IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n.  36 “nuovo Codice dei Contratti Pubblici”

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044) (GU Serie Generale n.77 del 31-03-2023 – Suppl. Ordinario n. 12)

Entrata in vigore.

  1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023.
  2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023.


Ti invitiamo a leggere ulteriori approfondimenti su:



DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36.

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Il Codice è composto da 229 articoli e vari allegati che vanno a sostituire ogni altra fonte attuativa della disciplina previgente ed ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso . 

AVVERTENZA:
Il decreto è pubblicato, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
In Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – del 13 aprile 2023, si procederà alla ripubblicazione del testo del decreto, corredato delle relative note, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092. 23G00044.

 

ENTRATA IN VIGORE, APPLICAZIONE DIFFERITA E REGIME TRANSITORIO

Invitando a leggere il testo ufficiale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, segnaliamo che il Codice “entra in vigore” il giorno 1 aprile 2023, ma le norme avranno “efficacia” dal 1 luglio 2023.

Per i bandi e gli avvisi pubblicati prima del 1° luglio 2023 si continuano ad applicare le disposizioni previgenti.

È inoltre stabilito un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, con la vigenza di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, del Decreto semplificazioni n. 76/2020 e, specie per i contratti PNRR e PNC, del Decreto semplificazioni e governance n. 77/2021.

 

Di seguito l’elenco degli articoli presenti all’interno del Codice dei Contratti.

LIBRO I

DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE

PARTE I – DEI PRINCIPI

Titolo I – I principi generali

Articolo 1. Principio del risultato.

Articolo 2. Principio della fiducia.

Articolo 3. Principio dell’accesso al mercato.

Articolo 4. Criterio interpretativo e applicativo.

Articolo 5. Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento.

Articolo 6. Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.

Articolo 7. Principio di auto-organizzazione  amministrativa.

Articolo 8 Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito.

Articolo 9. Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale.

Articolo 10. Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione.

Articolo 11. Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.

Articolo 12. Rinvio esterno.

Titolo II – L’ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell’affidamento.

Articolo 13. Ambito di applicazione.

Articolo 14. Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti.

Articolo 15. Responsabile unico del progetto (RUP).

Articolo 16. Conflitto di interessi.

Articolo 17. Fasi delle procedure di affidamento.

Articolo 18. Il contratto e la sua stipulazione.

PARTE II – DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI

Articolo 19. Principi e diritti digitali.

Articolo 20. Principi in materia di trasparenza.

Articolo 21. Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici.

Articolo 22. Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).

Articolo 23. Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Articolo 24. Fascicolo virtuale dell’operatore economico.

Articolo 25. Piattaforme di approvvigionamento digitale.

Articolo 26. Regole tecniche.

Articolo 27. Pubblicità legale degli atti.

Articolo 28. Trasparenza dei contratti pubblici.

Articolo 29. Regole applicabili alle comunicazioni.

Articolo 30. Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.

Articolo 31. Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti.

Articolo 32. Sistemi dinamici di acquisizione.

Articolo 33. Aste elettroniche.

Articolo 34. Cataloghi elettronici.

Articolo 35. Accesso agli atti e riservatezza.

Articolo 36. Norme procedimentali e processuali in tema di accesso.

PARTE III – DELLA PROGRAMMAZIONE

Articolo 37. Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.

PARTE III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

Articolo 224. Disposizioni ulteriori.

Articolo 225. Disposizioni transitorie e di coordinamento.

Articolo 226. Abrogazioni e disposizioni finali.

Articolo 227. Aggiornamenti.

Articolo 228. Clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 229. Entrata in vigore.

L’indice completo è presente sul documento (scaricabile gratuitamente) dal titolo “APPROFONDIMENTI ED ANALISI SUI CONTENUTI DEL DECRETO A CURA DEL GEOMETRA STEFANO FARINA – PARTE PRIMA” 

Scarica qui il documento a cura del Geometra Stefano Farina

 

INDICE DEGLI ALLEGATI

Allegato I.1

Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti.

Allegato I.2

Attività del RUP.

Allegato I.3

Termini delle procedure di appalto.

Allegato I.4

Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto.

Allegato I.5

Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo.

Allegato I.6

Dibattito pubblico obbligatorio.

Allegato I.7

Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo.

Allegato I.8

Verifica preventiva dell’interesse archeologico.

Allegato I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

Allegato I.10

Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure.

Allegato I.11

Disposizioni relative all’organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Allegato I.12

Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.

Allegato I 13

Determinazione dei parametri per la progettazione.

Allegato I 14

Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali.

Allegato II.1

Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Allegato II.2

Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte.

Allegato II.3

Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti.

Allegato II.4

Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

Allegato II.5

Specifiche tecniche ed etichettature.

Allegato II.6

Informazioni in avvisi e bandi.

Allegato II.7

Caratteristiche relative alla pubblicazione.

Allegato II.8

Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita.

Allegato II.9

Informazioni contenute negli inviti ai candidati.

Allegato II.10

Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.

Allegato II.11

Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri.

Allegato II.12

Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori.

Allegato II.13

Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia.

Allegato II.14

Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità.

Allegato II.15

Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche.

Allegato II.16

Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione.

Allegato II.17

Servizi sostitutivi di mensa.

Allegato II.18

Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali.

Allegato II.19

Servizi di ricerca e sviluppo.

Allegato II.20

Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza.

Allegato IV.1

Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all’articolo 182.

Allegato V.1

Compensi degli arbitri.

Allegato V.2

Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico.

Allegato V.3

Modalità di formazione della Cabina di regia

 

Tra gli allegati di particolare interesse troviamo:

ALLEGATO II.12
Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura.
(Riferimento Articoli 66, comma 2 e 100, comma 4)

PARTE I
Disposizioni generali

Articolo 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro di cui all’articolo 100, comma 4, del codice.

2. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 6, e 3, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente allegato costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.

3. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dalla presente Parte, nonché dalla Parte III del presente allegato.

Articolo 2. Categorie e classifiche.

1. Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell’ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.

2. La qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 30, comma 2.

3. Le categorie sono specificate nella Tabella A.

4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

a) I: fino a euro 258.000;
b) II: fino a euro 516.000;
c) III: fino a euro 1.033.000;
d) III-bis: fino a euro 1.500.000;
e) IV: fino a euro 2.582.000;
f) IV-bis: fino a euro 3.500.000;
g) V: fino a euro 5.165.000;
h) VI: fino a euro 10.329.000;
i) VII: fino a euro 15.494.000;
l) VIII: oltre euro 15.494.000.

5. L’importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.

6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l’operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all’articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.


LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

Vari sono gli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro, in particolare si tratta della ripresa di elementi già presenti nella normativa preesistente con alcune modifiche che in taluni casi risultano comunque sostanziali.

Per quanto riguarda l’analisi e gli approfondimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rimandiamo al documento denominato: “APPROFONDIMENTI ED ANALISI SUI CONTENUTI DEL DECRETO A CURA DEL GEOMETRA STEFANO FARINA – PARTE SECONDA” che verra’ pubblicato nei prossimi giorni.

Di seguito un abstract relativo all’argomento.

 

“IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E GLI ASPETTI DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

APPROFONDIMENTI ED ANALISI SUI CONTENUTI DEL DECRETO

A CURA DEL GEOMETRA STEFANO FARINA – PARTE SECONDA

ABSTRACT

All’interno del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono presenti una serie di aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro. Oltre a quanto già presente nella normativa precedente, in particolare per quanto attiene i piani di sicurezza, sono stati introdotti un serie di nuovi elementi che devono essere oggetto di attenta valutazione.

A solo titolo di esempio troviamo indicato che il piano di sicurezza e di coordinamento ovvrà contenere le indicazioni riguardo agli elementi/dispositivi previsti per il collaudo dell’intervento, che erano stati introdotti per la prima volta all’interno Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed  economica da porre a base dell’affidamento  di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108), e che ora sono estesi a tutte le tipologie di appalto di lavori.

Numerosi sono anche i riferimenti alla salute e sicurezza sul lavoro contenuti nelle oltre 340 pagine di allegati al Decreto Legislativo 36/2023.

Nel documento andremo ad approfondire le suddette tematiche analizzando i vari articoli della norma e dei suoi allegati.”

 

LIBRO I

DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE

 

PARTE IV
DELLA PROGETTAZIONE

Articolo 41.

Livelli e contenuti della progettazione.

La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;

b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;

[ndr. La lettera b) è la riproposizione di quanto inserito all’interno del Decreto Legislativo 50/2016 all’articolo 23, comma 1, lettera c, con la sola aggiunta della locuzione “delle costruzioni”.
Analizzando la nuova stesura si ritiene che la dicitura “delle costruzioni” sia un refuso in quanto la “tutela della salute e della sicurezza” deve essere riferita ai “lavoratori” e non alle “costruzioni”]

Scarica qui il documento a cura del Geometra Stefano Farina

ALLEGATO I.1

Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti

Articolo 2.

Definizioni dei contratti.

Nel codice si intende per:

d) «appalti di lavori complessi», gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti;

e) «contratti ad alta intensità di manodopera», i contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell’importo complessivo dei corrispettivi.

ALLEGATO I.2

Attività del RUP (In riferimento all’articolo 15 del Codice)

Articolo 1.

Ambito di applicazione.

Il presente allegato disciplina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l’affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell’articolo 15 del codice.

Articolo 6.

Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi.

Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell’esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Articolo 8.

Compiti specifici del RUP per la fase dell’esecuzione.

Il RUP:

c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;

d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;

e) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;

f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, richiede la …

[Il testo completo lo trovate sul documento denominato: IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E GLI ASPETTI DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO APPROFONDIMENTI ED ANALISI SUI CONTENUTI DEL DECRETO A CURA DEL GEOMETRA STEFANO FARINA – PARTE SECONDA]


APPROFONDIMENTI ED ANALISI SUL CODICE DEI CONTRATTI SUL SITO DEL GEOM. STEFANO FARINA:

 

 

 

 


Fai click sull’immagine per scaricare il testo integrale del codice dei contratti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 77 del 31 marzo 2023.

Nuovo Codice Contratti Pubblici

 


in fase di preparazione

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