l’ambito territoriale di competenza, e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilita’, e alle malattie professionali denunciate.»;

4) al comma 4, primo periodo,

le parole da «Ministro del lavoro» fino a «pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale» e le parole «da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti i criteri e»;

5) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:

«4-bis. Per l’attivita’ di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e’ ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183.»;

6) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:

«5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al comma 6.»;

all’articolo 13:

1) al comma 1, dopo le parole «e’ svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio» sono aggiunte le seguenti:

«, dall’Ispettorato nazionale del lavoro»;

2) il comma 2 e’ abrogato;

3) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

«4. La vigilanza di cui al presente articolo e’ esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell’ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell’articolo 7, le aziende sanitarie locali e l’Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l’attivita’ di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008»;

4) al comma 6:

4.1. dopo le parole «L’importo delle somme che l’ASL» sono inserite le seguenti: «e l’Ispettorato nazionale del lavoro» e la parola: «ammette» e’ sostituita dalla seguente: «ammettono»;

4.2. le parole «l’apposito capitolo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente, l’apposito capitolo regionale e il bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro»;

4.3. dopo le parole «svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.», sono inserite le seguenti: «e dall’Ispettorato»;

5) dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:

«7-bis. L’Ispettorato nazionale del lavoro e’ tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull’attivita’ svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell’attivita’ di vigilanza nei luoghi di lavoro.»;

 
l’articolo 14 e’ sostituito dal seguente:

  «Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il  contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute  e  sicurezza  dei lavoratori).

    1. Ferme  restando  le  attribuzioni  previste  dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza  dei lavoratori,   nonche’   di   contrastare   il   lavoro    irregolare, l’Ispettorato  nazionale  del  lavoro  adotta  un  provvedimento   di sospensione,  quando  riscontra  che  almeno  il  10  per  cento  dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al  momento dell’accesso   ispettivo,   senza   preventiva    comunicazione    di instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  ovvero  inquadrato   come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonche’, a prescindere dal settore di  intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza  del  lavoro  di  cui  all’Allegato  I.
      Con  riferimento all’attivita’  dei  lavoratori  autonomi  occasionali,  al  fine   di svolgere attivita’ di monitoraggio e  di  contrastare  forme  elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio  dell’attivita’ dei  suddetti  lavoratori  e’  oggetto  di  preventiva  comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalita’ operative di cui all’articolo 15, comma 3,  del  decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81.  In  caso  di  violazione  degli obblighi  di  cui  al  secondo  periodo  si   applica   la   sanzione amministrativa da euro 500  a  euro  2.500  in  relazione  a  ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui e’ stata omessa  o  ritardata la comunicazione. Non si applica  la  procedura  di  diffida  di  cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
      Il provvedimento di sospensione e’  adottato  in  relazione  alla  parte dell’attivita’  imprenditoriale  interessata  dalle   violazioni   o, alternativamente, dell’attivita’ lavorativa prestata  dai  lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato  I. Unitamente al provvedimento di  sospensione   l’Ispettorato  nazionale del lavoro puo’ imporre specifiche  misure  atte  a  far  cessare  il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori  durante  il lavoro.
    2. Per  tutto  il  periodo  di  sospensione  e’  fatto   divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e  con  le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
      A tal fine  il provvedimento di sospensione e’ comunicato all’Autorita’  nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero)) delle infrastrutture  e  della mobilita’ sostenibili, per gli aspetti di  rispettiva  competenza  al fine dell’adozione da parte  del  Ministero  delle  infrastrutture  edella mobilita’  sostenibili  del  provvedimento  interdittivo. 
      Il datore di lavoro e’  tenuto  a  corrispondere  la  retribuzione  e  a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati  dall’effetto del provvedimento di sospensione.
    1. L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al  comma  1  per  il  tramite  del   proprio   personale   ispettivo nell’immediatezza degli  accertamenti  nonche’,  su  segnalazione  di altre  amministrazioni,  entro  sette  giorni  dal  ricevimento   del relativo verbale. I provvedimenti di cui al comma 1, per  le  ipotesi  di  lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in  cui  il  lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso  di  sospensione, gli effetti della stessa possono essere  fatti  decorrere  dalle  ore dodici del  giorno  lavorativo  successivo  ovvero  dalla  cessazione dell’attivita’ lavorativa in corso che non  puo’  essere  interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo  imminente  o  di grave rischio per la salute dei lavoratori  o  dei  terzi  o  per  la pubblica incolumita’.
    2.  I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attivita’ lavorativa in corso che non puo’ essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumita’
    1. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente   ai   provvedimenti   adottati   in   occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o  le  altre  amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni  in  materia  di  prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale  dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi  delle  disposizioni  del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
    1. In materia di prevenzione incendi, in ragione della  competenza esclusiva  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  prevista dall’articolo 46 del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20  del  decreto  legislativo  8  marzo 2006, n. 139.
    1. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi  ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
    2. E’  condizione  per  la  revoca  del  provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato:
      a) la  regolarizzazione  dei  lavoratori  non  risultanti  dalle scritture o da  altra  documentazione  obbligatoria  anche  sotto  il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
      b) l’accertamento del ripristino delle  regolari  condizioni  di lavoro nelle ipotesi di violazioni della  disciplina  in  materia  di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
      c) la rimozione delle conseguenze  pericolose  delle  violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
      d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a  cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora  siano  impiegati piu’ di cinque lavoratori irregolari;
      e) nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
    1. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) del  comma  9 sono raddoppiate nelle ipotesi in cui,  nei  cinque  anni  precedenti alla adozione  del  provvedimento,  la  medesima  impresa  sia  stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
    1. Su  istanza  di  parte,  fermo  restando  il  rispetto   delle condizioni di  cui  al  comma  9,  la  revoca  e’  altresi’  concessa subordinatamente  al  pagamento  del  venti  per  cento  della  somma aggiuntiva dovuta.  L’importo  residuo,  maggiorato  del  cinque  per cento,  e’  versato  entro  sei  mesi  dalla  data  di  presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine,  il  provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui  al  presente  comma  costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.
    2. E’ comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni  penali, civili e amministrative vigenti.
    3. Ferma restando  la  destinazione  della  percentuale  prevista dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23  dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio 2014, n. 9, l’importo delle somme  aggiuntive  di  cui  al  comma  9, lettere d) ed e), integra, in funzione  dell’amministrazione  che  ha adottato  i  provvedimenti  di  cui   al   comma   1,   il   bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro o l’apposito capitolo regionale ed e’ utilizzato per finanziare l’attivita’ di prevenzione nei luoghi di  lavoro  svolta  dall’Ispettorato  nazionale  del  lavoro  o   dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
    4. Avverso i  provvedimenti  di  cui  al  comma  1  adottati  per l’impiego   di   lavoratori   senza   preventiva   comunicazione   di instaurazione del rapporto di lavoro e’  ammesso  ricorso,  entro  30 giorni, all’Ispettorato interregionale  del  lavoro  territorialmente competente, il quale si pronuncia nel  termine  di  30  giorni  dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale  ultimo  termine  il provvedimento di sospensione perde efficacia.
    1. Il datore di lavoro che  non  ottempera  al  provvedimento  di sospensione di cui al presente articolo e’ punito con l’arresto  fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in  materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e  con  l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
    2. L’emissione del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del  comma  1,  a  seguito  della conclusione della procedura di prescrizione prevista  dagli  articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.  758,  comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo  restando,  ai fini della verifica dell’ottemperanza  alla  prescrizione,  anche  il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).»;
all’articolo 18, comma 1,
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività »;
 
 
all’articolo 19, comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti »;
 
2) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
« f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate »;
 
 
all’articolo 26,
 
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
« 8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto »;
 
 
all’articolo 37:
1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa »;
 
2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
« L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato »;
 
3) il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo »;
 
4) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
« 7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso  necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi »
 
 
all’articolo 51:
 
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottantgiorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. »;
 
2) il comma 8-bis è sostituito dai seguenti:
« 8-bis. Gli organismi paritetici comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR), all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INAIL i dati relativi:
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.
 
8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL. Per la definizione dei suddetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro »;
 
 
all’articolo 52, comma 3, le parole:
« entro il 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2022 »;
 
 
all’articolo 55, comma 5:
1) alla lettera c), dopo le parole:
« commi 1, 7, » è inserita la seguente: « 7-ter, »;
 
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
« d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis »;
 
 
all’articolo 56, comma 1, lettera a), le parole:
« ed f) » sono sostituite dalle seguenti: « , f) e f-bis) »;
 
 
all’articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole:
« 1° giugno 2001 » sono aggiunte le seguenti: « , aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti »;
 
 
all’articolo 99, al comma 1-bis, introdotto dalla lettera f) del presente comma, è premesso il seguente:
« 1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente»;
 
 
all’articolo 99,
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
f) identica; « 1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l’interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell’alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate. »;
 
 
l’Allegato I
è sostituito dall’Allegato I al presente decreto.
Modifiche al D.Lgs. 81/2008
 

Riportiamo di seguito il testo completo del Capo III (Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

                               Art. 13 
 
                  Disposizioni in materia di salute 
                  e sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e
puo' essere convocato anche su  richiesta  dell'ufficio  territoriale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro.»; 
    b) all'articolo 8: 
      1) al comma 1: 
        1.1. le parole «e  per  indirizzare»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «e  per  programmare  e  valutare,  anche  ai   fini   del
coordinamento  informativo  statistico   e   informatico   dei   dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale,»; 
        1.2.  le  parole:  «negli  attuali»  sono  sostituite   dalla
seguente: «nei»; 
        1.3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organi di
vigilanza alimentano  un'apposita  sezione  del  Sistema  informativo
dedicata  alle  sanzioni   irrogate   nell'ambito   della   vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro.»; 
      2) al comma 2: 
        2.1. le parole «Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
politiche sociali» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute»; 
        2.2.  dopo  le  parole  «dal  Ministero  dell'interno,»  sono
inserite  le  seguenti:  «dal  Dipartimento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale,»; 
        2.3. le parole: «dall'IPSEMA e dall'ISPESL», sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'INPS e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro»; 
        2.4.  dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito  il   seguente:
«Ulteriori amministrazioni potranno essere  individuate  con  decreti
adottati ai sensi del comma 4.»; 
      3)  il  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.   L'INAIL
garantisce  le  funzioni  occorrenti   alla   gestione   tecnica   ed
informatica del SINP e  al  suo  sviluppo,  nel  rispetto  di  quanto
disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 ((del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016)), e  dal  decreto  legislativo  10
agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, e' titolare del trattamento  dei
dati secondo quanto previsto ((dal codice in  materia  di  protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196.)) L'INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle
Aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale di competenza,  e
all'Ispettorato nazionale del lavoro i  dati  relativi  alle  aziende
assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli  sotto  la
soglia  di   indennizzabilita',   e   alle   malattie   professionali
denunciate.»; 
      4) al comma 4,  primo  periodo,  le  parole  da  «Ministro  del
lavoro» fino  a  «pubblica  amministrazione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e  la
transizione digitale» e le parole  «da  adottarsi  entro  180  giorni
dalla  ((data  dell'entrata  in   vigore))   del   presente   decreto
legislativo, vengono definite» sono sostituite dalle seguenti:  «sono
definiti i criteri e»; 
      5) dopo il  comma  4  e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  Per
l'attivita' di coordinamento e sviluppo del  SINP,  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare,  acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
e' ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il
coordinamento del sistema informativo nazionale  per  la  prevenzione
(SINP), istituito ai sensi dell'((articolo 5 del regolamento  di  cui
al decreto)) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  del
Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183.»; 
      6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La partecipazione
delle parti sociali al  Sistema  informativo  avviene  attraverso  la
periodica consultazione in ordine ai flussi  informativi  di  cui  al
comma 6.»; 
    c) all'articolo 13: 
      1) al  comma  1,  dopo  le  parole  «e'  svolta  dalla  azienda
sanitaria  locale  competente  per  territorio»  sono   aggiunte   le
seguenti: «, dall'Ispettorato nazionale del lavoro»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La  vigilanza  di
cui al presente articolo e' esercitata nel rispetto del coordinamento
di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito  della
programmazione regionale realizzata  ai  sensi  dell'articolo  7,  le
aziende  sanitarie  locali  e  l'Ispettorato  nazionale  del   lavoro
promuovono e coordinano sul piano operativo l'attivita' di  vigilanza
esercitata da tutti gli organi di  cui  al  presente  articolo.  Sono
adottate le conseguenti modifiche al  ((decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008»;)) 
      4) al comma 6: 
        4.1. dopo le parole «L'importo delle somme  che  l'ASL»  sono
inserite le seguenti: «e l'Ispettorato nazionale del lavoro»  ((e  la
parola: «ammette» e' sostituita dalla seguente: «ammettono»;)) 
        4.2.  le  parole   «l'apposito   capitolo   regionale»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «rispettivamente,  l'apposito  capitolo
regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro»; 
        4.3. dopo le parole «svolta dai dipartimenti  di  prevenzione
delle AA.SS.LL.», sono inserite le seguenti: «e dall'Ispettorato»; 
      5)  dopo  il  comma  7  e'  aggiunto   il   seguente:   «7-bis.
L'Ispettorato nazionale del lavoro e' tenuto a presentare,  entro  il
30 giugno di ogni anno al  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali per la trasmissione al Parlamento,  una  relazione  analitica
sull'attivita' svolta in  materia  di  prevenzione  e  contrasto  del
lavoro irregolare e  che  dia  conto  dei  risultati  conseguiti  nei
diversi  settori  produttivi  e  delle   prospettive   di   sviluppo,
programmazione ed efficacia dell'attivita' di vigilanza nei luoghi di
lavoro.»; 
    d) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il  contrasto
del lavoro irregolare e per la tutela della salute  e  sicurezza  dei
lavoratori). - 1.  Ferme  restando  le  attribuzioni  previste  dagli
articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al
fine di far cessare il ((pericolo per la salute)) e la sicurezza  dei
lavoratori,   nonche'   di   contrastare   il   lavoro    irregolare,
l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  adotta  un  provvedimento   di
sospensione,  quando  riscontra  che  almeno  il  10  per  cento  dei
lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al  momento
dell'accesso   ispettivo,   senza   preventiva    comunicazione    di
instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  ((ovvero  inquadrato   come
lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste
dalla normativa,)) nonche', a prescindere dal settore di  intervento,
in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza  del  lavoro  di  cui  all'Allegato  I.  ((Con  riferimento
all'attivita'  dei  lavoratori  autonomi  occasionali,  al  fine   di
svolgere attivita' di monitoraggio e  di  contrastare  forme  elusive
nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio  dell'attivita'
dei  suddetti  lavoratori  e'  oggetto  di  preventiva  comunicazione
all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da
parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano
le modalita' operative di cui all'articolo 15, comma 3,  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015,  n.  81.  In  caso  di  violazione  degli
obblighi  di  cui  al  secondo  periodo  si   applica   la   sanzione
amministrativa da euro 500  a  euro  2.500  in  relazione  a  ciascun
lavoratore autonomo occasionale per cui e' stata omessa  o  ritardata
la comunicazione. Non si applica  la  procedura  di  diffida  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.))  Il
provvedimento di sospensione e'  adottato  in  relazione  alla  parte
dell'attivita'  imprenditoriale  interessata  dalle   violazioni   o,
alternativamente, dell'attivita' lavorativa prestata  dai  lavoratori
interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato  I.
Unitamente al provvedimento di  sospensione  l'Ispettorato  nazionale
del lavoro puo' imporre specifiche  misure  atte  a  far  cessare  il
pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori  durante  il
lavoro. 
  2.  ((Per  tutto  il  periodo  di  sospensione  e'  fatto   divieto
all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e  con  le
stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.)) A tal fine  il
provvedimento di sospensione e' comunicato all'((Autorita'  nazionale
anticorruzione (ANAC) e al Ministero)) delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, per gli aspetti di  rispettiva  competenza  al
fine dell'adozione da parte  del  Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita'  sostenibili  del  provvedimento  interdittivo.  ((Il
datore di lavoro e'  tenuto  a  corrispondere  la  retribuzione  e  a
versare i relativi contributi ai lavoratori interessati  dall'effetto
del provvedimento di sospensione.)) 
  3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui
al  comma  1  per  il  tramite  del   proprio   personale   ispettivo
nell'immediatezza degli  accertamenti  nonche',  su  segnalazione  di
altre  amministrazioni,  entro  sette  giorni  dal  ricevimento   del
relativo verbale. 
  4. I provvedimenti di cui al comma 1,  per  le  ipotesi  di  lavoro
irregolare, non trovano applicazione nel caso in  cui  il  lavoratore
risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso  di  sospensione,
gli effetti della stessa possono essere  fatti  decorrere  dalle  ore
dodici del  giorno  lavorativo  successivo  ovvero  dalla  cessazione
dell'attivita' lavorativa in corso che non  puo'  essere  interrotta,
salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo  imminente  o  di
grave rischio per la salute dei lavoratori  o  dei  terzi  o  per  la
pubblica incolumita'. 
  5. ((Ai provvedimenti di cui al presente articolo)) si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  6.   Limitatamente   ai   provvedimenti   adottati   in   occasione
dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi,
provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente
competente. Ove gli organi di vigilanza o  le  altre  amministrazioni
pubbliche rilevino possibili violazioni  in  materia  di  prevenzione
incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale  dei
vigili del fuoco, il quale procede ai sensi  delle  disposizioni  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
  7. In materia di prevenzione incendi, in ragione  della  competenza
esclusiva  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  ((prevista
dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano)) le disposizioni
di cui agli articoli 16, 19 e 20  del  decreto  legislativo  8  marzo
2006, n. 139. 
  8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai  servizi  ispettivi
delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia
di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. 
  9.  E'  condizione  per  la  revoca  del  provvedimento  da   parte
dell'amministrazione che lo ha adottato: 
    a)  la  regolarizzazione  dei  lavoratori  non  risultanti  dalle
scritture o da  altra  documentazione  obbligatoria  anche  sotto  il
profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza; 
    b) l'accertamento del ripristino  delle  regolari  condizioni  di
lavoro nelle ipotesi di violazioni della  disciplina  in  materia  di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; 
    c) la rimozione delle  conseguenze  pericolose  delle  violazioni
nelle ipotesi di cui all'Allegato I; 
    d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una  somma
aggiuntiva pari a 2.500 euro ((qualora siano impiegati fino a  cinque
lavoratori)) irregolari e pari a 5.000 euro qualora  siano  impiegati
piu' di cinque lavoratori irregolari; 
    e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma
aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato  I
con riferimento a ciascuna fattispecie. 
  10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e)  del  comma  9
sono raddoppiate nelle ipotesi in cui,  nei  cinque  anni  precedenti
alla adozione  del  provvedimento,  la  medesima  impresa  sia  stata
destinataria di un provvedimento di sospensione. 
  11.  Su  istanza  di  parte,  fermo  restando  il  rispetto   delle
condizioni di  cui  al  comma  9,  la  revoca  e'  altresi'  concessa
subordinatamente  al  pagamento  del  venti  per  cento  della  somma
aggiuntiva dovuta.  L'importo  residuo,  maggiorato  del  cinque  per
cento,  e'  versato  entro  sei  mesi  dalla  data  di  presentazione
dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento
parziale dell'importo residuo entro detto termine,  il  provvedimento
di accoglimento dell'istanza di cui  al  presente  comma  costituisce
titolo esecutivo per l'importo non versato. 
  12. E' comunque fatta salva l'applicazione delle  sanzioni  penali,
civili e amministrative vigenti. 
  13. Ferma  restando  la  destinazione  della  percentuale  prevista
dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, l'importo delle somme  aggiuntive  di  cui  al  comma  9,
lettere d) ed e), integra, in funzione  dell'amministrazione  che  ha
adottato  i  provvedimenti  di  cui   al   comma   1,   il   bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale
ed e' utilizzato per finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi
di  lavoro  svolta  dall'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  o   dai
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. 
  14. Avverso  i  provvedimenti  di  cui  al  comma  1  adottati  per
l'impiego   di   lavoratori   senza   preventiva   comunicazione   di
instaurazione del rapporto di lavoro e'  ammesso  ricorso,  entro  30
giorni, all'Ispettorato interregionale  del  lavoro  territorialmente
competente, il quale si pronuncia nel  termine  di  30  giorni  dalla
notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale  ultimo  termine  ((il
provvedimento di sospensione perde efficacia.)) 
  15. Il datore di lavoro  che  non  ottempera  al  provvedimento  di
sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto  fino
a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in  materia
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e  con  l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi
di sospensione per lavoro irregolare. 
  16. L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle
contravvenzioni, accertate ai sensi del  comma  1,  a  seguito  della
conclusione della procedura di prescrizione prevista  dagli  articoli
20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.  758,  comporta
la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo  restando,  ai
fini della verifica dell'ottemperanza  alla  prescrizione,  anche  il
pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).»; 
  ((d-bis) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b)  e'  inserita
la seguente: 
  «b-bis) individuare il preposto o i  preposti  per  l'effettuazione
delle attivita' di vigilanza di cui all'articolo 19.  I  contratti  e
gli accordi  collettivi  di  lavoro  possono  stabilire  l'emolumento
spettante al preposto per lo svolgimento delle attivita'  di  cui  al
precedente periodo. Il preposto non puo' subire pregiudizio alcuno  a
causa dello svolgimento della propria attivita'»; 
  d-ter) all'articolo 19, comma 1: 
  1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte  dei  singoli
lavoratori dei loro obblighi di  legge,  nonche'  delle  disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e  di  uso  dei
mezzi di  protezione  collettivi  e  dei  dispositivi  di  protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso  di  rilevazione  di
comportamenti non conformi alle disposizioni e  istruzioni  impartite
dal datore di  lavoro  e  dai  dirigenti  ai  fini  della  protezione
collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento
non conforme for- nendo le necessarie indicazioni  di  sicurezza.  In
caso  di  mancata  attuazione  delle  disposizioni  impartite  o   di
persistenza   dell'inosservanza,   interrompere    l'attivita'    del
lavoratore e informare i superiori diretti»; 
  2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
  «f-bis) in caso di rilevazione di  deficienze  dei  mezzi  e  delle
attrezzature di lavoro e di  ogni  condizione  di  pericolo  rilevata
durante la vigilanza,  se  necessario,  interrompere  temporaneamente
l'attivita' e,  comunque,  segnalare  tempestivamente  al  datore  di
lavoro e al dirigente le non conformita' rilevate»; 
  d-quater) all'articolo 26, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di  attivita'  in  regime  di
appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori
devono indicare espressamente al  datore  di  lavoro  committente  il
personale che svolge la funzione di preposto»; 
  d-quinquies) all'articolo 37: 
  1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro  il
30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  adotta  un
accordo nel quale provvede  all'accorpamento,  alla  rivisitazione  e
alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia
di formazione, in modo da garantire: 
  a) l'individuazione della durata,  dei  contenuti  minimi  e  delle
modalita' della  formazione  obbligatoria  a  carico  del  datore  di
lavoro; 
  b)  l'individuazione  delle  modalita'  della  verifica  finale  di
apprendimento  obbligatoria  per  i  discenti  di  tutti  i  percorsi
formativi e di aggiornamento  obbligatori  in  materia  di  salute  e
sicurezza sul lavoro e delle modalita' delle verifiche  di  efficacia
della   formazione   durante   lo   svolgimento   della   prestazione
lavorativa»; 
  2)  al  comma  5  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:
«L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso  corretto  e
in  sicurezza  di   attrezzature,   macchine,   impianti,   sostanze,
dispositivi,  anche  di   protezione   individuale;   l'addestramento
consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure  di
lavoro in  sicurezza.  Gli  interventi  di  addestramento  effettuati
devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato»; 
  3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Il  datore  di  lavoro,  i  dirigenti  e  i  preposti  ricevono
un'adeguata e specifica formazione e un  aggiornamento  periodico  in
relazione ai propri compiti in materia  di  salute  e  sicurezza  sul
lavoro, secondo quanto previsto  dall'accordo  di  cui  al  comma  2,
secondo periodo»; 
  4) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: 
  «7-ter.  Per  assicurare  l'adeguatezza  e  la  specificita'  della
formazione nonche' l'aggiornamento periodico dei  preposti  ai  sensi
del comma 7, le relative attivita'  formative  devono  essere  svolte
interamente con modalita' in presenza e devono  essere  ripetute  con
cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario
in ragione dell'evoluzione  dei  rischi  o  all'insorgenza  di  nuovi
rischi»)); 
    e) all'articolo 51: 
      1) dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Il
Ministero del lavoro ((e  delle  politiche  sociali))  istituisce  il
repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri
identificativi, ((sentite le associazioni  sindacali  dei  datori  di
lavoro e dei lavoratori  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale per il settore  di  appartenenza,  entro  centottanta
giorni   dalla   data   di   entrata   in   vigore   della   presente
disposizione.»)); 
      2) il comma 8-bis e' sostituito dai seguenti: 
  «8-bis. Gli  organismi  paritetici  comunicano  annualmente,  ((nel
rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016  (regolamento
generale sulla protezione dei dati-GDPR),)) all'Ispettorato nazionale
del lavoro e all'INAIL i dati relativi: 
    a) alle imprese che hanno  aderito  al  sistema  degli  organismi
paritetici e a quelle che  hanno  svolto  l'attivita'  di  formazione
organizzata dagli stessi organismi; 
    b)  ai   rappresentanti   dei   lavoratori   per   la   sicurezza
territoriali; 
    c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis. 
  8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai  fini  della
individuazione di criteri di  priorita'  nella  programmazione  della
vigilanza   e   di   criteri   di   premialita'   nell'ambito   della
determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL. ((Per la
definizione dei suddetti criteri si tiene  conto  del  fatto  che  le
imprese facenti parte degli organismi  paritetici  aderiscono  ad  un
sistema paritetico volontario  che  ha  come  obiettivo  primario  la
prevenzione sul luogo di lavoro»; 
  e-bis) all'articolo 52, comma 3, le parole: «entro il  31  dicembre
2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»; 
  e-ter) all'articolo 55, comma 5: 
  1) alla lettera c), dopo le parole: «commi 1, 7,»  e'  inserita  la
seguente: «7- ter,»; 
  2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500  a
6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere  a),
b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi  2,  3,  primo  periodo,  e
8-bis»; 
  e-quater) all'articolo 56, comma 1, lettera a), le parole: «ed  f)»
sono sostituite dalle seguenti: «, f) e f-bis)»; 
  e-quinquies) all'articolo 79, comma  2-bis,  dopo  le  parole:  «1°
giugno 2001» sono aggiunte le seguenti: «, aggiornato con le edizioni
delle norme UNI piu' recenti»; 
  e-sexies) all'articolo 99, al comma 1-bis, introdotto dalla lettera
f) del presente comma, e' premesso il seguente: 
  «1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di  cui  al
comma  1   la   trasmettono   alla   cassa   edile   territorialmente
competente»)); 
    f) all'articolo 99, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una  apposita
banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma
l'interoperabilita' con le banche dati  esistenti.  Con  decreto  del
direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono  individuate  le
modalita' tecniche, la data  di  effettivo  avvio  dell'alimentazione
della banca dati e le modalita' di  condivisione  delle  informazioni
con le Pubbliche Amministrazioni interessate.»; 
    g)  l'Allegato  I  e'  sostituito  dall'Allegato  I  al  presente
decreto. 
  ((1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 9, le parole: «somme aggiuntive di cui all'articolo
14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b)» sono sostituite dalle
seguenti: «somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9,  lettere
d) ed e)»)). 
  2. In funzione dell'ampliamento delle competenze di cui al comma 1,
lettera  c),  numero  1),  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro   e'
autorizzato,  per  il  biennio  2021-  2022,  a   bandire   procedure
concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con  contratto
di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  in  aggiunta  alle
facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione   vigente   e   con
corrispondente  incremento  della  vigente  dotazione  organica,   un
contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unita' da  inquadrare
nell'Area terza, posizione economica F1, ((del  contratto  collettivo
nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali)). A tal  fine  e'
autorizzata la spesa di  euro  22.164.286  per  il  2022  e  di  euro
44.328.571 a decorrere dal 2023 in relazione alle assunzioni  di  cui
al presente comma, nonche' di euro 9.106.800 per il 2022  e  di  euro
6.456.800 a decorrere dal 2023 per le spese di funzionamento connesse
alle medesime assunzioni, nonche' di euro 1.500.000 per  il  2022  in
relazione alle spese relative allo svolgimento e  alla  gestione  dei
concorsi pubblici. 
  3. Al fine di rafforzare l'attivita' di vigilanza sull'applicazione
delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale  e
sicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dell'Arma
dei  carabinieri  di  cui  all'articolo  826,  comma  1,  del  codice
dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e' incrementato di 90 unita'  in  soprannumero  rispetto
all'organico attuale a decorrere dal 1° gennaio 2022. 
  4. All'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento  militare
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole:  «570  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «660 unita'»; 
    b) alla lettera b), il numero «6»  e'  sostituito  dal  seguente:
«8»; 
    c) la lettera c) e' abrogata; 
    d) la lettera d) e' sostituita  dalla  seguente:  «d)  ispettori:
246»; 
    e) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:  «f)  appuntati  e
carabinieri: 229». 
  5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica,  l'Arma
dei carabinieri e' autorizzata ad assumere, in deroga alle  ordinarie
facolta'  assunzionali,  un  corrispondente  numero  di   unita'   di
personale, ripartite in 45 unita' del ruolo ispettori e in 45  unita'
del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022.
A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 658.288 per  l'anno  2022,
euro 3.756.018 per l'anno 2023, euro 4.328.623 per l'anno 2024,  euro
4.544.998 per l'anno 2025,  euro  4.595.330  per  l'anno  2026,  euro
4.668.246 per l'anno 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal
2028 al 2031, euro 4.766.424 per l'anno 2032 e euro 4.846.170 annui a
decorrere dall'anno 2033. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a  45.329.374
euro per l'anno 2022, 64.941.389 euro  per  l'anno  2023,  65.513.994
euro per l'anno 2024, 65.730.369 euro  per  l'anno  2025,  65.780.701
euro per l'anno 2026, 65.853.617 euro  per  l'anno  2027,  65.898.783
euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031,  65.951.795  euro  per
l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere  dall'anno  2033,  si
provvede ((ai sensi dell'articolo 17.))

Modifiche al D.Lgs. 81/2008

Il testo relativo alle modifiche al D.Lgs. 81/2008 sopra riportato è indicativo ed è ricavato dal documento ufficiale pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

 

 

A titolo di informazione riportiamo anche il testo relativo alle Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità

 

 
            Disposizioni urgenti in materia di trasporti 
                   in condizioni di eccezionalita' 
 
  1. All'articolo 10 del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati  dagli
articoli 61  e  62,  di  blocchi  di  pietra  naturale,  di  elementi
prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse  per
l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito
con veicoli eccezionali, che puo'  essere  effettuato  integrando  il
carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque  in
numero non superiore a sei unita', fino al completamento della  massa
eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di
veicoli; qualora siano superati i limiti di cui all'articolo  62,  ma
nel rispetto dell'articolo 61, il carico puo' essere completato,  con
generi  della  stessa  natura  merceologica,  per  occupare  l'intera
superficie utile del piano di carico del veicolo o del  complesso  di
veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa  eccezionale
a  disposizione,  fatta  eccezione  per  gli  elementi  prefabbricati
compositi e le apparecchiature industriali complesse  per  l'edilizia
per i quali si applica sempre il limite delle sei unita'. In entrambi
i casi la predetta massa complessiva non puo' essere superiore  a  38
tonnellate se si tratta di autoveicoli  isolati  a  tre  assi,  a  48
tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi,  a  86
tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a  sei  assi,  a  108
tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi. Nel caso
di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108  tonnellate
effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi, con il  decreto
di cui al comma 10-bis sono stabilite le  specifiche  tecniche  e  le
modalita'   indispensabili   per   il   rilascio    della    relativa
autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i  richiamati
limiti di massa possono essere superati nel  solo  caso  in  cui  sia
trasportato un unico pezzo indivisibile»; 
  b) al comma 10, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
«All'autorizzazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
  c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
  «10-bis. Fermo quanto previsto dal comma  9-bis,  con  decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  da
adottare entro  il  30  aprile  2022,  previo  parere  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sentita  l'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza  delle  ferrovie  e   delle   infrastrutture   stradali   e
autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneita'
della  classificazione  e  gestione  del   rischio,   nonche'   della
valutazione della  compatibilita'  dei  trasporti  in  condizioni  di
eccezionalita' con la conservazione  delle  sovrastrutture  stradali,
con  la  stabilita'  dei  manufatti  e   con   la   sicurezza   della
circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo  periodo
definiscono: 
  a) le modalita' di verifica della compatibilita' del  trasporto  in
condizioni   di   eccezionalita'   con   la    conservazione    delle
sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei  manufatti  e  con  la
sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto  previsto  dalle
linee guida di cui all'articolo 14  del  decreto-legge  28  settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre
2018, n. 130; 
  b) le modalita' di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in
condizioni  di  eccezionalita'  per  massa  complessiva  fino  a  108
tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a  otto  assi  di
cui al comma 2, lettera b), nonche' per i trasporti in condizioni  di
eccezionalita' di un unico pezzo indivisibile eccedente i  limiti  di
massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese: 
  1) le specifiche attivita' di verifica preventiva delle  condizioni
delle sovrastrutture  stradali  e  della  stabilita'  dei  manufatti,
interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalita', che l'ente
e le regioni di cui al comma 6 sono tenuti ad  effettuare,  anche  in
considerazione  del  numero  e  della  frequenza  dei  trasporti   in
condizioni di eccezionalita', prima del rilascio dell'autorizzazione; 
  2) le specifiche modalita' di  verifica  della  compatibilita'  del
trasporto in condizioni di eccezionalita' con la conservazione  delle
sovrastrutture stradali e con la stabilita' dei manufatti; 
  3) le  specifiche  modalita'  di  monitoraggio  e  controllo  delle
sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in
condizioni di eccezionalita',  differenziate  in  considerazione  del
numero  e  della   frequenza   dei   trasporti   in   condizioni   di
eccezionalita'; 
  4) le specifiche modalita' di transito del trasporto eccezionale». 
  2. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 10,  comma  10-  bis,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma  1  del
presente articolo, e comunque non oltre il 30 aprile  2022,  continua
ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa
complessiva fino a 108 tonnellate effettuati  mediante  complessi  di
veicoli a otto assi, la disciplina  di  cui  al  citato  articolo  10
vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresi' efficacia  fino  alla
loro scadenza le autorizzazioni  alla  circolazione  gia'  rilasciate
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato  articolo
10, comma 10-bis, e comunque non oltre il 30 aprile 2022. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  2,  fino  alla  data  di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-  bis,
del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
introdotto dal comma 1 del  presente  articolo,  l'autorizzazione  al
trasporto in condizioni  di  eccezionalita',  fermo  restando  quanto
previsto dal citato articolo 10, comma 2, lettera b), quarto periodo,
come modificato dal  comma  1  del  presente  articolo,  puo'  essere
rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa complessiva  di  38
tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre assi,  di
48 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo  isolato  a  quattro
assi e di 86 tonnellate se effettuato mediante complessi di veicoli a
sei assi.))
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